32. Diritto d’autore e diritto tributario

Il compenso per copia privata non rientra nella nozione di tributo dell’art. 23 Cost. (Trib. Milano, Sezione IP, 14 febbraio 2011, Aida 2011, 1450/2).

L’esistenza di un collegamento diretto tra l’erogazione del contributo e l’esecuzione dell’opera giustifica l’inclusione dei finanziamenti pubblici per le manifestazioni artistiche nella base imponibile per il calcolo dei compensi dovuti a SIAE per lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/2).

L’art. 10 delle condizioni generali di contratto dei permessi di spettacolo della Siae contiene una clausola ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, che include nella base imponibile i “proventi di qualsiasi natura da chiunque e comunque corrisposti”, e come tale vi comprende pure i proventi delle sponsorizzazioni dello spettacolo (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13931, Aida 2000, 658/2).

Gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni sono equiparabili agli incassi provenienti dagli spettatori ai fini della pari confluenza nella base imponibile dei diritti d’autore che l’organizzatore dello spettacolo musicale è tenuto a versare alla Siae, e ciò non in base alla norma tributaria dell’art. 3 dpr 640/1972 ma ex artt. 12 l.a. ed 8 legge 223/1990 (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13931, Aida 2000, 658/1).