6. Diritti della personalità e pubblicità

Vi è violazione dell’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel caso di sanzione disciplinare inflitta ad un medico per violazione del divieto – contenuto nella legge nazionale applicabile – di effettuare pubblicità a favore della propria attività: quando il comportamento censurato consista nel rilasciare un’intervista contenente informazioni veritiere su una certa tecnica chirurgica, suscettibili di produrre un secondario effetto pubblicitario (Corte CEDU 17 ottobre 2002, Aida 2003, 875/1).

Il link ipertestuale di contenuto pubblicitario e la pagina Web cui lo stesso rinvia costituiscono un unico messaggio pubblicitario, il cui contenuto è articolato su più schermate (1) (Autorità garante della concorrenza e del mercato – provvedimento 20 dicembre 2001 n. 10270  Tiscali “mail spamming”, Aida 2002, Repertorio V.6).

Viola il diritto all’identità personale di un noto giornalista, riconducibile all’art. 2 cost. e deducibile per analogia dall’art. 7 c.c., l’editore che inserisca in modo distorto un brano di un articolo del giornalista in un messaggio pubblicitario ingenerando per giunta nel pubblico la falsa convinzione che il giornalista si sia prestato per interesse economico a lanciare sul mercato un libro che solo un mese prima aveva pubblicamente criticato (Trib. Roma, 9 giugno 1993, Aida 1994, 236/2).

Sussiste il pregiudizio necessario all’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio sofferto dalla ricorrente ha un carattere non solo patrimoniale (tra l’altro di ingente valore), ma incide in modo irreparabile sullo sviluppo futuro della sua personalità professionale in senso lato (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/6).

La pronuncia del Giurì che dichiari ingannevole ed ordini la cessazione di un messaggio pubblicitario per il fatto che esso è centrato su una testimonianza di un esperto che il Giuri ritenga conosciuto come consulente imparziale pregiudica direttamente l’esperto (che nella specie non era stato parte del giudizio avanti al Giuri) (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/1).