7. Le fattispecie

La richiesta di tutela ex artt. 98-99 c.p.i. deve essere rigettata quando riguarda un oggetto (nella specie schizzi e disegni di un modello di corpo illuminante per esterni) che l’attore ha allegato di avere predivulgato anche in sedi qualificate (quali eventi e concorsi internazionali) (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 9 febbraio 2012, G.I. Zana, Idea s.r.l. c. Bieffe s.r.l., Aida 2013, Repertorio VII.7).

Compie atti di concorrenza sleale l’agenzia immobiliare che utilizza e pubblica dati relativi ad unità abitative che essa ha ottenuto non dai propri clienti od attraverso proprie ricerche di mercato ma estraendoli da una banca dati di un concorrente senza il suo consenso (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 15 ottobre 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Rotondaro Immobili di Prestigio s.r.l. c. Fontana Immobiliare s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.7 ).

La comunicazione delle risultanze istruttorie non è prevista dall’art. 16 del regolamento delle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, e l’omissione della stessa non comporta comunque una violazione del diritto di difesa dell’operatore professionale, puntualmente garantito da altre norme del regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 27 comma 11 d. lgs. 206/2005 (TAR Lazio, 1 febbraio 2011, F. c. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, D.A., Aida 2011, Repertorio VII.7).

La nozione di consumatore medio non può coincidere con una tipologia di consumatore dotato di particolari conoscenze tecniche nel settore cui appartiene l’offerta commerciale pubblicizzata (nella specie: servizi di connessione a internet) (TAR Lazio, 1 febbraio 2011, F. c. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, D.A., Aida 2011, Repertorio VII.7).

La misura degli obblighi informativi gravanti sull’operatore professionale deve essere determinata in funzione del conseguimento del maggior livello di chiarezza e trasparenza pretendibili dal messaggio pubblicitario (TAR Lazio, 1 febbraio 2011, F. c. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, D.A., Aida 2011, Repertorio VII.7).

Quando per la presentazione di un’offerta commerciale si ricorra ad un mezzo di particolare articolazione e complessità, quale un sito internet, l’obbligo di completezza informativa gravante sull’operatore professionale gli impone di fornire tutte le informazioni rilevanti nella sezione del sito relativa all’offerta pubblicizzata, e di non disperderle in altre sezioni del sito (TAR Lazio, 1 febbraio 2011, F. c. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, D.A., Aida 2011, Repertorio VII.7).

L’idea editoriale (nella specie quella di un periodico di inserzioni promozionali di privati e professionisti nel settore delle armi comuni e da collezione) non ha in sé tutela nel vigente ordinamento né al livello autoriale né a quello concorrenziale (Trib. Milano, 27 febbraio 2007, Aida 2008, 1214/1).

L’idea di raffigurare armi sulla copertina di un periodico ad esse dedicato non è monopolizzabile e può essere utilizzata anche da altre riviste concorrenti (Trib. Milano, 27 febbraio 2007, Aida 2008, 1214/2).

In relazione ad opere di design non protette dal diritto d’autore (e nemmeno registrate come modelli industriali) è ammessa anche la realizzazione di prodotti identici da parte di concorrenti, essendo sufficiente per evitare confusione l’uso di segni distintivi o di diverse modalità atte ad evitarla in concreto (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/7).

L’imprenditore che produce e commercializza mobili già disegnati da Le Corbusier (e non protetti né dal diritto d’autore né come modelli industriali) può inserire lecitamente nel metatag del proprio sito internet il nome dell’autore ora detto e le sigle identificative dei suoi mobili (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/8).

L’utilizzazione ad opera del concorrente degli strumenti «circostanziali» dell’attività di distribuzione dei prodotti altrui (cataloghi, fotografie, pubblicità, materiale illustrativo o informativo, o nella specie manuali di istruzioni per l’uso del prodotto) integra un illecito per concorrenza sleale. (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Aida 2001, 788/2)

Costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni dell’editore l’attività di un libraio che raccolga tra i docenti le copie saggio ad essi distribuite dall’editore per l’adozione e le venda fra il pubblico (Pret. Torino, ordinanza 17 settembre 1991, Aida 1992, 60/2).

 

7.1 atti confusori

La duplicazione di programmi per elaboratore privi di licenza, tramite installazione su computer venduti o utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del convenuto, costituisce violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sui programmi per elaboratore di cui l’attrice è titolare, nonché del diritto all’uso esclusivo dei segni distintivi di quest’ultima, oltre che concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., atteso che, posto il rapporto di concorrenza (sebbene a livelli economici diversi) tra il convenuto e l’attrice, certamente la commercializzazione di programmi per elaboratore privi di licenza in tutto uguali a quelli originali (e contraddistinti anche con i relativi marchi) danneggia l’attrice ostacolando la vendita di questi ultimi (Trib. Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, 19 giugno 2013, Aida 2015, II.37/1).

Non risponde di concorrenza sleale l’impresa alla quale, a seguito di una ricerca nominativa effettuata attraverso un motore di ricerca su internet, risulti associata la fotografia di un prodotto del concorrente, quando non sia accertata una sua responsabilità nell’inserimento della fotografia sulla rete (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa ordinanza, 2 settembre 2014, Aida 2015, II.66/1).

Il progetto di scissione di una società che definisca le ragioni sociali delle società risultanti dalla scissione costituisce una decisione concordato fra i soci idonea a definire le ragioni sociali legittimamente utilizzabili dalle società scisse; così che una di queste società non può successivamente mutare la propria ragione sociale per esaltarne una componente (nella specie, patronimica) tale da evidenziare la continuità con l’attività della società anteriore alla scissione, specialmente quando dal progetto di scissione chiaramente risulti che questa componente poteva essere utilizzata solo per rispettare l’obbligo dell’art. 2314 c.c., non quale elemento distintivo principale; in tal caso la modificazione della ragione sociale viola gli artt. 2564 e 2567 c.c., nonché l’art. 2598 n. 1 c.c., ove la sua principale componente distintiva coincida con gli elementi contenuti nella ragione sociale dell’altra società risultante dalla scissione (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 29 maggio 2014, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Claudio Giuseppe Riva, CAD Riva Cucina su misura  & Arredamenti di Riva Claudio Giuseppe & C. s.n.c. c. Nuove Cucine Riva di Riva Pietro & C. s.a.s., Aida 2014, Repertorio VII.7.1).

L’art. 2598 n. 1 c.c. vieta gli atti idonei a procurare una confusione concreta con i prodotti e l’attività di un concorrente: e dunque non protegge contro la sua utilizzazione come testata di una rivista un segno che sia stato utilizzato tempo addietro dall’attore come titolo di un supplemento una tantum di una rivista; sia stato iscritto nel registro della stampa; abbia ricevuto un numero di codice ISSN; ma non sia stato ancora utilizzato come testata di una rivista dell’attore (Trib. Milano, Sezione IP. 19 gennaio 2012, Pres. Est. Tavassi, Gamma 3000 s.r.l. c. RCS Periodici s.p.a., Aida 2013, Repertorio VII.7.1).

La commercializzazione di prodotti costituenti imitazione di opere di design e recanti i marchi del produttore originale costituisce atto di concorrenza sleale confusoria (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 giugno 2012, Pres. Colonna, Est. Atzori, Cassina s.p.a. c. Dimensione Direct Sales s.r.l., Aida 2013, Repertorio VII.7.1).

L’utilizzo di un segno identico ai marchi registrati e di fatto altrui in un settore identico costituisce contraffazione ed atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. (nella specie l’utilizzazione illecita consisteva nell’attirare utenti della rete internet ad iscriversi ad un sito web con la promessa d’invio di una rivista annuale e di inviti a manifestazioni, richiamati con i rispettivi segni distintivi, collegati in realtà ad un sito web concorrente) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 28 gennaio 2011, G.D. Mascarello, Emmebie s.r.l. c. Mauro Ieropoli, Aida 2012, Repertorio VI.7.1).

Il «gruppo Facebook» rappresenta un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l’interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. (Trib. Torino, Sezione IP,  ordinanza 7 luglio 2011, Aida 2012, 1503/1).

Il «gruppo Facebook» è l’unico soggetto che secondo le regole del social network può regolamentare e modificare il proprio gruppo, ma ovviamente in ciò si deve attenere al rispetto di tutte le norme dell’ordinamento, incluse quelle che proteggono nome e segni distintivi altrui (nella specie è stato ritenuta illecita ex art. 2598 c.c. la condotta del gestore che, dopo aver creato il gruppo in nome, per conto e nell’interesse di una società terza, lo ha manipolato per promuovere una società concorrente con modalità confusorie) (Trib. Torino, Sezione IP,  ordinanza 7 luglio 2011, Aida 2012, 1503/2).

Pur potendo porsi limiti concorrenziali alla libera imitazione di forme con valenza essenzialmente estetica e che attribuiscono valore sostanziale al prodotto, brevettabili e non brevettate, l’illecito ex art. 2598 n. 1 c.c. va radicalmente escluso laddove l’imitatore abbia introdotto varianti e modificazioni che di fatto escludono la confondibilità sulla provenienza dei prodotti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.7.1).

La riproduzione di un marchio registrato nella pagina di apertura di un sito web esula da un mero scopo descrittivo del servizio, ed è illegittima in quanto idonea a determinare rischi di confusione in relazione alla provenienza del contenuto del sito (Trib. Milano, Sezione IP, 29 aprile 2010, Aida 2011, 1422/4).

L’azione di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. concerne la verifica della confondibilità in concreto dei prodotti ed è pertanto infondata quando il segno litigioso (nella specie: il nome di un festival cinematografico) sia stato utilizzato per il deposito di una domanda di marchio, su di un sito internet per diffondere una notizia e nelle comunicazioni con alcuni terzi ma non per organizzare attività in concorrenza (in particolare, per organizzare una manifestazione dello stesso genere) (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 15 ottobre 2010, Aida 2011, 1439/7).

Costituisce contraffazione dell’altrui marchio registrato ai sensi dell’art. 20 co. 1 lett. a) cpi, oltre che atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. se idoneo a procurare confusione per i consumatori, l’uso di un segno identico in abbinamento a prodotti identici anche se diretto a promuovere un film anziché a segnalare l’origine imprenditoriale dei beni (nel caso di specie è stato ritenuta illecita la distribuzione di espositori di smalti per unghie decorati con il titolo di un film – «Burlesque» – accompagnato da espressioni quali «only in theathers» o «in theaters Novembre 24» ovvero da immagini di scena, siccome interferente con il marchio «burlesque» anteriormente registrato ed utilizzato per prodotti di bellezza) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 27 dicembre 2010, Aida 2011, 1446/2).

L’insussistenza di un diritto d’autore sulle opere di design non esclude la protezione contro l’imitazione servile, quando la riproduzione si estenda a caratteristiche arbitrarie che servono a individuare il prodotto come proveniente da specifica fonte (App. Milano, 21 novembre 2006, Aida 2010, 1320/3).

La confusione che il divieto di imitazione servile vuole evitare ben può configurarsi in situazioni in cui l’ex licenziatario pretende di proseguire nell’identica produzione anteriormente svolta con il consenso del licenziante (App. Milano, 21 novembre 2006, Aida 2010, 1320/4).

L’uso di un marchio notorio altrui per aprire un link sponsorizzato a nome di una società concorrente del titolare di tale marchio costituisce un illecito anzitutto per violazione dei diritti sul marchio altrui ex art. 20 cpi. e in secondo luogo anche per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. (Trib. Milano, Sezione IP, 11 marzo 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Win Rent s.p.a. c. Google Italia s.r.l., Aida 2010, Repertorio VII.7.1).

Costituisce ipotesi di imitazione servile illecita la ripresa di un’opera d’arte (nella specie, un vetro di Murano) comunemente associata alla produzione artistica di un maestro e caratterizzante la sua attività (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/6).

Compie atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. il produttore cinematografico di film a contenuto erotico che ne indichi la protagonista con lo pseudonimo utilizzato dalla medesima per film precedentemente prodotti da altro produttore cinematografico (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 dicembre 2007, Aida 2009, 1277/3).

I principi desumibili dell’art. 2598, n. 1 c.c. con riguardo alla confondibilità per imitazione servile, valgono anche per la fattispecie di cui all’art. 102 l.d.a., poiché le due norme non presentano alcun divario sotto il profilo concettuale e strumentale, dal momento che entrambe le ipotesi da esse rispettivamente considerate hanno in comune il presupposto fondamentale che la riproduzione e imitazione generi confusione fra due attività concorrenti, ed abbia per effetto il pericolo di sviamento della clientela. (Nella specie si è ritenuto che l’insieme degli elementi costituenti la copertina di una rivista in materia di automobili, il cui titolo “Auto” era stato ritenuto di per sé non proteggibile, fosse stato imitato in modo tale da ingenerare un pericolo di confusione stata violata dall’insieme degli elementi costituenti la copertina di una rivista di analogo argomento intitolata “la mia Auto”, in cui in particolare le parole “La mia” erano scritte in caratteri piccolissimi e nascoste nell’angolo sinistro del titolo) (Cass. Sez. I civile 19 dicembre 2008 n. 29774, Pres. Plenteda, Est. Ragonesi, Barbero Editori s.r.l. c. Conti Editore s.p.a., Aida 2009, Repertorio VII.7.1)

La contraffazione del modello e del marchio integra anche gli illeciti di concorrenza sleale per imitazione servile (Trib. Torino, ordinanza 20 marzo 2008, G.D. Donato, Daimlerchrysler AG c. Nord-Auto s.r.l., O.M.C.I. s.r.l, Aida 2008, Repertorio VII.4).

L’impresa che dopo la cessazione di un contratto (nella specie qualificato dall’ordinanza come di franchising) che gli aveva consentito la pubblicazione di una rivista secondo un certo format pubblichi una seconda rivista che imita la prima ed è idonea a creare confusione con essa compie concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (Trib. Milano, 29 luglio 2005, Giud. Nardo, Sur la Terre Interntional S.A. c. Selo Press Italia s.r.l., Aida 2006, Repertorio VII.7.1).

E’ ammissibile il concorso tra tutela reale per violazione di diritti d’autore su opere del design e tutela personale concorrenziale per imitazione servile delle medesime (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2004, G.D. Muscolo, Thum s.p.a. c. Sais s.r.l., Aida 2005, Repertorio VII.7.1).

La contraffazione del design protetto dal diritto d’autore e l’imitazione di prodotti da parte di imprese che producono e importano da mercati, quale quello cinese, caratterizzati da un forte abbattimento di costi, è causa di un danno di potenziale di incontrollata diffusività, non previamente quantificabile, non congruamente risarcibile con la pronuncia di merito e caratterizzato da irreparabilità: ciò che integra il periculum in mora necessario ad un’inibitoria cautelare (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2004, G.D. Muscolo, Thum s.p.a. c. Sais s.r.l., Aida 2005, Repertorio VII.7.1).

Viola gli artt. 2598 nn.1 e 3 l’attività di chi scannerizza un disegno grafico del concorrente non protetta dal diritto d’autore, gli aggiunge un colore già utilizzato dal pachaging del medesimo concorrente, e lo riproduce tale e quale in una propria brochure (Trib. Milano, 3 settembre 2004, Giud. Gandolfi, Hulka s.r.l. c. Abiogen Pharma s.p.a., Aida 2005, Repertorio VII.7.1).

L’art. 100 l.a. costituisce specificazione dell’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c. (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 977/2).

Per le opere del design le tutele d’autore e di concorrenza sleale per imitazione servile sono cumulabili (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/4).

Non costituisce violazione dell’art. 2598 n. 1 c.c. la copiatura di alcuni annunci economici, privi di elementi individualizzanti (Trib. Palermo, ordinanza 31 dicembre gennaio 2003, Aida 2004, 995/1).

Il nome di un cavallo può essere usato come marchio di prodotti (nella specie di abbigliamento) da chi è comproprietario dell’animale (che ha acquisito notorietà a livello nazionale per i propri meriti sportivi) e titolare del diritto allo sfruttamento della sua immagine: e la sua adozione come domain name da parte di imprenditore concorrente può costituire illecito ex art. 2598 n.1 c.c. (Trib. Palermo,  4 dicembre 2001, G.D. De Gregorio, Snai Com s.r.l. c. Bernardo Campo, Aida 2003, Repertorio VII.7.1).

Non costituisce concorrenza parassitaria la distribuzione di vecchi brani di una nota cantante in abbinamento ad un periodico avvenuta contemporaneamente alla pubblicazione di un nuovo disco della medesima artista, poiché essendo destinati a differenti canali commerciali (quali le edicole e rispettivamente i negozi specializzati) i due prodotti non sono tra loro confondibili (App. Roma, 20 gennaio 2003, Pres. Fancelli, Est. Bursese, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. PDU Edizioni Discografiche e Musicali s.a., RAI Trade s.p.a., Foppa Pedretti s.p.a., Aida 2003, Repertorio VII.7.1).

Né lo sponsor del concorrente di una celebre competizione sportiva (nella specie, l’America’s Cup) né la società da esso controllata possono lamentare atti di concorrenza sleale confusoria o per appropriazione di pregi da parte di un’impresa che utilizzi nella propria carta intestata un noto segno figurativo utilizzato dal concorrente sponsorizzato (nella specie, il disegno di testa di leone stilizzata dell’imbarcazione Il Moro di Venezia): qualora questo segno sia stato inizialmente registrato come marchio dallo sponsor, e tuttavia non sia stato mai utilizzato successivamente alla conclusione della manifestazione sportiva e debba quindi considerarsi decaduto per non uso; ciò a maggior ragione qualora fra lo sponsor ed il successivo utilizzatore del segno nella carta intestata non sussista alcun rapporto di concorrenza, ed ancorché un rapporto concorrenziale sussista con la società controllata dallo sponsor (Trib. Venezia, ordinanza 1 ottobre 2001, Aida 2002, 858/1).:

L’art. 100 l.a. prevede norme speciali rispetto alla disciplina generale della concorrenza ex art. 2598 c.c (Trib. Messina, 20 giungno 2001, Aida 2002, 850/2).

Al termine della licenza il licenziante di una testata può ottenere una misura cautelare che inibisca al licenziatario di utilizzare un domain name registrato dal licenziatario in pendenza della licenza e confondibile con l’attestato del licenziante: ma non può ottenere [in via cautelare] ordini volti alla vera assegnazione del domain name al licenziante (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/7)

La somiglianza di concezione editoriale di due periodici (nella specie, guide televisive) non comporta violazione dell’art. 100 co.3 l.a. e nemmeno della disciplina in materia di concorrenza in assenza di ogni possibilità di confusione da parte dei lettori (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002, 843/2).

Risponde solidalmente per l’illecito di concorrenza sleale (nella specie: l’uso confusorio del marchio altrui quale domain name) il terzo che senza esserne ausiliario o dipendente coopera con l’autore dell’atto anticoncorrenziale fornendogli i mezzi idonei per realizzarlo (Trib. Siracusa sezione distaccata di Lentini, ordinanza 23 marzo 2001, Aida 2002, 840/2).

Nel caso di uso quale (parte di un) domain name di un marchio altrui la possibilità di individuare posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela sussiste anche quando si ritenga che la denominazione del sito abbia natura di semplice indirizzo telematico, dal momento che l’avvalersi in Internet di un «indirizzo» già usato legittimamente da terzi per distinguere la propria impresa riveste i caratteri di un comportamento idoneo ad ingenerare confusione presso gli utenti (Trib. Siracusa sezione distaccata di Lentini, ordinanza 23 marzo 2001, Aida 2002, 840/1).

Il conflitto tra la testata di un giornale ed il domain name di un sito che pubblichi in via telematica un altro quotidiano non è regolato dalle regole speciali degli artt. 100 e 102 l.a. ma da quelle generali dell’art. 2598 c.c. (Trib. Messina, ordinanza 6 novembre 2000, Aida 2002, 830/2).

L’art. 20 c.p.c. attribuisce al luogo della sede dell’editore del giornale la competenza a conoscere della domanda da lui proposta ex art. 2598 n.1 c.c. per inibitoria dell’uso di un domain name confondibile con la sua testata (Trib. Messina, ordinanza 6 novembre 2000, Aida 2002, Aida 2002, 830/1).

Pur essendo il domain name un indirizzo, quando esso viene autonomamente scelto dall’imprenditore per farlo corrispondere al proprio segno distintivo e facilitare così la ricerca da parte dell’utente, lo stesso assume un prevalente e pregnante carattere di segno identificativo del soggetto e, trattandosi di un’impresa, della impresa stessa, come tale sottoposto alle norme sulla concorrenza. (Trib. Brescia, ordinanza 5 agosto 2000 – Giud. Orlandini, National Records Edizioni Musicali s.r.l. c. Patrizia Misciali, Stefano Mazzacani, Aida 2001, Repertorio VII.7.1).

Deve essere inibito, in quanto atto di concorrenza sleale confusoria, l’uso come marchio, come ditta e come domain name di un segno corrispondente all’altrui marchio di fatto utilizzato da epoca anteriore nello stesso ambito territoriale per contraddistinguere prodotti (nella specie: dischi e registrazioni musicali) appartenenti allo stesso settore nel quale opera l’imitatore. (Trib. Brescia, ordinanza 5 agosto 2000 – Giud. Orlandini, National Records Edizioni Musicali s.r.l. c. Patrizia Misciali, Stefano  Mazzacani, Aida 2001, Repertorio VII.7.1)

È illecita per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. la collocazione nel proprio sito di un link che riproduce il marchio di un concorrente e rinvia ad una pagina web che contiene fotografie ed altro materiale provenienti dall’altrui catalogo, nonché (alla voce «contattaci») un modulo di posta elettronica nel quale è preinserito il proprio indirizzo e-mail. (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/5)

L’uso di un domain name che contiene il marchio di un concorrente è illecito ex art. 2598 n. 1 c.c. quando sia usato per individuare un sito web dotato di un meccanismo di «reindirizzamento» automatico che convogli tutti i visitatori verso il proprio sito. (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/4)

L’uso di un domain name di Internet già utilizzato da altri è illecito ex art. 2598 n. 1 c.c. quando sia idoneo a creare confusione (Trib. Ivrea, 19 luglio 2000, Aida 2001, 774/1).

Sono tra loro confondibili i nomi a dominio italiainvest.it e rispettivamente italia-invest.it, italia-invest.com, italia-invest.net, italia-invest.org, italiainvest.com. (Trib. Roma, ordinanza 18 luglio 2000, Aida 2001, 773/3)

Il nome a dominio del sito web serve ad individuare un soggetto commerciale, i servizi o prodotti da esso resi attraverso la rete telematica: e dunque è tutelabile attraverso l’applicazione dell’art. 2598 n. 1 c.c. (Trib. Roma, ordinanza 18 luglio 2000, Aida 2001, 773/2)

L’uso di un domain name che contiene la denominazione sociale di un concorrente costituisce violazione del diritto al nome ex artt. 2364 e 2567 c.c. ed atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. (Trib. Napoli, ordinanza 27 maggio 2000, 7 Aida 2001, 69/1)

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. la distribuzione di vecchie registrazioni di un artista in abbinamento ad un periodico che avvenga qualche settimana dopo la pubblicazione di un nuovo album dell’artista e con modalità tali da lasciar credere che anche la registrazione distribuita con il periodico contenga interpretazioni nuove: e così sfruttando in modo indebito e parassitario l’iniziativa sostenuta (dall’avente causa) dell’artista con costi ed oneri, e determinando un concreto pericolo confusorio ed il rischio di uno sviamento di clientela (Trib. Roma, 1 marzo 2000, Aida 2001, 759/4).

Costituisce contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai danni del Touring club italiano l’uso del segno Touring nell’intestazione delle pagine di un sito web di altro soggetto dedicate all’informazione turistica (Trib. Velletri, ordinanza 20 maggio 2000, Aida 2000, 732/1).

La registrazione di un domain name contenente la denominazione sociale di un imprenditore concorrente e l’uso potenziale del domain name che esso comporta sono illeciti alla stregua dell’art. 2564 c.c., dell’art. 2598 n.1 c.c., ed anche dei principi in materia di marchi, con la conseguenza della sufficienza della confondibilità in astratto e non anche dei prodotti o servizi in concreto (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2000, Aida 2000, 728/1).

Costituisce lesione del diritto assoluto all’utilizzazione esclusiva del marchio registrato Rai della Rai Radiotelevisione italiana ex artt. 1 e 13 l.m. e ad un tempo concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c. l’utilizzo del marchio RAI ad opera di un’agenzia giornalistica quale parte del suo indirizzo Internet (nella specie: www.tqs.it./cyber/tgrai) e come intestazione della pagina di presentazione del relativo sito internet dedicato tra l’altro ad un servizio di rassegna stampa dei telegiornali ed in particolare di quelli della RAI (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/1).

Gli artt. 101 e 102 l.a. si pongono in rapporto di species a genus rispetto all’art. 2598 c.c. cosicché, una volta esclusa la violazione di tali norme, non vi è spazio per alcuna residuale tutela sotto il profilo della concorrenza sleale. (App. Milano, 11 febbraio 2000, Pres. NOVITA’,  Est. FORMAGGIA, Editoriale La Provincia s.p.a. c. L’editoriale s.r.l., Aida 2000, Repertorio VII.7.1)

L’utilizzo di un domain name idoneo ad essere confuso dagli utenti di Internet con quello di un famoso motore di ricerca è illecito in base all’art. 2598 n. 1 c.c., e così precisamente rappresenta un’attività di concorrenza sleale sul mercato della pubblicità via Internet (nella specie il domain name litigioso era stato registrato ed usato per distinguere un sito relativo alla compravendita di immobili) (Trib. Genova, ordinanza 13 ottobre 1999, Aida 2000, 704/1).

Le regole degli artt. 100-102 l.a. sono regole speciali per rapporto a quella generale sulla concorrenza sleale dell’art. 2598 c.c.. (Cass. 23 luglio 1999 n. 7971, Aida 2000, 655/ 1)

Costituisce concorrenza sleale confusoria fare uso, per contraddistinguere una propria opera editoriale, del medesimo titolo già noto per un’opera editoriale di altro soggetto, ancorché tale titolo non possa di per sé essere oggetto di tutela esclusiva in quanto descrittivo e privo di capacità distintiva, quando le modalità concrete di quest’uso siano tali da ingenerare nei lettori la convinzione dell’identità tra le due opere (nella specie il titolo contestato era “Dizionario Enciclopedico Universale”). (App. Milano, 9 luglio 1999,  Pres. NOVITA’,  Est. CECCHERINI, Ed. Le Lettere s.r.l. c. RCS Editori s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.7.1).

E’ privo della capacità distintiva necessaria ad essere tutelato ex art. 2598 n. 1 c.c. un domain name (nella specie: icon.it) il cui cuore sia costituito da un segno utilizzato in numerosissimi siti altrui internazionali. (Trib. Gorizia, ordinanza 25 giugno 1999, Aida 2000, 694/2)

Le due attività di produzione ed elaborazione di immagini fotografiche pubblicitaria e rispettivamente di produzione multimediale (di CD-ROM, siti web, postazioni multimediali, editing audio-video, catalogazione e digitalizzazione specialmente nel settore dei beni artistici e culturali) sono diverse e tali da scongiurare la possibilità di confusione necessaria ex artt. 2564 e 2598 n. 1 c.c. perché una società possa chiedere che ad un’altra sia inibito l’uso della sua denominazione sociale e del suo domain name. (Trib. Gorizia, ordinanza 25 giugno 1999, Aida 2000, 694/1)

Per le opere a stampa, necessariamente legate alla lingua del paese in cui circolano, il mercato rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 100-102 l.a. e 2598 c.c. non è quello europeo ma quello strettamente nazionale. (Trib. Milano, ordinanza 31 marzo 1999, Aida 2000, 680/1)

Il giudice della sede del titolare di un marchio registrato che sia stato riregistrato da altri come domain name senza il suo consenso è competente, secondo il criterio del luogo del sorgere dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c., a conoscere una domanda cautelare del titolare del marchio, per violazione del marchio e concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., volta ad ottenere l’inibitoria dell’uso del domain name e l’ordine al provider di disconnettere ed impedire l’uso del medesimo domain name (Trib. Roma, ordinanza 22 marzo 1999, 634/1).

Nel campo della moda l’originalità della forma non vale di per sé a realizzare il requisito della capacità distintiva necessario per la tutela contro l’imitazione servile ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. 21 novembre 1998 n. 11795, Pres. CORDA, Est. OLLA, P.M. MELE, Linea C. Ferretti s.r.l. c. Gilmar s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.7.1).

Il contratto col quale l’autore di un fotolibro cede tutti i propri diritti ad un editore ha per effetto naturale l’obbligo dell’autore di non pubblicare un’opera che sia identificabile, per il suo contenuto, con quella ceduta. (App. Venezia, 10 luglio 1998, Aida 2000, 668/3)

Costituisce imitazione servile di un fotolibro un secondo fotolibro che sia idoneo ad ingenerare confusione tra i consumatori, tra l’altro perché i due prodotti hanno uguali veste tipografica, impostazione grafica, trattamento riservato ai temi presi ad oggetto, sequenza dei temi, formato, rilegatura, sovracoperte, persino nei colori, nella bordatura e nella collocazione di immagini, testo e didascalie. (App. Venezia, 10 luglio 1998, Aida 2000, 668/2)

Quando l’autore di un fotolibro ne abbia ceduto tutti i diritti ad un editore, e successivamente collabori con altro editore concorrente alla realizzazione e commercializzazione di un nuovo fotolibro che costituisca imitazione servile del primo, l’autore ed il secondo editore rispondono in solido per concorrenza sleale. (App. Venezia, 10 luglio 1998, Aida 2000, 668/1)

La riproduzione del titolo di una rivista in altra opera della stessa specie prima del decorso di due anni da quando è cessata la pubblicazione della prima rivista costituisce violazione dell’art. 100 co. 4 l.a. (Trib. Milano, 20 aprile 1998, Aida 1998, 565/2).

E’ fondata la domanda di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 102 l.a. in caso di imitazione della testata con modalità tali da creare confusione fra i lettori (nella specie la testata imitata era «Automondo» e quella imitante «l’Automondo») (Trib. Milano, 20 aprile 1998, Aida 1998, 565/1).

L’autore protetto ex art. 101 l.a. può invocare, in quanto imprenditore, anche la tutela ex art. 2598 n. 3 c.c. (Tríb. Milano, 23 gennaio 1997, Aida 1997, 487/2).

Costituisce contraffazione di marchio il comportamento di un editore il quale, essendo stato autorizzato dal titolare a realizzare un’opera dedicata ai prodotti recanti un determinato marchio (nella specie: gli orologi Swatch), recante un titolo che riproduce tale marchio con una minima variazione (nella specie: Swatcher), pubblichi, sotto forma di aggiornamento a tale opera, una rivista a cadenza semestrale dallo stesso titolo; il medesimo comportamento costituisce anche atto di sleale concorrenza ai danni del titolare del marchio stesso, ove risulti che tale soggetto opera o potenzialmente potrebbe operare nel settore dell’editoria (Trib. Milano, 10 ottobre 1996, Pres. Est. PATRONE, Swatch s.a. c. Auri Editore Edizioni s.r.l., Aida 1997, Repertorio VII.7.1).

Deve essere rigettata la domanda per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. formulata allegando che un CD di una casa sarebbe confondibile con un supporto di altra casa, e che il primo apparirebbe ai consumatori ingiustamente collegato ad una tournée in corso di un artista ed al relativo CD della seconda casa discografica, quando le copertine dei due CD appaiano non confondibili, e la copertina del primo non induca l’acquirente a ritenere di trovarvi le registrazíoni dei concerti attualmente in corso (Trib. Milano, ordinanza 4 ottobre 1996, Aida 1997, 471/3).

Non appare ipotizzabile l’esistenza di una concorrenza sleale confusoria tra un prodotto già immesso sul mercato ed un altro neppure ancora realizzato (nella specie: un disco contenente la fissazione di vecchie esecuzioni di un cantante di musica leggera ed un altro disco, non ancora realizzato, contenente la registrazione riassuntiva di una tournée del medesimo cantante ancora in corso di svolgimento) (Trib. Milano, ordinanza 16 agosto 1996, G.D. MADDALONI, Sony Music Entertain,ment Italy s.p.a., Cosa Edizioni Musicali s.r.l. e Baglioni c. RTI Music s.r.l., BMG Ricordi s.p.a., Aida 1996, Repertorio VII.7.1).

Non costituisce atto di concorrenza sleale confusoria la commercializzazione di un disco contenente la fissazione di vecchie esecuzioni di un cantante di musica leggera con una copertina che riprende la peculiare colorazione utilizzata sul materiale promozionale relativo alla più recente tournée del medesimo cantante (nella specie: blu con pennellate rosse, gialle e bianche), in quanto per il pubblico degli appassionati non sussiste alcun pericolo di acquistare il disco in questione ritenendo che esso contenga la registrazione riassuntiva della tournée, mentre per la genericità dei consumatori tale colorazione non è idonea a caratterizzare di per sé il prodotto, non potendo venire associata ad un particolare progetto artistico (Trib. Milano‑, ordinanza 16 agosto 1996, G.D. MADDALONI, Sony Music Entertainment Italy s.p.a., Cosa Edizioni Musicali s.r.l. e Baglioni c. RTI Music s.r.l., BMG Ricordi s.p.a., Aida 1996, Repertorio VII.7.1).

Posto che il compenso percentuale da attribuire all’autore deve fare riferimento al complesso delle somme incassate dall’impresario in dipendenza della utilizzazione o della esecuzione delle opere, i diritti di esecuzione musicale devono essere pagati anche sulla somma erogata quale corrispettivo della sponsorizzazione (Trib. Milano, 6 giugno 1996, Pres. PATRONE, Est. MARANGONI, Kono s.r.l. c. SIAE, Ministero delle Finanze, Aida 1997, Repertorio VII.7.1).

L’art. 3 d.p.r. n. 640/1972 include nella base imponibile dell’imposta sugli spettacoli qualsiasi provento che risulti a qualunque titolo connesso non solo al godimento dello spettacolo da parte dello spettatore, ma anche all’allestimento dello stesso. e dunque anche la somma erogata dallo sponsor al l’organizzatore dello spettacolo (Trib. Milano, 6 giugno 1996, Pres. PATRONE, Est. MARANGONI, Kono s.r.l. c. SIAE, Ministero delle Finanze, Aida 1997, Repertorio VII.7.1).

Compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. chi utilizza sulla copertina di un disco un disegno che riprende, con lievi differenze limitate ad alcuni particolari, l’impostazione grafica, la posizione e l’atteggiamento dei personaggi, ed il senso complessivo della copertina di un disco altrui, in modo che può generare nel consumatore la convinzione erronea che il disco faccia parte di una collana del concorrente (Trib. Monza, 27 maggio 1996, Pres. LAPERTOSA, Est. MIELE, BMG Ariola s.p.a. c. Fremus Ed. Musicali s.a.s., Aida 1998, Repertorio VII.7.1).

Quando un imprenditore abbia dapprima rallentato e poi smesso l’utilizzazione di uno slogan pubblicitario, e questo venga a distanza di tempo riutilizzato in modo massiccio da altro imprenditore, ove il primo lo riutilizzi contemporaneamente al secondo compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 o quantomeno 3 ai danni di quest’ultimo (Trib. Padova, ordinanza 20 aprile 1996, G.D. SANTINELLO, Eraclit Venier s.p.a. c. Celemit s.r.l., Aida 1996, Repertorio VII.7.1).

L’imitazione dello slogan pubblicitario altrui non assunto allo specifico ruolo di segno distintivo costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 ultima parte o quantomeno 2598 n. 3 c.c. (Trib. Padova, ordinanza 20 aprile 1996, G.D. SANTINELLO, Eraclit Venier s.p.a. c. Celemit s.r.l., Aida 1996, Repertorio VII.7.1).

La riproduzione nel disegno di un tessuto della combinazione degli stessi soggetti, motivi geometrici e colori, insieme alla mancanza di significativi elementi distintivi, comporta rischi di confusione tra i prodotti e la loro provenienza (Trib. Como, ordinanza 9 aprile 1996, Aida 1997, 457/3).

La copiatura completa e pedissequa del modulo contrattuale di un imprenditore da parte del suo concorrente è illecita ex art. 2598 n. 1 c.c. in quanto oggettivamente idonea a trarre in confusione l’acquirente, suggerendo che i due imprenditori appartengono al medesimo gruppo di imprese (Trib. Torino, 4 dicembre 1995, Aida 1996, 416/4).

Intervenuto un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che inibisce l’uso della denominazione del teatro all’affittuario della relativa azienda, ritenendolo gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, divengono ultronee le istanze dei ricorrenti dirette ad inibire all’affittuario lo svolgimento di attività che possa comunque ingenerare confusione con il medesimo teatro e le sue prerogative e qualità (nella specie, di teatro di tradizione) (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993,173/5).

Per verificare ex artt. 100 e 102 l.a. e 2598 n. 1 c.c. la possibilità di confusione tra due riviste, relative ad un medesimo settore saturo, occorre procedere ad un’analisi degli aspetti inerenti ai sistemi di vendita, alla configurazione letterale e fonetica dei titoli, all’impostazione grafica, al contenuto, nonché alla categoria di fruitori anche in relazione al tipo di pubblicità utilizzata per la divulgazione delle riviste (Pret. Milano, ordinanza 4 dicembre 1992, Pret. SMIRNE, ETI ‑ Editoriale Tributaria Italiana s.p.a. c. Pirola Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio VII.7.1).

All’atto dell’immissione sul mercato di una nuova rivista relativa ad un settore già di per sé saturo ogni editore deve adottare tutte le cautele opportune al fine di evitare fenomeni confusori tra le varie pubblicazioni (Pret. Milano, ordinanza 4 dicembre 1992, Pret. SMIRNE, ETI ‑ Editoriale Tributaria Italiana s.p.a. c. Pirola Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio VII.7.1).

Non ricorre una violazione dell’art. 2598 n. 1 c.c. per confusione sull’origine di due riviste ippiche concorrenti, quando le due pubblicazioni si rivolgono ad un pubblico dotato di competenze specifiche, e si presentano differenti per titolo, per modalità distributive, per formato e veste grafica e tipografica. (Pret. Milano, ordinanza 26 novembre 1992, Pret. SMIRNE, Bargra s.n.c. c. Galoppo Italia s. a. s., Aida 1993, Repertorio VII.7.1).

Viola gli artt. 100 e 102 l.a. la casa discografica che fabbrichi e venda un supporto di suono che riproduca un’elaborazione non autorizzata di un’altrui opera musicale, con una confezione che per l’impostazione generale e per i segni, parole ed immagini che usa sia idonea a creare confusione con l’opera originale e ad indurre il pubblico dei consumatori a credere erroneamente che dal suo autore provengano anche l’opera elaborata ed il relativo supporto di suono (Pret. Milano, ordinanza 5 dicembre 1991, Aida 1992, 78/4).

La disciplina dell’art. 102 l.a. può essere invocata non solo dall’imprenditore ma anche da chi abbia interesse a farla valere in quanto autore e titolare dei diritti di sfruttamento connessi all’opera oggetto di imitazione (Pret. Milano, ordinanza 5 dicembre 1991, Aida 1992, 78/3).

L’adozione di un titolo sostanzialmente simile a quello altrui, tale da poter determinare un’oggettiva confondibilità tra le opere rispettivamente individuate, costituisce lesione del diritto al titolo ex art. 100 l.a. e concreta altresì un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. ove l’opera cinematografica venga in considerazione come prodotto dell’attività industriale e commerciale e la confusione tra le due attività concorrenti abbia per effetto il pericolo di sviamento della clientela (Trib. Roma, 14 novembre 1991, Aida 1992, 71/2).

Non è censurabile in cassazione la valutazione correttamente motivata del giudice di merito relativa all’insussistenza di un’imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. di una guida turistica (Cass. 10 maggio 1991, Aida 1992, 14/1).

Tanto la violazione del diritto sul titolo di un giornale quanto la concorrenza sleale attuata attraverso la riproduzione o imitazione della testata su altro giornale presuppongono la confondibilità tra i due titoli e le relative opere (Pret. Milano, ordinanza 1 febbraio 1991, Aida 1992, 31/2).

L’uso di una testata confondibile con quella altrui registrata come marchio può costituire contraffazione di marchio e concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/2).

 

7.2 denigrazione, comparazione

La pubblicità comparativa che non soddisfi le condizioni fissate dall’art. 4 d.lgs. 145/2007 e che risulti in particolare ingannevole (sia per il raffronto di prodotti disomogenei, sia per le modalità di presentazione dei risultati di studi clinici) e denigratoria (siccome suggerisce l’inferiorità di tutti i prodotti altrui, anziché soltanto di quelli oggetto di raffronto, e si serve di slogan autoelogiativi che gettano implicitamente discredito sul concorrente) integra gli estremi della concorrenza sleale (Trib. Torino, Sezione IP, 9 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Vitrò, L’Oreal Italia s.p.a. c. Johnson & Johnson s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.7.2 ).

L’uso del marchio altrui all’interno di una pubblicità comparativa ingannevole e denigratoria implica lesione del diritto di marchio e atto di concorrenza sleale per scorrettezza professionale (Trib. Torino, Sezione IP, 9 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Vitrò, L’Oreal Italia s.p.a. c. Johnson & Johnson s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.2).

La diffusione ad opera di una delle parti attraverso la stampa e sul proprio sito internet di notizie concernenti provvedimenti giudiziari stranieri (nella specie: relativi alla validità e contraffazione di alcuni brevetti per invenzione) è lecita ai sensi dell’art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. purché non attuata con modalità che possano fuorviare i destinatari o comunque creare uno squilibrio concorrenziale che ecceda la portata della pronuncia giudiziale (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 19 luglio 2010, G.D. Ratti, Biotec Biologie Nturverpackungen GmbH & Co.KG c. Novamont s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.7.2).

La circostanza che alcuni organi di stampa riprendano il comunicato diffuso da una delle parti anche via internet su un provvedimento giudiziario straniero (nella specie: relativo a validità e contraffazione di alcuni brevetti per invenzione) e lo presentino con titoli fuorvianti rispetto alla realtà dei fatti non può essere imputata all’autore del comunicato a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e va se mai affrontata tramite richieste di rettifica rivolte alle singole testate (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 19 luglio 2010, G.D. Ratti, Biotec Biologie Nturverpackungen GmbH & Co.KG c. Novamont s.p.a.).

Costituisce violazione dell’art. 2598 n. 1 e 2 c.c. la pubblicizzazione di una manifestazione sportiva che richiami i nomi di manifestazioni organizzate da terzi, in assenza di qualsiasi collegamento con questi ultimi (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 23 luglio 2010, Aida 2011, 1434/1).

La concorrenza sleale per denigrazione consiste nella divulgazione di notizie (nella specie, relative al compimento di pretesi atti di violazione dei diritti d’autore) nei rapporti fra imprenditori operanti al medesimo livello (Trib. Bari,  ordinanza 16 gennaio 2008, Aida 2008, 1243/2).

Costituisce denigrazione commerciale ex art. 2598 n.2 c.c. qualificare un’iniziativa editoriale concorrente come inferiore e meno affidabile di quella propria (Trib. Roma, ordinanza 27 luglio 2004, Pres. Deodato, Est. De Masi, Promomedia s.a.s. di Bergamin Giuseppe & C. c. Editoriale Eco Società Cooperativa Giornalistica Editrice a r.l., Aida 2005, Repertorio VII.7.2).

Compie atti di concorrenza sleale per denigrazione il titolare di un’impresa di servizi di promozione di un circuito di sale cinematografiche, che contatti gli esercenti di cinema aderenti ad un circuito concorrente per comunicare loro che l’organizzatore di questo secondo circuito è prossimo alla perdita di tutta la clientela ed al fallimento (Trib. Palermo, ordinanza 19 luglio 2002, Pres. Monteleone, Est.  Cosentino, Hoc Servizi s.r.l. c. PMD Servizi s.r.l., Aida 2003, Repertorio VII.7.2 ).

La frase «non contiene saccarina», contenuta nella pubblicità di un dolcificante, travalica l’intento di fornire indicazioni circa la composizione del prodotto, ed è illecita ex art. 2598 n. 2 c.c. perché attribuisce indirettamente una connotazione negativa ai dolcificanti che contengono tale sostanza (App. Milano, 2 febbraio 2001, Aida 2001, 806/4).

La diffusione di false notizie ed ingiustificati apprezzamenti sulla situazione di un’impresa editoriale costituisce concorrenza sleale quando provenga da dipendenti di un concorrente o comunque sia oggettivamente svolta nell’interesse di un concorrente (nella specie era stata diffusa: una falsa notizia di una situazione di radicali contrasti endosocietari e la falsa previsione di una separazione fra i due fratelli soci ed amministratori dell’impresa) (App. Milano, 11 giugno 1999,  Pres. NOVITA’, Est. DE RUGGIERO, Edisport Editoriale s.p.a., Massimo Bacchetti, Piero Bacchetti  c. RCS Editori s.p.a., Myriam De Cesco, Aida 2000, Repertorio VII.7.2).

Dichiarato che una pubblicità comparativa non è ingannevole e non costituisce concorrenza sleale nemmeno ex art. 2598 n.2 c.c., il tribunale non può accogliere la domanda proposta dall’inserzionista nei confronti dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria di astenersi dal prendere qualsiasi provvedimento che di fatto limiti il suo diritto ad effettuare la pubblicità dichiarata lecita dal tribunale, quando l’inserzionista sia già vincolato da una decisione precedente del Giurì dell’Autodisciplina pubblicitaria, che abbia qualificato la medesima pubblicità come contraria agli artt.14 e 15 c.a. (Trib. Milano, 15 ottobre 1998, Aida 1999, 619/1).

Non costituisce concorrenza sleale la pubblicazione del dispositivo di una sentenza di primo grado, successivamente confermata in appello su due quotidiani e su volantini diffusi in un numero limitato di copie in occasione di una fiera di settore: quando il dispositivo sia stato fedelmente riprodotto, con la sola omissione dei capi relativi ad una parte diversa da quella che si duole della pubblicazione, e con l’aggiunta di due precisazioni volte ad indicare brevemente l’identità della parte soccombente e la pendenza di un giudizio di appello (Trib. Milano 16 luglio 1998, Pres. MIGLIACCIO, Est. MARANGOM, SER s.r.l. Servizi Editoriali Riuniti, Elvio Molossi c. Editoriale di Foto Shoe s.r.l., Aida 1998, Repertorio VII.7.2).

La circolare di un editore che indica un distributore come persona che si qualifica suo rappresentante senza esserlo ed invita la clientela a diffidare di lui ha un contenuto denigratorio che tuttavia può essere scriminato dalla verità del fatto e giustificato dalla necessità dell’editore di informare la clientela circa la propria organizzazione commerciale e di distribuzione (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Aida 1997, 495/2).

 

7.3 appropriazione di pregi

Costituisce atto di appropriazione di pregi la rivendicazione in via esclusiva di una tradizione di storia imprenditoriale risalente all’attività di una società successivamente scissa, e perciò comune a tutte le società risultanti dalla scissione (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 29 maggio 2014, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Claudio Giuseppe Riva, CAD Riva Cucina su misura  & Arredamenti di Riva Claudio Giuseppe & C. s.n.c. c. Nuove Cucine Riva di Riva Pietro & C. s.a.s., Aida 2014, Repertorio VII.7.3).

La diffusione ad opera di una delle parti attraverso la stampa e sul proprio sito internet di notizie concernenti provvedimenti giudiziari stranieri (nella specie: relativi alla validità e contraffazione di alcuni brevetti per invenzione) è lecita ai sensi dell’art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. purché non attuata con modalità che possano fuorviare i destinatari o comunque creare uno squilibrio concorrenziale che ecceda la portata della pronuncia giudiziale (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 19 luglio 2010, G.D. Ratti, Biotec Biologie Nturverpackungen GmbH & Co.KG c. Novamont s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.7.3).

La circostanza che alcuni organi di stampa riprendano il comunicato diffuso da una delle parti anche via internet su un provvedimento giudiziario straniero (nella specie: relativo a validità e contraffazione di alcuni brevetti per invenzione) e lo presentino con titoli fuorvianti rispetto alla realtà dei fatti non può essere imputata all’autore del comunicato a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e va se mai affrontata tramite richieste di rettifica rivolte alle singole testate (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 19 luglio 2010, G.D. Ratti, Biotec Biologie Nturverpackungen GmbH & Co.KG c. Novamont s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.7.3).

L’imitazione del prodotto altrui (nella specie, di modelli di borsette) può configurare un atto illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi quando configuri un’ipotesi di agganciamento alla notorietà altrui (Trib. Roma , 5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/6).

Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n.2 c.c. l’attività di una casa di produzioni cinematografiche e pubblicitarie che realizzi un DVD promozionale contenente una serie di filmati pubblicitari da essa prodotti e che indichi quale “director” l’autore delle riprese e non invece il regista dei filmati (che nella specie era il ricorrente) (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 aprile 2006, Aida 2007, 1155/2).

E’ illecita l’attività dell’impresa che dichiara nel proprio sito di avere integralmente realizzato il sistema informativo di un’azienda terza e di essere titolare dei diritti sui relativi programmi, quando l’impresa titolare del sito si sia invece limitata a modificare (nella specie senza autorizzazione) un software originale di terzi (Trib. Venezia, 14 aprile 2004, Pres. Est. Maiolino, MBM Italia s.r.l. c. SGM s.r.l., Magnetek s.p.a., Aida 2005, Repertorio VII.7.3).

La trasmissione sulla rete di telefonia cellulare di immagini statiche di momenti significativi di partite di calcio che non sia stata consentita dalle squadre titolari dei diritti sulle manifestazioni sportive costituisce un atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/8).

Compie appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c. l’editore di una rivista che riproduce elementi peculiari di altra rivista concorrente, idonea a conferire ai prodotti maggiori capacità di attirare il gusto del pubblico, quali ad esempio una tabella di valutazione di prodotti testati, l’organizzazione del materiale editoriale in rubriche specializzate, l’esposizione del personale di redazione «mascherato» secondo lo stile dei personaggi dei videogiochi (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/4).

E’ ingannevole, e perciò rilevante ex art. 2598 n. 3 c.c., l’evidenziazione dell’assenza di controindicazioni nella pubblicità di un dolcificante, quando sia contraddetta dalle avvertenze apposte sulla confezione dello stesso, in conformità alle disposizioni di legge (App. Milano, 2 febbraio 2001, Aida 2001, 806/5).

L’importatore parallelo che fotocopi e distribuisca un manuale per macchine fotografiche tradotto dal concorrente «distributore ufficiale» dei medesimi prodotti compie atti di concorrenza sleale, perché realizza uno sfruttamento dell’immagine dell’organizzazione altrui. (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Aida 2001, 788/3)

L’importatore parallelo di una macchina fotografica che riproduca reprograficamente e venda con essa anche la traduzione in lingua italiana del relativo manuale di istruzioni viola il diritto patrimoniale d’autore che il distributore ufficiale della macchina fotografica ha sulla traduzione ora detta e compie concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. (Trib. Milano, 22 febbraio 1999, Aida 2000, 676/1).

La pubblicazione sul proprio catalogo di fotografie raffiguranti i prodotti di un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi: e non vale ad escludere la sussistenza dell’illecito il consenso prestato alla pubblicazione dal titolare dei diritti di utilizzazione economica su tali fotografie (Trib. Mantova, 19 giugno 1996, Pres. Est. DELL’ARINGA, Italcase Prefabbricati s.r.l. c. Stai Prefabbricati s.r.l., Aida 1997, Repertorio VII.7.3).

Non costituisce concorrenza sleale per agganciamento la pubblicità di un’emittente che reclamizzi un proprio programma centrato su un conduttore televisivo informando che quest’ultimo proviene da una « storica emittente ove è stato per anni il mattatore », che « si avvarrà di tutti i personaggi che lo hanno reso famoso », che « manterrà la sua fisionomia », e che « contenderà seriamente il primato di ascolto a tutte le emittenti » (Pret. Milano, ordinanza 20 giugno 1991, Aida 1992, 49/2).

 

7.4 riproduzione di informazioni

Viola gli artt. 101 l.a. e 2598 c.c. la distribuzione a scopo di lucro di una rassegna stampa elettronica che riproduce sistematicamente articoli di un altro giornale (Cass. 20 settembre 2006 n. 20410, Aida 2008, 1194/2).

La riproduzione e vendita (nella specie: su cassette o fotografia) di telegiornali altrui costituisce concorrenza sleale dipendente ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/10).

La riproduzione e vendita (nella specie: su cassette o fotografia) di telegiornali altrui non è liberalizzata dall’art. 3 l.92/1993 (che consente la copia personale e senza fine di lucro) e nemmeno dall’art. 101 co. 1 l.a. (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/9).

La pubblicazione e diffusione in rete di una rassegna stampa contenente i riassunti degli articoli pubblicati da un quotidiano costituisce violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. (come atto di concorrenza parassitaria), dell’art. 101 l.a. e dell’art. 65 I.a. (Trib. Genova, 3 dicembre 1997, Aida 1998, 545/1).

L’attività di illecita fotocopiatura di opere protette da diritto d’autore rappresenta atto di concorrenza sleale dal momento che l’imprenditore consegue un profitto alterando il mercato e le regole della concorrenza: in quanto questo profitto è conseguito evitando le spese ed i rischi imprenditoriali sopportati dalla casa editrice (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s.a.s., Aida 1996, Repertorio VII.7.4).

 

7.5 concorrenza sleale c. d. dipendente

Va esclusa la sussistenza della concorrenza sleale, quando non siano stati dedotti ulteriori e specifici profili di illiceità rispetto a quelli consistenti nella violazione del diritto patrimoniale e morale d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 10 agosto 2009, Aida 2011, 1398/4).

L’illecito da violazione di diritti d’autore può concorrere con quello da concorrenza sleale per violazione dei princìpi di correttezza professionale ogni volta che si accerti che il medesimo fatto integri i presupposti di entrambe le norme (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, 1444/6).

Non ricorre una concorrenza sleale cd dipendente quando l’attività lamentata come contraria ai principi della correttezza professionale ex art. 2598 n.3 (e consistente nella specie nella violazione dei diritti esclusivi di produttore fonografico propri del concorrente) non presenta profili specifici, diversi ed autonomi dalle violazioni ora dette (Trib. Milano, Sezione IP, 9 marzo 2009, Aida 2010, 1354/2).

In quanto mera duplicazione l’azione per concorrenza sleale dipendente è assorbita nell’azione di contraffazione dell’opera dell’ingegno (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/4).

La riproduzione dei testi ad opera di copisterie per la vendita delle relative copie costituisce violazione dei diritti patrimoniali d’autore e concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. (Trib. Torino, 19 aprile 2001, Aida 2002, 841/3).

La distribuzione di prodotti audiovisivi contraffatti non integra un illecito autonomo per concorrenza sleale quando sia stata già qualificata illecita a titolo di contraffazione dei marchi apposti sui prodotti originali e di violazione del diritto d’autore sull’opera in essi contenuta (App. Milano, 23 marzo 2001, Aida 2001, 808/4).

L’esclusione della violazione del diritto d’autore impedisce la possibilità di qualificare il medesimo comportamento illecito sotto il profilo della concorrenza sleale (Trib. Savona, ordinanza 16 febbraio 1999, Aida 2001, 747/3).

L’attività di una copisteria, che direttamente a mezzo del proprio personale o indirettamente a mezzo del self service crea e pone in vendita o comunque distribuisce fotocopie di opere, costituisce violazione dei diritti d’autore appartenenti al loro editore, dell’art. 2598 n. 3 c.c., nonché delle le sulla stampa e sulla consegna obbligatoria di esemplare degli stampati e delle pubblicazioni (Pret. L’Aquila, 5 aprile 1991, Aida 1992, 41/1).

Compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’impresa che senza il consenso del concorrente titolare dei diritti d’autore relativo ad un programma base immette sul mercato programmi che ne costituiscano  riproduzione in qualche misura elaborata (Pret. Bari, ordinanza 11 febbraio 1991, Aida 1992, 33/7).

 

7.6 atti contrari ai princìpi della correttezza professionale

L’uso nell’attività economica di mazzi di carte copiate da quelle ottenute da un concorrente attraverso il restauro di originali preesistenti, senza peraltro attribuire a quest’ultimo la paternità dell’opera (pur non protetta dal diritto d’autore), costituisce illecito approfittamento del lavoro altrui ed è dunque illecito ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 ottobre 2013, Aida 2015, 1672/2).

La duplicazione di programmi per elaboratore privi di licenza, tramite installazione su computer venduti o utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del convenuto, costituisce violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sui programmi per elaboratore di cui l’attrice è titolare, nonché del diritto all’uso esclusivo dei segni distintivi di quest’ultima, oltre che concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., atteso che, posto il rapporto di concorrenza (sebbene a livelli economici diversi) tra il convenuto e l’attrice, certamente la commercializzazione di programmi per elaboratore privi di licenza in tutto uguali a quelli originali (e contraddistinti anche con i relativi marchi) danneggia l’attrice ostacolando la vendita di questi ultimi (Trib. Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, 19 giugno 2013, Aida 2015, II.37/1).

Non costituisce illecito l’imitazione di iniziative pubblicitarie e di marketing prive del requisito dell’originalità (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 4 luglio 2014, Aida 2015, II.62/1).

Una campagna pubblicitaria incentrata sull’immagine di un ex calciatore della nazionale italiana di calcio vestito d’azzurro insieme ad un notissimo giocatore straniero in carriera non costituisce imitazione parassitaria della campagna pubblicitaria altrui che utilizzi le immagini in divisa da gioco della medesima nazionale o di un gruppo di suoi giocatori, poiché le due campagne non sono sovrapponibili o confondibili ed anzi non sembrano neppure una imitazione dell’altra (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 4 luglio 2014, Aida 2015, II.62/2).

Sussiste l’illecito di concorrenza sleale qualora la contraffazione di un software si inquadri nell’ambito di una strategia imprenditoriale volta a veicolare da una società all’altra le specifiche conoscenze che hanno permesso di realizzarlo, anche attraverso il passaggio di dipendenti (Trib. Bologna, Sezione IP 8 agosto 2014, Aida 2015, II.65/4).

In assenza di diritti di privativa, la pedissequa riproduzione di opere di design costituisce concorrenza sleale per imitazione servile quando sia al contempo idonea a creare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente, ed il rischio di confusione può essere escluso quando chi lamenti l’imitazione utilizzi canali commerciali di distribuzione diversi da quello dell’imitatore (Trib. Firenze, Sezione IP, 8 marzo 2010, V. Collections AG, V. Design M. GMBH e altri c. L. s.r.l., Aida 2013, Repertorio VII.7.6).

La condotta imitativa di opere del design non costituisce di per sé elemento idoneo a integrare concorrenza parassitaria, se non nei limiti in cui possa trarsi vantaggio dall’altrui attività di progettazione, ricerca, sviluppo e commercializzazione, in particolare quando l’appropriazione delle potenzialità dell’altrui attività di impresa si dipani in più di una fase del processo produttivo o in una pluralità di processi produttivi (Trib. Firenze, Sezione IP, 8 marzo 2010, V. Collections AG, V. Design M. GMBH e altri c. L. s.r.l., Aida 2013, Repertorio VII.7.6).

Anche se il codice di autodisciplina del design specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili all’art. 2598 n. 3 c.c., il giurì del design non si pronuncia applicando tale norma o altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del codice di autodisciplina (Giurì del design, Determinazione 1 settembre 2010, Aida 2013, 1532/1).

Anche se il codice di autodisciplina del design specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili all’art. 2598 n. 3 c.c., il giurì del design non si pronuncia applicando tale norma o altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del codice di autodisciplina (Giurì Design, Determinazione 3 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio VII.7.6).

Anche se il codice di autodisciplina del design specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili all’art. 2598 n. 3 c.c., il giurì del design non si pronuncia applicando tale norma o altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del codice di autodisciplina (Giurì Design, Determinazione 6 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio VII.7.6).

La prosecuzione di una pubblicità oggetto di inibitoria del Giurì è condotta concorrenzialmente scorretta ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., in quanto nei principi della correttezza professionale deve essere compreso anche il rispetto delle regole di lealtà pubblicitaria, in quanto principi comunemente accettati dalla categoria professionale di appartenenza (nella specie: il mancato rispetto delle regole di lealtà pubblicitaria consisteva nell’inottemperanza a decisione assunta dal Giurì in contraddittorio fra le parti) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 20 aprile 2011, G.D. Orlando, L’Oreal Italia s.p.a. c. Beiersdorf s.p.a., Aida 2012, Repertorio VII.7.6).

Viola l’art. 2598 c.c. l’artista che, dopo aver abbandonato un gruppo, utilizzi un domain name corrispondente al nome di quest’ultimo per promuovere la sua attività individuale e diffonda notizie e apprezzamenti screditanti sui prodotti e le attività dei membri residui del gruppo (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti – Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio VII.7.6).

La concorrenza sleale per sviamento di clientela va esclusa quando i dati quantitativi dei clienti contattati e/o sottratti (nella specie pari al 2% di quelli in portafoglio dell’impresa che si assume spogliata) dimostrino che non vi è stata un’emorragia ma solo un calo fisiologico dovuto all’ingresso sul mercato di un ex collaboratore non legato, peraltro, da un patto di non concorrenza (Trib. Venezia, Sezione IP, 16 novembre 2011, G.D. Fidanzia, B&R Service s.r.l. c. GS Global Service Alto Adige s.r.l., Alberto Bortolameolli, Paolo Bortolameolli, Aida 2012, Repertorio VII.7.6).

Lo storno non può dirsi avvenuto con modalità illecite quando i dipendenti stornati non siano stati contattati con l’uso di espressioni denigratorie nei confronti del loro datore di lavoro, siano in numero esiguo rispetto al totale dei dipendenti del concorrente e svolgano mansioni per le quali non sia richiesta una formazione professionale, potendo così essere agevolmente sostituiti (Trib. Venezia, Sezione IP, 16 novembre 2011, G.D. Fidanzia, B&R Service s.r.l. c. GS Global Service Alto Adige s.r.l., Alberto Bortolameolli, Paolo Bortolameolli, Aida 2012, Repertorio VII.7.6).

Lo storno di dipendenti costituisce attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. quando è accompagnato da elementi – quali il numero di dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che essi rivestivano nell’impresa stornata, il concomitante storno di clientela di quest’ultima e la violazione di suoi diritti di proprietà intellettuale – che evidenziano il fine aggressivo e scorretto dello storno (Trib. Torino, Sezione IP, 16 gennaio 2009, Aida 2011, 1395/1).

In assenza del consenso del titolare dei diritti, la copiatura pressoché pedissequa di un software altrui realizzata attraverso la sua decompilazione e la successiva utilizzazione dei codici sorgenti costituisce attività illecita ex artt. 98 cpi e 2598 n. 3 c.c. La liceità di tale attività non può d’altro canto essere fondata sull’art. 64quater l.a. poiché questa norma liberalizza la decompilazione del software soltanto quando essa sia realizzata da un soggetto autorizzato ad utilizzare i codici sorgenti e sia al tempo stesso finalizzata ad ottenere l’interoperabilità col programma decomplilato e non anche la realizzazione di copie pressochè pedisseque di quest’ultimo (Trib. Torino, Sezione IP, 16 gennaio 2009, Aida 2011, 1395/2).

Il produttore discografico che pubblichi un CD contenente brani di un artista pur sapendo che quest’ultimo è già legato ad altro produttore da un contratto di registrazione fonografica con esclusiva contribuisce all’inadempimento, compie così un illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. ed è responsabile in solido con l’artista per il risarcimento del danno, che può essere parametrato in via equitativa ai ricavi ottenuti con la vendita dei supporti litigiosi (Trib. Milano, Sezione IP, 8 ottobre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.7.6).

È illecito ex art. 2598 n. 3 c.c. il rifiuto di vendere spazi pubblicitari per spot televisivi opposto da un imprenditore in posizione dominante su quel mercato ad un’altra emittente al fine di ostacolarne l’ulteriore penetrazione sul diverso mercato dei servizi TV a pagamento e di avvantaggiarvi l’offerta concorrente di una società consociata (Trib. Milano, ordinanza 26 ottobre 2009, Sky Italia s.r.l. c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.7.6).

La violazione di norme di codici deontologici da parte di un professionista ai danni di un altro professionista non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale essendo la disciplina sulla concorrenza sleale posta a presidio dei rapporti tra imprenditori e non tra professionisti (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 24 febbraio 2010, Aida 2011, 1411/3).

Compie atti di concorrenza sleale l’agenzia immobiliare che utilizza e pubblica dati relativi ad unità abitative che essa ha ottenuto non dai propri clienti od attraverso proprie ricerche di mercato ma estraendoli da una banca dati di un concorrente senza il suo consenso (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 15 ottobre 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Rotondaro Immobili di Prestigio s.r.l. c. Fontana Immobiliare s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.7.6).

Il rivenditore di un prodotto di marca può certamente pubblicizzare la propria attività attraverso fotografie del prodotto offerto, ma non può riprendere senza consenso fotografie tratte dal catalogo del produttore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 19 ottobre 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Sistemi di Luce di Maffezzoni Sandra c. Artemide s.p.a., Artemide Italia s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.7.6).

Il rivenditore di un prodotto di marca può certamente pubblicizzare la propria attività attraverso fotografie del prodotto offerto, ma non può riprendere senza consenso fotografie tratte dal catalogo del produttore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 ottobre 2010, Aida 2011, 1442/2).

L’irradiazione da parte di un’impresa di radiodiffusione di programmi su frequenze che interferiscono con quelle utilizzate precedentemente da un’impresa concorrente costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. Sez. I civile 4 maggio 2009 n. 10211, Pres. Luccioli, Est. Tavassi, La 10 s.r.l., La 9 s.p.a. c. Radiotelepordenone s.r.l., Aida 2010, Repertorio VII.7.6).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. da parte del convenuto per violazione di diritti patrimoniali del produttore fonografico la sua distribuzione di prodotti analoghi a quelli originari a prezzi sensibilmente inferiori, che sia resa possibile dalle economie correlate all’azione contraffattiva (Trib. Milano, Sezione IP, 4 maggio 2009, Aida 2010, 1356/4).

La società discografica che contribuisce all’inadempimento di un’obbligazione di non riregistrare canzoni assunte da un’artista nei confronti di un produttore discografico concorrente compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e risponde dei danni in solido con l’artista (Trib. Milano, 9 maggio 2008, Aida 2009, 1294/3).

L’utilizzazione non autorizzata di diritti d’autore relativi a software e banche dati e di informazioni segrete del concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. (Trib. Roma, Sezione IP, 1 ottobre 2008, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Pre-View s.a.s. di Alessandra Bonelli c. Wyeth Lederle s.p.a., MB & Care s.r.l., Maurizio Lo Sardo, Aida 2009, Repertorio VII.7.6).

Assume rilievo anche dal punto di vista concorrenziale quale ipotesi di violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. la violazione di diritti d’autore che consista nell’attivazione di un apposito canale distributivo di prodotti editoriali riservato ad un concorrente sulla base di accordi di sfruttamento di diritti d’autore (App. Milano, 11 febbraio 2009, Aida 2009, 1308/5).

La sola violazione di norme pubblicistiche (nella specie, relative al trattamento di dati da parte di operatori telefonici) non implica necessariamente il compimento di un atto di concorrenza sleale: occorrendo distinguere tra norme che sono rivolte a porre dei limiti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, la cui violazione implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale; e norme che impongono dei costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione può costituire concorrenza sleale ove serva per sostenere un ribasso dei prezzi, con malizioso e artificioso squilibrio delle condizioni di mercato (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/4).

Le norme pubblicistiche relative al trattamento dei dati degli abbonati telefonici contenute nelle direttive comunitarie, nel d. lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), nel d. lgs. 196/2003 (codice della privacy), nel d. lgs. 206/2005 (codice del consumo),  nelle delibere dell’AGCOM e dell’Autorità garante della privacy, hanno natura pubblicistica e, pur tutelando in primis interessi personali degli utenti-abbonati e dei consumatori, tutelano indirettamente anche gli interessi delle imprese concorrenti, così che la loro violazione è idonea a costituire un atto di concorrenza sleale (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/6).

Il complesso delle norme pubblicistiche relative al trattamento dei dati degli utenti dei servizi di telefonia impone che le comunicazioni commerciali a mezzo telefono (c.d. attività di telemarketing), avvengano sempre previa acquisizione di un consenso espresso e specifico da parte dell’interessato, sulla base di un’adeguata informativa da parte del fornitore del servizio, fermo comunque il divieto di utilizzo dei dati laddove manchi il preventivo consenso dell’interessato alla ricezione di comunicazioni commerciali (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/7).

Non può essere escluso che informazioni relative ad utenti di telefonia siano inserite lecitamente nelle banche dati proprie degli operatori che forniscono servizi di marketing, provenendo da altre modalità di raccolta dati ovvero da una relazione di clientela preesistente, purché sia assicurata la previa acquisizione di un consenso informato dell’interessato al trattamento; chi alleghi illecite attività di trattamento dati ha perciò l’onere di provare l’assenza di un consenso scritto a questo trattamento (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/9).

L’inserzione pubblicitaria appartiene all’imprenditore che l’ha commissionata e pagata, e non all’editore del periodico in cui essa compare, che può invece trovare tutela contro la ripresa dell’inserzione pubblicitaria ad opera di un concorrente nella disciplina della concorrenza sleale e per imitazioni promozionali ex art. 2598 (Trib. Milano, 27 febbraio 2007, Aida 2008, 1214/3).

L’offerta di prodotti intercambiabili con quelli di un concorrente e destinati ad interoperare in un sistema modulare (nella specie, attraverso l’interconnessione di componenti di un sistema di costruzioni di un gioco per bambini), ancorché non strettamente necessitata, risponde comunque ad un interesse del consumatore e non può dirsi in sé scorretta sul piano concorrenziale ((Cass. 28 febbraio 2008, Pres. Plentenda, Est. Nappi, Mega Bloks Inc. c. Lego System A/S, Lego s.p.a., Linea Gig s.p.a., Toy Service s.r.l., Gig Distribuzione s.p.a., Mega Bloks Inc., Aida 2008, Repertorio VII.4).

La vendita sottocosto (nella specie: vendita di un quotidiano e del suo supplemento settimanale allo stesso prezzo abitualmente praticato per il solo quotidiano) costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. solo quando contrasti con le regole poste dal legislatore comunitario e successivamente da quello nazionale a tutela della funzionalità del mercato e dell’interesse dei consumatori: e dunque solo quando costituisca abuso di posizione dominante, vietato dall’art. 82 del trattato UE e dall’art. 3 legge n. 287/1990 (Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636, Aida 2007, 1135/2).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. l’attività di un editore che riceve da un produttore fonografico le immagini di un artista destinato ad illustrare un suo album nuovo con il patto che esse siano utilizzate esclusivamente per informare della sua uscita, e le utilizza poi per un proprio prodotto fonografico concorrente, di qualità inferiore, svilendo la funzione mediatica e propagandistica assegnata dal produttore fonografico alle immagini dell’artista (App. Roma, 30 gennaio 2006, Pres. Fancelli, Est. Scaramuzzi, Edizione Cioè s.r.l. c. Emi Music Italy s.p.a., Nuova Decibel Company s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.7.6).

L’attività di fotocopiatura integrale di opere protette dal diritto d’autore da parte del personale della copisteria comporta tanto respon­sabilità per violazione dei diritti esclusivi sulle opere, quanto sotto il profilo della concorrenza sleale (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio VII.7.6).

Non rileva sotto il profilo concorrenziale la violazione della norma­tiva pubblicistica relativa all’attività degli stampatori (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio VII.7.6).

L’immissione in commercio di un circuito stampato per videogiochi identico a quello commercializzato dal concorrente costituisce un illecito concorrenziale ai sensi del n. 3 dell’art. 2598 c.c. risolvendosi in un comportamento non conforme a correttezza professionale (Trib.Milano, 1 agosto 2006, G.U. Marangoni, Angelo Arena c. Sure s.r.l., Electro System s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.7.6).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 l’attività dell’imprenditore che riprende da un programma del concorrente tutte le sue immagini fisse (ma non quelle relative all’animazione), con un sistematico sfruttamento indebito del lavoro del concorrente ed un indebito vantaggio sul piano concorrenziale, sia in termini di costi non supportati che in termini di tempo risparmiato (Trib. Milano, 2 agosto 2006, Aida 2007, 1172/3).

Viola l’art. 2598 n. 3 c.c. chi si avvale di rapporti contrattuali pregressi per acquisire l’idea di un format televisivo pur non tutelabile dal diritto d’autore, ed inoltre ne riprende il titolo pur non proteggibile come marchio. (Trib. Milano, Sezione IP, 15 novembre 2006, Pres. Migliaccio, Est. Bonaretti, Media Projects s.r.l. c. Telepiù s.p.a., Europa TV s.p.a., Sky Italia s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.7.6)

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. la ripresa parassitaria di una delle caratteristiche essenziali ed originali dei servizi offerti dal costitutore di una banca dati, che realizza un’appropriazione diretta e immediata dei risultati della sua attività ed è contraria agli usi onesti in materia (Trib. Roma, ordinanza 24 dicembre 2004, Aida 2006, 1078/3).

La riproduzione sistematica da parte di terzi di massime autonomamente elaborate da un imprenditore concorrente può integrare un’ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. ove si configuri quale indebita appropriazione del lavoro altrui in quanto rivolta in via sistematica e costante a sfruttare gli investimenti altrui al fine di non sostenerne i relativi costi e di conseguire pertanto scorrettamente una posizione di vantaggio sul mercato ai danni del concorrente (Trib. Milano, 12 dicembre 2005, Aida 2006, 1108/3).

La violazione delle norme pubblicistiche (nella specie relative alle autorizzazioni amministrative necessarie all’ampliamento di sale cinematografiche) è sufficiente ad integrare la fattispecie della concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. quando essa è stata causa diretta della diminuzione dell’ampliamento del soggetto passivo dell’illecito, e cioè quando è la violazione della legge che produce il vantaggio concorrenziale di cui si controverte, giacché l’osservanza della norma pubblicistica violata avrebbe impedito la diminuzione ora detta (Cass. Sez. I civ. 27 aprile 2004 n. 8012, Pres. Olla, Est. Berruti, Giovanna Chiarella c. Umberto Musso, Aida 2005, Repertorio VII.7.6).

Non risponde per concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. l’impresa editoriale cui siano passati alcuni collaboratori e clienti di un concorrente, quando essa non abbia svolto alcuna opera di incitamento verso i collaboratori del concorrente, i nomi dei clienti inserzionisti siano facilmente acquisibili attraverso la lettura degli annunci pubblicitari a pagamento pubblicati dalla rivista concorrente, il passaggio dei collaboratori sia avvenuto dopo che il loro ex datore di lavoro aveva provveduto ad una sostanziale riorganizzazione aziendale della testata, ed il passaggio di clienti sia avvenuto per autonoma determinazione di questi ultimi (Trib. Roma, ordinanza 27 luglio 2004, Pres. Deodato, Est. De Masi, Promomedia s.a.s. di Bergamin Giuseppe & C. c. Editoriale Eco Società Cooperativa Giornalistica Editrice a r.l., Aida 2005, Repertorio VII.7.6).

Viola gli artt. 2598 nn.1 e 3 l’attività di chi scannerizza un disegno grafico del concorrente non protetta dal diritto d’autore, gli aggiunge un colore già utilizzato dal pachaging del medesimo concorrente, e lo riproduce tale e quale in una propria brochure (Trib. Milano, 3 settembre 2004, Giud. Gandolfi, Hulka s.r.l. c. Abiogen Pharma s.p.a., Aida 2005, Repertorio VII.7.6).

Viola gli artt. 101 l.a. e 2598 n.3 c.c. l’attività di chi professionalmente monitora e riproduce per la propria clientela (nella specie su un sito web) solo ed esclusivamente articoli tratti da altre pubblicazioni (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 ottobre 2004, Aida 2005, 1048/6).

È illecita per concorrenza sleale la ripresa non autorizzata di un’idea altrui relativa alla forma di un prodotto industriale (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/5).

Nell’esercizio della sua attività SIAE deve osservare i principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. Sez. I civile 13 gennaio 2004 n. 267, Aida 2004, 957/3).

La copiatura di alcuni annunci economici, privi di elementi individualizzanti, potrebbe costituire illecito concorrenziale a titolo diverso dall’art. 2598 n. 1 c.c., ma non determina un danno potenziale sufficiente a ritenere sussistente il periculum in mora necessario all’emanazione di un provvedimento cautelare ove sia limitata a pochi non significativi casi (Trib. Palermo, ordinanza 31 dicembre gennaio 2003, Aida 2004, 995/2).

Lo sfruttamento di un’idea comunicativa ripresa negli elementi essenziali e caratterizzanti (nella specie, sfide a mezzo del gioco della trottola), nonché attraverso un’utilizzazione evocativa di scritte e personaggi (nella specie, simili ma non identici a quelli originali) costituisce atto di concorrenza sleale in base all’art. 2598 nn. 1 e 3 (Trib. Roma, ordinanza 14 gennaio 2004, Aida 2004, 997/2).

In regime di concorrenza è lecito riprendere l’idea e la logica di una singola iniziativa imprenditoriale (nella specie: editoriale) altrui (App. Milano, 20 gennaio 2004, Aida 2004, 999/3).

L’assunzione di ex collaboratori del concorrente integra storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3 c.c. soltanto quando sia accompagnata dall’accertamento di modalità (quali ad esempio: induzione all’inadempimento, denigrazione del datore di lavoro, propalazione di notizie false) contrarie ai principi della correttezza professionale (nella specie il preteso storno riguardava i collaboratori di un’impresa distributrice di software) (Trib. Milano, 15 giugno 2004, Pres. Trombetti, Est. Bichi, Dialogic Telecom Europe N.V. c. Silicomp s.p.a., Aida 2004, Repertorio VII.7.6).

L’ex agente (nella specie: nel campo della distribuzione del software) può seguitare a sfruttare le proprie conoscenze, anche relative alla clientela, acquisite nelle pregresse attività professionali (Trib. Milano, 15 giugno 2004, Pres. Trombetti, Est. Bichi, Dialogic Telecom Europe N.V. c. Silicomp s.p.a., Aida 2004, Repertorio VII.7.6).

Poiché non provengono da un organo legislativo dello stato le regole di naming hanno mero valore contrattuale tra le parti, quali sono da un lato gli utenti del servizio Internet e dall’altro l’organo preposto all’assegnazione dei domain names (Trib.  Torino, ord. 23 dicembre 2000, Aida 2003, 893/1).

Costituisce violazione dell’art. 97 l.a. e dell’art. 2598 c.c. il comportamento di un giornale che, ricevute a titolo promozionale le fotografie di una cantante  presenti sulla copertina di un disco musicale, utilizzi le fotografie medesime per la realizzazione e la distribuzione in abbinamento editoriale di una musicassetta contente registrazioni fonografiche diverse da quelle presenti nel disco, per di più in assenza delle indicazioni previste dall’art. 62 l.a. (Trib.  Roma, 21 marzo 2002, Aida 2003, 911/1).

Compie atti di boicottaggio concorrenzialmente illeciti il titolare di  un’impresa di servizi di promozione di un circuito di sale cinematografiche che (ancorché indirettamente attraverso un proprio familiare, e nella specie il padre) eserciti pressioni sugli esercenti di cinema affinché questi ultimi cessino i rapporti contrattuali con l’organizzatore di un circuito concorrente (nella specie, queste pressioni consistevano in affermazioni relative a pretese difficoltà finanziarie del concorrente ed alla conseguente prevedibile perdita di clientela) (Trib. Palermo, ordinanza 19 luglio 2002, Pres. Monteleone, Est.  Cosentino, Hoc Servizi s.r.l. c. PMD Servizi s.r.l., Aida 2003, Repertorio VII.7.6).

Non costituisce concorrenza parassitaria il comportamento di un imprenditore che, riscontrato il successo dell’attività di un concorrente consistente nella promozione di un circuito di sale cinematografiche attraverso attività pubblicitarie e offerte di sconti presso i cinema aderenti al circuito, inizi una attività basata su analoghe iniziative promozionali (Trib. Palermo, ordinanza 19 luglio 2002, Pres. Monteleone, Est.  Cosentino, Hoc Servizi s.r.l. c. PMD Servizi s.r.l., Aida 2003, Repertorio VII.7.6).

Secondo l’art. 101 l.a. non esiste nel nostro ordinamento un diritto esclusivo alla notizia: mentre la libera riproducibilità delle informazioni trova il suo unico limite nella contrarietà agli usi onesti in materia commercialistica (e cioè i principi di correttezza professionale specifici del settore ex art. 2598 c.c.) ovvero nell’ipotesi previste dall’art. 101 co.2 lettere a) e b) (Trib. Bologna, 2 ottobre 2002, Aida 2003, 925/1).

Non possono essere qualificate come informazioni o notizie giornalistiche ex art. 101 co.2 lett. b) l.a. le informazioni di pubblico dominio e facilmente reperibili ai singoli interessati (nella specie: si trattava di informazioni relative ad offerte di lavoro, accessibili sui siti internet ed agli uffici del personale) (Trib. Bologna, 2 ottobre 2002, Aida 2003, 925/2).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 l’attività dell’editore di un periodico che a breve distanza di tempo riprende da un periodico concorrente rubriche, inserzioni e la stessa successione delle informazioni, sfruttando così il lavoro di quest’ultimo, senza incorrere nei connessi oneri economici (Trib. Bologna, 2 ottobre 2002, Aida 2003, 925/3).

L’uso quale meta–tag di segni distintivi del concorrente è illecito ex art. 2598 n. 3 c.c. perché determina un ingiusticato e costante agganciamento con le iniziative promozionali e la notorietà altrui, idoneo a determinare un effetto di sviamento della clientela (Trib. Milano, ordinanza 8 febbraio 2002, Aida 2002, 867/4).

Ove non sia dimostrata l’attuazione sistematica di vendita del prodotto a prezzi superiori ai costi di produzione al fine di danneggiare l’altrui azienda la commercializzazione di una pubblicazione di nuova creazione unitamente ad altra rivista e al solo prezzo di questa non appare di per sé una attività idonea a violare il principio di correttezza professionale, in quanto giustificata da un lecito fine promozionale (Trib. Roma, ordinanza 19 ottobre 2001, Aida 2002, 852/2).

Non costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione di una rivista che tratta di argomenti non originali già trattati in riviste edite da concorrenti (Trib. Roma, 20 giugno 2001, Aida 2002, 849/2).

Il codice a barre non è tutelato né come opera dell’ingegno né come segno distintivo; è disciplinato da un regolamento contrattuale che si fonda sulla spontanea adesione di chi richiede il codice allo statuto del sistema; questo statuto prevede che il codice a barre di una rivista viene mantenuto anche se la testata cambia editore; comporta che quando cessa di editare una rivista l’editore è obbligato a non utilizzare il suo codice a barre per altro periodico; e l’inadempimento di quest’obbligazione contrattuale costituisce atto contrario ai principi della correttezza professionale e dunque concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti dell’editore che continui la pubblicazione del periodico con la testata da lui dismessa (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/8).

Compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’editore che, dopo aver cessato di essere licenziatario di una testata, avvia un proprio periodico con altra testata con un’operazione di marketing che punta ad insinuare nei lettori la sensazione di continuare a leggere un prodotto editoriale inserito nel solco tracciato dalla rivista del precedente licenziante (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/5).

L’azione di concorrenza sleale per vendita sottocosto pretesamente consistente nella vendita gratuita di un periodico abbinata ad un giornale rende necessario dimostrare che la vendita aggiuntiva erode completamente i precedenti margini di guadagno dell’editore (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002, 843/5).

L’utilizzazione di ex dipendenti del concorrente non vale a qualificare concorrenzialmente illecita la produzione di un periodico di impostazione grafica somigliante per alcuni elementi a quella del periodico realizzato dall’ex datore di lavoro, in assenza di patti di non concorrenza e data la generale conoscibilità della forma e del contenuto della pubblicazione (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002, 843/4).

Non esiste conflitto fra le decisioni emesse, in relazione ad una stessa fattispecie, rispettivamente dall’autorità giudiziaria, dall’autorità garante della concorrenza e del mercato e dal giurì dell’autodisciplina: stante la diversa natura di tali organi, e la diversa portata degli interessi che nelle rispettive sedi vengono tutelati (App. Milano, 2 febbraio 2001, Aida 2001, 806/3).

Le regole del codice di autodisciplina pubblicitaria sono rilevanti ai fini dell’individuazione del contenuto dei principi della correttezza professionale, la cui violazione integra la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., e ciò anche se l’autore del comportamento oggetto di valutazione non abbia accettato il codice di autodisciplina (App. Milano, 2 febbraio 2001, Aida 2001, 806/1).

Una società che abbia una denominazione sociale parzialmente coincidente con la denominazione sociale, il marchio ed il domain name di un concorrente può lecitamente usare la parola comune a questi diversi segni come meta-tag nel proprio sito. (Trib. Roma, ordinanza 24 gennaio 2001, Aida 2001, 801/1)

L’affermazione non veritiera secondo cui un servizio giornalistico è «esclusivo» del giornale che lo pubblica costituisce concorrenza sleale ex artt. 2598 n. 3 c.c. e 10bis CUP (App. Milano, 23 gennaio 2001, Aida 2001, 800/3).

I meta-tag sono parole chiave non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i siti presenti in Internet; per conseguenza l’uso di un meta-tag contenente il marchio di un concorrente ha l’effetto di far comparire il proprio sito tra i risultati delle ricerche condotte utilizzando come parola chiave il marchio altrui, e dunque viola l’esigenza tutelata ex art. 2598 n. 3 c.c. che ciascun imprenditore non tragga vantaggio in maniera parassitaria dall’effetto di «agganciamento» ai risultati dei mezzi impiegati da altri. (Trib. Roma, ordinanza 18 gennaio 2001, Aida 2001, 799/1)

L’utilizzazione di una frequenza riservata ad un’altra emittente radiofonica costituisce un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Roma, ordinanza 9 gennaio 2001, Aida 2001, 797/3).

L’a.g.o. ha giurisdizione sulle controversie tra emittenti radiofoniche private in tema di concorrenza sleale per violazione delle rispettive frequenze di trasmissione (Trib. Roma, ordinanza 9 gennaio 2001, Aida 2001, 797/1).

Le valutazioni dell’usato hanno una loro originalità, non essendo dovute a meri calcoli matematici e presupponendo un’approfondita ricerca comparativa su tutto il territorio nazionale, un’attenta elaborazione dei dati ed una sintesi critica: onde la loro ripresa ad opera di un periodico concorrente costituisce violazione dell’art. 101 co.2 lettera b) l.a. (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 781/3).

L’impresa che riproduce sistematicamente e memorizza articoli di giornali e riviste per poi ritrasmetterli via posta, fax o telematica ai propri clienti a far tempo dalla stessa mattina dell’uscita dei giornali in edicola non ha diritto ad una licenza obbligatoria per l’utilizzo degli articoli ora detti: e non lo ha nemmeno in base al diritto antitrust, quando l’editore in questione non occupi una posizione dominante (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/4).

L’attività di un’impresa che riproduce sistematicamente e memorizza articoli di giornali e riviste per poi ritrasmetterli via posta, fax o telematica ai propri clienti a far tempo dalla stessa mattina dell’uscita dei giornali in edicola costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 c.c. ai danni degli editori dei giornali e delle riviste così riprodotti (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/3).

L’art. 101 l.a. è regola speciale rispetto all’art. 2598 n.3 c.c., e qualifica illecita l’attività di una rassegna stampa quotidiana trasmessa per via telematica sulla rete Internet e che contiene ampi riassunti degli articoli e delle informazioni tratti (tra l’altro anche) da un giornale concorrente, anche quando la rassegna stampa telematica indichi nel giornale concorrente la propria fonte (Trib. Genova, 12 luglio 2000, Aida 2001, 771/1).

Non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. la vendita sottocosto di due giornali al prezzo di uno (nella specie Il corriere di Firenze e La gazzetta dello sport), che abbia in concreto un carattere promozionale e sia indicata ex ante come relativa ad un certo periodo limitato di tempo e realizzata solo per esso (Trib. Firenze, ordinanza 29 aprile 2000, Aida 2001, 764/1).

La registrazione come domain name della denominazione sociale di un concorrente preclude a quest’ultimo l’uso della sua denominazione per i suoi siti, e sotto questo profilo costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 anche quando non ricorra in concreto  l’intento estorsivo e speculativo proprio del domain grabbing (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2000, Aida 2000, 728/3).

La violazione delle norme sull’affollamento pubblicitario televisivo non implica di per sé illiceità anche sul piano della concorrenza sleale ove l’attore non ne provi la potenzialità lesiva della sua azienda; a tal fine non è sufficiente la mera allegazione di un profitto illecito da parte del concorrente, ove l’attore non provi che questo profitto sarà impiegato in modo da falsare il mercato, ad esempio acquisendo diritti televisivi a prezzi insostenibili dai concorrenti o praticando ribassi sui prezzi degli spazi pubblicitari (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/9).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. la distribuzione di vecchie registrazioni di un artista in abbinamento ad un periodico che avvenga qualche settimana dopo la pubblicazione di un nuovo album dell’artista e con modalità tali da lasciar credere che anche la registrazione distribuita con il periodico contenga interpretazioni nuove: e così sfruttando in modo indebito e parassitario l’iniziativa sostenuta (dall’avente causa) dell’artista con costi ed oneri, e determinando un concreto pericolo confusorio ed il rischio di uno sviamento di clientela (Trib. Roma, 1 marzo 2000, Aida 2001, 759/4).

Non può essere protetto dal diritto d’autore come opera dell’ingegno e nemmeno dall’art. 2598 n.3 c.c. uno schema di programma televisivo che necessiti di ulteriori processi di elaborazione e di integrazione con altri contributi integrativi per raggiungere individualità e compiutezza di rappresentazione, e che non presenti inoltre carattere di novità oggettiva (nella specie si trattava di uno schema predisposto secondo gli usuali modelli tipici delle competizioni canore, caratterizzati dalla presentazione di un certo numero di canzoni, dalla loro selezione e dalla scelta finale di tre di esse e tra di esse della migliore, intervallando la presentazione conforme di intrattenimento spettacolare (Trib. Roma, 27 gennaio 2000, Aida 2000, 714/1).

L’accaparramento di maggiori utili reso possibile dal superamento dei tetti pubblicitari può determinare un danno concorrenziale illecito solo qualora a sua volta consenta di sostenere ribassi di prezzo di vendita di spazi pubblicitari, sconti o altre pratiche equivalenti cui i concorrenti che non violano la legge non possono far fronte (Trib. Roma, ordinanza 23 dicembre 1999, G.D. DE MASI, Rai Radiotelevisione Italiana c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.7.6).

La violazione delle norme che impongono limiti al contenuto e alle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari non concretizza un atto di concorrenza sleale nè è fonte immediata di danno per il concorrente, non essendo queste norme destinate a definire una disciplina generale delle pratiche concorrenziali fra emittenti televisive (Trib. Roma, ordinanza 23 dicembre 1999, G.D. DE MASI, Rai Radiotelevisione Italiana c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.7.6).

Stante la sostanziale omogeneità dei princìpi che presiedono alla disciplina antitrust e della concorrenza sleale, non sembra esservi ragione per escludere che gli illeciti antitrust (nella specie: accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) valgano a specificare la clausola di correttezza dell’art. 2598 n. 3 c.c., sicchè la tutela di quest’ultimo articolo possa essere attivata solo in via sussidiaria, laddove non ricorrano i presupposti perché scatti il rimedio speciale antitrust (Trib. Roma, ordinanza 23 dicembre 1999, G.D. DE MASI, Rai Radiotelevisione Italiana c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.7.6 ).

L’applicazione dell’art. 11 delle condizioni generali di contratto della SIAE relative all’utilizzazione del suo repertorio musicale, e secondo cui nella base imponibile per il calcolo dei diritti d’autore debbono essere ricompresi anche i contributi erogati al contraente della Siae per un evento musicale da enti pubblici ad imprese private, non costituisce abuso di posizione dominante ex art. 3 l.at. e nemmeno concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Torino, 20 novembre 1999, Aida 2001, 754/1).

In mancanza di profili specifici ulteriori rispetto alla violazione dei diritti dell’artista questa violazione non costituisce altresì concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, ordinanza 20 aprile 1999, Aida 2000, 683/2)

L’importatore parallelo di una macchina fotografica che riproduca reprograficamente e venda con essa anche la traduzione in lingua italiana del relativo manuale di istruzioni viola il diritto patrimoniale d’autore che il distributore ufficiale della macchina fotografica ha sulla traduzione ora detta e compie concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. (Trib. Milano, 22 febbraio 1999, Aida 2000, 676/1).

Nel campo della moda l’originalità della forma non vale di per sé a realizzare il requisito della capacità distintiva necessario per la tutela contro l’imitazione servile ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. 21 novembre 1998 n. 11795, Pres. CORDA, Est. OLLA, P.M. MELE, Linea C. Ferretti s.r.l. c. Gilmar s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.7.6).

Non costituisce concorrenza parassitaria ex art. 2598 n.3 c.c. la produzione e distribuzione di (una compilation che contenga anche) un brano musicale altrui di successo: e questa compilation non costituisce nemmeno imitazione servile del prodotto musicale altrui ex art. 2598 n.1 c.c. quando la profondità del timbro e l’estensione vocale caratteristiche dell’interpretazione dell’artista di successo siano ben diverse da quelle dell’artista che ha interpretato la compilation e sia con ciò escluso il rischio di confusione tra le due interpretazioni (Trib. Roma, ordinanza 1 luglio 1999, G.I. OLIVIERI, Virgin Music Italy s.r.l. c. Universo Productions s.r.l., Universal Music s.p.a., Aida 1999, Repertorio VII.7.6).

L’art. 2598 n.3 c.c. non si applica ai rapporti tra una casa discografica e l’editore di una rivista che la venda insieme ad una registrazione di opera musicale (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 640/4).

L’unica misura ex art. 700 c.p.c. idonea ad assicurare il fruttuoso esperimento dell’azione di merito volta alla repressione di un noleggio illecito ex artt. 72.2 l.a. e 2598 n. 3 c.c. appare l’inibitoria ed il sequestro dei CD del noleggiatore (Trib. Verona, ordinanza 27 aprile 1999, Aida 1999, 639/3).

Viola le norme relative ai diritti dei produttori fonografici e ad un tempo costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’attività di un’associazione che in realtà svolga (anche) attività imprenditoriale di noleggio di CD consentendo ad un numero indifferenziato di soggetti di disporre di un CD per un determinato periodo di tempo sol che si presentino presso la sede dell’associazione (avente in concreto le connotazioni di un esercizio commerciale aperto al pubblico), compilino un modulo di iscrizione all’associazione, e versino una somma di denaro, con un’attività in concreto prevalente rispetto a quella dell’ascolto dei CD presso la sede pur consentita a seguito dell’iscrizione (nella specie la sede sociale disponeva di un solo impianto di ascolto) (Trib. Verona, ordinanza 27 aprile 1999, Aida 1999, 639/2).

La pubblicazione di una tabella identica ad altra precedentemente pubblicata da un giornale concorrente non costituisce atto di concorrenza sleale, sia perché non integra alcuna violazione dei doveri di correttezza professionale, sia perché non implica alcuna confusione su di una qualità o caratteristica del prodotto, idonea a differenziarlo da tutti gli altri (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 628/2).

L’emittente radiotelevisiva che usi frequenze di trasmissione lecitamente preusate da altra emittente e cagioni così interferenze al segnale della preutente realizza un illecito di concorrenza sleale (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Pres. Est. PATRONE, Italab TV s.r.l., TBS Television Broadcasting System s.r.l. c. Teleinform 80 s.r.l., Telelombardia 1 Televideo Distribuzione s.r.l., Rete Unica s.r.l., STLP Società Televisiva Ligure Piemontese s.r.l., Aida 1999, Repertorio VII.7.6).

Attraverso la previsione dell’art. 2598 n. 3 c.c. si verifica una interferenza fra i due “ordinamenti” statale e autodisciplinare, che consente di qualificare come sleale il comportamento dell’impresa aderente all’autodisciplina che non si uniformi ad un provvedimento di inibitoria emesso dal Giurì (Trib. Torino, ordinanza 9 dicembre 1998, Aida 1999, 627/2).

Qualora l’atto introduttivo del giudizio di merito prospetti l’illecito di concorrenza sleale anche sotto il profilo della violazione del principio di correttezza professionale per l’asserito contrasto della pubblicità della convenuta con alcune norme del codice di autodisciplina, la sopravvenuta emanazione della pronuncia del Giurì che accerti la violazione di una delle norme invocate non introduce nel processo un nuovo tema di indagine (immutatio libelli), ma supporta l’identico fatto di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale posto a fondamento della domanda di merito (emendatio libelli) (Trib. Torino, ordinanza 9 dicembre 1998, Aida 1999, 627/1).

Quando l’attore abbia chiesto la repressione ex art. 2598 n.3 c.c. di un’imitazione pubblicitaria servile ex art. 13 co.1 c.a. di un’idea promozionale di un quotidiano il giudice deve verificare se sussista una violazione di quest’ultima norma (Cass. 15 febbraio 1999 n. 1259, Aida 1999, 586/4).

Senza verificare se il codice di autodisciplina pubblicitaria costituisca un ordinamento giuridico frutto della libertà di autonomazione riconosciuta dall’ordinamento statale, ed anche ammesso che contenga solo regole meramente deontologiche, in ogni caso le sue regole (nella specie: l’art. 13 c.a.), quali espressione dell’etica professionale e commerciale, costituiscono parametri di valutazione della correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c. (Cass. 15 febbraio 1999 n. 1259, Aida 1999, 586/2).

Poiché l’imprenditore mediamente corretto e leale osserva non solo le regole sostanziali del codice di autodisciplina, ma anche le decisioni dell’organo cui ha conferito il potere di dirimere le controversie circa la loro osservanza, l’emanazione della decisione di accertamento e di inibitoria del Giurì permette di per sé sola di qualificare la successiva protrazione del messaggio pubblicitario come atto di concorrenza sleale non conforme ai principi della correttezza professionale (Trib. Torino, ordinanza 30 ottobre 1998, Aida 1999, 621/3).

La prevalente adesione delle grandi imprese al sistema di autodisciplina pubblicitaria consente di sussumere le relative regole nell’ordinamento statale attraverso la norma di richiamo dell’art. 2598 n. 3 c.c., quanto meno nei rapporti tra imprese che hanno liberamente aderito a tale sistema (Trib. Torino, ordinanza 30 ottobre 1998, Aida 1999, 621/2).

A fronte di una valutazione di illiceità ex art. 2598 n. 3 c.c. basata sulla semplice esistenza oggettiva di un provvedimento del Giurì di autodisciplina pubblicitaria che ha accertato e inibito un’imitazione pubblicitaria contrastante con l’art. 13 co. 1 c.a., sono irrilevanti le argomentazioni della parte resistente relative al difetto di novità e di originalità della rappresentazione pubblicitaria già protetta dal Giurì (Trib. Torino, ordinanza 30 ottobre 1998, Aida 1999, 621/1).

I principi della correttezza professionale ex art. 2598 n.3 includono necessariamente anche il rispetto del codice di autodisciplina pubblicitaria liberamente accettato e in ogni caso notoriamente osservato dalla maggioranza delle imprese operanti sul mercato, e comunque soprattutto delle decisioni assunte dal Giurì in contraddittorio tra le parti (nella specie: con una pronuncia di accertamento ed inibitoria di un’imitazione pubblicitaria illecita ex art. 13 co.1 c.a.) (Trib. Torino, decreto 16 ottobre 1998, Aida 1999, 620/1).

Dichiarato che una pubblicità comparativa non è ingannevole e non costituisce concorrenza sleale nemmeno ex art. 2598 n.2 c.c., il tribunale non può accogliere la domanda proposta dall’inserzionista nei confronti dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria di astenersi dal prendere qualsiasi provvedimento che di fatto limiti il suo diritto ad effettuare la pubblicità dichiarata lecita dal tribunale, quando l’inserzionista sia già vincolato da una decisione precedente del Giurì dell’Autodisciplina pubblicitaria, che abbia qualificato la medesima pubblicità come contraria agli artt.14 e 15 c.a. (Trib. Milano, 15 ottobre 1998, Aida 1999, 619/1).

La pubblicazione sulla copertina di un libro (nella specie: un catalogo di periodici italiani) del nome «Dipartimento per l’informazione e per l’editoria Presidenza del consiglio », che invece non abbia ufficialmente partecipato o patrocinato l’iniziativa editoriale, costituisce pubblicità ingannevole e dunque concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, 21 maggio 1998, Giud. BICHI, Uspi Unione Stampa Periodica Italiana c. Editrice Bibliografica s.p.a., Aida 1998, Repertorio VII.7.6).

La produzione, e distribuzione di un supporto di suono che costituisce copia di un fonogramma caduto in pubblico dominio ma restaurato ed integrato da altra impresa con l’ausilio di un tecnico qualificato costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni di quest’impresa e non anche del tecnico (nella specie intervenuto nel giudizio ad adiuvandum dell’impresa), che non riveste la qualità di imprenditore dell’iniziativa «editoriale» litigiosa necessaria per essere legittimato attivo all’azione per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (Trib. Milano, 30 marzo 1998, Aida 1998, 560/3).

Non essendovi un diritto esclusivo di Telecom Italia o Seat sugli elenchi telefonici, la commercializzazione di CD che li riproducano non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ma una forma lecita di esplicazione di un’attività economica attualmente libera (Trib. Torino, ordinanza 16 dicembre 1997, Aida 1998, 550/2).

La pubblicazione e diffusione in rete di una rassegna stampa contenente i riassunti degli articoli pubblicati da un quotidiano costituisce violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. (come atto di concorrenza parassitaria), dell’art. 101 l.a. e dell’art. 65 I.a. (Trib. Genova, 3 dicembre 1997, Aida 1998, 545/1).

Ai fini dell’accertamento della vendita sotto costo deve assumersi come parametro di riferimento il costo medio di produzione dell’impresa interessata (Trib. Ravenna, 11 novembre 1997, Aida 1998, 543/2).

La discriminazione del prezzo di vendita secondo criteri territoriali, consistente nella vendita sottocosto di due quotidiani in tandem in una determinata area geografica (cd. local price cutting), costituisce dumping interno ed è quindi illecita ex art. 2598 n. 3 c.c., in quanto oggettivamente idonea a perseguire un risultato di restrizione della concorrenza (Trib. Ravenna, 11 novembre 1997, Aida 1998, 543/1).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. la pubblicazione di uno stradario di Roma che riprenda telles quelles alcune parti di una pubblicazione concorrente: e questa concorrenza sleale può essere sanzionata con un ordine di eliminare dallo stradario litigioso le parti riprese dal prodotto concorrente e con un ordine di ritirare dal commercio le copie dell’opera non ancora vendute (Trib. Roma, 26 settembre 1997, Aida 1998, 538/1).

Non ravvisandosi alcun profilo di illiceità specifica nella copiatura pedissequa degli elenchi telefonici ufficiali, non è possibile nemmeno qualificare quest’ultima come concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Torino, ordinanza 17 luglio 1997, Aida 1998, 533/5).

L’onere di provare la vendita sottocosto di un giornale incombe all attore che ne chiede la repressione come atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/5).

Quando due giornali sono venduti abbinati al prezzo consueto di uno solo, ed il secondo è edito da una società controllata dall’editore del primo, non è mai stato venduto da solo al pubblico, ed è destinato ad offrire le informazioni locali non pubblicate dal primo, il prezzo di vendita non è da solo indicativo di una vendita sottocosto, e questa non può essere nemmeno dedotta dalla sola circostanza che i due giornali siano editi da due società diverse ed abbiano un diverso direttore responsabile, diversamente da quanto avviene con i supplementi che siano pubblicati dal medesimo editore dei quotidiano (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/4).

Quando non venga praticata a scopo meramente promozionale o comunque per brevi periodi temporali ma in modo sistematico ed a tempo indeterminato, la vendita sottocosto (nella specie: di giornali) costituisce attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/3).

Non contrasta con l’art. 21 co. 3 cost. un provvedimento giudiziale che inibisca all’editore di un giornale di venderlo ad un determinato prezzo che appaia sottocosto, potendo l’editore continuare a vendere il giornale ad un prezzo superiore (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/2).

Proposta al tribunale una domanda di inibitoria urgente della vendita di due giornali abbinati ad un dato prezzo, che il ricorrente qualifichi concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 per vendita sottocosto e ad un tempo violazione illecita dell’art. 2 l.at., il tribunale deve dichiararsi incompetente ex art. 33 co. 2 I.at. a pronunciare su questa seconda domanda (che rientra invece nella competenza della corte d’appello), mentre può pronunciare sulla prima (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/1).

La normativa nazionale che vieta, in quanto atto di concorrenza sleale, di promuovere le vendite offrendo al pubblico la possibilità di partecipare a giochi a premi incide sul contenuto sostanziale dei prodotti, ove il divieto sia riferito a pubblicazioni nelle quali detti giochi siano inseriti come parte integrante. Essa pertanto costituisce una misura dì effetto equivalente ai sensi dell’art. 30 del trattato (Corte giustizia CE, 26 giugno 1997, Aida 1997, 436/1).

La rivendita da parte delle librerie di copie saggio acquistate dai docenti a prezzo inferiore a quello originale costituisce atto non conforme alla correttezza commerciale e perciò illecito in base all’art. 2598 c.c. (Trib. Torino, 23 maggio 1997, Pres. RISCHIN, Est. VITRO’, Casa Editrice Giuseppe Principato s.p.a., La Scuola Editrice s.p.a., Le Monnier s.r.l. c. La casa del libro s.a.s., AIE Associazione Italiana Editori, Aida 1997, Repertorio VII.7.6).

Non è agevole definire corretta ex art. 2598 c.c. l’attività di un distributore che si qualifica ingannevolmente come agente di un editore e, in presenza di un’organizzazione distributiva di quest’ultimo che impone ai rivenditori all’ingrosso delle proprie opere di fifornire soltanto le librerie per la vendita al pubblico, ottiene da un grossista la merce in quanto titolare di libreria e poi la rivende come ambulante in un ambito territoriale ben più vasto (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Aida 1997, 495/3).

L’impresa che contemporaneamente all’uscita di quotidiani e riviste di un editore ne ripubblica in proprie rassegne stampa gli articoli e le informazioni che specificamente interessano i propri clienti (vuoi perché li riguardano direttamente vuoi perché attengono al settore nel quale essi operano) compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e ad un tempo illecito ex art. 101 l.a. e violazione del diritto d’autore ex art. 65 l.a. sugli articoli per cui l’editore si sia espressamente riservata la riproduzione (Trib. Milano, ordinanza 8 aprile 1997, Aida 1997, 496/1).

Venuta meno l’esclusíva di Telecom e della sua concessionaria Seat relativa alla pubblicazione, distribuzione e vendita degli elenchi telefonici, i dati contenuti da questi elenchi possono essere utilizzati in tutto o in parte da terzi senza che essi compiano con ciò concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni di Telecom e Seat (Trib. Pavia, ordinanza 22 marzo 1997, Aida 1998, 526/2).

La distribuzione di copie saggio di un’opera dall’editore ad insegnanti non costituisce messa in commercio di questi esemplari ora detti e non esaurisce il relativo diritto esclusivo dell’effitore: onde la rivendita delle medesime copie saggio da parte di altro imprenditore lede i diritti d’autore rivenuti all’editore e costituisce ad un tempo concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. del rivenditore ai danni dell’editore (Trib. Torino, 4 marzo 1997, Pres. RISCHIN, Est. MAZZITELLI, Casa Editrice Felice Le Monnier s.p.a. c. Libreria L’Asíno d’Oro, Aida 1997, Repertorio VII.7.6).

Il servizio di pubblicazione gratuita di inserzioni su giornali non possiede carattere individualizzante e distintivo, non potendo ricondursi al singolo annuncio alcun carattere di originalità, sicché la riproduzione di annunci determinata dalla scelta dell’inserzionista ‘ quando assuma proporzioni modeste, deve considerarsi non sanzionabile (Trib. Messina, ordinanza 25 febbraio 1997, Est. LOMBARDO, Affari Fisco Finanza s.n.c. c. Editrice Meridionale s.r.l., Aida 1998, Repertorio VII.7.6).

La pubblicazione su piti giornali di inserzioni gratuite può essere agevolmente ricondotta all’iniziativa di privati desiderosi di dare maggiore risalto ai propri annunci, e non dimostra quindi la riproduzione intenzionale da parte dell’editore di un giornale degli annunci pubblicati da un editore concorrente (Trib. Messina, ordinanza 25 febbraio 1997, Est. LOMBARDO, Affari Fisco Finanza s.n.c. c. Editrice Meridionale s.r.l., Aida 1998, Repertorio VII.7.6).

L’editore di un periodico che ripubblichi, sia pure con variazioni insignificanti, le quotazioni di autovetture pubblicate da altro editore sulla base di indagini di mercato ad hoc compie atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ed illecito ex art. 101 lettera b) l.a. (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, 487/1).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’esercizio di attività di pubblico intrattenímento e/o spettacolo (nella specie: proiezioni cinematografiche) da parte di un’associazione culturale realizzato in concorrenza con un cinematografo gestito da un’impresa commerciale e compiuto senza rispetto delle prescrizioni pubblicistiche previste nello specifico settore e per la specifica attività di impresa (Trib. Orvieto, ordinanza 16 dicembre 1996, Aida 1998, 518/1).

Deve essere rigettata la domanda per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. formulata allegando che un CD di una casa sarebbe confondíbile con un supporto di altra casa, e che il primo apparirebbe ai consumatori ingiustamente collegato ad una tournée in corso di un artista ed al relativo CD della seconda casa discografica, quando le copertine dei due CD appaiano non confondibili, e la copertina del primo non induca l’acquirente a ritenere di trovarvi le registrazioni dei concerti attualmente in corso (Trib. Milano, ordinanza 4 ottobre 1996, Aida 1997, 471/3).

La vendita di videocassette contenenti film registrati in abbinamento ad un settimanale non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. del suo editore ai danni dei distributori di videocassette non edicolanti (Trib. Milano, 30 agosto 1996, Aida 1997, 469/1).

La vendita di videocassette contenenti film registrati in abbinamento ad un settimanale non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. del suo editore ai danni dei distributori di videocassette non edicolanti (Trib. Milano, 30 agosto 1996, Aida 1996, 433/1).

La vendita di film registrati su videocassette in abbinamento ad un settimanale costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni dei distributori di videocassette non edicolantí (Trib. Milano, ordinanza 5 agosto 1996, G.D. PATRONE, Associazione Nazionale Videonoleggiatori Italiani c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Aida 1997, Repertorio VII.7.6).

La stampigliatura del prezzo di copertina dei libri scolastici da parte dei lorc editori e la notificazione del prezzo al ministero non impedisce ai librai di prati care al pubblico il prezzo che essi ritengano conveniente, non ne comprime quìndi sul piano giuridico la libertà di iniziativa economica, e può tutt’al più renderne soltanto più difficoltoso in fatto Fesercizio: onde non costituisce concorrenza sleale degli editori e del ministero ai danni dei librai (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 431/4).

E’ inammissibile una domanda di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. di mero accertamento che ì rivenditori hanno diritto a rivendere i libri scolastici a prezzo diverso da quello indicato dagli editori in copertina e che la stampigliatura de prezzo di copertina da parte degli editori sui libri ora detti costituisce concorrenz2 sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Tríb. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 431/2).

La domanda di provvedimento urgente di inibitoria di una pretesa concorrenza sleale proposta contro un’associazione di editori di libri scolastici ed il Ministero della pubblica istruzione rientra nella competenza funzionale inderogabile del foro di Roma (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 431/1).

Quando un imprenditore abbia dapprima rallentato e poi smesso l’utilizzazione di uno slogan pubblicitario, e questo venga a distanza di tempo riutilizzato in modo massiccio da altro imprenditore, ove il primo lo riutilizzi contemporaneamente al secondo compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 o quantomeno 3 ai danni di quest’ultimo (Trib. Padova, ordinanza 20 aprile 1996, G.D. SANTINELLO, Eraclit Venier s.p.a. c. Celemit s.r.l., Aida 1996, Repertorio VII.7.6).

E’ ammissibile la tutela cautelare a contenuto inibitorio dell’esclusiva merceologica concessa da un’emittente televisiva per la pubblicità relativa al settore cinematografico da diffondersi attraverso 1 1 emittente stessa, qualora la violazione dell’esclusiva sia idonea a ledere l’immagine del soggetto che ne è titolare e a procurare a questi un pregiudizio patrimoniale difficilmente quantificabile (Trib. Roma, ordinanza 22 aprile 1996, Aida 1997, 459/1).

L’imitazione dello slogan pubblicitario altrui non assunto allo specifico ruolo di segno distintivo costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 ultima parte o quantomeno 2598 n. 3 c.c. (Trib. Padova, ordinanza 20 aprile 1996, G.D. SANTINELLO, Eraclit Venier s.p.a. c. Celemit s.r.l., Aida 1996, Repertorio VII.7.6).

Di fronte ad un’impresa in costante perdita di esercizio non ha significato chiedersi se l’abbassamento del prezzo conseguente alla vendita abbinata di due riviste renda antieconomica la cessione del prodotto, essendo l’intera prestazione antieconomica a prescindere da quell’iniziativa; l’illiceità concorrenziale della vendita abbinata di riviste può piuttosto dipendere dall’abriormità dell’iniziativa dal punto di vista della prassi e della professionalità commerciale (Trib. Milano, 21 dicembre 1995, Aida 1996, 418/4).

L’offerta di abbonamenti a prezzo «stracciato» e di lunga durata ha effetti distorsivi sul mercato pubblicitario, in quanto garantisce un elevato numero di lettori fisicamente costante e modifica radicalmente i parametri di determinazione dei ricavi e dei costi dell’inserzionista (Trib. Milano, 21 dicembre 1995, Aida 1996, 418/3).

L’offerta di abbonamenti a prezzo dimezzato rispetto a quello praticato nelle precedenti analoghe campagne costituisce grave fatto perturbatore del mercato e tale da influenzare l’equilibrio fra imprese concorrenti: ciò tanto più quanto la situazione del mercato editoriale rende evidente la scarsa remuneratività dei prezzi già praticati in precedenza (Trib. Milano, 21 dicembre 1995, Aida 1996, 418/2).

La riproduzione pedíssequa di un manuale per l’uso di un prodotto tecnico stampato da un concorrente costituisce sicuramente un atto oggettivamente di concorrenza sleale, vuoi sotto il profilo della imitazione servile di un accessorio di un prodotto, vuoi sotto il profilo dell’attività parassitaria, vuoi per i profili di violazione delle norme di correttezza commerciale (Trib. Torino, ordinanza 24 luglio 1995, Aida 1996, 401/4).

Viola i diritti del licenzíatario esclusivo dell’organizzatore di competizioni sportive (nella specie: campionati automobilistici nazionali e mondiali) chi riceva dall’organizzatore un pass per la realizzazione di alcune fotografie delle competizioni e se ne avvalga invece per effettuare, riprodurre su videocassetta e commercializzare riprese cinematografiche delle medesime: e contro di lui il licenziatario può chiedere ed ottenere provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. che dispongano l’inibitoria dell’ulteriore commercializzazione di tali videocassette, il loro ritiro su tutto il territorio nazionale e la pubblicazione della decisione (Trib. Mondovì, ordinanza 24 agosto 1995 Giud. FIORELLO, Sponsor’s Service S.r.l., Rally Marketing s.r.l. c. Video Clip Lumière, Aida 1999, Repertorio VII.7.6).

Essendo l’organizzazione delle competizioni sportive un’attività imprenditoriale, al l’organizzatore spettano tutti i diritti economici di sfruttamento della sua attività, comprese le riprese cinematografiche e televisive a scopo commerciale: e questi diritti possono essere oggetto di licenza a terzi, con conseguente riconoscimento al licenziatario del potere di sfruttamento commerciale dell’avvenimento (Trib. Mondovì, ordinanza 24 agosto 1995 Giud. FIORELLO, Sponsor’s Service s.r.l., Rally Marketing s.r.l. c. Video Clip Lumière, Aida 1999, Repertorio VII.7.6).

L’offerta di abbonamenti a Internet fatta prima della disponibilità del relativo servizio non costituisce pubblicità ingannevole vietata dall’art. 2598 n. 3 c.c. quando il servizio sia in vista a breve tempo e l’annuncio non contenga alcuna specifica assicurazione della disponibilità attuale ed immediata del servizio (Trib. Bolzano, ordinanza 17 luglio 1995, Aida 1998, 514/1).

L’abusiva acquisizione e divulgazione di informazioni riservate (nella specie: con la pubblicazione e diffusione di un dossier di fotografie di sfilate di moda) rileva come illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Tríb. Milano, ordinanza 8 luglio 1995, Pres. RODA BOGETTI, Est. CAPPABIANCA, Adelante s.r.l. c. Krizia s.p.a., Aida 1996, Repertorio VII.7.6).

La violazione dei diritti d’autore del concorrente costituisce concorrenza sleale a suo danno ex art. 2598 n. 3 c.c.. (App. Milano, 7 luglio 1995, Aida 1996, 399/3).

Quando una sfilata di moda abbia carattere privato e la casa di moda esprima obiettivamente la volontà di mantenere riservate le immagini dei propri abiti sino alla loro distribuzione sul mercato, organizzando in particolare la sfilata esclusivamente ad invito e consentendo l’accesso ai fotografi soltanto se muniti di una autorizzazione nominativa richiesta dalla rispettiva testata, realizza l’illecito concorrenziale di abusiva divulgazione di informazioni riservate l’imprenditore che senza esserne autorizzato dalla casa di moda pubblica un dossier con immagini dei suoi abiti in un momento precedente di alcuni mesi la loro divulgazione da parte della casa di moda sul mercato dei rivenditori (Trib. Milano, ordinanza 18 maggio 1995, Aida 1996, 393/1).

Il professionista che abbia elaborato un progetto di illuminazione di un campo sportivo non ha azione per concorrenza sleale ex artt. 2598 c.c. o 10 bis CUP contro chi lo utilizzi senza il suo consenso (Trib. Catania, 29 marzo 1995, Aida 1996, 391/1).

La produzione e distribuzione della versione remissata della propria registrazione fonografica di una canzone, che tuttavia contenga anche un elaborato fonografico di un terzo utilizzato senza il suo consenso, costituisce indebita appropriazione e sfruttamento commerciale del risultato dell’altrui attività imprenditoriale e professionale e come tale concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, ordinanza 6 marzo 1995, Aida 1996, 386/3).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione a conoscere di un’azione esercitata da un’impresa privata (che gestisce una banca dati informatica contenente tutti i protesti di assegni e cambiali elevati in Italia negli ultimi 5 anni) contro la Camera di commercio di Roma ed il Cerved: e con cui l’attore allega che la Camera di commercio di Roma ha cessato la pubblicazione tradizionale cartacea del bollettino quindicennale dei protesti, che poteva essere acquistato di volta in volta o per abbonamento dagli interessati, ed ha invece affidato al Cerved la memorizzazione nella propria banca dati di tutti i dati relativi ai protesti, cui segue la preparazione di un tabulato che il Cerved consegna alla Camera di commercio e questa deposita in un’unica copia presso l’ufficio protesti; che questo procedimento viola la 1. 77/1955 relativa alla pubblicazione del bollettino dei protesti, ed attribuisce al Cerved una posizione dominante ingiustificata; e che l’attività del Cerved costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. 22 febbraio 1995 n. 1970, Aida 1996, 370/1).

L’imprenditore che in un breve arco di tempo riprende da un concorrente la traduzione da questi usata di un libretto di un’opera drammatico‑musicale e ad un tempo si appropria del lavoro tipografico relativo a tale libretto realizza una concorrenza parassitaria sincronica illecita ex art. 2598 n, 3 c.c. (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/6).

Costituisce violazione del diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 l.a. e ad un tempo dei principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’attività dell’imprenditore che a) senza il consenso del produttore fonografico b) acquista copie matrici del fonogramma da chi lo abbia registrato per conto del produttore fonografico, c) le utilizza per ricavarne basi musicali leggermente modificate e d) pubblica queste ultime in compact disc che commercializza in concorrenza con quelli prodotti dal licenziatario del produttore fonografico utilizzando tra l’altro le medesime basi musicali originarie (Trib. Torino, ordinanza, 29 maggio 1993, Aida 1993, 192/3).

Non costituisce concorrenza sleale ai danni dell’editore la vendita, da parte di un libraio, di due esemplari usati di copie saggio di libri dell’editore (Pret. Roma, ordinanza 12 febbraio 1993, Aida 1993, 178/1).

Non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. né come vendita sottocosto né come concorrenza monopolistica che riduce il pluralismo dell’informazione il fatto di vendere insieme, al prezzo di un solo giornale, un quotidiano nazionale ed un notiziario locale pubblicato con la testata di altro giornale: quando le testate dei due quotidiani appartenevano a due società del medesimo gruppo già prima di tale operazione, e questa si inserisce nel quadro di una ristrutturazione del gruppo attraverso l’affitto della testata e dell’azienda del giornale locale alla società editrice del quotidiano nazionale, a seguito del quale il giornale locale sopravviverà soltanto come notiziario locale del quotidiano nazionale (Pret. Genova, ordinanza 21 settembre 1992, Aida 1993, 158/1).

Compie atto di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale l’impresa che, dopo avere stipulato un contratto di (sub)appalto per la progettazione di software per una banca, receda da tale contratto, storni al proprio contraente un collaboratore importante e cerchi di sottrarne altri, con conseguente disgregazione dell’altrui patrimonio aziendale, al fine di acquisire le conoscenze tecniche necessarie per ultimare il sistema informatico precedentemente commissionato al subappaltatore (Pret. Roma, 19 maggio 1992, Pret. VALLILLO, Data Base Informatica s.p.a. c. Digital Equipment s.p.a., Aida 1993, Repertorio VII.7.6).

Compie concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’editore che vende abbinate due proprie riviste ad un prezzo tale da integrare una forma di cosiddetto dumping interno. (Pret. Milano, ordinanza 30 gennaio 1992, Pret. SMIRNE, Il mio cavallo s.r.l. c. Solitaire, Aida 1993, Repertorio VII.7.6).

L’importazione e l’immissione sul mercato italiano di prodotti, acquistati a prezzi inferiori da produttori esteri, in consapevole violazione dei diritti di esclusiva ex art. 72 l.a. di un imprenditore italiano concorrente, costituisce condotta che, sotto il profilo delle regole di concorrenza, deve qualificarsi sleale ex art. 2598 c.c. (Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/5).

L’immissione sul mercato italiano, a prezzi sensibilmente inferiori, di prodotti fonografici analoghi a quelli commercializzati in esclusiva dal licenziatario dei diritti di produttore fonografico è suscettibile di determinare uno sviamento di clientela con un danno per sua natura di ben difficile quantificazione, che come tale deve essere tempestivamente scongiurato con idonee misure cautelari anticipatorie del giudizio di merito (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/8).

La consapevole e deliberata violazione, con importazioni non autorizzate, delle facoltà esclusive ex art. 72 l.a. di commercializzazione dei supporti di suono nell’ambito del territorio nazionale configura di per sè un comportamento contrario ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’azienda del licenziatario di questi diritti (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/7).

Viola i principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’attività di un editore che sistematicamente abbatte sottocosto i prezzi dei propri servizi pubblicitari, fino ad arrivare alla gratuità della loro offerta, con tipica operazione di dumping interno, a null’altro diretta che a danneggiare il concorrente (Pret. Milano, ordinanza 9 dicembre 1991, Aida 1992, 79/1).