4. Obbligo di contrattare dei monopolista

Rientra fra gli obblighi di servizio universale degli operatori telefonici disciplinati dalla direttiva 2002/22/CE la fornitura di un elenco abbonati completo, aggiornato ed accessibile a tutti gli utenti finali, indipendentemente dalla localizzazione geografica ed a prezzo abbordabile (Trib. Roma, ordinanza 28 dicembre 2006, Aida 2008, 1212/5).

La riproduzione e vendita (nella specie: su cassette o fotografia) di telegiornali altrui costituisce concorrenza sleale dipendente ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/10).

La riproduzione e vendita (nella specie: su cassette o fotografia) di telegiornali altrui non è liberalizzata dall’art. 3 l.92/1993 (che consente la copia personale e senza fine di lucro) e nemmeno dall’art. 101 co. 1 l.a. (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/9).

In sede di esecuzione coattiva dell’obbligo di contrattare proprio della SIAE il giudice può determinare l’entità dei compensi dovuti da un’emittente televisiva per l’utilizzazione del repertorio della società (Trib. Roma, 21 marzo 1991, Aida 1992, 39/3).

L’obbligo della SIAE ex art. 2597 c.c. di contrattare non è assistito soltanto dalla sanzione del risarcimento dei danni, ma può essere eseguito coattivamente in forma specifica ex art. 2932 c.c.: specie quando tra la SIAE ed il terzo sia controversa soltanto la misura dei compensi dovuti per l’utilizzazione del repertorio dell’ente, e non anche il resto della possibile regolamentazione dei reciproci rapporti (Trib. Roma, 21 marzo 1991, Aida 1992, 39/2).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione in merito ad una controversia relativa all’obbligo della SIAE ex art. 2597 c.c. di contrattare con i terzi osservando la parità di trattamento (Trib. Roma, 21 marzo 1991, Aida 1992, 39/1).

Rispetto ad un accordo tra la FIEG ed i sindacati dei giornalai contenenti un patto di consentire la distribuzione di periodici solo a rivenditori scelti da tali organizzazioni, il terzo non da loro ammesso alla distribuzione non può invocare la responsabilità risarcitoria delle parti stipulanti per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e non può far dichiarare l’obbligo di contrattare in capo ad uno dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni ora dette sotto il profilo della lesione del suo diritto di rivestire la posizione di distributore dei prodotti: atteso che tale diritto non è evincibile dal principio generale della libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost. né può correlarsi all’obbligo di contrattare del monopolista ex art. 2597 c.c., dato che questa norma, quand’anche estensibile alle ipotesi di monopolio di mero fatto, è diretta esclusivamente a tutelare il consumatore del prodotto e non anche il rivenditore, con limitazione manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 41 cost. (Cass. 12 gennaio 1993 n. 266, Aida 1993, 130/2).

Né l’art. 14 né l’art. 16 della legge 416/1981 fondano un obbligo dell’editore a contrattare, ossia a fornire i giornali da lui editi a distributori e rivenditori: mentre questi ultimi hanno l’obbligo ex art. 14 legge 416/1981 di «assicurare parità di trattamento alle diverse testate» (Cass. 12 gennaio 1993 n. 266, Aida 1993, 130/1).