21. Contratto di edizione musicale

Il cd contratto di edizione musicale è un contratto atipico, per il quale non esiste una disciplina legale: onde la decisione della controversia sui diritti e sugli obblighi contrattuali delle parti si risolve in una quaestio voluntatis, rimessa in massima parte agli accertamenti e alle valutazioni del giudice di merito (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2008 n. 26626, Pres. Criscuolo, Est. Ceccherini, Armando Trovajoli c. C.A.M. Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.21).

Il contratto di edizione musicale si sottrae alla disciplina degli artt. 118 ss. l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 8 aprile 2009, Aida 2009, 1312/1).

L’editore musicale non è tenuto ad un rendiconto dei proventi incassati dallo sfruttamento dell’opera ove l’autore non alleghi e non provi che questi proventi assumono rilievo per la liquidazione di compensi ulteriori rispetto a quelli garantiti attraverso il sistema di collecting nei vari paesi (Trib. Milano, Sezione IP, 8 aprile 2009, Aida 2009, 1312/2).

La clausola di un contratto con cui un editore musicale consente l’utilizzazione di un’opera quale colonna sonora di uno spot pubblicitario ma “subordina l’efficacia della licenza al puntuale pagamento del corrispettivo convenuto” sottopone l’efficacia del contratto ad una condizione sospensiva, onde se il pagamento del corrispettivo non è intervenuto il contratto è inefficace e l’uso dell’opera da parte del licenziatario costituisce un illecito extracontrattuale (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 luglio 2009, G.D. de Sapia, EMI Music Italy s.r.l. c. Panarecord SL s.r.l., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.21).

Il contratto di edizione musicale presenta peculiarità tali da differenziarlo sensibilmente dai normali contratti di edizione, con conseguente inapplicabilità del termine ventennale di durata previsto per questi ultimi dall’art. 122 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Massimo Artesi c. Universal Music Italia s.r.l., Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., SIAE Società Italiana Autori Editori, Marisa Bindi, Aida 2009, Repertorio I.21).

Con il contratto di esecuzione di un’opera musicale l’autore non trasferisce automaticamente all’esecutore anche il proprio diritto di diffusione dell’opera; di conseguenza il produttore fonografico non ha e non può concedere il diritto di diffondere tramite una emittente radiofonica l’opera registrata; e la trasmissione dell’opera registrata senza autorizzazione dell’autore (o della SIAE) costituisce violazione dei diritti di quest’ultima (App. Venezia, 30 gennaio 2004, Pres. Dapelo, Est. Taglialatela, Siae c. Radio C.B.G, Aida 2006, Repertorio I.21).

L’art. 128 l.a. può essere applicato anche ad un contratto (non di edizione ma) di edizione musicale, con la conseguenza che l’autore può chiedere la risoluzione del contratto ove l’opera non venga pubblicata nei due anni successivi all’accordo (Trib. Milano,  1 agosto 2005, Aida 2006, 1098/1).

I rendiconti – liquidazioni dei diritti di esecuzione musicale sono compilati dalla Siae sulla scorta dei soli programmi musicali (cd «borderò») ad essa inviati dagli esecutori di ciascuna manifestazione, senza alcun controllo di Siae sulla veridicità del loro contenuto; non posseggono dunque alcuna capacità certificativa della realtà delle esecuzioni indicate; ed al pari dei borderò costituiscono pertanto soltanto indizi dell’avvenuta esecuzione delle relative opere musicali, e così dell’esecuzione infrannuale rilevante ex art. 35 l.a. (App. Milano, 29 ottobre 2005, Aida 2006, 1101/1).

E’ valido un contratto di consulenza editoriale per l’individuazione di brani musicali e dell’autore del relativo testo destinati alla produzione fonografica, che preveda compensi non immediati, ma proporzionali agli incassi dei diritti di riproduzione (Trib. Milano, 21 febbraio 2006, Giud. Gandolfi, Alfredo Cerruti c. Creahits s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.21).

La regola prevista dall’art. 133 l.a., in quanto tendente a realizzare un interesse essenziale dell’esecutore, va applicata a qualsiasi contratto con il quale le parti intendano realizzare la riproduzione e la distribuzione di opere dell’ingegno (ivi comprese le esecuzioni musicali) (App. Milano, 4 marzo 2006, Aida 2006,  1116/1).

Non costituisce grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione di un contratto avente per oggetto la produzione e commercializzazione di incisioni fonografiche la fornitura di un numero di registrazione inferiore di una unità rispetto al minimo richiesto, specie quando il debitore abbia offerto ulteriori registrazioni pur tardivamente rispetto al termine pattuito (Trib. Milano, 9 giugno 2003, Aida 2004, 981/1).

Il diritto dell’autore alla radiodiffusione dell’opera musicale non è trasferito né all’esecutore con il contratto di esecuzione né al produttore fonografico con l’autorizzazione alla registrazione dell’opera su supporto meccanico né al cessionario dell’esemplare di questo supporto (Cass. Sez. I civile 28 giugno 2001 n. 8860, Pres. Rocchi, Est. Berruti, OP.IM. s.r.l. Operazioni Imprenditoriali di Trento  c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2003, Repertorio I.21).

Con il contratto di edizione musicale l’autore della composizione concede all’editore non il semplice diritto di pubblicazione a mezzo stampa ma ogni altra facoltà di utilizzazione patrimoniale della propria opera (App. Milano, 11 settembre 1998, Pres. URBANO, Est. FORMAGGIA, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Edizioni Suvini Zerboni s.p.a., Aida 1999, Repertorio I.21).

Il contratto di edizione musicale determina il passaggio dei diritti patrimoniali dall’autore all’editore, onde i corrispettivi percepiti attraverso la Siae dall’editore musicale non spettano all’autore ma diventano di pertinenza della cessionaria, e per ulteriore corollario la clausola del contratto di edizione che attribuisce all’autore una quota di tali corrispettivi prevede un corrispettivo della cessione pattuita con il contratto di edizione musicale, e precisamente un compenso che non può per ciò stesso essere definito del tutto aleatorio e dipendente dalla mera volontà dell’editore di attivarsi o meno in iniziative commerciali (App. Milano, 11 settembre 1998, Pres. URBANO, Est. FORMAGGIA, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Edizioni Suvini Zerboni s.p.a. , Aida 1999, Repertorio I.21).

L’autore che ha stipulato un contratto di edizione musicale non può recedere da esso ove la facoltà di recesso non sia prevista contrattualmente e per giunta il contratto abbia già avuto un principio di esecuzione (App. Milano, 11 settembre 1998, Pres. URBANO, Est. FORMAGGIA, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Edizioni Suvini Zerboni s.p.a., Aida 1999, Repertorio I.21).

E’ motivata in modo esente da censure di legittimità la sentenza del giudice di merito che ha escluso la riconduzione di un contratto relativo ad un’opera musicale allo schema del contratto di edizione, ritenendo che la stampa dell’opera musicale prevista dal contratto fosse secondaria nell’economia del negozio (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/4).

Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 118 l.a. ex artt. 33 e 35 cost., nella parte in cui la prima norma si applica al contratto di edizione e non anche a quello di edizione musicale (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/3).

La “pubblicazione per le stampe” ex art. 118 l.a. comprende solo la diffusione dell’opera a mezzo di strumento cartaceo stampato e cioè la stampa su carta capace di dar luogo ad un prodotto di tipo librario (e reciprocamente la disciplina del contratto di edizione non si applica al contratto cd di edizione musicale) (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/1).

Lo schema della vendita di diritti d’autore non è incompatibile con la circostanza che il corrispettivo sia previsto non in un prezzo unitario ma in una percentuale sul corrispettivo delle future vendite degli esemplari della riproduzione fonomeccanica dell’opera (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l., Aida 1999, Repertorio I.21).

E’ motivata in modo esente da censure di legittimità la sentenza del giudice di merito che ha escluso la riconduzione di un contratto relativo ad un’opera musicale allo schema del contratto di edizione, ritenendo che la stampa dell’opera musicale prevista dal contratto fosse secondaria nell’economia del negozio (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l., Aida 1999, Repertorio I.21).

Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 118 l.a. ex artt. 33 e 35 cost., nella parte in cui la prima norma si applica al contratto di edizione e non anche a quello di edizione musicale (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l., Aida 1999, Repertorio I.21).

Salva apposita pattuizione che consenta all’editore uno sfruttamento dell’opera anche ulteriore alla stampa il contratto di edizione abilita alla sola pubblicazione cartacea (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l., Aida 1999, Repertorio I.21).

La “pubblicazione per le stampe” ex art. 118 l.a. comprende solo la diffusione dell’opera a mezzo di strumento cartaceo stampato e cioè la stampa su carta capace di dar luogo ad un prodotto di tipo librario (e reciprocamente la disciplina del contratto di edizione non si applica al contratto cd di edizione musicale) (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l, Aida 1999, Repertorio I.21).

Quando un autore stipula con un editore musicale un contratto quadro, che obbliga l’autore a sottoporre via via le proprie opere nuove all’editore musicale, che ne acquista i relativi diritti solo se e quando accetti l’opera; successivamente l’editore cede una quota dei propri diritti ad un secondo editore musicale, che la cede ad un terzo; e l’autore sottopone invece la propria opera esclusivamente al terzo editore musicale e non anche al primo: in questo caso l’autore deve essere qualificato inadempiente nei confronti del primo editore musicale; quest’ultimo non ha acquistato alcun diritto d’autore in relazione all’opera litigiosa; ed il terzo editore musicale non è legittimato passivo all’azione contrattuale esercitata dal primo editore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 1997, G.D. GROSSI, Cappuccino s.n.c. c. CDG East West s.p.a., Meringa s.r.l., Gente Edizioni Musicali s.r.l., Alfredo Rapetti, Laura Pausini, Roberto Buti, Aida 1997, Repertorio I.21).

La cessione a mezzo di un contratto di edizione musicale dei diritti di riprodurre e distribuire l’opera non comprende salvo patto contrario la cessione del diritto di radiodiffonderla (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio I.21).

Il diritto di utilizzazione di un’opera musicale per la sua sincronizzazione in uno spot pubblicitario radiotrasmesso, che spetti all’editore musicale, non è oggetto del mandato alla Siae relativo alla protezione dell’opera in questione (Trib. Milano, 17 ottobre 1996, Aida 1997, 472/1).

Non viola il diritto all’identità personale di un cantante la produzione e vendita di un CD contenente registrazioni delle sue interpretazioni storiche, quando questa produzione e vendita costituisce esercizio di un diritto nascente alla casa discografica da un contratto con il cantante, e d’altro canto il titolo del CD e l’elencazione dei titoli delle canzoni manifesta che il CD vuole riprodurre una serie di registrazioni che appartengono ad un determinato periodo del cantante, come tale momento della sua unica vicenda artistica (Trib. Milano, ordinanza 4 ottobre 1996, Aida 1997, 471/1).

Anche a voler ammettere che il contratto di edizione musicale sia ormai assurto a modello socialmente tipico in cui la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica al produttore fonografico costituisce un naturale negotìi, in ogni caso prima e dopo la legge 93/1992 ed il dlgs. 685/1994 si presume la legittimazione della Siae ad esigere i proventi spettanti all’autore per la radiodiffusione delle opere incise su nastro o altro supporto magnetico: e reciprocamente questa legittimazione non compete all’AFI (Trib. Venezia, 12 aprile 1996, Aida 1997, 458/1).

Il contratto di edizione musicale non è assimilabile al contratto di edizione per le stampe, e ad esso non è pertanto applicabile la disciplina prevista dagli artt. 122 ss. l.a. ma quella degli artt. 107 ss. l.a. (Trib. Milano, 14 dicembre 1995, Pres. Est. PATRONE, Giulio Rapetti c. Radio Record Ricordi RRR s.r.l., Edizioni Musicali Fino Film s.r.l., Ritmi e Canzoni Edizioni Musicali s.r.l., Edizioni Musicali Fama s.r.l., Pegaso Edizioni Musicali s.r.l., Edir Edizioni Internazionali Riunite s.r.l., Aida 1997, Repertorio I.21).

Il contratto di edizione musicale è un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale; ha una causa diversa da quella del contratto di edizione, in quanto opera un trasferimento della stessa titolarìtà dei diritti di utilizzazione economica e non la concessione di uso degli stessi, e a differenza di quest’ultimo non è un contratto di durata; e ad esso non sono applicabili le norme relative al contratto di edizione che stabiliscono la durata del diritto (App. Milano, 5 dicembre 1995, Pres. Loi, Est. CECCHERINI, Adelina Vitali, Roberto Pulci, Daníela Pulci c. Leonardi Edizioni s.r.l., Aida 1997, Repertorio I.21).

Quando l’attore chiede l’accertamento della estinzione, per intervenuta decorrenza del termine di venti anni ex art. 122 l.a., di un contratto di edizione musicale, che l’attore assume (a torto) soggetto alla disciplina del contratto di edizione per le stampe ex artt. 118 ss. l.a., il giudice non può rilevare d’ufficio la pretesa nullità del contratto di edizione musicale per mancata previsione di un prezzo certo ed effettivo della cessione (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/7).

Il contratto di edizione musicale, con cui le parti pattuiscono la cessione a titolo definitivo di tutti i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore, non è riconducibile al contratto di edizione tipizzato dagli artt. 118 ss. l.a., e nemmeno agli accordi di licenza di riproduzione rientranti nella categoria dei contratti di durata (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/5).

La disciplina del contratto di edizione ex artt. 118 ss. l.a. non può essere estesa ad altre forme di riproduzione dell’opera diverse da quelle a stampa (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/2).

Con l’espressione «per le stampe» l’art. 118 l.a. e la relativa disciplina del contratto di edizione fanno riferimento alla sola riproduzione dell’opera su supporti cartacei o materiale analogo, con esclusione delle altre forme di riproduzione che utilizzino per esempio procedimenti di incisione, registrazione o fissazione dell’opera ai fini della sua esecuzione o diffusione sonora (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/1).

Il contratto di edizione musicale non è nullo per mancanza di causa, e più precisamente per mancanza di un corrispettivo all’autore: perché in seguito alla cessione di tutti i diritti dall’autore all’editore musicale i corrispettivi percepiti attraverso la SIAE appartengono al cessionario, e correlativamente la loro quota attribuita dal contratto di edizione musicale all’autore acquista il significato di compenso a lui versato in cambio della cessione dei diritti (Trib. Milano, 16 gennaio 1995, Pres. Est. PATRONE, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Casa Editrice Melodi s.r.l., Aida 1996, Repertorio I.21).

L’art. 122 l.a. è norma dettata per il contratto di edizione a stampa e non si applica al contratto di edizione musicale (Trib. Milano, 16 gennaio 1995, Pres. Est. PATRONE, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Casa Editrice Melodi s.r.l., Aida 1996, Repertorio I.21).

Il contratto di edizione musicale è contratto innominato di cessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno riconducibile alle previsioni generali dell’art. 107 l.a.: e ad esso non si applica il termine ventennale di durata ex art. 122 l.a., nemmeno limitatamente alla sola cessione dei diritti di riproduzione a stampa degli spartiti e dei testi musicali (App. Milano, 19 luglio 1994, Aida 1994, 280/2).

Proposta dall’attore in primo grado domanda (infondata) di accertamento della scadenza di contratti di edizione musicale per decorso del termine ventennale previsto per i contratti di edizione ex art. 122.1.a. l’attore non può proporre in appello domanda di accertamento della nullità dei medesimi contratti per violazione di regole di tutela dei diritto d’autore stabilite dalla convenzione di Berna e recepite con l. 399/1978, e nemmeno domanda di cessazione dei medesimi contratti per recesso dell’autore (App. Milano, 19 luglio 1994, Aida 1994, 280/1).

Quando il contratto di registrazione discografica obblighi la casa a pubblicare almeno un LP dell’artista per ognuno degli anni di durata del contratto, e nonostante l’adempimento dell’artista la casa discografica realizzi, produca e metta in commercio un solo LP, l’impresa deve risarcire i danni all’artista, che resta ad essa contrattualmente legato senza poter operare: ed i danni possono essere quantificati equitativamente tenendo conto anche del successo di critica e delle difficoltà incontrate nella distribuzione del primo disco (Pret. Milano, 4 novembre 1993, Pret. PILADORO, Mario Acquaviva c. Nuova Fonit Cetra s.p.a., Aida 1996, Repertorio I.21).

Il termine ventennale di durata massima prevista dall’art. 122 l.a. riguarda i contratti di edizione a stampa, e non anche i contratti di cessione in genere dei diritti di utilizzazione economica, ivi comprese le edizioni musicali, che costituiscono una tipologia negoziale diversa dalle edizioni a stampa (App. Roma, 3 agosto 1993, Pres. D’AGOSTINO, Est. BATTIMIELLO, Gian Piero Piccioni c. Radiofilmusica s.r.l., Aida 1994, Repertorio I.21).

Il c.d. contratto di edizione musicale, con cui si cedono i diritti di utilizzazione economica di un’opera musicale, non è assimilabile al contratto dì edizione per le stampe: e pertanto al primo non è applicabile il termine ventennale previsto dall’art. 122 l.a., ma la disciplina dell’art. 107 l.a. (Trib. Milano, 25 novembre 1992, Aida 1993, 168/2).

Il contratto di edizione ex artt. 118 ss. l.a. è solo quello in cui la riproduzione grafica dell’opera avviene su carta o su materiale analogo, con esclusione pertanto della riproduzione da eseguirsi attraverso altre modalità, quali registrazioni, incisioni e così via. (Trib. Milano, 25 novembre 1992, Aida 1993, 168/1).

La cessione dall’autore al produttore fonografico dei diritti di riproduzione su apparecchi meccanici non è inquadrabile nel contratto di edizione (Cass. 13 luglio 1992 n. 1041, Pres. CAVALLARI, Est. FIORENZA, Imp. Ennio Valeri, Aida 1994, Repertorio I.21).

L’editore musicale che abbia affidato alla SIAE la gestione dei diritti d’autore relativi ad una determinata opera è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande del suo dante causa di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni di rendicontazione dei proventi dello sfruttamento dell’opera (Trib. Milano, 12 marzo 1992, Aida 1992, 95/2).

Il contratto c.d. di edizione musicale, che prevede il trasferimento della piena ed assoluta proprietà dell’opera per tutto il periodo della sua protezione legale, non è qualificabile come contratto di edizione, ma è un contratto in relazione al quale l’autonomia privata può legittimamente esplicarsi in senso difforme dalla disciplina del contratto di edizione: ed al quale non sono cogentemente applicabili né l’art. 122 l.a. sulla durata ventennale del contratto né i principi ricavabili dagli artt. 1373 c.c. e 122 l.a. relativi alla facoltà di recesso dal contratto di durata indeterminata (Trib. Milano, 12 marzo 1992, Aida 1992, 95/1).