3. Sanzioni penali e amministrative

Le norme incriminatrici relative alla contraffazione, al commercio e all’autenticazione di opere d’arte contraffatte o alterate contenute nella legge 1062/1971 e trasfuse nell’art. 127 dlgs 490/1999 continuano ad applicarsi anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (Corte cost. 10 maggio 2002 n. 173, Aida 2003, 881/1).

La riproduzione di una scultura da parte del detentore legittimo della sua matrice non configura riproduzione e falsificazione dell’opera ex art. 3 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 (recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d’arte), ma può eventualmente integrare il reato di cui all’art. 171 lett. d) I.a., quando l’agente ne produca un numero di esemplari maggiore di quello che aveva diritto di produrre (Cass. 9 marzo 1996 n. 29, Pres. MONTORO, Est. ONORATO, P. M. MARCHESIELLO, IMP. Pizzigoni, Aida 1998, Repertorio VIII.3).