1. In genere

Non compete soltanto a SIAE ma anche a SCF il diritto alla riscossione di compensi per la trasmissione di musica radiodiffusa in pubblici esercizi, attesa la chiara differenza tra i diritti che sono riconducibili al titolare dell’opera creativa (in particolare, nel campo delle radiodiffusioni, dagli artt. 16 e 17 l.a.) ed i diritti discendenti da particolari forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici, di cui agli artt. 72 e 73 l.a.), diritti questi ultimi che lo stesso legislatore mantiene ben distinti dai primi, qualificandoli come «diritti connessi» a quelli d’autore e che trovano fondamento non nell’opera ma nell’attività di produzione del supporto realizzato per diffonderla (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/3).

Le banche dati Cerca Cap e rispettivamente Cap Professional di Poste Italiane non sono dotate della necessaria creatività né per la scelta dei dati né per la loro disposizione, e non sono dunque protette dal diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2008, Aida 2010, 1330/1).

Il lavoro di inserimento in una banca dati di circa 4.000 schede e quello relativo ad un’opera successiva di revisione, di adattamento e di omogeneizzazione dei dati raccolti impone un impegno consistente in termini economici, di applicazione e di tempo, che integra l’investimento rilevante ex art. 102bis l.a. (Trib. Roma, 10 dicembre 2007, Aida 2009, 1276/2).

Viola l’art. 78 ter l.a. la pubblicazione di foto di artisti direttamente tratte da immagini di uno spettacolo altrui (Trib. Milano, Sezione IP, 27 ottobre 2008, Pres. De Sapia, Est. Bonaretti, Fascino, Produzione Gestione Teatro s.r.l. c. Bruno Gaggiotti, Music Time Production, Divier Togni 2 s.r.l., Aida 2009, Repertorio II.1).

Prima dell’introduzione dell’art. 71decies l.a. ad opera del dlgs 9.4.2003 n. 68 l’art. 65 l.a. si applicava soltanto ai diritti d’autore e non anche a quelli connessi (Cass. 2 settembre 2005 n. 17699, Aida 2008, 1192/1).

La direttiva 92/100/CEE vieta agli stati membri di estendere al produttore di videogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio riconosciuto al produttore del primo fissaggio di un film (Corte giustizia CE 13 luglio 2006 , in causa C61/05  Pres. Rosas, Est. Malevonski,  Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese, Aida 2008, Repertorio II.1).

La direttiva 92/100 CEE impone agli stati membri di attribuire al produttore del primo fissaggio di un film ed a lui soltanto la responsabilità per il pagamento dell’equa remunerazione dovuta agli artisti per la cessione del diritto di noleggio (Corte giustizia CE 13 luglio 2006 , in causa C61/05  Pres. Rosas, Est. Malevonski,  Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese, Aida 2008, Repertorio II.1).

Poste Italiane s.p.a. ha un diritto sui generis a tutela della propria banca dati relativa ai codici di avviamento postale (Trib. Milano, ordinanza 9 maggio 2007, Aida 2008, 1218/1).

La clausola di un contratto tra produttore fonografico ed editore di giornale, secondo cui il primo manleva il secondo da ogni pretesa degli artisti relativa all’utilizzazione del fonogramma da parte dell’editore, ha valore esclusivamente nei rapporti interni tra discografico ed editore e non può essere invocata per escludere la responsabilità del secondo nei confronti degli artisti (Trib. Milano, 5 novembre 2004, G.U. Bonaretti, Maurizio Arcieri c. RCS Libri s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.1).

La nozione di banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, relativa alla tutela delle banche dati riguarda qualsiasi raccolta che comprende opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che venga per questo intaccato il valore del loro contenuto, e che comporta un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consente di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/1).

Un calendario di un campionato di calcio costituisce una banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/2).

Ai sensi dell’art. 7 n.1 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, sulle banche dati la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti preesistenti ed alla loro riunione nella banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione degli elementi indipendenti ora detti; la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/3).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca dati è anche colui che crea gli elementi in essa contenuti non esclude di per sé che costui possa rivendicare la tutela della banca dati, a condizione che dimostri di aver effettuato un investimento rilevante autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei dati contenuti nella banca dati. Ma né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante, da parte del soggetto che organizza questo calendario, tale da giustificare il beneficio della tutela conferito dal diritto istituito dall’art. 7 della direttiva 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/4).

Ai sensi dell’art. 7 n.1 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, sulle banche dati la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti preesistenti ed alla loro riunione nella banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione degli elementi indipendenti ora detti; la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte giustizia CE 9 novembre 2004, in causa C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab., Aida 2005, Repertorio II.1).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca dati è anche colui che crea gli elementi in essa contenuti non esclude di per sé che costui possa rivendicare la tutela della banca dati, a condizione che dimostri di aver effettuato un investimento rilevante autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei dati contenuti nella banca dati. Ma né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante, da parte del soggetto che organizza questo calendario, tale da giustificare il beneficio della tutela conferito dal diritto istituito dall’art. 7 della direttiva 9/96/Ce (Corte giustizia CE 9 novembre 2004, in causa C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab., Aida 2005, Repertorio II.1).

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 n. 1 della direttiva deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella banca dati, mentre non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.1).

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca dati ai sensi dell’art. 7 n. 1 della direttiva deve essere intesa nel senso che riguarda ai mezzi destinati al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa, mentre i mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca dati non rientrano in questa nozione (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.1).

Le nozioni di estrazione e reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva banche dati devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e diffusione di tutto il contenuto di una banca dati o di una parte di essa, e si estendono alle operazioni compiute da un terzo che abbia avuto accesso non alla banca dati originaria, ma ad una sua copia legittimamente diffusa fra il pubblico; sono invece lecite le operazioni di mera consultazione delle banche dati rese lecitamente accessibili al pubblico (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.1).

Il fatto che il contenuto della banca dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.1).

Al fine di valutare se gli elementi di una banca dati ne rappresentino una parte sostanziale, occorre esaminare se gli sforzi umani, tecnici e finanziari consentiti dal costitutore della banca dati per il conseguimento, la verifica e la presentazione di questi dati rappresentino un investimento rilevante; questo esame non deve prendere in considerazione i mezzi destinati alla creazione degli elementi che figurano in una banca dati, e così non deve considerare le operazioni di modifica apportate dall’autore dell’operazione di estrazione e reimpiego alla disposizione o alle condizioni di accessibilità dei dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.1).

L’art. 7 n. 5 della direttiva banche dati vieta operazioni non autorizzate di estrazione o reimpiego che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, e per il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire o a mettere a disposizione del pubblico la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento del costitutore (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.1).

La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto di una banca dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati (al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella banca dati) al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati riguarda invece i mezzi intesi a conferire alla banca dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca dati, nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.1).

L’investimento collegato alla costituzione della banca dati può consistere nell’impiego di risorse o di mezzi umani, finanziari o tecnici, ma deve essere rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo; la valutazione quantitativa fa riferimento a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.1).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore è anche colui che ha creato gli elementi contenuti nella banca dati non esclude che costui possa rivendicare il beneficio della tutela sui generis, a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, abbiano dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei singoli elementi (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.1).

L’investimento relativo alla determinazione di date e orari degli incontri di un campionato di calcio è connesso alla creazione dei dati contenuti nella banca dati, ossia quelli relativi a ciascun incontro dei vari campionati, e non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 7.1 della direttiva banche dati (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.1).

Il videoclip musicale è proteggibile quale videogramma ad opera del diritto connesso ex art. 78bis la., nel cui contenuto non è peraltro contemplato un diritto del produttore videografico di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere (Trib. Verona, ordinanza 2 agosto 2000, Aida 2000, 736/3).

La direttiva 92/100/Cee non ha innovato la disciplina nei rapporti tra i diritti degli autori e quella degli artisti interpreti ed esecutori, ed in particolare il diritto dell’artista sulla propria interpretazione di un’opera musicale non esclude e nemmeno prevale su quello dell’autore della medesima opera (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/1).

L’elenco degli abbonati al telefono non rientra tra le opere tutelate dalla direttiva 9/96/Cee: e precisamente non è tutelata né dal diritto d’autore (per difetto del requisito della creazione intellettuale) né dal diritto sui generis (per carenza del necessario investimento rilevante) (Trib. Torino, ordinanza 16 dicembre 1997, Aida 1998,  550/1).

Gli elenchi cartacei riportanti in ordine alfabetico tutti gli utenti italiani della Telecom non possono costituire una banca dati oggetto di diritto d’autore o di diritto sui generis ai sensi della direttiva 9/96/Cee, e nemmeno una banca dati tutelabile attualmente nell’ambito della disciplina interna in materia di diritto d’autore (Trib. Pavia, ordinanza 22 marzo 1997, Aida 1998, 526/3).

In tema di diritti d’autore e di diritti connessi vale il principio secondo cui l’e­sclusività costituisce la regola mentre la libertà di utilizzazione è   l’eccezione, che deve essere specificamente prevista dalla legge: con la conseguenza che non può essere condivisa un’interpretazione restrittiva    dell’art. 72    l.a. relativa    al    contenuto dell’esclusiva del  produttore fonografico (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/4).