8. Azioni e sanzioni

La normativa sulla concorrenza sleale non consente di sanzionare con la nullità i contratti (nella specie: di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) conclusi in violazione del diritto del singolo imprenditore alla leale concorrenza (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/5).

La circostanza che uno stesso comportamento (nella specie: la conclusione di accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) possa contestualmente risultare illegittimo sia sotto il profilo della concorrenza sleale sia sotto quello della legge antitrust non conduce necessariamente all’applicazione cumulativa delle due discipline, ma porta piuttosto a delineare un rapporto di specialità fra le due normative, dovendo pertanto ritenersi che laddove un illecito concorrenziale sia sanzionabile ai sensi della l. 287/90 gli unici rimedi civilistici applicabili siano quelli della predetta legge (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/4).

 

8.1 legittimazione attiva e passiva. Intervento

Il distributore di prodotti recanti un determinato marchio è legittimato ad agire per concorrenza sleale nei confronti del produttore di beni concorrenti che abbia utilizzato scorrettamente il marchio in questione in funzione descrittiva (nella specie: nell’ambito di una pubblicità comparativa) (Trib. Torino, Sezione IP, 9 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Vitrò, L’Oreal Italia s.p.a. c. Johnson & Johnson s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.8.1).

La confusione che il divieto di imitazione servile vuole evitare ben può configurarsi in situazioni in cui l’ex licenziatario pretende di proseguire nell’identica produzione anteriormente svolta con il consenso del licenziante (App. Milano, 21 novembre 2006, Aida 2010, 1320/4).

Ove l’organizzatore titolare originario dei diritti su competizione sportive abbia trasferito ad avente causa questi diritti ed abbia successivamente agito per lamentarne la violazione da parte di un terzo, il giudice deve respingere la domanda nel merito, mentre non può limitarsi ad accertare la carenza di legittimazione attiva, che va pronunciata quando un soggetto fa valere in nome proprio un diritto altrui, non anche quando agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio (Trib. Verona, ordinanza 11 marzo 2003, Aida 2003, 939/3).

Il trasferimento dei diritti di sfruttamento delle immagini di competizioni agonistiche dalla squadra titolare originaria ad un cessionario comporta la perdita da parte del cedente della legittimazione processuale attiva all’azione tendente ad impedire a terzi lo sfruttamento del diritto ceduto; questa legittimazione non sussiste nemmeno qualora il cessionario sia intervenuto in giudizio qualificando il proprio intervento come «dipendente dal titolo principale dedotto in causa» (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/3).

Permane la legittimazione attiva all’esercizio dei diritti relativi alle manifestazioni sportive in capo alla squadra che pure abbia concesso questo diritto in licenza esclusiva ad un terzo (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/2).

L’inibitoria cautelare disposta contro l’editore di un periodico (nella specie per concorrenza sleale) può esser disposta anche contro lo stampatore della rivista (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/11).

L’AIDRO è legittimata ad agire per violazione di diritti d’autore e per concorrenza sleale (Trib. Torino, 19 aprile 2001, Aida 2002, 841/1).

Seppure non è possibile porre a suo carico i medesimi obblighi di controllo previsti per l’editore a stampa grava sull’ISP un obbligo di vigilanza sulla liceità dei «contenuti» dei siti ospitati nei suoi server (Trib. Siracusa sezione distaccata di Lentini, ordinanza 23 marzo 2001, Aida 2002, 840/3).

Risponde solidalmente per l’illecito di concorrenza sleale (nella specie: l’uso confusorio del marchio altrui quale domain name) il terzo che senza esserne ausiliario o dipendente coopera con l’autore dell’atto anticoncorrenziale fornendogli i mezzi idonei per realizzarlo (Trib. Siracusa sezione distaccata di Lentini, ordinanza 23 marzo 2001, Aida 2002, 840/2).

L’editore di una rivista risponde dalla ripresa di dati da altro periodico concorrente anche quando la loro pubblicazione sia dipesa da un errore del tipografo, posto che l’editore è comunque tenuto al necessario controllo del contenuto del periodico (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 781/2).

Non ricorre un litisconsorzio necessario delle autorità di registrazione ICANN e IANA quando la causa petendi azionata non sia la violazione delle regole di attribuzione dei nomi di dominio di Internet ma un preteso illecito extracontrattuale in relazione al quale la registrazione di un dominio con top level .com costituisce solo una sua modalità di realizzazione (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/3).

Quando l’autore di un fotolibro ne abbia ceduto tutti i diritti ad un editore, e successivamente collabori con altro editore concorrente alla realizzazione e commercializzazione di un nuovo fotolibro che costituisca imitazione servile del primo, l’autore ed il secondo editore rispondono in solido per concorrenza sleale. (App. Venezia, 10 luglio 1998, Aida 2000, 668/1)

Un’associazione di produttori fonografici è legittimata ad agire ex art. 2601 c.c. per la repressione di un’attività di noleggio qualificabile come concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Verona, ordinanza 27 aprile 1999, Aida 1999, 639/1).

Il provider risponde per concorso con chi abbia illegittimamente registrato come domain name un precedente marchio altrui, quando l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto consentirgli di cogliere l’illiceità, almeno sotto il profilo della concorrenza sleale, dell’utilizzo di un segno noto altrui come domain name da parte di un soggetto a tal fine non autorizzato (Trib. Roma, ordinanza 22 marzo 1999, Aida 1999, 634/2).

Il provider ha il dovere di verificare la veridicità e correttezza dei messaggi pubblicitari di cui cura la visibilità in rete concorrendo, in caso contrario ed a titolo di responsabilità aquiliana, nell’illecito di concorrenza sleale (Trib. Napoli, ordinanza 8 agosto 1997, Aida 1998, 537/2).

La produzione e distribuzione di un supporto di suono che costituisce copia di un fonogramma caduto in pubblico dominio ma restaurato ed integrato da altra impresa con l’ausilio di un tecnico qualificato costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni di quest’impresa e non anche del tecnico (nella specie intervenuto nel giudizio ad adiuvandum dell’impresa), che non riveste la qualità di imprenditore dell’iniziativa «editoriale» litigiosa necessaria per essere legittimato attivo all’azione per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (Trib. Milano, 30 marzo 1998, Aida 1998, 560/3).

Ciascuno dei due editori in joint venture di un periodico è legittimato ad agire individualmente per concorrenza sleale per imitazione delle forme distintive del periodico da parte di altro editore (Trib. Milano, ordinanza 18 ottobre 1996, Aida 1997, 473/2).

La disciplina dell’art. 102 l.a. può essere invocata non solo dallImprenditore ma anche da chi abbia interesse a farla valere in quanto autore e titolare dei diritti di sfruttamento connessi all’opera oggetto di imitazione (Pret. Milano, ordinanza 5 dicembre 1991, Aida 1992, 78/3).

Applica l’art. 332 c.p.c. l’ordinanza che disponga l’integrazione del contraddittorio in grado di appello nei confronti del terzo che il convenuto per violazione di diritti su fotografia e per imitazione servile aveva evocato in giudizio in primo grado con chiamata di terzo responsabile e in via subordinata per garanzia impropria: posto che l’integrazione così disposta non contiene in senso proprio una vocatio in ius ma ha valore di una litis denuntiatio che in quanto tale non attribuisce di per sè all’intimato la veste di parte processuale (Cass. 10 maggio l 991, Aida 1992, 14/2).

 

8.2 giurisdizione

In attesa di introduzione della disciplina di regolamentazione dell’AGCOM, i conflitti di assegnazione dei numeri dei canali sul telecomando del digitale terrestre ricadono nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (Trib. Cagliari, ordinanza 18 giugno 2010, Aida 2011, 1428/1).

Rientra nella giurisdizione amministrativa ogni domanda relativa all’illegittimità del trasferimento del titolo sportivo, proposta contro la FIGC e la squadra cui questo titolo sia stato attribuito dalla squadra che si sia vista privata del titolo (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/1).

Rientrano nella giurisdizione amministrativa le domande che lamentino condotte consequenziali al trasferimento del titolo sportivo deciso dalla FIGC, ed in particolare le domande che lamentino lo storno dei giocatori svincolati dalla FIGC a seguito della perdita del titolo sportivo della squadra con cui i giocatori intrattenevano rapporti di lavoro (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/2).

Il criterio di giurisdizione ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles costituito dal «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce al luogo in cui è stato commesso il comportamento generatore del danno ed a quello in cui si sia materializzato un evento dannoso diretto: e reciprocamente non può essere esteso sino a ricomprendere anche il luogo in cui l’impresa sostiene di avere patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto in un altro stato (nella specie: per denigrazione su radio, TV ed internet) (App. Milano, 23 luglio 2004, Pres. Marescotti, Est. Formaggia, Candy Elettrodomestici s.r.l. c. Dyson Ltd, James Dyson, Aida 2005, Repertorio VII.8.2).

Quando un imprenditore inglese abbia rilasciato in Inghilterra in inglese interviste alla BBC radio ed a Sky News relative ad un contenzioso brevettuale con un concorrente italiano diffamatorie e denigratorie di quest’ultimo, poi riportate anche su un sito costituito ad hoc dall’imprenditore inglese su server britannico, il giudice italiano ha giurisdizione ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles a conoscere delle azioni di diffamazione e concorrenza sleale esercitate contro l’imprenditore inglese, limitatamente ai danni cagionati dalla diffusione delle interviste nelle stato del giudice adito: essendo notorio ex art. 115 c.p.c. che i programmi di BBC radio e Sky News possono essere ricevuti in Italia con apparecchi ed antenne-parabole ormai entrate a far parte del corredo di elettrodomestici della maggior parte delle famiglie italiane, e che l’inglese è la lingua straniera più conosciuta e più studiata in Italia (App. Milano, 23 luglio 2004, Pres. Marescotti, Est. Formaggia, Candy Elettrodomestici s.r.l. c. Dyson Ltd, James Dyson, Aida 2005, Repertorio VII.8.2).

Sulle azioni per concorrenza sleale (nella specie, relative all’uso di un segno distintivo da parte di terzi quale meta-tag) relative ad atti compiuti in Italia l’art. 5 n. 3 conv. Bruxelles ammette la giurisdizione italiana, posto che in base a questa norma il luogo in cui l’evento è avvenuto può essere identificato in via alternativa in quello ove è insorto il danno o in quello ove si è verificato l’evento dannoso (Trib. Milano, ordinanza 8 febbraio 2002, Aida 2002, 867/2).

L’a.g.o. ha giurisdizione sulle controversie tra emittenti radiofoniche private in tema di concorrenza sleale per violazione delle rispettive frequenze di trasmissione (Trib. Roma, ordinanza 9 gennaio 2001, Aida 2001, 797/1).

In base all’art. 62 l. dip gli atti di concorrenza sleale per uso di domain name realizzati via Internet contro una società avente sede in Italia sono regolati dalla legge italiana (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/1).

 

8.3 competenza

Sussiste la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la società attrice ex art. 2598 c.c. sia perché la condotta lesiva costituita dalla diffusione di messaggi pubblicitari per mezzo della televisione, della stampa e di internet risulta essersi realizzata in tutti i luoghi in cui tali messaggi pubblicitari sono arrivati, sia perché il locus commissi delicti va individuato anche laddove la vittima ha il domicilio, cioè la sede principale degli affari e degli interessi nella quale subisce il pregiudizio denigratorio (Trib. Torino, Sezione IP, 9 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Vitrò, L’Oreal Italia s.p.a. c. Johnson & Johnson s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.8.3).

Quando il primo giudice adito con una domanda di provvedimento cautelare per concorrenza sleale interferente ex art. 700 c.p.c. si è dichiarato incompetente, ed altrettanto ha fatto il secondo giudice successivamente adito ex art. 700 è applicabile la norma generale dell’art. 42 c.p.c. e conseguentemente è ammissibile l’istanza di regolamento di competenza (Cass. Sez. I civile 9 aprile 2008 n. 9167, Pres. Proto, Est. Petitti, Taddia s.r.l. c. L.A., Aida 2010, Repertorio VII.8.3).

La competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale non sussiste nei soli casi in cui la condotta concorrenziale denunciata non interferisca con la tutela della proprietà intellettuale, e cioè non richieda neanche indirettamente un accertamento (nemmeno incidentale) dell’esistenza di un diritto di proprietà intellettuale (Cass. Sez. I civile 9 aprile 2008 n. 9167, Pres. Proto, Est. Petitti, Taddia s.r.l. c. L.A., Aida 2010, Repertorio VII.8.3).

La sentenza Corte cost. 170/2007 ha dichiarato illegittimo l’art. 134.1 c.p.i. in parte qua prevede l’applicazione del rito societario: ma ha lasciato ferma la previsione della competenza delle sezioni specializzate prevista dall’art. 134.1 c.p.i. anche con riferimento alla concorrenza sleale interferente (Cass. Sez. I civile 15 gennaio 2009 n. 912, Pres. Adamo, Est. Giusti, Sysfer Quality System s.r.l. c. T.M., S.S., Z.A., T.F., Aida 2010, Repertorio VII.8.3).

Non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale una controversia relativa alla sottrazione di una lista di clienti, ove l’attore alleghi semplicemente la sottrazione di una mailing list, e non anche di ulteriori indicazioni utili per l’esercizio dell’attività aziendale (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2008 n. 16744, Pres. Adamo, Est. Cultrera, Italstudio s.p.a. c. P.R. s.p.a.. A.B. s.r.l., Aida 2010, Repertorio VII.8.3).

La condotta concorrenziale non incide per definizione assiomatica sulla proprietà industriale, ed il suo carattere di interferenza con l’esercizio di diritti di proprietà intellettuale deve essere verificato in relazione ai fatti dedotti in lite e agli effetti della decisione che intervenga su di essi, col corollario che la cognizione della causa resta affidata al giudice ordinario nel solo caso in cui la denunciata violazione del diritto alla lealtà concorrenziale non proponga alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, con la pretesa giuridica, e non solo economica, di natura dominicale (nella specie la competenza delle sezioni specializzate è stata esclusa in una controversia relativa alla sottrazione di una lista di clienti, pretesamente qualificata quale informazione riservata e banca dati protetta dal diritto d’autore) (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2008 n. 16744, Pres. Adamo, Est. Cultrera, Italstudio s.p.a. c. P.R. s.p.a.. A.B. s.r.l., Aida 2010, Repertorio VII.8.3).

Sussiste la competenza delle sezioni specializzate in relazione ad una controversia per concorrenza sleale interferente quando siano dedotti i fatti in astratto interferenti con l’esistenza della privativa industrialistica, anche se il loro accertamento è richiesto incidenter tantum, mentre non occorre che la domanda di concorrenza sleale sia accessoria ad un’autonoma azione reale a tutela di un diritto esclusivo (Cass. Sez. I civile 15 gennaio 2009 n. 912, Pres. Adamo, Est. Giusti, Sysfer Quality System s.r.l. c. T.M., S.S., Z.A., T.F., Aida 2010, Repertorio VII.8.3).

Lo spostamento di competenza in ipotesi di cumulo soggettivo in una causa di concorrenza sleale per scorretto utilizzo di dati personali relativi ad utenze telefoniche presuppone una connessione oggettiva propria, per petitum o causa petendi, non anche una semplice connessione impropria, e non può quindi essere fatta valere in presenza di più fatti dannosi, non caratterizzati da coincidenze temporali e di luogo (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/1).

In materia di concorrenza sleale il criterio di competenza fondato sul luogo dove l’obbligazione è sorta può portare ad attribuire rilievo al luogo di compimento di fatti anche solo potenzialmente dannosi, purché questo luogo possa essere individuato con certezza, il che non avviene quando il ricorrente genericamente lamenti un’attività di telemarketing svolta attraverso call-center distribuiti sul territorio nazionale (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/2).

La violazione di un protocollo d’intesa (nella specie, concluso fra operatori telefonici e relativo al trattamento di dati personali) non può valere a radicare la competenza nel luogo di conclusione del protocollo, ove questa violazione non sia fatta valere come fonte di responsabilità contrattuale, ma soltanto quale elemento di scorrettezza fonte di responsabilità per atti di concorrenza sleale (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/3).

Le sezioni specializzate hanno competenza in relazione ad un’azione per violazione del diritto d’autore su opere dell’ingegno (nella specie: un lampadario) e per imitazione servile della medesima (Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, Aida 2006, 1107/1).

La competenza della sezione IP si estende ad un’azione per concorrenza sleale cd interferente solo quando l’azione personale di concorrenza sleale è esercitata congiuntamente ad un’azione reale promossa a tutela di un diritto esclusivo di proprietà intellettuale (Trib. Venezia, Sezione IP , ordinanza 9 luglio 2004, Aida 2005, 1041/1).

La competenza a conoscere delle azioni di risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti da illecito extracontrattuale realizzato tramite un sito web o un news group (e nella specie costituito dalla pubblicazione di un messaggio diffamatorio) riviene ex art. 20 c.p.c. al giudice del luogo di residenza della persona offesa) (Cass. 8 maggio 2002 n. 6591, Aida 2003, 884/1).

Secondo la regola dell’art. 20 c.p.c. relativa al locus commissi delicti la competenza territoriale a conoscere un’azione per violazione di diritti d’autore su carte geografiche e per imitazione servile di un atlante riviene al giudice del luogo della riproduzione/stampa del convenuto, e non a quello della commercializzazione degli esemplari illeciti (Trib. Novara, ordinanza 11 luglio 2002, G.D. Riccio, Istituto Geografico De Agostini spa, Geonext spa c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Fabio Ratti Editoria s.r.l., Aida 2003, Repertorio VII.8.3).

Le obbligazioni risarcitorie (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive) radicano la competenza ex art. 20 c.p.c. nel forum commissi delicti od in quello destinatae solutionis, che peraltro coincide con quello del domicilio del debitore ex art. 1182 co. 4 c.c. (Trib. Verona, ordinanza 11 marzo 2003, Aida 2003, 939/1).

Il locus commissi delicti (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive) coincide con il luogo in cui il fatto illecito genera realmente il danno economico, e cioè con il luogo in cui ha sede l’impresa in cui si sono verosimilmente prodotti i danni (Trib. Verona, ordinanza 11 marzo 2003, Aida 2003, 939/2).

Le obbligazioni risarcitorie (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive) hanno natura di debito di valore e non radicano la competenza ex art. 20 c.p.c. nel luogo del domicilio del creditore, ma solo in quello del debitore od in quello del forum commissi delicti, individuabile nel luogo della sede del danneggiato (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/1).

La struttura dell’obbligazione civilistica risarcitoria comprende l’evento dannoso, inteso quale lesione del bene giuridico tutelato, ed il danno conseguenza, che fa sorgere la responsabilità civilistica (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive); quest’ultimo ricomprende tanto i danni patrimoniali quanto quelli morali e vale come criterio di determinazione della competenza nel luogo del domicilio del soggetto offeso (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/2).

L’art. 20 c.p.c. attribuisce al luogo della sede dell’editore del giornale la competenza a conoscere della domanda da lui proposta ex art. 2598 n.1 c.c. per inibitoria dell’uso di un domain name confondibile con la sua testata (Trib. Messina, ordinanza 6 novembre 2000, Aida 2002, 830/1).

Nel caso di concorrenza sleale confusoria a mezzo di Internet ha competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. il giudice del luogo ove ha sede il concorrente che si pretende danneggiato (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/2).

Il giudice della sede del titolare di un marchio registrato che sia stato riregistrato da altri come domain name senza il suo consenso è competente, secondo il criterio del luogo del sorgere dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c., a conoscere una domanda cautelare del titolare del marchio, per violazione del marchio e concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., volta ad ottenere l’inibitoria dell’uso del domain name e l’ordine al provider di disconnettere ed impedire l’uso del medesimo domain name (Trib. Roma, ordinanza 22 marzo 1999, Aida 1999, 634/1).

Il giudice del luogo che un periodico indica come la sede della propria « direzione, redazione e pubblicità» è territorialmente competente a conoscere di una domanda per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 per imitazione di forme distintive di altro periodico (Trib. Milano, ordinanza 18 ottobre 1996, Aida 1997, 473/1).

Non può ritenersi effettuata nella circoscrizione del giudice adito, al fine di radicarvi la competenza a conoscere di una richiesta di provvedimenti d’urgenza ante causam contro soggetti che non hanno la loro sede in tale circoscrizione, l’attività asseritamente illecita consistente nella trasmissione e diffusione in tutta Italia di comunicati promozionali televisivi ed a mezzo stampa, in quanto tale attività viene deliberata e, quindi, esplicata, negli uffici amministrativi e, perciò, nella sede dei resistenti, sede che costituisce, quindi, il centro di imputazione della pretesa contraffazione del marchio e della concorrenza sleale (Trib. Torino, ordinanza 22 luglio 1996, Est. BRAT, Stet Divisione Seat s.p.a. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Pagine Italia s.p.a. , Aida 1996, Repertorio VII.8.3).

 

8.4 onere della prova e prove

Le indagini demoscopiche possono essere utilizzate come elementi di prova in sede cautelare e sommaria (nella specie, in un giudizio relativo ad illecito trattamento di dati relativi agli utenti dei servizi di telefonia), ma unitamente ad altri riscontri documentali, anche se non dotati di piena efficacia probatoria, così da fornire un insieme di elementi di carattere presuntivo gravi, precisi e concordanti (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/8).

Non può essere escluso che informazioni relative ad utenti di telefonia siano inserite lecitamente nelle banche dati proprie degli operatori che forniscono servizi di marketing, provenendo da altre modalità di raccolta dati ovvero da una relazione di clientela preesistente, purché sia assicurata la previa acquisizione di un consenso informato dell’interessato al trattamento; chi alleghi illecite attività di trattamento dati ha perciò l’onere di provare l’assenza di un consenso scritto a questo trattamento (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/9).

L’azione di concorrenza sleale per vendita sottocosto pretesamente consistente nella vendita gratuita di un periodico abbinata ad un giornale rende necessario dimostrare che la vendita aggiuntiva erode completamente i precedenti margini di guadagno dell’editore (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002, 843/5).

L’onere di provare la vendita sottocosto di un giornale incombe all’attore che ne chiede la repressione come atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/5).

Quando due giornali sono venduti abbinati al prezzo consueto di uno sola, ed il secondo è edito da una società controllata dall’editore dei primo, non è mai stato venduto da solo al pubblico, ed è destinato ad offrire le informazioni locali non pubblicate dal primo, il prezzo di vendita non è da solo indicativo di una vendita sottocosto, e questa non può essere nemmeno dedotta dalla sola circostanza che i due giornali siano editi da due società diverse ed abbiano un diverso direttore responsabile, diversamente da quanto avviene con i supplementi che siano pubblicati dal medesimo editore del quotidiano (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/4).

 

8.5 provvedimenti cautelari

Nel sanzionare un illecito per concorrenza sleale l.’a.g.o. non può emettere ordini finalizzati a produrre vincoli contrattuali o che modifichino l’assetto degli interessi già convenzionalmente stabilito inter partes (nella specie il tribunale ha negato un provvedimento cautelare che imponesse al resistente di riprendere immediatamente la fornitura di spazi pubblicitari illecitamente sospesa) (Trib. Milano, ordinanza 26 ottobre 2009, Sky Italia s.r.l. c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.8.5).

Nell’ambito di un ricorso cautelare proposto in corso di causa sono inammissibili le domande che non hanno ad oggetto una materia che faccia già parte del giudizio di merito ((Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 22 luglio 2009, G.U. Grosso, Alex Angi, Daniela Cagna, Renzo Nucara, Charles Rizzetti, Marco Veronese, William Sweetlove – Gruppo Cracking Art c. Omar Aprile Ronda, Immobiliare Texman s.a.s., Aida 2010, Repertorio VII.8.5).

La fissazione di penalità di mora non può essere disposta per rafforzare l’inibitoria di atti di concorrenza sleale, dal momento che l’art. 2599 c.c. permette di irrogare provvedimenti diretti soltanto ad eliminare gli effetti del comportamento anticoncorrenziale (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/5).

La copiatura di alcuni annunci economici, privi di elementi individualizzanti, potrebbe costituire illecito concorrenziale a titolo diverso dall’art. 2598 n. 1 c.c., ma non determina un danno potenziale sufficiente a ritenere sussistente il periculum in mora necessario all’emanazione di un provvedimento cautelare ove sia limitata a pochi non significativi casi (Trib. Palermo, ordinanza 31 dicembre gennaio 2003, Aida 2004, 995/2).

Il danno da concorrenza sleale per violazione di nomi e segni distintivi (nella specie, caratterizzanti un’opera televisiva a cartoni animati) va valutato sul piano potenziale, ed il pericolo di danno irreparabile deve ritenersi automaticamente sussistente (Trib. Roma, ordinanza 14 gennaio 2004, Aida 2004, 997/3).

Non può costituire elemento decisivo per negare una pronuncia inibitoria cautelare (nella specie, per violazione di nomi e segni distintivi caratterizzanti un’opera televisiva a cartoni animati, nonché per la violazione dei relativi diritti d’autore) la dichiarazione della parte di voler desistere dalla condotta lesiva (Trib. Roma, ordinanza 14 gennaio 2004, Aida 2004, 997/4).

8.5. 1 competenza

Il giudice civile è competente ad adottare provvedimenti cautelari in fattispecie di illecito concorrenziale per violazione dell’art. 2598 n. 3 (nella specie: nel mercato delle pay TV) che pure presentino profili di contrasto con la disciplina antitrust (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 28 marzo 2011, Giud. Marangoni, Sky Italia s.r.l. c. Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Aida 2011, Repertorio VII.8.5.1).

La domanda di provvedimento urgente di inibitoria dì una pretesa concorrenza sleale proposta contro un’assocíazione di editori di libri scolastici ed il Ministero della pubblica istruzione rientra nella competenza funzionale inderogabile del foro di Roma (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 431/1).

 

8.5.2 misure cautelari tipiche

8.5.3 provvedimenti ex art. 700 c.p.c.

La contraffazione del design protetto dal diritto d’autore e l’imitazione di prodotti da parte di imprese che producono e importano da mercati, quale quello cinese, caratterizzati da un forte abbattimento di costi, è causa di un danno di potenziale di incontrollata diffusività, non previamente quantificabile, non congruamente risarcibile con la pronuncia di merito e caratterizzato da irreparabilità: ciò che integra il periculum in mora necessario ad un’inibitoria cautelare (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2004, G.D. Muscolo, Thum s.p.a. c. Sais s.r.l., Aida 2005, Repertorio VIV.8.5.3).

L’unica misura ex art. 700 c.p.c. idonea ad assicurare il fruttuoso esperimento dell’azione di merito volta alla repressione di un noleggio illecito ex artt. 72.2 l.a. e 2598 n. 3 c.c. appare l’inibitoria ed il sequestro dei CD del noleggiatore (Trib. Verona, ordinanza 27 aprile 1999, Aida 1999, 639/3).

Il giudice della sede del titolare di un marchio registrato che sia stato riregistrato da altri come domain name senza il suo consenso è competente, secondo il criterio del luogo del sorgere dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c., a conoscere una domanda cautelare del titolare del marchio, per violazione del marchio e concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., volta ad ottenere l’inibitoria dell’uso del domain name e l’ordine al provider di disconnettere ed impedire l’uso del medesimo domain name (Trib. Roma, ordinanza 22 marzo 1999, Aida 1999, 634/1).

Un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. di mero accertamento non potrebbe dar luogo a responsabilità penali ex art. 388 co. 2 c.p. in quanto per natura sua non eseguibile (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 431/3).

E’ inammissibile una domanda di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. di mero accertamento che i rivenditori hanno diritto a rivendere i libri scolastici a prezzo diverso da quello indicato dagli editori in copertina e che la stampigliatura del prezzo di copertina da parte degli editori sui libri ora detti costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 431/2).

E’ ammissibile la tutela cautelare a contenuto inibitorio dell’esclusiva merceologica concessa da un’emittente televisiva per la pubblicità relativa al settore cinematografico da diffondersi attraverso l’emittente stessa, qualora la violazione dell’esclusiva sia idonea a ledere l’immagine dei soggetto che ne è titolare e a procurare a questi un pregiudizio patrimoniale difficilmente quantificabile (Trib. Roma, ordinanza 22 aprile 1996, Aida 1997, 459/1).

Viola i diritti del licenziatario esclusivo dell’organizzatore di competizioni sportive (nella specie: campionati automobilistici nazionali e mondiali) chi riceva dall’organizzatore un pass per la realizzazione di alcune fotografie delle competizioni e se ne avvalga invece per effettuare, riprodurre su videocassetta e commercializzare riprese cinematografiche delle medesime: e contro di lui il licenziatario può chiedere ed ottenere provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. che dispongano l’inibitoria dell’ulteriore commerciali zzazione di tali videocassette, il loro ritiro su tutto il territorio nazionale e la pubblicazione della decisione (Trib. Mondovì, ordinanza 24 agosto 1995 Giud. FiORELLO, Sponsor’s Service s.r.l., Rally Marketing s.r.l. c. Video Clip Lumière, Aida 1998, Repertorio VII.8.5.3).

 

8.6 accertamento

In attesa di introduzione della disciplina di regolamentazione dell’AGCOM, i conflitti di assegnazione dei numeri dei canali sul telecomando del digitale terrestre possono essere risolti in base al criterio della priorità d’uso, specie quando questa priorità sia stata riconosciuta e condivisa da un’associazione di categoria degli operatori del digitale terrestre (Trib. Cagliari, ordinanza 18 giugno 2010, Aida 2011, 1428/3).

 

8.7 azioni restitutorie

L’emittente televisiva che subisca interferenze da parte di altra emittente sul canale preusato dalla prima beneficia, oltre che della tutela petitoria, anche di quella possessoria: in quanto le onde elettromagnetiche di cui si avvalgono le emittenti costituiscono una forma di energia materiale e quindi un bene mobile suscettibile di possesso (Cass. Sez. I civile 4 maggio 2009 n. 10211, Pres. Luccioli, Est. Tavassi, La 10 s.r.l., La 9 s.p.a. c. Radiotelepordenone s.r.l., Aida 2010, Repertorio VII.8.7).

La comunicazione ai titolari di motori di ricerca di un provvedimento che inibisce al concorrente l’uso quale meta–tag di un proprio segno distintivo non richiede l’autorizzazione del giudice cautelare: perché se eseguita in forma corretta rientra nelle facoltà normali di chi ha ottenuto il provvedimento (Trib. Milano, ordinanza 8 febbraio 2002, Aida 2002, 867/5).

La misura cautelare disposta contro una concorrenza sleale di un editore può anche consistere nell’ordine di pubblicazione di un annuncio correttivo (nella specie, diverso dalla pubblicazione dell’ordinanza cautelare (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/10).

Al termine della licenza il licenziante di una testata può ottenere una misura cautelare che inibisca al licenziatario di utilizzare un domain name registrato dal licenziatario in pendenza della licenza e confondibile con l’attestato del licenziante: ma non può ottenere [in via cautelare] ordini volti alla vera assegnazione del domain name al licenziante (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/7)

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. la pubblicazione di uno stradario di Roma che riprenda telles quelles alcune parti di una pubblicazione concorrente: e questa concorrenza sleale può essere sanzionata con un ordine di eliminare dallo stradario litigioso le parti riprese dal prodotto concorrente e con un ordine di ritirare dal commercio le copie dell’opera non ancora vendute (Trib. Roma, 26 settembre 1997, Aida 1998, 538/1).

 

8.8 inibitoria

Ai fini della repressione inibitoria (per giunta cautelare) della concorrenza sleale, che prescinde dall’elemento soggettivo, è sufficiente che l’impresa beneficiaria della condotta illecita l’abbia tollerata e si sia appropriata dei relativi benefici commerciali (Trib. Torino, Sezione IP,  ordinanza 7 luglio 2011, Aida 2012, 1503/3).

In base all’art. 2599 c.c. il giudice può ordinare la rinuncia alla registrazione di un domain name confondibile con quello di un terzo e fissare una penale per il ritardo nell’esecuzione dell’ordine (Trib. Vicenza, 16 dicembre 2010, Giud. Colasanto, Bit Studio s.a.s. c. Informatica Vicentina s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.8.8).

La comunicazione ai titolari di motori di ricerca di un provvedimento che inibisce al concorrente l’uso quale meta–tag di un proprio segno distintivo non richiede l’autorizzazione del giudice cautelare: perché se eseguita in forma corretta rientra nelle facoltà normali di chi ha ottenuto il provvedimento (Trib. Milano, ordinanza 8 febbraio 2002, Aida 2002, 867/5).

L’inibitoria cautelare disposta contro l’editore di un periodico (nella specie per concorrenza sleale) può esser disposta anche contro lo stampatore della rivista (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/11).

Al termine della licenza il licenziante di una testata può ottenere una misura cautelare che inibisca al licenziatario di utilizzare un domain name registrato dal licenziatario in pendenza della licenza e confondibile con l’attestato del licenziante: ma non può ottenere [in via cautelare] ordini volti alla vera assegnazione del domain name al licenziante (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/7)

Non viola l’art. 21 cost. l’ordinanza giudiziale che in relazione ad una pubblicazione periodica a fascicoli non inibisce la pubblicazione dell’opera ma solo l’utilizzo di una determinata fotografia alla sua copertina. (Trib. Milano, ordinanza 31 marzo 1999, Aida 2000, 680/2)

 

8.9 risarcimento del danno

8.9.1 colpa o dolo

Qualora il sito ospitato abbia «contenuti» illeciti l’ISP che intrattenga con il relativo titolare rapporti di collaborazione particolarmente intensi è responsabile per negligenza in vigilando (Trib. Siracusa sezione distaccata di Lentini, ordinanza 23 marzo 2001, Aida 2002, 840/4).

E’ umanamente inesigibile secondo le prassi commerciali che un rivenditore al dettaglio provveda a controllare, sia pure a campione, se il manuale sigillato contenente le istruzioni per l’uso di un prodotto tecnico sia fotocopiato od originale, nella consapevolezza che di eventuali irregolarità o comportamenti illeciti debba rispondere pur sempre il fornitore, facilmente indivíduabile, che si assumerebbe (o sarebbe costretto ad assumersi) le sue responsabilità: onde manca la colpa ed il dolo necessario ex art. 2600 c.c. nell’attività del rivenditore che non abbia provveduto a tale controllo (Trib. Torino, ordinanza 24 luglio 1995, Aida 1996, 401/5).

Deve escludersi la buona fede e deve essere condannata al risarcimento dei danni l’impresa di distribuzione cinematografica che continui a pubblicizzare e a programmare nelle proprie sale un film avente titolo illecito ex artt. 100 l.a. e 2598 n. 1 c.c. anche dopo che il diverso produttore leso dall’illecito abbia pubblicato su grandi quotidiani nazionali d’opinione comunicati al pubblico volti a segnalare i propri diritti e l’altrui illecito (Trib. Roma, 14 novembre 1991, Aida 1992, 71/4).

 

8.9.2 danni risarcibili

I danni risarcibili dovuti in caso di concorrenza parassitaria editoriale possono essere liquidati equitativamente (Trib. Bologna, 2 ottobre 2002, Aida 2003, 925/4).

8.9.3 criteri di quantificazione

Il concorrente leso da una pubblicità comparativa illecita ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno che ne è conseguito, comprensivo del lucro cessante (che può essere individuato nella percentuale superiore degli importi incassati dall’autore dell’illecito nei due mesi successivi alla campagna pubblicitaria in questione), delle spese affrontate per fronteggiare l’effetto dannoso proveniente dalla pubblicità illecita (costituite nella specie dagli esborsi sostenuti per il giudizio davanti al Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria, per l’invio di materiale informativo sull’andamento della causa ai dettaglianti, per l’impiego di propri dipendenti a supporto delle iniziative giudiziarie e di marketing intraprese per reagire all’illecito) e di una somma ulteriore a riparazione del pregiudizio all’immagine (Trib. Torino, Sezione IP, 9 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Vitrò, L’Oreal Italia s.p.a. c. Johnson & Johnson s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.8.9.3).

Il produttore discografico che pubblichi un CD contenente brani di un artista pur sapendo che quest’ultimo è già legato ad altro produttore da un contratto di registrazione fonografica con esclusiva contribuisce all’inadempimento, compie così un illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. ed è responsabile in solido con l’artista per il risarcimento del danno, che può essere parametrato in via equitativa ai ricavi ottenuti con la vendita dei supporti litigiosi (Trib. Milano, Sezione IP, 8 ottobre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.8.9.3).

In materia di risarcimento del danno per violazione di diritti d’autore e concorrenza sleale l’equiparazione del pregiudizio subito dal danneggiato al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito costituisce una regola tendenziale, perché nella materia della responsabilità extracontrattuale il lucro cessante per illecita utilizzazione di un’opera dell’ingegno o per abusiva riproduzione dei pregi del prodotto del concorrente non può che essere oggetto di una valutazione equitativa: nella quale il vantaggio conseguito dal danneggiante può essere peraltro uno degli elementi di maggior significato indiziario per la determinazione del pregiudizio subito dal danneggiato, data la prevedibile stretta relazione tra i due fenomeni (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/11).

Le obbligazioni risarcitorie (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive) hanno natura di debito di valore e non radicano la competenza ex art. 20 c.p.c. nel luogo del domicilio del creditore, ma solo in quello del debitore od in quello del forum commissi delicti, individuabile nel luogo della sede del danneggiato (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/1).

La struttura dell’obbligazione civilistica risarcitoria comprende l’evento dannoso, inteso quale lesione del bene giuridico tutelato, ed il danno conseguenza, che fa sorgere la responsabilità civilistica (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive); quest’ultimo ricomprende tanto i danni patrimoniali quanto quelli morali e vale come criterio di determinazione della competenza nel luogo del domicilio del soggetto offeso (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/2).

Nel caso di concorrenza sleale per sviamento di clientela da un servizio di Internet a pagamento verso altro gratuito il danno risarcibile non può essere calcolato moltiplicando il prezzo del servizio per il numero di clienti stornati, salvo che il danneggiato non dimostri che in assenza del servizio gratuito offerto dal danneggiante l’intera clientela stornata avrebbe richiesto la prestazione del servizio a pagamento (Trib. Ivrea, 19 luglio 2000, Aida 2001, 774/2).

La liquidazione equitativa del danno derivante da atti di violazione di diritti d’autore e di concorrenza sleale deve avvenire in funzione di parametri che tengano conto della cospicua differenza esistente fra il costo di copertina ed il costo effettivo corrisposto per ottenere la disponibilità dell’opera fotocopiata e rilegata nonché della profondità del fenomeno quale testimoniata dall’esito del sequestro subito dalla convenuta (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s. a. s., Aida 1996, Repertorio VII.8.9.3).

 

8.9.4 condanna generica

8.9.5 solidarietà e soggetti interni

Il principio della relatività dei rapporti obbligatori esclude il compimento di un illecito concorrenziale da parte di un soggetto terzo che violi un’esclusiva vincolante parti diverse, a tal fine richiedendosi l’esistenza di modalità d’azione in sé squalificanti, scorrette e quindi illecite: ma non impedisce che quando l’artista costituisca una società, di cui l’artista sia socio al 90% e ad un tempo amministratore, la società non è un soggetto terzo ma un mero schermo giuridico fruito consapevolmente dal soggetto obbligato, che dunque concorre nella responsabilità della società [modifica suggerita da PT: e dunque concorre nella responsabilità di quest’ultimo] (App. Milano, Sezione IP, 20 luglio 2012, Aida 2013, 1564/1).

 

8.10 penale

La sanzione dell’applicazione delle penalità di mora (nella specie, a fronte della riscontrata illecita imitazione di modelli di borsette) risponde al fine di prevenire il reiterarsi di illeciti (Trib. Roma , 5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/ 8).

8.11 pubblicazione della sentenza

In ragione delle sue finalità cautelari (e non risarcitorie) è ammissibile un ordine di pubblicazione dell’ordinanza a spese del resistente per concorrenza sleale che possa incidere sugli effetti ancora in corso di un illecito essenzialmente comunicazionale (Trib. Milano, ordinanza 26 ottobre 2009, Sky Italia s.r.l. c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.8.11).

La pubblicazione del dispositivo della sentenza di accertamento di atti di contraffazione del marchio e concorrenza sleale (nella specie, derivante dall’imitazione di modelli di borsette) assolve tanto ad una funzione riparatoria dei danni verificatisi quanto una funzione preventiva dei danni futuri (Trib. Roma , 5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/7).

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 2600 co. 2 c.c. ha una funzione riparatoria riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quale il discredito), ovvero una funzione preventiva riguardo a quelle che potrebbero verificarsi in futuro: e prescinde pertanto dall’accertamento del danno da concorrenza sleale o dalla sua riparabilità mediante la pubblicazione del provvedimento (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/12).

La falsa allegazione dell’«esclusiva» su di un servizio giornalistico provoca al legittimo titolare del diritto un danno patrimoniale e d’immagine, quest’ultimo congruamente risarcibile mediante pubblicazione della sentenza (App. Milano, 23 gennaio 2001, Aida 2001, 800/4).

 

8.12 azione di arricchimento

8.13 prescrizione

8.14 processo

La richiesta di estendere l’inibitoria della diffusione di un libro alla sua versione digitalizzata (e– book) non costituisce una domanda nuova ed autonoma e può dunque essere proposta per la prima volta in sede di reclamo (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 ottobre 2013, Aida 2015, 1672/3).

La circostanza che il sito web contenente alcuni testi copiati da opere altrui non sia nella formale titolarità del resistente impedisce l’adozione di misure cautelari di natura inibitoria, non essendo instaurato alcun contraddittorio con il soggetto eventualmente destinatario di tali misure (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 ottobre 2013, Aida 2015, 1672/4).

L’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto nel giudizio di merito (avente ad oggetto nella specie la violazione dell’art. 2598 c.c.) è ammissibile e non tardiva anche se non è stata proposta già nella fase cautelare (Trib. Torino, Sezione IP, 9 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Vitrò, L’Oreal Italia s.p.a. c. Johnson & Johnson s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.8.14).

Ai sensi dell’art. 669-octies co. 6 c.p.c. le disposizioni inerenti all’obbligatorietà, a pena di inefficacia del provvedimento cautelare, dell’inizio dell’azione di merito entro un determinato termine perentorio non si applicano a provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (nella specie trattavasi di provvedimenti cautelari fondati sulla violazione di diritti di marchio e della disciplina della concorrenza sleale) (Trib. Torino, Sezione IP, 9 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Vitrò, L’Oreal Italia s.p.a. c. Johnson & Johnson s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.8.14).

Ciascuna ipotesi di concorrenza sleale prevista dall’art. 2598 c.c. individua un’autonoma causa pretendi, così che il ricorrente vittorioso sull’applicazione dell’art. 2598 n. 3 (nella specie, per imitazione pedissequa della forma di prodotti interconnessi secondo un sistema modulare), ma soccombente sull’applicazione dell’art. 2598 n. 1 c.c. (per ritenuta insussistenza di una fattispecie confusoria) ha l’onere di impugnare con ricorso incidentale i capi di sentenza relativi a quest’ultima statuizione, diversamente restando vincolato al giudicato sul punto (Cass. 28 febbraio 2008, Pres. Plentenda, Est. Nappi, Mega Bloks Inc. c. Lego System A/S, Lego s.p.a., Linea Gig s.p.a., Toy Service s.r.l., Gig Distribuzione s.p.a., Mega Bloks Inc., Aida 2008, Repertorio VII.8.14).

Ove l’organizzatore titolare originario dei diritti su competizione sportive abbia trasferito ad avente causa questi diritti ed abbia successivamente agito per lamentarne la violazione da parte di un terzo, il giudice deve respingere la domanda nel merito, mentre non può limitarsi ad accertare la carenza di legittimazione attiva, che va pronunciata quando un soggetto fa valere in nome proprio un diritto altrui, non anche quando agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio (Trib. Verona, ordinanza 11 marzo 2003, Aida 2003, 939/3).

Quando l’attore abbia agito (nella specie prima del dlgs 169/99 ex artt. 100 e 101 l.a. e 2598 c.c.) dolendosi che le valutazioni dell’usato pubblicate su una propria rivista siano state riprese da un determinato numero di una rivista concorrente, e successivamente in corso di causa contesti l’asserita copiatura di altri dati in un successivo numero della medesima rivista concorrente, con modalità peraltro diversa dal primo caso, la nuova contestazione esula dalla controversia instaurata con la citazione (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 781/1).

Non ricorre un litisconsorzio necessario delle autorità di registrazione ICANN e IANA quando la causa petendi azionata non sia la violazione delle regole di attribuzione dei nomi di dominio di Internet ma un preteso illecito extracontrattuale in relazione al quale la registrazione di un dominio con top level .com costituisce solo una sua modalità di realizzazione (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/3).