2. Monopoli e diritto comunitario

Nella valutazione di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio di IMAIE sulla percezione dei compensi degli artisti ex art. 73 co. 1 l.a. appaiono insuperabili l’art. 90 Tr. CE (ora art. 86 Tr. UE) e rispettivamente gli artt. 35ss. cost., poiché è palese l’interesse degli artisti – come gruppo e non uti singuli – alla concentrazione della gestione dei compensi in capo ad un ente attrezzato per garantire l’effettività dell’esercizio dei diritti di questi lavoratori (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/2).

Le questioni di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio di IMAIE sulla percezione dei compensi degli artisti ex art. 73 co. 1 l.a. sono irrilevanti se non siano state provate in causa né l’esistenza di soggetti potenzialmente interessati a concorrere con IMAIE nella prestazione di questo servizio, né tantomeno l’aspettativa degli artisti a poter scegliere servizi di collecting alternativi a quello offerto da IMAIE (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/1).

Una disciplina quale quella italiana che prevede diritti esclusivi relativi all’attività di esercizio di scommesse relative allo sport e che si applica indistintamente a tutti gli operatori che potrebbero essere interessati da tali attività, siano essi stabiliti in Italia o in un altro stato membro, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi che può essere compatibile con il diritto comunitario solo se ammesso dalle misure derogatorie strettamente previste dal trattato o giustificato da esigenze imperative connesse all’interesse generale, quando sia atta a garantire il conseguimento dello scopo con esse perseguito e non ecceda quanto necessario a tal fine: ed in particolare può esserlo solo se persegue effettivamente l’obiettivo di un’autentica riduzione delle opportunità di gioco e se il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non reale giustificazione della politica restrittiva attuata dalla disciplina nazionale (Corte di giustizia CE 21 ottobre 1999,  in causa C-67/98, Aida 2000, 647/1).

Ogni imprenditore interessato ha il diritto di ripubblicare gli elenchi telefonici, salvo le restrizioni a questo diritto che siano eventualmente disposte con i regolamenti per l’attuazione della direttiva 19/96/Cee previsti dalla legge 650/1996 (Tríb. Torino, ordinanza 17 luglio 1997, Aida 1998, 533/2).

Secondo l’art. 90 del Trattato Cee «gli stati membri non mantengono, nei confronti delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato ». L’art. 90 è norma di immediata applicazione. L’art. 4‑ter della direttiva 338/90/Cee, relativa all’abolizione dei diritti esclusivi riguardanti gli elenchi telefonici, ha natura meramente ricognitiva della regola iuris dell’art. 90, è nonna self executing, e comporta l’abolizione dei diritti esclusivi di Telecom Italia e Seat in materia di pubblicazione di elenchi telefonici (Trib. Torino, ordinanza 17 luglio 1997, Aida 1998, 533/1).

La preservazione del pluralismo della stampa può costituire un’esigenza imperatíva tale da giustificare una restrizione alla libera circolazione delle merci; occorre peraltro verificare se il divieto di veicolare giochi a premi attraverso pubblicazioni a stampa sia proporzionato rispetto a tale esigenza, e se lo stesso scopo non possa essere conseguito con misure meno restrittíve sia per gli scambi intracomunitari sia per la libertà di espressione (Corte giustizia CE 26 giugno 1997, Aida 1997, 436/2).

L’abolizione di diritti esclusivi relativi agli elenchi telefonici prevista dall’art. 4‑ter della direttiva 19/1996/Cee avverrà solo al momento della ricezione di questa direttiva in Italia con l’emanazione del regolamento previsto dalla legge 650/1996: e reciprocamente sino a quella data Telecom Italia e Seat restano titolari di un diritto di esclusiva relativo agli elenchi telefonici (Trib. Pavia, ordinanza 21 aprile 1997, Aida 1998, 530/1).

Venuta meno l’esclusiva di Telecom e della sua concessionaria Seat relativa alla pubblicazione, distribuzione e vendita degli elenchi telefonici, i dati contenuti da questi elenchi possono essere utilizzati in tutto o in parte da terzi senza che essi compiano con ciò concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni di Telecom e Seat (Trib. Pavia, ordinanza 22 marzo 1997, Aida 1998, 526/2).

L’art. 4‑ter della direttiva 19/96/Cee, secondo cui «gli stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi per quanto riguarda la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli elenchi», è direttamente applicabile in Italia anche in assenza di una legge nazionale di attuazione della direttiva, ed impone la disapplicazione delle disposizioni interne degli artt. 287 ss. dpr. 156/73 istitutive di diritti esclusivi relativi agli elenchi telefonici (Trib. Pavia, ordinanza 22 marzo 1997, Aida 1998, 526/1).

Un privato non è legittimato ad impugnare il rifiuto, da parte della Commissione, di avviare un procedimento ex art. 169 o di emanare una direttiva o una decisione ex art. 93 del trattato per eliminare il monopolio legale in materia di rappresentanza degli autori di opere musicali concesso da uno stato membro ad una collecting society (Tribunale CE 9 gennaio 1996, in causa T‑575/93, Aida 1996, 367/1).

Indipendentemente dai poteri attribuiti al Consiglio dall’art. 100 A del trattato Cee, l’art. 90.3 attribuisce alla Commissione il potere di emanare norme generali che specifichino gli obblighi derivanti dal trattato e vincolino gli stati membri per quanto attiene alle imprese di cui all’art. 90.1‑90.2 (nella specie si trattava delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni): e ciò anche per favorire l’effettivo esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi, che scaduto il periodo transitorio non è più sottoposto dall’art. 59 ad alcuna condizione (Corte CE 17 novembre 1992, Aida 1993, 119/1).

L’articolo 90.1 del trattato si oppone alla concessione di un diritto esclusivo di diffusione e di un diritto esclusivo di trasmissione di emissioni televisive a una sola impresa, quando questi diritti sono suscettibili di creare una situazione in cui questa impresa è portata a violare l’articolo 86 attraverso una politica discriminatoria in ordine alle emissioni in favore dei propri programmi, a meno che l’applicazione dell’articolo 86 ostacoli la missione particolare che le è stata assegnata (Corte CE 18 giugno 1991, in causa 260/89, Aida 1992, 1/5).

Le limitazioni al potere degli stati membri di applicare le disposizioni di cui agli articoli 56 o 66 del trattato per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica devono essere valutate alla luce del principio generale della libertà di espressione, consacrato dall’articolo 10 della convenzione europea sui diritti dell’uomo (Corte CE 18 giugno 1991, in causa 260/89, Aida 1992, 1/4).

L’articolo 59 del trattato si oppone ad una regolamentazione nazionale che crei un monopolio di diffusione delle emissioni e della ripetizione di emissioni televisive provenienti da altri stati membri, qualora tale monopolio comporti effetti discriminatori a danno delle emissioni provenienti da altri stati membri, a meno che questa regolamentazione non sia giustificata da una delle ragioni indicate dall’articolo 56, al quale rinvia l’articolo 66 del trattato (Corte CE 18 giugno 1991, in causa 260/89, Aida 1992, 1/3).

Le norme del trattato CEE sulla libera circolazione delle merci non si oppongono alla concessione a una sola impresa di diritti esclusivi, nel settore dell’emissione dì messaggi televisivi, e all’attribuzione a tale scopo della facoltà esclusiva di importare, di affittare e di distribuire materiali e prodotti necessari per la diffusione, nella misura in cui non ne risulti una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati a danno di questi ultimi (Corte CE 18 giugno 1991, in causa 260/89, Aida 1992, 1/2).

Il diritto comunitario non si oppone all’attribuzione di un monopolio televisivo, per considerazioni di interesse pubblico, di natura non economica. Tuttavia, le modalità di organizzazione e l’esercizio di tale monopolio non devono pregiudicare le disposizioni del trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi nonché le regole di concorrenza (Corte CE 18 giugno 1991, in causa 260/89, Aida 1992, 1/1).