3. Diritto del lavoro e previdenziale

Ai fini dell’applicazione di sgravi contributivi (quali quelli richiesti da una società che si occupa di produzione, allestimento e distribuzione in Italia ed Europa di spettacoli e similari, con riferimento ai contributi ex ENPALS, ora INPS, per il personale artistico e tecnico impiegato) la prova va considerata a carico di colui che invoca il diritto allo sgravio (Trib Milano, Sez. lavoro, 29 aprile 2014, Aida 2015, II.56/1).

In tema di tutela previdenziale e correlativo obbligo contributivo dei lavoratori dello spettacolo, devono ritenersi soggetti a contribuzione in favore dell’ENPALS (ora INPS) anche i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 co. 1 numeri da 1 a 14 dlgs 708/1947 e successive modificazioni per le prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche, o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo, come confermato anche dall’art. 43 l. 289/2002 successivamente sopravvenuto il quale presuppone l’assoggettamento all’obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di replica (Trib Milano, Sez. lavoro, 29 aprile 2014, Aida 2015, II.56/2).

L’art. 43 co. 3 l. 289/2002 esclude dalla base contributiva e pensionabile i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica, nei limiti del 40% dell’importo complessivo erogato, ed a condizione che sussistano alcuni presupposti concorrenti, ossia: a) formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso connaturato alla cessione dei diritti d’immagine; b) corresponsione dei compensi per attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa (quali ad esempio, le partecipazioni a scopo promozionali a rassegne cinematografiche, trasmissioni e manifestazioni, interviste con la stampa, ecc.) (Trib Milano, Sez. lavoro, 29 aprile 2014, Aida 2015, II.56/3).

In assenza di una espressa previsione normativa non è possibile limitare l’esclusione prevista dall’art. 43 l. 289/2002 alle sole attività ulteriori e distinte rispetto alla prestazione artistica in sé considerata (Trib Milano, Sez. lavoro, 29 aprile 2014, Aida 2015, II.56/4).

I lavoratori dello spettacolo indicati nell’art. 3 del D.Lgs.C.p.S. n. 708 del 1947, per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione all’ENPALS e il diritto alle relative prestazioni previdenziali e assistenziali, si distinguono in due gruppi: a) un primo gruppo, per i quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l’attività espletata dagli stessi è diretta al pubblico o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato (con presunzione assoluta di appartenenza al settore dello spettacolo e conseguente accertamento del giudice di merito della sola qualifica rivestita dai lavoratori); b) un secondo gruppo, relativo a lavoratori aventi qualifiche professionali generiche, facenti parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell’azienda soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo (così che il giudice di merito deve anche verificare se l’attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, all’attività di spettacolo svolta dai primi o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, l’obbligo assicurativo) (Trib Milano, Sez. lavoro, 29 aprile 2014, Aida 2015, II.56/5).

Sono soggetti a contribuzione in favore dell’Enpals i compensi corrisposti per le prestazioni rese da un artista in studi di registrazione, senza la presenza di pubblico, per la realizzazione di registrazioni fonografiche (Cass. sez. lavoro 4 giugno 2008 n. 14782, Pres. Canevari, Est. Picone, ENPALS Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo c. Time s.r.l., Aida 2009, Repertorio VI.3)

L’obbligo di pagare i contributi all’ENPALS riguarda soltanto i compensi dovuti agli artisti per le loro perfomance in sala di registrazione del disco e non anche quelli convenuti per l’utilizzazione del medesimo (Trib. Milano, 31 marzo 2009, G.U. Atanasio, Warner Music Italia s.r.l. c. ENPALS, Equitalia Esatri s.p.a., Aida 2009, Repertorio VI.3).

Il divieto di attività di interposizione nel collocamento delle forze di lavoro sancito dalla normativa generale sul collocamento e da quella particolare concernente il lavoratore dello spettacolo in vigore al momento della stipulazione di un contratto di manageriato (che affidava al manager una sorta di monopolio di ogni attività dell’artista) comporta la nullità del contratto di manageriato per contrarietà a norme imperative, a nulla rilevando in contrario che il divieto ora detto sia stato eventualmente abrogato dopo la stipulazione del contratto (App. Milano, 28 settembre 2007, Aida 2008, 1231/1).

La nullità del contratto di manageriato comporta, nei rapporti inter partes, che esso non può attribuire al manager i poteri di rappresentanza necessari alla stipulazione di un contratto di edizione a stampa di un’opera (App. Milano, 28 settembre 2007, Aida 2008, 1231/2).

I contratti tra le società calcistiche ed i giocatori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità; e devono essere depositati a pena di inefficacia presso la FIGC – Lega Nazionale Professionisti, perché questa possa effettuare un controllo sulle esposizioni finanziarie delle medesime società (Trib. Firenze, decreto 5 giugno 2002, Aida 2003, 920/1).

Perché sorga l’obbligo contributivo verso l’ENPALS è necessario che i lavoratori collaborino alla produzione di spettacoli, nella quale non rientra l’esecuzione di brani musicali in sala di registrazione per realizzare prodotti discografici (App. Milano, 30 dicembre 2002, Pres.. De Angelis, Est. Sbordone, ENPALS-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo  c. Emi Virgin Music Publishing Italy s.r.l., Aida 2003, Repertorio VI.3).

L’obbligo contributivo verso l’ENPALS sussiste anche ove l’attività svolta per la crea-zione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione (Cass. 3 settembre 2002 n.12824, Aida 2003, 885/1).

Ai fini dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS il riferimento ai lavoratori dello spettacolo contenuto nel d.l. c.p.s. 708/1947 va riferito a qualsiasi prestatore d’opera impegnato in manifestazioni che hanno il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori: tra le quali non rientrano la registrazione di brani musicali in sala d’incisione, la progettazione e la realizzazione di un album fonografico (Tribunbale di Milano, 14 giugno 2002, Giud. CINCOTTI, Time s.r.l., Giacomo Maiolini, avv.ti De Preto, Quiriconi c. ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo,  avv.ti Cardano, Prevert, Aida 2002, Repertorio VI.3).

L’obbligo di iscrizione all’ENPALS riguarda i lavoratori individuati dall’art. 4 d.l. c.p.s. 708/1947 che siano impiegati in attività di spettacolo, intese quali manifestazioni svolte davanti ad un pubblico e caratterizzate da finalità artistico-ricreative: e ciò indipendentemente dal fatto che tra datore ed artista intercorra un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che di collaborazione autonoma; ed indipendentemente anche dalla natura imprenditoriale in senso proprio dell’attività svolta dal datore di lavoro (1) (App. Firenze, 2 aprile 2002, Pres. DRAGO, Est. BARTOLOMEI, ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, avv.ti Cardano, Pucci c. Best Sound s.r.l., Franco Godi, avv.ti Pojaghi, Cecchi Aglietti, Aida 2002, Repertorio VI.3).

L’obbligo di contribuzione all’ENPALS non sussiste per gli artisti che eseguano interpretazioni in sala di registrazione allo scopo di realizzare dischi fonografici (2) (App. Firenze, 2 aprile 2002, Pres. DRAGO, Est. BARTOLOMEI, ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, avv.ti Cardano, Pucci c. Best Sound s.r.l., Franco Godi, avv.ti Pojaghi, Cecchi Aglietti, Aida 2002, Repertorio VI.3).

Il contratto con cui l’artista si obbliga a prestare la propria attività per la registrazione di un numero predeterminato di interpretazioni canore e cede i diritti su queste performance a fronte di royalties per la vendita dei dischi non prevede alcuna correlazione tra il compenso erogato e la prestazione concretamente svolta – le ore oppure i giorni passati in sala di registrazione per la realizzazione del brano musicale -, che connota invece i rapporti di lavoro subordinato e quelli di collaborazione autonoma, coordinata o meno che sia (3) (App. Firenze, 2 aprile 2002, Pres. DRAGO, Est. BARTOLOMEI, ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, avv.ti Cardano, Pucci c. Best Sound s.r.l., Franco Godi, avv.ti Pojaghi, Cecchi Aglietti, Aida 2002, Repertorio VI.3).

L’obbligo di pagamento dei contributi ENPALS prescinde dalla ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma presuppone comunque lo svolgimento di un’attività di spettacolo, inteso come manifestazione davanti ad un pubblico; non sono dunque soggetti ad obbligo contributivo i compensi corrisposti ad artisti a fronte di esecuzioni musicali destinate all’incisione fonografica (App. Firenze, 11 gennaio 2002,  Pres. DRAGO, Est. PIERI, ENPALS Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, c. Best Sound s.r.l., Franco Godi, Aida 2002, Repertorio VI.3 )

Perché sorga l’obbligo contributivo verso l’ENPALS è necessario che il datore di lavoro operi nel campo della produzione di spettacoli, nel quale non rientra l’esecuzione di brani musicali in sala di registrazione per realizzare prodotti discografici (Trib. Roma, 21 marzo 2002, Aida 2002, 868/1).

L’obbligazione contributiva ENPALS a carico delle imprese del settore dello spettacolo sorge soltanto per attività del lavoratore dirette a realizzare uno spettacolo, inteso quale rappresentazione destinata ad un pubblico; e dunque non sussiste a carico di una casa discografica per le prestazioni dirette alla realizzazione di prodotti fonografici. (Trib. Milano, 20 novembre 2000, Giud. Chiavasso, Emi Virgin Music Publishing Italy, Antonio Marrapodi c. ENPALS Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Aida 2001, Repertorio VI.3)

La clausola di un contratto di personal managing tra un artista ed un agente artistico che riserva a quest’ultimo una percentuale rilevante dei compensi del primo relativi ad attività artistiche svolte in esecuzione di contratti non negoziati dall’agente è nulla perché priva di causa e gravemente limitativa della libertà di lavoro dell’artista: anche quando la clausola sia estesa a società controllate dall’artista ed a cui favore sia previsto il pagamento del corrispettivo delle sue prestazioni (App. Milano, 15 maggio 1998, Aida 1999, 606/2).

E’ nullo il contratto atipico di personal managing tra un cantante ed un agente artistico che attribuisca a quest’ultimo il monopolio dell’attività del primo (App. Milano, 15 maggio 1998, Aida 1999, 606/1).

L’atto di nomina a direttore generale della SIAE dì un ex dipendente che aveva beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di età appare viziato ed illegittimo per evidente contrasto con la ratio del provvedimento di esodo e con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a fondamento della gestione di un ente pubblico economico, quale è la SIAE (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993,138/3).

Il direttore generale della SIAE è organo della società, onde le sue funzioni possono essere attribuite soltanto ad un dipendente della medesima, e reciprocamente la posizione di direttore generale non è compatibile con un rapporto di lavoro eventualmente qualificabile come di collaborazione autonoma (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993, 138/2).

Fino alla modifica statutaria approvata con d.p.r. 726/1986 il Fondo di solidarietà (inizialmente designato come cassa di previdenza) godeva di un patrimonio del tutto separato da quello della SIAE e, pur non fruendo di personalità giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale tale da elevarlo a centro di imputazione soggettiva distinto dall’ente promotore SIAE con riguardo alla somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato: mentre il regolamento del fondo di previdenza fra i soci della SIAE approvato dall’assemblea delle commissioni di sezione della società il 22 marzo 1991 ha trasformato il fondo in una struttura organizzativa interna della SIAE, direttamente amministrata dal consiglio di amministrazione dell’ente, dotata di mera autonomia contabile ma priva di autonomia patrimoniale e di soggettività limitata (Cons. Stato 12 marzo 1993, Aida 1993, 137/1).

In assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di commissione d’opera l’editore acquista in via derivativa i diritti di utilizzazione sui singoli contributi che compongono l’opera collettiva. Reciprocamente le somme versate da un editore ad un professore universitario che partecipi con propri scritti ad un’opera collettiva senza un vincolo di collaborazione costituiscono il corrispettivo per la cessione dei suoi diritti d’autore, e non il compenso per una prestazione d’opera: onde esse devono essere escluse dal computo di cui all’art. 12 d.l. 580/ 1973 per il conferimento dell’assegno speciale. (Cons. Stato 21 gennaio 1993 n. 77, Aida 1993, 136/1).

In forza della disposizione transitoria di cui all’art. 49 co.3 della legge 88/ 1989 restano « validi » gli inquadramenti previdenziali dei dirigenti della SIAE nel settore industriale che fossero « già in atto » alla data (28 marzo 1989) di entrata in vigore della disciplina a regime del sistema classificatorio dei datori di lavoro introdotto dalla legge 88/1989 (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, Aida 1993, 132/3).

Nell’attuale sistema di classificazione dei datori di lavoro ex art. 49 legge 88/1989, ed ai particolari fini previdenziali la SIAE è inclusa nel settore terziario e non già in quello industriale (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, Aida 1993, 132/2).

Lungi dall’assolvere una funzione intermediaria oppure ausiliaria ex art. 2195 nn. 2 e 5 c.c., la SIAE svolge un’attività industriale in quanto produttrice di servizi e deve dunque essere inquadrata nel settore industriale anche al fine dell’iscrizione dei suoi dirigenti all’INPDAI ex art. 3 della legge 967/1953 come integrato dall’art. 4 della legge 44/1973 (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, Aida 1993, 132/1).

Deve ritenersi illegittima per eccesso di delega l’estensione alle indossatrici (attuata dal DPR 203/1987) dell’obbligo della contribuzione all’ENPALS, se riferita indiscriminatamente a tutte le esercenti questa attività, non essendo essa intrinsecamente rivolta a produrre uno spettacolo: mentre solo in via del tutto eccezionale risulterebbe legittimo un loro inquadramento nell’ambito dello spettacolo, purché limitatamente ai rapporti instaurati da soggetti diversi dai produttori di modelli di abbigliamento, con finalità e caratteristiche proprie della produzione dello spettacolo (Cass. 13 dicembre 1991, n. 13467, Aida 1992, 19/6).

Sono qualificabili come lavoratori dello spettacolo ai sensi del DLCPS 708/ 1947 anche gli addetti ad attività non propriamente di spettacolo, ma destinati in modo non occasionale all’espletamento dei propri compiti all’interno della struttura di un’impresa di spettacolo (Cass. 13 dicembre 1991, n. 13467, Aida 1992, 19/5).

Non qualsiasi attività utilizzata a fini spettacolari o in un contesto proprio di uno spettacolo è per ciò stesso da definirsi tale: mentre la classificazione dei lavoratori come propriamente addetti allo spettacolo è da accogliere solo con riferimento a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, da parte di committenti la cui produzione rientri in tale settore (Cass. 13 dicembre 1991, n. 13467, Aida 1992, 19/4).

Nell’interpretazione del DLCPS 708/1947, pur dovendosi tener conto della evoluzione tecnica, è indispensabile attingere ad un concetto di «lavoratore dello spettacolo» che corrisponda all’uso dei termini da cogliere nella legislazione dello stato e nella contrattazione collettiva, e che peraltro non si discosti dal senso comunemente attribuito alla parola (Cass. 13 dicembre 1991, n. 13467, Aida 1992, 19/3).

Il DLCPS 708/1947 classifica coloro che debbono essere inquadrati nell’ENPALS in modo eccezionale rispetto ai princìpi generali che vigono in questa materia, e cioè considerando l’attività da loro svolta e non quella esclusiva o prevalente del datore di lavoro (subordinato od autonomo): anche se dall’attività del datore di lavoro non è dato ugualmente prescindere, posto che la legge stessa si riferisce anche a coloro che svolgono attività ausiliarie nell’ambito della produzione dello spettacolo (Cass. 13 dicembre 1991, Aida 1992, n. 13467, 19/2).

Il DPR 203/1987, che ha integrato il DLCPS 708/1947, aggiungendo gli «indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda» alle categorie dei lavoratori assoggettati all’obbligo di iscrizione all’ENPALS, è un decreto cosiddetto delegato o autorizzato, avente contenuto regolamentare ma natura giuridica di atto intrinsecamente amministrativo, non suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale, ma soltanto da parte del giudice ordinario, il quale potrà disapplicare il DPR 203/1987 ove ne ravvisi la illegittimità per contrasto a norme imperative, tra le quali rientrano certamente quelle del DLCPS 708/1947 che definiscono i limiti della delega con esso concessa al governo di modificare in via amministrativa il DLCPS 708/1947 (Cass. 13 dicembre 1991, n. 13467, Aida 1992, 19/1).

La controversia di lavoro relativa alla qualifica di un dipendente di un ente autonomo lirico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. 13 dicembre 1991, n. 13449, Aida 1992, 18/1).