5. Aiuti statali alle imprese

Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, istituito dal R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, n. 458 serviva unicamente ad operare nel quadro delle provvidenze economiche disposte dal governo dell’epoca a favore dell’industria cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/2).

Nel vigore del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, non poteva pretendersi da S.I.A.E. alcuna completezza delle risultanze del registro speciale per le opere cinematografiche, così che S.I.A.E. poteva legittimamente rilasciare i contrassegni in base alla dichiarazione del richiedente, che si assumeva l’esclusiva responsabilità di una falsa attestazione circa il diritto di riproduzione su videocassette dell’opera cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/3).

Gli artt. 28 l. 1213/1965 e 3 legge 379/1980 introducono un sistema automatico di trasferimento al centro di sperimentazione di cinematografia (cui è subentrata la Scuola nazionale di cinema in base al dlgs 426/97) dei diritti economici sulle opere filmiche che abbiano usufruito dei finanziamenti pubblici di cui al fondo speciale della sezione autonoma per il credito cinematografico istituito presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi della legge 1213/65, ove il finanziamento non sia restituito nel termine di 18 mesi (Trib. Roma, 15 novembre 2004, Aida 2005, 1049/1).

Secondo gli artt. 103 co.5 e 104 l.a. la trascrizione di un atto di acquisto dei diritti d’autore ha mero valore indiziario e presuntivo semplice dell’esistenza del diritto in capo al soggetto al cui favore la trascrizione è stata compiuta, e lascia aperta la possibilità di titoli poziori e quindi di prova contraria alla presunzione di titolarità (nella specie il trasferimento ex lege dei diritti al Centro di sperimentazione di cinematografia/Scuola nazionale cinema ai sensi degli artt. 28 l. 1213/65 e 3 l. 379/80 è stato ritenuto poziore rispetto alla trascrizione) (Trib. Roma, 15 novembre 2004, Aida 2005, 1049/2).

Per valutare se i conferimenti finanziari erogati ogni anno da uno stato ad una televisione pubblica a titolo di indennità compensative degli obblighi di servizio pubblico assunti dall’emittente costituiscano un aiuto statale alle imprese occorre determinare se la televisione beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (Tribunale CE 10 maggio 2000, in causa T-46/97, SIC Sociedade Independente de Comunicação SA c. Commissione delle Comunità europee, Aida 2000, Repertorio VI.5).

Il giudice ordinario non ha giurisdizione ad accertare (nemmeno in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.) chi sia titolare degli interessi legittimi alle sovvenzioni ad un determinato teatro di tradizione, essendo invece a ciò legittimato il giudice amministrativo (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993, 173/4).

Il giudice ordinario ha giurisdizione e può dichiarare in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che un determinato teatro rientra tra quelli di tradizione ex art. 28 legge 800/1967 (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993, 173/3).

Una volta pronunciata la delibera di sovvenzione ad un teatro di tradizione ex art. 28 legge 800/1967 scaturisce il diritto di credito (diritto soggettivo relativo) del destinatario nei confronti della pubblica amministrazione. (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993, 173/2).

La possibilità di sovvenzione ai teatri di tradizione ex art. 28 della legge 800/1967 esclude di per sé l’obbligatorietà della deliberazione dei relativi contributi, che rimane affidata alla discrezionalità dei ministro, previo parere obbligatorio della commissione centrale per la musica: sicché i teatri di tradizione non hanno un diritto soggettivo ma una mera aspettativa legittima al conseguimento del contributo, cioè appunto un interesse legittimo, vale a dire una facoltà, giuridicamente tutelata, di pretendere che la pubblica amministrazione eserciti legalmente il suo potere discrezionale di erogazione. (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993, 173/1).