9. Procedure concorsuali

In sede di valutazione ex art. 5 l.f. della solvibilità di una società calcistica (nella specie la Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) il valore dei giocatori indicato in bilancio deve considerarsi aleatorio, perché non si ha certezza dei corrispettivi di un’eventuale cessione dei diritti sportivi dei calciatori, soprattutto per gli atleti meno in vista, fino a che il mercato non si occupi concretamente di loro. In ordine alla stima del valore reale dei diritti sportivi un buon indicatore è comunque il costo per stipendi del giocatore. (Trib. Firenze, decreto 11 luglio 2001, Pres. D’Amora, Est. Puliga, FIN.MA.VI. s.p.a. c. Associazione Fiorentina Calcio s.p.a, Aida 2003, Repertorio VI.9).

Nell’imminenza del termine assegnato dal tribunale fallimentare ad una nota società calcistica (precisamente: l’Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) per provare la rimediabilità della sua crisi finanziaria sarebbe obiettivamente contraria all’oggetto sociale la revoca ex art. 2409 c.c. dell’amministratore unico che pure abbia avuto responsabilità nell’amministrazione durante il periodo nel quale sarebbero state commesse irregolarità di gestione: perché entro il breve termine prima ricordato l’amministratore giudiziario non potrebbe acquisire l’indispensabile conoscenza della realtà aziendale necessaria per portare a termine la campagna di acquisti e cessioni dei diritti sportivi dei calciatori, stipulare i contratti con gli sponsor e in generale porre in essere tutte le attività connesse alla gestione di una grande società sportiva (Trib. Firenze, ordinanza 16 agosto 2001, Pres. Ognibene, Est. Puliga, Associazione Calcio Fiorentina s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.9).

Nella valutazione dell’insolvenza delle società calcistiche (e nella specie: della Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) occorre considerare che il mercato dei diritti sportivi dei giocatori è in grado di assicurarne la monetizzazione in termini ed a condizioni che nessun altro mercato garantiscono, tanto da far persumere che almeno una parte degli stessi si possa rendere liquida in tempi brevi. (Trib. Firenze, 20 settembre 2001, Pres. D’Amora, Est. Puliga Associazione Fiorentina calcio s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.9).

La cessione dei diritti sportivi degli atleti appartiene alla fisiologia della gestione delle soceità calcistiche e non rappresenta di per sé un mezzo anormale di pagamento o un atto anomalo: e ciò è vero anche se la progressiva cessione dei giocatori può incidere sul tasso tecnico e sulle prestazioni della squadra (Trib. Firenze, 20 settembre 2001, Pres. D’Amora, Est. Puliga Associazione Fiorentina calcio s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.9).

La Siae gestisce in regime di monopolio legale l’attività di intermediazione prevista dall’art. 180 l.a. ed è quindi tenuta all’osservanza dell’obbligo a contrarre ex art. 2597 c.c.: onde i pagamenti ad essa effettuati a titolo di diritti d’autore non sono revocabili ex art. 67 co.2 l.f. (Trib. Napoli, 20 dicembre 2001, Giud. Paternò, Fallimento Società Politeama s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autore Editori, Aida 2003, Repertorio VI.9).

Nella valutazione della solvibilità di una società calcistica (nella specie: l’Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) occorre tener conto dell’ordinario andamento del mercato dei diritti sportivi dei calciatori, che subisce una forte «caratterizzazione stagionale» in concomitanza con gli ultimi mesi di esercizio, specialmente nel caso di retrocessione della squadra (Trib. Firenze, decreto 5 giugno 2002, Aida 2003, 920/3).

La disciplina ex art. 2409 co. 5 c.c. in tema di cessazione dell’incarico dell’amministratore giudiziario per scadenza del termine fissato dal tribunale si applica per analogia al caso della cessazione dall’incarico dell’amministratore giudiziario per il venir meno, in ragione del dichiarato fallimento della società (nella specie: della Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.), della concreta possibilità di realizzare le finalità proprie dell’attività di amministrazione giudiziaria (Trib. Firenze, ordinanza 9 ottobre 2002, Pres. Miranda , Est. Papait, Associazione Calcio Fiorentina, Aida 2003, Repertorio VI.9).

La chiusura del fallimento ex art. 118 n. 1 l.f. non determina l’estinzione della società, onde permangono in capo ad essa i diritti patrimoniali d’autore ad essa già propri prima del fallimento quale produttore di opera cinematografica (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 195/2).

Gli atti relativi ai diritti patrimoniali d’autore di sfruttamento home video di opera cinematografica compiuti dal produttore fallito in costanza di fallimento sono validi, salvo l’inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori e per essa al curatore fallimentare ex art. 42 l.f., con inopponibilità che si muove sul terreno dell’inefficacia, ed è destinata a venir meno una volta che la procedura fallimentare si sia chiusa ex art. 118 n. 1 l.f. per assenza di insinuazione al passivo (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 195/1).