6. Azioni e sanzioni amministrative e penali

L’avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale (nella specie: un marchio) e dell’importatore (nella specie: un agente in dogana), della procedura semplificata ex art. 11 del regolamento 1383/2003/Ce sul controllo doganale delle contraffazioni, non priva le autorità nazionali competenti del potere di infliggere ai responsabili dell’importazione nel territorio doganale europeo una sanzione ex art. 18 del regolamento, come un’ammenda (Corte Ce 12 febbraio 2009, in causa C-93/08, Pres. C.W.A. Timmermans, Est. C. Toader, Schenker SIA c. Valsts ienemumu dienests, Aida 2009, Repertorio IV.6).

Non sussiste l’idoneità ingannatoria richiesta per configurare il reato di cui all’art. 517 c.p. quando gli elementi di differenziazione tra i prodotti dell’imitatore e quelli imitati sono tali da escludere che il consumatore medio possa essere indotto in errore sulla provenienza dei beni (nella specie, si è ritenuto che non costituisca reato porre in vendita prodotti somiglianti ai personaggi oggetto delle serie televisive di cartoni animati “Sailor Moon” e “Sailor Moon R” quando sussistano differenze di dimensioni, di colori e di numero di bambole contenute tra le confezioni dei prodotti dell’imitatore e quelle dei prodotti messi in commercio dal soggetto che ha acquistato il diritto di utilizzazione economica delle serie televisive in questione per la produzione di giocattoli) (Trib. Taranto – Sezione distaccata di Martina Franca, 25 agosto 2002, Giud. Campanale , Imp. Angelo Cassano, Aida 2003, Repertorio IV.6).

La vendita di prodotti “griffati” imitati in modo grossolano non integra il reato ex art. 474 c.p., dal momento che l’apposizione su di essi del marchio contraffatto non è idonea a trarre in inganno il consumatore (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2119, Pres.  MARVULLI, Est. TOTH, Dian Papa, Aida 2000, Repertorio IV.6).