3. Soggetti dei diritto

Il soggetto che è rimasto unico socio al momento della cancellazione di una società in nome collettivo acquista i suoi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Bari, ordinanza 7 febbraio 2011, G.D. Scoditti, Mario Rubino c. Antennasud Edivision s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.3).

Anche nelle opere collettive il titolo originario di tutti i diritti patrimoniali e morali dell’autore è costituito dalla creazione dell’opera (Trib. Milano, 10 novembre 2009, Aida 2010, 1370/1).

Il ricorrente che alleghi di essere coproduttore di un’opera cinematografica ed agisca per violazione del suo diritto ad essere indicato come tale nei titoli del film ed a sfruttare economicamente l’opera ha l’onere di provare la propria qualità di coproduttore e non invece di dipendente addetto all’organizzazione delle attività per il produttore cinematografico (Trib. Roma, 11 settembre 2008, Aida 2009, 1302/1).

In un procedimento cautelare italiano la titolarità di diritti d’autore relativi ad un’opera è provata adeguatamente dalle risultanze del copyright office USA relative ad essa, salva la prova contraria (Trib. Bologna, 25 gennaio 2005, Giud. De Cristofaro, Cromo N.B. s.r.l. c. Creazioni Falasco di Falasco Franco, Aida 2006, Repertorio I.3).

L’art. 34 l.a. attribuisce all’autore della parte musicale (non la titolarità, ma) il mero esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera drammatico-musicale (Trib. Milano, 16 gennaio 2006, Aida 2006, 1112/1).

L’indicazione di un soggetto quale autore su compact disc senza specificazione se il medesimo sia autore  della parte musicale o del testo letterale dell’opera induce a identificarlo quale autore dei brani musicali nel loro insieme di musica e testo: e costituisce violazione del diritto morale dell’autore del testo (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 977/1).

L’introduzione dell’art. 78bis  (oggi art. 78ter) l.a. non ha innovato la disciplina della titolarità dei diritti di produttore cinematografico stabilita dall’art. 45 l.a. (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/1).

Il diritto di sfruttamento cinematografico del film attribuito dall’art. 45 l.a. al produttore ed ai suoi aventi causa comprende anche la riproduzione dell’opera e la distribuzione delle copie così formate (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/2).

L’editore di un giornale è legittimato a contestare a terzi l’illecito utilizzo di un articolo da lui pubblicato, specie se di esso sia stata riservata la riproduzione (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/2).

L’art. 46 l.a. riserva al produttore cinematografico ogni possibile utilizzazione economica, e dunque anche quella televisiva dell’opera filmica in quanto tale, ovvero del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica delle immagini in movimento capaci di realizzare una realtà virtuale in movimento: e reciprocamente solo utilizzazioni economiche che prescindono da tale ontologica essenza dell’opera filmica possono risultare eventualmente estranee ai diritti del produttore fonografico (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398, Aida 2000, 657/3).

I coproduttori di un film sono titolari anche dei diritti esclusivi relativi alle foto di scena del film (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/1).

Se è vero che nel caso di corrispondenza confidenziale l’interesse dell’autore prevale su quello del destinatario poiché il bene protetto è quello della sua riservatezza e della segretezza della sua corrispondenza, nel caso di disegni contenuti nella corrispondenza epistolare (nella specie: alcuni fumetti di carattere umoristico creati da chi scrive) e qualificabili come opera dell’ingegno in senso tecnico legittimo titolare di tutti i diritti è il destinatario, al quale l’autore ha fatto dono implicito dell’opera (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Aida 1999, 602/1).

Quando l’attore che agisce contro terzi in violazione del diritto d’autore chiede anche l’accertamento del suo diritto in comunione con altro coautore o con i suoi aventi causa, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi (Trib. Milano, ordinanza 18 luglio 1996, Aida 1997, 466/2).

Quando l’attore che agisce contro terzi per violazione del diritto d’autore prospetta la propria legittimazione quale coautore dell’opera non ricorre un litisconsorzio attivo necessario di tutti i coautori, stante la facoltà di ciascun comunista di agire a tutela del diritto nei confronti dei terzi (Trib. Milano, ordinanza 18 luglio 1996, Aida 1997, 466/1).

 

3.1 autore

Quando un editore commissiona una traduzione ad un autore, affida poi ad altri la revisione della traduzione, il revisore che si limita ad apportare correzioni solo marginali alla prima traduzione non può esserne considerato come unico autore: ed ove rivendichi la qualità di autore o di coautore ha l’onere di provare quali siano le differenze tra la traduzione base e le sue traduzioni (Cass. Sez. I civile 10 settembre 2015 n. 17901, Aida 2015, II.22/1).

Nell’intervista a personaggi noti è considerato autore l’intervistatore, quando questi la conduce in modo da delineare la personalità dell’intervistato ed i suoi dati salienti; mentre è considerato autore l’intervistato quando l’intervistatore proponga domande semplici e banali che consentano all’intervistato di spaziare in modo autonomo ed imprevedibile su temi diversi (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 giugno 2015, Aida 2015, II.102/1).

La qualifica di autore dell’intervista spetta all’intervistatore, almeno quando egli crei una particolare forma di dichiarazioni tali da delineare la personalità dell’intervistato (Trib. Bologna, Sezione IP, ord. 17 marzo 2011, Aida 2013,  1533/2).

Non può essere considerato autore o coautore dell’opera collettiva chi si limita a consegnare o organizzare la consegna di testi di relazioni da pubblicare in una rivista (Trib. Padova, 21 settembre 2012, Aida 2013, 1568/3).

Il film ottenuto con il procedimento di colorazione può essere suscettibile di autonoma tutela autorale: qualora il metodo di colorazione utilizzato preveda la selezione dei colori secondo il gusto e la manualità dell’uomo, che sia compiuta attraverso la scelta discrezionale tra un’ampia serie di colori, sfumature ed accostamenti, tale per cui il risultato finale sia rappresentato da un prodotto che modifichi in maniera sostanziale l’apparenza del film allo spettatore; a maggior ragione quando la colorazione riguardi un film a cartoni animati con personaggi di fantasia, che come tali possono essere liberamente caratterizzati anche nelle cromie, essendo svincolati dal rispetto di corrispondenze precise con la realtà preesistente. Per corollario il colorista deve essere considerato un coautore dell’opera nuova, che viene in conto nella determinazione della durata della sua tutela (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013, 1571/2).

Fonda la presunzione di cui all’art. 8 l.a. l’indicazione di un soggetto come autore di un’opera (nella specie di una fotografia) sulle testate giornalistiche in cui tale opera è stata ripetutamente pubblicata (Trib. Milano, Sezione IP, 17 settembre 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Giovanni Minischetti c. Oliviero Toscani, Aida 2012, Repertorio I.3.1).

Non è sufficiente per far valere la presunzione di paternità prevista dall’art. 8 l.a. la menzione nel titolo di una dispensa universitaria del nome della persona che se ne assume autore (Trib. Roma, Sezione IP, 7 ottobre 2010, Pres. Est. Marvasi, Claudio Santori c. Upter Università Popolare di Roma, Associazione Sportiva Upter Sport, Aida 2012, Repertorio I.3.1).

Il mero realizzatore di un’opera d’arte sotto l’altrui direzione non ne diventa autore (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.3.1).

Le presunzioni ex artt. 8 e 103 l.a. possono essere superate: e quando lo siano l’attore che rivendichi la paternità dell’opera in capo al suo de cuius ha l’onere di provare questa paternità ex art. 2697 c.c., in mancanza di che la sua domanda deve essere rigettata (Trib. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2011, Pres. Gandolfi, Est. Marangoni, Carlo Maria Jurgens, Gessica Iurgens, Stefano Maria Jurgens c. Edizioni Curci s.r.l., Valentina Amurri, Lorenzo Amurri, Franco Amurri, Roberta Amurri, Milvia Mostardi, Bruno Canfora, SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2012, Repertorio I.3.1).

In un sistema come quello italiano che non conosce la registrazione obbligatoria e costitutiva dei prodotti culturali protetti ed indica la creazione dell’opera come titolo di acquisto originario del diritto d’autore, la prova della paternità dell’opera è affidata alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Trib. Milano, Sezione IP, 6 aprile 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Ralph Carey c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediaset s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, Aida 2012, Repertorio I.3.1).

Per i pupazzi destinati ad essere utilizzati come mascotte non esistono forme d’uso di enunciazione dell’autore rilevanti ex art. 8 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 6 aprile 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Ralph Carey c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediaset s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, Aida 2012, Repertorio I.3.1).

E’ autore di un’opera dell’ingegno chi non si sia limitato a restaurare una meridiana e ne abbia invece disegnato una nuova e diversa, senza trarre spunto od ispirazione dalla precedente (Trib. Milano, Sezione IP, 6 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Alberto Arecchi c. Comune di Pavia, Aida 2011, Repertorio I.3.1).

La qualità di autore dell’intervista giornalistica spetta tendenzialmente all’in-tervistatore; mentre può spettare all’intervistato unicamente quando quest’ultimo formuli anche le domande, o si diffonda sulle questioni trattate (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 10 gennaio 2011, Aida 2011, 1447/2).

Le nozioni di autore e di aventi causa ex art.14.1 rdm sono nozioni autonome e proprie del diritto comunitario (Corte giustizia CE 2 luglio 2009, in causa C-32/ 08, Aida 2010, 1314/2).

Gli autori ed interpreti di un’opera audiovisiva non possono attribuire ad un loro avente causa contrattuale diritti patrimoniali che appartengono invece al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/2).

Un DVD contenente un’antologia di trasmissioni televisive non costituisce una elaborazione o trasformazione delle corrispondenti opere audiovisive che spetta in esclusiva agli autori ex art. 46 comma 2 l.a., ma soltanto una delle modalità di esercizio del diritto di riproduzione riconosciuto al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/3).

La mancata menzione di una persona fra gli autori di un’opera da parte di terzi che non siano coinvolti nel ciclo di sfruttamento economico dell’opera non costituisce violazione del diritto morale d’autore (nella specie l’opera era costituita da un volume dedicato alla presentazione critica di un certo numero di oggetti importanti di design) (Trib. Firenze, Sezione IP, 19 settembre 2009, Aida 2010, 1364/1).

La mancata menzione di una persona fra gli autori di un’opera in un volume dedicato alla presentazione critica di un certo numero di design non costituisce violazione del suo diritto all’identità personale: e per essa l’ordinamento appresta un rimedio per cd internum corporis, che è dato dall’esercizio della libertà di critica (Trib. Firenze, Sezione IP, 19 settembre 2009, Aida 2010, 1364/2).

La mancata menzione di una persona fra gli autori di un’opera in un volume dedicato alla presentazione critica di un certo numero di opere di design non costituisce di per sé una cd omissione diffamatoria illecita ex art. 2043 c.c. (Trib. Firenze, Sezione IP, 19 settembre 2009, Aida 2010, 1364/3).

La titolarità dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera (nella specie il personaggio di una striscia) è adeguatamente provata dalla costante ed espressa attribuzione della paternità del personaggio secondo le usuali modalità del settore editoriale ex art. 8 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 21 gennaio 2008, G.U. Marangoni, Bill Watterson c. Sama Diffusioni s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.3.1).

I diritti patrimoniali d’autore o connessi relativi alla stesura del soggetto o della sceneggiatura di un documentario ed alla realizzazione di alcune riprese cinematografiche di determinati luoghi aventi la valenza propria dei cd girati (non coperti dalla tutela del diritto d’autore), e che siano compiuti su incarico del produttore del documentario, appartengo a quest’ultimo (Trib. Roma, Sezione IP, 24 gennaio 2008, Aida 2009, 1284/1).

La pubblicazione in un libro di un’intera sezione dedicata ai disegni di un autore indicato nominativamente e la sua dicitura “all the images © delicatessen – all rights reserved” integrano sia la presunzione ex art. 8 l.a. della creazione dell’opera da parte dell’autore indicato dalla relativa sezione sia il possesso dei diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo al soggetto indicato dalla menzione relativa al copyright (Trib. Milano, Sezione IP, 11 giugno 2009, Pres. Rosa, Est. Marangoni, Gabriele Fantuzzi, Cristiana Valentini, Delicatessen Studio grafico associato c. Linea Colore s.r.l., Seride s.r.l., Studio Anteprima s.a.s., Aida 2009, Repertorio I.3.1).

Deve essere ritenuto autore chi è indicato come tale sull’opera (nella specie: una dispensa di «appunti e materiali per le esercitazioni»), quando il resistente non ha offerto alcun elemento per superare la presunzione stabilita in via generale dall’art. 8 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 29 ottobre 2007, Aida 2008, 1238/1).

Le persone giuridiche non possono essere titolari ab origine di diritti morali d’autore (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/1).

L’autore di una dispensa universitaria intitolata «appunti delle lezioni di archivistica tenuta dal prof. Filippo Valenti presso la Facoltà di lettere dell’Università di Bologna durante l’anno accademico 1975/1976 a cura di Gabriele Fabbrici e riveduta dal docente» può essere individuato esclusivamente in quest’ultimo sulla base del fatto che a) il docente ha «riveduto» gli appunti conferendo ai medesimi competenza formale ed il crisma della corrispondenza al suo insegnamento; gli appunti sono indicati da terzi come opera esclusiva del docente (nella specie nella guida dello studente ed in altra opera scientifica); Fabbrici non ha mai reclamato la creatività della propria attività di raccolta degli appunti di Valenti; e la tecnica espositiva e le opinioni espresse dagli appunti sono quelle di altri due scritti del docente, per modo che l’attività di Fabbrici deve essere qualificata come attività di raccolta e primo assemblaggio del materiale, e non di coautore dell’opera; onde Fabbrici non è legittimato né ad agire per la contraffazione della medesima né ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le tesi di Valenti (Trib. Bari, 19 settembre 2001, Aida 2002, 857/1).

Lo specialista di psicologia che abbia ricevuto dall’editore l’incarico di supervisionare l’operato dei traduttori di un testo scelti dall’editore, in modo da assicurare la fedeltà tecnica della traduzione di questi ultimi, non è coautore della traduzione e non ha diritto ad essere indicato come tale (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Aida 2001, 787/1).

Ai fini della prova dell’identità del produttore di un’opera cinematografica statunitense un certificato proveniente dal Copyright Office degli Stati Uniti d’America ha maggiore valenza probatoria dell’indicazione difforme contenuta nei titoli di testa della pellicola. (App. Roma, 25 settembre 2000, Aida 2001, 780/1)

L’indicazione del nome di un soggetto su un libro accanto al nome di chi ne è certamente autore fa presumere iuris tantum ex art. 8 l.a. che il primo sia coautore dell’opera ed ex art. 10 co.2 l.a. e che la comunione dei relativi diritti patrimoniali sia paritaria tra i coautori (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/6).

Deve considerarsi autore di un’opera dell’ingegno dell’arte vetraria il soggetto che organizza e dirige l’attività di lavorazione del vetro in funzione della realizzazione di una propria originale espressione creativa; ancorchè la materiale esecuzione dell’opera derivi dall’utilizzazione di addetti e materiali di un’impresa terza cui la lavorazione è commissionata (Trib. Venezia, ordinanza 21 aprile 2000, Aida 2000, 730/3).

Ai fini dell’elaborazione o della trasformazione dell’opera cinematografica (tra cui rientra anche il cd. remake) il produttore ed i suoi aventi causa devono ottenere anche il consenso degli autori: che possono pertanto interporre veto o pretendere un compenso ulteriore, ma non assumere una iniziativa autonoma di sfruttamento dell’opera. (Trib. Roma, ordinanza 18 febbraio 2000, Aida 2001, 758/2)

Data la presunzione da leggersi nell’art. 8 l.a. e l’assenza di elementi che la superino in concreto deve essere dichiarato giudizialmente autore di un’opera letteraria chi è indicato come tale sia nel frontespizio sia nella prefazione dell’opera pubblicata (App. Milano, 11 gennaio 2000, Aida 2000, 713/1)

Il possesso dei diritti patrimoniali d’autore su unopera musicale che ne legittima l’esercizio giudiziale ex art. 167 l.a. è adeguatamente provato dal fatto che l’attore ègeneralmente riconosciuto come titolare di tali diritti; è indicato come tale sullo spartito musicale dell’opera; ed ha avuto e documentato una trattativa per la licenza a terzi dei diritti ad essa relativi (Trib. Milano, 14 novembre 1996, Aida 1997, 479/1).

La tesi di laurea è opera esteriorizzata con il deposito di una sua copia presso la segreteria dell’Università; non costituisce atto della pubblica amministrazione ex art. 5 l.a.; e costituisce risultato precipuo dell’attività creativa del laureando‑, nonostante il professore relatore eserciti un controllo, una sorveglianza ed una ingerenza talvolta anche pregnanti sullo svolgimento della tesi, onde non ricorrono i presupposti per applicare ad essa gli artt. 10, 26 e 7 l.a. (App. Perugia, 22 febbraio 1995, Aida 1996, 385/1).

Quando due brani musicali appaiono sostanzialmente identici la priorità temporale del deposito di uno in Italia comporta la sua protezione contro l’utilizzazione dell’altro (Pret. Roma, ordinanza 21 dicembre 1994, Aida 1997, 450/3).

Quand’anche lo si volesse ritenere esteso al diritto morale d’autore, l’art. 11 l.a. opera nei soli confronti degli enti pubblici e degli enti privati senza scopo di lucro, ma non anche a favore delle società commerciali (Trib. Milano, 17 marzo 1994, Aida 1994, 268/2).

Una società commerciale non può esser titolare di diritti morali d’autore (Trib. Milano, 17 marzo 1994, Aida 1994, 268/1).

Chi è indicato come autore nell’opera deve essere presunto tale ex art. 8 l.a. (Trib. Roma, 1 marzo 1994, Pres. Est. VELARDI, Maria Grazia Barucci c. A. Maria Lapidari, Aida, Repertorio I 3.1).

Il deposito di un’opera musicale presso la SIAE a nome di un autore fonda ex art. 103 l.a. una presunzione iuris tantum che questo soggetto sia autore e titolare dei relativi diritti (Trib. Milano, 28 ottobre 1993, Pres. Est. CIAMPI, Mariliana Montereale, Antonio De Salvatore, Annamaria De Salvatore c. Maurizia Paradiso, Telelibera Italiana s.r.l., Magic America Gestioni Aziendali s.r.l., Aida 1994, Repertorio p. 664).

La chiusura del fallimento ex art. 118 n. 1 l.f. non determina l’estinzione della società, onde permangono in capo ad essa i diritti patrimoniali d’autore ad essa già propri prima del fallimento quale produttore di opera cinematografica. (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 195/2).

L’art. 8 l.a. fa presumere titolare del software la società che vi è indicata come tale (Trib. Roma, 17 maggio 1993, Aida 95, 309/4).

La regola dell’art. 45 1.a. secondo cui all’autore della sceneggiatura spetta soltanto un compenso percentuale mentre i diritti di utilizzazione su di essa spettano solo al produttore, vuole tutelare il soggetto imprenditoriale che deve assicurare i mezzi monetari cospicui necessari alla realizzazione del filmato; riguarda esplicitamente solo le opere cinematografiche e non anche quelle televisive soltanto perché emanata quando la televisione era oggetto solo di trasmissioni sperimentali; non è tuttavia di carattere eccezionale ed inapplicabile in via analogica alle opere cinematografiche televisive; e si applica invece ad entrambe le opere filmiche e televisive (Trib. Roma, 29 gennaio 1993, Aida 1994, 226/1).

 

3.2 anonimato e pseudonimo

L’art. 161 co. 2 l.a. esprime l’esigenza che gli interessi dei coautori di un’opera non siano pregiudicati dall’esecuzione di misure cautelari aventi ad oggetto opere risultanti dal loro contributo: ed è applicabile anche alla controversia derivante da un’azione esercitata da uno dei coautorí contro un terzo, specie quando l’altro e principale coautore si opponga all’accoglimento della misura cautelare (nella specie: di inibitoria dell’ufflizzo dell’opera) chiesta dal coautore (non principale) contro il terzo che lo utilizzi senza il suo consenso (Trib. Milano, ordinanza 8 novembre 1996, Aida 1997, 477/1).

Secondo l’art. 8 l.a. si presume autore, salvo prova contraria, colui che è indicato autore di un’opera nelle forme d’uso con il suo nome religioso o pseudonimo (nella specie: suor Germana) (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/5).

 

3.3 comunione

L’art. 10 l.a. non consente ad un autore di un’opera letteraria la pubblicazione di una sua nuova edizione modificata senza il consenso degli altri coautori (Trib. Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 marzo 2014, Aida 2015, 1681/4).

L’editore non rientra ex se nella comunione dei coautori di cui all’art. 10 l.a. (Cass. Sez. I civile 7 luglio 2015 n. 14059, Aida 2015, II.16/4).

La dichiarazione alla Siae di un’opera costituita dalla colonna sonora di un film, che indichi una prima persona come unico compositore e la medesima persona come coautore del relativo testo letterario insieme ad un altro, e che specifichi che quest’ultimo “non desidera figurare”, contiene una dichiarazione di scienza (sulla qualità di coautore propria del secondo) ed una sua manifestazione di volontà (di non voler comparire); e qualifica il secondo come coautore della parte letteraria: con la conseguenza che anche il secondo coautore della parte letteraria ha diritto ad essere menzionato nelle utilizzazioni della colonna sonora (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/1).

Il comunista di diritti patrimoniali d’autore su un lungometraggio può concedere a terzi il diritto di distribuzione dell’opera, purché ciò non impedisca ad altri comunisti di farne uso ex art. 1102 c.c.: ed ove abbia convenuto con gli altri comunisti che la distribuzione dell’opera sia affidata a terzi, la stipulazione del contratto di distribuzione rappresenta un atto di ordinaria amministrazione ex art. 1105 c.c. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 maggio 2015, Aida 2015, II.92/1).

Ai fini della tutela come opera dell’ingegno il format televisivo deve presentare quali elementi essenziali un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi e deve essere esposto in termini formali sufficientemente specifici, con indicazioni immediatamente traducibili in pratica, senza bisogno di ulteriori integrazioni di livello generale ma solo di quelle necessarie alla realizzazione completa del programma (Trib. Roma, Sezione IP, 7 febbraio 2011, Pres. Marvasi, Est. Izzo, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Ruvido Produzioni s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.3.3).

Non può essere qualificato coautore del format televisivo un soggetto che apporti mere specificazioni allo schema base già realizzato da altri o modifiche di punti scarsamente qualificanti dell’opera (Trib. Roma, Sezione IP, 7 febbraio 2011, Pres. Marvasi, Est. Izzo, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Ruvido Produzioni s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.3.3).

Secondo l’art. 10.3 l.a. le facoltà diverse dalla pubblicazione dell’opera possono essere esercitate soltanto con l’unanimità dei consensi di tutti gli autori dell’opera in comunione (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 agosto 2011, Aida 2013, 1542/4).

Il coautore non può pubblicare l’opera senza il consenso dell’altro coautore (e tanto meno indicandovi esclusivamente il proprio nome e non anche quello del coautore) (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 1 marzo 2012, Pres. Est. Tavassi, Edizioni Curci s.r.l., c. Giovanna Gattuso, Giuseppe Cantarelli, Aida 2013, Repertorio I.3.3).

I coeredi comproprietari dell’opera dell’ingegno possono sfruttare economicamente l’opera in conformità dell’art. 1102 c.c., mentre soltanto per nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni è richiesta la maggioranza dei comproprietari in base all’art. 117 l.a. (Trib. Padova, 21 settembre 2012, Aida 2013, 1568/5).

I coeredi aventi la maggioranza delle quote possono stabilire le modalità di conservazione dei manoscritti contenenti opere dell’ingegno del de cuius, e possono fra l’altro perciò destinarle alla conservazione presso un istituto culturale (Trib. Padova, 21 settembre 2012, Aida 2013, 1568/6).

La realizzazione e vendita di multipli di un’opera dell’ingegno in comunione costituisce atto di ordinaria amministrazione e, ai sensi dell’art. 1105 co. 2 c.c., le decisioni della maggioranza sono vincolanti per la minoranza dissenziente; di contro, l’utilizzazione di questi esemplari per installazioni diverse da quelle già realizzate ne rappresenta un utilizzo in forma diversa, dovendo ciascuna installazione considerarsi un’opera in sé, diversa ed autonoma rispetto a quelle precedentemente allestite mediante il medesimo esemplare, ed è pertanto illecita ai sensi dell’art. 10 co. 3 l.a. se avviene senza il consenso di tutti i coautori (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.3.3).

La domanda giudiziale diretta a superare l’opposizione di un coautore a nuove utilizzazioni dell’opera in comunione non può essere avanzata per sanare utilizzazioni già avvenute e, quanto a quelle future, deve descriverne specificamente condizioni e modalità, non potendo gli altri coautori pretendere una generica autorizzazione che consenta loro di utilizzare liberamente e a propria discrezione l’opera (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.3.3).

La realizzazione di una versione in scala di un’opera dell’ingegno (nella specie: un coniglio gigante in plastica) costituisce una rielaborazione che richiede il consenso di tutti i coautori ai sensi dell’art. 10 co. 3 l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.3.3).

E’ illecita la commercializzazione di esemplari di opere dell’ingegno da parte del gruppo di artisti che le ha create ove avvenga previa soppressione del nome di un coautore nel frattempo fuoriuscito (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.3.3).

Per le opere realizzate attraverso l’apporto del maestro vetraio quest’ultimo non conferisce soltanto un contributo tecnico tendente a realizzare in modo fedele ed esecutivo un’idea altrui convertendola in una materia solida assai particolare: ma in quanto esperto della particolarità di questa materia, dei relativi processi chimici e delle reazioni che essa subisce nel processo di raffreddamento e di solidificazione, e dunque della morfologia che essa può assumere evocando suggestioni specifiche nel pubblico, contribuisce alla stessa ideazione e deve dunque essere considerato coautore dell’opera ex art. 10 l.a. (Cass. Sez. I civile 29 novembre 2011 n. 24970, Pres. Carnevale, Est. Berruti, Studio Rosin s.r.l. c. Tanasescu Rodica, Aida 2012, Repertorio I.3.3).

In caso di disputa sulla paternità di alcuni personaggi di fantasia deve concludersi per l’esistenza di una comunione originaria ex art. 10 l.a. qualora risulti che essi sono stati a suo tempo presentati e proposti a terzi congiuntamente dall’attore e dal convenuto in giudizio, non potendo dedursi indicazione in contrario da schizzi depositati in atti dall’attore non databili e da cui non sia possibile riconoscere il completamento e la compiuta realizzazione di tali personaggi (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia, Aida 2011, Repertorio I.3.3).

Le opere (nella specie: personaggi di fantasia) oggetto di diritti in comunione ex art. 10 l.a. non possono essere pubblicate, modificate o comunque utilizzate senza l’accordo di tutti i coautori (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia, Aida 2011, Repertorio I.3.3).

In caso di comunione ex art. 10 l.a. (nella specie relativa ad alcuni personaggi di fantasia) deve essere respinta la domanda di restituzione degli originali proposta da un coautore nei confronti dell’altro, posto che il possesso degli originali è una delle questioni che deve essere regolata tra le parti di comune accordo (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia, Aida 2011, Repertorio I.3.3).

In caso di comunione ex art. 10 l.a. (nella specie relativa ad alcuni personaggi di fantasia) deve essere accolta la domanda di inibitoria proposta da un coautore nei confronti dell’altro e diretta ad impedire l’utilizzazione dell’opera in via autonoma e non concordata (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia, Aida 2011, Repertorio I.3.3).

La qualità di coautore di un’opera musicale e quella di interprete della parte vocale della stessa possono validamente presumersi dall’indicazione del nome del soggetto interessato in tale duplice veste, effettuata secondo le forme d’uso nel settore discografico sui CD contenenti la riproduzione dell’opera in questione (Trib. Milano, Sezione IP, 18 febbraio 2010, Aida 2011, 1409/1).

Nel caso di giudizio per violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore di uno dei coautori di un’opera musicale non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coautori, quando le domande spiegate dall’attore non implichino alcun accertamento destinato ad incidere sulle posizioni degli stessi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 febbraio 2010, Aida 2011, 1409/2).

La copaternità di un’opera dell’ingegno presuppone un apporto di espressione e creatività, che non ricorre per l’attività di mera collaborazione tecnico esecutiva (App. Firenze, 22 ottobre 2010, Aida 2011, 1441/1).

Deve essere qualificata come opera frutto di collaborazione e dunque oggetto di comunione ex art. 10 l.a. i libri in cui un autore scrive ricordi ed aneddoti raccolti dall’autore ed espressi da un grande giornalista (nella specie: Indro Montanelli) in un decennio di frequentazioni tra i due: dovendosi la forma del libro ad uno ed il suo contenuto all’altro (App. Milano, Sezione IP, 14 aprile 2011, Aida 2011, 1454/1).

Per la pubblicazione di un’opera da parte di uno dei comunisti ex art. 10 l.a. occorre il consenso degli eredi del secondo comunista premorto (App. Milano, Sezione IP, 14 aprile 2011, Aida 2011, 1454/2).

La pubblicazione di un libro in comunione ex art. 10 l.a. da parte di un comunista senza il consenso (degli eredi) dell’altro (nella specie: Montanelli) non è autorizzata dall’art. 21 cost. per il fatto che il libro riguarda vita, opere e pensiero del famoso giornalista: quando il libro dichiara che la sua redazione è avvenuta «con le stesse parole» di Montanelli e addirittura utilizza la forma del racconto in prima persona (App. Milano, Sezione IP, 14 aprile 2011, Aida 2011, 1454/3).

Costituisce violazione dei diritti d’autore di uno dei comunisti (nella specie: Indro Montanelli) su un libro dedicato a ricordi ed aneddoti narrati dal giornalista ma scritti dall’altro comunista la ripubblicazione di una parte del libro su un quotidiano con modalità tali da lasciar credere, contrariamente al vero, che essa sia stata scritta da Montanelli: e quando la pubblicazione sul quotidiano sia avvenuta per autonoma iniziativa di quest’ultimo, l’editore del libro non risponde dei relativi danni (App. Milano, Sezione IP, 14 aprile 2011, Aida 2011, 1454/4).

L’elemento della comunione di diritti d’autore ex art. 10 l.a. integrato della inscendibilità dei contributi è soddisfatto anche quando i diversi apporti non sono materialmente distinguibili ma costituiscono parti di un insieme organico (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/6).

Quando l’autore di una canzonetta agisce contro uno dei due coautori di altra canzone per l’accertamento del plagio ed il risarcimento del danno, ed il giudice ordina la chiamata in giudizio del secondo coautore della canzonetta contestata la violazione del termine perentorio fissato a questo fine dal giudice è causa di estinzione del giudizio, ed opera di diritto, ove ritualmente eccepita: onde la declaratoria del giudice ha carattere meramente dichiarativo del fatto estintivo (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/1).

Nelle opere coreografiche i diritti patrimoniali d’autore spettano in comunione all’autore della parte coreografica e a quello della parte musicale. L’esercizio di tali diritti, salvo patto contrario, e sempre che la musica non abbia funzione o valore principale, spetta tuttavia soltanto all’autore della parte coreografica che agisce in nome proprio ma anche in qualità di mandatario dell’autore della musica (Trib. Milano, Sezione IP, 19 febbraio 2010, Aida 2010, 1378/2).

La comunione creativa dell’art. 10 l.a. presuppone il contributo creativo di più persone, che non ricorre quando una si sia limitata a fornire consigli o suggerimenti per la realizzazione dell’opera o abbia fornito supporti tecnici e organizzativi (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/4).

Il ruolo, proprio del ricorrente, di cofondatore e artista/esecutore di un complesso musicale medio tempore sciolto è forse sufficiente a giustificare domande (nella specie non proposte) relative all’utilizzo non autorizzato (da tutti gli aventi diritti) del “nome” del complesso in relazione ad un CD contenente alcune sue registrazioni, ma non anche le domande cautelari concretamente proposte dal ricorrente esclusivamente come autore o coautore dei singoli brani del CD, perché la qualità di autore o coautore non può farsi discendere in modo automatico dal ruolo ora detto (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 17 giugno 2008, G.D. Bonaretti, Maurizio Gazzi c. Claudio Fucci, Aida 2009, Repertorio I.3.3).

Il titolare di una quota pari al 50% dei diritti patrimoniali d’autore su un’opera musicale (nella specie: Hey Jude dei Beatles) è legittimato ad agire per la repressione di una sua utilizzazione illecita, e può chiedere a titolo di danni il 50% del danno corrispondente al mancato prezzo del consenso (Trib. Roma, Sezione IP, 31 ottobre 2008, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Sony Music Publishing s.r.l. c. PT Shop s.p.a., EMI Music Italy s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.3.3).

La realizzazione e la vendita di multipli di opere dell’ingegno oggetto di comunione, che siano destinate per la loro natura intrinseca ad essere riprodotte in modo non dissimile da quanto avviene per i prodotti industriali, costituisce atto di ordinaria amministrazione per il quale le decisioni della maggioranza sono vincolanti per la minoranza dissenziente ex art. 1105 co.2 c.c. (Trib. Torino, ordinanza 25 maggio 2009, Aida 2009, 1313/2).

Le opere di Cracking Art consistono nell’installazione di esemplari di animali in plastica all’interno di spazi pubblici; sono opere estemporanee destinate ad esistere soltanto nel luogo e nel momento in cui vengono concepite, costituendo una relazione tra l’oggetto installato, l’osservatore ed il contesto ambientale. L’opera «installazione» consiste nell’atto creativo integrato dalla collocazione degli esemplari degli animali di plastica; questi ultimi possono a loro volta costituire di per sé opere dell’ingegno, oggetto di comunione tra i diversi autori che le hanno create; e queste non possono essere utilizzate, senza l’accordo di tutti i coautori, per installazione diverse ed ulteriori rispetto a quelle realizzate con il loro consenso (Trib. Torino, ordinanza 25 maggio 2009, Aida 2009, 1313/3).

La presentazione, in un concorso pubblico di progettazione, in un curriculum di parti di opere realizzate in collaborazione con terzi, con dichiarazione di questa collaborazione, non costituisce violazione né del diritto di paternità né dei diritti patrimoniali d’autore dei terzi ora detti (Trib. Firenze, 14 maggio 2007, Aida 2008, 1219/1).

Il libro che presenti, oltre all’opera di un autore, una breve prefazione ed un’introduzione di altri soggetti non costituisce né opera collettiva né opera dovuta a più coautori: e nel giudizio per accertamento del carattere di plagio proprio dell’opera centrale la legittimazione passiva fa capo al suo autore ed al suo editore, e non anche agli autori di prefazione e di introduzione (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/4).

Il comunista di diritti patrimoniali d’autore, tanto più se per quota di maggioranza, può azionare il diritto al risarcimento dei danni da contraffazione nell’interesse comune, salvo il riparto interno tra i comproprietari (Trib. Milano, Sezione IP, 16 maggio 2006, Aida 2007, 1161/1).

Il coautore di un’opera (nella specie: letteraria) già pubblicata con il consenso di tutti gli autori non può procedere né ad una ristampa né alla copia di essa senza il consenso degli altri (nella specie l’opera è stata ristampata sotto il nome di uno solo degli autori) (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2007, Giud. Pezzuti, Alessandro Santi c. Corrado Chiani, Aida 2007, Repertorio I.3.3).

Manca il fumus boni iuris per pronunciare in sede cautelare l’inibitoria dell’uso di una testata elettronica e la risoluzione del contratto di edizione relativo alla pubblicazione del relativo contenuto richiesti dal comproprietario della testata, che abbia precedentemente manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di edizione stipulato con l’altro comproprietario (unico titolare dei diritti sulla corrispondente testata cartacea) e lamenti il comportamento consistente nella continuazione della pubblicazione della testata, quando i contributi predisposti dai contitolari risultino chiaramente distinguibili dal pubblico (Trib. Roma, 7 aprile 2004, Pres. De Masi, Est. Budetta, prof. Virga Giovanni Battista c. Istituto Poligrafico dello Stato, Aida 2006, Repertorio I.3.3).

Il comproprietario di una testata di un periodico elettronico può continuare a pubblicare i contributi realizzati con la collaborazione di un altro comproprietario legato al primo da un contratto di edizione vigente all’epoca della predisposizione dei contenuti medesimi; e così pure può continuare a pubblicare le banche dati realizzate dal contitolare in esecuzione del contratto di edizione, le cui clausole deroghino all’art. 102 bis l.a. (Trib. Roma, 7 aprile 2004, Pres. De Masi, Est. Budetta, prof. Virga Giovanni Battista c. Istituto Poligrafico dello Stato, Aida 2006, Repertorio I.3.3).

La stipulazione di un contratto relativo alla produzione di una miniserie di opere cinematografiche e la produzione della miniserie che siano avvenuti ad opera di uno solo dei due comunisti dei relativi diritti d’autore avviene in violazione dei diritti dell’altro comunista e può essere inibita ex art. 156 l.a. (Trib. Roma, ordinanza 4 maggio 2005, Aida 2006, 1088/2).

La riproduzione a mezzo stampa di un’opera di due coautori che non sia autorizzata (anche) da uno dei due coautori costituisce violazione del diritto patrimoniale d’autore e legittima il coautore ora detto a chiederne l’inibitoria (Trib. Roma, ordinanza 13 maggio 2005, Aida 2006, 1093/1).

Al riconoscimento della contitolarità ex art. 10 l.a. dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera consegue che essa non può essere pubblicata, modificata o comunque utilizzata senza l’accordo preventivo tra i coautori, e che l’utilizzazione di un coautore non autorizzato dall’altro può essere inibita (Trib. Milano, Sezione IP 20 giugno 2005, Pres. Tarantola, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia).

Deve essere rigettato per difetto di legittimazione passiva un ricorso per inibitoria di atti di disposizione relativi ad una quota di diritti d’autore oggetto di una comunione incidentale ereditaria indivisa tra coeredi per successione legittima che sia proposto contro un soggetto che non è stato designato e non ha di fatto svolto funzioni di amministratore della comunione (Trib. Roma, ordinanza 14 luglio 2004, Pres. Caliento, Est. Iofrida, Raffaella Scotto c. Gabriele Scotto, Aida 2005, Repertorio I.3.3).

La presentazione di mobili protetti ex art. 2 n.10 l.a. ad una fiera con l’indicazione di tre persone come coautori dei medesimi li fa presumere loro coautori secondo la regola dell’art. 8 l.a. per cui è reputato autore dell’opera chi è in essa indicato nelle forme d’uso (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/3).

Il curatore di un’opera collettiva originariamente concepita quale opera a stampa, che abbia ceduto all’editore (anche) i diritti di rielaborazione multimediale, ben può pretendere che il suo nome compaia nei credits della rielaborazione multimediale (pubblicata su un supporto informatico) in quanto curatore dei testi, ma non può pretendere di essere riconosciuto quale coautore della rielaborazione multimediale (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Giud. Rosa, Marco Sappino c. RCS Quotidiani s.p.a., Baldini & Castoldi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.3.3).

Viola il diritto di paternità del coautore di un’opera (nella specie di un noto programma radiofonico) l’editore di un’enciclopedia che nella voce dedicata a quest’opera ne indichi come unici coautori solo altre due persone (Trib. Milano, 30 giugno 2005, Giud. Nardo, Giorgio Bracardi, Mario Marenco c. F.M.R. s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.3.3 ).

Quando nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art. 10 l.a., in quanto opera reata con il contributo indistinguibile ed inscindibile dei due coautori (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/1).

La menzione del nome del disegnatore in copertina vale ex art. 8 l.a. come riconoscimento implicito della copaternità nella creazione del personaggio dei fumetti (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/2).

In quanto opera composta il fumetto originato dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore ed un disegnatore è assoggettato al regime ex artt. 38ss. l.a. (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/3).

Il coautore non può riprodurre l’opera con varianti senza il consenso dell’altro coautore (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001,  765/7).

L’indicazione del nome di un soggetto su un libro accanto al nome di chi ne è certamente autore fa presumere iuris tantum ex art. 8 l.a. che il primo sia coautore dell’opera ed ex art. 10 co.2 l.a. e che la comunione dei relativi diritti patrimoniali sia paritaria tra i coautori (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/6).

La titolarità di un segno distintivo attribuisce il diritto al suo uso esclusivo anche su Internet a nulla rilevando l’impossibilità di duplìcazione dei nomi in rete (Pret. Valdagno, ordinanza 27 maggio 1998, Aida 1998, 570/1).

In caso di opere create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone ciascuna di esse è legittimata ad agire a difesa del diritto morale d’autore (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/5).

Se l’autore di un’opera base concede a terzi il diritto di riduzione di quest’opera per lo schermo, le modifiche e gli adattamenti a cui essa deve sottostare nella trama, nel carattere dei personaggi, nei dialoghi, nelle scene (con aggiunta della colonna musicale) costituiscono altrettanti elementi creativi ‑elaborativi di una nuova opera organizzata con l’ausilio dei deputati alla trasformazione artistica, cioè coautori della parte letteraria (musicale) (App. Milano, 30 giugno 1995, Aida 1996, 398/1).

La tesi di laurea è opera esteriorizzata con il deposito di una sua copia presso la segreteria dell’Università; non costituisce atto della pubblica amministrazione ex art. 5 l.a.; e costituisce risultato precipuo dell’attività creativa del laureando, nonostante il professore relatore eserciti un controllo, una sorveglianza ed una ingerenza talvolta anche pregnanti sullo svolgimento della tesi, onde non ricorrono i presupposti per applicare ad essa gli artt. 10, 26 e 7 l.a. (App. Perugia, 22 febbraio 1995, Aida 1996, 385/1).

L’applicazione dell’art. 25 l.a. ai singoli elementi delle opere drammatico‑musícali èresa inconcepibile dalla lettera della legge e dalla unità artistica delle parti di cui esse si compongono, che rende necessario che l’opera cada in pubblico dominio non in parte ma solo nella sua totalità: e reciprocamente anche i diritti di utilizzazione separata dei singoli elementi dell’opera dramma tico‑musicale hanno la medesima durata dei diritti relativi all’ufflizzazione di quest’ultima nel suo complesso (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/3).

A differenza delle opere collettive in cui le singole parti dovute a vari autori non si compenetrano mai reciprocamente e restano invece distinte ed autonome, ed al pari della cosiddetta opera semplice, l’opera drammatico ‑musicale costituisce anch’essa un’unità a se stante avente caratteri e destinazioni proprie non confondibili con quelli delle sue singole componenti: onde la sua creazione determina una comunione tra coautori, sia dal punto di vista della paternità intellettuale che da quello della utilizzazione economica, senza bisogno che intervenga alcuna dichiarazione di volontà dei coautori (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/1).

Quando un iscritto alla SIAE abbia dichiarato alla sua sezione DOR un’opera, indicando sé medesimo ed altro soggetto non iscritto alla SIAE come coautori dell’opera ed aventi diritto ai proventi della medesima in misura paritetica, la SIAE non può pretendere di subordinare il pagamento dei proventi accantonati all’impegno dell’iscritto dì versare al coautore la quota a lui spettante, ed a richiesta del coautore socio della SIAE deve essere condannata a versargli tutti i proventi accantonati ex art. 93 del regolamento SIAE (Trib. Roma, 3 febbraio 1993, Aida 1994, 227/1).

E’ illecito ex art. 2043 c.c. lo sfruttamento di un film da parte del suo «comproprietario » al 50% senza il consenso dell’altro comunista (Trib. Roma, 2 aprile 1992, Aida 1992, 100/1).

 

3.4 opere collettive

L’opera costituita da un saggio corredato da un’appendice ad esso complementare va qualificata come collettiva, con la conseguenza che la coautrice indicata come tale nel titolo posto all’inizio dell’opera può invocare la presunzione ex art. 8 l.a. rispetto all’opera collettiva e non anche rispetto alle singole parti che la compongono (Trib. Roma, Sezione IP, 20 gennaio 2014, Aida 2015, 1675/3).

Costituisce opera collettiva una pubblicazione di schede tecnico biografiche su diversi liutai cremonesi, che veda l’intervento di più autori; l’autore di quest’opera collettiva è colui che sceglie i liutai che debbono essere “schedati”, seleziona il relativo materiale, individua/sceglie gli autori delle relative schede e coordina la loro opera; mentre l’autore di alcune schede deve essere qualificato non come coautore dell’intera opera collettiva ma soltanto come autore individuale delle sue schede che la compongono (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 28 luglio 2015, Aida 2015, II.106/1).

Un testo universitario diviso in capitoli e paragrafi, che indica per ciascuno il suo autore particolare, ed è il risultato di un disegno unitario di coordinamento e di organizzazione complessiva da parte di altro autore, deve essere qualificato come un’opera collettiva (Trib. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2012, Aida 2013, 1554/1).

I diritti patrimoniali di sfruttamento dell’opera (nella specie: collettiva) creata nell’esecuzione di un contratto di prestazione d’opera tra l’autore e l’editore appartengono all’editore ex art. 38 l.a. in virtù del contratto di lavoro autonomo ed indipendentemente da qualunque stipulazione di un contratto di edizione (Trib. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2012, Aida 2013, 1554/2).

Viola i diritti morali dell’autore (nella specie: di un’opera collettiva universitaria) l’editore che ristampi l’opera a distanza di un lasso temporale apprezzabile, senza concedere all’autore la possibilità di procedere al suo aggiornamento e senza ripubblicare i ringraziamenti originali dell’autore dell’opera collettiva ai singoli coautori della medesima: mentre i medesimi diritti morali non sono violati né dalla modifica delle immagini di copertina né dalla ripubblicazione della biografia dell’autore o dell’opera collettiva (Trib. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2012, Aida 2013, 1554/3).

Una rivista periodica ha natura di opera collettiva ex art. 3 l.a., con le conseguenze ex artt. 7 e 38 l..a sulla titolarità dei diritti patrimoniali d’autore sull’opera nel suo complesso (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 26 aprile 2012, G.D. Marangoni, Contesti Creativi Service s.r.l., Contesti Creativi s.r.l. c. Cristina Sivieri Tagliabue, Aida 2013, Repertorio I.3.4).

Il sito internet che pubblica diversi articoli tecnici deve essere qualificato come un’opera collettiva, i cui diritti di utilizzazione economica spettano all’editore del sito (Trib. Milano,  Sezione IP, 3 maggio 2012, Aida 2013, 1557/4).

Non può essere considerato autore o coautore dell’opera collettiva chi si limita a consegnare o organizzare la consegna di testi di relazioni da pubblicare in una rivista (Trib. Padova, 21 settembre 2012, Aida 2013, 1568/3).

Costituisce opera di collaborazione ex art. 130 l.a. un libro costituito da otto racconti relativi alle mitologie greca e romana e destinato agli scolari delle elementari, realizzato secondo un progetto che sin dall’inizio prevedeva ed ha difatti visto (i) i racconti, una serie di illustrazioni, un glossario, (ii) la scrittura dei racconti da parte del contraente dell’editore, e la preparazione delle illustrazioni del glossario ad opera di dipendenti di quest’ultimo, (iii) l’individuazione dei temi dei racconti da parte dell’editore, (iv) la comunicazione dall’editore all’autore «esterno» di parametri ed istruzioni per la scrittura dei racconti e di esempi di storie analoghe già scritte, (v) l’adattamento dei testi dell’autore esterno ad opera della redazione (in particolare con modifiche dello stile e con l’eliminazione di termini non adatti agli studenti cui erano destinati) (Trib. Milano, Sezione IP, 4 novembre 2008, Aida 2010, 1343/1).

Anche nelle opere collettive il titolo originario di tutti i diritti patrimoniali e morali dell’autore è costituito dalla creazione dell’opera (Trib. Milano, 10 novembre 2009, Aida 2010, 1370/1).

I diritti autoriali relativi all’opera collettiva (qual è pacificamente un periodico di contenuto giornalistico) nascono in Italia dalla sua gestione e responsabilità ex art. 38 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 21 giugno 2007, Giud. Rosa, Rodale Inc., Mondadori Rodale s.r.l. c. Cairo Editore, Aida 2009, Repertorio I.3.4).

I diritti patrimoniali d’autore relativi al giornale appartengono sin dall’origine al suo editore, che dunque è legittimato ad agire per la tutela del suo diritto esclusivo contro chi ne riproduce il contenuto anche solo in parte mediante rassegne stampe elettroniche, senza bisogno di dare una prova del suo acquisto diversa dalla sua qualità di editore del giornale (Cass. 20 settembre 2006 n. 20410, Aida 2008, 1194/1).

Per un’opera collettiva quale il giornale il diritto morale di autore spetta a chi dirige ed organizza l’opera complessiva, mentre il diritto di utilizzazione economica spetta salvo patto contrario all’editore, che assumendo il rischio della pubblicazione ha diritto alla percezione del relativo risultato economico: e tanto si estende all’intera opera ed a ciascuna delle sue parti (App. Milano, 31 agosto 2007, Aida 2008, 1230/1).

Il libro che presenti, oltre all’opera di un autore, una breve prefazione ed un’introduzione di altri soggetti non costituisce né opera collettiva né opera dovuta a più coautori: e nel giudizio per accertamento del carattere di plagio proprio dell’opera centrale la legittimazione passiva fa capo al suo autore ed al suo editore, e non anche agli autori di prefazione e di introduzione (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/4).

Il direttore di una rivista giuridica on line non può chiedere una misura cautelare di rimozione dal sito del suo editore dei materiali selezionati dal ricorrente in qualità di direttore della rivista e pubblicati legittimamente dal suo editore sino a che il rapporto di collaborazione fra le parti ha avuto esecuzione: perché il diritto di utilizzazione economica dell’opera collettiva spetta all’editore ex art. 38 l.a. (Trib. Roma, ordinanza 11 febbraio 2004, G.I. Orlandi, Virga c. Istituto Poligrafico, Zecca dello Stato s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.3.4).

La fissazione e la riproduzione su un supporto audiovisivo delle emissioni di un’emittente televisiva interrotte da improvvise apparizioni di un noto personaggio sono attività riservate ex art. 7 c.c. all’emittente televisiva, quale soggetto che organizza e dirige la creazione dell’opera collettiva costituita dal programma televisivo (Trib. Roma, 15 novembre 2004, Giud. Stefanelli, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Paolini, Aida 2005, Repertorio I.3.4).

In quanto opera composta il fumetto originato dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore ed un disegnatore è assoggettato al regime ex artt. 38ss. l.a. (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/3).

La riproduzione non autorizzata di singoli articoli di giornale all’interno di rassegne stampa viola il diritto d’autore esistente sul periodico nel suo complesso, che in base all’art. 38 l.a. spetta all’editore; e non contrasta invece con il diritto di riprodurre il contributo separatamente che l’art. 42 l.a. attribuisce ai singoli collaboratori (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/1).

Ai fini della prova dell’acquisto del proprio diritto sull’opera collettiva l’editore non è soggetto alle limitazioni previste dall’art. 110 l.a. (nella specie l’opera era stata creata nell’ambito di contratti di lavoro subordinato e autonomo) (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/4).

Le regole degli artt. 38 ss. l.a. relativi all’appartenenza dei diritti patrimoniali d’autore sull’opera collettiva giornale e sui singoli contributi che la compongono (nella specie fotografie non creative fornite all’editore da un’agenzia terza) sono derogabili pattiziamente (Cass. 25 settembre 1999 n. 10612, Aida 2002, 817/1).

L’art. 161 co.2 l.a. si applica tanto alle opere collettive quanto a quelle composte, ma non a quelle in comunione: e non esclude che all’autore dell’illecito possa essere ordinato ex art. 700 c.p.c. di ritirare dal commercio l’opera che non può essere sequestrata ex art. 161 co.2 l.a. (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/10).

Risolto ex art. 135 l.a. il contratto di edizione di un’opera collettiva, l’autore di quest’ultima può riutilizzarne il titolo per un’opera successiva, ove reimpieghi il proprio lavoro precedente, eventualmente rielaborandola (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/8).

I telegiornali sono opere collettive al pari dei tradizionali giornali pubblicati su supporto cartaceo, ed i relativi diritti patrimoniali d’autore spettano ex art. 38 l.a. all’emittente televisiva (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/3).

Nell’opera collettiva i diritti di utilizzazione economica, compreso quello sul titolo, appartengono all’editore, inteso come operatore economico che assume il rischio dell’organizzazione e della commercializzazione, e dunque a prescindere dall’esistenza di contratti di edizione strictu sensu (Trib. Milano, ordinanza 23 luglio 1999, Aida 2000, 701/1).

L’eventuale qualificabilità del programma dell’emittente radiofonica quale opera collettiva ex art. 3 l.a. non esclude che l’inserimento in questo programma e la diffusione di un’opera musicale protetta senza il consenso dell’autore costituisca una violazione dei diritti di quest’ultimo (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Gìud. LANIGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 3.4).

Il diritto del coautore dell’opera cinematografica a veder menzionato il proprio apporto è limitato alla proiezione della pellicola cinematografica e non è estensibile al materiale pubblicitario che ne accompagni la diffusione (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/4).

La tutela del diritto di paternità dell’autore non implica necessariamente la rivelazione al pubblico del rapporto tra autore ed opera anonima o pseudonima: e reciprocamente l’autore di un’opera pubblicata con uno pseudonimo maschera (che a differenza dello pseudonimo‑nome d’arte nasconde la reale identità dell’autore) può esercitare un’azione per violazione del diritto morale d’autore contro il proprio editore che abbia pubblicato una riedizione della sua opera senza il suo pseudonimo maschera e con altro pseudonimo (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/3).

Chi alleghi di essere coautore di un’opera dell’ingegno ha l’onere di provare non tanto di aver ad essa prestato una collaborazione generica ma di aver partecipato precisamente al processo creativo dell’opera (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 407/2).

Un soggetto può essere qualificato come coautore della parte letteraria di un’opera musicale quando la sua collaborazione riguardi il vero e proprio processo creativo che caratterizza l’opera dell’ingegno, e non sia invece limitata ad elementi di natura tecnica od organizzativa o consista in semplici suggerimenti o consigli di indole teorica o generica (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 407/1).

L’art. 50 l.a. tutela direttamente soltanto gli autori dell’opera cinematografica, che è opera autonoma rispetto all’opera letteraria da cui il suo soggetto sia tratto: e tra gli autori dell’opera cinematografica rientrano in particolare quelli del soggetto e della sceneggiatura che sono tutelati ciascuno singolarmente ed in modo autonomo, ma non anche l’autore dell’opera letteraria base (App. Milano, 30 giugno 1995, Aida 1996, 397/1).

La tesi di laurea è opera esteriorizzata con il deposito di una sua copia presso la segreteria dell’Università; non costituisce atto della pubblica amministrazione ex art. 5 l.a.; e costituisce risultato precipuo dell’attività creativa del laureando, nonostante il professore relatore eserciti un controllo, una sorveglianza ed una ingerenza talvolta anche pregnanti sullo svolgimento della tesi, onde non ricorrono i presupposti per applicare ad essa gli artt. 10, 26 e 7 l.a. (App. Perugia, 22 febbraio 1995, Aida 1996, 385/1).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44‑49 l.a. non esclude né limita l’azione da parte del soggetto ritrattato (o, come nella specie, dell’erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96~98 l.a. o, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trìb. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 95, 344/1).

A differenza delle opere collettive in cui le singole parti dovute a vari autori non si compenetrano mai reciprocamente e restano invece distinte ed autonome, ed al pari della cosiddetta opera semplice, l’opera dramma ti co ‑musicale costituisce anch’essa un’unità a se stante avente caratteri e destinazioni proprie non confondibili con quelli delle sue singole componenti: onde la sua creazione determina una comunione tra coautori, sia dal punto di vista della paternità intellettuale che da quello della utilizzazione economica, senza bisogno che intervenga alcuna dichiarazione di volontà dei coautori (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/1).

Una volta rispettato il canone inderogabile di una corretta evidenziazione del carattere collettivo delle opere riprodotte o citate in un testo, non può disconoscersi al critico che ne è autore la facoltà di disegnare una lettura della complessiva vicenda artistica esposta nel testo, nella quale emerga spiccatamente la figura di uno dei coautori, sempre che l’esposizione non sia strutturata in modo tale che gli altri coautori, nella percezione del lettore, finiscano con il perdere quella specifica dignità che loro deriva dall’attiva compartecipazione alla creazione dell’opera collettiva (Trib. Roma, 24 giugno 1993, Aida 1994, 240/1).

Quando un fotografo abbia ceduto ad un editore un fotocolor per il suo utilizzo quale elemento di un’opera collettiva, senza alcuna pattuizione aggiuntiva circa modalità specifiche di redazione o particolare veste grafica dell’opera, non sussiste alcuna violazione dei suoi diritti quando l’editore cede i propri diritti sull’opera ad altro editore, che la ripubblichi e la distribuisca senza alcuna modificazione che non sia relativa al formato, alla qualità della carta ed alla copertina (Trib. Milano, 29 aprile 1993, Pres. Est. CIAMPI, Roberto Meazza c. Touring Club Italiano, Aida 1993, Repertorio p. 791).

Il traduttore di dialoghi di un’opera cinematografica deve essere considerato tra gli sceneggiatori del film e come tale tra i suoi coautori ex art. 44 l.a., ed ha dunque diritto a vedere inserito, nella proiezione della pellicola cinematografica, il suo nome con l’indicazione della sua qualità professionale e del suo contributo all’opera (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, Aida 1994, 229/1).

In assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di commissione d’opera l’editore acquista in via derivativa i diritti di utilizzazione sui singoli contributi che compongono l’opera collettiva. Reciprocamente le somme versate da un editore ad un professore universitario che partecipi con propri scritti ad un’opera collettiva senza un vincolo di collaborazione costituiscono il corrispettivo per la cessione dei suoi diritti d’autore, e non il compenso per una prestazione d’opera: onde esse devono essere escluse dal computo di cui all’art. 12 d.l. 580/1973 per il conferimento dell’assegno speciale. (Cons. Stato 21 gennaio 1993 n. 77, Aida 1993, 136/1).

L’opera « collettiva » o « in collaborazione » tra autore ed editore pretende un contributo creativo di quest’ultimo che non può limitarsi a meri spunti e suggerimenti ideativi (pur competenti) ed all’apporto e/o apprestamento dei mezzi per realizzare l’opera commissionata. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/5).

Chi ha organizzato e diretto la creazione di un’opera collettiva, e per esso il suo editore è unico legittimato passivo all’azione cautelare proposta per violazione di un altrui diritto d’autore su opera fotografica: e reciprocamente gli autori delle singole parti dell’opera collettiva non sono litisconsorti necessari (Pret. Catania, 11 febbraio 1992, Aida 1992, 89/2).

 

3.5 opere composte

Gli artt. 2 della direttiva 93/83 e 2 e 3 della direttiva 2001/29 attribuiscono al regista principale ab origine, nella sua qualità di autore, i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica. Dopo queste direttive gli stati membri non possono più avvalersi della facoltà di attribuire questi diritti al produttore cinematografico secondo l’art. 14bis CUP (richiamato dal Trattato WIPO sul diritto d’autore di cui la UE fa parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare) (Corte Giustizia UE 9 febbraio 2012, in causa C-277/101, Aida 2013, 1515/1).

I diritti d’autore su immagini (nella specie derivanti dall’unione di più fotografie con accostamenti inusuali ed accattivanti) realizzate da un dipendente con attività che costituiva la parte preponderante del suo lavoro subordinato (e per il quale veniva retribuito) appartengono al datore di lavoro, nascono in capo a quest’ultimo direttamente e sia pure in via derivativa, con la realizzazione dell’opera e senza necessità di un accordo traslativo: onde il datore di lavoro non deve fornire una prova scritta del proprio acquisto dei diritti (Trib. Milano, Sezione IP, 22 febbraio 2011, Aida 2011, 1451/2).

Agli autori dell’opera cinematografica spettano, oltre i diritti morali, i soli diritti patrimoniali che sono espressamente riservati loro dall’art. 49 l.a.: mentre per ogni altro diritto patrimoniale d’autore la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, a titolo originario, perché l’attività creativa degli autori si attua in funzione dell’attività industriale del produttore (Trib. Roma, Sezione IP, 24 novembre 2008, Aida 2010, Aida 2011, 1345/2).

Gli autori ed interpreti di un’opera audiovisiva non possono attribuire ad un loro avente causa contrattuale diritti patrimoniali che appartengono invece al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/2).

Secondo gli artt. 34 ss. l.a. la composizione musicale con parole è opera composta che rimane in comunione fra i coautori (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/1).

Gli artt. 34 ss. si applicano quando l’autore delle parole e il compositore creano ed elaborano insieme la canzone, come pure quando il poeta consegna al compositore il testo letterario affinché venga musicato, e quando le parti letteraria e musicale sono state create come opere distinte ed autonome e sono poi congiunte ed assemblate dai loro autori venendo così a creare un tutto unico ed organico (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/2).

L’art. 34 co. 5 l.a. consente ad ogni autore l’utilizzazione del proprio contributo come elemento di un’opera diversa, a condizione che questa non si ponga in concorrenza con l’utilizzazione dell’opera composta, in quanto il valore di quest’ultima diminuisce per il fatto dell’esistenza di altra opera analoga ove la parte letteraria o quella musicale siano identiche (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/3).

Le regole dell’art. 35 nn. 1-3 sono eccezionali (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/4).

In caso di utilizzazione della parte letteraria di un’opera composta da testo e musica al di fuori dei casi previsti dall’art. 35 nn. 1-3 e senza il consenso del titolare del diritto d’autore relativo alla parte musicale l’erede dell’autore della parte letteraria (che ha consentito la sua utilizzazione) e l’imprenditore che ha importato e distribuito in Italia i supporti registrati con la parte letteraria e la musica di altro autore rispondono in solido dei danni (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/5).

Quando nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art. 10 l.a., in quanto opera reata con il contributo indistinguibile ed inscindibile dei due coautori (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/1).

In quanto opera composta il fumetto originato dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore ed un disegnatore è assoggettato al regime ex artt. 38ss. l.a. (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/3).

Il personaggio di un fumetto è un’opera composta che nasce dall’unione inscindibile di una parte grafica (la raffigurazione del personaggio) e di una letteraria (il comportamento e gli atteggiamenti attribuiti al personaggio dalla sceneggiatura e dal testo delle battute o dei dialoghi cui esso partecipa) (Trib. Milano, 27 maggio 2002, Aida 2003, 919/1).

Qualora la raffigurazione grafica dei personaggi e rispettivamente la caratterizzazione loro attribuita dalla sceneggiatura del fumetto siano realizzate da autori diversi l’opera composta che ne deriva è disciplinata dall’art. 10 l.a. (Trib. Milano, 27 maggio 2002, Aida 2003,  919/2).

L’art. 161 co.2 l.a. si applica tanto alle opere collettive quanto a quelle composte, ma non a quelle in comunione: e non esclude che all’autore dell’illecito possa essere ordinato ex art. 700 c.p.c. di ritirare dal commercio l’opera che non può essere sequestrata ex art. 161 co.2 l.a. (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/10).

Nell’opera creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone ex art. 10 l.a. la cessione del diritto di utilizzazione economica e le modificazionì che danno vita a creazioni derivate dall’opera originale richiedono entrambe il consenso unanime dei coautori, salvo il potere di ciascuno di essi, in caso di giustificato rifiuto dell’altro alla cessione o all’ulteriore sfruttamento dell’opera nelle più svariate forme possibili, di ottenere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Trib. Milano ordinanza 27 gennaio 1997, Aida 1997, 488/2).

Nell’opera dell’ingegno costituita dall’ideazione di un personaggio di storie illustrate (cosiddette storie a fumetti) dotato di caratteristiche proprie e definite riconoscibili il mero segno grafico raffigurante il personaggio della storia non esaurisce il contenuto narrativo e creativo dell’opera nel suo complesso, che richiede invece il necessario concorso di un canovaccio al quale i disegni devono dare corpo: onde quando questi disegni non sono dovuti alla mano di un solo autore ricorre un’opera creata con il contributo indístinguibile ed inscindibile di più persone ex art. 10 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 1997, Aida 1997, 488/1).

Secondo l’art. 34 l.a. in caso di opera musicale composta da parole e da musica l’autore della parte musicale è l’unico soggetto legittimato a fare valere all’esterno i diritti relativi al complesso dell’opera, mentre deve poi regolare all’interno dei rapporti e diritti derivanti dalla comunione tutte le questioni con l’autore della parte letteraria della composizione (Trib. Milano, 14 dicembre 1995, Pres. Est. PATRONE, Giulio Rapetti c. Radio Record Ricordi RRR s.r.l., Edizioni Musicali Fino Film s.r.l., Ritmi e Canzoni Edizioni Musicali s.r.l., Edizioni Musicali Fama s.r.l., Pegaso Edizioni Musicali s.r.l., Edir Edizioni Internazionali Riunite s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 3.5).

L’abbinamento di parole o musica alla parte musicale od a quella letteraria di un’opera composta di musica e parole, che non sia autorizzato dall’autore di quest’ultima, costituisce elaborazione illegittima di un’opera unitaria soggetta al regime degli artt. 34 e 35 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 29 settembre 1993, G.D. CAPPABIANCA, Warner Chappel Music Italiana s.p.a., Edizioni Chappell s.r.l. c. New Music s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 3.5).

 

3.6 opere di dipendenti

L’opera costituita da un saggio corredato da un’appendice ad esso complementare va qualificata come collettiva, con la conseguenza che la coautrice indicata come tale nel titolo posto all’inizio dell’opera può invocare la presunzione ex art. 8 l.a. rispetto all’opera collettiva e non anche rispetto alle singole parti che la compongono (Trib. Roma, Sezione IP, 20 gennaio 2014, Aida 2015, 1675/3).

Costituisce opera collettiva una pubblicazione di schede tecnico biografiche su diversi liutai cremonesi, che veda l’intervento di più autori; l’autore di quest’opera collettiva è colui che sceglie i liutai che debbono essere “schedati”, seleziona il relativo materiale, individua/sceglie gli autori delle relative schede e coordina la loro opera; mentre l’autore di alcune schede deve essere qualificato non come coautore dell’intera opera collettiva ma soltanto come autore individuale delle sue schede che la compongono (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 28 luglio 2015, Aida 2015, II.106/1).

E’ oggetto di proprietà pubblica il database fondato da due ricercatori grazie ad uno stanziamento del CNR e sviluppato dagli stessi, oltre che da terzi, presso un ufficio creato all’occorrenza da una biblioteca pubblica, alla quale erano peraltro legati da rapporti contrattuali che riservavano espressamente all’istituzione la proprietà intellettuale sugli esiti del lavoro svolto; e ciò anche se i ricercatori hanno continuato a prestare volontariamente il loro lavoro dopo il pensionamento (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2009, Pres. Urbano, Est. Lamanna, Maria Donà (detta Mariangela) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,. Massimo Gentili Tedeschi, Aida 2011, Repertorio I.3.6)

L’art. 12 bis l.a. è applicabile ai diritti sui programmi per elaboratore realizzati dai lavoratori a progetto (Trib. Catania, 25 febbraio 2010, Aida 2011, 1412/1).

L’art. 12 bis l.a. presuppone una consequenzialità necessaria fra l’attività professionale oggetto dell’incarico e l’opera intellettuale, e non è applicabile quando l’opera, pur realizzata grazie al contatto con il personale e le tecnologie del datore di lavoro, è estranea all’oggetto dell’incarico (nella specie, di un lavoratore a progetto) (Trib. Catania, 25 febbraio 2010, Aida 2011, 1412/2).

Una società che agisca a tutela di un diritto d’autore sul software ha l’onere di allegare e provare il titolo di acquisto dei relativi diritti dai coautori che ha individuato come tali nella domanda giudiziale, non potendo genericamente richiamare l’applicazione dell’art. 12bis l.a., senza allegare puntualmente i fatti costitutivi del preteso trasferimento, ed in difetto deve vedersi respinta la domanda (Trib. Catania, 18 giugno 2008, Aida 2010, 1333/1).

L’appartenenza di un software al datore di lavoro e non al lavoratore può essere provata dalla sussistenza di un rapporto lavorativo inter partes in epoca precedente alla realizzazione dell’opera, dalla circostanza che il dipendente non ha contestato l’utilizzo del software da parte del datore di lavoro sino all’inizio della controversia, dal consenso prestato dal dipendente alla registrazione del software a nome del datore di lavoro presso la SIAE (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 24 settembre 2008, Aida 2010, 13339/3).

Secondo un principio generale che trova riscontro anche nell’ambito del diritto d’autore l’imprenditore acquista direttamente i diritti patrimoniali d’autore relativi ai risultati del lavoro del dipendente (Trib. Firenze, 18 settembre 2006, Aida 2008, 1210/1).

La rilevante distanza di tempo intercorsa tra la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e la pubblicazione di un’opera, e la circostanza che nel periodo di lavoro subordinato l’autore di quest’ultima ha realizzato altre opere inducono ad escludere, in mancanza di una prova contraria, che la prima sia stata realizzata dal suo autore quando ancora era dipendente (Trib. Firenze, 18 settembre 2006, Aida 2008, 1210/2).

Non appartiene alla competenza del giudice del lavoro, ma a quella della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale, la controversia relativa al diritto morale di riconoscimento di paternità di un’opera collettiva azionato dal dipendente nei confronti dell’editore datore di lavoro (Trib. Milano, Sezione IP, 16 gennaio 2006, Aida 2007, 1148/1).

La forma scritta prevista ad probationem dall’art. 110 l.a. per i contratti di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica non è richiesta per la prova dell’acquisto dei diritti patrimoniali d’autore da parte di datori di lavoro e committenti, poiché questo acquisto è l’effetto (non di un contratto di trasferimento, ma) della realizzazione dell’opera a seguito dell’attività creativa prevista nel contratto di lavoro subordinato o rispettivamente autonomo: cosicchè l’oggetto della prova è solamente il fatto che la creazione intellettuale sia stata realizzata dal dipendente o dal commissionario e che costui sia lavoratore subordinato o abbia ricevuto l’incarico di ideare o realizzare un’opera dell’ingegno; mentre questa prova può essere data con ogni mezzo, dal momento che nessuna norma richiede la forma scritta ad probationem del contratto di lavoro subordinato piuttosto che del conferimento dell’incarico di realizzare un’opera dell’ingegno (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/3).

Sulla scorta dell’applicazione analogica dell’art. 23 l.i. i diritti patrimoniali sulle opere dell’ingegno possono essere acquistati da persone fisiche o giuridiche diverse dall’autore, allorchè da questi prodotte nell’ambito ed in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo che abbia ad oggetto un’attività creativa (App. Milano, 26 maggio 2000, Pres. NAVA, Est. URBANO, VRV s.p.a., Gilberto Garbagnati c. Vomm Impianti e Processi s.r.l., Paola Poroli, Marco Donati, Anna Maria Donati, Aida 2000, Repertorio I 3.6).

Il pretore del lavoro è competente a conoscere la domanda del lavoratore subordinato di un’emittente televisiva che chieda nei suoi confronti l’accertamento della propria paternità di uno speciale televisivo qualificabile come opera dell’ingegno da lui realizzato per l’emittente e la condanna di quest’ultima ad astenersi dall’utilizzazione o dalla cessione a terzi di tale materiale senza il consenso dell’autore (Pret. Roma, ordinanza 20 luglio 1993, Pret. S0w1, Petrucci c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 1995, Repertorio I 3.5).

Costituisce illecita violazione del diritto d’autore appartenente al dipendente giornalista addetto al telegiornale di un’emittente l’utilizzazione non autorizzata di un suo servizio nell’ambito di uno spot pubblicitario di altra impresa mandato in onda dall’emittente: di cui rispondono in solido l’emittente e l’inserzionista pubblicitario (Trib. Milano, 21 novembre 1991, Aida 1992, 73/1).

 

3.7 opere su commissione

Il committente di un’opera letteraria acquista i relativi diritti patrimoniali in via derivativa e sine die: ed al suo acquisto non si applica dunque il termine di 20 anni previsto dall’art. 122 per il contratto di edizione (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, II.89/5).

I diritti patrimoniali di sfruttamento dell’opera (nella specie: collettiva) creata nell’esecuzione di un contratto di prestazione d’opera tra l’autore e l’editore appartengono all’editore ex art. 38 l.a. in virtù del contratto di lavoro autonomo ed indipendentemente da qualunque stipulazione di un contratto di edizione (Trib. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2012, Aida 2013, 1554/2).

Il produttore cinematografico che ha commissionato foto di scena ne acquista i diritti vuoi in virtù del relativo contratto di lavoro autonomo vuoi ex art. 88 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 7 giugno 2012, Aida 2013, 1560/3).

E’ normale che sulla base dei propri gusti e della propria esperienza il committente possa influenzare le scelte processuali dell’architetto, ma il suo ruolo è diverso da quello di chi organizza e dirige l’opera architettonica (Trib. Venezia, Sezione IP, 11 giugno 2010, Aida 2012, 1488/1).

Le illustrazioni grafiche utilizzate come copertine di fonogrammi si presumono commissionate dal produttore fonografico, che è dunque ragionevolmente titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011,  1397/4).

Qualora gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti e il comportamento dalle stesse tenuto in esecuzione del contratto indichino con chiarezza che un software è stato realizzato su commissione di una di esse, deve escludersi che i diritti esclusivi di utilizzazione economica siano nella titolarità della parte che ne è l’autrice (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 27 dicembre 2009, G.D. Tavassi – Wings s.r.l. c. Egidio Logistica s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.3.7).

Per la parte in cui gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti relativamente alla creazione di un software non siano delineati in modo sufficientemente chiaro, occorre far riferimento ai principi generali in materia di diritto d’autore, e riconoscere la titolarità dei diritti di utilizzazione economica in capo alla parte che ne è l’autrice (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 27 dicembre 2009, G.D. Tavassi – Wings s.r.l. c. Egidio Logistica s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.3.7).

Nell’opera (nella specie: progetto di architettura) su commissione i diritti di utilizzazione economica, ivi inclusi i diritti di elaborare l’opera, sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della consegna dell’opera, non trovando in quest’ipotesi applicazione (nemmeno inter partes) l’art. 110 l.a. che prescrive la prova scritta per la cessione di diritti d’autore (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 24 febbraio 2010, Aida 2011, 1411/1).

Deve essere respinta la domanda degli eredi dell’autore volta ad ottenere la restituzione degli originali delle sue opere (costituite nella specie da disegni) qualora risulti che il de cuius le aveva create nell’ambito di rapporti contrattuali finalizzati ad attribuire al committente (editore di varie riviste) il diritto di utilizzarle economicamente secondo le più varie forme e senza limiti (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Massimiliana Pozzi, Giulia Rendinella c. Edizioni Idea Donna s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.3.7).

Il lodo arbitrale che dichiari risolto l’accordo concluso da un gruppo di sviluppatori con un distributore al fine della commercializzazione di un software e che disponga il ritrasferimento dei diritti d’autore a favore degli sviluppatori non produce l’effetto dell’automatico subingresso di questi ultimi nei contratti precedentemente stipulati dal distributore con i terzi (Trib. Torino, Sezione IP, 19 novembre 2010, Pres. Scotti, Est. Orlando, Direct Computer Resources Inc. c. Fiat s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.3.7).

L’art. 14.3 rdm, relativo all’appartenenza del diritto al disegno o modello, non si applica ai disegni o modelli comunitari (nella specie: non registrati) creati su commissione (Corte giustizia CE 2 luglio 2009, in causa C-32/ 08, Aida 2010, 1314/1).

La regola dell’art. 14.1 rdm secondo cui «il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore o ai suoi aventi causa» mplica la possibilità che il diritto al modello sia trasferito, ed in particolare che lo sia a mezzo di un contratto (Corte giustizia CE 2 luglio 2009, in causa C-32/ 08, Aida 2010, 1314/3).

Le domande accessorie di inibitoria con penale della violazione dei diritti patrimoniali d’autore non richiedono a pena di nullità una specificazione di elementi di fatto e di diritto su cui si fondano, diversi e ulteriori rispetto a quelli propri della domanda principale (Trib. Milano, Sezione IP, 7 febbraio 2008, Aida 2010, 1322/1).

Quando la pubblica amministrazione abbia predisposto il progetto di uno «stemma» di un suo evento, e ne abbia in particolare già deciso il contenuto, il colore e gli elementi formali, la accurata traduzione grafica di questo bozzetto e l’inserimento in esso di un elemento inizialmente non previsto dalla p.a. (nella specie: il drappo tricolore) ad opera di altro soggetto su commissione del-l’amministrazione non può ritenersi sufficiente a qualificare chi abbia effettuato questi ultimi interventi né come autore unico né come coautore dello stemma: ciò che assorbe la questione relativa alla possibilità di qualificare lo stemma come opera dell’ingegno sufficientemente creativa (Trib. Roma, Sezione IP, 17 giugno 2008, Aida 2010, 1332/1).

La società che abbia partecipato alla creazione di un’opera (nella specie di un progetto architettonico definitivo) in esecuzione di un contratto d’appalto non è legittimata a far valere eventuali inadempimenti del contratto con cui il committente ha ceduto a terzi (nella specie ad un’amministrazione pubblica) i diritti patrimoniali d’autore sull’opera così realizzata e non è nemmeno legittimata a far valere tali diritti nei confronti del proprio committente: anzitutto perché il prestatore d’opera è parte terza rispetto al contratto tra il committente e il suo avente causa e in secondo luogo perché eventuali inadempimenti di tale contratto non determinerebbero comunque la reviviscenza in capo al prestatore d’opera dei diritti medio tempore acquisiti dal committente (Trib. Roma, Sezione IP, 13 agosto 2009, Aida 2010, 1363/3).

Nell’opera su commissione i diritti di utilizzazione economica sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della realizzazione dell’opera, non trovando in quest’ipotesi applicazione (nemmeno inter partes) l’art. 110 l.a. che prescrive la prova scritta per la cessione di diritti d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 19 febbraio 2010, Aida 2010, 1378/1).

Il ricorrente che alleghi di essere titolare dei diritti d’autore su un progetto di opere di architettura (nella specie: viarie) realizzato su commissione del resistente e chieda nei suoi confronti l’inibitoria dell’utilizzazione del progetto ha l’onere di dedurre e provare il contenuto creativo del progetto: mentre anche qualora il progetto fosse qualificabile in concreto come opera dell’ingegno, il diritto alla sua utilizzazione economica dovrebbe ritenersi trasferito al committente resistente, sia pure nei limiti e con le modalità determinati dal contratto (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 ottobre 2008, G.U. Izzo, Consorzio 2050, SPEA Ingegneria Europea s.p.a. c. Regione Lazio, Autostrade del Lazio s.p.a., Arcea Lazio s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.3.7).

Il codice sorgente del software relativo ad un sito web realizzato su commissione resta di proprietà del committente, come tutti i risultati della prestazione professionale commissionata (Trib. Milano, Sezione IP, 4 novembre 2008, Pres. Est. Tarantola, Noemi Setti c. Donatella Mercuri, Aida 2009, Repertorio I.3.7).

A seguito dell’istituzione del giudice unico competente a conoscere in I grado le controversie di lavoro è il Tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e quelle ordinarie di un medesimo organo giudicante attiene alla distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio e non alla competenza; e perciò il giudice designato che appartenga ad una sezione IP non è incompetente a decidere se una domanda cautelare ex art. 700 proposta dal datore di lavoro per l’utilizzazione non autorizzata, da parte di un dipendente (anche) in costanza del rapporto di lavoro, di un’opera/software del lavoratore appartenente all’imprenditore ex art. 12 bis l.a.. E ciò tanto più che in sede cautelare il rito da applicare è quello uniforme dettato dagli artt. 669bis ss. c.p.c., per cui non si pone nemmeno la questione del mutamento del rito (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 gennaio 2009, Pres. Monsurrò, Est. Izzo, Claudio Marco Melissari, Momasoft s.r.l. c. Eidon Soc. Coop. a r.l., Aida 2009, Repertorio I.3.7).

Per l’attribuzione della titolarità dei diritti patrimoniali su programma di elaboratore al datore di lavoro ex art. 12 bis è sufficiente che esso sia “creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni”, e non è invece necessario che il dipendente abbia ricevuto direttive dall’imprenditore per la sua creazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 gennaio 2009, Pres. Monsurrò, Est. Izzo, Claudio Marco Melissari, Momasoft s.r.l. c. Eidon Soc. Coop. a r.l., Aida 2009, Repertorio I.3.7).

Deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale di una sezione IP in relazione ad una causa relativa ad obbligazioni del datore di lavoro nei confronti del dipendente autore di un software, quando l’eccezione non è stata sollevata sotto ogni possibile profilo, e d’altro canto il software è stato sviluppato dall’attore presso la sede del convenuto ubicata nel circondario del tribunale adito (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Pres. de Sapia, Est. Bonaretti, Claudio Daniel Nieto c. Biorem s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.3.7).

Stipulati un contratto di appalto ed un accordo di subappalto per la progettazione di un software, il subappaltatore che abbia eseguito la progettazione e consegnato il software non può chiedere il sequestro di quest’ultimo nei confronti dell’appaltante: perché questi ha già acquistato il software, e secondo l’art. 1458 co.2 c.c. la risoluzione del contratto di subappalto che il subappaltatore intende chiedere nel giudizio di merito non potrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dall’appaltante (Trib. Roma, 3 febbraio 2006, G.D. Orlandi, Esedra s.r.l. c. Mediacon Sistemi Informativi s.p.a., Regione Lazio, Aida 2008, Repertorio I.3.7).

La clausola del contratto di commissione di software secondo cui il software commissionato resta di proprietà di chi lo crea, ma il committente ha una “licenza non esclusiva” irrevocabile e gratuita di sfruttamento” del software commissionato “per uso interno e senza limitazione alcuna” consente a quest’ultimo anche di apportare al software tutte le modifiche necessarie ad ottenere la sua interoperabilità con altri programmi (Trib. Roma, 27 luglio 2006, G.D. Orlandi, Mediacom Sistemi Informativi s.p.a. c. Co.Tra.L. Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale p.a., Aida 2008, Repertorio I.3.7).

Quando un’impresa commissiona ad un’altra la grafica del proprio packaging e più in generale della propria comunicazione, e l’impresa così incaricata consegna via via solo i file di stampa e non anche i corrispondenti file sorgente, la prima ha acquisito per contratto i diritti d’autore relativi a tutti i file anche sorgente delle opere commissionate e realizzate, e può chiedere un sequestro ex art. 161 l.a. di quelli non consegnati (Trib. Firenze, 15 gennaio 2007, Giud. Pezzuti, Aboca s.p.a., Planta Medica s.r.l. c. Studio Valenti, Aida 2008, Repertorio I.3.7).

In materia di lavoro autonomo non vale il principio di attribuzione al committente dei diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno, dovendosi invece applicare gli artt. 107 ss. l.a., che impongono di provare per iscritto l’eventuale cessione di questi diritti (Trib. Bari, ordinanza 4 giugno 2007, Aida 2008, 1222/2).

In caso di realizzazione di un’opera grafico-pubblicitaria su commissione, si trasferiscono al committente solo i diritti rientranti nell’oggetto e nelle finalità del contratto d’opera (Trib. Bari, ordinanza 4 giugno 2007, Aida 2008, 1222/3).

Non rientra nell’oggetto e nelle finalità di un contratto di commissione di opere grafico-pubblicitarie la rielaborazione di queste opere per realizzare campagne pubblicitarie diverse, ancorché in favore del medesimo cliente (Trib. Bari, ordinanza 4 giugno 2007, Aida 2008, 1222/4).

La realizzazione su commissione di opere grafico-pubblicitarie comporta il trasferimento al committente dei soli diritti di utilizzazione delle opere in funzione delle campagne pubblicitarie del momento del contratto, non anche di campagne pubblicitarie successive (Trib. Bari,  ordinanza 16 gennaio 2008, Aida 2008, 1243/1).

La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionata alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, è valida in quanto non si pone in contrasto col principio d’inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5.5.1976 n. 240 così come interpretata autenticamente dall’art. 6 co.1 della legge 1.7.77 n. 404, cui ha fatto seguito l’art. 4 co. 12bis del dl 2.3.89 n. 65 convertito con modificaziomi dalla legge 26.4.89 n. 155 (Cass. 19 settembre 2005 n. 18450, Aida 2007, 1133/1).

Alla clausola con cui, in una convenzione tra un comune ed un ingegnere che commissiona al secondo la progettazione di un’opera pubblica il pagamento del compenso è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, prevede una condizione potestativa mista, tale essendo quella il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti (Cass. 19 settembre 2005 n. 18450, Aida 2007, 1133/2).

Il contratto tra un comune ed un ingegnere per la progettazione di un’opera pubblica che condiziona il suo pagamento alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, e dunque ad una condizione potestativa mista, è soggetto alla disciplina dell’art. 1358 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. Pertanto il giudice del merito deve procedere ad un penetrante esame della clausola recante la condizione del comportamento delle parti, al fine di verificare se le iniziative poste in essere dal comune al fine di ottenere il finanziamento corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede (Cass. 19 settembre 2005 n. 18450, Aida 2007, 1133/3).

La clausola arbitrale contenuta nel contratto tra il committente e chi realizza su commissione una banca dati che costituisce violazione di un altrui diritto d’autore e che riguarda le controversie contrattuali non impedisce la competenza del giudice ordinario a conoscere di un’azione proposta dal titolare del diritto d’autore per violazione dei diritti relativi alla sua banca dati (Trib. Roma, 13 luglio 2004, Aida 2006, 1076/1).

Il giudizio di garanzia promosso dal committente nei confronti di chi ha realizzato su commissione una banca dati che si riveli violazione di diritti d’autore di terzi non è pregiudiziale rispetto al giudizio tra i terzi ora detti ed il committente, onde questo giudizio non deve essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del primo (Trib. Roma, 13 luglio 2004, Aida 2006, 1076/2).

Spetta al soggetto tenuto alla prestazione commissionatagli (nella specie, di realizzazione di un servizio fotografico), che alleghi l’inadempimento della controprestazione del committente l’onere di provare l’esatto adempimento della propria prestazione, che il committente contesti formulando un’eccezione di inadempimento (Trib. Milano, sentenza 19 ottobre 2005, G.U. Rosa, Horvat GmbH c. Excess Fashion s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.3.7).

In caso di commissione di un servizio fotografico i diritti sulle relative fotografie sorgono in capo al committente sin dal momento in cui le stesse vengono scattate, secondo i principi in tema di vendita di cosa futura (Trib. Milano, 2 novembre 2005, Aida 2006, 1103/1).

Il fotografo che utilizzi le fotografie commissionategli senza autorizzazione del committente viola il contratto di commissione di fotografie e può essere condannato a risarcire i danni in misura pari alla somma che il fotografo abbia ottenuto da terzi per l’utilizzazione delle sue fotografie (Trib. Milano, 2 novembre 2005, Aida 2006, 1103/2).

Quando una casa cinematografica abbia realizzato un filmato su commissione di un ente pubblico territoriale (quale il Comune di Spilamberto) e di un ente privato associativo (quale la Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale), anche ove non si ritenga applicabile l’art. 11 l.a. avuto riguardo alle finalità di carattere generale, di promozione culturale, di valorizzazione delle tradizioni delle attività produttive del territorio di cui il comune costituisce ente esponenziale nonché alle analoghe finalità perseguite dalla Consorteria nel più ristretto ambito degli scopi associativi, in ogni caso i due enti hanno inteso acquistare ed hanno acquistato i diritti di riproduzione del filmato come pure quelli di distribuzione e comunicazione al pubblico del medesimo (Trib. Modena, 15 luglio 2003, Giud. Farolfi, M.M.’S Production s.d.f. c. G.T.V., Comune di Spilamberto, Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale, Aida 2005, Repertorio I.3.7).

Quando la realizzazione di opere pubblicitarie si inquadri, senza acquistare rilievo autonomo, nell’ambito di una più complessa attività volta alla realizzazione di una campagna pubblicitaria, il relativo contratto – che rientra nello schema del contratto d’opera intellettuale – non comporta alcun effetto traslativo a favore del committente delle opere realizzate in esecuzione dello stesso (nella specie: fotografie di carattere non creativo) (Cass. Sez. civ. 11 novembre 2003 n. 16919, Aida 2005, 1017/2).

I diritti di utilizzazione economica di una banca dati on line asseritamente creativa e costituita nell’ambito di un contratto di collaborazione autonoma con l’editore della banca dati sono acquistati da quest’ultimo a titolo derivativo, e non sono travolti dalla cessazione della collaborazione fra le parti (Trib. Roma, ordinanza 11 febbraio 2004, G.I. Orlandi, Virga c. Istituto Poligrafico, Zecca dello Stato s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.3.7).

Quando un’impresa abbia incaricato un lavoratore autonomo di contribuire alla realizzazione del proprio sito internet ed il professionista abbia preparato bozze che sono state consegnate in ritardo, non sono state da lui adeguate alle esigenze prospettate ed alle critiche svolte dal committente, e non sono state utilizzate, il compenso contrattuale deve essere determinato ex art. 2225 c.c. in misura pari a zero (Giudice di pace Roma, 26 luglio 2004, Giud. Venanzi, Francesco Volpi c. Gomel ARS s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.3.7).

Nell’opera (nella specie: disegni ed immagini sacre) su commissione i diritti di utilizzazione economica sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della consegna dell’opera, non trovando in quest’ipotesi applicazione (nemmeno inter partes) l’art. 110 l.a. che prescrive la prova scritta per la cessione di diritti d’autore (Trib. Roma, 25 gennaio 2002, AIDA 2003, 905/4).

La forma scritta prevista ad probationem dall’art. 110 l.a. per i contratti di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica non è richiesta per la prova dell’acquisto dei diritti patrimoniali d’autore da parte di datori di lavoro e committenti, poiché questo acquisto è l’effetto (non di un contratto di trasferimento, ma) della realizzazione dell’opera a seguito dell’attività creativa prevista nel contratto di lavoro subordinato o rispettivamente autonomo: cosicchè l’oggetto della prova è solamente il fatto che la creazione intellettuale sia stata realizzata dal dipendente o dal commissionario e che costui sia lavoratore subordinato o abbia ricevuto l’incarico di ideare o realizzare un’opera dell’ingegno; mentre questa prova può essere data con ogni mezzo, dal momento che nessuna norma richiede la forma scritta ad probationem del contratto di lavoro subordinato piuttosto che del conferimento dell’incarico di realizzare un’opera dell’ingegno (Trib. Roma, 18 marzo 2002, 909/3).

Per le creazioni realizzate sulla scorta di un contratto d’opera i relativi diritti d’autore sono ceduti al committente entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/2).

Quando l’attività creativa è dedotta ad oggetto del contratto di lavoro subordinato (come accade tipicamente nel contratto di lavoro giornalistico)  il datore acquista il diritto di utilizzazione economica dell’opera creata dal prestatore come effetto sinallagmatico del contratto (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/3).

L’appartenenza della titolarità dei diritti patrimoniali d’autore per l’opera dell’ingegno creata in esito ad un contratto d’opera o di lavoro autonomo avente ad oggetto un’attività creativa costituisce una operazione ermeneutica che deve procedere dalla volontà delle parti, dalla finalità dalle stesse perseguita e dai comportamenti tenuti dai contraenti in esecuzione dell’accordo. (Trib. Bologna, 2 maggio 2002, G.U. Liccardo, Maurizio Boriolo c. Conserve Italia Coop. a.r.l., Aida 2003, Repertorio I.3.7).

L’appartenenza dei diritti patrimoniali d’autore per l’opera dell’ingegno creata in esito ad un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto un’attività creativa deve essere ricavata dalla volontà delle parti, dalla finalità dalle stesse perseguita e dai comportamenti tenuti dai contraenti in esecuzione dell’accordo (Trib. Bologna, 2 maggio 2002, Aida 2003, 915/1).

Chi alleghi di essere committente di un’opera letteraria e di avere dunque acquistato i relativi diritti di utilizzazione economica nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto ha l’onere di provare questo contratto (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2002, Aida 2003, 931/3).

Al committente che a mezzo di un contratto di prestazione d’opera intellettuale abbia acquistato i disegni di un segno distintivo destinato a contrassegnare i propri beni e servizi deve riconoscersi il diritto di riprodurre e di diffondere liberamente in qualsiasi forma questi medesimi disegni nella loro funzione di marchio, a meno che non venga fornita la prova della stipulazione di un patto speciale che limiti l’utilizzazione del segno (App. Milano, 31 maggio 2002, Aida 2002, 871/2).

In mancanza di accordo previo tra le parti o di tariffe professionali o di usi, il compenso dovuto in base ad un contratto di commissione di opere grafiche (nella specie disegni per una guida alla preparazione dell’esame della patente automobilistica) può essere determinato dal giudice tenendo adeguato conto sia dell’importanza dell’opera sia del vantaggio che dalla stessa è derivato al committente (3) (App. Milano – 18 dicembre 2001 – Pres. TROMBETTI – Est. URBANO – Alberto Peluso c. Essebi Italia s.r.l., Michele Tocci, Dionisio Storniello, Aida 2002, V.11).

L’esistenza di un contratto di commissione di opere grafiche (nella specie disegni per una guida alla preparazione dell’esame per la patente automobilistica) pacifica in primo grado e contestata in appello dal committente è bene provata dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti prima del processo, ed in cui l’esistenza del contratto appare pacifica (2) (App. Milano – 18 dicembre 2001 – Pres. TROMBETTI – Est. URBANO – Alberto Peluso c. Essebi Italia s.r.l., Michele Tocci, Dionisio Storniello, Aida 2002, V.11).

Il contratto con cui un utente commissioni la produzione di uno spot televisivo ad una casa di produzione cinematografica può prevedere che l’utente acquisti tutti i diritti d’autore e connessi relativi allo spot ad eccezione di eventuali diritti di attori e speaker: ma ove questi abbiano rilasciato liberatorie complete e definitive alla casa di produzione cinematografica, quest’ultima non ha titolo per chiedere all’utente ulteriori pagamenti per l’uso dello spot in base ai diritti degli artisti e dello speaker (App. Milano, 21 settembre 2001, Pres. NAVA – Est. MARESCOTTI – Philip Watch s.p.a. c. Man s.r.l., Aida 2002, V.1).

L’onerosità costituisce un elemento naturale, ma non essenziale dei contratti di prestazione d’opera intellettuale (nella specie di progettazione di lavori di manutenzione e ammodernamento di una strada), essendo consentito alle parti sia di escludere senz’altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione (Cass. 23 maggio 2001 n. 7003, Aida 2002, 820/1).

L’onerosità costituisce un elemento naturale, ma non essenziale dei contratti di prestazione d’opera intellettuale (nella specie di progettazione di lavori di manutenzione e ammodernamento di una strada), essendo consentito alle parti sia di escludere senz’altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione (Cass. 23 maggio 2001 n. 7003, Aida 2002, 820/1).

Le regole degli artt. 38 ss. l.a. relativi all’appartenenza dei diritti patrimoniali d’autore sull’opera collettiva giornale e sui singoli contributi che la compongono (nella specie fotografie non creative fornite all’editore da un’agenzia terza) sono derogabili pattiziamente (Cass. 25 settembre 1999 n. 10612, Aida 2002, 817/1).

L’art. 12bis l.a. è norma insuscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica al di fuori del caso del rapporto di lavoro subordinato; e dunque l’acquisto da parte del committente dei diritti su una banca dati realizzata a seguito di collaborazione libero-professionale o di appalto potrà avvenire soltanto sulla base e nei limiti dell’esplicito consenso traslativo dell’autore (Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001, Aida 2001, 796/3).

Sulla scorta dell’applicazione analogica dell’art. 23 l.i. i diritti patrimoniali sulle opere dell’ingegno possono essere acquistati da persone fisiche o giuridiche diverse dall’autore, allorchè da questi prodotte nell’ambito ed in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo che abbia ad oggetto un’attività creativa (App. Milano, 26 maggio 2000, Pres. NAVA, Est. URBANO, VRV s.p.a., Gilberto Garbagnati c. Vomm Impianti e Processi s.r.l., Paola Poroli, Marco Donati, Anna Maria Donati, Aida 2000, Repertorio I 3.6).

L’art. 110 l.a., che prescrive la forma scritta ad probationem, non trova applicazione al contratto d’opera relativo alla creazione di un’opera protetta dal diritto d’autore (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/4).

L’azione contrattuale del committente per garanzia che l’opera commissionata non violi diritti d’autore di terzi non è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. ma a quella ordinaria decennale (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/2).

In base agli artt. 45, 46 e 78bis l.a. il produttore è titolare di tutti i diritti patrimoniali, anche connessi, relativi all’opera cinematografica. (Trib. Roma, ordinanza 18 febbraio 2000, Aida 2001, 758/1)

Chi ha acquistato il diritto patrimoniale di rielaborazione del film dagli autori, che non ne sono titolari, e non dal produttore, che ha la facoltà di trasferirli, ha perfezionato un vero e proprio acquisto a non domino che non produce l’effetto del trasferimento del diritto in capo all’acquirente (Trib. Roma, ordinanza 8 ottobre 1999, Aida 2001, 753/3).

Il produttore acquista la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera cinematografica, ivi compreso il diritto alla sua rielaborazione, e li esercita come diritti propri e non altrui (Trib. Roma, ordinanza 8 ottobre 1999, Aida 2001, 753/2).

La circostanza che la rappresentazione grafica per la quale è invocata la tutela d’autore sia stata realizzata in adempimento di un contratto qualificato come di agenzia pubblicitaria, anziché come di creazione di opere pubblicitarie, non è di ostacolo alla qualificazione di tale rappresentazione grafica come opera dell’ingegno (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/2).

L’art. 5 RD 1485/1942 è disposizione successiva ma non derogativa della legge fondamentale sul diritto d’autore (App. Milano, 23 aprile 1999, Aida 2000, 684/4).

Il diritto di proprietà sull’originale di disegni commissionati (nella specie protetti dal diritto d’autore) resta all’autore e non al committente, quando gli accordi inter partes prevedono che i disegni siano consegnati a quest’ultimo solo per un’utilizzazione pubblicitaria limitata e con obbligo di restituzione degli originali all’autore entro un certo termine (App. Milano, 23 aprile 1999, Aida 2000, 684/2).

La casa di moda che abbia commissionato un’opera fotografica per una determinata utilizzazione ha l’onere di provare per iscritto nei rapporti con il fotografo, ai sensi degli artt. 2581 c.c. e 110 l.a., la portata pretesamente più ampia dell’accordo relativo all’utilizzazione dei diritti d’autore sulla fotografia da parte della casa di moda (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 629/1).

Quando un tour operator abbia commissionato ad un’impresa terza per un certo tempo la redazione del proprio house organ, stipulando una clausola di esclusiva reciproca, e successivamente in pendenza del contratto cessi di fornire al proprio contraente le informazioni necessarie per redigere l’house organ e pubblichi invece direttamente un periodico di analogo titolo, il contratto deve essere risolto per inadempimento del tour operator, che deve essere condannato al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, che possono essere quantificati in misura pari al corrispettivo previsto per i numeri dell’house organ pattuiti e non predisposti a causa dell’inadempimento del committente (Trib. Milano, 16 luglio 1998, Giud. CAPPABIANCA, Progress International s.r.l. c. 1 viaggi del ventaglio s.p.a., Aida 1998, Repertorio I 3.7).

L’esistenza di un diritto di esclusiva dell’editore per la pubblicazione di un articolo‑intervista redatto da un giornalista su commissione può essere ìpotizzata, pur in mancanza di una clausola contrattuale espressa, in presenza di un rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non certo in un singolo e limitato rapporto di edizione (Trib. Milano, 9 aprile 1998, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, Automobilia s.r.l. c. Enrico Benzing, Aida 1998, Repertorio I 3.7)).

Ai sensi dell’art. 89 l.a. la cessione del negativo o di altro analogo mezzo di riproduzione della fotografia (qual è sicuramente una diapositiva) comporta, salvo patto contrario, la cessione di tutti i diritti sulle fotografie cedute (nella specie le diapositive erano state consegnate e le relative fotografie eseguite in adempimento di un contratto di commissione, la cui formulazione implicava l’acquisto, da parte del committente, di tutti i diritti patrimoniali di utilizzazione della fotografia) (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Pubbli Aer Foto di Mazzucchelli M & C. s.n.c. c. Libri Scheiwiller, Aida 1997, Repertorio I 3.7).

I diritti di utilizzazione delle fotografie (nella specie: creative) realizzate dal fotografo di scena di un film durante la lavorazione di quest’ultimo appartengono alla casa produttrice del film (Tríb. Roma, 22 ottobre 1996, Aida 1998, 516/1).

I diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica vengono acquistati direttamente ed a titolo originario dal produttore, che di conseguenza è l’unico soggetto legittimato a disporne (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/1).

Chi incarica un avvocato di predisporre un testo contrattuale tipo non acquista su di esso un diritto d’autore, quando l’avvocato abbia circoscritto all’utilizzo della modulistica da parte del cliente il contenuto della sua autorizzazione all’uso del suo testo da parte del cliente (Trib. Torino, 4 dicembre 1995, Aida 1996, 416/1).

Quando il contratto di commissione della progettazione e realizzazione di un sistema di computer grafica per servizi informativi destinati alla diffusione durante le trasmissioni televisive attribuisce al committente «la proprietà esclusiva di tutto il progetto grafico come ideato » spetta al committente anche, in quanto ipotizzabile, la titolarità dei diritti sulla linea grafica di tale sistema (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 406/1).

Quando il contratto di commissione d’opera intellettuale assegna al committente tutti i diritti patrimoniali d’autore sulle opere delle arti figurative (nella specie: caricature di personaggi del mondo dello spettacolo) da lui commissionate, la proprietà dell’originale dell’opera resta al committente, salvo patto contrario (App. Milano, 17 marzo 1995, Aida 1996, 389/1).

L’art. 11 l.a. va letto nel senso che, sulle opere ideate nel loro ambito e pubblicate a loro nome, conto e spese, gli enti menzionati acquistano, a titolo originario, non solo i diritti patrimoniali ma anche i diritti morali di autore (Trib. Milano, 17 ottobre 1994, Aida 1994, 281/1).

Il contratto di commissione d’opera non incide sulla paternità dell’opera ed implica il trasferimento dei diritti di utilizzazione al committente solo in via derivativa e solo nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto (Trib. Firenze, 16 febbraio 1994, Aida 95, 318/4).

Il principio dell’appartenenza del diritto di proprietà sull’originale/corpus mechanicum al committente lascia impregiudicata la questione relativa alla tìtolarità dei diritti d’autore sulla corrispondente opera protetta (Lodo arbitrale 25 giugno 1994, Aida 1997, 448/3).

l committente di un’opera pittorica (come di un’opera d’arte in genere) acquista a titolo derivativo la proprietà dell’originale al momento del suo compimento per diretto effetto del contratto concluso, attributivo di un ius ad habendam rem non appena si ha la concretizzazione dell’opera stessa (Lodo arbitrale 25 giugno 1994, Aida 1997, 448/2).

L’impegno assunto di creare un’opera pittorica su ordine di terzi implicitamente ma inequivocabilmente presuppone il trasferimento al committente del corpus nel quale l’opera si materializza (Lodo arbitrale 25 giugno 1994, Aida 1997, 448/1).

Il committente della colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo che dopo la risoluzione del contratto di commissione d’opera usi tale colonna sonora senza il consenso dell’autore è tenuto a risarcirgli i danni: che possono essere parametrati alla somma convenuta quale corrispettivo originario della creazione della colonna sonora su commissione. (Trib. Milano, 14 giugno 1993, 194/2).

Quando il contratto di commissione d’opera è stato risolto con restituzione del corrispettivo al committente i diritti d’autore sull’opera musicale creata su commissione appartengono all’autore. (Trib. Milano, 14 giugno 1993, Aida 1993, 194/1).

L’ideatore di un’opera dell’ingegno che non abbia portato a termine l’opera commissionata per contrasti con il committente non ha diritto ad un compenso né a titolo di corrispettivo contrattuale pattuito ma non corrisposto, né ai sensi dell’art. 2228 c.c., che prevede la liquidazione del compenso solo nel caso in cui l’esecuzione dell’opera diventi impossibile per fatto non imputabile alle parti (Trib. Roma, 21 maggio 1993, Pres. Bucci, Est. ATTENNI, Carlo Cassani c. Movimento Liberazione e Sviluppo, Aida 1997, Repertorio I 3.7).

La regola dell’art. 45 l.a. secondo cui all’autore della sceneggiatura spetta soltanto un compenso percentuale mentre i diritti di utilizzazione su di essa spettano solo al produttore, vuole tutelare il soggetto imprenditoriale che deve assicurare i mezzi monetari cospicui necessari alla realizzazione del filmato; riguarda esplicitamente solo le opere cinematografiche e non anche quelle televisive soltanto perché emanata quando la televisione era oggetto solo di trasmissioni sperimentali: non ètuttavia di carattere eccezionale é’d inapplicabile in via analogica alle opere cinematografiche televisive; e si applica invece ad entrambe le opere filmiche e televisive (Trib. Roma, 23 gennaio 1993, Pres. LO TURCO, Est. REALI, Franca Cancogni c. RAI s.p.a., Sepi s.p.a., TV Internationale Milano s.p.a., Tre s.p.a., STP‑RV s.p.a., e con l’intervento del Procuratore della Repubblica, Aida 1994, Repertorio p. 664).

Viola il diritto esclusivo dell’autore alla riproduzione in copie della propria opera d’arte figurativa lo stampatore che la riproduce: a nulla rilevando che questa riproduzione gli sia stata commissionata da altri, e che per essa lo stampatore null’altro abbia percepito se non il compenso contrattuale pagatogli dal committente della riproduzione. (Cass. 23 novembre 1992 n. 12507, Aida 1993, 128/2).

La realizzazione di un’opera d’arte figurativa in esecuzione di un contratto d’opera non comporta una sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica né una loro cessione globale e complessiva, ma determina il trasferimento al committente dei diritti patrimoniali rientranti nell’oggetto e nelle finalità dei contratto d’opera, con esclusione di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tale limite. (Cass. 23 novembre 1992 n. 12507, Aida 1993, 128/1).

I disegni eseguiti e consegnati ad un editore in esecuzione di un contratto d’opera, e non proteggibili come oggetto di diritto d’autore, appartengono all’editore e non debbono da lui essere restituiti (Trib. Milano, 24 aprile 1992, Aida 1992, 102/2).

Deve essere qualificato come contratto di lavoro autonomo e non di edizione quello con cui l’editore affida ad altri il compito di elaborare i fumetti con un’opera di esecuzione e specificazione che presuppone e deve muoversi all’interno di una altrui opera protetta, e precisamente all’interno della gamma dei personaggi disneyani, rispettando per ciascuno di essi i comportamenti, i modi di essere interni (psicologia) ed il valore simbolico attribuiti loro dall’autore (Trib. Milano, 24 aprile 1992, Aida 1992, 102/1).

Nell’ipotesi di opere dell’ingegno create su commissione, cioè in forza di prestazione d’opera autonoma, come sono indubbiamente i bozzetti pubblicitari richiesti dall’inserzionista all’editore di un periodico nel quadro di un contratto di inserzione pubblicitaria, il committente acquista i diritti patrimoniali sull’opera entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto: e non acquista il diritto di godere e disporre uti dominus delle suddette creazioni pubblicitarie al di là dei rapporti pecifici intercorsi tra l’inserzionista e l’editore della rivista (Pret. Milano, ordinanza 9 dicembre 1991, Aida 1992,  79/2).

In assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di commissione d’opera l’editore acquista in via derivativa i diritti di utilizzazione sui singoli contributi che compongono l’opera collettiva. Reciprocamente le somme versate da un editore ad un professore universitario che partecipi con propri scritti ad un’opera collettiva senza un vincolo di collaborazione costituiscono il corrispettivo per la cessione dei suoi diritti d’autore, e non il compenso per una prestazione d’opera: onde esse devono essere escluse dal computo di cui all’art. 12 d.l. 580/1973 per il conferimento dell’assegno speciale (Cons. Stato 21 gennaio 1993 n. 77, Aida 1993, 136/1).

 

3.8 opere create in nome e per conto dello stato, enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro

I diritti d’autore su un’opera collettiva (nella specie: volume fotografico con testi di commento) realizzata e pubblicata a spese e a nome di un ente pubblico spettano a quest’ultimo, ex art. 11 l.a., e non già al presidente dell’ente che, nella sua veste istituzionale, ne abbia curato la realizzazione e redatto la presentazione (Trib. Venezia, 14 maggio 2012, Pres. Simone, Est. Guzzo, Aida 2014, 1612/1).

L’acquisto di un ente ex art. 11 l.a. si verifica a titolo derivativo ed è circoscritto ai soli diritti patrimoniali ricavabili dal contratto tra l’ente e l’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/4).

Il contratto con cui un comune incarica alcuni autori della creazione del catalogo di una mostra archeologica destinata inizialmente a svolgersi nel territorio comunale e poi replicata in altri luoghi ed il comportamento successivo delle parti possono provare in concreto l’acquisto, da parte del comune, di tutti i diritti patrimoniali relativi alla mostra (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/5).

La regola dell’art. 11 l.a. relativa alle «opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese» delle amministrazioni di stato, provincia e comuni non si applica ad uno IACP/ACER che è ente pubblico economico, specie quando l’opera litigiosa è stata creata nell’ambito di una attività imprenditoriale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 gennaio 2009, Aida 2010, 1350/1).

Le banche dati Cerca Cap e rispettivamente Cap Professional di Poste Italiane non sono dotate della necessaria creatività né per la scelta dei dati né per la loro disposizione, e non sono dunque protette dal diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2008, Aida 2010, 1330/1).

Si colloca nell’ambito dell’organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali, che è materia di competenza residuale della Regione, ed è dunque costituzionalmente legittimo, l’art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, secondo cui «la Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente», con la possibilità «di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze» (Corte cost. 26 marzo 2010 n. 122, Pres. Amirante, Est. Criscuolo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Aida 2010, Repertorio I.3.8 ).

Non sono costituzionalmente illegittimi gli articoli della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009 secondo cui «la Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a formati aperti» (art. 4, comma 1); «la Regione, nel trattamento di dati personali […] o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto» (art. 5, comma 1); «la Regione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza» (art. 6, comma 2); tutte queste norme operano infatti scelte tendenziali nel quadro dell’art. 68, comma 2 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) (Corte cost. 26 marzo 2010 n. 122, Pres. Amirante, Est. Criscuolo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Aida 2010, Repertorio I.3.8).

L’art. 11 l.a. trova applicazione solo in presenza di un intervento «qualificato» dell’ente pubblico o dell’ente privato che non persegue fini di lucro, nel senso che questo ente deve aver commissionato e coordinato l’opera, che per questo motivo reca il suo nome e appartiene ad esso e non alla persona o alle persone fisiche che hanno provveduto materialmente a redigerla (App. Bologna, 28 febbraio 2006, Aida 2007, 1152/1)

Le persone giuridiche non possono essere titolari ab origine di diritti morali d’autore (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/1).

Non sono soggetti a revocatorie fallimentari ex art. 67 co.2 l.f. i pagamenti del fallito alla Siae nella sua qualità di mandatario per l’esercizio di diritti d’autore che agisce in situazione di monopolio legale, con il relativo obbligo di contrarre (Trib. Parma, 15 maggio 2000, Aida 2001, 766/2).

La Siae difetta di legittimazione passiva in relazione alla revocatoria fallimentare ex art. 67 co.2 l.f. dei pagamenti di debiti tributari che il fallito ha eseguito alla Siae nella sua qualità di mandataria dell’amministrazione finanziaria per la riscossione di talune imposte (Trib. Parma, 15 maggio 2000, Aida 2001, 766/1).

Il motivo di ricorso per cassazione secondo cui la Siae non avrebbe provato il proprio potere di rappresentare gli autori e di pretendere in nome e per conto di questi ultimi la corresponsione di un compenso per la radiodiffusione delle opere trasmesse da un’emittente propone una censura di fatto sottratta alla cognizione del giudice di legittimità (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/4).

Non è legittimata a far valere la violazione del diritto morale d’autore l’agenzia pubblicitaria titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera per la quale venga invocata la tutela d’autore, giacché la previsione dell’art. 11 l.a. opera solo a favore degli enti pubblici e degli enti privati senza scopo di lucro, e non già a favore delle società commerciali  (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/1).

Non può essere attribuita alla Siae in materia civilistica alcuna forma di rappresentanza istituzionale e generalizzata anche in favore e nei confronti di soggetti non iscritti (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/5).

Viola il diritto morale dell’autore di un collage, originariamente commissionato (nella specie: da altro ente pubblico) e destinato a venir riprodotto su un manifesto di grandi dimensioni e sulla copertina di una pubblicazione, l’Ente Poste che lo pubblichi su un francobollo, senza indicarne l’autore, e scrivendo anzi nella relazione illustrativa che il «bozzetto» è a cura di altri soggetti (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/3).

L’acquisizione di diritti d’autore allo stato o ad altri enti pubblici ex art. 11 l.a. è limitata esclusivamente ai diritti di utilizzazione economica e non si estende invece al diritto morale d’autore ex artt. 20 ss. l.a. (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/2).

L’art. 11 l.a. si applica anche quando l’opera pubblicata dalla pubblica amministrazione sia stata creata da un suo dipendente al di fuori delle proprie mansioni lavorative (App. Milano, 5 maggio 1998, Pres. MARESCOM, Est. CECCHERINI, Luigi Castiglioni di Arosio c. Amministrazione Provinciale di Milano, Aida 1998, Repertorio I 3.8).

La predisposizione e sottoscrizione di un bollettino di dichiarazione di opera alla Siae da parte di uno degli autori che non indichi l’esistenza di altri coautori non viola il diritto morale di questi ultimi, in quanto costituisce una comunicazione alla Siae esclusivamente ai fini della contabilizzazione dei diritti economici di autore (Trib. Roma, 16 marzo 1998, Aida 2001, 745/1).

La tesi di laurea è opera esteriorizzata con il deposito di una sua copia presso la segreteria dell’Università; non costituisce atto della pubblica amministrazione ex art. 5 l.a.; e costituisce risultato precipuo dell’attività creativa del laureando, nonostante il professore relatore eserciti un controllo, una sorveglianza ed una ingerenza talvolta anche pregnanti sullo svolgimento della tesi, onde non ricorrono i presupposti per applicare ad essa gli artt. 10, 26 e 7 l.a. (App. Perugia, 22 febbraio 1995, Aida 1996, 385/1).

Quando un comune si limiti a promuovere la ricerca preliminare alla creazione di un libro, poi edito da editore privato, l’art. 11 l.a. non si applica (nemmeno) alle fotografie pubblicate in tale libro (Trib. Firenze, 16 febbraio 1994, 318/3).

 

3.9 SIAE ed altre collecting societies: v. anche I. 24, VI.1.2.2

L’imprenditore che diffonda musica protetta nei propri punti vendita  è obbligato al pagamento dei relativi diritti d’autore alla SIAE, indipendentemente dal fatto che la vendita sia effettuata con o senza scopo di lucro (Giudice di pace Sorrento, 3 maggio 2012, L. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2014, Repertorio I.3.9).

La sentenza 8 novembre 2007 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-20/05), che ha ritenuto inopponibile nei confronti dei privati l’obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell’ingegno, ha riguardato esclusivamente le disposizioni della l.a. che contemplano tale obbligo e non ha quindi inciso in alcun modo  sulla tutela del diritto d’autore in quanto tale ed, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell’autore o a quelli relativi alla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno (Cass. Sez. II penale 1 febbraio 2013 n. 5228, Pres. Fiandanese, Est.. Verga, M.M., Aida 2014, Repertorio I.3.9).

Con riguardo alle condotte poste in essere prima del 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha reso nuovamente opponibile ai privati l’obbligo di apposizione del contrassegno, non può attribuirsi rilevanza penale alla ricezione di supporti soltanto privi del contrassegno Siae, stante l’inopponibilità di tale obbligo nei confronti dei privati per violazione dell’obbligo della previa notifica alla Commissione Europea (Cass. Sez. II penale 8 marzo 2013 n. 10992, Pres. Cosentino, Rel. Beltrani, S.G., S.S., Aida 2014, Repertorio I.3.9).

La Corte di Giustizia europea, con sentenza resa ai sensi dell’art. 234 del Trattato CEE, emessa l’8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert, ha statuito che l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle “regole tecniche”, ai sensi della suddetta normativa, che devono essere notificate dallo Stato alla commissione delle Comunità europea, con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione esse non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale (Cass. Sez. III penale 27 marzo 2013 n. 14415, Pres. Mannino, Est. Franco, D.B., Aida 2014, Repertorio I.3.9).

La clausola di esclusiva contenuta negli accordi di rappresentanza reciproca delle società di gestione collettiva presenta un oggetto anticoncorrenziale laddove tende a concedere ad una sola società di gestione, su un territorio determinato, il diritto esclusivo di concedere licenze relative ad un territorio determinato (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Commissione Europea, Aida 2014, Repertorio I.3.9).

La presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si applica anche agli illeciti antitrust; impone alla Commissione una prova rigorosa di questi illeciti ed al giudice di annullare i provvedimenti della Commissione anche soltanto in caso di dubbio; consente di provare l’illecito attraverso indizi che, complessivamente considerati, eliminino ogni ragione di dubbio; ma non consente di desumere l’esistenza di una pratica concordata consistente nell’introduzione di restrizioni territoriali parallele ai contratti di rappresentanza reciproca delle società di gestione collettiva dalla mancata evoluzione del mercato verso un modello di concessione di licenze che varchino i tradizionali confini territoriali (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Commissione Europea, Aida 2014, Repertorio I.3.9).

La prova di una pratica concordata consistente nell’introduzione di restrizioni territoriali parallele ai contratti di rappresentanza reciproca delle società di gestione collettiva deve considerare l’eventualità che il parallelismo di comportamenti trovi spiegazioni plausibili anche in assenza di concertazione; e fra queste spiegazioni occorre considerare in particolare che la prossimità fra la società di gestione collettiva ed il luogo di utilizzazione può essere resa opportuna dalla necessità di controllo delle utilizzazioni illecite, e che l’attività di controllo può rivelarsi economicamente sostenibile solo se viene garantito il recupero dei relativi costi attraverso i compensi percepiti per la concessione di licenze (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Commissione Europea, Aida 2014, Repertorio I.3.9).

La decisione della Corte di giustizia Ue 8 novembre 2007, C-20/95, Schwibbert, riguarda solo l’ipotesi in cui la contestazione del reato concerne la mera assenza del contrassegno SIAE, ma non l’ipotesi in cui si contesti invece l’abusiva duplicazione di opere dell’ingegno (nella specie DVD contenenti opere cinematografiche) (App. Lecce sezione distaccata Taranto, 18 aprile 2013, Pres. Tronci, Est. Grippo, M.A., Aida 2014, Repertorio I.3.9).

Con il reato ex art. 171ter l.a. concorre quello di ricettazione, non esistendo fra le due figure criminose un rapporto di specialità (diversi essendo i beni giuridici tutelati, da una parte le procedure di riproduzione delle opere dell’ingegno a tutela del diritto d’autore, dall’altra parte il patrimonio) (App. Lecce sezione distaccata Taranto, 18 aprile 2013, Pres. Tronci, Est. Grippo, M.A., Aida 2014, Repertorio I.3.9).

Il fatto che l’equo compenso deve essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione dell’istituzione dell’eccezione per copia privata non osta a che una parte dei proventi destinati all’equo compenso sia versata indirettamente agli aventi diritto, attraverso enti sociali e culturali istituiti a loro favore, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/8).

L’art. 3.1 dir. 2001/29 non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore in una controversia tra privati ai fini di disapplicare la normativa contraria di uno stato membro. Il giudice nazionale cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la normativa domestica quanto più possibile alla luce del testo e della finalità dell’art. 3.1 dir. 2001/29, per giungere ad una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da questa norma (Corte giustizia UE 27 febbraio 2014, in causa C-351/12, Aida 2014, 1587/2).

Gli artt. 56 TFUE, 102 TFUE e 16 dir. 2006/123 non ostano ad una normativa nazionale che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi ad alcune opere protette nel proprio territorio ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e dunque impedisca al loro utilizzatore (nelle specie: un istituto termale) di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro stato membro (Corte giustizia UE 27 febbraio 2014, in causa C-351/12, Aida 2014, 1587/3).

La presunzione di titolarità dei diritti in capo al beneficiario di una trascrizione nel pubblico registro cinematografico tenuto da SIAE è superata dalla sentenza che, pur non avendo ancora efficacia di giudicato tra le parti, offra prova scritta contraria (Trib. Roma Sezione IP, 22 marzo 2011, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Aida 2014, 1603/1).

Il diritto di sincronizzazione, che riguarda la facoltà di abbinare un’opera musicale ad altra fatta di immagini, è gestito direttamente solo dall’autore o dal suo editore anche per le opere musicali appartenenti al repertorio amministrato da SIAE (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/1).

A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 64/2010 che ha disciplinato il «nuovo IMAIE» e gli ha trasferito a far data dal 14 luglio 2009 compiti e funzioni attribuiti precedentemente dalla legge ad IMAIE, nel frattempo posto in liquidazione, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire il ricorso proposto da soci e componenti di quest’ultimo ente contro il provvedimento prefettizio che ne ha dichiarato l’estinzione per inadeguatezza strutturale a realizzare i suoi scopi istituzionali (TAR Lazio, 28 maggio 2010, Aida 2013, 1531/1).

L’art. 6 co. 8 DPCM 31/2009 è illegittimo nella parte in cui fa salvi gli atti ed i rapporti sorti tra SIAE ed i destinatari dell’obbligo di apporre il bollino sui supporti indicati dall’art. 181bis l.a. in epoca anteriore o successiva alla decisione della Corte di giustizia CE che ha dichiarato inefficace l’obbligo ora detto per contrasto con la disciplina comunitaria sulle norme e regolamentazioni tecniche (Cons. Stato 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1528/1).

L’obbligo di apporre il bollino SIAE previsto dall’art. 181bis l.a. non viola il principio comunitario di libera circolazione delle merci (Cons. Stato 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1528/2).

La disciplina del contrassegno SIAE dettata dal DPCM 31/2009 non viola l’art. 23 Cost. (Cons. Stato 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1528/3).

L’attività gestoria attribuita per legge a SIAE non si estende alla gestione dei diritti connessi di produttori fonografici ed interpreti, salvo soltanto per quanto attiene al diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo ex art. 180bis l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 2 agosto 2012, Aida 2013, 1566/2).

Posto che nella stessa valutazione della Commissione gli accordi di rappresentanza reciproca fra collecting societies non possono essere di per sé considerati anticoncorrenziali nemmeno in presenza di limitazioni territoriali, la Commissione non può desumere l’esistenza di una pratica concordata dalla pura e semplice esistenza di un parallelismo di comportamenti consistenti nella conclusione di accordi di rappresentanza reciproca contenenti limitazioni territoriali (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

La volontà delle società di gestione collettiva di non rinnovare un accordo di rappresentanza reciproca (nella specie, l’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento on line delle opere) nei termini giudicati dalla Commissione compatibili con la concorrenza, e di ritornare al sistema degli accordi di rappresentanza reciproca anteriori, non può essere valorizzata come elemento di prova dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Il fatto che l’eliminazione delle clausole di esclusiva territoriale dagli accordi di rappresentanza reciproca non sia stata seguita da una concorrenza effettiva nella concessione di licenze da parte di più società di gestione collettiva su un medesimo territorio non costituisce di per sé indice dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Posto che una società di gestione collettiva non ha alcun interesse ad esercitare attività di monitoraggio generatrici di costi di gestione, qualora ad essa non sia garantito il recupero dei costi attraverso le royalties di concessione di licenze, l’accertamento dell’esistenza di una pratica concordata non può essere desunta dal semplice parallelismo di comportamenti consistente in limitazioni territoriali all’attività delle società di gestione; l’accertamento deve invece considerare la possibilità che questo parallelismo rifletta l’esigenza di recuperare i costi di monitoraggio relativi ad un determinato territorio attraverso la concessione di licenze sul territorio medesimo (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

La possibilità di monitoraggio a distanza delle utilizzazioni on line non implica possibilità di monitorare le utilizzazioni non autorizzate, e non consente di spiegare come frutto di una pratica concordata le restrizioni territoriali applicate dalle società di gestione collettiva alla concessione di licenze on line, posto che queste restrizioni ben possono spiegarsi con l’esigenza di coprire i costi del monitoraggio sul territorio delle utilizzazioni non autorizzate (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Gli accordi Simulcasting e Webcasting vertono essenzialmente sui diritti connessi, ma non dimostrano che soluzioni di licenze multiterritoriali sarebbero automaticamente trasponibili nel settore dei diritti d’autore (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

L’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali di diritti d’autore si incentrava originariamente pur sempre sul riconoscimento di un’esclusiva in capo alla società di gestione collettiva del territorio del licenziatario; non è stato mai applicato in assenza di questa clausola, ritenuta illegittima dalla Commissione; e nulla dice sulla praticabilità di un sistema di licenze multiterritoriali nel contesto auspicato dalla Commissione (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

La concessione di licenze multiterritoriali sulle opere iscritte a repertorio direttamente dai titolari dei diritti, e non da altre collecting in forza di accordi di rappresentanza reciproca, si è dimostrata praticabile solo nei rapporti con i grandi utilizzatori, per i quali i costi connessi al monitoraggio dell’utilizzazione delle licenze risultano compensati dal gran numero di sfruttamenti; questa pratica non è significativa della possibilità di concedere licenze multiterritoriali a tutte le altre categorie di utilizzatori, e non può far desumere l’esistenza di un rifiuto concordato di concessione di questa tipologia di licenze per effetto di accordi di rappresentanza reciproca (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Un documento predisposto dalle società di gestione collettiva che descriva future possibili modalità di concessione di licenze multiterritoriali nulla dice sulla effettiva praticabilità di queste licenze, e non assume rilievo probatorio sull’esistenza attuale di un rifiuto concordato di concessione (Tribunale I Grado 12 aprile 2013, in causa T-433/08, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Una decisione della Commissione che dichiari l’illiceità di accordi e pratiche concordate poste in essere da società di gestione collettiva può essere impugnata da un’associazione rappresentativa delle società di gestione collettiva, ove quest’ultima abbia agito in funzione di mediatrice nella fase di predisposizione degli accordi e delle pratiche pretesamente anticoncorrenziali (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Posto che nella stessa valutazione della Commissione gli accordi di rappresentanza reciproca fra collecting societies non possono essere di per sé considerati anticoncorrenziali nemmeno in presenza di limitazioni territoriali, la Commissione non può desumere l’esistenza di una pratica concordata dalla pura e semplice esistenza di un parallelismo di comportamenti consistenti nella conclusione di accordi di rappresentanza reciproca contenenti limitazioni territoriali (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

La volontà delle società di gestione collettiva di non rinnovare un accordo di rappresentanza reciproca (nella specie, l’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento on line delle opere) nei termini giudicati dalla Commissione compatibili con la concorrenza, e di ritornare al sistema degli accordi di rappresentanza reciproca anteriori, non può essere valorizzato come elemento di prova dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Il fatto che l’eliminazione dagli accordi di rappresentanza reciproca delle clausole di esclusiva territoriale non sia stata seguita da una concorrenza effettiva nella concessione di licenze da parte di più società di gestione collettiva su un medesimo territorio non costituisce di per sé indice dell’esistenza di una pratica concordata anticoncorrenziale (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Posto che una società di gestione collettiva non ha alcun interesse ad esercitare attività di monitoraggio generatrici di costi di gestione, qualora ad essa non sia garantito il recupero dei costi attraverso le royalties di concessione di licenze, l’accertamento dell’esistenza di una pratica concordata non può essere desunta dal semplice parallelismo di comportamenti consistente in limitazioni territoriali all’attività delle società di gestione; l’accertamento deve invece considerare la possibilità che questo parallelismo rifletta l’esigenza di recuperare i costi di monitoraggio relativi ad un determinato territorio attraverso la concessione di licenze sul territorio medesimo (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

La possibilità di monitoraggio a distanza delle utilizzazioni on line non implica possibilità di monitorare le utilizzazioni non autorizzate, e non consente di spiegare come frutto di una pratica concordata le restrizioni territoriali applicate dalle società di gestione collettiva alla concessione di licenze on line, posto che queste restrizioni ben possono spiegarsi con l’esigenza di coprire i costi del monitoraggio sul territorio delle utilizzazioni non autorizzate (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Gli accordi Simulcasting e Webcasting vertono essenzialmente sui diritti connessi, ma non dimostrano che soluzioni di licenze multiterritoriali sarebbero automaticamente trasponibili nel settore dei diritti d’autore (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

L’accordo di Santiago sulla concessione di licenze multiterritoriali di diritti d’autore si incentrava originariamente pur sempre sul riconoscimento di un’esclusiva in capo alla società di gestione collettiva del territorio del licenziatario; non è stato mai applicato in assenza di questa clausola, ritenuta illegittima dalla Commissione; e nulla dice sulla praticabilità di un sistema di licenze multiterritoriali nel contesto auspicato dalla Commissione (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

La concessione di licenze multiterritoriali sulle opere iscritte a repertorio direttamente dai titolari dei diritti, e non da altre collecting in forza di accordi di rappresentanza reciproca, si è dimostrata praticabile solo nei rapporti con i grandi utilizzatori, per i quali i costi connessi al monitoraggio dell’utilizzazione delle licenze risultano compensati dal gran numero di sfruttamenti; questa pratica non è significativa della possibilità di concedere licenze multiterritoriali a tutte le altre categorie di utilizzatori, e non può far desumere l’esistenza di un rifiuto concordato di concessione di questa tipologia di licenze per effetto di accordi di rappresentanza reciproca (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

Un documento predisposto dalle società di gestione collettiva che descriva future possibili modalità di concessione di licenze multiterritoriali nulla dice sulla effettiva praticabilità di queste licenze, e non assume rilievo probatorio sull’esistenza attuale di un rifiuto concordato di concessione (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-442/08, International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), European Broadcasting Union (EBU) c. Commissione Europea, Aida 2013, Repertorio I.3.9).

L’università che voglia svolgere un servizio di fotocopiatura presso le proprie biblioteche pubbliche può farlo legittimamente solo in osservanza dell’accordo stipulato dalla CRUI con SIAE ai sensi dell’art. 181-ter l.a. (Trib. Napoli, 26 marzo 2010, Pres. Abete, Est. Casaburi, U.S. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2012, Repertorio I.3.9).

Il contrassegno ex art. 181bis l.a. ha natura tributaria: e per conseguenza la controversia relativa alla pretesa di un’impresa privata alla restituzione, da parte della Siae, di quanto ad essa pagato per contrassegni apposti su supporti multimediali appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e non a quella dell’autorità giudiziaria ordinaria (nella specie il privato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme pagate alla Siae, questa aveva proposto opposizione, ed in pendenza del relativo giudizio di merito aveva proposto il regolamento preventivo di giurisdizione deciso dalla Corte di cassazione) (Cass. Sez. I civile 22 aprile 2010 n. 9596, Pres. Adamo, Est. Salmè, L’Elite Associazione di cultura teatrale, S.M. c. L’Antenna s.r.l., V.S.S., Aida 2012, Repertorio I.3.9).

La natura tributaria del contrassegno previsto dall’art. 181bis l.a. comporta l’attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario (Cass. Sez. Unite ordinanza 26 gennaio 2011 n. 1780, Aida 2012, 1471/1).

L’iscrizione di un autore alla Siae non esclude la sua facoltà di esercitare direttamente i suoi diritti (nella specie: con una cessione di alcuni di essi) (nella specie secondo la Corte di merito le parti avevano concluso un contratto per la realizzazione, concessione e sfruttamento di una composizione destinata ad essere sincronizzata con audiovisivi, ed il committente aveva acquistato i diritti allo sfruttamento complessivo dell’opera e non soltanto alla sua sincronizzazione con audiovisivi) (Cass. Sez. I civile 18 maggio 2012 n. 7926, Aida 2012, 1477/2).

SIAE è estranea ai giudizi relativi alla paternità di opere ad essa dichiarate e agisce correttamente qualora sospenda i pagamenti (nella specie relativi ai compensi ex art. 46-bis l.a.) in caso di controversie sulla correttezza dell’attribuzione contenuta nel bollettino di dichiarazione (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/3).

Il “trasferimento” dal vecchio al nuovo Imaie del “compito” di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui all’art. 84 l.a. ex art. 7 della legge 29.6.2010 n. 100 si giustifica soltanto riconoscendo la preesistente titolarità in capo ad Imaie delle medesime funzioni (Trib. Roma, Sezione IP, 12 ottobre 2011, Aida 2012, 1509/1).

La dichiarazione di estinzione di Imaie avvenuta con decreto prefettizio 30.4.2009 ha determinato il passaggio dell’istituto alla fase della liquidazione, permanendo la soggettività giuridica dell’ente, quale titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi che ad esse fanno capo, sino all’esaurimento delle operazioni di liquidazione (Trib. Roma, Sezione IP, 12 ottobre 2011, Aida 2012, 1509/2).

Le società di gestione collettiva sono imprese ai sensi della disciplina antitrust europea (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/2).

La Siae è ente pubblico economico (Cass. Sez. I civile 8 maggio 2009 n. 10586, Aida 2011, 1389/1).

La Siae è legittimata ad agire contro un albergo per violazione dei diritti d’autore relativi alla comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno (Trib. Torino, Sezione IP, 9 ottobre 2009, Aida 2010, 1366/1).

Le previsioni in materia di bollino SIAE contenute nel dpcm 23 febbraio 2009 n. 31 non contrastano con l’art. 23 cost., poiché trovano fondamento nell’art. 181bis l.a. di cui disciplinano soltanto modalità di attuazione e applicazione (TAR LAZIO, 24 novembre 2009, Aida 2010, 1372/4).

Si deve ritenere ragionevolmente provata la contraffazione di musicassette quando risulti che: 1) su alcuni dei supporti sequestrati è stato apposto un contrassegno SIAE contraffatto; 2) su altri supporti è stato apposto un contrassegno SIAE con un codice a barre non corrispondente all’opera cui esso si sarebbe dovuto riferire; 3) negli esercizi commerciali sono state rinvenute numerose locandine fotocopiate di musicassette contenenti opere protette; 4) in uno degli esercizi sono stati rinvenuti tre videoregistratori in grado di operare la duplicazione di musicassette (Cass. Sez. III penale 19 dicembre 2007 n. 2769, Pres. Vitalone, F.C. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2009, Repertorio I.3.9).

Una società di gestione collettiva dei produttori fonografici (nella specie, S.C.F.) che azioni il diritto a compenso per l’utilizzazione radiofonica di fonogrammi ha l’onere di provare quali singoli brani del repertorio da essa gestito sono stati mandati in onda, nonché i proventi pubblicitari riferibili specificamente ad essi, sui quali calcolare le percentuali richieste a titolo di compenso e di risarcimento (Trib. Bologna, Sezione IP, 18 gennaio 2008, Aida 2009, 1283/1).

La Siae è organo di gestione collettiva dei diritti d’autore, riconosciuta ex lege come avente la facoltà di rappresentare gli autori di opere dell’arte figurativa ex art. 167 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/5).

La “copia di lavoro” del deejay è legittimamente priva del contrassegno SIAE, in quanto tale mezzo non è previsto per la “copia di lavoro” personale, ma esclusivamente per regolarizzare la vendita e/o la distribuzione del prodotto (Trib. Napoli, 19 agosto 2008, Giud. Di Salvo – Imp. XXYY, Aida 2009, Repertorio I.3.9).

La SIAE non è obbligata a verificare se chi presenta il bollettino è effettivamente titolare dei relativi diritti d’autore: e per corollario deve essere rigettata la domanda di condanna di SIAE al pagamento di quanto essa ha incassato in base ai diritti di riproduzione meccanica di un’opera proposta dagli eredi del suo autore che alleghino che il cessionario non ha compiuto tempestivamente le formalità previste dal dlgs 440/1945 richiamato dalla legge 650/1996 (Trib. Roma, Sez. IP, 27 gennaio 2009, Aida 2009, 1307/2).

La detenzione di videogiochi regolarmente acquistati ma privi del contrassegno SIAE non costituisce reato ai sensi dell’art. 171ter co. 1 lett. d) l.a., quando non sia raggiunta la prova che tali contrassegni non fossero mai stati presenti sui medesimi videogiochi (ben potendo essere autorizzata dalla SIAE l’apposizione del contrassegno sull’involucro esterno della confezione, con conseguente possibile rimozione del contrassegno al momento dell’apertura della confezione) (Trib. Bassano Del Grappa, 16 agosto 2005, G.U. Andreazza, Basso, Aida 2008, Repertorio I.3.9).

Anche prima dell’introduzione dell’attuale art. 181-bis l.a., la SIAE aveva un potere di vidimazione dei supporti contenenti opere dell’ingegno protette, e questo potere si estendeva in via generale ai programmi dei programmi per elaboratore, indipendentemente dai limiti ora previsti dall’art. 181-bis e dalla relativa disciplina regolamentare (Trib. Roma, 20 settembre 2006, G.U. Battisti, AGEPE s.r.l. c. SIAE, Aida 2008, Repertorio I.3.9).

La direttiva 98/34/CE deve essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle italiane, in quanto abbiano stabilito dopo l’entrata in vigore della direttiva l’obbligo di apporre il contrassegno Siae su CD contenenti opere d’arte figurativa in vista della loro commercializzazione in Italia, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato (Corte giustizia CE 8 novembre 2007, in causa C -20/051, Aida 2008, 1189/1).

L’unico caso di affidamento esclusivo dell’intermediazione dei diritti connessi alla Siae è previsto dall’art. 180bis l.a. con riferimento alla ritrasmissione via cavo. Per tutti gli altri casi le attività di intermediazione rimangono in regime di libera concorrenza, ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire individualmente o collettivamente per il tramite di enti collecting (come la SCF), ovvero hanno facoltà di demandare la tutela dei diritti alla Siae, che in questo caso agirà in base ad apposite convenzioni, e nell’ambito di un rapporto che non è legalmente imposto dall’art. 180 ma ha natura squisitamente negoziale (Cass. 11 luglio 2007 n. 27074, Aida 2008, 1197/1).

Fino al momento in cui sarà perfezionata la procedura di notifica delle relative regole tecniche alla Commissione ai sensi delle direttive 189/1983, 34/1998 e 48/1998/CE il giudice nazionale deve disapplicare tutte le disposizioni normative che dopo l’entrata in vigore della direttiva 98/1983 hanno introdotto la necessità del timbro Siae per le varie tipologie di supporti a tutela di interessi pubblicistici e per la verifica dell’originalità del prodotto: anche se la contraffazione dell’opera resta tuttavia tale ed illecita (Cass. 2 aprile 2008 n. 13810, Aida 2008, 1199/1).

La sentenza 8 novembre 2007 della Corte di Giustizia (procedimento C-20/05) considera implicitamente la disposizione della direttiva 83/189/CEE che impone l’obbligo di comunicare la regola tecnica come una norma «ad effetto diretto», la cui  applicazione non è condizionata ad ulteriori interventi normativi nazionali (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/1).

L’obbligo imposto dalla direttiva 83/189/CEE di comunicare alla Commissione Europea le regole tecniche introdotte nell’ordinamento nazionale vale per quelle istituite dopo il 31 marzo 1983, data di entrata in vigore della direttiva, e non solo per quelle istituite dopo l’entrata in vigore della legge nazionale di recepimento del 21 giugno 1986  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/2).

Per i contrassegni SIAE relativi ai supporti cartacei si applica la disciplina regolamentare di cui all’art. 12 r.a.; per i contrassegni relativi ai supporti non cartacei prodotti prima della entrata in vigore della legge 248/00 (e quindi fino al 19 settembre 2000) si applica la disciplina derivante dagli accordi stipulati tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate, implicitamente riconosciuti dal d.l. 9/87, convertito nella l. 121/87, dal d.lgs. 518/92, dal d.lgs. 685/94 e dal d.lgs. 169/99; per i contrassegni relativi ai supporti non cartacei prodotti successivamente al 19 settembre 2000 si applica la disciplina introdotta dall’art. 181 bis l.a. e dal relativo regolamento esecutivo (D.P.C.M. 338/01 e succ. mod.) (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/3).

Il contrassegno SIAE relativo ai supporti contenenti fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento, in quanto disciplinato da norme comunque successive alla data del 31 marzo 1983, era soggetto all’obbligo di previa comunicazione alla Commissione della Comunità Europea  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/4).

In mancanza di comunicazione della legge che impone il contrassegno Siae, della legge che prescrive l’uso del contrassegno Siae, questa non può essere fatta valere nei confronti dei privati  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/5).

Dopo la sentenza  8 novembre 2007 della Corte di Giustizia (procedimento C-20/05), ogni qual volta il contrassegno SIAE sia configurato come elemento negativo della fattispecie penale (ovverosia ogni volta che la mancanza del contrassegno obbligatorio sia prevista fra gli elementi tipici del reato), spetta al pubblico ministero la prova che la previsione del contrassegno sia anteriore alla data del 31 marzo 1983, ovvero che – se posteriore a quella data – essa sia stata regolarmente comunicata alla Commissione Europea  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/6).

La sentenza  8 novembre 2007 della Corte di Giustizia (procedimento C-20/05) non incide sulla fattispecie penale di cui all’art. 171 ter lett. c) l.a. (nel testo modificato dalla l. 248/00), perché non prevede come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno SIAE, ma punisce soltanto chiunque detiene a fini commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione (in tali casi la mancanza di contrassegno può essere valutata come indizio della illecita duplicazione o riproduzione, senza assurgere al ruolo di elemento costitutivo della condotta) (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/7).

Il foro generale di SIAE ed è quello della sua sede di Roma, a nulla rilevando la localizzazione delle sedi periferiche, che hanno soltanto funzioni esecutive, organizzative e di vigilanza interne, ma non sono abilitate a trattare affari (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/1).

Il criterio di competenza dell’art. 25 c.p.c. relativo al foro erariale  non opera nelle controversie instaurate contro SIAE (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/2).

L’obbligazione di pagamento dei compensi per copia privata nasce non dalle singole vendite dei supporti di registrazione, ma dai rendiconti trimestrali da presentare a SIAE nella sua sede di Roma, e deve essere eseguita presso la sede romana di SIAE, così che al foro romano spetta la competenza anche in base al criterio del luogo di nascita e adempimento dell’obbligazione (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/3).

Gli attestati di credito emessi da SIAE costituiscono prova scritta rilevante ai fini del ricorso al procedimento d’ingiunzione nonostante la mancanza di un riferimento ad una appostazione nella sua contabilità, essendo sufficiente ex art. 633 c.p.c. che l’attestato richiami il periodo o i periodi ai quali le singole utilizzazioni si riferiscono (Cass. 10 marzo 2006 n. 5291, Aida 2006, 1070/1).

L’art. 164 n.3 l.a. riconosce valore probatorio nel procedimento monitorio all’attestato del funzionario SIAE a ciò autorizzato relativo all’ammontare dei crediti SIAE (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/1).

L’art. 164 n. 3 l.a. si applica anche agli attestati di credito SIAE relativi ai crediti al risarcimento dei danni per violazione dei diritti patrimoniali d’autore gestiti da SIAE (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/2).

I permessi rilasciati da SIAE sono contratti-tipo ex art. 1342 c.c. contenenti condizioni generali di contratto assoggettate alla disciplina prevista dall’art. 1341 c.c. (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/1).

L’esistenza di un collegamento diretto tra l’erogazione del contributo e l’esecuzione dell’opera giustifica l’inclusione dei finanziamenti pubblici per le manifestazioni artistiche nella base imponibile per il calcolo dei compensi dovuti a SIAE per lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/2).

Nell’esercizio della sua attività SIAE deve osservare i principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/3).

L’art. 180 l.a. legittima SIAE a svolgere la propria attività di intermediazione e tutela soltanto per i diritti sulle opere dell’ingegno previsti dalla medesima legge d’autore (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/4).

La prova della qualità di produttore fonografico e dunque della legittimazione ad esercitare giudizialmente i relativi diritti non può essere desunta dalla stampa e vendita di prodotti fonografici, dal pagamento a Siae dei corrispondenti diritti fonomeccanici, dall’assegnazione del cd codice produttore Siae: perché la stampa può avvenire su licenza di altro soggetto produttore fonografico; perché altro è l’attività di fissazione nuova e originale effettuata direttamente con il consenso di tutti gli aventi diritto e altro la registrazione non autorizzata di concerti dal vivo o di materiale sonoro proveniente da altre fonti; e perché per il resto le attività ora dette della Siae non presuppongono l’accertamento della qualità di produttore fonografico in chi le richiede (Trib. Milano, Sezione IP, 26 novembre 2004, Aida 2005, 1051/2).

La previsione dell’obbligo di contrassegnare gli esemplari dell’opera posti in circolazione con il bollino di SIAE è derogabile dalla volontà delle parti. (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 978/1)

L’attestazione del credito da parte della Siae non è assistita da una presunzione di legittimità e veridicità, ma fruisce solo di una particolare efficacia, che si esaurisce nel legittimare il ricorso alla procedura monitoria con la conseguenza che, se si instaura il contraddittorio e l’efficacia probatoria dell’attestazione della Siae viene contestata, ricade su quest’ultima l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa pecuniaria e la relativa quantificazione (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/3).

Un’associazione (nella specie: l’AIDRO) cui aderiscano le società editrici attribuendole la gestione dei diritti di riproduzione in fotocopia delle opere a stampa è legittimata ad agire in giudizio per far valere la violazione di questi diritti (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/1).

La Siae ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi ai sensi dell’art. 91 ss. c. p. p. ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimato a costituirsi parte civile in un processo penale, e comunque ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa penale sul diritto di autore (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLEM, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio I 3.9).

Se deve escludersi che l’obbligato al pagamento dei compensi ex art. 3 della legge 93/1992 abbia un obbligo di rendiconto alla Siae, questa può tuttavia chiedere giudizìalmente l’esibizione delle scritture contabili ai sensi degli artt. 212 c.p.c. e 2711 c.c. o più semplicemente avvalersi di un accertamento tecnico contabile disposto anche ex officio inteso ad estrapolare i dati necessari alla quantificazione del compenso dalle scritture contabili dell’obbligato al pagamento (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/3).

Se è vero che i titolari del diritto al compenso per la riproduzione privata ex lege 93/1992 sono gli autori, è vero altresì che per intuibili esigenze di semplificazione la procedura di riscossione è affidata alla Siae quale soggetto esponenziale di interessi collettivi, talché ad essa deve ritenersi strumentalmente assegnato il diritto di agire in giudizio per il recupero delle somme dovute. Ciò non toglie tuttavia che i singoli autori o le associazioni di categoria hanno titolo ad intervenire adesivamente nel giudizio promosso dalla Siae contro l’obbligato inadempiente (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/1).

Le attestazioni della SIAE relative all’esistenza di suoi crediti derivanti dalla gestione dei diritti d’autore da essa amministrati costituiscono prova scritta ex art. 635 c.p.c. ai fini del procedimento monitorio; e mantengono la loro attitudine probatoria anche nel successivo giudizio di opposizione (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio I 3.9).

E’ inammissibile l’intervento della Siae in un giudizio di incostituzionalità dell’art. 1 della legge 406/1981, perché la Siae non era presente nel procedimento penale a quo e non è portatrice di posizioni giuridiche direttamente coinvolte in conseguenza della proposizione dell’incidente di costituzionalità (Corte cost. ordinanza 25 giugno 1996, Aida 1996, 368/1).

In relazione alla riscossione dei compensi previsti dall’art. 3 l. 5 febbraio 1992 n. 93 la SIAE ha il potere/dovere di attivarsi per garantire l’adempimento coattivo della prestazione prevista dalla legge (Trib. Milano, 19 giugno 1995, 358/1).

Nel rilascio del contrassegno per videocassette riproducenti opere cinematografiche la SIAE ha un potere di preventiva, ancorché sommaria istruttoria (da effettuarsi sulla base della esibizione, da parte degli interessati, di idonea documentazione o di una dichiarazione di responsabilità, trattandosi di opere, come esattamente quelle cinematografiche, non affidate alla tutela diretta della SIAE al pari, ad esempio, delle opere musicali): così che appare del tutto giustificato il rifiuto opposto al rilascio dei contrassegni là dove non sia accertato, ma risulti anzi apertamente contestato il diritto della parte richiedente i bollini (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, 384/9).

E’ ammissibile un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che, accertato il diritto del ricorrente all’utilizzazione di un’opera dell’ingegno caduta in pubblico dominio e perciò al rilascio dei bollini da parte della SIAE, ordini a quest’ultima di rilasciare i bollini ed alla (passata) titolare dei diritti d’autore sull’opera caduta in pubblico dominio di cessare ì suoi comportamenti idonei ad impedire la libera commercializzazione delle relative videocassette (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, 348/2).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione a conoscere della controversia tra la SIAE e l’imprenditore che assuma che un’opera cinematografica sia ormai caduta in pubblico dominio e richiede pertanto alla SIAE i bollini per la messa in commercio delle relative videocassette (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, 348/1).

La Commissione non può rigettare per mancanza di interesse comunitario un ricorso ex art. 3 del regolamento 17 che denunci una violazione dell’art. 86 da parte di società di gestione di diritti d’autore, quando i diritti del denunciante non possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dai giudici nazionali, come avviene in particolare quando per la complessità della pratica questi ultimi non siano ragionevolmente in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per appurare se le pratiche denunciate integrino un illecito comunitario antitrust (Tribunale CE 24 gennaio 1995, in causa TI 14/92, Aida 95, 289/2).

La Commissione può respingere una denuncia relativa a pratiche restrittive della concorrenza attuate da società nazionali di gestione di diritti d’autore, quando tali pratiche non presentano un interesse comunitario sufficiente, come avviene quando, pur essendo atte ad incidere sugli scambi intracomunitari, le pratiche in esame abbiano tuttavia effetti essenzialmente nel territorio di un solo stato membro (Tribunale CE 24 gennaio 1995, in causa TI 14/92, Aida 95, 289/1).

Quando due opere musicali sostanzialmente uguali sono entrambe depositate alla SIAE il giudice può ordinare a quest’ultima di prendere atto che la seconda costituisce plagio della prima e di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di arginare gli effetti già prodotti dall’illecito (Pret. Roma, ordinanza 21 dicembre 1994, Aida 1997, 450/4).

L’ordinanza presidenziale ex artt. 97 e 56 del regolamento generale della SIAE (con cui vengono determinati il sistema ed i criteri dì ripartizione dei proventi per diritti di autore) è emanata ex art. 5 dello statuto SIAE visto il parere della commissione competente, ha carattere regolamentare (in quanto intesa a stabilire in via generale ed astratta il sistema ed i criteri di ripartizione) e può inoltre qualificarsi come regolamento di organizzazione (in quanto disciplina una delle funzioni tipiche dell’ente pubblico ad esso espressamente demandata dall’art. 180 l.a.) (Cons. stato 27 ottobre 1994 n. 1571, Aida 1995, 306/1).

La domanda dell’iscritto alla SIAE volta a conseguirne la qualifica di socio non introduce una questione di status demandata al giudice ordinario, ma attiene ad atti di organizzazione dell’ente pubblico, permettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi con una partecipazione all’organizzazione pubblicistica dell’ente, onde appartiene alla giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda di annullamento degli atti che conducono al rigetto della richiesta di passaggio da iscritto a socio SIAE. (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, Aida 1993, 134/1).

La SIAE non può essere paragonata ad una qualsiasi società o associazione di diritto privato che agisca nel libero mercato secondo le regole della concorrenza, ma deve essere qualificata come ente pubblico economico (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, Aida 1993, 134/2).

Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità, per asserito contrasto con gli artt. 2 e 3 e rispettivamente 97 cost., della regula iuris che in tesi qualificherebbe la SIAE come ente pubblico economico (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, Aida 1993, 134/3).

Fino alla modifica statutaria approvata con d.p.r. 726/1986 il Fondo di solidarietà (inizialmente designato come cassa di previdenza) godeva di un patrimonio del tutto separato da quello della SIAE e, pur non fruendo di personalità giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale tale da elevarlo a centro di imputazione soggettiva distinto dall’ente promotore SIAE con riguardo alla somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato: mentre il regolamento del fondo di previdenza fra i soci della SIAE approvato dall’assemblea delle commissioni di sezione della società il 22 marzo 1991 ha trasformato il fondo in una struttura organizzativa interna della SIAE, direttamente amministrata dal consiglio di amministrazione dell’ente, dotata di mera autonomia contabile ma priva di autonomia patrimoniale e di soggettività limitata. (Cons. Stato 12 marzo 1993, Aida 1993, 137/1).

La SIAE è tuttora soggetta al controllo della Corte dei conti in base alla legge 129/1939 ed al conseguente r.d. 720/1939. (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993, 138/1).

Il direttore generale della SIAE è organo della società, onde le sue funzioni possono essere attribuite soltanto ad un dipendente della medesima, e reciprocamente la posizione di direttore generale non è compatibile con un rapporto di lavoro eventualmente qualificabile come di collaborazione autonoma. (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993, 138/2).

L’atto di nomina a direttore generale della SIAE di un ex dipendente che aveva beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di età appare viziato ed illegittimo per evidente contrasto con la ratio del provvedimento di esodo e con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a fondamento della gestione di un ente pubblico economico, quale è la SIAE. (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993, 138/3).

 

3.10 EIST ed altri enti pubblici