21. Antitrust ed esclusive industrialistiche

Deve essere considerato titolare del diritti di sfruttamento economico connessi alle manifestazioni sportive la società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che economicamente sopporta il rischio imprenditoriale dell’attività sportiva dalla stessa intrapresa, ovvero l’organizzazione dell’evento (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a., Aida 1999, Repertorio VII.21).

 

21.1 antitrust e diritto d’autore

Le restrizioni alla possibilità di divenire membri di società di gestione collettiva, e in particolare le restrizioni alla possibilità di divenire membri di più società di gestione, costituiscono restrizioni per oggetto contrarie al diritto della concorrenza (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/4).

I contratti di rappresentanza reciproca con cui una società di gestione collettiva concede in esclusiva ad un’altra società la gestione dei diritti d’autore all’interno di un territorio circoscritto limitano la concorrenza e violano la disciplina europea delle intese (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/5).

I comportamenti paralleli delle società di gestione collettiva tendenti a limitare la concessione di licenze ai confini dei loro territori nazionali costituiscono una pratica concordata restrittiva della concorrenza (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/6).

Ai fini della valutazione del carattere eventualmente abusivo di un rifiuto di impresa in posizione dominante di concedere una licenza d’uso di un diritto di proprietà intellettuale (nella specie qualificato dal giudice nazionale a quo come una banca dati base protetta costituita da schemi per ordinare informazioni sulle vendite dei prodotti, nella specie farmaceutici, in modo da costituire con esse una banca dati derivata) il grado di partecipazione dei consumatori allo sviluppo della banca dati base e lo sforzo (in particolare in termini di costo) che i licenziatari potenziali della banca dati base dovrebbero fornire per costruire e commercializzare banche dati derivate e concorrenti sono elementi che debbono essere presi in considerazione per accertare se la banca dati base protetta sia indispensabile per la commercializzazione delle banche dati derivate (Corte CE, 29 aprile 2004, Aida 2005, 1015/1).

Il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, con la conseguenza che un diniego di licenza non può costituire di per sé un abuso di posizione dominante. Il diniego può tuttavia costituire un comportamento abusivo in casi eccezionali. Nella controversia sub iudice avanti al giudice a quo tali circostanze eccezionali possono essere costituite dal fatto che il rifiuto di concedere licenza riguardi una banca dati base la cui fornitura è indispensabile per la costruzione di banche dati derivate; che tale rifiuto ostacoli l’emergere di un prodotto nuovo (nella specie: le banche dati derivate) per i quali esiste una domanda potenziale, non sia giustificato da considerazioni obiettive, e possa determinare l’esclusione totale della concorrenza sul mercato derivato anche solo potenziale e cioè ipotetico della banca dati derivata (Corte CE, 29 aprile 2004, Aida 2005,  1015/2).

La disciplina dell’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 legge 18.6.1998 n. 192 è applicabile soltanto al caso in cui il soggetto debole da tutelare sia il subfornitore per un abuso perpetrato dal committente con riguardo a rapporti di subfornitura, e non si applica anche ai pretesi abusi di un distributore di segnali televisivi lamentati da chi gli ha commesso la distribuzione (Trib. Roma, ordinanza 29 luglio 2004, Aida 2005, 1042/2).

Nel caso che il titolare del diritto d’autore su una compilazione di informazioni di agevole acquisizione rifiuti licenze di sfruttamento economico della propria opera per la realizzazione di prodotti concorrenti ai propri non sussiste il fumus boni iuris per l’emanazione di una misura cautelare della Commissione CE per violazione dell’art. 82 Tr. CE (Tribunale di primo grado, ordinanza 26 ottobre 2001, in causa T-184/01, Aida 2002, 815).

Costituisce abuso di posizione dominante e non semplice esercizio dei diritto d’autore del quale un’emittente televisiva gode in virtù della legislazione nazionale sulle griglie della propria programmazione settimanale, il fatto di riservarsi in esclusiva l’utilizzazione editoriale di tali griglie rifiutando di concederne in licenza l’uso a imprese concorrenti (Tribunale CE, 10 luglio 1991, in causa 69/89, Aida 1992, 2/1).

 

21.2 antitrust e diritti connessi

Nel caso che il titolare del diritto d’autore su una compilazione di informazioni di agevole acquisizione rifiuti licenze di sfruttamento economico della propria opera per la realizzazione di prodotti concorrenti ai propri non sussiste il fumus boni iuris per l’emanazione di una misura cautelare della Commissione CE per violazione dell’art. 82 Tr. CE (Tribunale di primo grado, ordinanza 26 ottobre 2001, in causa T-184/01, Aida 2002, 815).

 

21.3 antitrust e segni distintivi

La stipulazione di contratti di cessione in esclusiva del diritto al ritratto non concreta di per sé una violazione del diritto antítrust (nella specie: si trattava di cessione di diritti relativi ad immagini di calciatori ad un editore di figuríne) (Trib. Modena, ordinanza 30 aprile 1996, Aida 1997, 461/2).

tuttavia il giudice delegato dal presidente del tribunale a conoscere un ricorso cautelare con cui un editore di figurine assume di aver acquisito i diritti all’ímmagine di calciatori e chiede l’inibitoria del loro uso non autorizzato da parte del convenuto può conoscere incidenter tantum la questione se i contratti di acquisto dell’editore siano dunque nulli: e ciò al limitato scopo di verificare la fondatezza del diritto che l’attore intende proteggere con l’azione cautelare (Trib. Modena, ordinanza 30 aprile 1996, Aida 1997, 461/1).

 

 

21.4 antitrust e brevetti