8. Problemi generali

Quando la società A cede un proprio marchio a B che lo trasferisce a sua volta a C; le due cessioni sono trascritte ex art. 51 l.m. del 1942; e la società A affitta poi la propria azienda a D che nemmeno trascrive il contratto di affitto nel registro dei marchi: in questo caso il conflitto tra C e D non è tra titoli originari di proprietà ma tra più aventi causa dal medesimo soggetto; e l’acquisto di D non ha effetto nei confronti di C che ha acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio (Cass. Sez. I civile 26 maggio 2010, Pres. Vitrone, Est. Ceccherini, Projoint s.r.l. c. Transscania N.V., Aida 2011, Repertorio IV.8).

La trascrizione del trasferimento di un marchio (nella specie, relativo ad una manifestazione sportiva) ha rilievo solo nel contrasto fra più aventi causa del medesimo diritto (Trib. Firenze, Sezione IP, 13 ottobre 2010, Pres. Rados, Est. Delle Vergini, Dream Engine 2 c. Motoclub di Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri”, Federazione Motociclistica Italiana, Aida 2011, Repertorio IV.8).

Quando esista un contratto fra i componenti di un gruppo di “artisti” (denominato “Cracking Art”), secondo il quale ciascuno di essi è legittimato ad uscire dal gruppo in qualunque momento e per qualsiasi motivo, impegnandosi peraltro in tal caso a non utilizzare mai più per il proprio lavoro la denominazione del gruppo, al momento della fuoriuscita di uno degli “artisti” dal gruppo la denominazione in questione può continuare ad essere utilizzata dal gruppo stesso, ma non dall’artista fuoriuscito, neppure per un nome a dominio, e neppure quando tale domain name reindirizzi gli utenti ad un sito informativo generico (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 22 luglio 2009, G.U. Grosso, Alex Angi, Daniela Cagna, Renzo Nucara, Charles Rizzetti, Marco Veronese, William Sweetlove – Gruppo Cracking Art c. Omar Aprile Ronda, Immobiliare Texman s.a.s., Aida 2010, Repertorio IV.8).

Il sistema di trascrizione previsto dal r.d. 21.6.1942 n. 929 in materia di marchi è modellato su quello della trascrizione immobiliare e costituisce uno strumento destinato a derimere il conflitto tra più acquirenti di uno stesso diritto aventi causa dal medesimo titolare: e per conseguenza quando il titolare del marchio lo costituisce in pegno a garanzia di un finanziamento bancario, lo cede poi ad altro soggetto, e trascrive la cessione prima della trascrizione del pegno quest’ultimo non è opponibile al cedente (prima) ed al suo fallimento (poi) (Trib. Ferrara, 20 maggio 2010, Aida 2010, 1383/1).

Anche se l’art. 100 l.a. è norma destinata a disciplinare essenzialmente i rapporti concorrenziali tra editori l’autore che non abbia ceduto integralmente i suoi diritti di utilizzazione economica è legittimato a far valere il diritto sul titolo dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 10 marzo 2005, Aida 2005, 1061/3).