8. Diritto costituzionale e pubblico generale

Sono costituzionalmente illegittimi ex art. 77 cost., per mancanza di necessità e di urgenza, gli artt. 18 co.2-3 e 2 co.105-106 dl. 3.10.2006 n. 262, nel testo sostituito in sede di conversione dalla l. 24.11.2006 n. 286, in parte qua prevedono l’espropriazione del teatro Petruzzelli (Corte cost. 30 aprile 2008 n. 128, Aida 2009, 1262/1).

Il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. è inammissibile quando l’atto di citazione allega che l’attore è titolare del marchio Petruzzelli, la legge 2086/2006 ha espropriato l’immobile Teatro Petruzzelli ma non anche il marchio Petruzzelli, questa legge è costituzionalmente illegittima, i convenuti non possono utilizzare lecitamente il Teatro Petruzzelli per le loro attività teatrali in quanto con ciò utilizzerebbero anche il marchio dell’attore, e chiede al Tribunale di accertare quanto ora detto e di condannare i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dall’illecito; con ricorso chiesto e rigettato in corso di causa l’attore ha domandato una tutela anticipatoria degli effetti della sentenza di merito; ed il reclamo chiede il riesame del ricorso senza allegare specifiche ragioni di doglianza (Trib. Bari, ordinanza 15 luglio 2008, Aida 2009, 1297/1).

L’art. 21 co. 6 cost., vietando direttamente “le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”, non ha inteso dire che un comportamento costituente manifestazione del pensiero può essere vietato e previsto come reato esclusivamente quando sia contrario al buon costume, ben potendo essere vietato anche il comportamento che sia lesivo di altri beni ritenuti meritevoli di tutela, diversi dal buon costume (Cass. sez. III penale 11 dicembre 2008 n. 10535, Pres. Vitalone, Est. Franco, P.M. Passacantando, A.D.U.C (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, Aida 2009, Repertorio VI.8).

Gli interventi dei partecipanti ad un forum sono equiparabili ai messaggi lasciati nelle tradizionali bacheche, in sé qualificabili come mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non sussumibili nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 l. 62/01 (Cass. sez. III penale 11 dicembre 2008 n. 10535, Pres. Vitalone, Est. Franco, P.M. Passacantando, A.D.U.C (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, Aida 2009, Repertorio VI.8 ).

La deliberazione commissariale della Siae che in ottemperanza di un giudicato amministrativo emendi un’ordinanza di ripartizione è atto sottoposto a visto ministeriale, nella misura in cui il giudicato amministrativo ha rimesso all’ente alcuni profili di discrezionalità, soprattutto per quanto attiene al raffinamento del sistema di rilevazione e di campionatura delle esecuzioni, a sua volta strettamente coordinato e propedeutico alla serietà ed all’efficacia della riscossione dei proventi ed al loro consequenziale riparto (TAR Lazio, 28 novembre 2002, Aida 2007, 1142/1).

In sede di riemanazione di un’ordinanza di ripartizione a seguito di un giudicato amministrativo sulla illegittimità di quella precedente la Siae non può procedere ad accantonamenti in vista del possibile esito di un giudizio pendente (nella specie: sul diritto di alcuni soggetti a partecipare alla ripartizione), ma può pagare con riserva di ripetizione (TAR Lazio, 28 novembre 2002, Aida 2007, 1142/2).

L’associazione ricorrente SILB –FIPE, che raggruppa un certo numero di imprese di intrattenimento danzante e musicale, di spettacolo ed altre attività similari, e che persegue quale scopo principale della propria attività la tutela degli interessi degli associati, è pienamente legittimata a proporre ricorso ex art. 25 l. n. 241/1990 nei confronti di SIAE, per ottenere la condanna della medesima ad esibire la documentazione relativa ai permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati ai locali esistenti nella provincia di Brindisi, nonché le dichiarazioni dei gestori di tali locali in ordine al possesso dell’autorizzazione di P.S., in quanto si tratta di soggetto esponenziale di interessi giuridicamente rilevanti facenti capo a imprese operanti nello specifico settore commerciale. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.8).

L’azione ex art. 25 l. n. 241/1990 è proponibile nei confronti della SIAE, avendo la medesima natura ancipite e potendo in ogni caso il diritto di accesso venire esercitato anche nei confronti di gestori, a qualsiasi titolo, di pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti la gestione dei servizi stessi. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.8).

Sono ostensibili ex art. 25 l. n. 241/1990 sia i permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati dalla SIAE all’organizzatore dello spettacolo, sia le autodichiarazioni circa il possesso dell’autorizzazione di P.S. che tali operatori hanno presentato alla SIAE per poter ottenere il permesso spettacolo, in quanto tali documenti dimostrano l’esistenza in capo alla SIAE di un onere di controllo circa il rispetto, da parte degli organizzatori, delle normative di settore, sia tributarie, sia di pubblica sicurezza, e poichè del resto anche gli atti formati e provenienti da soggetti privati sono ostensibili, purchè detenuti stabilmente dalla PA (o dai soggetti equiparati) per l’espletamento delle proprie attività istituzionali. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.8).

Non sono ostensibili i dati numerici relativi alle biglietterie manuali, in quanto di tratta di dati che la SIAE detiene per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui ex art. 66 DPR n. 633/1972 la predetta associazione è tenuta al segreto d’ufficio. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.8).

Rientra nella giurisdizione amministrativa ogni domanda relativa all’illegittimità del trasferimento del titolo sportivo, proposta contro la FIGC e la squadra cui questo titolo sia stato attribuito dalla squadra che si sia vista privata del titolo (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/1).

Rientrano nella giurisdizione amministrativa le domande che lamentino condotte consequenziali al trasferimento del titolo sportivo deciso dalla FIGC, ed in particolare le domande che lamentino lo storno dei giocatori svincolati dalla FIGC a seguito della perdita del titolo sportivo della squadra con cui i giocatori intrattenevano rapporti di lavoro (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/2).

L’affidamento in concessione dei servizi di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità deve avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica alla quale la SIAE può partecipare concorrendo al pari di tutti gli altri soggetti abilitati; è perciò illegittima una delibera che abbia affidato a SIAE questi servizi in assenza di una gara pubblica (TAR PUGLIA SEZ. LECCE, 26 aprile 2001, Pres. Cavallari, Est. Caponigro, Gestor s.p.a., c. Comune di Ginosa, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Aida 2005, Repertorio VI.8).

E’ ammissibile l’impugnazione del regolamento elettorale della SIAE e dei conseguenti provvedimenti commissariali che ripartiscono i seggi tra le varie sezioni e le fasce reddituali dell’elettorato, senza che occorra a tal fine impugnare lo statuto SIAE, il quale non prevede tutte le face reddituali né il consequenziale modo di ripartizione dei seggi (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.8).

La delibera di ripartizione dei proventi della SIAE è in sé esecutiva, indipendentemente dal visto del Ministero vigilante, che è condizione di validità, non di efficacia (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.8).

La suddivisione degli associati SIAE in fasce reddituali ai fini elettorali ben può avvenire considerando la liquidazione dei proventi relativa ad un’annualità rilevante, ancorché questa liquidazione possa risultare incompleta per fatti non imputabili all’ente, ma derivanti dalle normali vicende relative alla complessità degli accertamenti (in relazione al gran numero dei soggetti aventi titolo, di eventi imponibili, di manifestazione degli eventi stessi su tutto il territorio nazionale, di soggetti tenuti a pagare i diritti) (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.8).

Un criterio di ripartizione dei seggi nell’assemblea SIAE che privilegi gli associati collocati nelle fasce reddituali più elevate non è manifestamente irrazionale, in quanto è preordinato ad assicurare una rappresentanza professionalmente qualificata e matura degli associati (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.8).

Non viola il principio democratico il regolamento elettorale della SIAE nella parte in cui prevede un meccanismo di tutela della minoranza tale da consentire alla lista di minoranza di sostituire il candidato meno votato della lista vincente con il proprio candidato più votato (purché abbia ottenuto almeno il 10% dei voti validamente espressi dalla fascia reddituale) (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.8).

Non è irrazionale un meccanismo di sostituzione mediante cooptazione dei candidati eletti in assemblea SIAE e successivamente nominati membri del consiglio di amministrazione dell’ente o alle commissioni di sezione (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.8).

Non è illegittima l’elezione dei membri delle Commissioni di sezione SIAE pur in assenza di una determinazione dei loro compiti consultivi, da determinare successivamente da parte dell’assemblea (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.8).

Il Segretario generale del Ministero per i Beni e le attività culturali svolge anche i compiti in materia di proprietà letteraria e dunque anche in materia di vigilanza sui provvedimenti della SIAE (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.8).

La SIAE non deve rispettare scadenze fisse per la ripartizione dei proventi, ma la statuizione deve tenere conto dell’acquisizione dei dati e dei tempi di liquidazione dei diritti; mentre l’approvazione da parte del ministero deve avvenire entro un termine breve ma congruo, ed in mancanza di predeterminazione regolamentare, entro trenta giorni dalla trasmissione dell’atto da parte dell’ente (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.8).

Le eccezionali esigenze di modifica dei criteri di ripartizione dei proventi previste dall’art. 84 reg. SIAE sussistono in presenza di un contenzioso sulla delibera di ripartizione dei proventi, di statuizioni del giudice amministrativo che definiscano i criteri di ripartizione, di un riscontrato diffuso fenomeno di «programmazione di comodo» (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.8).

E’ razionale e legittimo un sistema di ripartizione dei proventi adottato dalla SIAE basato su un valore fisso per le opere rilevate tramite campionamento e su un valore proporzionale delle opere rilevate in base ai programmi ricevuti (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.8).

E’ opportuno, proporzionato, ragionevole e non discriminatorio l’accantonamento cautelare del 50% dei proventi percepiti dalla SIAE a fronte dello sfruttamento di opere musicali in attesa della risoluzione del contenzioso sulla ripartizione dei proventi (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.8).

Non è illegittima una deliberazione della SIAE che proceda ad una ripartizione dei proventi senza recuperare le somme corrisposte in base ad una precedente deliberazione annullata: qualora risulti impossibili ricostruire l’esatta posizione contabile degli associati e procedere a defatiganti recuperi (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.8).

Il legittimo preuso di una frequenza ad opera di un’emittente radiofonica (nella specie: organizzata in forma societaria) costituisce in capo ad essa un diritto soggettivo esclusivo costituzionalmente protetto di utilizzare la frequenza per manifestare liberamente il proprio pensiero ex art. 21 cost.; questo diritto costituisce un limite al diritto inalienabile di ogni uomo a manifestare il proprio pensiero; e la sua violazione obbliga al risarcimento dei danni anche di natura non patrimoniale, che possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c. (Trib. Roma, 4 marzo 2004, Giud. Testi, Nuova Radio Luna c. Radio Lk 5, Aida 2005, Repertorio VI.8).

Il diritto di satira è riconosciuto e tutelato nell’ordinamento italiano quale particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero e di critica ed è dunque ricompreso nell’ambito di tutela garantita dall’art. 21 cost. (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1044/1).

Il diritto di satira può essere esercitato anche con la tecnica della parodia, pubblicata sul proprio sito, della home page del sito altrui parodiato satiricamente (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1044/2).

Costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento le restrizioni imposte dalla legislazione di uno stato membro allo svolgimento di attività di raccolte di scommesse sportive attraverso un’organizzazione di agenzie da parte di una società con sede in altro stato membro  (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/1).

Una normativa nazionale relativa ai bandi di gara per lo svolgimento in regime di concessione di attività di raccolta di scommesse sportive può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento qualora, ancorché indistintamente applicabile agli operatori nazionali ed esteri, di fatto preveda requisiti tali da escludere le società di capitali quotate sui mercati regolamentati stranieri  (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/2).

Costituisce attività di servizi rientrante nell’art. 50 Tr. CE l’attività consistente nel far partecipare i cittadini di uno stato membro ai giochi di scommesse sportive organizzati in altro stato membro, ancorché relativi ad eventi sportivi organizzati nel primo stato membro (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/3).

Costituisce attività di servizi rientrante nell’art. 50 Tr. CE l’attività consistente nel far partecipare i cittadini di uno stato membro ai giochi di scommesse sportive organizzati in altro stato membro, ancorché relativi ad eventi sportivi organizzati nel primo stato membro (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/4).

Costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi il divieto penalmente sanzionato di agevolare la prestazione di servizi di scommesse su eventi sportivi organizzati da un prestatore con sede in uno stato membro diverso da quello degli intermediari, anche se questi ultimi si trovano nello stesso stato membro dei destinatari dei servizi (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/5).

La riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra tra i motivi dell’art. 46 Tr. CE e non può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi di scommessa su eventi sportivi (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/6).

Restrizioni alla libertà di stabilimento od alla prestazione di servizi di scommesse sportive possono essere giustificate da considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché da considerazioni sui pericoli di ordine morale e finanziario per gli individui, purchè queste restrizioni appaiano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, non vadano oltre a quanto necessario per questo scopo e siano applicate in modo non discriminatorio (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/7).

Laddove le autorità di uno stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d’azzardo ed alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale stato non possono invocare l’ordine pubblico sociale per giustificare restrizioni alle attività di raccolta di scommesse (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/8).

Spetta al giudice di rinvio stabilire se i requisiti di partecipazione ai bandi di gara per le concessioni relative alla gestione di scommesse su eventi sportivi siano fissati in modo tale da poter essere soddisfatti in pratica più facilmente dagli operatori italiani, con conseguente illegittimo carattere discriminatorio (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/9).

Spetta al giudice di rinvio verificare se la sanzione penale irrogata a chiunque effettui scommesse dal proprio domicilio via Internet con operatori di altri stati membri sia sproporzionata e com’unitariamente illegittima, soprattutto qualora la partecipazione alle scommesse venga incoraggiata quando si svolge nel contesto organizzato da operatori nazionali autorizzati (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/10).

Spetta al giudice di rinvio verificare se la sanzione penale irrogata a intermediari che agevolino la raccolta di scommesse da parte di operatori esteri sia sproporzionata all’obiettivo di lotta alla frode, specie quando l’intermediario sia sottoposto ad un sistema di controlli e svolgesse tale attività di intermediazione prima dell’introduzione del divieto penale (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/11).

Il divieto per società di capitali quotate sui mercati degli altri stati membri di ottenere concessioni per la gestione di scommesse sportive, soprattutto quando esistano altri strumenti di controlli dei bilanci e delle attività delle società, può risultare eccessivo rispetto all’obiettivo di prevenire il rischio di implicazioni dei concessionari in attività criminali o fraudolente (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/12).

In tema di esercizio del diritto di critica il canone della verità oggettiva o putativa del fatto (elaborato dalla giurisprudenza in tema di diritto di cronaca) pare difficilmente utilizzabile perché nell’esercizio della critica l’aspetto valutativo è esclusivamente o largamente prevalente rispetto al dato oggettivo (App. Milano, 22 maggio 2001, Aida 2003, 897/1).

Nel campo della critica musicale l’applicabilità del canone della verità oggettiva o putativa del fatto è particolarmente ostacolata dalla lontananza tra il linguaggio specifico della creazione artistica ed il linguaggio della critica, che per essere meramente verbale trova difficoltà oggettive a tradurre quello della musica, soprattutto quando si distacchi dal dato puramente tecnico (App. Milano, 22 maggio 2001, Aida 2003, 897/2).

In quanto monopolista legale nell’intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore la Siae è tenuta ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con i titolari di questi diritti ma anche nell’esercizio della sua discrezionalità autoorganizzatoria (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/1).

Contrastano con gli artt. 3, 97cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che attribuiscono ai soli associati ordinari il potere di disporre dell’intera massa dei proventi per diritti d’autore percepita dalla collecting society, di mantenere ad libitum ai margini dell’ente una quota di altri associati, di impedire di fatto a questi ultimi ogni rappresentatività anche sulle decisioni che ineriscano direttamente  alla loro posizione personale (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/2).

Contrastano con gli artt. 3, 97 cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che subordinano l’acquisto della qualità di associato ordinario al soddisfacimento di particolari requisiti censuari escludendo sine die dall’associazione chi non consegua un determinato reddito minimo (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/3).

L’art. 75bis tups introdotto dall’art. 8 co.2 legge 248/2000 persegue esclusivamente una finalità di trasparenza imponendo agli interessati un obbligo di informare l’autorità sull’avvio della loro attività. L’iscrizione nell’apposito registro che deve essere eseguita dall’autorità una volta ricevuto tale avviso non costituisce una condizione per l’esercizio delle attività indicate dall’art. 75bis tullps relativamente ai nuovi mezzi di diffusione del pensiero e dell’informazione (Tar Lazio, 7 ottobre 2002, Aida 2003, 927/1).

Le gare sportive di calcio costituiscono avvenimenti di vasta risonanza e non possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelate dall’art. 21 Cost. (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/5).

Il diritto di informazione non ricomprende il libero accesso alle fonti di informazione e non vale a negare il diritto dell’ente organizzatore della partita di calcio di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/6).

Il diritto di informazione non può essere valorizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva e sino al punto di assicurare la diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/7).

La pretesa violazione degli artt. 31-32 dello statuto FIGC, 22 e 26 del codice di giustizia sportiva fonda la giurisdizione amministrativa, poiché queste norme avendo ad oggetto l’individuazione della «competenza» degli organi della giustizia sportiva non esauriscono i propri effetti all’interno dell’ordinamento della FIGC, ma disciplinano compiutamente i metodi di definizione delle controversie sportive: e dunque sono finalizzati alla tutela del corretto svolgimento delle gare ed alla salvaguardia dei relativi risultati (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/1).

L’ordinamento sportivo nazionale per quanto dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia ed autodichia è derivato da quello generale dello stato (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/2).

Il cd. «vincolo di giustizia» – dal quale per tutte le società affiliate all’ordinamento sportivo discende l’obbligo di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e decisioni particolari della FIGC e dei suoi organi e soggetti delegati in materia sportiva – opera con riferimento esclusivo alla sfera tecnico-sportiva e dei diritti disponibili, ma non nell’ambito degli interessi legittimi , i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/3).

In base all’art. 31 FIGC la commissione d’appello federale è giudice di ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva, cosicchè le sue decisioni non sono ulteriormente sindacabili nemmeno ad opera della corte federale (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/4).

Sussiste la giurisdizione amministrativa qualora la controversia non riguardi regole tecniche ma principi fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento della giustizia sportiva, poiché dalla violazione di questi principi possono discendere un pregiudizio alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva e la concomitante lesione di posizioni di interesse legittimo, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (CGA Sicilia, 26 giugno 2003, Pres. Virgilio, Rel. Trovato, Federazione italiana giuoco calcio c. Calcio Catania s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.8.).

Il «diritto di cronaca sportiva», fondato su un mero interesse dei tifosi ad essere informati sull’andamento delle partite di calcio, non risponde ad un interesse pubblico di tale rilevanza da permettergli di prevalere sul diritto di impresa delle società calcistiche allo sfruttamento esclusivo delle immagini delle partite da loro organizzate (Trib. Roma, ordinanza 21 luglio 2003, 947/3). In tema di esercizio del diritto di critica il canone della verità oggettiva o putativa del fatto (elaborato dalla giurisprudenza in tema di diritto di cronaca) pare difficilmente utilizzabile perché nell’esercizio della critica l’aspetto valutativo è esclusivamente o largamente prevalente rispetto al dato oggettivo (App. Milano, 22 maggio 2001, Aida 2003, 897/1).

Nel campo della critica musicale l’applicabilità del canone della verità oggettiva o putativa del fatto è particolarmente ostacolata dalla lontananza tra il linguaggio specifico della creazione artistica ed il linguaggio della critica, che per essere meramente verbale trova difficoltà oggettive a tradurre quello della musica, soprattutto quando si distacchi dal dato puramente tecnico (App. Milano, 22 maggio 2001, Aida 2003, 897/2).

In quanto monopolista legale nell’intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore la Siae è tenuta ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con i titolari di questi diritti ma anche nell’esercizio della sua discrezionalità autoorganizzatoria (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/1).

Contrastano con gli artt. 3, 97cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che attribuiscono ai soli associati ordinari il potere di disporre dell’intera massa dei proventi per diritti d’autore percepita dalla collecting society, di mantenere ad libitum ai margini dell’ente una quota di altri associati, di impedire di fatto a questi ultimi ogni rappresentatività anche sulle decisioni che ineriscano direttamente  alla loro posizione personale (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003,  918/2).

Contrastano con gli artt. 3, 97 cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che subordinano l’acquisto della qualità di associato ordinario al soddisfacimento di particolari requisiti censuari escludendo sine die dall’associazione chi non consegua un determinato reddito minimo (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/3).

L’art. 75bis tups introdotto dall’art. 8 co.2 legge 248/2000 persegue esclusivamente una finalità di trasparenza imponendo agli interessati un obbligo di informare l’autorità sull’avvio della loro attività. L’iscrizione nell’apposito registro che deve essere eseguita dall’autorità una volta ricevuto tale avviso non costituisce una condizione per l’esercizio delle attività indicate dall’art. 75bis tullps relativamente ai nuovi mezzi di diffusione del pensiero e dell’informazione (Tar Lazio, 7 ottobre 2002, Aida 2003, 927/1).

Le gare sportive di calcio costituiscono avvenimenti di vasta risonanza e non possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelate dall’art. 21 Cost. (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/5).

Il diritto di informazione non ricomprende il libero accesso alle fonti di informazione e non vale a negare il diritto dell’ente organizzatore della partita di calcio di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/6).

Il diritto di informazione non può essere valorizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva e sino al punto di assicurare la diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/7).

La pretesa violazione degli artt. 31-32 dello statuto FIGC, 22 e 26 del codice di giustizia sportiva fonda la giurisdizione amministrativa, poiché queste norme avendo ad oggetto l’individuazione della «competenza» degli organi della giustizia sportiva non esauriscono i propri effetti all’interno dell’ordinamento della FIGC, ma disciplinano compiutamente i metodi di definizione delle controversie sportive: e dunque sono finalizzati alla tutela del corretto svolgimento delle gare ed alla salvaguardia dei relativi risultati (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/1).

L’ordinamento sportivo nazionale per quanto dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia ed autodichia è derivato da quello generale dello stato (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/2).

Il cd. «vincolo di giustizia» – dal quale per tutte le società affiliate all’ordinamento sportivo discende l’obbligo di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e decisioni particolari della FIGC e dei suoi organi e soggetti delegati in materia sportiva – opera con riferimento esclusivo alla sfera tecnico-sportiva e dei diritti disponibili, ma non nell’ambito degli interessi legittimi , i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/3).

In base all’art. 31 FIGC la commissione d’appello federale è giudice di ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva, cosicchè le sue decisioni non sono ulteriormente sindacabili nemmeno ad opera della corte federale (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/4).

Sussiste la giurisdizione amministrativa qualora la controversia non riguardi regole tecniche ma principi fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento della giustizia sportiva, poiché dalla violazione di questi principi possono discendere un pregiudizio alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva e la concomitante lesione di posizioni di interesse legittimo, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (CGA Sicilia, 26 giugno 2003, Pres. Virgilio, Rel. Trovato, Federazione italiana giuoco calcio c. Calcio Catania s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.8).

Il «diritto di cronaca sportiva», fondato su un mero interesse dei tifosi ad essere informati sull’andamento delle partite di calcio, non risponde ad un interesse pubblico di tale rilevanza da permettergli di prevalere sul diritto di impresa delle società calcistiche allo sfruttamento esclusivo delle immagini delle partite da loro organizzate (Trib. Roma, ordinanza 21 luglio 2003, Aida 2003, 947/3).

Quale portatore di un interesse a verificare la correttezza del relativo procedimento chi richiede l’assegnazione di un domain name di Internet ha diritto d’accesso ai documenti riguardanti la procedura di registrazione (TAR Lazio, 28 febbraio 2001,  Aida 2002, 837/1).

Il diritto di satira è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento quale particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 cost., anche se la necessaria elasticità di valutazione della forma espressiva della rappresentazione satirica non può spingersi fino a giustificare anche l’ingiuria gratuita (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 804/1).

La regola dell’art. 15 della legge sulla stampa 47/1948 che applica l’art. 528 c.p. ai fatti riguardanti gli «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari» ed è estesa al sistema radiotelevisivo dall’art. 30 della legge 223/1990 non contrasta con l’art. 21 cost.: perché questa regola vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume, e l’art. 15 della legge 47/1948 vieta soltanto gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale», e cioè ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo ed alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea, e dunque soltanto ciò che non rispetta la dignità della persona umana protetta dall’art. 2 cost. (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 293, Pres. Mirabelli, Est. Guizzi – Luigi Corvi, Cristina La Cava, e con l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, Aida 2001, Repertorio VI.8).

Non è qualificabile come pubblicità ma come manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. la pubblicazione di una guida a ristoranti, che non si limita a fornire indicazioni identificative (indirizzo, recapito telefonico, orario e giorni di apertura) dei locali recensiti ed a declamare i pregi dei prodotti/servizi da essi offerti ma riporta per ciascuno un giudizio critico, positivo o negativo, espresso dagli autori dell’opera mediante l’attribuzione di determinati punteggi ovvero in base ad una scala di valori del gusto diversa a seconda del genere merceologico esaminato: e l’assenza di uno scopo promozionale e l’intento degli autori della guida di fornire al lettore un’informazione quanto più possibile imparziale nei limiti consentiti dall’esercizio del diritto di critica èulteriormente confermata dalla contestazione che di un loro giudizio è espressa giudizialmente da uno dei ristoranti recensiti (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/2).

Il rappresentante di artisti dello spettacolo previsto dalla legge 800/1967 integrata dalla le ge 8/1979 non svolge attività di intermediazione nel lavoro arti9stico in generale e teatrale in particolare, ma attività di mandatario con rappresentanza e di segretariato di artista, consistente nell’instaurare contatti, trattare e svolgere rapporti tendenti a concludere una scrittura artistica in nome e per conto dell’artista rappresentato: onde per la sua attività non è necessaria l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall’art. 115 tuips. (TAR Lazio, 14 luglio 1997, Aida 1998, 532/1).

Rispetto alle finalità di conservazione e di fruizione collettiva dei beni culturali i servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso i musei e gli altri istituti di cultura ex art. 4 del dl 14.11.1992 n. 433 non rispondono ad alcuna funzione primaria o essenziale dell’amministrazione che imponga di riservarli ad un ente pubblico. La legge 14.1.1993 n. 4 ha inoltre puntato al massimo rendimento economico per l’amministrazione, e pur salvaguardando il regime concessorio ha introdotto a questo fine la regola della concorrenzialità nell’affidamento del servizio. Alle gare ex lege 4/1993 può partecipare anche l’Istituto Poligrafico dello Stato, ma l’aggiudicazione della gara a soggetto diverso da esso risolve la convenzione pregressa tra l’amministrazione e l’istituto relativa allo svolgimento dei servizi affidati ad altro aggiudicatario (TAR Lazio, 2 luglio 1997, Aida 1999, 594/2).

L’art. 2 della legge 13.7.1966 n. 559 distingue le funzioni esercitate dall’Istituto Poligrafico dello Stato in forma necessaria (quale ente strumentale dello stato apparato) dai compiti eventualmente svolti dall’istituto in favore di altra amministrazione secondo i moduli convenzionali ordinari: ed il legislatore può disporre discrezionalmente sia sullo svolgimento di questi servizi che sulle modalità di individuazione del soggetto che debba gestirli, senza con ciò cagionare alcuna lesione alle situazioni giuridicamente garantite dell’Istituto (TAR Lazio, 2 luglio 1997, Aida 1999, 594/1).

La non applicazione dell’art. 15 co. 2 I.a. alle scuole private di danza organizzate in forma d’impresa non contrasta con l’art. 33 cost., giacché non è in discussione la libertà di insegnamento, dell’arte e della scienza da parte delle scuole private: e non contrasta nemmeno con l’art. 3 cost., con riferimento all’insegnamento di discipline musicali nelle scuole pubbliche, perché queste non perseguono i fini di lucro propri delle scuole private e perché al contrario un’espropriazione senza indennizzo dei diritti dell’autore a favore di altro soggetto privato sarebbe essa del tutto irragionevole e discriminatoria (Cass. 1 settembre 1997 n. 8304, Aida 1998, 508/4).

La tutela ex art. 21 cost. non si estende fuori dall’ambito proprio della manifestazione del pensiero, in cui non rientra un poster che raffigura immagini di un calciatore, è oggetto di autonoma commercializzazione al di là del suo abbinamento concreto ad un periodico ed ha natura e funzione di prodotto direttamente fruibile senza alcuna intermediazione intellettuale del consumatore (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 432/2).

Il divieto di sequestro ex art. 21 cost. non può essere applicato analogicamente a vietare l’inibitoría per violazione del diritto al ritratto ex art. 96 l.a., costituendo abdicazione alla tutela preventiva dei diritti della persona e dunque principio eccezionale (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 432/1).

L’art. 21 ult. co. cost. è applicabile anche alle espressioni artistiche cinematografiche, senza contraddire il principio di libertà dell’arte (art. 33 cost.), tenuto conto della complementarietà degli artt. 21 e 33 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, Aida 1996, 376/2).

L’esigenza di tutela morale dei minori, in quanto possibili fruitori dei messaggi cinematografici, sta alla base della legge 161/1962 e del relativo d.p.r. 2029/1963 ed ècostituzionalmente rilevante ex art. 31 co. 2 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, Aida 1996, 376/1).

Il diritto di critica tutelato dall’art. 21 cost. preclude la possibilità di chiedere agli autori di una guida gastronomica la correzione del giudizio (non disdicevole né offensivo) relativo alle qualità di un esercizio: ciò anche quando la scheda pubblicata riveli l’esistenza di indicazioni erronee relative all’esercizio medesimo e dovute a refusi tipografici, purché in tal caso il giudizio pubblicato corrisponda effettivamente al pensiero degli autori e non sia frutto dei refusi (App. Milano, 26 settembre 1995, Pres. Loi, Est. DE RUGGERO, Giorgio Mondadori & Associati s.p.a., Luigi Veronelli, Lucia Veronelli, Benedetta Veronelli c. Mercati s.p.a., Aida 1997, Repertorio VI.8).

Il divieto di visione di un film per i minori non può essere qualificato illegittimo per disparità di trattamento rispetto al romanzo da cui è tratto, dato il divieto costituzionale di assoggettare la stampa ad autorizzazioni o censure, e data altresì la non equiparabilità di opere artistiche totalmente diverse sul piano espressivo e della potenzíalità di diffusione (TAR Lazio, 17 marzo 1995, Pres. SCHINAIA, Est. TAVARNELLI, Piccioli Film s.r.l. c. Presidenza consiglio dei ministri, Aida 1996, Repertorio VI.8).

Il divieto di visione di un film per i minori non è incompatibile con i riconoscimentí che esso abbia ricevuto per il suo « particolare interesse culturale », poiché la rilevanza culturale di un’opera cinematografica non esclude la sua capacità di incidere negativamente sul pubblico giovanile meno maturo (TAR Lazio, 17 marzo 1995, Pres. SCHINAIA, Est. TAVARNELLI, Piccioli Film s.r.l. c. Presidenza consiglio dei ministri, Aida 1996, Repertorio VI.8).

Il divieto di visione di un film per i minori non va inteso come un giudizio assoluto di disvalore del film sotto il profilo dell’offesa al buon costume ai sensi dell’art. 21 cost., al quale conseguirebbe ex art. 6 legge 161/1962 il divieto generale di proiezione in pubblico: ma procede da un giudizio relativo, che tiene conto della maggiore vulnerabilità e della diversa capacità di valutazione dei minori rispetto agli adulti, e che giustifica una tutela differenziata della personalità morale, in via di formazione, in armonia con i principi degli artt. 3 e 32 co. 2 cost. (TAR Lazio, 17 marzo 1995, Pres. SCHINAIA, Est. TAVARNELLI, Piccioli Film s.r.l. c. Presìdenza consiglio dei ministri, Aida 1996, Repertorio VI.8).

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, 4 e 38 cost. dell’art. 6 co. 2 1. 13 luglio 1984 n. 312 (interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude l’applicabilità, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi, dell’art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (disposizioni in materia previdenziale), convertito con modifiche in 1. 26 febbraio 1982 n. 54 (Corte Cost., 6 marzo 1995 n. 85, Pres. SPAGNOLI, Est. Guizzi, Ente autonomo spettacoli lirici «Arena di Verona » c. Presidenza del consiglio dei ministri, Aida 1996, Repertorio VI.8).