9. Territorialità

9.1 principio di territorialità

9.2 diritto internazionale privato

9.3 trattamento dello straniero

In base all’art. 62 l. dip gli atti di concorrenza sleale per uso di domain name realizzati via Internet contro una società avente sede in Italia sono regolati dalla legge italiana (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/1).

 

9.4 convenzioni internazionali

Il criterio di giurisdizione ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles costituito dal «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce al luogo in cui è stato commesso il comportamento generatore del danno ed a quello in cui si sia materializzato un evento dannoso diretto: e reciprocamente non può essere esteso sino a ricomprendere anche il luogo in cui l’impresa sostiene di avere patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto in un altro stato (nella specie: per denigrazione su radio, TV ed internet) (App. Milano, 23 luglio 2004, Pres. Marescotti, Est. Formaggia, Candy Elettrodomestici s.r.l. c. Dyson Ltd, James Dyson, Aida 2005, Repertorio VII.9.4).

Quando un imprenditore inglese abbia rilasciato in Inghilterra in inglese interviste alla BBC radio ed a Sky News relative ad un contenzioso brevettuale con un concorrente italiano diffamatorie e denigratorie di quest’ultimo, poi riportate anche su un sito costituito ad hoc dall’imprenditore inglese su server britannico, il giudice italiano ha giurisdizione ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles a conoscere delle azioni di diffamazione e concorrenza sleale esercitate contro l’imprenditore inglese, limitatamente ai danni cagionati dalla diffusione delle interviste nelle stato del giudice adito: essendo notorio ex art. 115 c.p.c. che i programmi di BBC radio e Sky News possono essere ricevuti in Italia con apparecchi ed antenne-parabole ormai entrate a far parte del corredo di elettrodomestici della maggior parte delle famiglie italiane, e che l’inglese è la lingua straniera più conosciuta e più studiata in Italia (App. Milano, 23 luglio 2004, Pres. Marescotti, Est. Formaggia, Candy Elettrodomestici s.r.l. c. Dyson Ltd, James Dyson, Aida 2005, Repertorio VII.9.4).

L’art. 50 TRIPs lascia alle parti contraenti, nell’ambito dei propri sistemi giuridici, il compito di precisare se il diritto di agire in giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale relative ad un atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale contro l’imitazione debba essere qualificato come diritto di proprietà intellettuale ex art. 50 n.1 TRIPs (Corte di Giustizia CE, 14  dicembre 2000, in cause riunite C 300/98 e C 392/98, Aida 2002, 814/3).

L’affermazione non veritiera secondo cui un servizio giornalistico è «esclusivo» del giornale che lo pubblica costituisce concorrenza sleale ex artt. 2598 n. 3 c.c. e 10bis CUP (App. Milano, 23 gennaio 2001, Aida 2001, 800/3).

 

9.5 diritto comunitario