l. Impresa

Si deve ritenere in via presuntiva che il responsabile di un sito web diretto a raccogliere iscrizioni di persone interessate ad informazioni su di un certo tema (nella specie, il matrimonio) agisca come imprenditore effettuando su internet pubblicità diretta ad acquisire clientela (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 28 gennaio 2011, G.D. Mascarello, Emmebie s.r.l. c. Mauro Ieropoli, Aida 2012, Repertorio VI.1).

L’attività di un complesso musicale costituisce esercizio in comune di attività economica, riconducibile allo schema societario (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 18 febbraio 2010, Giud. Spaccasassi, Giuseppe dei Rossi, Michele Bon, Trentini Fabio c. Aldo Tagliapietra, Aida 2011, Repertorio VI.1).

La negoziazione dei diritti di immagine dei calciatori da parte della loro associazione di categoria configura un’attività di impresa (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, Aida 1999, 590/2).

Il gruppo musicale (nella specie i New Trolls, costituito da tre artisti) deve essere considerato alla stregua di un’impresa, di cui ricorrono tutte le caratteristiche fondamentali, dal fine di lucro, all’organizzazione dei mezzi occorrenti, alla professionalità impiegata nel suo svolgimento (Trib. Genova, ordinanza 7 dicembre 1998, Aida 1999, 626/1).

 

1.1 statuto generale

Il limite massimo di durata fissato dall’art. 2341-bis c.c. è dettato per la società per azioni e non si applica al contratto stipulato dai componenti di un gruppo di artisti per regolare i loro rapporti reciproci (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio VI.1.1 ).

Una società costituita e composta da tutti i membri di un gruppo musicale (nella specie: gli U2) è legittimata ad agire a tutela del nome della band (Trib. Torino, ordinanza 16 agosto 2010, G.I. Contini, Not us Limited c. Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Production, Aida 2011, Repertorio VI.1.1).

I gruppi musicali sono assimilabili alle società di fatto: e quindi i loro componenti non sono litisconsorti passivi necessari (nella specie: in relazione ad un’azione per violazione di diritti patrimoniali d’autore) (Trib. Bologna, ordinanza 18 novembre 2008, Giud. Florini, Tania Bucci, Double Face s.r.l. in liquidazine, Cesare Cremonini, Michele Giuliani, Walter Mameli, Alessandro De Simone, Lomaxtape Ltd., Universal Music Italia s.r.l., Universo s.p.a., San Marino Performance s.r.l., Aida 2009, Repertorio VI.1.1).

La simulazione relativa dell’atto costitutivo di un’associazione culturale (nella specie: la Nuova Compagnia di Canto Popolare), che dissimulerebbe la formalizzazione di una precedente società di fatto tra i soci fondatori dell’associazione, può essere provata soltanto dimostrando l’accordo simulatorio; in un giudizio tra le parti di quest’ultimo la sua prova è soggetta alle regole previste ex art. 1417 c.c.; ed essa non può essere data per presunzioni, tanto più quando queste non consentano in concreto di ritenere accertata la partecipazione di tutti i componenti della società di fatto all’accordo simulatorio (App. Napoli, 19 maggio 2006, Aida 2007, 1162/1).

Nella valutazione della validità della clausola statutaria relativa all’oggetto di un’associazione culturale (nella specie: la Nuova Compagnia di Canto Popolare), per eventuale indeterminatezza del medesimo, non si può prescindere dalle caratteristiche della funzione economico-sociale perseguita, che nel caso di specie riguardava la gestione e l’organizzazione dell’attività di un gruppo di artisti; non è possibile pretendere una determinazione a priori delle rappresentazioni teatrali o delle produzioni discografiche che l’associazione avrebbe svolto; e l’apparente indeterminatezza può essere colmata con la previsione statutaria di una programmazione annuale (App. Napoli, 19 maggio 2006, Aida 2007, 1162/2).

La legge 23.11.1939 n. 1815 relativa alle associazioni professionali non è applicabile ad un’associazione tra artisti (App. Napoli, 19 maggio 2006, Aida 2007, 1162/3).

Un’associazione culturale si estingue con il venir meno della affectio societatis attestato dalla assoluta inattività dell’associazione per lungo tempo e dalla sua mancanza di qualsiasi rapporto patrimoniale o di qualsiasi altro genere (App. Napoli, 19 maggio 2006, Aida 2007, 1162/4).

Escluso che la costituzione di un’associazione culturale (nella specie: la Nuova Compagnia di Canto Popolare) dissimuli la formalizzazione di una precedente società di fatto, le regole dell’atto costitutivo dell’associazione relative al recesso da quest’ultima non si applicano alla società di fatto preesistente (App. Napoli, 19 maggio 2006, Aida 2007, 1162/5).

E’ definitivamente efficace la delibera di una società di fatto tra artisti che esclude uno di essi dalla sua compagine senza indicare le cause dell’esclusione, quando essa non sia stata impugnata tempestivamente (App. Napoli, 19 maggio 2006, Aida 2007, 1162/6).

Il socio escluso da una società di fatto tra artisti che ne utilizza il nome a sua insaputa per una manifestazione artistica compie un atto di usurpazione della denominazione della società (App. Napoli, 19 maggio 2006, Aida 2007, 1162/7).

In un complesso musicale sono ravvisabili requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’affività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro. La produzione dei servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.. Ed ove non sia diversamente costituito il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale (Cass. 20 aprile 1998 n. 4013, Aida 1998, 511/2).

Nel giudizio sul periculum in mora necessario per la concessione di un sequestro conservativo a favore dell’affittante ed a carico dell’affittuario di un teatro, ed a garanzia del credito per responsabilità contrattuale, quel che rileva è il depauperamento della garanzia patrimoniale successiva al sorgere dell’obbligazione, essendo ragionevole ritenere che il creditore abbia ritenuto sufficiente la garanzia offerta al tempo della conclusione del contratto. Il medesimo principio è invece inutilizzabile nel giudizio di sequestro a cautela del credito per responsabilità extracontrattuale dell’affittuario a titolo di colpa in ordine al reato d’incendio del teatro che, ledendo un diritto assoluto (quello di proprietà) è fonte di responsabilità aquiliana. (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, Aida 1993, 166/4).

L’affittuario di un teatro risponde ex art. 1228 c.c. degli ausiliari che siano stati negligenti, all’atto della chiusura del teatro, nell’accertarsi che in esso non stazionassero gli estranei che lo abbiano incendiato (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, Aida 1993, 166/3).

Incombe a chi la invoca l’onere di provare la pretesa acquiescenza della controparte ad un proprio comportamento inadempiente (nella specie: inadempimento dell’affittuario di teatro all’obbligo di copertura assicurativa contro l’incendio) (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, Aida 1993, 166/2).

Sono nulle per contrasto con l’ordine pubblico societario le clausole di un patto parasociale relativo ad un gruppo editoriale che prevedano la predeterminazione extrasocietaria della composizione degli organi sociali, l’ingerenza nelle competenze degli organi di gestione, l’obbligo dei soci di votare in conformità delle proposte dei consiglieri di amministrazione, ed un sindacato di voto ad efficacia reale (App. Roma, 24 gennaio 1991, Aida 1992, 29/1).

 

1.2 statuti e problemi particolari

Quando un’associazione non riconosciuta statutariamente culturale e non profit svolge in realtà di fatto esclusivamente un’attività di “noleggio” di CD senza il consenso dei titolari dei relativi diritti d’autore e connessi ed a fronte del versamento da parte di terzi di un contributo individuale annuale e di una somma proporzionale al numero di giorni di utilizzazione di ciascun CD ad opera del terzo, la situazione deve essere qualificata come svolgimento di attività d’impresa illecita di pirateria da parte di soggetto solo simulatamente associativo; non può essere ritenuta un utilizzo di CD comuni da parte degli associati; deve invece essere qualificato come utilizzo di CD da parte di terzi; e l’attività dell’associazione deve essere ritenuta una violazione dei diritti di noleggio (Trib. Siena, 20 luglio 2005, Giud. Cavoto, Emi Music Italy s.p.a, BMG Ricordi s.p.a., Warner Music Italia s.r.l., CGD East-West s.r.l., Nuova Fonit Cetra s.p.a., Universal Music Italia s.r.l., Sony Music Entertainment (Italy) s.p.a., Lou Reed, Darius C. Rucker, Madonna Ciccone, Alanis Morisset, Raymond Manzarek Jr., Billie Joe Armstrong, Eric Patrik Clapton, Sony BMG Music Entertainment c. Circolo di Cultura Musicale e Arti  Multimediali Sing Sing, Fabio del Toro, Marco del Toro, Aida 2006, Repertorio VI.1.2).

In quanto monopolista legale nell’intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore la Siae è tenuta ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con i titolari di questi diritti ma anche nell’esercizio della sua discrezionalità autoorganizzatoria (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/1).

Contrastano con gli artt. 3, 97cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che attribuiscono ai soli associati ordinari il potere di disporre dell’intera massa dei proventi per diritti d’autore percepita dalla collecting society, di mantenere ad libitum ai margini dell’ente una quota di altri associati, di impedire di fatto a questi ultimi ogni rappresentatività anche sulle decisioni che ineriscano direttamente  alla loro posizione personale (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/2).

Contrastano con gli artt. 3, 97 cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che subordinano l’acquisto della qualità di associato ordinario al soddisfacimento di particolari requisiti censuari escludendo sine die dall’associazione chi non consegua un determinato reddito minimo (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/3).

Quando un’associazione politica abbia ottenuto un’ordinanza cautelare che inibisce all’ex segretario di utilizzare un sito di quest’ultimo per svolgervi attività inerenti alla sua carica associativa ormai cessata, ed il resistente viola l’inibitoria, l’associazione può chiedere ed ottenere un ordine (nella specie disposto sul contraddittorio del provider) di oscuramento del sito nella parte in cui diffonde attività riferibile all’associazione e, in mancanza, di chiusura del sito (Trib. Milano, ordinanza 3 agosto 2000 – Giud. De Sapia, Giuseppe Martorana, MFL Movimento Fascismo e Libertà c. Lorenzo Valle, Aida 2001, Repertorio VI.1.2).

 

1.2.1 enti pubblici non economici

Gli stati membri hanno l’obbligo di prevedere disposizioni nazionali che attuino la disciplina del prestito di opere protette da parte di istituzioni pubbliche prevista dalla dir. CE 100/1992 (Corte CE 16 ottobre 2003, in causa C-433/02, Aida 2004, I.1 951/1).

Costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento le restrizioni imposte dalla legislazione di uno stato membro allo svolgimento di attività di raccolte di scommesse sportive attraverso un’organizzazione di agenzie da parte di una società con sede in altro stato membro  (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/1).

Una normativa nazionale relativa ai bandi di gara per lo svolgimento in regime di concessione di attività di raccolta di scommesse sportive può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento qualora, ancorché indistintamente applicabile agli operatori nazionali ed esteri, di fatto preveda requisiti tali da escludere le società di capitali quotate sui mercati regolamentati stranieri  (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/2).

Costituisce attività di servizi rientrante nell’art. 50 Tr. CE l’attività consistente nel far partecipare i cittadini di uno stato membro ai giochi di scommesse sportive organizzati in altro stato membro, ancorché relativi ad eventi sportivi organizzati nel primo stato membro (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/3).

Costituisce attività di servizi rientrante nell’art. 50 Tr. CE l’attività consistente nel far partecipare i cittadini di uno stato membro ai giochi di scommesse sportive organizzati in altro stato membro, ancorché relativi ad eventi sportivi organizzati nel primo stato membro (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/4).

Costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi il divieto penalmente sanzionato di agevolare la prestazione di servizi di scommesse su eventi sportivi organizzati da un prestatore con sede in uno stato membro diverso da quello degli intermediari, anche se questi ultimi si trovano nello stesso stato membro dei destinatari dei servizi (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/5).

La riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra tra i motivi dell’art. 46 Tr. CE e non può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi di scommessa su eventi sportivi (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/6).

Restrizioni alla libertà di stabilimento od alla prestazione di servizi di scommesse sportive possono essere giustificate da considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché da considerazioni sui pericoli di ordine morale e finanziario per gli individui, purchè queste restrizioni appaiano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, non vadano oltre a quanto necessario per questo scopo e siano applicate in modo non discriminatorio (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/7).

Laddove le autorità di uno stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d’azzardo ed alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale stato non possono invocare l’ordine pubblico sociale per giustificare restrizioni alle attività di raccolta di scommesse (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/8).

Spetta al giudice di rinvio stabilire se i requisiti di partecipazione ai bandi di gara per le concessioni relative alla gestione di scommesse su eventi sportivi siano fissati in modo tale da poter essere soddisfatti in pratica più facilmente dagli operatori italiani, con conseguente illegittimo carattere discriminatorio (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/9).

Spetta al giudice di rinvio verificare se la sanzione penale irrogata a chiunque effettui scommesse dal proprio domicilio via Internet con operatori di altri stati membri sia sproporzionata e com’unitariamente illegittima, soprattutto qualora la partecipazione alle scommesse venga incoraggiata quando si svolge nel contesto organizzato da operatori nazionali autorizzati (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/10).

Spetta al giudice di rinvio verificare se la sanzione penale irrogata a intermediari che agevolino la raccolta di scommesse da parte di operatori esteri sia sproporzionata all’obiettivo di lotta alla frode, specie quando l’intermediario sia sottoposto ad un sistema di controlli e svolgesse tale attività di intermediazione prima dell’introduzione del divieto penale (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/11).

Il divieto per società di capitali quotate sui mercati degli altri stati membri di ottenere concessioni per la gestione di scommesse sportive, soprattutto quando esistano altri strumenti di controlli dei bilanci e delle attività delle società, può risultare eccessivo rispetto all’obiettivo di prevenire il rischio di implicazioni dei concessionari in attività criminali o fraudolente (Corte CE, 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Aida 2004, 953/12).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione a conoscere di un’azione esercitata da un’impresa privata (che gestisce una banca dati informatica contenente tutti i protesti di assegni e cambiali elevati in Italia negli ultimi 5 anni) contro la Camera di commercio di Roma ed il Cerved: e con cui l’attore allega che la Camera di commercio di Roma ha cessato la pubblicazione tradizionale cartacea del bollettino quindicennale dei protesti, che poteva essere acquistato di volta in volta o per abbonamento dagli interessati, ed ha invece affidato al Cerved la memorizzazione nella propria banca dati di tutti i dati relativi ai protesti, cui segue la preparazione di un tabulato che il Cerved consegna alla Camera di commercio e questa deposita in un’unica copia presso l’ufficio protesti; che questo procedimento viola la 1. 77/1955 relativa alla pubblicazione del bollettino dei protesti, ed attribuisce al Cerved una posizione dominante ingiustificata; e che l’attività del Cerved costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. 22 febbraio 1995 n. 1970, Aida 1996, 370/1).

Secondo l’art. 27 legge 897/1956 il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova del film alla cineteca nazionale entro un anno dalla prima proiezione in pubblico: per consentire alla cineteca la programmazione di spettacoli retrospettivi di natura culturale prevista dall’art. 1 d.p.r. 1161/1977 (Cass. 30 novembre 1994, Aida 1996, 369/2).

Il Centro sperimentale per la cinematografia, retto dalla legge 419/1942, e presso cui l’art. 27 legge 897/1956 ha istituito la cineteca nazionale, è dotato di personalità giuridica pubblica: ed il conservatore della cineteca nazionale ha qualità di pubblico ufficiale nei rapporti con i produttori cinematografici e con il pubblico (Cass. 30 novembre 1994, Aida 1996, 369/1).

 

1.2.2 SIAE ed altre collecting societies: v. anche I.3.9, I.24, II.19

Il provvedimento prefettizio di estinzione di Imaie non lo estingue, ma segna soltanto il suo passaggio alla fase di liquidazione: onde Imaie continua ad essere legittimata ad agire per il pagamento dei compensi ex art. 84 l.a. (Trib. Catania, 16 aprile 2012, Aida 2015, 1664/1).

La commercializzazione di un’opera cinematografica che avvenga allegandone copia a riviste o ad altri supporti editoriali costituisce una utilizzazione “diversa da quella prevista dall’art. 84.2” ed integrata dalla comunicazione dell’opera nelle sale cinematografiche, ed è perciò soggetta al pagamento dell’equo compenso ex art. 84.3 l.a. (Trib. Catania, 16 aprile 2012, Aida 2015, 1664/2).

L’art. 7 dl 64/2010 ha trasferito a Nuovo Imaie con efficacia retroattiva i compiti e le funzioni spettanti al vecchio Imaie: onde questo perde legittimazione attiva in relazione ad un giudizio iniziato prima della norma ora detta per la riscossione di crediti altrettanto pregressi (Trib. Genova, – 8 marzo 2013, Aida 2015, 1667/1).

Non sussiste rapporto di concorrenza tra una persona fisica autrice ed interprete di brani musicali ed una società straniera che opera quale collecting society (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 15 luglio 2014, Aida 2015, 1688/1).

E’ priva dei requisiti cautelari la domanda volta ad inibire ad una società di gestione collettiva straniera la concessione ad utilizzatori italiani di licenze sul proprio repertorio per la diffusione di musica d’ambiente negli esercizi commerciali, atteso che la lamentata violazione dell’esclusiva SIAE ex art. 180 l.a., di quella del Nuovo IMAIE ex art. 5 l. 93/92 e delle finalità mutualistico– distributive imposte dalla legge per l’esercizio dell’attività d’intermediazione di diritti d’autore o connessi non tiene conto dell’evoluzione del quadro normativo a livello comunitario e ripropone principi la cui efficacia e attualità appare quantomeno suscettibile di imminente ridefinizione con il recepimento della dir. 2014/26/UE (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 15 luglio 2014, Aida 2015, 1688/2).

Il provvedimento di approvazione dello statuto di Nuovo Imaie non è illegittimo per violazione della regola dell’art. 7 D.L. 64/2010 secondo cui Nuovo Imaie “è costituito dagli artisti […] assistiti dalle operazioni sindacali di categoria […] e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno duecento artisti interpreti esecutori professionisti”: perché l’art. 7 del D.L. 64/2010 non specifica quale sia la forma di tale assistenza; e nella fase di controllo dello statuto di Nuovo Imaie l’amministrazione ha verificato l’effettivo ruolo di assistenza da parte di cinque associazioni di artisti interpreti (TAR Lazio, 22 luglio 2014, Aida 2015, 1689/1).

Il controllo amministrativo sugli atti costitutivi delle associazioni ai fini del riconoscimento della loro personalità giuridica ex DPR 361/2000, ed anche quello sullo stato di Nuovo Imaie, è un controllo di mera legittimità, che non può spingersi a sindacare le scelte di autonomia privata degli associati (TAR Lazio, 22 luglio 2014, Aida 2015, 1689/2).

Non sono illegittime le clausole dell’art. 8 e 9 dello statuto di Nuovo Imaie che distinguono tra artisti professionisti e non professionisti e prescrivono una nuova iscrizione a Nuovo Imaie degli artisti che già appartenevano al vecchio istituto (TAR Lazio, 22 luglio 2014, Aida 2015, 1689/3).

E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità dell’art. 7 D.L. 64/2010, per violazione degli artt. 3 e 18 cost., in parte qua prevede la soggezione di Nuovo Imaie alla vigilanza ministeriale anche oltre la fase dell’approvazione del suo statuto (TAR Lazio, 22 luglio 2014, Aida 2015, 1689/4).

L’autore, artista interprete ed esecutore e forse anche autoproduttore fonografico delle proprie musiche non può essere qualificato di per sé come imprenditore ex art. 2082 c.c., onde non è protetto dalla disciplina della concorrenza sleale (nella specie: contro un’impresa straniera forse di collecting che propone sul mercato italiano brani musicali di autori stranieri per la diffusione nei centri commerciali o negli esercizi commerciali) (Trib. Milano, ordinanza 6 ottobre 2014, Aida 2015, 1696/1).

L’art. 180 l.a. è norma di carattere eccezionale (Trib. Milano, ordinanza 6 ottobre 2014, Aida 2015, 1696/2).

Gli autori stranieri non hanno un obbligo di rispettare la riserva Siae ex art. 180. Specularmente gli artisti ed i produttori fonografici stranieri non hanno un obbligo di rivolgersi a società di collecting italiane. E le collecting straniere non hanno obbligo di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con quelle locali (Trib. Milano, ordinanza 6 ottobre 2014, Aida 2015, 1696/3).

Una società di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti può pretendere in base alla disciplina pubblicistica del diritto di accesso agli atti che SIAE le comunichi i nominativi degli artisti aderenti a società di gestione concorrenti (TAR Lazio, 25 febbraio 2015, Aida 2015, 1704/1).

L’art. 6 co. 8 DPCM 31/2009 è illegittimo nella parte in cui fa salvi gli atti ed i rapporti sorti tra SIAE ed i destinatari dell’obbligo di apporre il bollino sui supporti indicati dall’art. 181bis l.a. in epoca anteriore o successiva alla decisione della Corte di giustizia CE che ha dichiarato inefficace l’obbligo ora detto per contrasto con la disciplina comunitaria sulle norme e regolamentazioni tecniche (Cons. Stato 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1528/1).

L’obbligo di apporre il bollino SIAE previsto dall’art. 181bis l.a. non viola il principio comunitario di libera circolazione delle merci (Cons. Stato 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1528/2).

La disciplina del contrassegno SIAE dettata dal DPCM 31/2009 non viola l’art. 23 Cost.. (Cons. Stato 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1528/3).

A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 64/2010 che ha disciplinato il «nuovo IMAIE» e gli ha trasferito a far data dal 14 luglio 2009 compiti e funzioni attribuiti precedentemente dalla legge ad IMAIE, nel frattempo posto in liquidazione, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire il ricorso proposto da soci e componenti di quest’ultimo ente contro il provvedimento prefettizio che ne ha dichiarato l’estinzione per inadeguatezza strutturale a realizzare i suoi scopi istituzionali (TAR Lazio, 28 maggio 2010, Aida 2013, 1531/1).

L’attività gestoria attribuita per legge a SIAE non si estende alla gestione dei diritti connessi di produttori fonografici ed interpreti, salvo soltanto per quanto attiene al diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo ex art. 180bis l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 2 agosto 2012, Aida 2013, 1566/2).

Le società di gestione collettiva sono imprese ai sensi della disciplina antitrust europea (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/2).

La Siae è ente pubblico economico (Cass. Sez. I civile 8 maggio 2009 n. 10586, Aida 2011, 1389/1).

Il monopolio legale di SIAE nell’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi è limitato ai soli diritti patrimoniali d’autore indicati dagli artt. 180 e 180bis l.a. e salvo che per quanto previsto dall’art. 180bis l.a. (intermediazione dei diritti di trasmissione via cavo) esso non si estende ai diritti connessi (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2010, Aida 2011, 1410/2).

La SIAE è l’unico ente pubblico economica a base associativa, la cui qualità pubblica consegue alla funzione perseguita nella tutela della proprietà intellettuale e corrisponde all’interesse pubblico connesso alla garanzia di protezione adeguata del diritto ‘autore, anche se la sua azione si esplica in definitiva in un’attività eminentemente privata ed un’organizzazione d’impresa (Cass. Sez. VI penale 26 novembre 2008 n. 44100, Pres. Serpico, Est. Lanza, P.C. c. SIAE, Aida 2010, Repertorio VI.1.2.2).

Il dipendente, il mandatario e l’accertatore SIAE rivestono la qualità di pubblico ufficiale ogni qualvolta la loro condotta costituisca ed integri svolgimento ed esecuzione di attività di controllo e vigilanza finalizzata alla prevenzione – repressione di eventuali irregolarità od illeciti im materia di diritto d’autore ed erariale (Cass. Sez. VI penale 26 novembre 2008 n. 44100, Pres. Serpico, Est. Lanza, P.C. c. SIAE, Aida 2010, Repertorio VI.1.2.2).

Nel vigore del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, non poteva pretendersi da S.I.A.E. alcuna completezza delle risultanze del registro speciale per le opere cinematografiche, così che S.I.A.E. poteva legittimamente rilasciare i contrassegni in base alla dichiarazione del richiedente, che si assumeva l’esclusiva responsabilità di una falsa attestazione circa il diritto di riproduzione su videocassette dell’opera cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/3).

Le previsioni in materia di bollino SIAE contenute nel dpcm 23 febbraio 2009 n. 31 trovano applicazione non retroattiva ma dal momento della loro entrata in vigore (TAR LAZIO, 24 novembre 2009, Aida 2010, 1372/5).

Il monopolio legale di SIAE nell’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi è limitato ai soli diritti patrimoniali d’autore indicati dagli artt. 180 e 180bis l.a. e salvo che per quanto previsto dall’art. 180bis l.a. (intermediazione dei diritti di trasmissione via cavo) esso non si estende ai diritti connessi (Trib. Torino, Sezione IP, 16 marzo 2010, Aida 2010, 1380/1).

Una società di gestione collettiva dei produttori fonografici (nella specie SCF) che azioni il diritto a compenso per l’utilizzazione radiofonica di fonogrammi ex artt. 73 e 73bis l.a. ha l’onere di provare in modo specifico di aver ricevuto apposito mandato dai produttori che tale società rappresenta (Trib. Torino, Sezione IP, 16 marzo 2010, Aida 2010, 1380/2).

La deliberazione commissariale della Siae che in ottemperanza di un giudicato amministrativo emendi un’ordinanza di ripartizione è atto sottoposto a visto ministeriale, nella misura in cui il giudicato amministrativo ha rimesso all’ente alcuni profili di discrezionalità, soprattutto per quanto attiene al raffinamento del sistema di rilevazione e di campionatura delle esecuzioni, a sua volta strettamente coordinato e propedeutico alla serietà ed all’efficacia della riscossione dei proventi ed al loro consequenziale riparto (TAR Lazio, 28 novembre 2002, Aida 2007, 1142/1).

In sede di riemanazione di un’ordinanza di ripartizione a seguito di un giudicato amministrativo sulla illegittimità di quella precedente la Siae non può procedere ad accantonamenti in vista del possibile esito di un giudizio pendente (nella specie: sul diritto di alcuni soggetti a partecipare alla ripartizione), ma può pagare con riserva di ripetizione (TAR Lazio, 28 novembre 2002, Aida 2007, 1142/2).

La Siae è un ente pubblico a base associativa solo nel senso che ad essa si appartiene soltanto per libera associazione e che è retta da organi direttamente rappresentativi degli interessi degli associati (TAR Lazio, 9 ottobre 2003, Aida 2007, 1143/1).

L’atto di proclamazione degli eletti dall’assemblea della Siae è già di per sé immediatamente costitutivo della realtà giuridica di questi ultimi, perché rappresenta l’effettiva manifestazione di volontà in cui si sostanzia la nomina dei candidati alla carica: mentre il successivo DPR previsto dall’art. 3 co.1 della legge 23.8.1988 n. 400 costituisce soltanto la forma solenne necessaria per integrare l’efficacia della proclamazione, i cui effetti non possono che retroagire al verificarsi del momento volitivo (TAR Lazio, 9 ottobre 2003, Aida 2007, 1143/2).

Una volta accertato all’inizio delle operazioni il quorum strutturale (o costitutivo) dell’assemblea della Siae è legittimo il passaggio ad oltranza dalla prima alla seconda e quindi alla terza votazione per l’elezione del presidente e del consiglio di amministrazione della Siae, anche dopo l’allontanamento di parte dei membri dell’assemblea: ed ove i soci presenti non chiedano la verifica del quorum strutturale i soci che si siano allontanati durante lo svolgimento delle votazioni non concorrono a formare il quorum dei votanti (o funzionale che dir si voglia) (TAR Lazio, 9 ottobre 2003, Aida 2007, 1143/3).

L’associazione ricorrente SILB –FIPE, che raggruppa un certo numero di imprese di intrattenimento danzante e musicale, di spettacolo ed altre attività similari, e che persegue quale scopo principale della propria attività la tutela degli interessi degli associati, è pienamente legittimata a proporre ricorso ex art. 25 l. n. 241/1990 nei confronti di SIAE, per ottenere la condanna della medesima ad esibire la documentazione relativa ai permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati ai locali esistenti nella provincia di Brindisi, nonché le dichiarazioni dei gestori di tali locali in ordine al possesso dell’autorizzazione di P.S., in quanto si tratta di soggetto esponenziale di interessi giuridicamente rilevanti facenti capo a imprese operanti nello specifico settore commerciale. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2)

L’azione ex art. 25 l. n. 241/1990 è proponibile nei confronti della SIAE, avendo la medesima natura ancipite e potendo in ogni caso il diritto di accesso venire esercitato anche nei confronti di gestori, a qualsiasi titolo, di pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti la gestione dei servizi stessi. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2)

Sono ostensibili ex art. 25 l. n. 241/1990 sia i permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati dalla SIAE all’organizzatore dello spettacolo, sia le autodichiarazioni circa il possesso dell’autorizzazione di P.S. che tali operatori hanno presentato alla SIAE per poter ottenere il permesso spettacolo, in quanto tali documenti dimostrano l’esistenza in capo alla SIAE di un onere di controllo circa il rispetto, da parte degli organizzatori, delle normative di settore, sia tributarie, sia di pubblica sicurezza, e poichè del resto anche gli atti formati e provenienti da soggetti privati sono ostensibili, purchè detenuti stabilmente dalla PA (o dai soggetti equiparati) per l’espletamento delle proprie attività istituzionali. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2)

Non sono ostensibili i dati numerici relativi alle biglietterie manuali, in quanto di tratta di dati che la SIAE detiene per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui ex art. 66 DPR n. 633/1972 la predetta associazione è tenuta al segreto d’ufficio. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2)

L’art. 9.2 della direttiva del Consiglio 27.9.1993, 83/93/CEE, relativa a diritti d’autore e connessi e radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o connessi che non le abbia affidato la gestione dei suoi diritti, può esercitare anche il suo diritto di accordare o negare l’autorizzazione ad un cablodistributore, e di conseguenza la gestione della collecting society non si limita agli aspetti pecuniari del diritto (Corte CE 1 giugno 2006,– in causa C-169/05, Aida 2007, 1125/1).

La riserva prevista dall’art. 180 l.a. a favore della Siae è limitata ai soli diritti d’autore e non anche a quelli di produttori ed artisti interpreti ed esecutori; e per conseguenza il versamento a Siae dei compensi per diritto d’autore non esime dal rispetto dei diritti connessi di fonografici ed artisti (Trib. Roma, Sezione IP, 3 ottobre 2006, Aida 2007, 1175/1).

E’ responsabile del reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p. il soggetto che inserisca nel programma musicale depositato alla SIAE (cd. borderò) brani musicali diversi da quelli effettivamente eseguiti, al fine di ottenere una indebita percezione di diritti d’autore, dal momento che la parte lesa risulta essere un ente pubblico quale la SIAE (nella specie, l’imputato aveva falsamente dichiarato di aver eseguito brani musicali di propria titolarità) (Tribunale di Roma, 26 gennaio 2007, Giud. Agrimi, Ivan Galea, Maria Antonietta Coppola, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

Nell’ordinamento della SIAE non è previsto che l’intero consiglio di amministrazione debba essere sciolto al venir meno di alcuni suoi componenti, e la sentenza del giudice amministrativo che abbia annullato la delibera assembleare di nomina dei membri elettivi non travolge la nomina dei componenti non elettivi (Cons. Stato, 21 febbraio 2007, Pres. Schinaia, Est. Minicone, Sartor Ubaldina c. Presidenza della Repbblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Ivan Cecchini, Micalizzi Franco, S.N.A.C. Sindacato Nazionale Autori e Compositori, U.N.E.M.I.A. Unione Editori di Musica Italiana e Autori, A.I.D.A.C. Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi; A.R.T. Associazione Registi della Fiction Televisiva, F.E.M. Federazione Editori Musicali, A.N.E.M. Associazione Nazionale Editori Musicali, Assumma Giorgio, Guaristo Silvano, Migliacci Francesco, Cugia Di Sant’Orsola Diego, Natale Giovanni, Cennamo Tito, Pistolesi Augusto, De Vergottini Giuseppe, Afeltra Giuseppe, Profita Giovan Crisostomo, UNCLA Associazione Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori, A.C.E.P. Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori, Recca Renato, CODACONS, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

L’assemblea della SIAE ben può procedere ad una nuova nomina dei componenti del consiglio di amministrazione in pendenza del procedimento di impugnazione di una precedente nomina davanti al giudice amministrativo, la cui pronuncia di annullamento non travolge la seconda delibera di nomina (Cons. Stato, 21 febbraio 2007, Pres. Schinaia, Est. Minicone, Sartor Ubaldina c. Presidenza della Repbblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Ivan Cecchini, Micalizzi Franco, S.N.A.C. Sindacato Nazionale Autori e Compositori, U.N.E.M.I.A. Unione Editori di Musica Italiana e Autori, A.I.D.A.C. Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi; A.R.T. Associazione Registi della Fiction Televisiva, F.E.M. Federazione Editori Musicali, A.N.E.M. Associazione Nazionale Editori Musicali, Assumma Giorgio, Guaristo Silvano, Migliacci Francesco, Cugia Di Sant’Orsola Diego, Natale Giovanni, Cennamo Tito, Pistolesi Augusto, De Vergottini Giuseppe, Afeltra Giuseppe, Profita Giovan Crisostomo, UNCLA Associazione Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori, A.C.E.P. Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori, Recca Renato, CODACONS, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

Le norme dello statuto SIAE relative alla sostituzione del presidente nelle ipotesi di assenza o impedimento sono volte a garantire la funzionalità dell’ente e si applicano anche nelle ipotesi di impedimento dovuto ad impossibilità giuridica, compresa quella derivante dall’annullamento della nomina (Cons. Stato, 21 febbraio 2007, Pres. Schinaia, Est. Minicone, Sartor Ubaldina c. Presidenza della Repbblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Ivan Cecchini, Micalizzi Franco, S.N.A.C. Sindacato Nazionale Autori e Compositori, U.N.E.M.I.A. Unione Editori di Musica Italiana e Autori, A.I.D.A.C. Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi; A.R.T. Associazione Registi della Fiction Televisiva, F.E.M. Federazione Editori Musicali, A.N.E.M. Associazione Nazionale Editori Musicali, Assumma Giorgio, Guaristo Silvano, Migliacci Francesco, Cugia Di Sant’Orsola Diego, Natale Giovanni, Cennamo Tito, Pistolesi Augusto, De Vergottini Giuseppe, Afeltra Giuseppe, Profita Giovan Crisostomo, UNCLA Associazione Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori, A.C.E.P. Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori, Recca Renato, CODACONS, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

Le norme dello statuto SIAE dirette a garantire una rappresentanza bilanciata fra autori ed editori si riferiscono alla formazione del consiglio di amministrazione, mentre non impongono la presenza bilanciata dei membri del consiglio nei singoli momenti decisionali, diversamente regolati dalle previsioni relative ai quorum costitutivi (Cons. Stato, 21 febbraio 2007, Pres. Schinaia, Est. Minicone, Sartor Ubaldina c. Presidenza della Repbblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Ivan Cecchini, Micalizzi Franco, S.N.A.C. Sindacato Nazionale Autori e Compositori, U.N.E.M.I.A. Unione Editori di Musica Italiana e Autori, A.I.D.A.C. Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi; A.R.T. Associazione Registi della Fiction Televisiva, F.E.M. Federazione Editori Musicali, A.N.E.M. Associazione Nazionale Editori Musicali, Assumma Giorgio, Guaristo Silvano, Migliacci Francesco, Cugia Di Sant’Orsola Diego, Natale Giovanni, Cennamo Tito, Pistolesi Augusto, De Vergottini Giuseppe, Afeltra Giuseppe, Profita Giovan Crisostomo, UNCLA Associazione Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori, A.C.E.P. Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori, Recca Renato, CODACONS, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

Le norme dello statuto SIAE relative all’incompatibilità fra la carica di membro dell’assemblea e del consiglio di amministrazione non comportano la decadenza automatica dall’assemblea per effetto della nomina a consigliere di amministrazione, ma impongono le dimissioni al membro dell’assemblea che intenda accettare l’incarico (Cons. Stato, 21 febbraio 2007, Pres. Schinaia, Est. Minicone, Sartor Ubaldina c. Presidenza della Repbblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Ivan Cecchini, Micalizzi Franco, S.N.A.C. Sindacato Nazionale Autori e Compositori, U.N.E.M.I.A. Unione Editori di Musica Italiana e Autori, A.I.D.A.C. Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi; A.R.T. Associazione Registi della Fiction Televisiva, F.E.M. Federazione Editori Musicali, A.N.E.M. Associazione Nazionale Editori Musicali, Assumma Giorgio, Guaristo Silvano, Migliacci Francesco, Cugia Di Sant’Orsola Diego, Natale Giovanni, Cennamo Tito, Pistolesi Augusto, De Vergottini Giuseppe, Afeltra Giuseppe, Profita Giovan Crisostomo, UNCLA Associazione Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori, A.C.E.P. Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori, Recca Renato, CODACONS, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

Le persone giuridiche componenti dell’assemblea della SIAE possono esercitare i loro diritti attraverso i legali rappresentanti pro tempore, il cui mutamento non si riverbera sulla composizione dell’assemblea (Cons. Stato, 21 febbraio 2007, Pres. Schinaia, Est. Minicone, Sartor Ubaldina c. Presidenza della Repbblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Ivan Cecchini, Micalizzi Franco, S.N.A.C. Sindacato Nazionale Autori e Compositori, U.N.E.M.I.A. Unione Editori di Musica Italiana e Autori, A.I.D.A.C. Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi; A.R.T. Associazione Registi della Fiction Televisiva, F.E.M. Federazione Editori Musicali, A.N.E.M. Associazione Nazionale Editori Musicali, Assumma Giorgio, Guaristo Silvano, Migliacci Francesco, Cugia Di Sant’Orsola Diego, Natale Giovanni, Cennamo Tito, Pistolesi Augusto, De Vergottini Giuseppe, Afeltra Giuseppe, Profita Giovan Crisostomo, UNCLA Associazione Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori, A.C.E.P. Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori, Recca Renato, CODACONS, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

Le norme di legge e statuto che impongono una adeguata rappresentanza della categoria degli editori all’interno del consiglio di amministrazione della SIAE non impongono la nomina di persone che, pur non rivestendo in proprio la qualifica di editori, abbiano comunque un curriculum idoneo ad assicurare la rappresentanza degli interessi di categoria (nella specie, in quanto rivestono cariche direttive all’interno dell’Associazione Italiana Editori) (Cons. Stato, 21 febbraio 2007, Pres. Schinaia, Est. Minicone, Sartor Ubaldina c. Presidenza della Repbblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i beni e le Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Ivan Cecchini, Micalizzi Franco, S.N.A.C. Sindacato Nazionale Autori e Compositori, U.N.E.M.I.A. Unione Editori di Musica Italiana e Autori, A.I.D.A.C. Associazione Italiana Dialogisti Adattatori Cinetelevisivi; A.R.T. Associazione Registi della Fiction Televisiva, F.E.M. Federazione Editori Musicali, A.N.E.M. Associazione Nazionale Editori Musicali, Assumma Giorgio, Guaristo Silvano, Migliacci Francesco, Cugia Di Sant’Orsola Diego, Natale Giovanni, Cennamo Tito, Pistolesi Augusto, De Vergottini Giuseppe, Afeltra Giuseppe, Profita Giovan Crisostomo, UNCLA Associazione Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori, A.C.E.P. Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori, Recca Renato, CODACONS, Aida 2007, Repertorio VI.1.2.2).

La SIAE non può legittimamente porre regole che, mediante la restrizione dell’accesso di alcuni titolari di diritti alla gestione sociale, limitino ad alcuni beneficiari la pienezza dei poteri gestori ed attribuiscano a costoro il potere di disporre dell’intera massa dei proventi dei diritti d’autore, di mantenere ad libitum ai margini dell’ente una quota di altri beneficiari, di impedire di fatto anche a questi ultimi ogni rappresentatività anche sulle decisioni che direttamente ineriscano alla loro naturale posizione (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Obiettive esigenze di razionalizzazione del mercato artistico possono giustificare scelte di gestione della SIAE tendenti a mantenere una diversa posizione degli iscritti, purché questa diversità non comporti una assoluta ed incontestabile preminenza di una categoria di soci nei riguardi delle altre, risponda a reali e motivate necessità di un migliore raggiungimento delle missioni affidate all’ente, sia indispensabile per raggiungere tali obiettivi, sia comunque ad tempus, non contrasti con l’utilità sociale e non eluda i controlli necessari perché l’attività della SIAE possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

In presenza di norme statutarie che ponderino i diritti di voto in relazione al dato censuario, risultano illegittime previsioni dello statuto SIAE contenenti ulteriori sbarramenti all’ingresso dei soggetti minori ed alla loro partecipazione alla vita sociale (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

E’ illegittima una clausola dello statuto SIAE che collochi i titolari dei diritti connessi automaticamente fra gli associati straordinari, escludendoli dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

La clausola dello statuto SIAE che prevede la semplice «comunicazione» del bilancio preventivo al Ministero non è tale da menomare i poteri previsti in capo a quest’ultimo da norme di legge, e non è dunque illegittima (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

E’ ammissibile l’impugnazione del regolamento elettorale della SIAE e dei conseguenti provvedimenti commissariali che ripartiscono i seggi tra le varie sezioni e le fasce reddituali dell’elettorato, senza che occorra a tal fine impugnare lo statuto SIAE, il quale non prevede tutte le face reddituali né il consequenziale modo di ripartizione dei seggi (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

La delibera di ripartizione dei proventi della SIAE è in sé esecutiva, indipendentemente dal visto del Ministero vigilante, che è condizione di validità, non di efficacia (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

La suddivisione degli associati SIAE in fasce reddituali ai fini elettorali ben può avvenire considerando la liquidazione dei proventi relativa ad un’annualità rilevante, ancorché questa liquidazione possa risultare incompleta per fatti non imputabili all’ente, ma derivanti dalle normali vicende relative alla complessità degli accertamenti (in relazione al gran numero dei soggetti aventi titolo, di eventi imponibili, di manifestazione degli eventi stessi su tutto il territorio nazionale, di soggetti tenuti a pagare i diritti) (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Un criterio di ripartizione dei seggi nell’assemblea SIAE che privilegi gli associati collocati nelle fasce reddituali più elevate non è manifestamente irrazionale, in quanto è preordinato ad assicurare una rappresentanza professionalmente qualificata e matura degli associati (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Non viola il principio democratico il regolamento elettorale della SIAE nella parte in cui prevede un meccanismo di tutela della minoranza tale da consentire alla lista di minoranza di sostituire il candidato meno votato della lista vincente con il proprio candidato più votato (purché abbia ottenuto almeno il 10% dei voti validamente espressi dalla fascia reddituale) (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Non è irrazionale un meccanismo di sostituzione mediante cooptazione dei candidati eletti in assemblea SIAE e successivamente nominati membri del consiglio di amministrazione dell’ente o alle commissioni di sezione (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Non è illegittima l’elezione dei membri delle Commissioni di sezione SIAE pur in assenza di una determinazione dei loro compiti consultivi, da determinare successivamente da parte dell’assemblea (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

L’attribuzione dei seggi nell’assemblea della SIAE deve avvenire nel rispetto del dato censuario quand’anche i candidati di alcune sezioni appartengano ad un’unica fascia reddituale, in conseguenza dell’assenza di un numero sufficiente di candidati per formazione di liste di differenti fasce; in tale ipotesi è legittimo attribuire alle liste della fascia reddituale unica un numero di seggi inferiore a quello delle liste che concorrono con differenti fasce reddituali, ancorché queste ultime abbiano ottenuto un numero di voti minore rispetto alle liste ricomprese in una fascia reddituale unica (Tar Lazio, 9 ottobre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Mercurio s.r.l., Casa Musicale Giuliana & Schmidl s.r.l., Abici Edizioni Musicali, B&W s.r.l. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, BMG Ricordi s.p.a., Edizioni Curci s.r.l., Carisch s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

E’ legittima una votazione dell’assemblea di SIAE regolarmente costituita con la presenza del quorum costitutivo, anche nell’ipotesi in cui i alcuni partecipanti si siano successivamente allontanati nel corso dei lavori; né in tale ipotesi sussiste alcun dovere del presidente dell’assemblea di accertare la permanenza del quorum (Tar Lazio, 9 ottobre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Fulvio Lucisano, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Francesco Migliacci, Antonio Marrapodi, Edizioni Musicali Pandora s.a.s., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

E’ legittima una votazione dell’assemblea di SIAE regolarmente costituita con la presenza del quorum costitutivo, anche nell’ipotesi in cui i alcuni partecipanti si siano successivamente allontanati nel corso dei lavori; né in tale ipotesi sussiste alcun dovere del presidente dell’assemblea di accertare la permanenza del quorum (Tar Lazio, 9 ottobre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali c. EMI Music Publishing s.r.l., Sugar s.r.l., Accordo Edizioni Musicali s.r.l., Universal Music Italia s.r.l., Melodi Casa Editrice s.r.l., Universal Edizioni Musicali s.r.l., SYM Music s.r.l., Casadei Sonora Edizioni Musicali s.n.c., CAM s.r.l., Sony Music Publishing s.p.a.; Marrapodi, Cecchini, Cugia di S. Orsola, Micalizzi, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Il Segretario generale del Ministero per i Beni e le attività culturali svolge anche i compiti in materia di proprietà letteraria e dunque anche in materia di vigilanza sui provvedimenti della SIAE (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

La SIAE non deve rispettare scadenze fisse per la ripartizione dei proventi, ma la statuizione deve tenere conto dell’acquisizione dei dati e dei tempi di liquidazione dei diritti; mentre l’approvazione da parte del ministero deve avvenire entro un termine breve ma congruo, ed in mancanza di predeterminazione regolamentare, entro trenta giorni dalla trasmissione dell’atto da parte dell’ente (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Le eccezionali esigenze di modifica dei criteri di ripartizione dei proventi previste dall’art. 84 reg. SIAE sussistono in presenza di un contenzioso sulla delibera di ripartizione dei proventi, di statuizioni del giudice amministrativo che definiscano i criteri di ripartizione, di un riscontrato diffuso fenomeno di «programmazione di comodo» (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

E’ razionale e legittimo un sistema di ripartizione dei proventi adottato dalla SIAE basato su un valore fisso per le opere rilevate tramite campionamento e su un valore proporzionale delle opere rilevate in base ai programmi ricevuti (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

E’ opportuno, proporzionato, ragionevole e non discriminatorio l’accantonamento cautelare del 50% dei proventi percepiti dalla SIAE a fronte dello sfruttamento di opere musicali in attesa della risoluzione del contenzioso sulla ripartizione dei proventi (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Non è illegittima una deliberazione della SIAE che proceda ad una ripartizione dei proventi senza recuperare le somme corrisposte in base ad una precedente deliberazione annullata: qualora risulti impossibili ricostruire l’esatta posizione contabile degli associati e procedere a defatiganti recuperi (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Nell’esercizio della sua attività SIAE sfugge all’applicazione dell’art. 3 l.at. soltanto se i suoi comportamenti riconducibili alla fattispecie di abuso costituiscano l’unico comprovato mezzo per conseguire le sue finalità istituzionali (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/5).

Il regolamento elettorale della SIAE può legittimamente e nei limiti della ragionevolezza valorizzare un criterio censuario per attribuire maggiore potere decisionale agli associati che incassano i maggiori proventi attraverso l’attività della società (Cons. Stato 9 luglio 2004, Aida 2005, 1023/2).

La presenza nell’assemblea della SIAE del quorum costitutivo di legittimati all’esercizio del diritto di voto è presupposto di validità della delibera e deve essere accertata dal presidente prima di ciascuna votazione; il presidente deve perciò sospendere le votazioni qualora accerti che il quorum costitutivo è venuto a mancare a seguito dell’abbandono dell’assemblea da parte di alcuni partecipanti (Cons. Stato 3 dicembre 2004, Pres. Giovannini, Est. Minicone, CODACONS, Associazione utenti dell’informazione e della stampa e del diritto di autore, Stefano Valente c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero dei beni culturali, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora un soggetto lamenti l’inerzia da parte della SIAE sulla richiesta di iscrizione in qualità di iscritto ordinario, ove questa richiesta sia fondata sulla titolarità di diritti connessi, ed ove la disciplina relativa all’iscrizione dei titolari dei diritti connessi sia demandata ad un regolamento di organizzazione interna che la SIAE non abbia provveduto ad emanare (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Nel vigore delle norme anteriori alla l. 205/2000 il giudice amministrativo che giudicasse illegittimo il silenzio della pubblica amministrazione poteva valutare la fondatezza della pretesa all’emanazione di un provvedimento solo dove quest’ultimo risultasse vincolato, mentre per un provvedimento a carattere discrezionale, quale è l’iscrizione alla SIAE, doveva limitarsi alla declaratoria dell’obbligo di provvedere (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Lo statuto SIAE ben può riconoscere ai titolari dei diritti connessi forme di rappresentanza ad hoc, tali dunque da non implicare una vera e propria partecipazione agli organi sociali e di governo dell’ente (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Il giudice amministrativo che dichiari l’illegittimità del silenzio mantenuto dalla SIAE in ordine alla richiesta di iscrizione, e che non possa applicare la l. 205/2000 (non in vigore all’epoca del silenzio), anche in assenza di prova in ordine alla spettanza dell’utilità finale richiesta (e cioè l’iscrizione alla SIAE), può in via equitativa risarcire il danno conseguente all’inosservanza degli obblighi provvedimentali; e poiché la responsabilità amministrativa appare in questi casi riconducibile ai principi di responsabilità contrattuale, il danno è risarcibile indipendentemente dalla prova del dolo o della colpa (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.2).

Nell’esercizio della sua attività SIAE deve osservare i principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass. Sez. I civile 13 gennaio 2004 n. 267, Aida 2004, 957/3).

L’art. 180 l.a. legittima SIAE a svolgere la propria attività di intermediazione e tutela soltanto per i diritti sulle opere dell’ingegno previsti dalla medesima legge d’autore (Cass. Sez. I civile 13 gennaio 2004 n. 267, Aida 2004, 957/4).

Poiché le attività che SIAE svolge ai fini della gestione dei diritti connessi rientrano tra le sue funzioni istituzionali è illegittimo un assetto organizzativo di questo ente che escluda sostanzialmente i titolari dei diritti in questione da ogni forma rappresentativa e partecipativa (Cons. stato, 25 febbraio 2003, Aida 2004, 959/1).

Nell’indicare i principi ai quali ispirare i criteri di ripartizione dei proventi percepiti da SIAE per l’utilizzazione delle opere affidate alla sua amministrazione l’art. 7 co. 4 d.lgs. 419/1999 riconosce implicitamente ma chiaramente la bontà del metodo commutativo, ponendo così un limite oggettivo costituito dal fatto che qualunque metodo debba tener conto del contributo fornito da ciascuno degli interessati alla produzione dei proventi dell’ente (Cons. Stato, 9 maggio 2003,  Aida 2004, 960/1).

Ai fini della determinazione dei sistemi elettorali delle cariche interne di SIAE la natura associativa dell’ente deve essere contemperata con la sua funzione di collecting society, che consiglia di combinare il principio del voto capitario con il dato censuario (TAR LAZIO, 3 luglio 2003, Aida 2004, 982/1).

È legittimo un criterio di ripartizione dei proventi raccolti da SIAE per l’esecuzione delle opere “da ballo con strumento meccanico” che proceda tenendo conto sia delle composizioni campionate e rilevate d’ufficio attraverso accertamenti sul campo che dei programmi dichiarati dagli utenti. (TAR LAZIO, 11 dicembre 2003, Aida 2004, 993/1).

La Siae gestisce in regime di monopolio legale l’attività di intermediazione prevista dall’art. 180 l.a. ed è quindi tenuta all’osservanza dell’obbligo a contrarre ex art. 2597 c.c.: onde i pagamenti ad essa effettuati a titolo di diritti d’autore non sono revocabili ex art. 67 co.2 l.f. (Trib. Napoli, 20 dicembre 2001, Giud. Paternò, Fallimento Società Politeama s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autore Editori, Aida 2003, Repertorio VI.1.2.2).

Una norma secondaria sulla ripartizione dei proventi riscossi dalla Siae per licenze d’uso di composizioni musicali che ne preveda la distribuzione per il 50% in base ad un campionamento delle esecuzioni musicali dei brani protetti e per la parte restante sulla scorta di criteri indipendenti dal numero effettivo di queste esecuzioni contrasta con l’art. 7 co.4 e 7 dlgs 419/1999, che obbliga la Siae a ripartire i proventi incassati secondo criteri di massima trasparenza e di corrispondenza tra i contributi percepiti sugli incassi degli spettacoli musicali e la misura di partecipazione alla suddivisione dei relativi proventi (Tar Lazio, 10 maggio 2002, Aida 2003, 917/1).

Gli artt. 7 co.1 dlgs 419/1999 ed 1 dello statuto Siae non attribuiscono all’ente il compito di perseguire finalità solidaristiche nell’espletamento delle sue funzioni di riscossione e ripartizione dei proventi per la licenza dei diritti d’autore, né l’attribuzione di questi compiti può implicitamente ricavarsi dalla struttura associativa della Siae (Tar Lazio, 10 maggio 2002, Aida 2003, 917/2).

Gli artt. 37, 87 e 91 del regolamento Siae non possono accollare al cessionario di un catalogo editoriale un debito del cedente verso Siae che sia costituito successivamente alla comunicazione alla Siae della cessione del catalogo e derivi da un anticipo erogato da Siae al cedente a fronte dei possibili proventi futuri della gestione di altro catalogo editoriale (Trib. Milano, 23 ottobre 2002, Aida 2003, 928/1).

L’art. 7 d.lgs. 419/1999 impone che lo statuto SIAE assicuri una adeguata presenza negli organi dell’ente degli autori ed editori, ma non anche dei titolari di diritti connessi (Tar Lazio, 12 novembre 2002, Aida 2003, 930/1).

La Siae ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi ai sensi dell’art. 91 ss. c.p.p. ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimato a costituirsi parte civile in un processo penale, e comunque ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa penale sul diritto di autore (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio VI.1.2.2).

L’ordinanza di ripartizione della SIAE è atto di carattere generale e di indirizzo, atto di organizzazione e non atto dell’organizzazione, destinato a riflettersi sui diritti dei terzi solo nel successivo momento attuativo, e che può invece essere lesivo di interessi legittimi, e come tale impugnabile avanti agli organi di giustizia amministrativa (Cass. 19 marzo 1997 n. 2431, Aida 1997, 446/2).

La SIAE ha natura di ente pubblico economico: ente economico in quanto esercita con funzione lucrativa un’attività gestoria retribuita nel campo delle intermediazioni di servizi; ed ente pubblico in relazione alla funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale considerata patrimonio comune del paese (Cass. 19 marzo 1997 n. 2431, Aida 1997, 446/1).

Le attestazioni della SIAE relative all’esistenza di suoi crediti derivanti dalla gestione dei diritti d’autore da essa amministrati costituiscono prova scritta ex art. 635 c.p.c. ai fini del procedimento monitorio; e mantengono la loro attitudine probatoria anche nel successivo giudizio di opposizione (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio VI.1.2.2).

Il controllo della Corte dei conti sulla Siae non trova fondamento nella legge 139/1939, che è stata abrogata dagli artt. 81 e 100 co. 2 cost. o quantomeno dalla legge 259/1958; e nemmeno nell’art. 100 cost., che presuppone una legge ordinaria di disciplina del controllo; e nemmeno nella legge 259/1958, che assoggetta a controllo solo gli enti pubblici individuati con decreto del presidente della repubblica, che non è stato invece mai emanato per la Siae. Correlativamente il controllo esercitato di fatto dalla Corte dei conti sulla Siae è irrilevante. E la controversia con cui la Siae chiede si accerti che esso viola un suo diritto di status (a non essere incisa dai pubblici poteri al di fuori dei casi previsti dalla legge) appartiene alla giurisdizione ordinaria (Cass. 9 agosto 1996 n. 7327, Pres. BILE, Est. SGROI, P.M. AMIRANTE, SIAE c. Presidenza del consiglio dei ministri, Aida 1997, Repertorio VI.1.2.2).

Attesa la retroattività della sentenza passata in giudicato di annullamento degli atti di nomina degli organi sociali della SIAE, il decreto presidenziale che la commissaria disponendo tuttavia che l’effetto caducatorio si consideri verificato solo dalla data dell’emanazione del decreto non realizza tanto un vizio di violazione del giudicatò amministrativo quanto piuttosto l’ipotesi della sua elusione, e non impedisce pertanto l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza del giudicato (Cons. Stato, 28 gennaio 1994 n. 77, Aida 1994, 215/1).

E’ illegittima l’ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi emessa in seguito ad un parere reso da un organo (la Commissione della sezione musica) illegittimo perché costituito esclusivamente da soci eletti da soci senza la presenza di alcuna rappresentanza, neanche minoritaria, della categoria degli iscritti alla SIAE, e dunque composto in modo antidemocratico ed insanabilmente illegittimo (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/4).

L’ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è un atto amministrativo, estrinsecazione del potere di organizzazione dell’ente, in cui l’aspetto pubblicistico assume rilevanza unica e preliminare rispetto all’ulteriore e successiva fase attuativa di ripartizione concreta dei proventi, fase quest’ultima costituita da un’attività gestionale, di natura sicuramente privatistica, applicativa dell’ordinanza di ripartizione (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/3).

Un’associazione di consumatori (nella specie: l’Associazione utenti dell’informazione e della stampa) è legittimata ad intervenire ad adiuvandum in un giudizio di impugnazìone al TAR dell’ordinanza della SIAE relativa al criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/2).

Un’associazione per la tutela di cittadini ed utenti (nella specie: il Codacons) non è legittimata ad agire ma è legittimata ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione al TAR dell’ordinanza SIAE relativa ai criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/4)

Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità, per asserito contrasto con gli artt. 2 e 3 e rispettivamente 97 cost., della regula iuris che in tesi qualificherebbe la SIAE come ente pubblico economico. (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, Aida 1993, 134/3).

La SIAE non può essere paragonata ad una qualsiasi società o associazione di diritto privato che agisca nel libero mercato secondo le regole della concorrenza, ma deve essere qualificata come ente pubblico economico (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, Aida 1993, 134/2).

La domanda dell’iscritto alla SIAE volta a conseguirne la qualifica di socio non introduce una questione di status demandata al giudice ordinario, ma attiene ad atti di organizzazione dell’ente pubblico, permettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi con una partecipazione all’organizzazione pubblicistica dell’ente, onde appartiene alla giurisdizione amministrativa la cognizione della domanda di annullamento degli atti che conducono al rigetto della richiesta di passaggio da iscritto a socio SIAE. (Cass. 15 luglio 1993 n. 7841, Aida 1993, 134/1).

Viola il r.d. 720/1939 la clausola del progetto di nuovo statuto SIAE secondo cui uno dei suoi revisori effettivi, da designarsi dal presidente della Corte dei conti, può essere scelto tra i presidenti di h della Corte stessa anche a riposo (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, Aida 1994,216/5).

La clausola del progetto di nuovo statuto SIAE secondo cui il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati, senza alcun limite temporale alla possibilità di riconferma, confligge con l’art. 6 co.2 della l. 14/1978, secondo cui la confèrma in carica di organi di enti pubblici non può essere effettuata per più di due volte (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, Aida 1994, 216/4).

Confligge con l’art. 180 co.4 l.a. la clausola del progetto di nuovo statuto SIAE secondo cui « l’iscrizione comporta il conferimento in esclusiva alla Società della protezione di tutte le opere sulle quali l’iscritto abbia o acquisti diritti » (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, Aida 1994, 216/3).

La SIAE è ente pubblico economico (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, Aida 1994, 216/2).

Dopo la legge 13/1991 le modifiche allo statuto della SIAE devono essere approvate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, soggetto ad un controllo preventivo della Corte dei conti (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, Aida 1994, 216/1).

Non costituiscono pubblicazione a dispense ex art. 9 dell’accordo nazionale 8 ottobre 1985 tra FIEG ‑ Federazione Italiana Editori Giornali e SINAGI ‑ Sindacato Nazionale Giornalai le pubblicazioni a fascicoli i cui argomenti siano prevalentemente e quindi per la maggior parte fruibili dal lettore con l’acquisto di singoli fascicoli senza necessità di comperare l’intera opera o una parte significativamente rilevante di essa (Trib. Roma, 17 maggio 1993, Pres. BUCCI, Est. VELARDI, S.I.N.A.G.I. ‑Sindacato Nazionale Giornalai di Roma c. Armando Curcio Editore s.p.a., Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas s.p.a., Istituto Geografico De Agostini s.p.a., F.I.E.G. ‑ Federazione Italiana Editori Giornali, Sindacato CISL Giornali, Aida 1994, Repertorio IV.1.2.2).

Le funzioni dell’agente SIAE non si esauriscono nella percezione dei diritti spettanti agli autori ma sono rivolte ad assicurare anche la riscossione dei diritti che competono all’erario, con attività di controllo e di contestazione di infrazioni: onde l’agente SIAE appartiene all’ampio genus delle persone incaricate di pubblico servizio (Cass. pen. 28 aprile 1993, Pres. ALIANO, Est. FATTORI, Imp. Cornia, Aida 1994, Repertorio IV.1.2.2).

Fino alla modifica statutaria approvata con d.p.r. 726/1986 il Fondo di solidarietà (inizialmente designato come cassa di previdenza) godeva di un patrimonio del tutto separato da quello della SIAE e, pur non fruendo di personalità giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale tale da elevarlo a centro di imputazione soggettiva distinto dall’ente promotore SIAE con riguardo alla somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato: mentre il regolamento del fondo di previdenza fra i soci della SIAE approvato dall’assemblea delle commissioni di sezione della società il 22 marzo 1991 ha trasformato il fondo in una struttura organizzativa interna della SIAE, direttamente amministrata dal consiglio di amministrazione dell’ente, dotata di mera autonomia contabile ma priva di autonomia patrimoniale e di soggettività limitata. (Cons. Stato 12 marzo 1993, Aida 1993, 137/1).

In forza della disposizione transitoria di cui all’art. 49 co.3 della legge 88/ 1989 restano « validi » gli inquadramenti previdenziali dei dirigenti della SIAE nel settore industriale che fossero « già in atto » alla data (28 marzo 1989) di entrata in vigore della disciplina a regime del sistema classificatorio dei datori di lavoro introdotto dalla legge 88/1989 (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, Aida 1993, 132/3).

Nell’attuale sistema di classificazione dei datori di lavoro ex art. 49 legge 88/1989, ed ai particolari fini previdenziali la SIAE è inclusa nel settore terziario e non già in quello industriale. (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, Aida 1993, 132/2).

Lungi dall’assolvere una funzione intermediaria oppure ausiliaria ex art. 2195 nn. 2 e 5 c.c., la SIAE svolge un’attività industriale in quanto produttrice di servizi e deve dunque essere inquadrata nel settore industriale anche al fine dell’iscrizione dei suoi dirigenti all’INPDAI ex art. 3 della legge 967/1953 come integrato dall’art. 4 della legge 44/1973. (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, Aida 1993, 132/1).

La SIAE ha l’obbligo di rendere alla Corte dei conti in termini di cassa, e non anche di diritto il conto giudiziale relativo alle imposte sugli spettacoli ed al diritto demaniale (Corte conti 9 dicembre 1992, Aida 1994, Pres. CORAZZINI, Est. COZZO, P. G. DAGNINO, SIAE ‑Società Italiana Autori Editori, Aida 1998, Repertorio VI.1.2.2).

Stante il riferimento al mandato, espresso dalle convenzioni del 1978 e del 1988 relative alla riscossione da parte della SIAE delle imposte sugli spettacoli e dei diritti demaniali, la SIAE deve corrispondere al mandante solo gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto e soltanto dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna (Corte conti 9 dicembre 1992, Pres. CORAZZINI, Est. COZZO, P. G. DAGNINO, SIAE ‑Società Italiana Autori Editori, Aida 1994, Repertorio VI.1.2.2).

L’atto di nomina a direttore generale della SIAE di un ex dipendente che aveva beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di età appare viziato ed illegittimo per evidente contrasto con la ratio del provvedimento di esodo e con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a fondamento della gestione di un ente pubblico economico, quale è la SIAE (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993, 138/3).

Il direttore generale della SIAE è organo della società, onde le sue funzioni possono essere attribuite soltanto ad un dipendente della medesima, e reciprocamente la posizione di direttore generale non è compatibile con un rapporto di lavoro eventualmente qualificabile come di collaborazione autonoma (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993, 138/2).

Sono illegittimi, in quanto comportano una discriminazione ingiustificata ed illogica, gli atti di autorganizzazione della SIAE che distinguono tra soci ed iscritti alla società, e che pur configurando una teorica transitabilità dalla categoria di iscritto ordinario a quella di socio e dunque un sistema in astratto aperto, attribuiscono ai soci una posizione di assoluta preminenza ricollegata esclusivamente ad insufficienti ragioni di successo commerciale, e consentono ai soci di mantenere il pieno controllo dell’associazione elevando a discrezione il dato economico (e cioè la misura del successo commerciale) di riferimento per il passaggio dalla categoria di associato a quella di socio (Cons. Stato 10 febbraio 1992 n. 97, Aida 1992, 26/3).

La distinzione degli associati alla SIAE in soci e rispettivamente iscritti ordinari non comporta alcuna violazione della legge istitutiva della SIAE o di altra normativa di settore di carattere primario, stante la mancanza di disciplina specifica relativa alle modalità di organizzazione dell’istituto, rimessa al potere discrezionale dell’ente interessato (Cons. Stato 10 febbraio 1992 n. 97, Aida 1992,  26/2).

La SIAE è un ente pubblico economico, avente natura associativa, che svolge un’impresa pubblica per la protezione e l’esercizio del diritto d’autore (Cons. Stato 10 febbraio 1992 n. 97, Aida 1992,  26/1).

La SIAE è tuttora soggetta al controllo della Corte dei conti in base alla legge 129/1939 ed al conseguente r.d. 720/1939. (Corte conti 22 ottobre 1992, Aida 1993, 138/1).

Gli accordi FIEG ‑ Federazione Italiana Editori Giornali 3 febbraio 1987 e 11 marzo 1988, e l’art. 14 l. 416/1981 pongono al rivenditore di giornali un’obbligazione nei confronti dell’editore di compiegare e consegnare all’acquirente del quotidiano anche gli inserti forniti dall’editore al giornalaio (Pret. Roma, ordinanza 4 febbraio 1992, Est. MALPICA, Editoriale La Repubblica c. Sinagi, CGIL e altri, Aida 1994, Repertorio VI.1.2.2).

Il rigetto della domanda di un associato SIAE volta ad ottenere la qualità di socio della medesima è legittimo quando basato sullo statuto della società e sulla tabella 1 ad esso allegata, adeguatamente motivato, ed assunto in seguito all’espletamento di un’esaustiva indagine istruttoria (TAR Lazio, 8 agosto 1991, Aida 1992, 58/1).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione in merito ad una controversia relativa all’obbligo della SIAE ex art. 2597 c.c. di contrattare con i terzi osservando la parità di trattamento (Trib. Roma, 21 marzo 1991, Aida 1992, 39/1).

 

1.2.3 impresa editoriale

La nozione di servizi della società dell’informazione ex art. 2 lettera a della direttiva 31/2000 sul commercio elettronico ricomprende i servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore sia remunerato non dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali diffuse sul sito internet dell’ISP (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-291/13, Aida 2015, 1643/1).

La direttiva 31/2000 sul commercio elettronico non osta a che uno stato membro adotti un regime di responsabilità civile per diffamazione applicabile ai prestatori di servizi della società dell’informazione in un caso, come quello del giudizio a quo, in cui i servizi non provengano da uno stato membro diverso ma siano forniti in loco da un prestatore stabilito nello stato (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-291/13, Aida 2015, 1643/2).

I limiti alla responsabilità civile previsti dagli artt. 12 – 14 della direttiva 31/2000 sul commercio elettronico non si applicano al caso di un editore che pubblichi sul proprio sito internet l’edizione on line del proprio giornale (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-291/13, Aida 2015, 1643/3).

Gli interventi dei partecipanti ad un forum sono equiparabili ai messaggi lasciati nelle tradizionali bacheche, in sé qualificabili come mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non sussumibili nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 l. 62/01 (Cass. sez. III penale 11 dicembre 2008 n. 10535, Pres. Vitalone, Est. Franco, P.M. Passacantando, A.D.U.C (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, Aida 2009, Repertorio VI.1.2.3).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 20 l.a. secondo cui un saggio pubblicato su rivista scientifica non potrebbe essere trattato come un articolo di giornale ex art. 41 l.a. ma dovrebbe esserlo come un libro ex artt. 118 e ss. l.a., secondo cui una volta assunto l’obbligo di pubblicare l’editore non ha alcun potere di incidere sul suo contenuto (Cass. Sez. I civile 22 luglio 2004 n. 13664, Aida 2005, 1020/1).

Il presidente del Tribunale o il magistrato da lui delegato ex art. 5 della legge sulla stampa 47/1948 è chiamato a svolgere una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica, sì che l’intervento di un magistrato non è da solo idoneo ad alterare la struttura di procedimento meramente amministrativo, propria del procedimento di registrazione di testata nel registro della stampa (onde la questione di costituzionalità sollevata dal giudice delegato al registro della stampa è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale in quanto non proveniente da un giudice) (Corte cost. ordinanza 29 aprile 2005 n.170, Pres. Capotosti, Est. Neppi Modona, Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, Presidente del Consiglio dei ministri, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.3).

La nozione di prodotto editoriale della l. 62/2001 incide e amplia quella contenuta nell’art. 1 r.d.lgs. 561/1946 e vale a circoscrivere le ipotesi di sequestro penale dei prodotti editoriali (Trib. Milano, 15 aprile 2002, Aida 2004, 963/1).

Una disposizione nazionale secondo cui i libri pubblicati nella lingua di questo stato sono soggetti ad un’imposta sul valore aggiunto inferiore rispetto a quella cui sono assoggettati i libri in lingua straniera è incompatibile con l’art. 14 dell’accordo SEE, né può essere giustificata sulla base dell’interesse pubblico a promuovere la lingua nazionale (Corte EFTA 22 febbraio 2002, in causa E–1/01, Aida 2003, 880/1).

Quando successivamente all’attuazione nel diritto nazionale dell’art. 14 dell’accordo SEE una norma autoctona (nella specie: una regola che sul piano dell’imposta sul valore aggiunto discrimina le opere in lingua straniera) sia incompatibile con questa disposizione il conflitto è disciplinato dal protocollo 35 dell’accordo SEE, secondo cui la norma SEE deve prevalere (Corte EFTA 22 febbraio 2002, in causa E–1/01, Aida 2003, 880/2).

L’art. 75bis tups introdotto dall’art. 8 co.2 legge 248/2000 persegue esclusivamente una finalità di trasparenza imponendo agli interessati un obbligo di informare l’autorità sull’avvio della loro attività. L’iscrizione nell’apposito registro che deve essere eseguita dall’autorità una volta ricevuto tale avviso non costituisce una condizione per l’esercizio delle attività indicate dall’art. 75bis tullps relativamente ai nuovi mezzi di diffusione del pensiero e dell’informazione (Tar Lazio, 7 ottobre 2002, Aida 2003, 927/1).

L’art. 7 d.lgs. 419/1999 impone che lo statuto SIAE assicuri una adeguata presenza negli organi dell’ente degli autori ed editori, ma non anche dei titolari di diritti connessi (Tar Lazio, 12 novembre 2002, 930/1).

La definizione di prodotto editoriale contenuta nella l. 62 del 7 marzo 2001 ricomprende anche le pubblicazioni diffuse su supporto informatico ed impone gli obblighi della l. 47/48 (Trib. Salerno, 16 marzo 2001, Aida 2002, 839/1)

La normativa amministrativistica e civilistica in materia di stampa trova la sua ragion d’essere nelle finalità di controllo sul mezzo di diffusione delle idee e del pensiero; la l. 47/48 non può dunque estendersi ad Internet (Trib. Salerno, decreto 18 gennaio 2001, Aida 2002, 835/1).

I doveri e le responsabilità previsti dalla legge penale a carico del direttore responsabile di un quotidiano (nella specie: La repubblica) non si estendono anche al contenuto del notiziario telematico collegato a questo periodico (nella specie: La Repubblica.it) (App. Roma, 11 gennaio 2001, Aida 2001, 798/2).

L’obbligo di indicazione del direttore responsabile ed i doveri e la responsabilità su di esso gravanti ex art. 2 l. 47/1948 non valgono per il caso dei notiziari telematici, non stampati né assoggettati a registrazione (App. Roma, 11 gennaio 2001, Aida 2001, 798/1).

La regola dell’art. 15 della legge sulla stampa 47/1948 che applica l’art. 528 c.p. ai fatti riguardanti gli «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari» ed è estesa al sistema radiotelevisivo dall’art. 30 della legge 223/1990 non contrasta con l’art. 21 cost.: perché questa regola vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume, e l’art. 15 della legge 47/1948 vieta soltanto gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale», e cioè ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo ed alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea, e dunque soltanto ciò che non rispetta la dignità della persona umana protetta dall’art. 2 cost. (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 293, Pres. Mirabelli, Est. Guizzi – Luigi Corvi, Cristina La Cava, e con l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, Aida 2000, Repertorio VI.1.2.3).

Il tribunale del luogo in cui è ubicato il sito Internet da cui è trasmesso un giornale telematico è territorialmente competente a provvedere alla registrazione di questo giornale ex art. 5 legge 47/1948 (Trib. Voghera, decreto 28 gennaio 2000, Aida 2000, 715/3).

Oltre ad essere sottoposti all’obbligo della registrazione ex art. 5 legge 47/1948 i giornali telematici debbono essere diretti esclusivamente da un giornalista professionista o pubblicista iscritto all’albo (Trib. Voghera, decreto 28 gennaio 2000, Aida 2000, 715/2).

Un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione ex art. 5 legge 47/1948, in quanto possiede sia il requisito ontologico sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa (Trib. Voghera, decreto 28 gennaio 2000, Aida 2000, 715/1).

Non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del Trattato UE il fatto che un’impresa del settore della stampa, che detiene una rilevantissima quota del mercato dei quotidiani in uno stato membro e gestisce l’unico sistema di recapito a domicilio di giornali su scala nazionale esistente in questo stato, neghi l’accesso a tale sistema, contro un adeguato corrispettivo, all’editore di un quotidiano concorrente il quale, a motivo della bassa tiratura del giornale, non è in grado di creare e di gestire in modo economicamente conveniente, da solo o in collaborazione con altri editori, un proprio sistema di recapito a domicilio (Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, in causa C-7/97, Aida 1999, 578/1).

Poiché le nozioni di periodico e quotidiano devono essere intese in senso estremamente ampio, tale da ricomprendere ogni forma di pubblicazione programmaticamente periodica, quale ne sia la forma di diffusione, va disposta l’iscrizione nel registro della stampa di un periodico plurisettimanale, trasmesso a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete Internet (Trib. Roma, decreto 6 novembre 1997, Aida 1998, 542/1).

Non contrasta con l’art. 21 co. 3 cost. un provvedimento giudiziale che inibisca all’editore di un giornale di venderlo ad un determinato prezzo che appaia sottocosto, potendo l’editore continuare a vendere il giornale ad un prezzo superiore (Trib. Napoli, ordinanza 15 luglio 1997, Aida 1997, 501/2).

La registrazione di un periodico destinato alla pubblicazione on line su Internet non èprevista né dalla legge 47/1948 né dalla disciplina del registro nazionale della stampa ex lege 416/1981; potrebbe essere consentita dall’a‑,)plicazione analogica della legge 47/1948; ma deve essere ordinata dal giudice del luogo ove si colloca il sito del periodico, e reciprocamente il giudice italiano difetta di giurisdizione a disporre la registrazione del periodico ove questo sito si collochi all’estero (nella specie: negli Stati Uniti) (Trib. Napoli, decreto 18 marzo 1997, Aida 1998, 525/2).

Può essere iscritto nel registro della stampa ex lege 47/1948 un periodico che, secondo le dichiarazioni di chi richiede la registrazione, sia destinato ad essere pubblicato on line su Internet e contemporaneamente « stampato anche su supporto cartaceo» (Trib. Napoli, decreto 18 marzo 1997, Aida 1998, 525/1).

Il diritto di critica tutelato dall’art. 21 cost. preclude la possibilità di chiedere agli autori di una guida gastronomica la correzione del giudizio (non disdicevole né offensivo) relativo alle qualità di un esercizio: ciò anche quando la scheda pubblicata riveli l’esistenza di indicazioni erronee relative all’esercizio medesimo e dovute a refusi tipografici, purché in tal caso il giudizio pubblicato corrisponda effettívamente al pensiero degli autori e non sia frutto dei refusi (App. Milano, 26 settembre 1995, Pres. Loi, Est. DE RUGGERO, Giorgio Mondadori & Associati s.p.a., Luigi Veronellì, Lucia Veronelli, Benedetta Veronelli c. Mercati s.p.a. , Aida 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Gli autori di una guida gastronomica contenenti errori materiali devono manlevare l’editore per le conseguenze dannose arrecate a terzi in conseguenza degli sbagli commessi; ma questa manleva deve limitarsi ad una parte del risarcimento qualora l’editore medesimo abbia opposto una íngiustificata resistenza alle richieste di rettifica dei danneggiati (Trib. Milano, 23 marzo 1992, Pres. CURTO, Est. CIAMPI, Mondadori s.p.a. c. Mercati s.p.a., Luigi Veronelli, Lucia Veronelli e Benedetta Veronelli, Aida 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Gli autori di una guida gastronomica rispondono degli errori materiali in essa contenuti, quand’anche alleghino (ma non provino sufficientemente) che questi errori sono dovuti allo stampatore, anche perché in fase di correzione delle bozze ben avrebbero potuto rilevarli e correggerli adeguatamente (Trib. Milano, 23 marzo 1992, Pres. CURTO, Est. CIAMPI, Mondadori s.p.a. c. mercati s.p.a., Luigi Veronelli, Lucia Veronelli e Benedetta Veronelli, Aida 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Non è espressione di libertà di giudizio e critica ed è pertanto illegittimo il comportamento degli autori e dell’editore di una guida gastronomica che pubblichi e successivamente rifiuti di rettificare una descrizione palesemente erronea delle caratteristiche fisiche e di ubicazione di un locale: descrizione che appare quindi frutto di una confusione con un locale diverso (Trib. Milano, 23 marzo 1992, Pres. CURTO, Est. Ciampi, s.p.a. Mondadori c. s.p.a. mercati, Luigi, Lucia e Benedetta Veronelli, Aida 1997, Repertorio VI.1.2.3).

Nella nozione di « società editrici » ex art. 3.4 della legge 416/1981, così come novellata dalla legge 67/1987, non rientra la holding controllante la società operativa editrice (App. Milano, 4 ottobre 1991, Aida 1992, 62/2).

 

1.2.4 impresa radiotelevisiva

Non contrasta con l’art. 4 co. 1 della direttiva 2010/13 sui servizi di media audiovisivi né con il diritto della UE una normativa nazionale che prescriva limiti di orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti in chiaro (Corte giustizia UE 18 luglio 2013, in causa C-234/12, Aida 2014, 1582/1).

L’emittente televisiva che subisca interferenze da parte di altra emittente sul canale preusato dalla prima beneficia, oltre che della tutela petitoria, anche di quella possessoria: in quanto le onde elettromagnetiche di cui si avvalgono le emittenti costituiscono una forma di energia materiale e quindi un bene mobile suscettibile di possesso (Cass. Sez. I civile 4 maggio 2009 n. 10211, Pres. Luccioli, Est. Tavassi, La 10 s.r.l., La 9 s.p.a. c. Radiotelepordenone s.r.l., Aida 2010, Repertorio VI.1.2.4).

È incostituzionale l’art. 2 co. 2bis, prima proposizione del d.l. n. 15/1999, convertito nella legge n. 78/1999, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare marchi, denominazioni o testate che richiamino quelli di una emittente nazionale, prescindendo dalla priorità di acquisto del diritto al segno distintivo, in quanto intrinsecamente irrazionale e configgente con la libertà economica di disporre del marchio e la libertà di manifestare il proprio pensiero (Corte Cost. 9 luglio 2009 n. 206, Pres. Amirante, Est. Finocchiaro, Pubblikappa s.n.c. c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Aida 2010, Repertorio VI.1.2.4).

La nozione di “trasmissione televisiva” prevista dall’art. 1 dir CE 552/1989 (come modificata dalla direttiva 36/1997) è definita in modo autonomo, senza alcuna contrapposizione con la nozione di “servizio della società dell’informazione” ex art. 1.2 dir. CE 34/1998 (come modificata dalla dir. CE 48/1998): ed include qualsiasi servizio consistente nella trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico (Corte CE 2 giugno 2005, in causa C-89/04, Aida 2007, 1121/1).

Il criterio determinante per definire la nozione di “servizio di trasmissione televisiva” è fondato sul fatto della trasmissione di programmi televisivi “destinati al pubblico”, ossia a un numero indeterminato di potenziali telespettatori ai quali sono simultaneamente trasmesse le medesime immagini (Corte CE 2 giugno 2005, in causa C-89/04, Aida 2007, 1121/2).

Dall’esclusione dei “servizi di comunicazione forniti su richiesta individuale” dalla nozione di “trasmissione televisiva” si deve dedurre a contrario che ques’ultima nozione include servizi che non sono erogati su richiesta individuale (Corte CE 2 giugno 2005, in causa C-89/04, Aida 2007, 1121/3).

Un servizio di televisione a pagamento near video-on-demand, anche accessibile ad un numero ristretto di abbonati, ma riguardante soltanto programmi scelti e trasmessi in orari determinati dall’emittente non può essere considerato come fornito su richiesta individuale, ma rientra nella nozione di “trasmissione televisiva” ((Corte CE 2 giugno 2005, in causa C-89/04, Aida 2007, 1121/4).

Gli artt. 4.1 e 4.4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004), che prevedano un contributo statale a favore di privati per l’acquisto di decoder, vogliono favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre per la trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, e non sono illegittime per violazione della competenza legislativa delle regioni (Corte cost. 12 aprile 2005 n. 151, Aida 2007, 1130/1).

La controversia tra privati in ordine al cd preuso delle frequenze radio televisive appartiene alla giurisdizione ordinaria (Cass. S.U. 10 luglio 2006 n. 15160, Pres. Carbone, Est. Manzo, Radio Milano International s.p.a., G.B.R. General Broadcasting Radio s.p.a. c. Radio Espansione, Mediaradio s.r.l., Sidis Vision s.p.a., Aida 2007, Repertorio VI.1.2.4).

La regola dell’art. 55 della legge 1213/1965 relativa alla fissazione di un periodo di cd protezione per l’avvio dello sfruttamento dell’opera filmica in videogrammi è stata abrogata dall’art. 2.7 della legge 122/1998: ed un periodo di protezione analoga non è previsto da usi nel settore (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2003, Giud. Iofrida, Esse&bi Cinematografica s.r.l. c. Cine Video Corporation s.r.l., Aida 2005, Repertorio VI.1.2.4).

Il legittimo preuso di una frequenza ad opera di un’emittente radiofonica (nella specie: organizzata in forma societaria) costituisce in capo ad essa un diritto soggettivo esclusivo costituzionalmente protetto di utilizzare la frequenza per manifestare liberamente il proprio pensiero ex art. 21 cost.; questo diritto costituisce un limite al diritto inalienabile di ogni uomo a manifestare il proprio pensiero; e la sua violazione obbliga al risarcimento dei danni anche di natura non patrimoniale, che possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c. (Trib. Roma, 4 marzo 2004, Giud. Testi, Nuova Radio Luna c. Radio Lk 5, Aida 2005, Repertorio VI.1.2.4).

La regola dell’art. 15 della legge sulla stampa 47/1948 che applica l’art. 528 c.p. ai fatti riguardanti gli «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari» ed è estesa al sistema radiotelevisivo dall’art. 30 della legge 223/1990 non contrasta con l’art. 21 cost.: perché questa regola vieta le pubblicazioni contrarie al buon costume, e l’art. 15 della legge 47/1948 vieta soltanto gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale», e cioè ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo ed alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea, e dunque soltanto ciò che non rispetta la dignità della persona umana protetta dall’art. 2 cost. (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 293, Pres. Mirabelli, Est. Guizzi – Luigi Corvi, Cristina La Cava, e con l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, Aida 2001, Repertorio VI.1.2.4).

L’art. 20.5 legge 223/1990 stabilisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva “sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi”. La violazione di questo dovere è sanzionata amministrativamente dall’art. 31.1-31.3 l. 223/1990. Queste norme mirano a consentire i controlli da parte dell’autorità di vigilanza (attualmente l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ex lege 249/1997) sul rispetto degli obblighi dei concessionari relativi alla programmazione (durata dei programmi giornalieri, trasmissione di telegiornali e giornali radio, pubblicità, e tutela di interessi di natura pubblicistica). Se nel corso dei tre mesi di tenuta obbligatoria delle predette registrazioni viene comunicato o notificato al concessionario un atto del procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 31 l. 223/1990 il termine trimestrale deve ritenersi prorogato fino all’esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa ed eventualmente in via giurisdizionale. Conseguentemente il concessionario non può formulare nei confronti del garante istanza di esibizione della registrazione ex artt. 210 c.p.c. e 94 disp.att. c.p.c., in quanto manca un requisito di ammissibilità di quest’istanza, e precisamente il possesso “altrui” della cosa o del documento oggetto della richiesta, che riguarda un documento che la stessa parte istante ha il dovere per legge di conservare presso di sé (Cass. 28 dicembre 1998 n. 12848, Pres. GRIECO, Est. DI PALMA, P.M. GOLIA, Rete 9 c. Garante per la radiodiffusione e l’editoria, Aida 1999, Repertorio VI.1.2.4 ).

L’obbligo di “trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti” previsto per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e per la concessionaria pubblica non si estende né ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale né per i concessionari autorizzati a trasmettere per interconnessione tra loro ex art. 21 della legge 223/1990 (Cass. 9 dicembre 1998 n. 12388, Pres. CANTILLO, Est. FELICELLI, P.M. SCHIRO’, Garante per la radiodiffusione e l’editoriac. Formula Uno s.r.l., Aida 1999, Repertorio VI.1.2.4).

La disciplina dell’art. 8 co. 9‑bis legge n. 223/1990, che implicitamente esclude la possibile esistenza di emittenti aventi ad oggetto esclusivamente l’intermediazione commerciale, non confligge con gli artt. 3, 21 e 41 cost.: posto che il legislatore, in considerazione della limitatezza delle frequenze disponibili, ha inteso privilegiare fra i valori costituzionalmente protetti quelli che trovano il loro referente nell’art. 21 cost.; e posto altresì che la scelta operata appare ragionevole anche nell’ottica del solo art. 41 cost., con riferimento agli altri interessi imprenditoriali del settore del commercio che una disciplina più permissiva avrebbe potuto pregiudicare (Cass. 1 settembre 1997 n. 8313, Aida 1998, 509/3).

Il Trattato CE non vieta ad un’impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello stato membro in cui è stabilita (Corte Giustizia CE, 5 giugno 1997, in causa C56/96, VT4 Ltd c. Vlaamse Gemeenschap, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektricitet van het Westen (Gasel west), Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV (VUM), Integan Intercommunale CV, Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), Aida 1998, Repertorio VI.1.2.4).

L’attività di un’emittente televisiva, consistente nel fornire in modo durevole prestazioni di servizi dallo stato membro in cui è stabilita, non implica, di per sé, lo svolgimento nel territorio dello stato membro ospitante di un’attività della quale si deve valutare la natura temporanea o meno (Corte Giustizia CE, 5 giugno 1997, in causa C56/96, VT4 Ltd c. Vlaamse Gemeenschap, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektricitet van het Westen (Gaselwest), Vlaamse Uitgeversmaatschappìj NV (VUM), Integan Intercommunale CV, Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), Aida 1998, Repertorio VI.1.2.4).

L’art. 2.1 della direttiva 89/552 deve essere interpretato nel senso che un’emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello stato membro in cui è stabilita. In caso di più sedi in diversi stati membri, la giurisdizione spetta allo stato membro nel territorio del quale l’emittente televisiva ha il centro di attività, con riferimento in particolare al luogo in cui si decide la politica di programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere (Corte Giustizia CE, 5 giugno 1997, in causa C56/96, VT4 Ltd c. Vlaamse Gemeenschap, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektricitet van het Westen (Gaselwest), Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV (VUM), Integan Intercommunale CV, Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM) , Aida 1998, Repertorio VI.1.2.4).

Uno stato membro non può opporsi alla ritrasmissione nel proprio territorio di programmi di un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, a motivo del fatto che dette trasmissioni non sono conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva (Corte Giustizia CE, 29 maggio 1997, in causa C14/96, Paul Denuit, Aida 1998, Repertorio VI.1.2.4)).

Il tenore dell’art. 17 co. 1 lett. b) della direttiva 89/552/CEE non consente affatto di ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso limitare la menzione dello sponsor soltanto all’inizio e alla fine dei programmi; tuttavia ai sensi dell’art. 3 co. 1 della direttiva gli stati membri possono emanare norme più rigorose per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, purché tali norme non siano lesive delle libertà garantite dal trattato CE (Corte di giustizia CE 12 dicembre 1996, Aida 1997, 435/2).

L’espressione « forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico », contenuta nell’art. 18 co. 1 della direttiva 89/552/CEE ha carattere meramente esemplificativo. Pertanto la facoltà accordata dalla norma agli stati membri di elevare il tetto di affollamento pubblicitario al 20% dell’orario di trasmissione giornaliero può esplicarsi anche con riferimento a forme di pubblicità che ‘ purnon costituendo « offerte fatte direttamente al pubblico », abbiano come queste ultime durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari (Corte di giustizia CE 12 dicembre 1996, Aida 1997, 435/1).

L’art. 2.1 della direttiva 89/552 deve essere interpretato nel senso che un’emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello stato membro in cui è stabilita. Al fine di individuare lo stato alla cui giurisdizione è soggetta l’emittente non assumono rilevanza l’origine dei programmi o la loro conformità agli artt. 4 e 5 della direttiva (Corte Giustizia CE, 29 maggio 1997, in causa C14/96, Paul Denuit, Aida 1998, Repertorio VI.1.2.4).

Se l’art. 59 del trattato concede ad uno Stato membro di adottare provvedimenti atti ad evitare l’elusione delle nonne interne da parte di emittenti stabilite in un altro stato membro che indirizzano i propri programmi verso il pubblico del primo, ciò non consente tuttavia di escludere in maniera generale che taluni servizi possano essere forniti da operatori stabiliti in altri stati membri, perché ciò equivarrebbe a sopprimere la libertà di prestazione di servizi (Commissione CE ‘ 10 settembre 1996, in procedimento C‑ 11/95., Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, Aida 1997, 438/1).

Un regime di autorizzazione obbligatoria per le emittenti televisive operanti nel territorio di uno stato membro, anche se compatibile con l’art. 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, è incompatibile con il diritto comunitario se riferito a programmi ritrasmessi via cavo ed originari da un altro stato membro dell’Unione (Commissione CE 10 settembre 1996, in procedimento C‑ 11/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, Aida 1997, 438/2).

Il compito di verificare il rispetto della normativa armonizzata in attuazione della direttiva 89/552/Cee spetta esclusivamente allo stato di origine delle trasmissioni; qualora un altro stato membro ritenga che il controllo sia insufficiente, ed al di fuori dei casi previsti dall’art. 2.2 della direttiva, non può prendere misure unilaterali ma è tenuto a ricorrere alla Corte di giustizia ex art. 170 e 186 del trattato, ovvero a rivolgersi alla Commissione ex art. 169 (Commissione CE 10 settembre 1996, in procedimento C­11/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, Aida 1997, 438/3).

Non rispetta gli obblighi imposti dalla direttiva 89/552/Cee uno stato membro che nella legislazione interna impone una previa autorizzazione per la ritrasmissione via cavo, nel proprio territorio, di programmi originariamente trasmessi da emittenti stabilite in altri stati membri (Commissione CE 10 settembre 1996, in procedimento CA 1/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, Aida 1997, 438/4).

L’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, 89/ 552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, si estende anche alla ritrasmissione di programmi via cavo (Commissione CE, 10 settembre 1996, in procedimento C‑ 11/95, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, Aida 1997, 438/5).

Il criterio dello stabilimento dell’emittente di cui all’art. 2 della direttiva, da utilizzare al fine di individuare lo stato alla cui giurisdizione è sottoposta l’emittente televisiva, va interpretato nel senso di riferirsi al luogo in cui l’emittente televisiva ha il suo centro di attività, vale a dire la sede in cui si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere (Commissione CE 10 settembre 1996, Aida 1997, 438/6).

Se è vero che la convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfontaliera, aperta alla firma a Strasburgo il 5 maggio 1989, utilizza il criterio del luogo della trasmissione dei programmi per individuare lo stato richiesto di effettuare il controllo sul rispetto delle norme pattizie, uno stato membro è tuttavia obbligato dall’art. 27 della convenzione ad applicare il diritto comunitario e non le norme della convenzione in caso di difformità tra i due testi (Commissione CE 10 settembre 1996, Aida 1997, 438/2).

L’art. 2. 1, e l’art. 3.2 della direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, n. 89/ 552/Cee, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, usa un criterio ratione personae per individuare lo stato membro richiesto di vigilare sul rispetto della direttiva (Commissione CE 10 settembre 1996, Aida 1997, 438/1).

Lungi dall’assolvere una funzione intermediaria oppure ausiliaria ex art. 2195 nn. 2 e 5 c.c., la SIAE svolge un’attività industriale in quanto produttrice di servizi e deve dunque essere inquadrata nel settore industriale anche al fine dell’iscrizione dei suoi dirigenti all’INPDAI ex art. 3 della legge 967/1953 come integrato dall’art. 4 della legge 44/1973. (Cass. 11 febbraio 1993 n. 1709, Aida 1993, 132/1).

La deroga rispetto alla disciplina della concorrenza, prevista dall’art. 90.2 del trattato in favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, deve essere intesa nel senso che l’adempimento della missione affidata all’impresa deve essere reso impossibile, e non solamente più difficoltoso, dall’applicazione delle norme di concorrenza (Commissione CE 11 giugno 1993, Aida 1993,123/4).

Le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali e alla libera prestazione dei servizi non si oppongono a che la legislazione di uno stato membro vieti ad un organismo radiotelevisivo posto in questo stato di partecipare al capitale di una società di radiodiffusione posta o da porsi in un altro stato membro e di fornire ad essa una garanzia bancaria o di elaborare un «business plan» e di fornire consulenza legale ad una società televisiva da costituire in un altro stato membro, qualora queste attività siano orientate alla creazione di una stazione televisiva commerciale destinata a raggiungere in particolare il territorio del primo stato e tali divieti siano necessari per garantire il carattere pluralista e non commerciale del sistema televisivo disciplinato da detta legislazione (Corte CE 3 febbraio 1993, Aida 1993, 120/1).

Costituiscono restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi vietate dall’art. 59 del trattato CEE le norme olandesi che subordinano la ritrasmissione di programmi televisivi in provenienza da stati esteri, contenenti messaggi pubblicitari specificamente destinati al pubblico olandese, al rispetto di determinate condizioni relative alla struttura e alle modalità di funzionamento delle emittenti straniere o alle caratteristiche dei messaggi pubblicitari contenuti nelle trasmissioni (Corte CE, 25 luglio 1991, in causa 353/89, Aida 1992, 4/2).

E’ in contrasto con l’art. 59 del trattato CEE la disciplina nazionale in tema di emittenza radiotelevisiva in forza della quale gli enti che siano stati autorizzati all’emissione di trasmissioni radio e televisive sul territorio di uno stato membro, sono vincolati ad affidare la realizzazione dei loro programmi (in misura integrale per le trasmissioni radiofoniche e in percentuale determinata per le trasmissioni televisive) ad un unico soggetto autoritativamente determinato (Corte CE, 25 luglio 1991, in causa 353/89, Aida 1992, 4/1).

Costituiscono restrizioni alla libera prestazione dei servizi vietate dall’articolo 59 del trattato CEE non giustificate da determinanti ragioni di interesse generale, le disposizioni nazionali in tema di emissioni televisive via cavo, che impongono, sia alle imprese nazionali che a quelle estere, determinate restrizioni all’emissione di messaggi pubblicitari, ed in particolare prevedono, da un lato che le emittenti: debbono affidare la produzione della pubblicità ad un soggetto indipendente dai fornitori dei programmi; debbono destinare integralmente i loro introiti pubblicitari alla produzione di programmi, e non debbono procurare benefici a dei terzi; e d’altro lato che la pubblicità trasmessa deve essere chiaramente identificata in quanto tale e deve esser separata dalle altri parti del programma; essa non può oltrepassare il 5% del tempo totale di trasmissione, e non deve essere diffusa alla domenica (Corte CE, 25 luglio 1991, in causa 288/ 89, Aida 1992, 3/1).

 

1.2.5 impresa cinematografica

La prelazione legale introdotta dall’art. 20 co.2 dl 14.1.1994 n. 26 convertito con legge 1.3.1994 n. 153 (interventi urgenti in favore del cinema) per il caso di vendita di locali adibiti a sala cinematografica spetta in genere all’esercente non proprietario, e quindi anche all’affittuario dell’azienda cinematografica, ma unicamente nell’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile (edificio o porzione di edificio) nel quale si svolge l’attività di proiezione, e non anche nell’ipotesi di vendita dell’azienda nel suo complesso (Cass. 28 luglio 2005 n. 15813, Aida 2007, 1132/1).

L’art. 21 ult. co. cost. è applicabile anche alle espressioni artistiche cinematografiche, senza contraddire il principio di libertà dell’arte (art. 33 cost.), tenuto conto della complementarietà degli artt. 21 e 33 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, Aida 1996, 376/2).

L’esigenza di tutela morale dei minori, in quanto possibili fruitori dei messaggi cinematografici, sta alla base della legge 161/1962 e del relativo d.p.r. 2029/1963 ed è costituzionalmente rilevante ex art. 31 co. 2 cost. (Cons. stato 8 febbraio 1996 n. 139, Aida 1996, 376/1).

Per la nazionalità italiana di un film ex art. 4 legge 1213/1965 non è necessario che l’impegno economico e finanziario sia sopportato per intero dall’impresa produttrice nazionale (Cons. stato 2 gennaio 1996 n. 6, Aida 1996, 375/2).

Non ricorre una coproduzione cinematografica, che secondo l’art. 19 legge 1213/1965 in linea di principio esclude la nazionalità italiana del film, quando il produttore italiano abbia attribuito ad un soggetto estero facoltà e poteri che gravitano in un momento temporale successivo alla produzione del film, e precisamente attribuiscono al soggetto estero diritti esclusivi di distribuzione del film in tutto il mondo, ad eccezione dell’Italia e delle ex colonie italiane: e la riconducibilità del rapporto allo schema del contratto di cessione di diritti cinematografici non è esclusa né dal diritto attribuito al distributore di ritagliare e rimontare il materiale cinematografico secondo le esigenze e le necessità di doppiaggio e di programmazione nei diversi paesi; né dalla clausola secondo cui l’attuale attore protagonista del film sarà pagato all’estero a cura del distributore, quando il distributore sia esclusivista delle prestazioni dell’attore ed il pagamento del protagonista rappresenti d’altro canto una posta del complessivo regolamento negoziale attuato tra produttore e distributore (Cons. stato 2 gennaio 1996 n. 6, Aida 1996, 375/1).

Il Centro sperimentale per la cinematografia, retto dalla legge 419/1942, e presso cui l’art. 27 legge 897/1956 ha istituito la cineteca nazionale, è dotato di personalità giuridica pubblica: ed il conservatore della cineteca nazionale ha qualità di pubblico ufficiale nei rapporti con i produttori cinematografici e con il pubblico (Cass. 30 novembre 1994, Aida 1996, 369/1).

Le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse si oppongono ad una regolamentazione nazionale che riservi la concessione di licenze per il doppiaggio, in una delle lingue ufficiali nazionali, di films provenienti da paesi terzi, ai distributori che si impegnino a distribuire films nazionali (Corte CE 4 maggio 1993, Aida 1993,121/1).

 

1.2.6 monopoli: v. VII.A, VII.F , I.2.7 impresa sportiva

Una società calcistica (nella specie: l’Intemazionale F.C.) che intrattiene rapporti con terzi, organizza spettacoli e manifestazioni a pagamento e svolge attività editoriale, si comporta complessivamente come un’impresa di erogazione di servizi e riveste perciò sicuramente la qualifica di imprenditore anche agli effetti di cui all’art. 22 I.m. vecchio testo (Trib. Novara, 24 giugno 1996, Pres. BARELLI INNOCENTI, Est. MACCARRONE, Inter F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio VI.1.2.6).

 

1.2.7 impresa sportiva

Gli incontri di calcio non possono essere qualificati come opere protette dal diritto d’autore. Il diritto dell’Unione europea non li tutela ad alcun altro titolo nell’ambito della proprietà intellettuale. Ogni stato membro può tuttavia legittimamente tutelare gli incontri sportivi, eventualmente a titolo della proprietà intellettuale, istituendo una normativa nazionale specifica, ovvero riconoscendo loro una tutela garantita da strumenti convenzionali (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/1).

Rientra nella giurisdizione amministrativa ogni domanda relativa all’illegittimità del trasferimento del titolo sportivo, proposta contro la FIGC e la squadra cui questo titolo sia stato attribuito dalla squadra che si sia vista privata del titolo (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/1).

Rientrano nella giurisdizione amministrativa le domande che lamentino condotte consequenziali al trasferimento del titolo sportivo deciso dalla FIGC, ed in particolare le domande che lamentino lo storno dei giocatori svincolati dalla FIGC a seguito della perdita del titolo sportivo della squadra con cui i giocatori intrattenevano rapporti di lavoro (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/2).

Le federazioni nazionali calcistiche sono associazioni di imprese, ed esercitano altresì esse stesse un’attività economica imprenditoriale; mentre la FIFA, in quanto associazione che raggruppa le federazioni nazionali, è a propria volta un’associazione di imprese nel senso dell’art. 81 CE (Trib. CE 26 gennaio 2005, in causa T-193/02, Laurent Piau c. Commissione delle Comunità europee, Fédération internazionale de football association (FIFA), Aida 2005, Repertorio VI.1.2.7).

In sede di valutazione ex art. 5 l.f. della solvibilità di una società calcistica (nella specie la Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) il valore dei giocatori indicato in bilancio deve considerarsi aleatorio, perché non si ha certezza dei corrispettivi di un’eventuale cessione dei diritti sportivi dei calciatori, soprattutto per gli atleti meno in vista, fino a che il mercato non si occupi concretamente di loro. In ordine alla stima del valore reale dei diritti sportivi un buon indicatore è comunque il costo per stipendi del giocatore. (Trib. Firenze, decreto 11 luglio 2001, Pres. D’Amora, Est. Puliga, FIN.MA.VI. s.p.a. c. Associazione Fiorentina Calcio s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.1.2.7).

Nell’imminenza del termine assegnato dal tribunale fallimentare ad una nota società calcistica (precisamente: l’Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) per provare la rimediabilità della sua crisi finanziaria sarebbe obiettivamente contraria all’oggetto sociale la revoca ex art. 2409 c.c. dell’amministratore unico che pure abbia avuto responsabilità nell’amministrazione durante il periodo nel quale sarebbero state commesse irregolarità di gestione: perché entro il breve termine prima ricordato l’amministratore giudiziario non potrebbe acquisire l’indispensabile conoscenza della realtà aziendale necessaria per portare a termine la campagna di acquisti e cessioni dei diritti sportivi dei calciatori, stipulare i contratti con gli sponsor e in generale porre in essere tutte le attività connesse alla gestione di una grande società sportiva (Trib. Firenze, ordinanza 16 agosto 2001, Pres. Ognibene, Est. Puliga, Associazione Calcio Fiorentina s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.1.2.7).

Nella valutazione dell’insolvenza delle società calcistiche (e nella specie: della Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) occorre considerare che il mercato dei diritti sportivi dei giocatori è in grado di assicurarne la monetizzazione in termini ed a condizioni che nessun altro mercato garantiscono, tanto da far persumere che almeno una parte degli stessi si possa rendere liquida in tempi brevi. (Trib. Firenze, 20 settembre 2001, Pres. D’Amora, Est. Puliga Associazione Fiorentina calcio s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.1.2.7).

La cessione dei diritti sportivi degli atleti appartiene alla fisiologia della gestione delle soceità calcistiche e non rappresenta di per sé un mezzo anormale di pagamento o un atto anomalo: e ciò è vero anche se la progressiva cessione dei giocatori può incidere sul tasso tecnico e sulle prestazioni della squadra (Trib. Firenze, 20 settembre 2001, Pres. D’Amora, Est. Puliga Associazione Fiorentina calcio s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.1.2.7).

I contratti tra le società calcistiche ed i giocatori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità; e devono essere depositati a pena di inefficacia presso la FIGC – Lega Nazionale Professionisti, perché questa possa effettuare un controllo sulle esposizioni finanziarie delle medesime società (Trib. Firenze, decreto 5 giugno 2002, Aida 2003, 920/1).

Viola i principi di redazione del bilancio la contabilizzazione dei premi a calciatori professionisti e ad allenatori per il conseguimento di determinati obiettivi sportivi che sia avvenuta in un esercizio diverso da quello nel quale questi obiettivi sono stati conseguiti (Trib. Firenze, decreto 5 giugno 2002, Aida 2003, 920/2).

Nella valutazione della solvibilità di una società calcistica (nella specie: l’Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.) occorre tener conto dell’ordinario andamento del mercato dei diritti sportivi dei calciatori, che subisce una forte «caratterizzazione stagionale» in concomitanza con gli ultimi mesi di esercizio, specialmente nel caso di retrocessione della squadra (Trib. Firenze, decreto 5 giugno 2002, Aida 2003, 920/3).

La lega calcio può essere qualificata quale associazione di imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 l. at. (Autorità 18 luglio 2002 n. 10985, Aida 2003, 948/3).

La disciplina ex art. 2409 co. 5 c.c. in tema di cessazione dell’incarico dell’amministratore giudiziario per scadenza del termine fissato dal tribunale si applica per analogia al caso della cessazione dall’incarico dell’amministratore giudiziario per il venir meno, in ragione del dichiarato fallimento della società (nella specie: della Associazione Fiorentina Calcio s.p.a.), della concreta possibilità di realizzare le finalità proprie dell’attività di amministrazione giudiziaria (Trib. Firenze, ordinanza 9 ottobre 2002, Pres. Miranda , Est. Papait, Associazione Calcio Fiorentina, Aida 2003, Repertorio VI.1.2.7).

Il Comitato Olimpico Internazionale può registrare validamente un marchio internazionale con effetti anche in Italia, ed una fondazione di diritto privato che persegue  un interesse generale senza fini di lucro, ma che esercita attività di impresa commerciale (nella specie il Comitato per l’organizzazione dei XX giochi olimpici invernali – Torino 2006), può acquistare la frazione italiana del marchio ora detto, senza che la qualità dei due soggetti determini la invalidità del marchio (Trib. Torino, ordinanza 20 dicembre 2002, Aida 2003, 935/1).

Sussiste la giurisdizione amministrativa qualora la controversia non riguardi regole tecniche ma principi fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento della giustizia sportiva, poiché dalla violazione di questi principi possono discendere un pregiudizio alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva e la concomitante lesione di posizioni di interesse legittimo, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (CGA Sicilia, 26 giugno 2003, Pres. Virgilio, Rel. Trovato, Federazione italiana giuoco calcio c. Calcio Catania s.p.a., Aida 2003, Repertorio VI.1.2.7).

Le obbligazioni risarcitorie (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive) hanno natura di debito di valore e non radicano la competenza ex art. 20 c.p.c. nel luogo del domicilio del creditore, ma solo in quello del debitore od in quello del forum commissi delicti, individuabile nel luogo della sede del danneggiato (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/1).

La struttura dell’obbligazione civilistica risarcitoria comprende l’evento dannoso, inteso quale lesione del bene giuridico tutelato, ed il danno conseguenza, che fa sorgere la responsabilità civilistica (nella specie, per pretesa illecita violazione dei diritti dell’organizzatore di competizioni sportive); quest’ultimo ricomprende tanto i danni patrimoniali quanto quelli morali e vale come criterio di determinazione della competenza nel luogo del domicilio del soggetto offeso (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/2).

Il trasferimento dei diritti di sfruttamento delle immagini di competizioni agonistiche dalla squadra titolare originaria ad un cessionario comporta la perdita da parte del cedente della legittimazione processuale attiva all’azione tendente ad impedire a terzi lo sfruttamento del diritto ceduto; questa legittimazione non sussiste nemmeno qualora il cessionario sia intervenuto in giudizio qualificando il proprio intervento come «dipendente dal titolo principale dedotto in causa» (Trib. Brescia, ordinanza 15 marzo 2003, Aida 2003, 940/3).

La titolarità dei diritti economici connessi alle manifestazioni sportive spetta alla società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che organizza l’evento e, nell’ambito del settore del calcio, alla squadra ospitante (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/1).

Permane la legittimazione attiva all’esercizio dei diritti relativi alle manifestazioni sportive in capo alla squadra che pure abbia concesso questo diritto in licenza esclusiva ad un terzo (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/2).

Gli organizzatori degli incontri sportivi hanno un potere dispositivo sullo spettacolo in base al principio dell’art. 41 Cost. (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/4).

Le gare sportive di calcio costituiscono avvenimenti di vasta risonanza e non possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelate dall’art. 21 Cost. (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/5).

Il diritto di informazione non ricomprende il libero accesso alle fonti di informazione e non vale a negare il diritto dell’ente organizzatore della partita di calcio di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/6).

Il diritto di informazione non può essere valorizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva e sino al punto di assicurare la diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/7).

La trasmissione sulla rete di telefonia cellulare di immagini statiche di momenti significativi di partite di calcio che non sia stata consentita dalle squadre titolari dei diritti sulle manifestazioni sportive costituisce un atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/8).

La trasmissione sulla rete di telefonia cellulare di immagini statiche di momenti significativi di partite di calcio costituisce un illecito contrattuale qualora espressamente contravvenga alle clausole inserite in un contratto di sponsorizzazione stipulato dalla squadra titolare dei diritti con il gestore della rete di telefonia cellulare (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, Aida 2003, 942/9).

La pretesa violazione degli artt. 31-32 dello statuto FIGC, 22 e 26 del codice di giustizia sportiva fonda la giurisdizione amministrativa, poiché queste norme avendo ad oggetto l’individuazione della «competenza» degli organi della giustizia sportiva non esauriscono i propri effetti all’interno dell’ordinamento della FIGC, ma disciplinano compiutamente i metodi di definizione delle controversie sportive: e dunque sono finalizzati alla tutela del corretto svolgimento delle gare ed alla salvaguardia dei relativi risultati (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/1).

L’ordinamento sportivo nazionale per quanto dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia ed autodichia è derivato da quello generale dello stato (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/2).

Il cd. «vincolo di giustizia» – dal quale per tutte le società affiliate all’ordinamento sportivo discende l’obbligo di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e decisioni particolari della FIGC e dei suoi organi e soggetti delegati in materia sportiva – opera con riferimento esclusivo alla sfera tecnico-sportiva e dei diritti disponibili, ma non nell’ambito degli interessi legittimi , i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/3).

In base all’art. 31 FIGC la commissione d’appello federale è giudice di ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva, cosicchè le sue decisioni non sono ulteriormente sindacabili nemmeno ad opera della corte federale (Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania, 5 giugno 2003, Aida 2003, 946/4).

Le società sportive hanno natura di imprenditore collettivo che esercita la sua attività nei settori della competizione sportiva ed organizza fattori di produzione e scambio di servizi connessi con lo sport (Trib. Roma, ordinanza 21 luglio 2003, Aida 2003, 947/1).

L’imprenditore è titolare di un diritto all’esercizio dell’impresa a carattere assoluto, nel contenuto del quale rientra anche la facoltà di sfruttamento economico delle utilità derivanti dai servizi resi, che per le società calcistiche si estende all’utilizzazione sotto ogni aspetto del remake delle partite di calcio giocate dalle squadre da esse organizzate (Trib. Roma, ordinanza 21 luglio 2003, Aida 2003, 947/2).

Il «diritto di cronaca sportiva», fondato su un mero interesse dei tifosi ad essere informati sull’andamento delle partite di calcio, non risponde ad un interesse pubblico di tale rilevanza da permettergli di prevalere sul diritto di impresa delle società calcistiche allo sfruttamento esclusivo delle immagini delle partite da loro organizzate (Trib. Roma, ordinanza 21 luglio 2003, Aida 2003, 947/3).

Ai fini dell’accertamento del rapporto concorrenziale quale requisito di applicazione della disciplina della concorrenza sleale, specialmente tra grandi imprese che effettuano o possono effettuare merchandising in settori differenti di mercato, non assume rilevanza che l’attività lesiva dell’altrui diritto d’impresa sia svolta in uno piuttosto che in un altro settore, se vi è coincidenza del pubblico dei consumatori dei diversi prodotti e servizi: perché questa circostanza può essere comunque causa di uno sviamento di clientela e di una diminuzione di competitività dell’impresa concorrente sul mercato (nella specie i pretesi soggetti attivo e passivo della concorrenza sleale operavano nella telefonia mobile e rispettivamente nel campo della gestione di squadre di calcio) (Trib. Roma, ordinanza 21 luglio 2003, Aida 2003, 947/4).

Il mandato rilasciato dalla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) e relativo alla gestione diretta dei programmi promozionali, pubblicitari e di immagine di un campionato italiano di Formula 3 si presume oneroso, ed è presumibile che il relativo compenso sia costituito dalla cessione dei diritti televisivi in questione, in assenza di prova contraria da parte della CSAI (Trib. Roma, 12 luglio 2001, Aida 2002, 853/1).

La società legittimata dalla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) a rappresentare quest’ultima nella gestione diretta dei programmi promozionali, pubblicitari e di immagine del campionato italiano di Formula 3 può concludere con un’emittente televisiva un contratto che attribuisca a quest’ultima il diritto esclusivo di riprendere e mandare in onda le riprese delle gare del campionato: con un contratto che può essere concluso ex art. 1327 c.c. nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte dell’emittente (Trib. Roma, 12 luglio 2001, Aida 2002, 853/1).

Deve essere considerato titolare del diritti di sfruttamento economico connessi alle manifestazioni sportive la società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che economicamente sopporta il rischio imprenditoriale dell’attività sportiva dalla stessa intrapresa, ovvero l’organizzazione dell’evento (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a, Aida 1999, Repertorio VI.1.2.7).

Le società calcistiche possono essere qualificate imprese in quanto svolgono attività di organizzazione di eventi sportivi. La nozione di impresa rilevante per il diritto della concorrenza ricomprende qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a, Aida 1999, Repertorio VI.1.2.7).

Quando un’impresa ha stipulato con una società calcistica un contratto di sponsorizzazione con esclusiva a favore della prima,, la conclusione di un contratto successivo di sponsorizzazione da parte della società calcistica con un concorrente del primo sponsor non incide sulla validità del primo contratto e sulla persistenza delle obbligazioni che da esso derivano (Trib. Torino, ordinanza 29 giugno 1995, G.D. SCOTTI, Basic Merchandise s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Aida 1996, Repertorio VI.1.2.7).

Il giudice adito per la richiesta di revoca della sanzione dello scioglimento di società sportiva ex art. 13 legge 91/1981 è tenuto ad accogliere tale domanda ex art. 742 c.p.c., senza necessità di accertare l’eliminazione delle gravi irregolarità di gestione che avevano condotto allo scioglimento della società (Trib. Catania, decreto 20 luglio 1992, Aida 1993, 153/3).

La Federazione Italiana Giuoco Calcio può rinunciare all’applicazione della sanzione dello scioglimento della società sportiva ex art. 13 legge 91/1981, anche dopo che ne abbia chiesto l’irrogazione al giudice e questa sia stata disposta (Trib. Catania, decreto 20 luglio 1992, Aida 1993, 153/2).

Fermo restando che all’interno dell’ordinamento sportivo del potere disciplinare o sanzionatorio è titolare esclusiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’art. 13 legge 91/1981 ha previsto che la sanzione più radicale dello scioglimento della società sportiva può essere applicata esclusivamente su iniziativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e soltanto dal giudice ordinario, con tutte le garanzie del giusto processo, nella specie di volontaria giurisdizione (Trib. Catania, decreto 20 luglio 1992, Aida 1993, 153/1).

 

1.2.8 impresa teatrale

Il diritto di palco è confrontabile con quello di superficie ex art 952.2 c.c. ma è soggetto alla disciplina particolare stabilita dalla legge 1336/39 (Trib. Bologna, 20 marzo 2013, Giud. Costanzo, Aida 2014, 1623/1).

I titolari del diritto di palco del Teatro Comunale di Bologna hanno, quantomeno per consuetudine, il diritto di prelazione rispetto alla sottoscrizione di abbonamenti relativi al palco (Trib. Bologna, 20 marzo 2013, Giud. Costanzo, Aida 2014,  1623/2).

A seguito dell’emanazione della tabella A allegata al d.p.r. 26 aprile 1992 n. 300, recante norme di attuazione degli artt. 19 e 20 della legge 241/1990, l’esercizio di attività teatrali da parte di compagnie professionali non è più soggetto a previo nulla osta, ma soltanto a semplice denuncia del privato, pur restando l’autorità amministrativa competente secondo il d.c.g. 151/1938 ad inibire l’attività artistica qualora sussistano motivi di ordine pubblico debitamente accertati dalla autorità di pubblica sicurezza. (TAR Lombardia ‑ Brescia, 15 gennaio 1993, Aida 1993,174/1).

Il giudice ordinario non ha giurisdizione ad accertare (nemmeno in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.) chi sia titolare degli interessi legittimi alle sovvenzioni ad un determinato teatro di tradizione, essendo invece a ciò legittimato il giudice amministrativo. (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993,173/4).

Il giudice ordinario ha giurisdizione e può dichiarare in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che un determinato teatro rientra tra quelli di tradizione ex art. 28 legge 800/1967 (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993, 173/3).

Una volta pronunciata la delibera di sovvenzione ad un teatro di tradizione ex art. 28 legge 800/1967 scaturisce il diritto di credito (diritto soggettivo relativo) del destinatario nei confronti della pubblica amministrazione (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993, 173/2).

La possibilità di sovvenzione ai teatri di tradizione ex art. 28 della legge 800/1967 esclude di per sé l’obbligatorietà della deliberazione dei relativi contributi, che rimane affidata alla discrezionalità del ministro, previo parere obbligatorio della commissione centrale per la musica: sicché i teatri di tradizione non hanno un diritto soggettivo ma una mera aspettativa legittima al conseguimento del contributo, cioé appunto un interesse legittimo, vale a dire una facoltà, giuridicamente tutelata, di pretendere che la pubblica amministrazione eserciti legalmente il suo potere discrezionale di erogazione (Trib. Bari, ordinanza 9 gennaio 1993, Aida 1993, 173/1).

Nel giudizio sul periculum in mora necessario per la concessione di un sequestro conservativo a favore dell’affittante ed a carico dell’affittuario di un teatro, ed a garanzia del credito per responsabilità contrattuale, quel che rileva è il depauperamento della garanzia patrimoniale successiva al sorgere dell’obbligazione, essendo ragionevole ritenere che il creditore abbia ritenuto sufficiente la garanzia offerta al tempo della conclusione del contratto. Il medesimo principio è invece inutilizzabile nel giudizio di sequestro a cautela del credito per responsabilità extracontrattuale dell’affittuario a titolo di colpa in ordine al reato d’incendio del teatro che, ledendo un diritto assoluto (quello di proprietà) è fonte di responsabilità aquiliana (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, Aida 1993, 166/4).

L’affittuario di un teatro risponde ex art. 1228 c.c. degli ausiliari che siano stati negligenti, all’atto della chiusura del teatro, nell’accertarsi che in esso non stazionassero gli estranei che lo abbiano incendiato (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, Aida 1993, 166/3).

Incombe a chi la invoca l’onere di provare la pretesa acquiescenza della controparte ad un proprio comportamento inadempiente (nella specie: inadempimento dell’affittuario di teatro all’obbligo di copertura assicurativa contro l’incendio) (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, Aida 1993, 166/2).

La clausola di un contratto di affitto di azienda teatrale che obblighi l’affittuario «ad assicurare il teatro contro gli incendi […] con società assicuratrice che copra l’intero ammontare degli effettivi danni» non può essere interpretata restrittivamente come limitata ad incendi non distruttivi della totalità del teatro. (Trib. Bari, ordinanza 12 novembre 1992, Aida 1993, 166/1).

Può essere accolta la domanda di revoca ex art. 700 c.p.c. del capo di un precedente provvedimento cautelare reso dal medesimo giudice inter partes, che (dopo aver inibito all’ex affittuario di azienda teatrale l’uso della relativa ditta) ne ordinava la pubblicazione su due quotidiani: quando i medesimi quotidiani, tutta la stampa locale ed una parte di quella nazionale abbiano già comunque dato notizia del provvedimento (Trib. Bari, ordinanza 25 maggio 1992, Aida 1993, 149/1).

Il contratto di affitto di azienda teatrale può essere risolto ex art. 1453 c.c. in caso di incendio del teatro ove l’affittuario non abbia adempiuto a) l’obbligo di assicurare il teatro, a beneficio esclusivo del proprietario locatore, per l’intero ammontare degli effettivi danni da incendio e b) l’obbligo di adottare le cautele idonee a scongiurare gli incendi od a limitarne le conseguenze distruttive. (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, Aida 1993, 148/4).

La pressoché integrale distruzione del teatro a causa di un incendio comporta la risoluzione ex art. 1256 c.c. per impossibilità sopravvenuta del contratto di affitto della universitas rerum integrata da un’azienda teatrale: quando il teatro è «di tradizione», oltreché monumento nazionale, e costituisce il bene nel quale l’azienda si materializza pressoché interamente (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, Aida 1993, 148/3).

E’ ammissibile un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che inibisca all’ex affittuario di azienda teatrale l’uso della relativa ditta, in uno con l’ordine ex art. 700 c.p.c. di restituire l’azienda per finito affitto (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, Aida 1993, 148/2).

L’ammissibilità di un ordine ex art. 700 c.p.c. di restituzione dell’azienda teatrale per finito affitto della medesima non è preclusa dall’ammissibilità del sequestro d’azienda: quando il sequestro consentirebbe soltanto l’ordinaria amministrazione dell’azienda staggita, ma non già la ricostruzione del teatro affittato (pressoché integralmente distrutto da incendio) e soprattutto la libera disponibilità del bene necessaria al reperimento delle risorse indispensabili per l’opera di ricostruzione (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, Aida 1993, 148/1).