10. Contratti pubblicitari

La conclusione anche verbale di un contratto di inserzione pubblicitaria attribuisce valore vincolante alla clausola di accettazione del codice di autodisciplina pubblicitaria compresa nelle condizioni contrattuali standard, posto che tale patto non richiede una specifica approvazione scritta ex art. 1341 co.2 c.c. (Giurì, 10 novembre 1998, pronuncia n. 3701, Aida 1999, 622/1).

Non può considerarsi vessatoria, e quindi soggetta a specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341 co. 2 c.c. la clausola di accettazione del sistema di autodisciplina, il quale non è in sé particolarmente oneroso; né comporta deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria una clausola di arbitrato irrituale, quale è quella che prevede il procedimento davanti al Giurì (Giurì 23 gennaio 1998, pronuncia 2/98, Pres. AUTERI, Est. LANZILLO, Quaker Beverages Italia s.p.a., Armando Testa s.p.a. c. Scaringi s.p.a., Magazine s.r.l., Publitalia ’80 s.p.a., Mediaset s.p.a., Aida 1998, Repertorio V.10).

In mancanza di adesione diretta dell’inserzionista all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, per affermare il potere di decisione del Giurì è sufficiente che all’Istituto aderiscano i mezzi di comunicazione attraverso i quali la pubblicità viene diffusa, poiché mediante la stipulazione del contratto di pubblicità l’inserzionista accetta ex art. 1341 co. 1 c.c. anche la clausola che lo assoggetta al sistema dell’autodisciplina (Giurì 23 gennaio 1998, pronuncia 2/98, Pres. AUTERI, Est. LANZILLO, quaker Beverages Italia s.p.a. Armando Testa s.p.a. c. Scaringi s.p.a., Magazine s.r.l. Publitalia ’80 s.p.a., Mediaset s.p.a., Aida 1998, Repertorio V.10).

Il ruolo di sponsor non necessariamente deve essere rivestito dal fabbricante del prodotto o dal titolare del marchio, potendo validamente essere ricoperto anche da un soggetto che, benché legato da un rapporto commerciale con il produttore, persegua un proprio distinto interesse commerciale (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9880, Aida 1998, 510/2).

Il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali comunque il soggetto sponsorizzato si obbliga dietro corrispettivo a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un determinato marchio o un determinato prodotto (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9880, Aida 1998, 510/1).                          ­

I danni risarcibili ad un artista per l’utilizzazione di uno spot televisivo contenente la sua voce fuori campo anche dopo la cessazione del periodo per cui quest’utilizzazione era stata pattuita possono essere liquidati in via equitativa assumendo come parametri da un lato il probabile compenso che l’artista, divenuta nel frattempo famosa, avrebbe potuto percepire dal prestito della propria voce ad un filmato pubblicitario, e dall’altro gli importi che l’agenzia pubblicitaria produttore dello spot abbia percepito dall’inserzionista al titolo espresso di compensare l’artista per lo sfruttamento della sua voce anche dopo il dies ad quem pattuito tra l’artista e l’agenzia (Trib. Milano, 26 maggio 1997, Est. GROSSI, Gabriella Costa c. Loctite Italia s.p.a., Primo Piano s.r.l., Aida 1997, Repertorio V.10).