11. In genere

La normativa antitrust è posta a tutela dell’interesse pubblico al funzionamento regolare del mercato, mentre la disciplina della concorrenza sleale protegge esclusivamente l’interesse dell’imprenditore alla clientela: cosicché quando la medesima condotta anticoncorrenziale genera un concorso di questi illeciti è possibile esperire due diverse azioni, differenti per petitum e causa petendi, rientranti nella competenza della corte d’appello e rispettivamente del tribunale (Trib. Milano, ordinanza 26 ottobre 2009, – Sky Italia s.r.l. c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2011, Repertorio VII.11).

I principi di equità, trasparenza e non discriminazione stabiliti dal d.lgs. 9/2008 per la negoziazione dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi calcistici richiedono che all’interno di ogni piattaforma televisiva (satellitare e rispettivamente digitale terrestre a pagamento, in chiaro) sia garantito il pluralismo dell’offerta (App. Milano, 4 novembre 2009, Giud. Tarantola, Conto Tv c. Lega Nazionale Professionisti, In front Italy s.r.l., Aida 2011, Repertorio VII.11).

La disciplina delle misure tecnologiche di protezione trova fondamento nei trattati WIPO e nelle direttive comunitarie, così che sono da escludere profili di illegittimità comunitaria delle corrispondenti norme nazionali (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/2).

La questione se la ricezione, da parte di un’azienda alberghiera, di segnali televisivi via satellite o via etere terrestre e la loro distribuzione via cavo nelle varie camere dell’albergo costituisca un “atto di comunicazione al pubblico” o di “ricezione da parte del pubblico” non è disciplinata dalla direttiva 93/83/Cee e deve quindi essere valutata in base al diritto nazionale (Corte di giustizia CE 3 febbraio 2000, in causa C-293/98, Aida 2000, 650/2).

La direttiva 93/83/Cee non impone agli stati membri di istituire un diritto specifico di ritrasmissione via cavo né definisce la portata di tale diritto (Corte di giustizia CE 3 febbraio 2000, in causa C-293/98, Aida 2000, 650/1).

Per ragioni di coerenza la Commissione non può autorizzare un aiuto di stato al termine del procedimento ex art. 88 (ex 93) Ce senza verificare che il beneficiario di tale aiuto non si trovi in una situazione tale da contravvenire agli artt. 81 e 82 (ex 85 e 86) Ce: e le medesime regole di coerenza impongono che un aiuto comunitario non sia accordato ad un’impresa comune senza esaminare la compatibilità di quest’ultima con l’art. 81 (ex 85) Ce (Corte di giustizia CE 27 gennaio 2000, in causa C-164/98P, Aida 2000, 649/1).