19. Procedimenti amministrativi antitrust

Non costituisce vizio di legittimità dell’azione amministrativa il mancato esercizio da parte del responsabile del procedimento del potere discrezionale, attribuitogli dall’art. 4 co. 2 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di invitare il professionista a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della pratica (TAR LAZIO, 10 novembre 2010, Aida 2011, 1443/1).

 

19.1 procedimenti comunitari

Nel caso che il titolare del diritto d’autore su una compilazione di informazioni di agevole acquisizione rifiuti licenze di sfruttamento economico della propria opera per la realizzazione di prodotti concorrenti ai propri non sussiste il fumus boni iuris per l’emanazione di una misura cautelare della Commissione CE per violazione dell’art. 82 Tr. CE (Tribunale di primo grado, ordinanza 26 ottobre 2001, in causa T-184/01, Aida 2002, 815).

E’ viziata da manifesto errore di valutazione la decisione della Commissione che, dopo avere precisato che può costituire abuso di posizione dominante della Microsoft l’applicazione sul mercato canadese per operazioni equivalenti di prezzi più bassi rispetto a quelli per ipotesi eccessivi praticati sul mercato europeo, non verifica se gli elementi dedotti dal ricorrente ex art. 3.2 del regolamento 17/1962 e non privi di valore probatorio siano comprovati ed implichino la sussistenza di una violazione dell’art. 86 Ce (nella specie: per applicazione di prezzi non equi) (Tribunale CE  16 dicembre 1999, in causa T-198/98, Aida 2000, 652/2).

Misure conservative non possono essere adottate che qualora le pratiche di talune imprese siano, a prima vista, tali da costituire una violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza suscettibile di essere sanzionata da una decisione della Commissione. Occorre inoltre che tali misure non siano prese che in caso di accertata urgenza, allo scopo di rimediare ad una situazione tale da causare un pregiudizio grave ed irreparabile alla parte che le sollecita, o intollerabile per l’interesse generale (Tribunale CE, 24 gennaio 1992, in causa 44/90, Aida 1992, 5/2).

Spetta alla Commissione, nell’esercizio dei poteri di controllo che le sono conferiti dal trattato CEE e dal regolamento 17/62, decidere in forza dell’art. 3.1 di detto regolamento, se sussistono i presupposti per adottare misure provvisorie quando sia investita di una richiesta a tale scopo (Tribunale CE, 24 gennaio 1992, in causa 44/90, Aida 1992, 5/1).

 

19.2 procedimenti nazionali

Il procedimento antitrust non può essere condotto per applicare ad un’unica fattispecie indifferentemente le norme sulle intese o quelle sull’abuso di posizione dominante (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/6).

Rientra nella competenza dell’Autorità un’operazione di acquisizione del controllo di un’impresa editoriale non soggetta all’obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale della stampa. (Autorità, 8 gennaio 1993, Aida 1993, 200/1).

L’abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge 287/90 non può esser valutato una volta per tutte, sicché l’istruttoria su eventuali abusi è suscettibile di essere aperta o riaperta, ove sopraggiungano elementi probatori attendibili: onde il Garante può disporre un attento e periodico monitoraggio del comportamento dell’impresa in posizione dominante (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/13).

Sono legittimati ad intervenire nel procedimento avanti al Garante di applicazione delle regole della legge 287/90 in materia di concentrazione anche i soggetti che assumono veste di controinteressati secondo la legislazione attinente al procedimento e al processo amministrativo: e tale qualificazione non può negarsi agli editori che deducano di ricevere effetti di danno da un’operazione concentrativa del mercato della pubblicità (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/6).

L’avvio dell’istruttoria del Garante relativa ad un’operazione di concentrazione deve essere comunicato a tutti i soggetti che vi hanno preso parte, e che dunque possono (debbono) eliminarne gli eventuali effetti distorsivi (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/5).

E’ tempestivo e non tardivo l’avvio dell’istruttoria del Garante su un’operazione di concentrazione avvenuto a distanza di tre giorni dalla data in cui il Garante abbia acquisito il minimun indispensabile di elementi conoscitivi per la valutazione della concentrazione: tanto più quando le informazioni comunicate dalle imprese siano rimaste incomplete anche dopo l’inizio dell’istruttoria, e tanto più quando l’operazione di concentrazione abbia costituito una tipica fattispecie a formazione progressiva, completatasi solo alcuni giorni prima dell’avvio dell’istruttoria del Garante (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/4).

Per la valutazione ex art. 16.7 della legge 287/90 in merito alla completezza ed esattezza delle informazioni fornite dalle imprese in sede di comunicazione di un’operazione di concentrazione sussiste un criterio certo e valido erga omnes, costituito dall’atto a contenuto precettivo e generale emanato dall’Autorità e denominato «formulario per la comunicazione di operazioni di concentrazione a norma della legge 287/90 » (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/3).

Ancorché realizzata da imprese operanti nell’ambito della radiodiffusione e dell’editoria, un’operazione di concentrazione che raggiunga le soglie dimensionali indicate dall’art. 16 della legge 287/90 è assoggettata all’obbligo di comunicazione preventiva prevista dalla legge generale in materia di concorrenza, deve essere valutata dall’Autorità per la formulazione del parere di sua competenza alla luce dei criteri e dei principi indicati dalla legge 287/90, per esser poi esaminata dal Garante ex lege 287/90, a prescindere dalla specifica normativa di settore che pure rimane applicabile al caso di specie (Autorità, 11 aprile 1992 n. 469, Aida 1992, 117/3).

Quando un’operazione di concentrazione fra società editoriali produce effetti non solo nei mercati della stampa quotidiana, periodica e della vendita degli spazi pubblicitari, ma anche su mercati diversi come quello dell’editoria libraria e delle videocassette, l’autorità garante della concorrenza è competente ad applicare la legge antitrust per quanto riguarda gli effetti dell’operazione su questi ulteriori mercati (Autorità, 5 febbraio 1992 n. 363, concentrazione Fininvest/Amef e Amef/Ame, Aida 1992, Repertorio VII.19.2).

Una valutazione di un’operazione di concentrazione da parte del Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dell’art. 6 della legge 287/90 richiede l’apertura, da parte di quest’ultimo, di una formale istruttoria secondo quanto prescritto dall’art. 16.4 (Autorità, 22 gennaio 1992, concentrazione Fininvest/Amef e Fininvest/Manzoni, Aida 1992, Repertorio VII.19.2).

Ferma restando la competenza del Garante per la radiodiffusione e l’editoria ad applicare la legge 287/90 limitatamente agli effetti di una concentrazione sulla concorrenza nei mercati delle testate quotidiane, delle testate periodiche e della vendita di spazi pubblicitari, resta all’Autorità la competenza ad applicare la legge 287/90 per quanto riguarda gli effetti della medesima operazione di concentrazione nei mercati dell’editoria libraria e della riproduzione e commercio di supporti videoregistrati (Autorità, 22 gennaio 1992, concentrazione Fininvest/Amef e Fininvest/Manzoni, Aida 1992, Repertorio VII.19.2).