9. Illecito aquiliano e pubblicità

E’ ingannevole il messaggio pubblicitario diffuso anche via Internet e relativo ad un servizio di assistenza agli studi universitari, che prometta il superamento di otto esami per ogni anno accademico, quando nessuno dei fruitori del servizio abbia mai conseguito tale risultato (1) (Autorità garante della concorrenza e del mercato provvedimento 3 ottobre 2001 n. 10007, Centro Studi Universitalia, Aida 2002, Repertorio V.9).

E’  ammissibile una declaratoria, in via provvisoria e cautelare ex art. 700 c.p.c., dell’illegittimità di una decisione del Giurì e del diritto della ricorrente a svolgere l’attività pubblicitaria che il Giuri ha dichiarato in contrasto con il codice di autodisciplina (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/7).

Sussiste il pregiudizio necessario all’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio sofferto dalla ricorrente ha un carattere non solo patrimoniale (tra l’altro di ingente valore), ma incide in modo irreparabile sullo sviluppo futuro della sua personalità professionale in senso lato (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/6).

La decisione del Giuri che dichiari ingannevole ed ordini la cessazione di un messaggio pubblicitario centrato su un esperto costituisce un boicottaggio secondario ai danni di quest’ultimo, illecito ex art. 2043 c.c. (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/2).

La pronuncia del Giurii che dichiari ingannevole ed ordini la cessazione di un messaggio pubblicitario per il fatto che esso è centrato su una testimonianza di un esperto che il Giuei ritenga conosciuto come consulente imparziale pregiudica direttamente l’esperto (che nella specie non era stato parte del giudizio avanti al Giuri) (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/1).