16. Concentrazioni

16.1 diritto comunitario

I commitments della Commissione Ce che impongano ad un’impresa in posizione dominante nel mercato della televisione satellitare di non acquistare diritti esclusivi di diffusione su programmi Premium riguardano solo i programmi specificamente individuati dalla Commissione, non anche altri programmi che, pur estremamente popolari, risultino agevolmente replicabili con investimenti limitati ed accessibili anche ad operatori con meno presenza sul mercato (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Giud. Bonaretti, Sky Italia s.r.l. c. e.BisMedia s.p.a., Fastweb, Fast Mediterranea s.p.a., Aida 2005, Repertorio VII.16.1).

I programmi a contenuto premium che in base ai committments imposti dalla Commissione CE all’impresa in posizione dominante sul mercato della pay–tv devono restare utilizzabili per i concorrenti sui canali non satellitari sono stati specificamente elencati dalla Commissione e non ricomprendono i reality show (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/3).

I programmi a contenuto premium che in base ai committments imposti dalla Commissione CE all’impresa in posizione dominante sul mercato della pay–tv devono restare utilizzabili per i concorrenti sui canali non satellitari sono quelli che vengono commercializzati ad un prezzo superiore a quello dei pacchetti base, nonché i grandi film ed i grandi eventi sportivi analiticamente elencati dalla Commissione; restano invece comunque esclusi da questa elencazione i programmi di successo inidonei a stimolare da soli la sottoscrizione di un abbonamento e realizzabili attraverso investimenti limitati (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2004, Aida 2004, 1007/3).

La prova del carattere premium di un programma spetta a chi in un procedimento giudiziale faccia valere la limitazione dei diritti esclusivi d’autore sul programma (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2004, Aida 2004, 1007/4).

Non crea o rafforza una posizione dominante che possa ostacolare in modo sensibile la concorrenza sul mercato comune in una sua parte sostanziale, un’operazione di concentrazione fra imprese operanti nei settori delle registrazioni e delle edizioni musicali, qualora l’impresa risultante dall’operazione detenga, in tali mercati, una quota oscillante tra il 20 e il 25%, mentre la restante parte del mercato sia suddivisa tra altre quattro maggiori imprese, ciascuna in posizione di significativa concorrenza (Commissione CEE, 27 aprile 1992, in procedimento IV/M202, Aida 1992, Repertorio VII.16.1).

 

16.2 diritto nazionale generale

Le acquisizioni di impianti e frequenze televisive si configurano come operazioni di concentrazione in base alla legge antitrust (Autorità 27 giugno 2002 n. 10907, TV internazionale / Rami di azienda di emittenti locali, Aida 2003, Repertorio VII.16.1).

L’art. 1 l. 66/2001, nella parte in cui consente le acquisizioni di impianti da parte dei concessionari televisivi nazionali che non raggiungano la copertura del 75% del territorio, non ha valenza derogatoria rispetto alla normativa generale antitrust (Autorità 27 giugno 2002 n. 10907, TV internazionale / Rami di azienda di emittenti locali, Aida 2003, Repertorio VII.16.1).

Le acquisizioni di impianti e frequenze televisive si configurano come operazioni di concentrazione in base alla legge antitrust (Autorità 9 gennaio 2003 n. 11574, MTV Italia / Rami di azienda, Aida 2003, Repertorio VII.16.1).

L’art. 1 l. 66/2001, nella parte in cui consente le acquisizioni di impianti da parte dei concessionari televisivi nazionali che non raggiungano la copertura del 75% del territorio, non ha valenza derogatoria rispetto alla normativa generale antitrust (Autorità 9 gennaio 2003 n. 11574, MTV Italia / Rami di azienda, Aida 2003, Repertorio VII.16.1).

L’acquisizione del controllo di un gruppo editoriale da parte di un’impresa in posizione dominante sul mercato degli spazi pubblicitari televisivi ricade sotto l’art. 6 della legge 287/90 quando, pur non configurando un’autonoma posizione dominante del sottomercato della pubblicità su periodici, induca un rafforzamento della posizione dominante nel campo della pubblicità televisiva attraverso il collegamento sinergico televisione ‑stampa, suscettibile di determinare situazioni anticoncorrenziali (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/10).

Al fine di valutare ex lege 287/90 l’effetto anticoncorrenziale prodotto da un’operazione di concentrazione sui due mercati complementari e contigui della pubblicità televisiva e rispettivamente a mezzo stampa, caratterizzati dall’esistenza di una posizione dominante prima della concentrazione sul solo mercato della pubblicità televisiva, occorre analizzare: a) se la possibilità di offrire una gamma multimediale di spazi pubblicitari costituisca un significativo vantaggio, così da creare un rafforzamento della preesistente posizione dominante tale da eliminare in maniera sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato degli spazi pubblicitari televisivi; e b) se la possibilità di disporre di una posizione dominante nel settore della pubblicità televisiva possa creare un vantaggio tale da produrre, dopo la concentrazione, la creazione di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato degli spazi pubblicitari sulla stampa (Autorità, 11 aprile 1992 n. 469, Aida 1992, 117/6).

Il passaggio da una situazione di controllo congiunto ad una situazione di controllo esclusivo di un’impresa o di una parte di impresa dà luogo ad una durevole modificazione strutturale, realizzando una concentrazione ai sensi dell’art. 5.1 lett. b) della legge 287/90 (Autorità, 22 gennaio 1992, concentrazione FININVEST/ Amef e FININVEST/Manzoni, Aida 1992, Repertorio VII.16.2).

E’ soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 16 Lat. un’operazione di acquisizione di quote di società editoriali già appartenenti ad un’altra impresa del medesimo gruppo editoriale; questa operazione comporta tuttavia un semplice riassetto organizzativo privo di effetti sulla struttura concorrenziale del mercato e non merita pertanto l’avvio di un’istruttoria (Autorità, 13 gennaio 1992 n. 320, concentrazione Etas/Tecniware ed Edicta, Aida 1992, Repertorio VII.16.2).

Non contrasta con i divieti di concentrazione posti dall’art. 6 della legge 287/ 90 un’operazione per mezzo della quale un nuovo operatore estero non operante finora in Italia acquista una divisione editoriale specializzata (ramo d’azienda) fino ad oggi inclusa nelle attività di un altro operatore di non trascurabile insediamento economico (Garante, 27 giugno 1991, concentrazione Progetto Contabile 20/ Ipsoa, Aida 1992, Repertorio VII.16.2).

 

16.3 diritto nazionale dell’editoria e delle radiotelevisioni

L’art. 1 l. 66/2001, nella parte in cui consente le acquisizioni di impianti da parte dei concessionari televisivi nazionali che non raggiungano la copertura del 75% del territorio, non ha valenza derogatoria rispetto alla normativa generale antitrust (Autorità 27 giugno 2002 n. 10907, TV internazionale / Rami di azienda di emittenti locali, Aida 2003, Repertorio VII.16.3).

L’art. 1 l. 66/2001, nella parte in cui consente le acquisizioni di impianti da parte dei concessionari televisivi nazionali che non raggiungano la copertura del 75% del territorio, non ha valenza derogatoria rispetto alla normativa generale antitrust (Autorità 9 gennaio 2003 n. 11574, MTV Italia / Rami di azienda, Aida 2003, Repertorio VII.16.3).

L’operazione di cessione di società operanti nel settore della stampa quotidiana e periodica, già direttamente od indirettamente controllate da un unico gruppo editoriale, ad un diverso gruppo finanziario ha l’effetto di ridurre la concentrazione dell’offerta e merita quindi la trasmissione di parere favorevole al Garante per la radiodiffusione e l’editoria in base all’art. 20 co. 3 Lat. (Autorità, 18 dicembre 1991 n. 270, Aida 1992, 115/1).