5. Soggetti e statuti particolari

Il regime di monopolio legale pubblico attribuito al Coni in ordine all’esercizio ed all’organizzazione dei concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il suo controllo non gli consente di utilizzare altrui opere dell’ingegno protette senza il consenso del loro titolare (Trib. Roma, 22 novembre 1994, Aida 1997, 449/1).

 

5.1 SIAE ed altre collecting societies

L’attribuzione da parte del legislatore italiano di un monopolio legale a SIAE sull’attività di gestione collettiva dei diritti d’autore non è di per sé incompatibile con il divieto di abusi di posizione dominante, a meno che esso conduca all’applicazione di tariffe non eque, il che è da escludere ove il livello di queste tariffe sia fissato (come nel caso dell’equo compenso) con decreto ministeriale sulla base di una adeguata istruttoria (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/7).

Non sussiste rapporto di concorrenza tra una persona fisica autrice ed interprete di brani musicali ed una società straniera che opera quale collecting society (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 15 luglio 2014, Aida 2015, 1688/1).

La Siae è ente pubblico economico (Cass. Sez. I civile 8 maggio 2009 n. 10586, Aida 2011, 1389/1).

Le ordinanze della Siae relative ai criteri di ripartizione dei suoi proventi tra gli autori costituiscono atti di organizzazione dell’ente, che non incidono in via diretta sui diritti dei terzi, ma attengono ad interessi legittimi dei terzi, che sono legittimati a proporre la relativa azione di annullamento avanti agli organi della giustizia amministrativa (Cass. Sez. I civile 8 maggio 2009 n. 10586, Aida 2011, 1389/2).

La retroattività di un’ordinanza della Siae che fissa i criteri di ripartizione dei proventi tra gli autori non la rende illegittima quando essa vuole reintegrare posizioni giuridiche lese da pronunce caducatorie (amministrative o giudiziali) (Cass. Sez. I civile 8 maggio 2009 n. 10586, Aida 2011, 1389/3).

Una società di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune (nella specie: il mercato svedese) non sfrutta abusivamente tale posizione ex art. 82 Ce qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere (Corte CE 11 dicembre 2008, in causa C-52/07, Aida 2009, 1256/1).

Calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, una società di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ex art. 82 Ce qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata (Corte CE 11 dicembre 2008, in causa C-52/07, Aida 2009, 1256/2).

La Siae gestisce in regime di monopolio legale l’attività di intermediazione prevista dall’art. 180 l.a. ed è quindi tenuta all’osservanza dell’obbligo a contrarre ex art. 2597 c.c.: onde i pagamenti ad essa effettuati a titolo di diritti d’autore non sono revocabili ex art. 67 co.2 l.f. (Trib. Napoli, 20 dicembre 2001, Giud. Paternò, Fallimento Società Politeama s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autore Editori, Aida 2003, Repertorio VII.5.1).

Nella valutazione di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio di IMAIE sulla percezione dei compensi degli artisti ex art. 73 co. 1 l.a. appaiono insuperabili l’art. 90 Tr. CE (ora art. 86 Tr. UE) e rispettivamente gli artt. 35ss. cost., poiché è palese l’interesse degli artisti – come gruppo e non uti singuli – alla concentrazione della gestione dei compensi in capo ad un ente attrezzato per garantire l’effettività dell’esercizio dei diritti di questi lavoratori (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/2).

Le questioni di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio di IMAIE sulla percezione dei compensi degli artisti ex art. 73 co. 1 l.a. sono irrilevanti se non siano state provate in causa né l’esistenza di soggetti potenzialmente interessati a concorrere con IMAIE nella prestazione di questo servizio, né tantomeno l’aspettativa degli artisti a poter scegliere servizi di collecting alternativi a quello offerto da IMAIE (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/1).

Nell’intermediazione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno la SIAE versa in una situazione di monopolio, ed è soggetta all’applicazione dell’art. 2597 c.c. (Trib. Roma,  16 settembre 1998, Pres. Est. DE FIORE, Piemonte TV s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2000, Repertorio VII.5.1).

La stipulazione di un accordo tra la SIAE e l’associazione di categoria dei produttori fonografici, volta a tutelare gli autori, i produttori fonografici e gli artisti esecutori contro l’immissione sul mercato di registrazioni musicali avvenute senza il consenso di questi ultimi appare strettamente connessa agli specifici compiti assegnati dall’ordinamento alla SIAE, che opera in regime di monopolio legale nella gestione e tutela dei diritti d’autore: onde all’accordo non trovano applicazioni le disposizioni del titolo 1 Lat. (Autorità 27 maggio 1992, Aida 1993, 199/1).

A differenza dei diritti di esecuzione, i diritti di rappresentazione dell’opera musicale possono essere concessi esclusivamente dall’autore e non anche dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (Pret. Milano, 21 maggio 1991, Aida 1992, 45/3).

 

5.2 imprese radio televisive

5.3 monopoli di fatto

Ai fini della valutazione del carattere eventualmente abusivo di un rifiuto di impresa in posizione dominante di concedere una licenza d’uso di un diritto di proprietà intellettuale (nella specie qualificato dal giudice nazionale a quo come una banca dati base protetta costituita da schemi per ordinare informazioni sulle vendite dei prodotti, nella specie farmaceutici, in modo da costituire con esse una banca dati derivata) il grado di partecipazione dei consumatori allo sviluppo della banca dati base e lo sforzo (in particolare in termini di costo) che i licenziatari potenziali della banca dati base dovrebbero fornire per costruire e commercializzare banche dati derivate e concorrenti sono elementi che debbono essere presi in considerazione per accertare se la banca dati base protetta sia indispensabile per la commercializzazione delle banche dati derivate (Corte CE, 29 aprile 2004, Aida 2005, 1015/1).

Il limite di durata previsto tassativamente dall’art. 2596 c.c. si applica solo nei casi in cui il patto di non concorrenza costituisca pattuizione autonoma e distinta rispetto al rapporto esistente tra le parti (nella specie il divieto di concorrenza accedeva ad un mandato esclusivo conferito congiuntamente dall’editore musicale e da un’artista ad un manager per la negoziazione di un contratto discografico) (Trib. Milano, Sezione IP, 20 ottobre 2010, Aida 2011, 1440/1).

La clausola di un contratto di registrazione concluso da un artista con una casa discografica che vieta al primo la registrazione della medesima musica in qualsiasi modo per un certo tempo non può essere ricondotta ai patti di non concorrenza ex art. 2596 c.c., costituendo piuttosto una disciplina della cessione dei diritti di  sfruttamento economico di interpretazioni di opere musicali (App. Milano, 26 giugno 2001, Pres. URBANO – Est.  BICHI – Ira s.r.l. c. CGD East West s.p.a., Iradea Anemic Music s.a.s, Federico Renzulli, Piero Pelù,  Aida 2002, Repertorio VII.5.3).

L’art. 2557 c.c. non è regola eccezionale e può essere applicata in via analogica anche al caso di cessione (nella specie della totalità) delle quote rappresentative del capitale di una società di gestione di un’emittente televisiva (Cass. 24 luglio 2000 n. 9682, Aida 2001, 742/1).