18. Sanzioni

L’art. 107 l.a. non tipizza un contratto di cessione delle singole facoltà comprese nel diritto patrimoniale d’autore, ma si limita a disciplinare la trasmissione di questa esclusiva richiamando le regole di diritto comune relative ai contratti (Cass. 16 aprile 2002 n. 5461, Aida 2002, 823/1).

Non contrasta con l’art. 21 co. 3 cost. un provvedimento giudiziale che iníbisca all’editore di un giornale di venderlo ad un determinato prezzo che appaia sottocosto, potendo l’editore continuare a vendere il giornale ad un prezzo superiore (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/2).

 

18.1 invalidità delle intese

La nullità di clausole contrattuali (nella specie, relative all’acquisizione di licenze esclusive di trasmissione di immagini di partite di calcio per una durata eccessivamente lunga) conseguente alla violazione del diritto antitrust può essere dichiarata in via d’urgenza attraverso una pronuncia di sospensione della loro efficacia (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/5).

Le clausole contrattuali (nella specie, relative all’acquisizione di licenze esclusive di trasmissione di immagini di partite di calcio per una durata eccessivamente lunga) che violano il divieto di abuso di posizione dominante sono da considerare contemporaneamente nulle in base all’art. 1418 c.c. (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/4).

L’art. 2 l. 249/97 sanziona non soltanto l’abuso, ma anche i negozi diretti alla conservazione di una posizione dominante; la norma perciò porta a considerare nulle le clausole di licenza esclusiva di diritti di trasmissione televisiva (nella specie, su immagini di partite di calcio) pur di durata limitata che siano di ostacolo all’ingresso sul mercato di nuovi entranti (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, 829/14).

Una clausola di licenza esclusiva di trasmissione televisiva di immagini di partite di calcio per una durata sensibilmente più lunga (nella specie, doppia) di quella normalmente prevista nei contratti del settore, che risulti nulla per violazione del divieto di abuso di posizione dominante, non può essere sostituita ex art. 1419 c.c. con una clausola di esclusiva di durata più breve, e ciò almeno in assenza di una tipologia contrattuale predeterminata legalmente o dagli usi che contempli una ben individuata durata o una durata massima della clausola di esclusiva (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/13).

La nullità di un contratto stipulato in violazione del divieto di abuso di posizione dominante (nella specie, sul mercato dei diritti televisivi di trasmissione di immagini di partite del campionato di calcio) può essere pronunciata anche quando nessuna delle parti di tale contratto abbia interesse ad una simile pronuncia (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/6).

Nel nostro ordinamento la sanzione della nullità colpisce tutti i contratti stipulati in violazione di norme imperative, e perciò anche del divieto di abuso di posizione dominante: e ciò a maggior ragione quando il contratto riguardi diritti di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio, cui si applica l’art. 2 l. 249/1997, che contempla una particolare ipotesi della più ampia fattispecie di abuso di posizione dominante, per essa espressamente prevedendo la sanzione della nullità dei contratti (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/3).

La violazione dell’art. 2 d.l. 15/99 che vieta l’acquisizione di diritti di trasmissione televisiva in forma criptata superiori al 60% del mercato delle partite di calcio di serie A e B implica altresì abuso di posizione dominante (Trib. Milano, ordinanza 7 agosto 2000, Aida 2002, 828/3).

L’art. 2 l. 249/97 che prevede la nullità di atti ed intese in contrasto con divieti di abuso di posizione dominante è espressione di un principio generale dell’ordinamento, applicabile in particolare ai contratti di licenza di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio (Trib. Milano, ordinanza 7 agosto 2000, Aida 2002, 828/2).

L’abuso di posizione dominante che risulti determinante nella conclusione di un contratto (nella specie, di licenze di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio) è causa di nullità del contratto medesimo (Trib. Milano, ordinanza 7 agosto 2000, Aida 2002, 828/1).

Non si può escludere che la ratio dell’inapplieabílità della legge antitrust alle imprese che operano in regime di monopolio legale sul mercato (art. 8 1. at.) possa rinvenirsi in tutte le situazioni in cui un soggetto acquisisca una posizione monopolistica attraverso l’acquisto originario o derivato di diritti esclusivi, tutte le volte che tali diritti siano suscettibili di utilizzazione economica e deterrminino perciò un mercato (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/8).

Il G.D. del Tribunale chiamato a pronunciarsi su una domanda cautelare può pronunciarsi in via incidentale sulla nullità ex art. 287/90 del contratto costitutivo del diritto azionato dal ricorrente (Trib. Modena, ordinanza 6 giugno 1997, Pres. FEW~AR1, Est. MASONI ‑ Panini s.p.a. c. D.S. s.r.l., Aida 1998, Repertorio VII.18.1).

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento 17 la Commissione può obbligare mediante decisione le imprese interessate a porre fine ad un’infrazione dell’art. 85.1. Ciò comporta non solo lo scioglimento degli accordi restrittivi conclusi tra le parti, ma anche l’eliminazione degli effetti restrittivi contenuti nei contratti conclusi con imprese terze in base ai suddetti accordi restrittivi. Ciò non significa che i contratti con i clienti rientrino anch’essi nel campo dì applicazione dell’art. 85.1 unicamente a causa dei loro collegamenti con gli accordi orizzontali restrittivi. Tuttavia gli effetti restrittivi che questi contratti perpetuano potranno essere eliminati solo quando i clienti avranno acquisito il diritto di revisione. Di conseguenza la Commissione può imporre alle parti dell’intesa: a) di informare i propri contraenti a valle che essi hanno facoltà di restare legati ai contratti precedentemente conclusi, di recedere da tali contratti o di rinegoziarne i termini entro un certo periodo di tempo, e ad un tempo; b) di assicurare che durante questo periodo i servizi continueranno ad essere loro forniti senza interruzione dalle parti dell’intesa. (Commissione CE, 23 dicembre 1992, Aida 1993, 122/3).

 

18.2 invalidità delle concentrazioni

18.3 invalidità delle concentrazioni nell’edítoria e nelle radiotelevisioni

I diritti d’autore su immagini (nella specie derivanti dall’unione di più fotografie con accostamenti inusuali ed accattivanti) realizzate da un dipendente con attività che costituiva la parte preponderante del suo lavoro subordinato (e per il quale veniva retribuito) appartengono al datore di lavoro, nascono in capo a quest’ultimo direttamente e sia pure in via derivativa, con la realizzazione dell’opera e senza necessità di un accordo traslativo: onde il datore di lavoro non deve fornire una prova scritta del proprio acquisto dei diritti (Trib. Milano, Sezione IP, 22 febbraio 2011, Aida 2011, 1451/2).

La legge 67/1987, applicabile alle situazioni ancora sub iudice, ha finito per conferire validità ai negozi giuridici sorti in un diverso regime sanzionatorio (App. Milano, 4 ottobre 1991, Aida 1992, 62/3).

La legge 67/1987 segna una netta cesura tra l’ipotesi di nullità ex art. 3.4 della legge 416/1981 (così come novellata dalla legge 67/1987) stabilita per gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché per il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici ove per loro effetto lo stesso soggetto raggiunga la posizione dominante del primo comma (da un lato) e gli interventi correttivi previsti dal quinto comma che si rendano necessari quando, « per effetto di atti diversi da quelli previsti dal quarto comma » o « per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici » un soggetto raggiunga una posizione che il « Garante ritiene dominante ». In quest’ultima ipotesi l’effetto sanzionatorio non è più la dichiarazione di nullità ma l’annullamento con tutte le conseguenze che l’esigenza di una pronuncia costitutiva comporta ai fini della rimozione della realtà giuridica dell’atto impugnato. Con l’ulteriore specificità che l’effetto può essere ottenuto solo alla conclusione di una complessa sequenza, rappresentata dall’informativa al Parlamento, dalla fissazione di un termine, dalla scadenza di questo, e dalla scelta fra diverse possibilità operative volte « all’eliminazione della situazione di posizione dominante ». E con l’ulteriore conseguenza che il Garante può assumere l’iniziativa giudiziale solo alla conclusione di un procedimento amministrativo i cui segmenti, compresa l’informativa al Parlamento e la verifica della scadenza del termine, contribuiscono a definire la legittimazione all’esercizio dell’azione (App. Milano, 4 ottobre 1991, Aida 1992, 62/1).

 

18.4 inibitorie

Il contratto avente ad oggetto una prestazione intellettuale è pur sempre un contratto d’opera, dal quale discendono obbligazioni di risultato Cass. 4 marzo 2002 n. 3062, Aida 2002, 822/2).

 

18.5 provvedimenti restitutori o restrittivi degli effetti anticoncorrenziali

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento 17 la Commissione può obbligare mediante decisione le imprese interessate a porre fine ad un’infrazione dell’art. 85. 1. Ciò comporta non solo lo scioglimento degli accordi restrittivi conclusi tra le parti, ma anche l’eliminazione degli effetti restrittivi contenuti nei contratti conclusi con imprese terze in base ai suddetti accordi restrittivi. Ciò non significa che i contratti con i clienti rientrino anch’essi nel campo di applicazione del­l’art. 85.1 unicamente a causa dei loro collegamenti con gli accordi orizzontali restrittivi. Tuttavia gli effetti restrittivi che questi contratti perpetuano potranno essere eliminati solo quando i clienti avranno acquisito il diritto di revisione. Di conseguenza la Commissione può imporre alle parti dell’intesa: a) di informare i propri contraenti a valle che essi hanno facoltà di restare legati ai contratti pre­cedentemente conclusi, di recedere da tali contratti o di rinegoziarne i termini entro un certo periodo di tempo, e ad un tempo; b) di assicurare che durante questo periodo i servizi continueranno ad essere loro forniti senza interruzione dalle parti dell’intesa (Commissione CE, 23 dicembre 1992, Aida 1993, 122/3).

 

18.6 ordini di deconcentrazioni

Il divieto dell’operazione di concentrazione ex art. 18.3 della legge 287/90 non può essere applicato con provvedimento di restitutio in integrum a concentrazioni già realizzate: che il garante può solo autorizzare, prescrivendo ad un tempo le misure necessarie ad eliminarne gli effetti anticompetitivi (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/14).

 

18.7 ammende

I dati di fatturato necessari a quantificare le sanzioni in materia di diritto antitrust possono essere ricavati dai documenti contabili dell’impresa, indipendentemente dall’approvazione del formale documento di bilancio (TAR Lazio, 7 aprile 1999, Aida 1999, 637/8).

La base di riferimento per quantificare le sanzioni in materia di diritto antitrust è il fatturato realizzato dall’impresa nell’area economica nella quale la regola di mercato è stata violata (TAR Lazio, 7 aprile 1999, Aida 1999, 637/7).

L’irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazione delle norme antitrust non presuppone necessariamente la compresenza dell’elemento della gravità e di quello della prolungata durata dell’infrazione, perché questi elementi non sono indefettibilmente cumulativi (TAR Lazio, 7 aprile 1999, Aida 1999, 637/6).

 

18.8 penalità di mora

18.9 risarcimento del danno

Rispetto ad un accordo tra la FIEG ed i sindacati dei giornalai contenenti un patto di consentire la distribuzione di periodici solo a rivenditori scelti da ta­li organizzazioni, il terzo non da loro ammesso alla distribuzione non può invo­care la responsabilità risarcitoria delle parti stipulanti per fatto illecito ex art.2043 c.c. e non può far dichiarare l’obbligo di contrattare in capo ad uno dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni ora dette sotto il profilo della lesione del suo diritto di rivestire la posizione di distributore dei prodotti: atteso che ta­le diritto non è evincibile dal principio generale della libertà di iniziativa econo­mica ex art. 41 cost. né può correlarsi all’obbligo di contrattare del monopolista ex art. 2597 c.c., dato che questa norma, quand’anche estensibile alle ipotesi di monopolio di mero fatto, è diretta esclusivamente a tutelare il consumatore del prodotto e non anche il rivenditore, con limitazione manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 41 cost. (Cass. 12 gennaio 1993 n. 266, Aida 1993, 130/2).

 

18.10 pubblicazione