11. Opere radiodiffuse

L’attività svolta dai traduttori/adattatori dei dialoghi di un’opera cinematografica implica sempre, sebbene in misura variabile a seconda dei casi, una traduzione creativa dalla lingua straniera (App Roma, 27 giugno 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1628/1).

Il motivo di ricorso per cassazione secondo cui la Siae non avrebbe provato il proprio potere di rappresentare gli autori e di pretendere in nome e per conto di questi ultimi la corresponsione di un compenso per la radiodiffusione delle opere trasmesse da un’emittente propone una censura di fatto sottratta alla cognizione del giudice di legittimità (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/4).

La libertà di manifestare e diffondere con ogni mezzo il pensiero, tutelata dagli artt. 21 cost. e 10 cedu, ha per oggetto il «proprio» pensiero e non quello altrui, e non conferisce dunque all’emittente radiotelevisiva un diritto a diffondere un’opera altrui senza il consenso dell’autore (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/3).

Le regole relative alle licenze legali a favore della RAI previste dagli artt. 52, 56 e 60 l.a. sono norme eccezionali giustificate dalla natura e dai fini della radiodiffusione come servizio pubblico riservato allo stato, e non sono dunque applicabili alle emittenti private (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/2).

L’art. 52.1 l.a. si applica soltanto alle trasmissioni «dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico », e non anche alle radiodiffusioni dai locali dell’emittente che utilizzino registrazioni dell’opera musicale su supporti di suono (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Giud. LANIGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 11).

Anche dopo l’introduzione del regime concessorio ex lege 223/90 gli artt. 52 ss. l.a. possono essere applicati soltanto a favore della Rai (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Giud. LANIGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 11).

La cessione a mezzo di un contratto di edizione musicale dei diritti di riprodurre e distribuire l’opera non comprende salvo patto contrario la cessione del diritto di radiodiffonderla (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio I 11).

Le norme della sezione IV del capo 111 della legge 633/1941 sono applicabili solo alla Rai e non anche alle emittenti private: onde a queste ultime non si applica in particolare la regola dell’art. 56 l.a. che prevede, quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale, l’esperimento di un tentativo di conciliazione (Trib. Trento, 20 giugno 1996, Pres. PAOLUCCI, Est. FERMAINELLI, Angelo De Tisi c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 11).