7. Diritto tributario

La Siae non è legittimata passiva all’azione di accertamento della non debenza e di restituzione di somme pagate direttamente all’amministrazione delle finanze a titolo di imposta spettacoli (Trib. Roma, 20 luglio 2001, Aida 2003, 900/1).

Una disposizione nazionale secondo cui i libri pubblicati nella lingua di questo stato sono soggetti ad un’imposta sul valore aggiunto inferiore rispetto a quella cui sono assoggettati i libri in lingua straniera è incompatibile con l’art. 14 dell’accordo SEE, né può essere giustificata sulla base dell’interesse pubblico a promuovere la lingua nazionale (Corte EFTA 22 febbraio 2002, in causa E–1/01, Aida 2003, 880/1).

Quando successivamente all’attuazione nel diritto nazionale dell’art. 14 dell’accordo SEE una norma autoctona (nella specie: una regola che sul piano dell’imposta sul valore aggiunto discrimina le opere in lingua straniera) sia incompatibile con questa disposizione il conflitto è disciplinato dal protocollo 35 dell’accordo SEE, secondo cui la norma SEE deve prevalere (Corte EFTA 22 febbraio 2002, in causa E–1/01, Aida 2003, 880/2).

Il corrispettivo che l’orgaffizzatore di una manifestazione sportiva percepisce dallo sponsor è soggetto a imposta sugli spettacoli, ai sensi dell’art. 3 co. 2 lett. c) dpr. n. 640/1972: poiché tale imposta colpisce il reddito destinato alla fruizione di uno spettacolo, è indifferente che il fruitore sia animato da fini di pubblicità piuttosto che di soddisfazione e interesse personale (Trib. Firenze, 27 settembre 1997, Pres. SAPERE, Est. SABBADINI SOM, Automobile Club di Livorno c. SIAE, Ministero delle finanze, Aida 1998, Repertorio VI.7).

Lo sponsor di uno spettacolo sportivo è un utilizzatore dello stesso, poiché lo spettacolo costituisce lo strumento della prestazione pubblicitaria: l’imposta sugli spettacoli colpisce dunque il corrispettivo della sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 3 co. 2 lett. c) d.p.r. n. 640/1972 (App. Torino, 13 febbraio 1997, Pres. VENDITTELLI CASOLI, Est. DORIGO, Amministrazione delle finanze, SIAE c. Automobile Club Valle d’Aosta, Aida 1998, Repertorio VI.7).

In base a quanto dispone l’art. 3 20 co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640, concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sugli spettacoli i proventi derivanti sia dalla cessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva, sia dalla sponsorizzazione dello spettacolo. Per aversi sponsorizzazione, secondo la definizione accoltane dall’art. 8 co. 12 legge 223/1990, occorre che uno spettacolo sia autonomamente organizzato e che con esso vada a combinarsi la distinta finalità dello sponsor di promuovere il proprio nome commerciale o il proprio marchio mediante Fabbinamento con lo spettacolo stesso, a tal fine versando all’organizzatore di questo un corrispettivo (Cass. 1 agosto 1996 n. 6958, Pres. Rossi, Est. BORRI, SIAE c. Ministero delle Finanze, Privilege s.r.l., Ernesto Piraino, Aida 1997, Repertorio VI.7).

La sponsorizzazione, pur essendo riconducibile al concetto ampio di pubblicità, si distingue da quest’ultima a motivo del fatto che non è in relazione di mera occasionalità, ma di connessione con lo spettacolo, come richiede l’art. 3 2′ co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640 (Cass. 19 gennaio 1996 n. 428, Pres. CANTILLO, Est. BORR~, Ministero delle Finanze c. SIAE, Publicitas s.p.a., Aida 1997, Repertorio VI.7).

Nel caso di erogazioni provenienti dagli sponsor e dai titolari del diritto di riprese televisive sussiste il requisito della connessione con lo spettacolo, posto dall’art. 3 2′ co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640 (Cass. 19 gennaio 1996 n. 428, Pres. CANTILLO, Est. BORRI, Ministero delle Finanze c. SIAE, Publicitas s.p.a., Aida 1997, Repertorio VI.7).

La formula di chiusura dell’art. 3 2′ co. lett. c) d.p.r. 22 ottobre 1972 n. 640 (secondo il quale concorre a costituire la base imponibile dell’imposta sugli spettacoli ogni provento « comunque connesso ali ‘utilizzazione o all’allestimento degli spettacoli ») non può essere interpretata restrittivamente, con riferimento alle sole erogazíoni connesse alla fruizíone dello spettacolo da parte degli spettatori: giacché la formulazione testuale della norma sta ad indicare che essa guarda anche all’allestimento dello spettacolo e ai proventi a ciò relativi, provenienti da terzi che con gli spettatori non si identificano (Cass. 19 gennaio 1996 n. 428, Pres. CANTILLO, Est. BORRI, Ministero delle Finanze c. SIAE, Publicitas s.p.a. , Aida 1997, Repertorio VI.7).

Non possono essere ricompresi nella base imponibile dell’imposta sugli spettacoli ex art. 3 d.p.r. 640/1972 né i compensi ricevuti dall’organizzatore dello spettacolo per la cessione dei diritti di trasmissione radiotelevisiva né i proventi delle sponsorizzazioni dello spettacolo (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE ‑ Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., Aida 1993, Repertorio VI.7).

La SIAE è passivamente legittimata, insieme all’Amministrazione finanziaria, rispetto alla domanda del contribuente diretta a negare la debenza di un’imposta sugli spettacoli, il cui accertamento ed esazione è affidato dall’Amministrazione alla SIAE in virtù della Convenzione approvata con d.m. 30 dicembre 1977 (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE ‑ Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., Aida 1993, Repertorio , Aida 1997, Repertorio VI.7).

La procedibilità di un’azione di mero accertamento negativo della doverosità di un’imposta sugli spettacoli non è subordinata alla previa emanazione dell’atto di imposizione tributaria ed alla previa proposizione dei ricorsi amministrativi contro di esso (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE ‑ Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., Aida 1993, Repertorio VI.7).

E ammissibile l’azione di mero accertamento negativo in materia tributaria (nella specie: di imposte sugli spettacoli) (App. Roma, 8 febbraio 1993, Pres. CASSANO, Est. SILVESTRI, Amministrazione delle finanze dello stato c. SIAE ‑ Società Italiana degli Autori ed Editori, Publicitas s.p.a., Aida 1993, Repertorio VI.7).