6. Profili soggettivi

Non esiste un rapporto di concorrenza fra una società di distribuzione cinematografica e una società provider di servizi informatici (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/3).

Sussiste il rapporto di concorrenza fra un’emittente televisiva generalista e un’emittente specializzata in video musicali (Trib. Cagliari, ordinanza 18 giugno 2010, Aida 2011, 1428/2).

Una federazione sportiva affiliata al CONI non assume la qualità di imprenditore e non è legittimata ad agire in concorrenza sleale (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 2 settembre 2010, Aida 2011, 1437/2).

L’inserzione pubblicitaria appartiene all’imprenditore che l’ha commissionata e pagata, e non all’editore del periodico in cui essa compare, che può invece trovare tutela contro la ripresa dell’inserzione pubblicitaria ad opera di un concorrente nella disciplina della concorrenza sleale e per imitazioni promozionali ex art. 2598 (Trib. Milano, 27 febbraio 2007, Aida 2008, 1214/3).

Non sussiste rapporto concorrenziale fra squadre di calcio quando una di esse risulti affiliata alla FIGC, mentre la seconda abbia ormai perso questa affiliazione (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/3).

Non sono in rapporto di concorrenza un editore di opera cartografica e la compagnia di navigazione che ne utilizza una riproduzione parziale in un messaggio pubblicitario (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/5).

Anche se l’art. 100 l.a. è norma destinata a disciplinare essenzialmente i rapporti concorrenziali tra editori l’autore che non abbia ceduto integralmente i suoi diritti di utilizzazione economica è legittimato a far valere il diritto sul titolo dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 10 marzo 2005, Aida 2005, 1061/3).

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2598 c.c. sussiste rapporto di concorrenza tra un produttore e rispettivamente un distributore di software, dal momento che entrambi (pur a livelli differenziati) incidono sullo stesso novero di dettaglianti e consumatori (Trib. Milano, 15 giugno 2004, Pres. Trombetti, Est. Bichi, Dialogic Telecom Europe N.V. c. Silicomp s.p.a., Aida 2004, , Repertorio VII.6).

Sussiste un rapporto di concorrenza fra imprese titolari di squadre di calcio ed operatori telefonici che diffondano immagini e risultati delle loro competizioni sportive (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/3).

Ai fini dell’accertamento del rapporto concorrenziale quale requisito di applicazione della disciplina della concorrenza sleale, specialmente tra grandi imprese che effettuano o possono effettuare merchandising in settori differenti di mercato, non assume rilevanza che l’attività lesiva dell’altrui diritto d’impresa sia svolta in uno piuttosto che in un altro settore, se vi è coincidenza del pubblico dei consumatori dei diversi prodotti e servizi: perché questa circostanza può essere comunque causa di uno sviamento di clientela e di una diminuzione di competitività dell’impresa concorrente sul mercato (nella specie i pretesi soggetti attivo e passivo della concorrenza sleale operavano nella telefonia mobile e rispettivamente nel campo della gestione di squadre di calcio) (Trib. Roma, ordinanza 21 luglio 2003, Aida 2003, 947/4).

La nozione di imprenditore richiesta dall’art. 2598 c.c. è notoriamente più lata e meno rigorosa di quella prevista dall’art. 2082 c.c., e comunque si estende ad una società per azioni che gestisce un’emittente radiofonica organo di un partito politico (Trib. Roma, ordinanza 9 gennaio 2001, Aida 2001, 797/2).

Perché un’attività (nella specie la riproduzione non autorizzata di testi letterari delle canzoni presentate a Sanremo) costituisca violazione di un diritto patrimoniale d’autore non occorre l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra i soggetti attivo e passivo dell’illecito: e reciprocamente l’accertata lesione del diritto d’autore giustifica di per sé l’azione risarcitoria del suo titolare, anche ove il fatto non costituisca ad un tempo concorrenza sleale. (Cass. 23 luglio 1999 n. 7971, Aida 2000, 655/2)

In mancanza di profili specifici ulteriori rispetto alla violazione dei diritti dell’artista questa violazione non costituisce altresì concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, ordinanza 20 aprile 1999, Aida 2000, 683/2)

Sussiste un rapporto di concorrenza in Sicilia tra un quotidiano nazionale ed uno locale (nella specie: Il corriere della sera ed Il giornale di Sicilia): anche se i due quotidiani hanno una diversa consistenza societaria, finanziaria e per livello del corpo redazionale; quello nazionale è più diffuso di quello locale; quest’ultimo dà maggior rilievo alla cronaca locale; e l’acquisto di due quotidiani da un medesimo consumatore è ipotesi sicuramente infrequente (Cass. 15 febbraio 1999 n. 1259, Aida 1999, 586/1).

Sussiste il rapporto di concorrenza rilevante ex art. 2598 c.c. tra un editore ed un imprenditore che distribuisce anche i suoi libri come libraio e ad un tempo venditore ambulante (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Aida 1997, 495/1).

Il moderatore di un sito Internet gratuitamente aperto alla categoria degli avvocati e dei procuratori italiani per la discussione di tutte le problematiche specifiche inerenti all’esercizio della professione forense non è qualificabile come imprenditore e non risponde dunque per concorrenza sleale nei confronti di un editore per uso di un domain name confondibile con il titolo di una rivista dell’editore (Trib. Modena, ordinanza 23 ottobre 1996, Aida 1997, 474/1).

Il moderatore di un sito Internet gratuitamente aperto alla categoria degli avvocati e dei procuratori italiani per la discussione di tutte le problematiche specifiche inerenti all’esercizio della professione forense non è qualificabile come imprenditore e non risponde dunque per concorrenza sleale nei confronti di un editore per uso di un domain name confondibile con il titolo di una rivista dell’editore (Trib. Modena, ordinanza 23 ottobre 1996, G.D. PALMIERI, Il foro italiano s.r.l. c. Tiziano Solignani, Aida 1996, Repertorio VII.6).

Sussiste un rapporto di concorrenza rilevante ex art. 2598 c.c. tra una casa di moda ed una impresa che pubblichi e diffonda un dossier di fotografie di sfilate di moda di varie case, tra le quali la prima (Trib. Milano, ordinanza 8 luglio 1995, Pres. RODA BOGETRI, Est. CAPPABIANCA, Adelante s.r.l. c. Krizia s.p.a., Aida 1996, Repertorio VII.6).

Sussiste il rapporto di concorrenza necessario all’applicazione l’art. 2598 n. 3 c.c. tra editori di pubblicazioni per ragazzi, anche quando solo una pubblichi un giornaletto loro rivolto (nella specie: su cui erano state pubblicate opere appartenenti all’altro editore) (App. Milano, 7 luglio 1995, Aida 1996, 399/2).

Perché il terzo non imprenditore possa essere chiamato a rispondere per concorso nella concorrenza sleale altrui non è sufficiente che la sua compartecipazione si realizzi sul piano della mera causalità materiale, ma occorre che essa si qualifichi anche come compartecipazione psicologica quantomeno colposa: e d’altro canto nei suoi confronti non trova applicazione la presunzione di colpa ex art. 2600 c.c. (App. Milano, 7 luglio 1995, Aida 1996, 399/1).