1. Monopoli e costituzione

Gli organizzatori degli incontri sportivi hanno un potere dispositivo sullo spettacolo in base al principio dell’art. 41 Cost. (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/4).

Gli artt. 101 e 102 l.a. si pongono in rapporto di species a genus rispetto all’art. 2598 c.c. cosicché, una volta esclusa la violazione di tali norme, non vi è spazio per alcuna residuale tutela sotto il profilo della concorrenza sleale. (App. Milano, 11 febbraio 2000, Pres. NOVITA’,  Est. FORMAGGIA, Editoriale La Provincia s.p.a. c. L’editoriale s.r.l., Aida 2000, Repertorio VII.1).

Nella valutazione di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio di IMAIE sulla percezione dei compensi degli artisti ex art. 73 co. 1 l.a. appaiono insuperabili l’art. 90 Tr. CE (ora art. 86 Tr. UE) e rispettivamente gli artt. 35ss. cost., poiché è palese l’interesse degli artisti – come gruppo e non uti singuli – alla concentrazione della gestione dei compensi in capo ad un ente attrezzato per garantire l’effettività dell’esercizio dei diritti di questi lavoratori (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/2).

Le questioni di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio di IMAIE sulla percezione dei compensi degli artisti ex art. 73 co. 1 l.a. sono irrilevanti se non siano state provate in causa né l’esistenza di soggetti potenzialmente interessati a concorrere con IMAIE nella prestazione di questo servizio, né tantomeno l’aspettativa degli artisti a poter scegliere servizi di collecting alternativi a quello offerto da IMAIE (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/1).

Non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. l’edizione e la diffusione di un periodico che appaia nettamente differenziato da quello del concorrente, anche ad una visione di insieme che riproduca quella del consumatore medio (Trib. Milano, ordinanza 18 ottobre 1996, Aida 1997, 473/3).

Ciascuno dei due editori in joint venture di un periodico è legittimato ad agire individualmente per concorrenza sleale per imitazione delle forme distintive del períodico da parte di altro editore (Trib. Milano, ordinanza 18 ottobre 1996, Aida 1997, 473/2).

Il giudice del luogo che un periodico indica come la sede della propria « direzione, redazione e pubblicità » è territorialmente competente a conoscere di una domanda per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 per imitazione di forme distintive di altro periodico (Trib. Milano, ordinanza 18 ottobre 1996, Aida 1997, 473/1).

Costituiscono contraffazione di marchio e atto di concorrenza sleale confusoria: la produzione e la vendita di gadgets portanti il nome di una società calcistica (nella specie: l’Internazionale) registrato come marchio per tali generi di prodotti, o emblemi tipici di detta società egualmente registrati come marchi, o altre indicazioni idonee a far legittimamente ritenere ad eventuali terzi acquirenti di aver a che fare con beni provenienti, o autorizzati, da tale società; e la pubblicazione di un periodico (nella specie: Super Inter) che per le sue caratteristiche è confondibile con l’organo ufficiale di stampa della società medesima (Trib. Novara, 24 giugno 1996, Pres. BARELLI INNOCENTI, Est. MACCARRONE, Inter F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio VII.1).