20. Procedimenti giudiziali antitrust per applicazione

20. 1 del diritto comunitario

La clausola di esclusiva contenuta negli accordi di rappresentanza reciproca delle società di gestione collettiva presenta un oggetto anticoncorrenziale laddove tende a concedere ad una sola società di gestione, su un territorio determinato, il diritto esclusivo di concedere licenze relative ad un territorio determinato (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Commissione Europea, Aida 2014, Repertorio VII.20.1).

La presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si applica anche agli illeciti antitrust; impone alla Commissione una prova rigorosa di questi illeciti ed al giudice di annullare i provvedimenti della Commissione anche soltanto in caso di dubbio; consente di provare l’illecito attraverso indizi che, complessivamente considerati, eliminino ogni ragione di dubbio; ma non consente di desumere l’esistenza di una pratica concordata consistente nell’introduzione di restrizioni territoriali parallele ai contratti di rappresentanza reciproca delle società di gestione collettiva dalla mancata evoluzione del mercato verso un modello di concessione di licenze che varchino i tradizionali confini territoriali (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Commissione Europea, Aida 2014, Repertorio VII.20.1).

La prova di una pratica concordata consistente nell’introduzione di restrizioni territoriali parallele ai contratti di rappresentanza reciproca delle società di gestione collettiva deve considerare l’eventualità che il parallelismo di comportamenti trovi spiegazioni plausibili anche in assenza di concertazione; e fra queste spiegazioni occorre considerare in particolare che la prossimità fra la società di gestione collettiva ed il luogo di utilizzazione può essere resa opportuna dalla necessità di controllo delle utilizzazioni illecite, e che l’attività di controllo può rivelarsi economicamente sostenibile solo se viene garantito il recupero dei relativi costi attraverso i compensi percepiti per la concessione di licenze (Tribunale I grado 12 aprile 2013, in causa T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Commissione Europea, Aida 2014, Repertorio VII.20.1).

In base agli artt. 105, 334 e 404 cpc, chi è titolare di diritti IP che sono dipendenti da una situazione giuridica dedotta in un giudizio cautelare tra terzi e che verrebbero pregiudicati dall’esecuzione di un provvedimento cautelare reso nell’ambito di tale giudizio è legittimato ad intervenire ad adiuvandum nell’eventuale procedimento di reclamo (App. Milano, ordinanza 24 febbraio 2010, Pres. Patrone, Est. Bonaretti, Lega Nazionale Professionisti c. Conto TV s.r.l., Infront Italy s.r.l., Sky Italia s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.20.1).

La competenza a conoscere di illeciti antitrust aventi rilevanza comunitaria spetta al tribunale competente per territorio (ed in particolare alla sua sezione IP) e non alla corte di appello (App. Milano, ordinanza 24 febbraio 2010, Pres. Patrone, Est. Bonaretti, Lega Nazionale Professionisti c. Conto TV s.r.l., Infront Italy s.r.l., Sky Italia s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.20.1).

 

20.2 del diritto nazionale generale

Il ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. proposto da Nuovo Imaie contro SCF ed Itsright, con cui il ricorrente prospetta che nel successivo giudizio di merito chiederà l’accertamento della nullità (ex art. 33.2 l.at. e 9 della legge 192/98 (e relativa all’abuso di dipendenza economica)) del contratto tra SCF e Itsright relativo alla ripartizione dalla prima alla seconda di una quota degli incassi di SCF a titolo di compensi per copia privata rientra per violazione della legge 287/90 rientra nella competenza del tribunale dell’impresa competente per territorio (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 21 luglio 2014, Pres. Marvasi, Est. Carlomagno, Aida 2014, 1640/1).

Le azioni prospettate da Nuovo Imaie per nullità del contratto fra SCF ed Itsright, relativo alla distribuzione dalla prima alla seconda di quote dei suoi incassi per compensi per copia privata e derivante dalla disciplina antitrust e da quella dell’abuso di dipendenza economica, appartengono alla competenza del tribunale delle imprese del foro determinato in materia contrattuale ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 21 luglio 2014, Pres. Marvasi, Est. Carlomagno, Aida 2014, 1640/2).

E’ inderogabile la competenza territoriale ex art. 33.2 l.at. del tribunale delle imprese competente per territorio (nella specie: in relazione ad un’azione di nullità del contratto tra SCF ed Itsright di distribuzione dalla prima alla seconda di una quota delle somme incassate a titolo di compenso per copia privata) (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 21 luglio 2014, Pres. Marvasi, Est. Carlomagno, Aida 2014, 1640/3).

In base all’art.33 l.at. non sussiste la giurisdizione dell’a.g.o. su una domanda di mero accertamento di un abuso di posizione dominante che riguardi un singolo atto o fatto pretesamente in contrasto con la disciplina antitrust (nella specie si trattava del rifiuto di concedere la licenza su un software) (App. Milano, 25 marzo 2006, Pres. Grechi, Est. Patrone, Eurodata s.r.l. c. Skipper Informatica s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.20.2).

In base all’art.33 l.at. non sussiste la giurisdizione dell’a.g.o. su una domanda di inibitoria del preteso illecito antitrust (App. Milano, 25 marzo 2006, Pres. Grechi, Est. Patrone, Eurodata s.r.l. c. Skipper Informatica s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.20.2).

Non sussiste giurisdizione dell’a.g.o. su domande di pubblicazione della sentenza, dal momento che questa sanzione non è prevista dall’art. 33 l.at. (App. Milano, 25 marzo 2006, Pres. Grechi, Est. Patrone, Eurodata s.r.l. c. Skipper Informatica s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.20.2).

Non è sufficiente per l’attore affermare il possibile contrasto tra un contratto e l’art. 2 l.at. per radicare la giurisdizione della Corte d’appello a conoscere della sua nullità (App. Milano, 25 marzo 2006, Pres. Grechi, Est. Patrone, Eurodata s.r.l. c. Skipper Informatica s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.20.2).

La nullità di un contratto per violazione del diritto antitrust è questione devoluta dall’art. 33 l.at. alla competenza esclusiva e funzionale della corte d’appello competente per territorio, cosicchè non può essere conosciuta da un giudice diverso nemmeno quando innanzi a questo sia fatta valere in via di mera eccezione (Trib. Modena, 25 novembre 2002, Aida 2003, 933/3).

La nullità di clausole contrattuali (nella specie, relative all’acquisizione di licenze esclusive di trasmissione di immagini di partite di calcio per una durata eccessivamente lunga) conseguente alla violazione del diritto antitrust può essere dichiarata in via d’urgenza attraverso una pronuncia di sospensione della loro efficacia (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/5).

La violazione del diritto antitrust nazionale derivante dall’acquisizione da parte di un’impresa in posizione dominante di licenze esclusive di trasmissione di immagini delle partite di calcio determina per i concorrenti un pregiudizio imminente ed irreparabile, ed un conseguente periculum in mora rilevante per l’adozione di misure cautelari, in quanto impedisce alle imprese escluse di programmare gli investimenti necessari per preparare il proprio ingresso sul mercato (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/3).

Il giudizio relativo alla nullità di un contratto (nella specie, di licenza di trasmissione di immagini di partite del campionato di calcio) per violazione del divieto di abuso di posizione dominante non può limitare la propria indagine solo alle circostanze interne alle trattative intercorse tra le parti ed all’accordo tra le stesse concluso, ma deve estendere l’esame alla complessiva situazione di mercato esistente al momento dello svolgimento di tali trattative e del perfezionamento dell’accordo, nonché del complessivo comportamento della parte accusata di essere in posizione dominante e degli altri negozi giuridici coevamente, antecedentemente e successivamente perfezionati (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida  2002, 829/5).

Un provvedimento dell’autorità garante che abbia ritenuto abusivo il comportamento consistente nella conclusione di contratti (nella specie, di licenza di trasmissione di immagini di partite del campionato di calcio) da parte di un’impresa in posizione dominante non può fare stato avanti al giudice civile che debba verificare la validità dei medesimi contratti; ciò tuttavia non esclude che l’ottica del giudizio civile debba essere analoga a quella del provvedimento amministrativo, ed in particolare attenta alla complessiva situazione del mercato in cui il contratto è stato stipulato (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/4).

Il tribunale è competente a giudicare in sede cautelare in un giudizio ove il resistente eccepisca la nullità di un contratto (nella specie: di licenza di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio) per violazione delle norme antitrust in tema di abuso di posizione dominante, qualora la stessa autorità garante si sia pronunciata in ordine alle restrizioni alla concorrenza conseguenti alla stipulazione del medesimo contratto ed abbia applicato non le norme di diritto interno, ma quelle di diritto comunitario (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/2).

E’ ammissibile la riproposizione di una istanza cautelare quando, pur non essendosi verificati mutamenti nella situazione di fatto, si deducano nuove ragioni in diritto; in particolare il licenziatario di diritti di trasmissione televisiva di immagini di partite di campionato che abbia agito contrattualmente contro la squadra licenziante ben può agire extracontrattualmente in un nuovo giudizio cautelare per inibire ad un’impresa televisiva concorrente di trasmettere immagini di partite della squadra licenziante, ancorché l’impresa televisiva alleghi di avere a sua volta acquistato dal medesimo licenziante diritti di trasmissione (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida, 2002, 829/1).

L’ordine di cessazione dell’esecuzione dell’intesa (nella specie: licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) o del comportamento abusivo è implicitamente contenuto nella sentenza che accerta l’illiceità di essi ai sensi della l. 287/90 (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/8).

Il giudice ordinario può in via cautelare adottare provvedimenti di inibitoria volti ad impedire il protrarsi di comportamenti (nella specie: l’esecuzione di accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) contrari al diritto antitrust (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/7).

L’inibitoria dell’esecuzione di un contratto (nella specie di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) stipulato in violazione della disciplina antitrust incide direttamente sull’intesa, comportando non già una delibazione incidenter tantum della validità di essa ma la rimozione dei suoi effetti dall’ordinamento giuridico, che può ottenersi solo a seguito di declaratoria di nullità nel contraddittorio di tutte le parti dell’accordo (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/6).

La circostanza che uno stesso comportamento (nella specie: la conclusione di accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) possa contestualmente risultare illegittimo sia sotto il profilo della concorrenza sleale sia sotto quello della legge antitrust non conduce necessariamente all’applicazione cumulativa delle due discipline, ma porta piuttosto a delineare un rapporto di specialità fra le due normative, dovendo pertanto ritenersi che laddove un illecito concorrenziale sia sanzionabile ai sensi della l. 287/90 gli unici rimedi civilistici applicabili siano quelli della predetta legge (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/4).

Ove l’attore intenda inibire al convenuto l’esecuzione di un contratto (nella specie: di licenza esclusiva di trasmissioni di immagini di partite di calcio) che quest’ultimo abbia stipulato con un terzo (nella specie: l’UEFA titolare dei diritti di trasmissione televisiva) non chiamato in causa il giudice può emanare una pronuncia in sede cautelare e di merito senza necessità di integrare il contraddittorio con il terzo (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/2).

L’autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare intese restrittive della concorrenza (nella specie: accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) senza dover attendere una pronuncia dell’autorità garante che abbia avviato un’istruttoria in ordine alle stesse violazioni (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2000, Aida 2000, 727/1).

Chi agisca in via cautelare lamentando atti di concorrenza sleale consistenti in intese contrarie alla legge antitrust (nella specie: accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) deve dimostrare la consistenza quantitativa della distorsione che la convenzione può produrre, tenendo conto delle dimensioni e del potere di mercato dei concorrenti e del contesto economico e giuridico in cui essi operano (Trib. Roma, ordinanza 23 dicembre 1999, G.D. DE MASI, Rai Radiotelevisione Italiana c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.20.2).

Stante la sostanziale omogeneità dei princìpi che presiedono alla disciplina antitrust e della concorrenza sleale, non sembra esservi ragione per escludere che gli illeciti antitrust (nella specie: accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) valgano a specificare la clausola di correttezza dell’art. 2598 n. 3 c.c., sicchè la tutela di quest’ultimo articolo possa essere attivata solo in via sussidiaria, laddove non ricorrano i presupposti perché scatti il rimedio speciale antitrust (Trib. Roma, ordinanza 23 dicembre 1999, G.D. DE MASI, Rai Radiotelevisione Italiana c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.20.2).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione su intese restrittive della concorrenza (nella specie: accordi di licenza esclusiva di  trasmissione di partite di calcio) pur in pendenza di un procedimento relativo alla medesima fattispecie di intesa instaurato avanti all’autorità garante della concorrenza (Trib. Roma, ordinanza 23 dicembre 1999, G.D. DE MASI, Rai Radiotelevisione Italiana c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2000, Repertorio VII.20.2).

Proposta al tribunale una domanda di inibitoría urgente della vendita di due giornali abbinati ad un dato prezzo, che il ricorrente qualifichi concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 per vendita sottocosto e ad un tempo violazione illecita dell’art. 2 Lat., il tribunale deve dichiararsi incompetente ex art. 33 co. 2 I.at. a pronunciare su questa seconda domanda (che rientra invece nella competenza della corte d’appello), mentre può pronunciare sulla prima (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/1).

Il G.D. del Tribunale chiamato a pronunciarsi su una domanda cautelare può pronunciarsi in via incidentale sulla nullità ex art. 287/90 del contratto costitutivo del diritto azionato dal ricorrente (Trib. Modena, ordinanza 6 giugno 1997, Pres. FERRARI, Est. MASONI ‑ Panini s.p.a. c. D.S. s.r.l., Aida 1998, Repertorio VII.20.2).

La stipulazione di contratti di cessione in esclusiva del diritto al ritratto non concreta di per sé una violazione del diritto antitrust (nella specie: si trattava di cessione di diritti relativi ad immagini di calciatori ad un editore di figuríne) (Trib. Modena, ordinanza 30 aprile 1996, Aida 1997, 461/2).

Se è vero che la legge 287/90 attribuisce alla Corte d’appello la competenza anche cautelare in ordine alle violazioni della normativa antitrust, tuttavia il giudice delegato dal presidente del tribunale a conoscere un ricorso cautelare con cui un editore di figurine assume di aver acquisito i diritti all’immagine di calciatori e chiede l’inibitoria del loro uso non autorizzato da parte del convenuto può conoscere incidenter tantum la questione se i contratti di acquisto dell’editore siano dunque nulli: e ciò al limitato scopo di verificare la fondatezza del diritto che l’attore intende proteggere con l’azione cautelare (Trib. Modena, ordinanza 30 aprile 1996, Aida 1997, 461/1).

Proposto regolamento preventivo di giurisdizione pendendo avanti al Tar del Lazio un giudizio di impugnazione di una decisione del Garante cui ancora non si applichi la novella del codice di procedura civile, il TAR deve sospendere il giudizio ex art. 367 c.p.c. e rinviare gli atti alla Corte di cassazione: ma può limitare la sospensione alla parte del giudizio relativa alle sole prescrizioni dell’atto del Garante in relazione alle quali l’istanza di regolamento ritenga sussistere difetto assoluto di giurisdizione (TAR Lazio, 24 marzo 1993, Aida 1993, 182/1).

Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 16.4 l.at. per l’avvio dell’istruttoria del Garante è perentorio: con la conseguenza che l’istruttoria avviata e la decisione resa dopo la sua scadenza sono illegittime. (TAR Lazio, 24 marzo 1993, Aida 1993, 182/2).

Le operazioni di concentrazione di cui all’art. 16 co. 1 l.at. non sono sottoposte nella legge 287/90 ad alcuna forma di autorizzazione, ma semplicemente ad un obbligo di comunicazione cui è collegato un procedimento eventuale che ha funzione di verifica dell’insussistenza di effetti negativi per la concorrenza ed in esito alla quale il Garante può dettare prescrizioni per evitare tali effetti ovvero può vietare la concentrazione (TAR Lazio, 24 marzo 1993, Aida 1993, 182/3).

Il termine di 30 giorni ex art. 16.4 Lat. decorre dal momento in cui il Garante ha una «conoscenza » non piena ma effettiva e concreta dell’operazione di concentrazione, e non dal momento della conoscenza di tutte le singole fasi attuative, contrattuali e non, dell’operazione stessa (TAR Lazio, 24 marzo 1993, Aida 1993, 182/4).

La incompletezza delle informazioni, che può giustificare ex art. 16.7 Lat. la deroga al rispetto del termine perentorio ex art. 16.4 Lat. per l’avvio dell’istruttoria, deve essere talmente « grave » da non consentire al Garante di valutare l’operazione di concentrazione nella sua consistenza effettiva e nei suoi effetti (TAR Lazio, 24 marzo 1993, Aida 1993, 182/5).

Ove ritenga non sussista il fumus boni iuris di chi ricorre per l’annullamen­to di una decisione del Garante per la radiodiffusione e l’editoria in materia di concentrazioni (nella specie relativa alla concentrazione Fininvest‑Mondadori), il Consiglio di stato in sede di appello contro l’ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio deve rigettare l’istanza di sospensione del provvedimento del Garante impugnato in primo grado (Cons. Stato ordinanza 24 novembre 1992 n. 1305, Aida 1993, 135/1).

 La corte d’appello ha competenza ex art. 33 Lat. a conoscere di una domanda di inibitoria urgente ante causam ex art. 700 c.p.c. di un boicottaggio che si alleghi organizzato dalla SIAE, da una associazione di case discografiche, e dai membri di quest’ultima ai danni di un bootlegger (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/1).

E manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 33 co. 2 Lat. sollevata sotto il profilo della deroga al doppio grado di giurisdizione (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/2).

Non può essere accolta una domanda di provvedimenti di urgenza ex art. 33 Lat. contro un’intesa alla quale vengano attribuite le connotazioni di un boicottaggio, quando questo si opponga ad una attività qualificabile come illecita di bootlegging (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/5).

 

20.3 del diritto nazionale per l’editoria e la radiodiffusione.

Il d.l. 15/99 che vieta ad una impresa di acquisire più del 60% dei diritti di trasmissione criptata delle partite di calcio non esclude che l’acquisto di percentuali di diritti inferiori possa comunque costituire una violazione della legge antitrust generale (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/2).

L’art. 2 l. 249/97 sanziona non soltanto l’abuso, ma anche i negozi diretti alla conservazione di una posizione dominante; la norma perciò porta a considerare nulle le clausole di licenza esclusiva di diritti di trasmissione televisiva (nella specie, su immagini di partite di calcio) pur di durata limitata che siano di ostacolo all’ingresso sul mercato di nuovi entranti (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/14).

L’art. 2 l. 249/97 mira non soltanto a garantire il buon andamento dell’economia e la tutela degli interessi dei consumatori, ma anche a garantire il libero esercizio di diritti tutelati dalla Costituzione quali il diritto alla libertà, alla pluralità dell’informazione e alla libera circolazione delle idee; l’applicabilità della norma nazionale non è dunque esclusa dalla contemporanea applicabilità dell’art. 82 del Trattato (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/11).

Nel nostro ordinamento la sanzione della nullità colpisce tutti i contratti stipulati in violazione di norme imperative, e perciò anche del divieto di abuso di posizione dominante: e ciò a maggior ragione quando il contratto riguardi diritti di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio, cui si applica l’art. 2 l. 249/1997, che contempla una particolare ipotesi della più ampia fattispecie di abuso di posizione dominante, per essa espressamente prevedendo la sanzione della nullità dei contratti (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/3).

L’art. 2 l. 249/97 che prevede la nullità di atti ed intese in contrasto con divieti di abuso di posizione dominante è espressione di un principio generale dell’ordinamento, applicabile in particolare ai contratti di licenza di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio (Trib. Milano, ordinanza 7 agosto 2000, Aida 2002, 828/2).

Un provvedimento dei Garante per la radiodiffusione e l’editoria relativo ad un’operazione di concentrazione nel settore della pubblicità può essere sospeso cautelarmente dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR Lazio, 27 agosto 1992, Aida 1992, 112/1).