14. Intese

14.1 divieto comunitario

L’obbligo imposto dal regolamento FIFA agli agenti di giocatori di rispettare la normativa FIFA in materia di trasferimenti di atleti non è contrario alle regole di concorrenza, quando non risulti contestata la compatibilità delle regole di trasferimento con la normativa comunitaria in materia di intese (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.14.1).

La previsione da parte del regolamento FIFA di una durata biennale rinnovabile dei contratti fra agenti e calciatori assicura la stabilità delle relazioni giuridiche e finanziarie delle parti senza minacciare la concorrenza (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.14.1).

Non è di per sé incompatibile con la concorrenza la previsione di un sistema di sanzioni per gli agenti di calciatori che violino le previsioni del regolamento FIFA, specie quando queste sanzioni siano di differente gravità in relazione alla tipologia della violazione, e quand’anche giungano nei casi più gravi alla sospensione o al ritiro della licenza di agenti (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.14.1).

Non sono di per sé incompatibili con la concorrenza le previsioni dei regolamenti FIFA che prevedano sistemi di ricorso ad organi di giustizia sportiva, qualora risulti che gli interessati possono sempre adire i tribunali di diritto comune, segnatamente per far valere i diritti derivati dall’ordinamento nazionale o da quello comunitario (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.14.1).

Un regolamento FIFA che subordini l’esercizio della professione di agente ad un sistema di licenze rilasciate da organi FIFA comporta una selezione qualitativa (non quantitativa) adatta a soddisfare l’obiettivo di professionalizzazione dell’attività di agente di giocatori, non è idoneo ad eliminare la concorrenza sul mercato delle prestazioni degli agenti, e può meritare il beneficio dell’esenzione in presenza degli ulteriori presupposti dell’art. 81.3 Tr. Ce (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.14.1).

La detenzione della medesima licenza, l’utilizzo del medesimo modello di contratto e la circostanza che la remunerazione degli agenti è determinata in funzione dei medesimi criteri non provano l’esistenza di una posizione dominante collettiva degli agenti di giocatori autorizzati (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VII.14.1).

Il sistema Eurovisione accentra l’acquisizione dei diritti su manifestazioni sportive, e con ciò elimina la concorrenza fra i membri aderenti tanto al momento dell’acquisto dei diritti quanto al momento della trasmissione televisiva; esso inoltre elimina le possibilità di concorrenza dei terzi non aderenti al sistema, che di fatto non hanno accesso ai diritti negoziati dall’Eurovisione (Tribunale CE 8 ottobre 2002 nelle cause T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Aida 2003, 879/1).

Un sistema di acquisizione e ripartizione accentrata (nella specie, da parte dell’Eurovisione) di licenze dei diritti di trasmissione di eventi sportivi che lasci uno spazio sostanzialmente solo teorico alla possibilità per i terzi non aderenti al sistema di acquisire diritti di trasmissione in diretta (anche di eventi che gli stessi membri del sistema non diffondono in diretta), e renda altresì difficoltosa la stessa possibilità di acquisire diritti di trasmissione in differita, appare restrittivo della concorrenza e non meritevole dell’esenzione dell’art. 81.3 tr. CE (Tribunale CE 8 ottobre 2002 nelle cause T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Aida 2003, 879/2).

E’ inammissibile il ricorso per provvedimento cautelare che si dolga della pubblicazione di un dato personale in una voce errata di una directory (nella specie: Pagine Utili) senza indicare l’azione di merito che il ricorrente tende ad intraprendere (Pret.  Caserta, ordinanza 8 aprile 1999, Aida 2000, 682/1).

Un accordo tra due o più imprese avente per oggetto il divieto di concedere ad un terzo licenze di sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale non ricade al di fuori del campo di applicazione dell’art. 85 n. 1 Tr. CE per il solo motivo che nessun contraente ha concesso ad un terzo una licenza su tale mercato e non ne deriva nessuna restrizione della posizione concorrenziale attuale dei terzi; un accordo di questo genere potrebbe infatti restringere la concorrenza potenziale sul mercato di cui trattasi qualora privi ciascun contraente della sua libertà di contrattare con un terzo concedendo una licenza di sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di entrare così in concorrenza con le altre parti con­traenti sul mercato rilevante (Tribunale CE 12 giugno 1997, in causa T‑504/93, Aida 1998, 503/7).

Il semplice fatto che il titolare di un diritto d’autore abbia deciso di concedere una licenza esclusiva unica sul territorio di uno stato membro, e quindi di vietare la concessione di sub‑licenze al di fuori del territorio oggetto della concessione, non èsufficiente per far constatare che un tale contratto costituisca l’oggetto, il mezzo o la conseguenza di un’intesa mirante a restringere la concorrenza sul mercato di cui trattasi (Tribunale CE 12 giugno 1997, in causa T‑504/ 93, Aida 1998, 503/6).

Il solo fatto che il titolare di un diritto d’autore abbia concesso ad un unico licenziatario un diritto esclusivo sul territorio di uno stato membro, vietando la concessione di sublicenze per un periodo determinato, non è sufficiente per affermare che tale contratto si deve considerare come l’oggetto, il mezzo o la conseguenza di un’intesa vietata dal trattato (Tribunale CE 12 giugno 1997, in causa T‑504/93, Aida 1998, 503/5).

Le disposizioni dell’accordo relativo al sistema eurovisione, in forza delle quali i membri dell’UER si impegnano, con riguardo all’acquisto dei diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive, ad effettuare trattative ed acquisti in comune, in quanto impediscono o riducono fortemente la possibilità per i singoli membri di condurre trattative separate ed in concorrenza fra di loro per l’acquisizione di detti diritti, costituiscono un accordo restrittivo della concorrenza ai sensi dell’art. 85 trattato CEE (Commissione CE, 11 giugno 1993, Aida 1993, 123/3).

L’acquisto di diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive e la concessione di sublicenze per i corrispondenti programmi sono chiaramente attività di carattere economico che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 85 par. 1 (Commissione CE, 11 giugno 1993, Aida 1993, 123/1).

Viola l’art. 85.1 e non può essere esentato ex art. 85.3 l’insieme degli accordi tra un’impresa inglese (nella specie: British Telecommunications) ed una lussemburghese (nella specie: Société Européenne des Satéllites), riguardanti il primo satellite di telecomunicazione di media potenza non di proprietà di un’organizzazione internazionale di telecomunicazioni, con cui le due imprese limitano la concorrenza sui mercati della messa a disposizione di capacità dei ripetitori di satelliti per la distribuzione di programmi televisivi e dei servizi di collegamento nella tratta in salita, tra l’altro con la costituzione di un’impresa comune per la commercializzazione dei canali del satellite con programmi aventi origine nel Regno Unito, con un coordinamento globale in materia di prezzi dei servizi del satellite, e con il privilegiare il contraente inglese nello svolgimento di attività nella tratta in salita verso il satellite: e questa intesa non può essere esentata quando non sia stata indispensabile per consentire l’entrata dell’impresa lussemburghese nel mercato della messa a disposizione di capacità nel segmento spaziale, e d’altro canto non abbia recato al mercato rilevante benefici superiori agli svantaggi derivanti dalla limitazione della concorrenza. (Commissione CE, 23 dicembre 1992, Aida 1993, 122/1).

E’ vietato ai sensi dell’art. 85.1 del trattato un sistema di fissazione dei prezzi e dei possibili sconti sui prezzi alla rivendita dei libri, collettivamente concordato dagli aderenti ad un’associazione nazionale di editori che riunisce la quasi totalità degli editori operanti sul territorio nazionale e che riguarda anche le vendite di libri in altri paesi membri, in virtù del quale, anche grazie al meccanismo di controllo delle violazioni da parte dei rivenditori, sia eliminata ogni concorrenza di prezzo allo stadio della rivendita dei prodotti in questione. Un sistema di imposizione collettiva del prezzo di rivendita di questo tipo non può essere esentato ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 85, qualora gli interessati non abbiano fornito prova del l’indispensabilità delle restrizioni concorrenziali derivanti dall’accordo, ed in particolare della natura collettiva anziché individuale della imposizione del prezzo, ai fini di conseguire i benefici sulla struttura del mercato previsti come necessari dal medesimo paragrafo 3 (Tribunale CE, 9 luglio 1992, in causa 66/89, Aida 1992, 6/1).

 

14.2 divieti nazionali generali

La vendita centralizzata da parte della lega calcio dei diritti relativi alle partite di Coppa Italia deriva da una intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la fissazione in comune delle condizioni contrattuali ed economiche di cessione dei diritti di trasmissione delle singole squadre (Autorità 18 luglio 2002 n. 10985, Aida 2003, 948/4).

In un mercato oligopolistico quale quello della pubblicità televisiva un accordo fra i tre operatori principali che ripartisca tra loro i diritti di trasmissione in chiaro di alcune, partite di calcio in modo da generare un ammontare di audience pari per ciascuna emittente alle quote di audience generale già detenute è un’intesa vietata dall’art. 2 l. 287/1990, in quanto realizza una ripartizione orizzontale delle fonti di approvvigionamento restrittiva della concorrenza. (TAR Lazio, 6 marzo 2000, Aida 2001, 760/1)

Il codice deontologico di un’associazione di imprese farmaceutiche, di cui sia assicurata la cogenza attraverso un apparato istruttorio e sanzionatorio, che per un verso vieti lo svolgimento di determinate attività informativo-promozionali permesse dalla legge, e per altro verso amplii la portata dei divieti legislativi, comporta una limitazione della libertà di azione di ciascuna impresa e dunque una riduzione del confronto concorrenziale, in contrasto con l’art. 2 legge 287/1990 (Autorità 7 dicembre 1999 n. 7807, Aida 2000, 737/1).

L’intesa rappresentata dalle disposizioni regolamentari di un’associazione di società calcistiche aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di vendita di diritti televisivi relativi ad eventi sportivi costituisce una violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90 (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a, Aida 1999, Repertorio VII.13.3).

La riscontrata uniformità di prezzi praticati ai rivenditori non può che riflettere una pratica concordata quando a fronte di questa uniformità sia riscontrabile una considerevole variabilità di costi di produzione e che l’unico costo comune alle imprese sia quello (relativamente modesto) di duplicazione tecnica del supporto (TAR Lazio, 7 aprile 1999, Aida 1999, 637/5).

In materia di intese l’Autorità deve considerare sufficiente a fini probatori anche soltanto la capacità potenziale dell’accordo o della pratica concordata di restringere la concorrenza nel mercato, in quanto riscontri concreti delle effettive conseguenze prodottesi sono necessari soltanto nella diversa ipotesi di abuso di posizione dominante (TAR Lazio, 7 aprile 1999, Aida 1999, 637/2).

La prova dell’esistenza di pratiche concordate può ritenersi correttamente acquisita in presenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, anche quando non emergano riscontri diretti della sussistenza di concreti elementi intenzionali proiettati a falsare il mercato (TAR Lazio, 7 aprile 1999, Aida 1999, 637/1).

Non ricorre una fattispecie di intesa ove l’accordo si limiti a sostituire un soggetto ad un altro nello sfruttamento di un diritto esclusivo (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, Aida 1999, 590/4).

La titolarità di diritti esclusivi implica la possibilità di sfruttarli nel modo più redditizio, e perciò anche la libertà di scelta circa l’identità ed il numero di soggetti cui concederne lo sfruttamento (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, Aida 1999, 590/3).

Per verificare la consistenza della restrizione della concorrenza che un’intesa può produrre è necessario riferirsi alle quote di mercato detenute dall’insieme delle imprese partecipanti (Autorità 10 dicembre 1998 n. 6662, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Mediaset s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediatrade s.p.a., Aida 1999, Repertorio VII.13.3).

E’ idonea ad alterare la concorrenza sul mercato della raccolta pubblicitaria televisiva un’intesa tra le due principali emittenti televisive che abbia per oggetto l’esclusione di una terza emittente dall’accesso ai diritti televisivi dei principali eventi sportivi nonché la ripartizione di suddetti diritti (Autorità 10 dicembre 1998 n. 6662, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Mediaset s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediatrade s.p.a., Aida 1999, Repertorio VII.13.3).

Per verificare la consistenza della restrizione della concorrenza che un’intesa può produrre è necessario riferirsi alle quote di mercato detenute dall’insieme delle imprese partecipanti (Autorità 3 dicembre 1998 n. 6633, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Cecchi Gori Communications s.p.a., Aida 1999, Repertorio VII.13.3).

La ripartizione concertata di diritti sportivi in chiaro a elevata audience (rappresentanti nel caso di specie oltre il 15% dell’intero mercato) risulta idonea ad alterare il funzionamento del mercato della raccolta pubblicitaria (Autorità 3 dicembre 1998 n. 6633, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Cecchi Gori Communications s.p.a., Aida 1999, Repertorio VII.13.3).

In un mercato oligopolistico, caratterizzato da elevate barriere all’ingresso, dalla presenza di rilevanti vincoli amministrativi ai comportamenti degli operatori e da ridotti spazi per la concorrenza, la quantità disponibile di un input scarso (nella specie i diritti relativi a eventi sportivi a elevata audience) può alterare in misura significativa la capacità di competere delle imprese (Autorità 3 dicembre 1998 n. 6633, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Cecchi Gori Communications s.p.a., Aida 1999, Repertorio VII.13.3).

La verifica circa il comportamento economico di un soggetto in ordine alla negoziazione dei diritti di cui è titolare esclusivo ha ad oggetto immediato non lo strumento convenzionale con il quale si realizzi tale negoziazione, ma la determinazione a monte di procedere alla stipulazione di contratti, e deve essere perciò condotta in base ai princìpi dell’abuso di posizione dominante (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/5).

I parametri di riferimento per la valutazione di un’intesa relativa allo sfruttamento del diritto esclusivo dell’Associazione Italiana Calciatori ‑ AIC sulla pubblicazione in raccolta delle immagini degli atleti è costituito dall’attività dell’Associazione e dall’incidenza che lo sfruttamento di tale diritto esclusivo ha sul perseguimento degli scopi statutari di questa, scopi nettamente distinti da quelli dell’attívità agonistica dei calciatori e quindi suscettibili di un apprezzamento ex se (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/4).

Proposta al tribunale una domanda di inibitoria urgente della vendita di due giornali abbinati ad un dato prezzo, che il ricorrente qualifichi concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 per vendita sottocosto e ad un tempo violazione illecita dell’art. 2 I.at., il tribunale deve dichiararsi incompetente ex art. 33 co. 2 I.at. a pronunciare su questa seconda domanda (che rientra invece nella competenza della corte d’appello), mentre può pronunciare sulla prima (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/1).

Un’esclusiva televisiva di durata quinquennale non riduce la concorrenza quando l’importanza della trasmissione è trascurabile nelle strategie delle imprese del settore (Autorità 8 febbraio 1996 provvedimento n. 3605, Aida 1996, 434/5).

La cessione in esclusiva dei diritti di trasmissione televisiva non può essere ritenuta in se incompatibile con le norme antitrust; un contratto di esclusiva assume valenza abusiva quando, rispetto alle esigenze dell’industria in cui opera il titolare del diritto, determina ostacoli alla concorrenza artificiali ed ingiustificati (Autorità 8 febbraio 1996 provvedimento n. 3605, Aida 1996, 434/4).

Viola l’art. 2.2 lett. a) Lat., poiché fissa indirettamente i prezzi di vendita di un prodotto al pubblico italiano, l’intesa relativa al cambio librario, che ha come oggetto la determinazione omogenea tra tutti gli operatori aderenti all’ALI – Associazione Librai Italiani dell’ammontare in via forfetizzata degli elementi che costituiscono il costo di importazione di un libro in lingua straniera edito all’estero, che viene poi aggiunto al prezzo di copertina fissato dall’editore estero per portare alla definizione uniforme del prezzo di vendita in Italia in valuta nazionale (Autorità, 27 aprile 1992, Aida 1993, 198/3).

Potrebbe comportare effetti discorsivi della concorrenza e merita pertanto l’avvio di un’istruttoria la pratica consistente nella conversione in lire italiane dei prezzi di libri stranieri sulla base di cambi librari appositamente determinati da un’unica associazione di librai e comunemente applicati da librerie e importatori nazionali (Autorità, 19 febbraio 1992 n. 387, concentrazione Penta/Mondadori, Aida 1992, Repertorio  VII.14.2).

Non può essere accolta una domanda di provvedimenti di urgenza ex art. 33 Lat. contro un’intesa alla quale vengano attribuite le connotazioni di un boicottaggio, quando questo si opponga ad una attività qualificabile come illecita di bootlegging (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/5).

La normativa nazionale antitrust si applica ai riflessi « all’interno del mercato nazionale » di accordi tra BIEM ed IFPI ai quali abbia dato attuazione in Italia un’intesa tra la SIAE e l’AFI (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/3).

La corte d’appello ha competenza ex art. 33 Lat. a conoscere di una domanda di inibitoria urgente ante causam ex art. 700 c.p. c. di un boicottaggio che si alleghi organizzato dalla SIAE, da una associazione di case discografiche, e dai membri di quest’ultima ai danni di un bootlegger (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/1).

 

14.3 esenzioni nazionali

Il sistema Eurovisione accentra l’acquisizione dei diritti su manifestazioni sportive, e con ciò elimina la concorrenza fra i membri aderenti tanto al momento dell’acquisto dei diritti quanto al momento della trasmissione televisiva; esso inoltre elimina le possibilità di concorrenza dei terzi non aderenti al sistema, che di fatto non hanno accesso ai diritti negoziati dall’Eurovisione (Tribunale CE 8 ottobre 2002 nelle cause T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Aida 2003, 879/1).

Un sistema di acquisizione e ripartizione accentrata (nella specie, da parte dell’Eurovisione) di licenze dei diritti di trasmissione di eventi sportivi che lasci uno spazio sostanzialmente solo teorico alla possibilità per i terzi non aderenti al sistema di acquisire diritti di trasmissione in diretta (anche di eventi che gli stessi membri del sistema non diffondono in diretta), e renda altresì difficoltosa la stessa possibilità di acquisire diritti di trasmissione in differita, appare restrittivo della concorrenza e non meritevole dell’esenzione dell’art. 81.3 tr. CE (Tribunale CE 8 ottobre 2002 nelle cause T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Aida 2003, 879/2).

L’art. 70 l.a. non è applicabile al catalogo di una mostra personale di un pittore organizzata da un museo, che pregiudica l’utilizzazione economica del titolare del diritto d’autore e che è d’altro canto edito da una società a responsabilità limi­tata la cui attività del tutto prevalente si svolge nel campo dei cataloghi di mostre d’arte e che dunque non rivolge certo i propri compiti editoriali a fini meramente critico‑didattici (Pret. Torino, ordinanza 15 luglio 1996, Aida 1997, 465/1).

Viola l’art. 85.1 e non può essere esentato ex art. 85.3 l’insieme degli accordi tra un’impresa inglese (nella specie: British Telecommunications) ed una lussemburghese (nella specie: Société Européenne des Satéllites), riguardanti il primo satellite di telecomunicazione di media potenza non di proprietà di un’organizzazione internazionale di telecomunicazioni, con cui le due imprese limitano la concorrenza sui mercati della messa a disposizione di capacità dei ripetitori di satelliti per la distribuzione di programmi televisivi e dei servizi di collegamento nella tratta in salita, tra l’altro con la costituzione di un’impresa comune per la commercializzazione dei canali del satellite con programmi aventi origine nel Regno Unito, con un coordinamento globale in materia di prezzi dei servizi del satellite, e con il privilegiare il contraente inglese nello svolgimento di attività nella tratta in salita verso il satellite: e questa intesa non può essere esentata quando non sia stata indispensabile per consentire l’entrata dell’impresa lussemburghese nel mercato della messa a disposizione di capacità nel segmento spaziale, e d’altro canto non abbia recato al mercato rilevante benefici superiori agli svantaggi derivanti dalla limitazione della concorrenza (Commissione CE, 23 dicembre 1992, Aida 1993, 122/1).

 

14.4 esenzioni comunitarie

L’intesa relativa alla vendita centralizzata da parte della lega calcio dei diritti relativi alle partite di Coppa Italia appare idonea a consentire un miglioramento delle condizioni d’offerta dei diritti, attraverso la diminuzione dei costi di transazione e la riduzione dell’incertezza legata alla qualificazione delle squadre; questo miglioramento consente inoltre di aumentare il numero delle partite programmate, con beneficio degli spettatori (Autorità 18 luglio 2002 n. 10985, Aida 2003, 948/5).

L’intesa relativa alla vendita centralizzata da parte della lega calcio dei diritti relativi alle partite di Coppa Italia è proporzionata all’esigenza di ridurre i costi che si presenterebbero in presenza di vendita individuale, e favorisce inoltre la transizione ad un nuovo sistema mutualistico che consenta la vendita individuale di una parte significativa dei diritti (Autorità 18 luglio 2002 n. 10985, Aida 2003, 948/6).

L’intesa relativa alla vendita centralizzata da parte della lega calcio dei diritti relativi alle partite di Coppa Italia non elimina la concorrenza su una parte sostanziale del mercato, in quanto risultano disponibili per gli acquirenti altri diritti televisivi premium commercializzati da soggetti diversi (Autorità 18 luglio 2002 n. 10985, Aida 2003, 948/7).