12. Presupposti ed arca di applicazione del diritto

La lega calcio può essere qualificata quale associazione di imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 l. at. (Autorità 18 luglio 2002 n. 10985, Aida 2003, 948/3).

Le società calcistiche possono essere qualificate imprese in quanto svolgono attività di organizzazione di eventi sportivi. La nozione di impresa rilevante per il diritto della concorrenza ricomprende qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a, Aida 1999, Repertorio VII.12).

L’intesa relativa al cambio librario in Italia è sottoposta alla competenza di merito dell’Autorità in quanto il cambio librario viene utilizzato esclusivamente dai librai che operano sul territorio nazionale per determinare il prezzo di vendita in Italia di prodotti già presenti sul mercato italiano. La competenza della Commissione Cee a valutare l’intesa potrebbe sussistere solo se essa avesse come principale oggetto o effetto il pregiudizio al commercio tra gli stati membri della Comunità: ma non ricorre quando l’oggetto dell’intesa sul cambio librario è costituito dalla distorsione della concorrenza all’interno del mercato nazionale (Autorità, 27 aprile 1992, Aida 1993, 198/1).

 

12.1 antitrust comunitario

Le clausole di un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione (nella specie relativo ad incontri di calcio) costituiscono una restrizione della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE quando impongono all’ente di diffusione l’obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione del suo segnale al di fuori del territorio oggetto della licenza (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08, Aida 2013, 1514/3).

L’art. 3.5 del regolamento adottato con delibera Agcom 667/10/Cons. è illegittimo in parte qua determina in tre minuti la durata massima dei brevi estratti di cronaca ordinariamente utilizzabili in seno ai notiziari, invece che nei 90 secondi previsti dal considerando 55 della direttiva 2010/13/UE (TAR Lazio, 10 ottobre 2011, Sky Italia s.r.l. c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Dahlia Tv in liquidazione s.p.a., Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Posto che nella stessa valutazione della Commissione gli accordi di rappresentanza reciproca fra collecting societies non possono essere di per sé considerati anticoncorrenziali nemmeno in presenza di limitazioni territoriali, la Commissione non può desumere l’esistenza di una pratica concordata dalla pura e semplice esistenza di un parallelismo di comportamenti consistenti nella conclusione di accordi di rappresentanza reciproca contenenti limitazioni territoriali (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

La volontà delle società di gestione collettiva di non rinnovare un accordo di rappresentanza reciproca (nella specie, l’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento on line delle opere) nei termini giudicati dalla Commissione compatibili con la concorrenza, e di ritornare al sistema degli accordi di rappresentanza reciproca anteriori, non può essere valorizzata come elemento di prova dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Il fatto che l’eliminazione delle clausole di esclusiva territoriale dagli accordi di rappresentanza reciproca non sia stata seguita da una concorrenza effettiva nella concessione di licenze da parte di più società di gestione collettiva su un medesimo territorio non costituisce di per sé indice dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Posto che una società di gestione collettiva non ha alcun interesse ad esercitare attività di monitoraggio generatrici di costi di gestione, qualora ad essa non sia garantito il recupero dei costi attraverso le royalties di concessione di licenze, l’accertamento dell’esistenza di una pratica concordata non può essere desunta dal semplice parallelismo di comportamenti consistente in limitazioni territoriali all’attività delle società di gestione; l’accertamento deve invece considerare la possibilità che questo parallelismo rifletta l’esigenza di recuperare i costi di monitoraggio relativi ad un determinato territorio attraverso la concessione di licenze sul territorio medesimo (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

La possibilità di monitoraggio a distanza delle utilizzazioni on line non implica possibilità di monitorare le utilizzazioni non autorizzate, e non consente di spiegare come frutto di una pratica concordata le restrizioni territoriali applicate dalle società di gestione collettiva alla concessione di licenze on line, posto che queste restrizioni ben possono spiegarsi con l’esigenza di coprire i costi del monitoraggio sul territorio delle utilizzazioni non autorizzate (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Gli accordi Simulcasting e Webcasting vertono essenzialmente sui diritti connessi, ma non dimostrano che soluzioni di licenze multiterritoriali sarebbero automaticamente trasponibili nel settore dei diritti d’autore (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

L’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali di diritti d’autore si incentrava originariamente pur sempre sul riconoscimento di un’esclusiva in capo alla società di gestione collettiva del territorio del licenziatario; non è stato mai applicato in assenza di questa clausola, ritenuta illegittima dalla Commissione; e nulla dice sulla praticabilità di un sistema di licenze multiterritoriali nel contesto auspicato dalla Commissione (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

La concessione di licenze multiterritoriali sulle opere iscritte a repertorio direttamente dai titolari dei diritti, e non da altre collecting in forza di accordi di rappresentanza reciproca, si è dimostrata praticabile solo nei rapporti con i grandi utilizzatori, per i quali i costi connessi al monitoraggio dell’utilizzazione delle licenze risultano compensati dal gran numero di sfruttamenti; questa pratica non è significativa della possibilità di concedere licenze multiterritoriali a tutte le altre categorie di utilizzatori, e non può far desumere l’esistenza di un rifiuto concordato di concessione di questa tipologia di licenze per effetto di accordi di rappresentanza reciproca (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Un documento predisposto dalle società di gestione collettiva che descriva future possibili modalità di concessione di licenze multiterritoriali nulla dice sulla effettiva praticabilità di queste licenze, e non assume rilievo probatorio sull’esistenza attuale di un rifiuto concordato di concessione (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Una decisione della Commissione che dichiari l’illiceità di accordi e pratiche concordate poste in essere da società di gestione collettiva può essere impugnata da un’associazione rappresentativa delle società di gestione collettiva, ove quest’ultima abbia agito in funzione di mediatrice nella fase di predisposizione degli accordi e delle pratiche pretesamente anticoncorrenziali (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Posto che nella stessa valutazione della Commissione gli accordi di rappresentanza reciproca fra collecting societies non possono essere di per sé considerati anticoncorrenziali nemmeno in presenza di limitazioni territoriali, la Commissione non può desumere l’esistenza di una pratica concordata dalla pura e semplice esistenza di un parallelismo di comportamenti consistenti nella conclusione di accordi di rappresentanza reciproca contenenti limitazioni territoriali (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

La volontà delle società di gestione collettiva di non rinnovare un accordo di rappresentanza reciproca (nella specie, l’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento on line delle opere) nei termini giudicati dalla Commissione compatibili con la concorrenza, e di ritornare al sistema degli accordi di rappresentanza reciproca anteriori, non può essere valorizzato come elemento di prova dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Il fatto che l’eliminazione dagli accordi di rappresentanza reciproca delle clausole di esclusiva territoriale non sia stata seguita da una concorrenza effettiva nella concessione di licenze da parte di più società di gestione collettiva su un medesimo territorio non costituisce di per sé indice dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Posto che una società di gestione collettiva non ha alcun interesse ad esercitare attività di monitoraggio generatrici di costi di gestione, qualora ad essa non sia garantito il recupero dei costi attraverso le royalties di concessione di licenze, l’accertamento dell’esistenza di una pratica concordata non può essere desunta dal semplice parallelismo di comportamenti consistente in limitazioni territoriali all’attività delle società di gestione; l’accertamento deve invece considerare la possibilità che questo parallelismo rifletta l’esigenza di recuperare i costi di monitoraggio relativi ad un determinato territorio attraverso la concessione di licenze sul territorio medesimo (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

La possibilità di monitoraggio a distanza delle utilizzazioni on line non implica possibilità di monitorare le utilizzazioni non autorizzate, e non consente di spiegare come frutto di una pratica concordata le restrizioni territoriali applicate dalle società di gestione collettiva alla concessione di licenze on line, posto che queste restrizioni ben possono spiegarsi con l’esigenza di coprire i costi del monitoraggio sul territorio delle utilizzazioni non autorizzate (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Gli accordi Simulcasting e Webcasting vertono essenzialmente sui diritti connessi, ma non dimostrano che soluzioni di licenze multiterritoriali sarebbero automaticamente trasponibili nel settore dei diritti d’autore (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

L’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali di diritti d’autore si incentrava originariamente pur sempre sul riconoscimento di un’esclusiva in capo alla società di gestione collettiva del territorio del licenziatario; non è stato mai applicato in assenza di questa clausola, ritenuta illegittima dalla Commissione; e nulla dice sulla praticabilità di un sistema di licenze multiterritoriali nel contesto auspicato dalla Commissione (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

La concessione di licenze multiterritoriali sulle opere iscritte a repertorio direttamente dai titolari dei diritti, e non da altre collecting in forza di accordi di rappresentanza reciproca, si è dimostrata praticabile solo nei rapporti con i grandi utilizzatori, per i quali i costi connessi al monitoraggio dell’utilizzazione delle licenze risultano compensati dal gran numero di sfruttamenti; questa pratica non è significativa della possibilità di concedere licenze multiterritoriali a tutte le altre categorie di utilizzatori, e non può far desumere l’esistenza di un rifiuto concordato di concessione di questa tipologia di licenze per effetto di accordi di rappresentanza reciproca (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Un documento predisposto dalle società di gestione collettiva che descriva future possibili modalità di concessione di licenze multiterritoriali nulla dice sulla effettiva praticabilità di queste licenze, e non assume rilievo probatorio sull’esistenza attuale di un rifiuto concordato di concessione (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio VII.12.1).

Le restrizioni alla possibilità di divenire membri di società di gestione collettiva, e in particolare le restrizioni alla possibilità di divenire membri di più società di gestione, costituiscono restrizioni per oggetto contrarie al diritto della concorrenza (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/4).

Un illecito antitrust ha rilevanza comunitaria quando, pur svolgendosi all’interno dei confini di uno stato membro, presenta caratteristiche tali da scoraggiare l’ingresso di operatori comunitari nel mercato dello stato interessato e quindi in ultima analisi lo sviluppo e l’ampiamento del commercio nell’Unione europea (App. Milano, ordinanza 24 febbraio 2010, Pres. Patrone, Est. Bonaretti, Lega Nazionale Professionisti c. Conto TV s.r.l., Infront Italy s.r.l., Sky Italia s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.12.1).

Le federazioni nazionali calcistiche sono associazioni di imprese, ed esercitano altresì esse stesse un’attività economica imprenditoriale; mentre la FIFA, in quanto associazione che raggruppa le federazioni nazionali, è a propria volta un’associazione di imprese nel senso dell’art. 81 CE (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.12.1).

Il regolamento per l’attività degli agenti di giocatori è stato adottato dalla FIFA motu proprio e non in virtù dei poteri normativi delegati dalle autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale di disciplina dell’attività sportiva; esso costituisce, di conseguenza, una decisione di associazione di imprese nel senso dell’art. 81, n. 1, Tr. CE (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.12.1).

L’art. 2 l. 249/97 mira non soltanto a garantire il buon andamento dell’economia e la tutela degli interessi dei consumatori, ma anche a garantire il libero esercizio di diritti tutelati dalla Costituzione quali il diritto alla libertà, alla pluralità dell’informazione e alla libera circolazione delle idee; l’applicabilità della norma nazionale non è dunque esclusa dalla contemporanea applicabilità dell’art. 82 del Trattato (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/11).

Le norme comunitarie e nazionali a tutela della concorrenza (nella specie, del mercato radiotelevisivo) ricomprendono nel concetto di impresa anche gruppi di società che operano sul mercato come un’unica entità economica (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/7).

La deroga rispetto alla disciplina della concorrenza, prevista dall’art. 90.2 del trattato in favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, deve essere intesa nel senso che l’adempimento della missione affidata all’impresa deve essere reso impossibile, e non solamente più difficoltoso, dall’applicazione delle norme di concorrenza. (Commissione CE, 11 giugno 1993, Aida 1993,123/4).

Il concetto funzionale d’impresa dell’art. 85, par. 1, riguarda qualsiasi persona esercitante attività di carattere economico, indipendentemente dal suo status giuridico e dal fatto che persegue o meno un fine commerciale. (Nel caso di specie sono state considerate imprese le emittenti pubbliche aderenti al circuito eurovisione). (Commissione CE, 11 giugno 1993, Aida 1993, 123/2).

L’acquisto di diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive e la concessione di sublicenze per i corrispondenti programmi sono chiaramente attività di carattere economico che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 85 par. I. (Commissione CE, 11 giugno 1993, Aida 1993, 123/1).

 

12.2 antitrust nazionale generale

Il mercato dei diritti di trasmissione televisiva delle partite del campionato di calcio italiano ha dimensione nazionale ed i comportamenti anticoncorrenziali ivi tenuti non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto antitrust dell’Unione Europea (App. Milano, 4 novembre 2009, Giud. Tarantola, Conto Tv c. Lega Nazionale Professionisti, In front Italy s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.12.2).

Non costituisce vizio di legittimità dell’azione amministrativa il mancato esercizio da parte del responsabile del procedimento del potere discrezionale, attribuitogli dall’art. 4 co. 2 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di invitare il professionista a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della pratica (TAR LAZIO, 10 novembre 2010, Aida 2011, 1443/1).

Le norme comunitarie e nazionali a tutela della concorrenza (nella specie, del mercato radiotelevisivo) ricomprendono nel concetto di impresa anche gruppi di società che operano sul mercato come un’unica entità economica (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/7).

Non pregiudica il commercio comunitario e rientra pertanto nel campo di applicazione della legge antitrust nazionale un accordo di cessione in esclusiva dei diritti di trasmissione televisiva delle partite di Champions League cui partecipano squadre italiane (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/3).

La normativa nazionale antitrust si applica ai riflessi « all’interno del mercato nazionale » di accordi tra BIEM ed IFPI ai quali abbia dato attuazione in Italia un’intesa tra la SIAE e l’AFI (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/3).

 

12.3 antitrust nazionale dell’editoria e delle radiotelevisioni

L’assunzione da parte di Google dell’impegno a mantenere per tre anni un crawler separato per i servizi Google web search e Google news, così da permettere agli editori di giornali di utilizzare lo standard robots.txt per definire ex ante restrizioni selettive all’utilizzo dei propri contenuti giornalistici su Google news, giustifica la chiusura, senza accertamento dell’infrazione, dell’istruttoria per abuso di posizione dominante avviata nei suoi confronti (Agcom 22 dicembre 2010 n. 21959, Aida 2013, 1576/1).

L’assunzione da parte di Google dell’impegno triennale a rendere note agli editori le quote di partecipazione dei ricavi che determinano la remunerazione degli spazi pubblicitari degli affiliati al programma AdSense online (ma non le informazioni relative ai click fraudolenti ed al coefficiente di smartcolopricing) ed a rimuovere il divieto assoluto di click tracking attualmente presente per gli affiliati diretti al programma AdSense giustifica la chiusura, senza accertamento dell’infrazione, dell’istruttoria per abuso di posizione dominante avviata nei suoi confronti (Agcom 22 dicembre 2010 n. 21959, Aida 2013, 1576/2).

La regola dell’art. 15 della direttiva 2010/13/UE relativa all’accesso di ogni emittente stabilita nell’Unione agli eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da altra emittente riguarda i rapporti tra emittenti che operano in stati diversi dell’Unione o anche all’interno del medesimo stato; è quindi manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 32quater del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (per eccesso di delega rispetto alla legge comunitaria 88/2009) in parte qua consente ad Agcom di estendere l’accesso di ogni emittente anche ai rapporti fra emittenti operanti all’interno del medesimo stato UE; e nella medesima misura non è illegittima la delibera Agcom 667/10/Cons. che ha attuato l’art. 32quater del testo unico (TAR Lazio, 10 ottobre 2011, Sky Italia s.r.l. c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Dahlia Tv in liquidazione s.p.a., Aida 2013, Repertorio VII.12.3).

L’art. 3.5 del regolamento adottato con delibera Agcom 667/10/Cons. è illegittimo in parte qua determina in tre minuti la durata massima dei brevi estratti di cronaca ordinariamente utilizzabili in seno ai notiziari, invece che nei 90 secondi previsti dal considerando 55 della direttiva 2010/13/UE (TAR Lazio, 10 ottobre 2011, Sky Italia s.r.l. c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Dahlia Tv in liquidazione s.p.a., Aida 2013, Repertorio VII.12.3).

La regola dell’art. 1.1 lett.d) del regolamento adottato con delibera Agcom 667/10/Cons., e secondo cui i brevi estratti di cronaca consentiti riguardano soltanto i notiziari di carattere generale e non anche le trasmissioni informative a scopo di intrattenimento, è conforme al considerando 55 della direttiva 2010/13/UE e non è dunque illegittima (TAR Lazio, 10 ottobre 2011, Sky Italia s.r.l. c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Dahlia Tv in liquidazione s.p.a., Aida 2013, Repertorio VII.12.3).

Il mercato delle pay-TV costituisce mercato rilevante per l’applicazione della legge antitrust, indipendentemente dalle piattaforme degli operatori (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 28 marzo 2011, Giud. Marangoni, Sky Italia s.r.l. c. Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Aida 2011, Repertorio VII.12.3).

La regola dell’art. 1.11 l. 31.7.1997 n. 249, relativa all’istituzione di Agcom, che prescrive un tentativo obbligatorio di conciliazione può e deve essere interpretata nel senso che il mancato espletamento di questo tentativo non preclude la concessione di provvedimenti cautelari (Corte Cost. 30 novembre 2007 n. 403, Pres. Bile, Est. Tesauro, Tribunale di Pisa sezione distaccata di Pontedera, Massimo Martelli c. Telecom Italia s.p.a., Aida 2009, Repertorio VII.12.3).

Il mercato della pay TV è diverso e distinto da quello della televisione in chiaro (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/8).

Mentre la legge 287/90 ha come obiettivo quello della tutela della concorrenza del mercato, in attuazione dell’art. 41 cost., la legge 223/90 ha invece come obiettivo quello di garantire « il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione », salvaguardando una predeterminata proporzione nel possesso dei vari mezzi di informazione (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/2).

In materia di concentrazioni editoriali e radiotelevisive si configura un concorso di due nuclei normativi, l’uno a carattere generale e omnicomprensivo (legge 287/90) l’altro di carattere specifico (legge 223/90), ciascuno dei quali è applicabile in presenza dei presupposti e delle condizioni che esso determina (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/1).

Mentre le disposizioni della legge 287/1990 mirano a tutelare e garantire il diritto di iniziativa economica, promuovendo o preservando la concorrenza sui mercati e reprimendo di conseguenza le operazioni e i comportamenti (intese, abusi o concentrazioni) suscettibili di ridurla o eliminarla, al contrario la normativa speciale di settore introdotta dalla legge 223/90, anche là dove dispone in materia di concentrazione, è finalizzata alla effettiva salvaguardia del pluralismo dell’informazione, quale elemento indispensabile per l’attuazione del principio della libertà di pensiero sancito dall’art. 21 cost. (Autorità, 11 aprile 1992, Aida 1992, n. 469, Aida 1992, 117/2).

Le discipline generale e speciale della concorrenza previste dalle leggi 287/ 1990 e rispettivamente 223/90 trovano entrambe applicazione cumulata al settore della radiodiffusione e dell’editoria (Autorità, 11 aprile 1992,  n. 469, Aida 1992, 117/1).