1. Diritto pubblico generale

L’art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione non è violato da una sentenza francese che applica la disciplina nazionale relativa ai diritti d’autore delle case di moda, e così protegge diritti riconosciuti dall’art. 1 del protocollo 1 CEDU al pari di ogni altro diritto di proprietà intellettuale  (Corte CEDU 10 gennaio 2013 n. 36769/08, Aida 2013, 1513/1).

I princìpi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali sono parte del corpo giuridico comunitario (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/3).

E’ oggetto di proprietà pubblica il database fondato da due ricercatori grazie ad uno stanziamento del CNR e sviluppato dagli stessi, oltre che da terzi, presso un ufficio creato all’occorrenza da una biblioteca pubblica, alla quale erano peraltro legati da rapporti contrattuali che riservavano espressamente all’istituzione la proprietà intellettuale sugli esiti del lavoro svolto; e ciò anche se i ricercatori hanno continuato a prestare volontariamente il loro lavoro dopo il pensionamento (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2009, Pres. Urbano, Est. Lamanna, Maria Donà (detta Mariangela) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,. Massimo Gentili Tedeschi, Aida 2011, Repertorio VIII.1)

Il protocollo di intesa 21.11.2002 per la concessione del Teatro Petruzzelli di Bari, sottoscritto dai proprietari del teatro (da una parte) e da Comune, Provincia e Regione Puglia (dall’altro), non è nullo (Trib. Bari, 14 dicembre 2009, Aida 2011, 1404/1).

Cessano di avere efficacia i provvedimenti amministrativi (nella specie: di sospensione di Dia, e rispettivamente di interruzione del termine per il rilascio del permesso di ristrutturare un immobile e di riconoscimento dell’importante carattere artistico di quest’ultimo) disposti a tutela del diritto morale dell’autore di un’opera di architettura che sia deceduto dopo l’emanazione dei provvedimenti ora detti e prima della decisione (Cons. Stato 15 aprile 2008, Aida 2009, 1266/1).

La nozione di beni e di proprietà ex art. 1 del protocollo 1 CEDU è autonoma, non si limita alla proprietà di beni corporali, ed è indipendente dalle qualificazioni formali di diritto interno (Corte europea diritti uomo, 5 gennaio 2000, Aida 2001, 738/1).

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990 n. 43 1, nella parte in cui non prevedono che siano assegnati alla regione l’adozione, l’integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico ‑storico, bibliografico e archivistico, relativi a beni culturali rientranti tra ì musei e le biblioteche di interesse locale (Corte cost. 12 giugno 1991 n. 265, Aida 1992, 8/1).