15. Abusi di posizione dominante

L’apposizione di misure tecnologiche di protezione non costituisce di per sé manifestazione di abuso di posizione dominante (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/3).

La vendita sottocosto (nella specie: vendita di un quotidiano e del suo supplemento settimanale allo stesso prezzo abitualmente praticato per il solo quotidiano) costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. solo quando contrasti con le regole poste dal legislatore comunitario e successivamente da quello nazionale a tutela della funzionalità del mercato e dell’interesse dei consumatori: e dunque solo quando costituisca abuso di posizione dominante, vietato dall’art. 82 del trattato UE e dall’art. 3 legge n. 287/1990 (Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636, Aida 2007, 1135/2).

Rispetto ad un accordo tra la FIEG ed i sindacati dei giornalai contenente un patto di consentire la distribuzione di periodici solo a rivenditori scelti da tali organizzazioni, il terzo non da loro ammesso alla distribuzione non può invocare la responsabilità risarcitoria delle parti stipulanti per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e non può far dichiarare l’obbligo di contrattare in capo ad uno dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni ora dette sotto il profilo della lesione del suo diritto di rivestire la posizione di distributore dei prodotti: atteso che tale diritto non è evincibile dal principio generale della libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost. né può correlarsi all’obbligo di contrattare del monopolista ex art. 2597 c.c., dato che questa norma, quand’anche estensibile alle ipotesi di monopolio di mero fatto, è diretta esclusivamente a tutelare il consumatore del prodotto e non anche il rivenditore, con limitazione manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 41 cost. (Cass. 12 gennaio 1993 n. 266, Aida 1993, 130/2).

 

15.1 divieti comunitari

Gli artt. 56 TFUE, 102 TFUE e 16 dir. 2006/123 non ostano ad una normativa nazionale che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi ad alcune opere protette nel proprio territorio ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e dunque impedisca al loro utilizzatore (nelle specie: un istituto termale) di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro stato membro (Corte giustizia UE 27 febbraio 2014, in causa C-351/12, Aida 2014, 1587/3).

Secondo l’art. 102 TFUE costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che l’ente di gestione collettiva di diritti d’autore imponga per i suoi servizi tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri stati membri (purché il confronto delle tariffe sia effettuato su base omogenea), o pratichi prezzi eccessivi privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (Corte giustizia UE 27 febbraio 2014, in causa C-351/12, Aida 2014, 1587/4).

Una società di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune (nella specie: il mercato svedese) non sfrutta abusivamente tale posizione ex art. 82 Ce qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere (Corte CE 11 dicembre 2008, in causa C-52/07, Aida 2009, 1256/1).

Calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, una società di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ex art. 82 Ce qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata (Corte CE 11 dicembre 2008, in causa C-52/07, Aida 2009, 1256/2).

Ai fini della valutazione del carattere eventualmente abusivo di un rifiuto di impresa in posizione dominante di concedere una licenza d’uso di un diritto di proprietà intellettuale (nella specie qualificato dal giudice nazionale a quo come una banca dati base protetta costituita da schemi per ordinare informazioni sulle vendite dei prodotti, nella specie farmaceutici, in modo da costituire con esse una banca dati derivata) il grado di partecipazione dei consumatori allo sviluppo della banca dati base e lo sforzo (in particolare in termini di costo) che i licenziatari potenziali della banca dati base dovrebbero fornire per costruire e commercializzare banche dati derivate e concorrenti sono elementi che debbono essere presi in considerazione per accertare se la banca dati base protetta sia indispensabile per la commercializzazione delle banche dati derivate (Corte CE, 29 aprile 2004, Aida 2005, 1015/1).

Il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, con la conseguenza che un diniego di licenza non può costituire di per sé un abuso di posizione dominante. Il diniego può tuttavia costituire un comportamento abusivo in casi eccezionali. Nella controversia sub iudice avanti al giudice a quo tali circostanze eccezionali possono essere costituite dal fatto che il rifiuto di concedere licenza riguardi una banca dati base la cui fornitura è indispensabile per la costruzione di banche dati derivate; che tale rifiuto ostacoli l’emergere di un prodotto nuovo (nella specie: le banche dati derivate) per i quali esiste una domanda potenziale, non sia giustificato da considerazioni obiettive, e possa determinare l’esclusione totale della concorrenza sul mercato derivato anche solo potenziale e cioè ipotetico della banca dati derivata (Corte CE, 29 aprile 2004, Aida 2005, 1015/2).

Le federazioni nazionali membre della FIFA e le società che esse raggruppano appaiono durevolmente vincolate nei loro comportamenti da regole che accettano e che gli altri soggetti (giocatori e agenti di giocatori) non possono trasgredire; ciò determina quindi la presenza di una posizione dominante collettiva delle società sul mercato delle prestazioni di servizi da parte degli agenti di giocatori (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.15.1).

L’acquisizione da parte di un’impresa in posizione dominante sul mercato delle televisioni a pagamento di contratti di licenza con clausole di esclusiva di durata eccessivamente lunga per la trasmissione di immagini delle partite di calcio delle squadre che assieme contano la percentuale maggiore di abbonati (nella specie oltre il 65% del fatturato calcolato considerando le sole tre squadre maggiori) costituisce un ostacolo insormontabile all’ingresso sul mercato da parte dei concorrenti e configura dunque un comportamento abusivo vietato dalla legge antitrust nazionale; in tal caso l’illiceità non può essere rimossa attraverso la pattuizione di un accorciamento del periodo di durata dell’esclusiva, qualora il contratto contemporaneamente preveda a favore del licenziatario un’opzione di rinnovo alle medesime condizioni offerte dai concorrenti (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/1).

Una clausola di licenza esclusiva di trasmissione televisiva di immagini di partite di calcio per una durata sensibilmente più lunga (nella specie, doppia) di quella normalmente prevista nei contratti del settore, che risulti nulla per violazione del divieto di abuso di posizione dominante, non può essere sostituita ex art. 1419 c.c. con una clausola di esclusiva di durata più breve, e ciò almeno in assenza di una tipologia contrattuale predeterminata legalmente o dagli usi che contempli una ben individuata durata o una durata massima della clausola di esclusiva (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/13).

Nel caso che il titolare del diritto d’autore su una compilazione di informazioni di agevole acquisizione rifiuti licenze di sfruttamento economico della propria opera per la realizzazione di prodotti concorrenti ai propri non sussiste il fumus boni iuris per l’emanazione di una misura cautelare della Commissione CE per violazione dell’art. 82 Tr. CE (Tribunale di primo grado, ordinanza 26 ottobre 2001, in causa T-184/01, Aida 2002, 815).

E’ viziata da manifesto errore di valutazione la decisione della Commissione che, dopo avere precisato che può costituire abuso di posizione dominante della Microsoft l’applicazione sul mercato canadese per operazioni equivalenti di prezzi più bassi rispetto a quelli per ipotesi eccessivi praticati sul mercato europeo, non verifica se gli elementi dedotti dal ricorrente ex art. 3.2 del regolamento 17/1962 e non privi di valore probatorio siano comprovati ed implichino la sussistenza di una violazione dell’art. 86 Ce (nella specie: per applicazione di prezzi non equi) (Tribunale CE  16 dicembre 1999, in causa T-198/98, Aida 2000, 652/2).

L’esercizio dei diritti patrimoniali d’autore per vietare l’importazione di copie di software da un territorio non comunitario verso uno stato membro della comunità (nella specie: dal Quebec alla Francia) non costituisce di per sé una violazione dell’art. 86 Ce, ma da tale esercizio può derivare in taluni casi eccezionali un comportamento abusivo (Tribunale CE  16 dicembre 1999, in causa T-198/98, Aida 2000, 652/1).

Il rifiuto di concedere licenze può rientrare nel divieto dell’art. 86 Tr. CE solo se riguarda un prodotto od un servizio che si presenta come essenziale per l’esercizio di un’attività, o come un prodotto nuovo la cui apparizione verrebbe ostacolata dal rifiuto (nella fattispecie non è stata considerata essenziale all’attività delle agenzie di scommesse ippiche la trasmissione televisiva di suoni e immaginí delle corse) (Tribunale CE 12 giugno 1997, in causa T‑504/93, Aida 1998, 503/4).

In presenza di mercati di estensione nazionale, il carattere arbitrario del rifiuto di concedere licenze di diritti di proprietà intellettuale (nella specie: sulla trasmissione di suoni e immagini relativi alle corse ippiche) non può essere valutato alla luce della politica seguita su altri mercati geograficamente distinti (Tribunale CE 12 giugno 1997, in causa T‑504/93, Aida 1998, 503/3).

Quando il mercato geografico si suddivide in mercati nazionali distinti in base alla sua struttura determinata dai criteri relativi alle condizioni di concorrenza (e nella specie alla struttura sul mercato della domanda di suoni e immagini delle corse ippiche) la sua compartimentazione non può essere considerata il risultato della politica di concessione di licenze (Tribunale CE 12 giugno 1997, in causa T-504/93, Aida 1998, 503/2).

Nel settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da attività che possono essere svolte solo da operatori titolari (come nella specie British Telecommunications) di apposita concessione, i servizi attribuiti in concessione devono essere a libera disposizione dei partecipanti al mercato e la loro prestazione non può essere subordinata alla conclusione da parte dei candidati all’entrata nei mercati di patti restrittivi con l’operatore titolare della concessione (Commissione CE, 23 dicembre 1992, Aida 1993, 122/2).

Costituisce abuso di posizione dominante e non semplice esercizio del diritto d’autore del quale un’emittente televisiva gode in virtù della legislazione nazionale sulle griglie della propria programmazione settimanale, il fatto di riservarsi in esclusiva l’utilizzazione editoriale di tali griglie rifiutando di concederne in licenza l’uso a imprese concorrenti (Tribunale CE, 10 luglio 1991, in causa 69/89, Aida 1992, 2/1).

 

15.2 divieti nazionali

L’assunzione da parte di Google dell’impegno a mantenere per tre anni un crawler separato per i servizi Google web search e Google news, così da permettere agli editori di giornali di utilizzare lo standard robots.txt per definire ex ante restrizioni selettive all’utilizzo dei propri contenuti giornalistici su Google news, giustifica la chiusura, senza accertamento dell’infrazione, dell’istruttoria per abuso di posizione dominante avviata nei suoi confronti (Agcom 22 dicembre 2010 n. 21959, Aida 2013, 1576/1).

L’assunzione da parte di Google dell’impegno triennale a rendere note agli editori le quote di partecipazione dei ricavi che determinano la remunerazione degli spazi pubblicitari degli affiliati al programma AdSense online (ma non le informazioni relative ai click fraudolenti ed al coefficiente di smartcolopricing) ed a rimuovere il divieto assoluto di click tracking attualmente presente per gli affiliati diretti al programma AdSense giustifica la chiusura, senza accertamento dell’infrazione, dell’istruttoria per abuso di posizione dominante avviata nei suoi confronti (Agcom 22 dicembre 2010 n. 21959, Aida 2013, 1576/2).

Da parte di Lega Calcio costituisce abuso di posizione dominante articolare la vendita dei diritti di trasmissione delle partite dei campionati di serie A e B secondo modalità che non consentano il pluralismo dell’offerta televisiva su ognuna delle piattaforme di trasmissione (App. Milano, 4 novembre 2009, Giud. Tarantola, Conto Tv c. Lega Nazionale Professionisti, In front Italy s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.15.2 ).

In base all’art.33 l.at. non sussiste la giurisdizione dell’a.g.o. su una domanda di mero accertamento di un abuso di posizione dominante che riguardi un singolo atto o fatto pretesamente in contrasto con la disciplina antitrust (nella specie si trattava del rifiuto di concedere la licenza su un software) (App. Milano, 25 marzo 2006, Pres. Grechi, Est. Patrone, Eurodata s.r.l. c. Skipper Informatica s.r.l., Aida 2007, Repertorio VII.15.2).

La nullità di clausole contrattuali (nella specie, relative all’acquisizione di licenze esclusive di trasmissione di immagini di partite di calcio per una durata eccessivamente lunga) conseguente alla violazione del diritto antitrust può essere dichiarata in via d’urgenza attraverso una pronuncia di sospensione della loro efficacia (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/5).

Le clausole contrattuali (nella specie, relative all’acquisizione di licenze esclusive di trasmissione di immagini di partite di calcio per una durata eccessivamente lunga) che violano il divieto di abuso di posizione dominante sono da considerare contemporaneamente nulle in base all’art. 1418 c.c. (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/4).

La violazione del diritto antitrust nazionale derivante dall’acquisizione da parte di un’impresa in posizione dominante di licenze esclusive di trasmissione di immagini delle partite di calcio determina per i concorrenti un pregiudizio imminente ed irreparabile, ed un conseguente periculum in mora rilevante per l’adozione di misure cautelari, in quanto impedisce alle imprese escluse di programmare gli investimenti necessari per preparare il proprio ingresso sul mercato (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/3).

Il d.l. 15/99 che vieta ad una impresa di acquisire più del 60% dei diritti di trasmissione criptata delle partite di calcio non esclude che l’acquisto di percentuali di diritti inferiori possa comunque costituire una violazione della legge antitrust generale (App. Roma, ordinanza 15 gennaio 2001, Aida 2002, 834/2).

L’acquisto di una licenza esclusiva di trasmissione televisiva di immagini di partite di calcio per una durata sensibilmente più lunga (nella specie, doppia) di quella normalmente prevista nei contratti del settore non pare indispensabile per raggiungere legittimi obiettivi di programmazione dell’attività commerciale, ma appare piuttosto diretta ad ostacolare i concorrenti nell’accesso al mercato, e per tale ragione può violare il divieto di abusi di posizione dominante (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/12).

Il giudizio relativo alla nullità di un contratto (nella specie, di licenza di trasmissione di immagini di partite del campionato di calcio) per violazione del divieto di abuso di posizione dominante non può limitare la propria indagine solo alle circostanze interne alle trattative intercorse tra le parti ed all’accordo tra le stesse concluso, ma deve estendere l’esame alla complessiva situazione di mercato esistente al momento dello svolgimento di tali trattative e del perfezionamento dell’accordo, nonché del complessivo comportamento della parte accusata di essere in posizione dominante e degli altri negozi giuridici coevamente, antecedentemente e successivamente perfezionati (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida  2002, 829/5).

Nel nostro ordinamento la sanzione della nullità colpisce tutti i contratti stipulati in violazione di norme imperative, e perciò anche del divieto di abuso di posizione dominante: e ciò a maggior ragione quando il contratto riguardi diritti di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio, cui si applica l’art. 2 l. 249/1997, che contempla una particolare ipotesi della più ampia fattispecie di abuso di posizione dominante, per essa espressamente prevedendo la sanzione della nullità dei contratti (Trib. Roma, ordinanza 14 agosto 2000, Aida 2002, 829/3).

La violazione dell’art. 2 d.l. 15/99 che vieta l’acquisizione di diritti di trasmissione televisiva in forma criptata superiori al 60% del mercato delle partite di calcio di serie A e B implica altresì abuso di posizione dominante (Trib. Milano, ordinanza 7 agosto 2000, Aida 2002, 828/3).

L’abuso di posizione dominante che risulti determinante nella conclusione di un contratto (nella specie, di licenze di trasmissione televisiva di immagini di partite del campionato di calcio) è causa di nullità del contratto medesimo (Trib. Milano, ordinanza 7 agosto 2000, Aida 2002, 828/1).

L’impresa che riproduce sistematicamente e memorizza articoli di giornali e riviste per poi ritrasmetterli via posta, fax o telematica ai propri clienti a far tempo dalla stessa mattina dell’uscita dei giornali in edicola non ha diritto ad una licenza obbligatoria per l’utilizzo degli articoli ora detti: e non lo ha nemmeno in base al diritto antitrust, quando l’editore in questione non occupi una posizione dominante (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/4).

L’applicazione dell’art. 11 delle condizioni generali di contratto della SIAE relative all’utilizzazione del suo repertorio musicale, e secondo cui nella base imponibile per il calcolo dei diritti d’autore debbono essere ricompresi anche i contributi erogati al contraente della Siae per un evento musicale da enti pubblici ad imprese private, non costituisce abuso di posizione dominante ex art. 3 l.at. e nemmeno concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Torino, 20 novembre 1999, Aida 2001, 754/1).

La norma nazionale in tema di abuso di posizione dominante, diversamente dalla disciplina in materia di intesa restrittiva, richiede nella fattispecie dell’art.3.b), il presupposto ulteriore della derivazione dalla condotta abusiva di un pregiudizio per i consumatori (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, Aida 1999, 590/5).

La titolarità di diritti esclusivi implica la possibilità di sfruttarli nel modo più redditizio, e perciò anche la libertà di scelta circa l’identità ed il numero di soggetti cui concederne lo sfruttamento (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, Aida 1999, 590/3).

Non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del Trattato UE il fatto che un’impresa del settore della stampa, che detiene una rilevantissima quota del mercato dei quotidiani in uno stato membro e gestisce l’unico sistema di recapito a domicilio di giornali su scala nazionale esistente in questo stato, neghi l’accesso a tale sistema, contro un adeguato corrispettivo, all’editore di un quotidiano concorrente il quale, a motivo della bassa tiratura del giornale, non è in grado di creare e di gestire in modo economicamente conveniente, da solo o in collaborazione con altri editori, un proprio sistema di recapito a domicilio (Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, in causa C-7/97, Aida 1999, 578/1).

Non si può escludere che la ratio dell’inapplieabílità della legge antitrust alle imprese che operano in regime di monopolio legale sul mercato (art. 8 1. at.) possa rinvenirsi in tutte le situazioni in cui un soggetto acquisisca una posizione monopolistica attraverso l’acquisto originario o derivato di diritti esclusivi, tutte le volte che tali diritti siano suscettibili di utilizzazione economica e deterrminino perciò un mercato (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/8).

L’abuso di posizione dominante è sanzionato solo in quanto determini danno per i consumatori (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/7).

La verifica circa il comportamento economico di un soggetto in ordine alla negoziazione dei diritti di cui è titolare esclusivo ha ad oggetto immediato non lo strumento convenzionale con il quale si realizzi tale negoziazione, ma la determinazione a monte di procedere alla stipulazione di contratti, e deve essere perciò condotta in base ai princìpi dell’abuso di posizione dominante (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/5).

Costituirebbe abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge 287/90 nel mercato degli spazi pubblicitari televisivi l’imposizione di clausole di esclusiva di questi spazi nei contratti di distribuzione di prodotti attraverso una catena di supermercati appartenenti ad altro soggetto del medesimo gruppo in posizione dominante (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/12).

La predisposizione di pacchetti combinati di prodotti pubblicitari non costituisce di per sè abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge 287/90, in quanto tale pratica risulta diffusa nel mercato pubblicitario consentendo di ottimizzare il marketing della comunicazione pubblicitaria, un’ipotesi di abuso potrebbe tuttavia ricorrere nel caso in cui il pacchetto multimediale venisse utilizzato al solo fine di ostacolare la presenza e l’attività dei concorrenti. Tale potrebbe essere l’ipotesi in cui un’impresa in posizione dominante offra gli spazi pubblicitari televisivi maggiormente richiesti, legandoli ad altri spazi pubblicitari meno richiesti al fine di ostacolare i concorrenti che siano in qualche maniera più competitivi in tale ultimo settore (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/11).

Ricorre una posizione dominante ex lege 287/90 di un gruppo privato (nella specie: Fininvest) sul mercato degli spazi pubblicitari televisivi quando il gruppo occupa una quota di mercato superiore al 55%; il principale concorrente è un gruppo pubblico che detiene una quota del 28% del mercato; penetranti vincoli normativi all’attività del gruppo pubblico gli impediscono di sfruttare pienamente il proprio potenziale concorrenziale e consentono al gruppo privato di prevedere con sufficiente anticipo il comportamento del principale concorrente e di programmare di conseguenza la propria attività; tutti gli altri concorrenti non occupano più del 7,2% del mercato nazionale degli spazi pubblicitari; sussistono barriere normative e di fatto all’entrata sul mercato di nuove imprese concorrenti; la struttura multimediale del gruppo privato gli consente di trovare nei sottomercati della pubblicità televisiva condizioni di più facile sbocco soprattutto in relazione alla domanda dei servizi pubblicitari integrati (Garante, 7 maggio 1992, Aida 1992, 118/9).

La predisposizione di pacchetti combinati di prodotti pubblicitari non costituisce di per sè abuso di posizione dominante ex art. 3 della legge 287/90, in quanto tale pratica risulta diffusa nel mercato pubblicitario consentendo di ottimizzare il marketing della comunicazione pubblicitaria. Un’ipotesi di abuso potrebbe tuttavia ricorrere nel caso in cui il pacchetto multimediale venisse utilizzato al solo fine di ostacolare la presenza e l’attività dei concorrenti. Tale potrebbe essere l’ipotesi in cui un’impresa in posizione dominante offra gli spazi pubblicitari televisivi maggiormente richiesti, legandoli ad altri spazi pubblicitari meno richiesti al fine di ostacolare i concorrenti che siano in qualche maniera più competitivi in tale ultimo settore (Autorità, 11 aprile 1992 n. 469, Aida 1992, 117/7).

L’esistenza di una posizione dominante ex lege 287/90 di un gruppo televisivo privato (nella specie: il gruppo FININVEST) sul mercato della pubblicità televisiva è dimostrato dalla sua quota di mercato (superiore al 55%); dalla sua abilità commerciale; dalla sua capacità tecnica di produzione dei programmi televisivi, che sono il contenitore essenziale del messaggio pubblicitario; dalla sua forza economica complessiva, e tra l’altro nel settore della radiotelevisione, ed anche in altri settori della comunicazione d’impresa, della produzione cinematografica ed audiovisiva, dell’editoria libraria; e specialmente dai vincoli normativi all’operatività del ruppo televisivo pubblico che ne è il principale concorrente (Autorità, 11 aprile 1992, n. 469, Aida 1992, 117/5).

Viola l’art. 3 lettera b) della legge 287/90 la banca dati in posizione dominante che impone ai propri utenti condizioni contrattuali che se per solito servono a preservare i diritti di chi organizza una banca dati e rende disponibile le relative informazioni, non sono in concreto necessarie a questo fine e limitano la concorrenza tra la banca dati e l’utente (Autorità, 10 aprile 1992 n. 452, Aida 1992, 116/4).

Viola l’art. 3 lettera a) della legge 287/90 l’impresa in posizione dominante che impone un diritto di accesso alla propria banca dati esclusivamente ad alcune imprese sue concorrenti (Autorità, 10 aprile 1992 n. 452, Aida 1992, 116/3).

Viola l’art. 3 lettera c) della legge 287/90 la società di gestione di una banca dati che pratica prezzi diversificati ostacolando così l’attività dei propri concorrenti sul mercato delle informazioni commerciali, e determinando condizioni differenziate tra imprese presenti sul mercato a valle così da pregiudicarne le possibilità competitive (Autorità, 10 aprile 1992 n. 452, Aida 1992, 116/2).

La società costituita dal sistema delle camere di commercio per organizzare e gestire una banca dati relativa tra l’altro ai dati sistematicamente raccolti ex lege dalle camere di commercio occupa una posizione dominante sul mercato dei servizi di informazione commerciale di origine camerale, in quanto è pressoché inevitabile che le sue concorrenti, le società private di informazioni, per operare efficacemente su tale mercato, acquisiscano direttamente da essa le informazioni grezze (Autorità, 10 aprile 1992 n. 452, Aida 1992, 116/1).