4. Segni distintivi non registrati

Rientra nella nozione di pubblicità accolta dall’art. 2 par. 1 dir. 84/450 e successivamente dall’art. 2 lett. a) dir. 06/114 l’utilizzazione di metatags (nella specie, corrispondenti ai segni distintivi di un concorrente) nei metadati di un sito internet (Corte giustizia UE 11 luglio 2013, in causa C-657/11, Aida 2014, 1581/2).

Il diritto sul marchio di fatto corrispondente al nome di una concezione artistica e di un gruppo di artisti che vi si è ispirato spetta a chi ha utilizzato il segno in funzione distintiva dei prodotti o servizi di un’impresa e non a chi ha ideato la concezione artistica e fondato il gruppo di artisti (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio IV.4).

Nel sistema del c.p.i. diritto della concorrenza e diritti di proprietà industriale non rispondono a interessi diversi e antagonisti, ma vanno riconosciuti come omogenei, il che impone una lettura pro-concorrenziale delle norme sulle privative (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Pres. Lipani, Est. Casaburi, Salernitana Sport c. Salernitana Calcio 1919, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Aida 2007, Repertorio IV.4 )

La tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale per i nomi a dominio aziendali va riconosciuta a tutti i domain names utilizzati in ambito imprenditoriale o comunque pubblicitario, con ricadute economicamente rilevanti. (Trib. Napoli, ordinanza 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 A.G. Puntogioco24 s.r.l. c. Celotto Domenico, C’è Consulting s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4).

Non può dubitarsi dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari: vale a dire la natura di rappresentazione grafica prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri (Trib. Modena, ord. 1 agosto 2000, Aida 2003, 889/1).

La registrazione in malafede di un marchio altrui come domain name per mere finalità di disturbo e di approffittamento economico della notorietà del medesimo marchio deve essere ritenuta nulla in analogia con quanto previsto per i marchi dall’art. 22 l.m. (Trib. Milano,  7 agosto 2001, Aida 2003, 901/1).

In mancanza di registrazione il nome utilizzato da un complesso musicale per proporre al pubblico le proprie performance è proteggibile come marchio di fatto (Trib. Piacenza, ordinanza 17 luglio 2002, Aida 2003, 923/1).

In ambito virtuale il domain name assurge ad elemento distintivo atipico dell’imprenditore che opera nella rete, in quanto rappresenta la strada per realizzare una connessione con una pagina web, la quale a sua volta è un ambiente in cui il possibile consumatore incontra la domanda accedendo ai servizi che l’imprenditore immette in Internet (Trib. Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000, Aida 2001, 795/1).

Un sito del world wide web può essere equiparato ad una rivista o ad altra pubblicazione del tipo cartaceo classico, con una home page identica alla copertina, il domain name assimilabile al nome della testata, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea: e così come si chiede la tutela del nome identificativo della testata invocando l’originalità del termine, il suo uso pregresso e quant’altro, in modo identico deve potersi fare con riguardo al nome utilizzato per accedere al world wide web. (Trib. Viterbo, ordinanza 24 gennaio 2000, Aida 2001, 756/1)

Il domaín name di un sito web assume anche carattere distintivo dell’utiliz zatore del sito, concorrendo all’identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico attraverso Internet ed in tale prospettiva il domain name presenta qualche affinità con l’insegna, se si considera il sito identificato come un luogo virtuale ove l’imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto (Trib. Milano, ordinanza 3 giugno 1997, Aida 1998, 531/1).

L’art. 100 1. a. non consente l’uso del titolo di un’opera per altra opera senza il consenso dell’autore (Pret. Milano, ordinanza 5 dicembre 1991, Aida 1992, 78/1).

 

4.1 disciplina applicabile

Il complesso musicale può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, così come il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale ed è protetta come segno distintivo non registrato (Trib. Venezia, Sezione IP, 21 aprile 2010, Pres. Caparelli, Est. Caprioli , Gruppo Musicale Le O. c. M.B, Aida 2012, Repertorio IV.4.1).

Ai nomi a dominio aziendali va applicata la normativa del c.p.i. sui segni distintivi, in particolare quella del marchio, in quanto compatibile e non derogata dalle norme espressamente dettate per i nomi a dominio (Trib. Napoli, 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 AG, Puntogioco 24 c. Celotto, C’è Consulting, Aida 2007, Repertorio IV.4.1)

Il nome di un complesso musicale oggetto di una registrazione come marchio scaduta per mancato rinnovo e successivamente utilizzato in via di fatto è tutelabile in base all’art. 2598 n. 1 c.c. ed ora 2 c.p.i. (Trib. Torino, ordinanza 20 dicembre 2005, Aida 2006,  1110/1).

La qualificazione del nome a dominio aziendale come segno distintivo e diritto di proprietà industriale comporta l’applicazione ad esso della normativa dettata dal Codice della Proprietà Industriale per i segni distintivi ed in particolare per il marchio, in quanto compatibile e non derogata dalle norme espressamente dettate per i domain names (Trib. Napoli, ordinanza 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 A.G. Puntogioco24 s.r.l. c. Celotto Domenico, C’è Consulting s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.1).

L’impossibilità di ottenere due nomi a dominio uguali per consentire a due imprenditori di essere presenti sulla rete con lo stesso segno distintivo, ancorché in settori merceologici non contigui, non è un presupposto idoneo a caratterizzare una particolare fattispecie in tema di concorrenza, ma un difetto di Internet che solo accidentalmente interferisce con le regole della concorrenza commerciale (Trib. Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000, Aida 2001, 795/4).

I Il principio stabilito dalle regole di naming secondo cui «first came first served», lungi dall’avere finalità di regolamentazione dei rapporti commerciali tra gli imprenditori con riguardo all’assegnazione dei nomi a dominio, serve solo a preservare il sistema dal rischio di omonimia (Trib. Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000, Aida 2001, 795/3).

n assenza di specifiche regole di settore occorre reperire nella normativa esistente – e non solo in quella sulla concorrenza o sui segni distintivi  – i principi che devono disciplinare i rapporti commerciali all’interno di Internet (Trib. Cagliari, ordinanza 23 dicembre 2000, Aida 2001, 795/2).

L’applicazione della disciplina dei marchi di impresa ai domain names è subordinata alla verifica della attribuibilità ad essi nel caso concreto dei caratteri di elemento distintivo di merci o servizi, ovvero del carattere di mero indirizzo telematico o codice di accesso (Trib. Modena, 23 agosto 2000, Aida 2001, 778/1).

Il domain name può svolgere tanto la funzione di mero indirizzo o numero di telefono individuativo di un determinato hardware della rete Internet, quanto in alcuni casi, ed in relazione al contenuto ed alla configurazione del sito, la funzione di marchio di impresa assoggettato alla disciplina della legge marchi (Trib. Modena, ordinanza 29 luglio 2000, Aida 2001, 777/1).

Pur rispondendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico, ovvero alla necessità di identificare il computer collegato, il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico, ma assume una funzione distintiva del soggetto cui viene assegnato, identificando i suoi servizi disponibili sulla rete informatica (Trib. Torino, ordinanza 21 luglio 2000, Aida 2000, 735/2).

 I domain names  sono veri e propri segni distintivi dell’impresa, che possono essere assimilati all’insegna, in quanto il sito accessibile attraverso il domain name configura spesso di fatto il luogo virtuale ove l’imprenditore contatti il cliente fino a concludere con esso il contratto (Trib. Reggio Emilia, ordinanza 30 maggio 2000, Aida 2000, 733/1).

Il domain name costituisce un segno atipico sostanzialmente analogo all’insegna (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2000, Aida 2000, 728/2).

Atteso che la pignorabilità di un domain name di Internet è quanto meno dubbia deve essere accolta un’opposizione all’esecuzione riguardante questo segno distintivo. (Trib. Bologna, ordinanza 20 marzo 2000, Aida 2001, 763/1)

Il sito web può essere equiparato ad una rivista o ad altra pubblicazione cartacea classica, con una home page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al domain name, ed ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea (Trib. Viterbo, ordinanza 24 gennaio 2000, G.D. LO SINNO, Touring Club Italiano, Touring Editore s.r.l. c. Maurizio Vecchi, Aida 2000, Repertorio IV.4.1).

Il sito web costituisce il luogo virtuale in cui l’imprenditore contatta la clientela ed eventualmente commercializza i propri prodotti e servizi, e conseguentemente il domain name non è un mero indirizzo ma un vero e proprio segno distintivo per certi versi assimilabile all’insegna (Trib. Roma, ordinanza 22 dicembre 1999, Aida 2000, 711/2)

Quando un messaggio pubblicitario sia stato divulgato anche attraverso Internet, la dichiarazione rettificativa prevista dall’art. 7 co. 6 d. lgs. 74/1992 deve essere diffusa anche attraverso una pagina Web ad essa interamente dedicata, e tale pagina deve essere collegata sia alla home page del sito Internet dell’operatore pubblicitario, sia alla pagina Web contenente il messaggio pubblicitario giudicato ingannevole (Autorità 6 maggio 1999 n. 7178, Finson Truster, Aida 1999, Repertorio IV.4.1).

E’ ingannevole estrapolare da un contesto giornalistico nel quale sono presenti sia apprezzamenti positivi che opinioni negative sul prodotto pubblicizzato i soli apprezzamenti positivi, giacché in tal modo i destinatari del messaggio sono indotti in errore circa la valenza da attribuire alla citazione (Autorità 6 maggio 1999 n. 7178, Finson Truster, Aida 1999, Repertorio IV.4.1).

Qualora le informazioni fornite dall’operatore pubblicitario a seguito dell’attribuzione dell’onere della prova non siano idonee a dimostrare l’esattezza di quanto affermato nel messaggio, e le inesattezze riguardino le caratteristiche e l’efficacia del prodotto pubblicizzato, il messaggio deve essere considerato ingannevole (Autorità 6 maggio 1999 n. 7178, Finson Truster, Aida 1999, Repertorio IV.4.1).

Non è ingannevole il messaggio diffuso via Internet che pubblicizzi l’attivazione dell’abbonamento ai servizi forniti in rete dall’operatore pubblicitario entro ventiquattro ore dalla richiesta, quando l’operatore dimostri che tale termine viene rispettato nella generalità dei casi, e che il ritardo lamentato dal denunciante è dovuto a negligenza dello stesso nell’invio della documentazione necessaria per poter fruire di condizioni economiche agevolate (Autorità 4 marzo 1999 n. 6954, Telecom Italia Net, Aida 1999, Repertorio IV.4.1).

L’adozione di un titolo sostanzialmente simile a quello altrui, tale da poter determinare un’oggettiva confondibilità tra le opere rispettivamente individuate, costituisce lesione del diritto al titolo ex art. 100 l.a. e concreta altresì un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. ove l’opera cinematografica venga in considerazione come prodotto dell’attività industriale e commerciale e la confusione tra le due attività concorrenti abbia per effetto il pericolo di sviamento della clientela (Trib. Roma, 14 novembre 1991, Aida 1992, 71/2).

Il titolo di un film è giuridicamente protetto in ragione della sua funzione individuatrice dell’opera dell’ingegno (Trib. Roma, 14 novembre 1991, Aida 1992, 71/1).

Il promotore di una manifestazione culturale, cui spettino in concreto la paternità e la titolarità della rassegna, può ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che inibisca ad altri di astenersi dall’utilizzare il logotipo della manifestazione e di organizzarne altre similari (Pret. Roma, 15 marzo 1991, Aida 1992, 38/3).

Il logotipo di una manifestazione culturale non può essere validamente registrato come marchio. Le norme sui marchi possono venir ad esso applicate solo in via analogica o di ausilio nella valutazione della fattispecie (Pret. Roma, 15 marzo 1991, Aida 1992, 38/1).

Tanto la violazione del diritto sul titolo di un giornale quanto la concorrenza sleale attuata attraverso la riproduzione o imitazione della testata su altro giornale presuppongono la confondibilità tra i due titoli e le relative opere (Pret. Milano, ordinanza 1 febbraio 1991, Aida 1992, 31/2).

 

4.2 oggetto e requisiti di tutela

Fatto costitutivo del diritto sul marchio non registrato non è l’ideazione del segno, ma l’uso di esso per contraddistinguere prodotti o servizi (nella specie, è stata ritenuta congruamente motivata la sentenza che ha attribuito i diritti sul marchio non registrato “Le auto della settimana”, impiegato come titolo di una trasmissione di pubblicità televisiva, al soggetto che lo aveva usato per contraddistinguere il relativo servizio e non all’autore del contenuto del programma da diffondere) (Cass. 2 luglio 2007 n. 14969, Pres. De Musis, Est. Salvato, Agenzia GP s.r.l. c. Videogruppo s.p.a., Agenzia GF s.r.l., Aida 2008, Repertorio IV.4.2)

Il nome del gruppo musicale costituisce la denominazione del complesso, organizzato secondo lo schema di un’associazione o di una società in nome collettivo irregolare, che rappresenta un centro autonomo di imputazione di interessi e di diritti, cosicché tale nome resta di esclusiva pertinenza dell’organizzazione, anche quando taluno degli originari componenti se ne allontani o ne venga escluso, ed in caso di scioglimento dell’organizzazione stessa non può essere speso autonomamente da ciascuno degli ex-componenti del gruppo, ove non siano venute meno la memoria storica e la notorietà di esso (nel caso di specie, è stata inibita a due ex-componenti di un gruppo musicale, ad istanza di altri due dei componenti del gruppo originario, l’utilizzazione del nome “New Trolls” come denominazione di gruppo o segno distintivo di attività di gruppo o marchio di prodotti artistici, musicali e discografici in esibizioni pubbliche e concerti, apparizioni, forme e manifestazioni pubblicitarie, produzioni discografiche) (Trib. Genova, ordinanza 4 dicembre 2007, Giud. Castiglione, Arturo Belloni, Giovanni Belleno c. Vittorio De Scalzi, Domenico Di Paolo, Aida 2008, Repertorio IV.4.2).

La tutela dei nomi a dominio aziendali va riconosciuta a tutti i nomi a dominio utilizzati in ambito imprenditoriale o comunque pubblicitario, con ricadute economicamente rilevanti (Trib. Napoli, 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 AG, Puntogioco 24 c. Celotto, C’è Consulting, Aida 2007, Repertorio IV.4.2)

Il colore granata non è monopolizzabile da una squadra di calcio (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/4).

Il titolo di una manifestazione sportiva a carattere periodico è proteggibile in base all’art. 100 l.a., in quanto assimilabile ai titoli di giornali, riviste o altre pubblicazioni, ovvero alle rubriche in essi contenute; e questa protezione può essere ottenuta anche quando il segno usato come titolo non presenti i requisiti previsti per la tutela di marchio. (Trib. Milano, Sezione IP, 15 novembre 2006, Pres. Migliaccio, Est. Bonaretti, Media Projects s.r.l. c. Telepiù s.p.a., Europa TV s.p.a., Sky Italia s.r.l., Aida 2007, Repertorio IV.4.2)

Il domain name «agendaconcorsi.com» è ampiamente descrittivo dei servizi offerti ai clienti, e con esso non è confondibile il domain name europaconcorsi.com (Trib. Roma, ordinanza 24 dicembre 2004, Aida 2006, 1078/4).

Il segno distintivo «I nuovi angeli» utilizzato per le attività di un gruppo musicale e di registrazione di dischi è un marchio forte, ed è da considerare contraffatto del segno distintivo «I nuovi angeli by Valerio Liboni», ancorché l’utilizzatore di quest’ultimo marchio e titolare del patronimico Liboni avesse partecipato al gruppo musicale «I nuovi angeli» (Trib Torino, ordinanza 31 ottobre 2005, Aida 2006, 1102/2).

Il nome di dominio svolge certo una funzione di indirizzo telematico del titolare della pagina web, ma contemporaneamente indirizza il cliente consumatore verso un determinato sito e così svolge anche una funzione distintiva, che non può d’altro canto ridursi a quella di una semplice insegna, e che pertanto estende la sua protezione a tutte le utilizzazioni confusorie, ancorché consistenti nell’adozione del segno non come domain name, ma soltanto all’interno del sito per contraddistinguere i servizi su di esso offerti (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/1).

Il codice a barre non è tutelato né come opera dell’ingegno né come segno distintivo; è disciplinato da un regolamento contrattuale che si fonda sulla spontanea adesione di chi richiede il codice allo statuto del sistema; questo statuto prevede che il codice a barre di una rivista viene mantenuto anche se la testata cambia editore; comporta che quando cessa di editare una rivista l’editore è obbligato a non utilizzare il suo codice a barre per altro periodico; e l’inadempimento di quest’obbligazione contrattuale costituisce atto contrario ai principi della correttezza professionale e dunque concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti dell’editore che continui la pubblicazione del periodico con la testata da lui dismessa (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/8).

I termini «bancoposta», «vaglia» e «raccomandata» sono associati dalla generalità degli utenti a servizi offerti dalle Poste Italiane, non costituiscono perciò denominazione generica di prodotti suscettibili di essere forniti da qualunque imprenditore, e pertanto sono proteggibili in base alla disciplina dei marchi di impresa (Trib. Modena, 23 agosto 2000, Aida 2001, 778/2).

Pur essendo il domain name un indirizzo, quando esso viene autonomamente scelto dall’imprenditore per farlo corrispondere al proprio segno distintivo e facilitare così la ricerca da parte dell’utente, lo stesso assume un prevalente e pregnante carattere di segno identificativo del soggetto e, trattandosi di un’impresa, della impresa stessa, come tale sottoposto alle norme sulla concorrenza. (Trib. Brescia, ordinanza 5 agosto 2000 – Giud. Orlandini, National Records Edizioni Musicali s.r.l. c. Patrizia Misciali, Stefano  Mazzacani, Aida 2001, Repertorio IV.4.2)

Deve essere inibito, in quanto atto di concorrenza sleale confusoria, l’uso come marchio, come ditta e come domain name di un segno corrispondente all’altrui marchio di fatto utilizzato da epoca anteriore nello stesso ambito territoriale per contraddistinguere prodotti (nella specie: dischi e registrazioni musicali) appartenenti allo stesso settore nel quale opera l’imitatore. (Trib. Brescia, ordinanza 5 agosto 2000 – Giud. Orlandini, National Records Edizioni Musicali s.r.l. c. Patrizia Misciali, Stefano  Mazzacani, Aida 2001, Repertorio IV.4.2)

I termini «bancoposta», «vaglia» e «raccomandata» sono espressioni generiche che indicano servizi ed attività svolte (ma non sempre in via esclusiva) dalle poste italiane, tanto da essere stati in quanto tali registrati nei dizionari italiani; essi sono pertanto privi di capacità distintiva del fornitore dei servizi e non sono proteggibili sulla base della legge marchi (Trib. Modena, ordinanza 29 luglio 2000, Aida 2001, 777/2).

Il fatto che un domain name si diversifichi da un altro domain name precedente per la differenza del cosiddetto top level (nella specie in un caso .it e nell’altro .com) non è sufficiente ad attribuire novità al secondo domain name (Trib. Roma, ordinanza 22 dicembre 1999, Aida 2000, 711/5)

Il rafforzamento della capacità distintiva per acquisto di “secondary meaning” è una possibile conseguenza di un uso particolarmente prolungato ed intenso del segno, per cui deve essere escluso che possa essersi prodotto per la testata di un periodico la cui distribuzione in edicola era cominciata due mesi prima dell’inizio della causa, essendo stato in precedenza distribuito solo per abbonamento, e che anche in edicola era venduto solo in abbinamento con altra pubblicazione, della quale espressamente costituiva supplemento (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Pres. Est. PATRONE, Eurotrend s.r.l. c. Società Editrice D.E. Didieffe Editoriale s.r.l., 3D Editoriale s.r.l., Aida 1999, Repertorio IV.4.2).

In materia di titoli di opere valgono le regole ermeneutiche proprie della disciplina dei marchi, dal momento che a mente del disposto dell’art. 100, 2° comma l.d.a. essi trovano tutela esclusivamente in rapporto a fattispecie di carattere confusorio (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Pres. Est. PATRONE, Eurotrend s.r.l. c. Società Editrice D.E. Didieffe Editoriale s.r.l., 3D Editoriale s.r.l., Aida 1999, Repertorio IV.4.2).

Nell’ambito editoriale, le testate, per quanto generiche, acquistano con la reiterata pubblicazione e diffusione uno spiccato carattere identificativo, cosicché l’emersione di un significato secondario aggiuntivo rispetto al senso descrittivo di esse, che impone a chi si affaccia sul mercato per secondo l’obbligo giuridico di differenziare la propria testata in maniera da non creare confusione nella clientela, può ritenersi almeno in parte in re ipsa nella constatata priorità di diffusione e può trovare conferma in attestazioni provenienti dalla clientela o in riscontri contenuti in altre pubblicazioni (nella specie si è riconosciuta all’editore della rivista «New Age Music and New Sounds » l’esclusiva facoltà di utilizzare l’espressione « New Age » come cuore di una testata giornalistica e si èconseguentemente inibito l’uso da parte di un altro soggetto della testata « Il meglio della musica New age » all’interno della quale erano graficamente enfatizzate le parole « New Age ») (Trib. Monza ordinanza 15 aprile 1997, Pres. LAPERTOSA, Est. LAMANNA, New Sounds s.r.l. c. Gruppo Editoriale Futura s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.2).

E debole una testata (nella specie: Extra) costituita da una parola che non sembra essere dotata di autonoma capacità caratterizzante, né aver assunto una specifica capacità distintiva (Trib. Rimini, ordinanza 1 ottobre 1996, G.D. FEDERICO, Cooperativa Editoriale Giornali Associati a r.l. c. Poligrafici Editoriali s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.2).

Quando due complessi di musica leggera operano nel medesimo territorio sussistono i due presupposti che, rispetto ai soggetti, richiedono la disciplina della ditta e quella della concorrenza sleale, vale a dire la qualifica di imprenditori dei soggetti attivi e passivi e l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra di essi (Trib. Catania, 22 giugno 1994, Aida 1995, 323/3).

La legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera dell’ingegno (in particolare delle pubblicazioni periodiche) per la sua funzione di segno distintivo dell’opera, onde il relativo divieto di riproduzione da parte di altri e su altra opera trova applicazione sempre che ricorrano due condizioni pertinenti alla tutela generale dei segni distintivi, ovvero che il titolo abbia efficacia individualizzante (e non costituisca una designazione esclusivamente generica siccome meramente indicativa dell’argomento per quel determinato tipo di opere) e che l’uso altrui possa generare qualche possibilità di confusione (Trib. Roma, 5 giugno 1993, G.D. GIULIANI, Edizioni Cioè s.r.l. c. Edizioni Lancio s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.2).

Anche volendo affermare che la testata « il fisco » non fosse originariamente dotata di una sua autonoma valenza caratterizzante, è indubbio che l’uso protratto nel tempo‑, la diffusione del periodico e la promozione pubblicitaria dello stesso sono stati idonei ad attribuirgli una funzione individualizzante (Pret. Milano, ordinanza 4 dicembre 1992, Pret. SMIRNE, ETI ‑ Editoriale Tributaria Italiana s.p.a. c. Pirola Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.2).

Le dimensioni, pur se ridottissime, dei volumi di una collana contenente nozioni e formule relative a discipline scientifiche destinate per lo più agli studenti, non conferiscono ad essi capacità distintiva ed individualizzante, sì da evidenziarne la provenienza da una determinata impresa e da esser protetti contro l’imitazione servile, rientrando nelle nozioni di comune esperienza che libri di ridotte dimensioni sono sempre stati presenti sul relativo mercato (App. Milano, 3 luglio 1992, Pres. PAJARDI, Est. DI LEO, Manobook s.a.s. c. Zero Edizioni s.r.l., Aida 1993, Repertorio IV.4.2).

La pubblicazione di uno o più numeri sporadici di una rivista non è circostanza idonea ad interrompere il biennio di cui all’art. 100 l.a. e ad evitare quindi la definitiva estensione del diritto all’uso esclusivo dei titolo di un periodico (Pret. Milano, ordinanza 16 dicembre 1991, Aida 1992, 82/1).

Se è vero che il titolo di una rivista può essere ritenuto debole quando costituito da un vocabolo connotativo del contenuto dell’opera, non di meno è noto l’uso di vocaboli semplici, di immediata presa sui lettori, nel campo dei titoli di riviste e quotidiani: e non si può dubitare che sia proteggibile ex artt. 100 e 102 l.a. il titolo di una rivista che, pur costituito da una parola descrittiva del suo contenuto, si associ ormai con immediatezza proprio a questa rivista e al suo altrettanto noto editore, ed abbia perciò assunto un carattere distintivo e qualificante; onde se è vero che il titolare della testata non può impedire ad altri di usarla, chi si affacci sul mercato per secondo ha tuttavia l’obbligo giuridico di differenziarsene in maniera tale da non creare confusione tra la clientela (Pret. Milano, ordinanza 4 luglio 1991, Aida 1992, 53/1).

L’art. 11 l.m. vieta di utilizzare come marchio il titolo di un’opera dell’ingegno altrui, ed in particolare anche la testata di una rivista (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/2).

 

4.3 soggetti del diritto

Il diritto alla registrazione come marchio del nome di un festival cinematografico (nella specie: «Cervino International Film Festival») spetta all’ente pubblico finanziatore e non all’associazione culturale al quale ne sia stata delegata l’organizzazione (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 15 ottobre 2010, Aida 2011, 1439/1).

Il diritto sul titolo di una pubblicazione periodica spetta al suo ideatore ed autore e comporta il divieto per l’editore o altro terzo soggetto di utilizzare il titolo di un’opera cessata per un periodo di due anni dalla cessazione della pubblicazione (Cass. 24 luglio 2006 n. 16888, Pres. Losavio, Est. Morelli, E.S.I. Edizioni Scientifiche italiane s.p.a. c. C.A., Aida 2009, Repertorio IV.4.3).

L’autore de l titolo di una pubblicazione periodica od i suoi congiunti superstiti possono sempre agire a tutela dell’interesse morale a che non avvengano confusioni, per ottenere che le opere nuove, contraddistinte con il vecchio titolo, risultino ben chiaramente attribuite a persone diverse dall’autore dell’opera che per prima fu individuata con quel titolo (Cass. 24 luglio 2006 n. 16888, Pres. Losavio, Est. Morelli, E.S.I. Edizioni Scientifiche italiane s.p.a. c. C.A., Aida 2009, Repertorio IV.4.3).

Il ruolo, proprio del ricorrente, di cofondatore e artista/esecutore di un complesso musicale medio tempore sciolto è forse sufficiente a giustificare domande (nella specie non proposte) relative all’utilizzo non autorizzato (da tutti gli aventi diritti) del “nome” del complesso in relazione ad un CD contenente alcune sue registrazioni, ma non anche le domande cautelari concretamente proposte dal ricorrente esclusivamente come autore o coautore dei singoli brani del CD, perché la qualità di autore o coautore non può farsi discendere in modo automatico dal ruolo ora detto (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 17 giugno 2008, G.D. Bonaretti, Maurizio Gazzi c. Claudio Fucci, Aida 2009, Repertorio IV.4.3).

La denominazione di un gruppo musicale è tutelabile in capo al gruppo ed ai singoli componenti che si trovino in relazione con esso (Trib Torino, ordinanza 31 ottobre 2005, Aida 2006, 1102/3).

Quando il nome di un quartetto corrisponde a quello di chi lo fonda insieme ad alcuni allievi suoi ed è adottato ed utilizzato sulla base di una sua autorizzazione condizionata e revocabile, il venir meno di una delle condizioni previste per l’utilizzazione (nella specie: la cessazione dell’apporto del primo violino e fondatore del quartetto) impedisce al complesso cameristico di continuare a fregiarsi del di lui nome (Trib. Milano, ordinanza 28 novembre 2005, Aida 2006, 1106/1).

In un quartetto il prodotto artistico risulta dal coordinamento necessario di prestazioni che conservano integro e percepibile tutto il loro carattere individuale ed unico: e per conseguenza, a differenza di quanto avviene per le grandi orchestre, al quartetto non può applicarsi il diritto delle formazioni associative e la disciplina dello pseudonimo collettivo, e con l’ulteriore corollario che il venir meno del quartetto nella sua composizione originale e personale comporta anche il venir meno della possibilità di sfruttare legittimamente il nome d’arte che esso aveva già utilizzato in precedenza (Trib. Milano, ordinanza 28 novembre 2005, Aida 2006, 1106/2).

Il nome di un complesso musicale è oggetto di diritti esclusivi che fanno capo al gruppo di musicisti, in quanto centro autonomo di imputazione di interessi, e che continuano a farvi capo anche quando alcuni membri lascino il gruppo (Trib. Torino, ordinanza 20 dicembre 2005, Aida 2006, 1110/3).

Il diritto su un marchio di fatto (nella specie, «Le Auto della Settimana») utilizzato per un programma di servizi di pubblicità televisiva (nella specie, pubblicità di autosaloni automobilistici) spetta alla televisione emittente e non all’impresa che su incarico dell’emittente abbia predisposto il contenuto del programma da diffondere (App. Torino, 5 novembre 2001, Aida 2002, 863/1).

L’affittuario di un’azienda teatrale ha un diritto ad usarne in via esclusiva la ditta (precedente al contratto di affitto) che deriva da questo contratto, e non può lecitamente registrarla come marchio a proprio nome senza il consenso dell’affittante: che reciprocamente è legittimato ed ha interesse ad agire per far dichiarare la nullità del marchio costituito dalla ditta dell’azienda teatrale eventualmente registrato dall’affittuario (App. Bari, 2 dicembre 1998, Aida 1999, 625/1).

L’uso di segni distintivi di altra azienda in funzione non meramente descrittiva all’interno di messaggi promozionali è particolarmente suscettibile di ingenerare confusione nella clientela quando questi vengano diffusi attraverso Internet (Trib. Napoli, ordinanza 8 agosto 1997, Aida 1998, 537/1).

Costituisce contraffazione di marchio il comportamento di un editore il quale, essendo stato autorizzato dal titolare a realizzare un’opera dedicata ai prodotti recanti un determinato marchio (nella specie: gli orologi Swatch), recante un titolo che riproduce tale marchio con una minima variazione (nella specie: Swatcher), pubblichi, sotto forma di aggiornamento a tale opera, una rivista a cadenza semestrale dallo stesso titolo; il medesimo comportamento costituisce anche atto di sleale concorrenza ai danni del titolare del marchio stesso, ove risulti che tale soggetto opera o potenzialmente potrebbe operare nel settore dell’editoria (Trib. Milano, 10 ottobre 1996, Pres.Est. PATRONE, Swatch s.a. c. Auri Editore Edizioni s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.3).

 

4.4 acquisto e conservazione del diritto

L’uso del proprio nome per attività di lavoro da parte di chi non sia imprenditore non conferisce un diritto di preuso a fronte della successiva registrazione del patronimico come marchio ad opera di un terzo (nella specie il diritto di preuso sul marchio registrato «Orfei» è stato negato a Viviana Orfei, che pure sin da bambina aveva esercitato attività circense nell’ambito di circhi che utilizzavano il patronimico litigioso nella pubblicità) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 14 aprile 2010, G.D. Vitrò, Ravagnani Sebastiano c. Viviana Orfei, Circo Euro 2000 di Montico Giorgio, Circo Nazionale Italia Alex Hamar di Coda Prin Pietro, Circo Ariz di Carbonari Claudio, Aida 2011, Repertorio IV.4.4).

I diritti sul marchio di fatto nascono con l’uso dello stesso per contraddistinguere prodotti o servizi e non con la sua ideazione (nella specie la controversia riguardava il nome di un festival cinematografico) (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 15 ottobre 2010, Aida 2011, 1439/2).

La mancata rinnovazione della registrazione di un marchio costituito dalla denominazione di un gruppo musicale (nella specie: i New Trolls) e lo scioglimento del relativo sodalizio non fanno necessariamente venir meno la memoria storica e la notorietà del gruppo: onde persiste l’interesse dei singoli componenti del medesimo a tutelare la sua denominazione storica contro i tentativi di appropriazione indebita della stessa da parte di terzi non autorizzati (Trib. Genova, ordinanza 4 dicembre 2007, Aida 2008, 1239/1).

Il nome di un complesso musicale oggetto di una registrazione come marchio scaduta per mancato rinnovo e successivamente utilizzato in via di fatto è tutelabile in base all’art. 2598 n. 1 c.c. ed ora 2 c.p.i. (Trib. Torino, ordinanza 20 dicembre 2005, Aida 2006, 1110/1).

La registrazione della testata nel registro della stampa non può costituire per sé sola il punto di partenza per l’operatività di qualsiasi tutela della testata ex art. 100 l.a. o come marchio di fatto (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/2).

 

4.4.1 uso

L’interruzione di un’attività concertistica pluridecennale di un’associazione non determina automaticamente l’esclusione della tutela della sua denominazione contro il rischio di confusione: che è anzi esaltato quando una denominazione confondibile viene assunta per un’altrui iniziativa avviata in sequenza temporale immediata dopo l’interruzione ora detta. (Trib. Milano, 19 maggio 1997, Aida 2000, 665/3)

Ai fini della valutazione del preuso della testata di un periodico a stampa, la clientela dell’editore deve essere individuata sia in quella dei committenti di pubblicità che attraverso il mezzo trasmettono il messaggio, sia in quella degli acquirenti lettori destinatari di messaggi e contenuti (App. Genova, 26 marzo 1994, Aida 1994, 271/2).

La tutela del marchio non registrato trova la sua giustificazione nella notorietà acquisita attraverso la conoscenza da parte del pubblico del prodotto contraddistinto con quel determinato marchio (App. Genova, 26 marzo 1994, Aida 1994, 271/1).

Chi invochi l’applicazione dell’art. 6‑bis CUP a proteggere in Italia la testata di un periodico straniero prima del nuovo testo dell’art. 17 lett.b) I.m. ha l’onere di provare l’effettiva diffusione e la conoscenza notoria della testata sia all’estero che in Italia (Trib. Milano, 7 febbraio 1994, Aida 1994, 265/3).

Un preuso del marchio di fatto che non importi notorietà del segno né locale né generale deve soccombere rispetto all’utilizzazione dell’analogo marchio che abbia raggiunto la notorietà generale e sia stato poi registrato (nella specie confliggevano due testate di rivista) (Trib. Milano, 7 febbraio 1994, Aida 1994, 265/2).

Incombe all’editore convenuto per uso di testata confondibile con quella del concorrente l’onere di provare ex art. 100 co.4 l.a. il non uso biennale di quest’ultima (Trib. Milano, 7 febbraio 1994, Aida 1994, 265/1).

Una volta accertata l’esistenza dell’opera con conseguente sorgere del diritto di autore dal momento della sua creazione, è sufficiente perché si abbia l’uso dei titolo rilevante ex art. 100 1.a. la conoscenza, da parte del pubblico, dell’esistenza dell’opera individuata dal titolo, conoscenza che si può acquisire non solo con la stampa dell’opera, ma anche attraverso altri mezzi di divulgazione, quali l’apprestamento tempestivo dell’opera, la propaganda ad essa fatta, l’inizio della raccolta di abbonamenti o di prenotazioni per l’acquisto e simili (App. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 255/1).

L’intenzione espressa da un’associazione che svolge attività artistica di cessare questa attività non comporta il venir meno della tutela della sua denominazione, essendo necessario a tal fine che a questo fatto storicamente accertato si accompagni una inoperosità protrattasi per un lasso di tempo sufficientemente lungo, tale da privare la denominazione di ogni funzione distintiva della predetta attività (Trib. Milano, ordinanza 1 aprile 1993, Pres. PATRONE, Associazione Laicale Religiosa Angelicum c. Cooperativa Angelicumusica, Aida 2000, Repertorio IV.4.4.1).

La pubblicizzazione della testata di un periodico attuata attraverso la diffusione di un modello avente tutte le caratteristiche del prodotto finale presso la clientela acquirente gli spazi pubblicitari, e presso le agenzie di pubblicità, operatori delle intermediazioni pubblicitarie, assume i connotati del preuso quando le attività prodromiche abbiano sbocco, in un ragionevole intervallo di tempo, sul mercato del consumo: e fonda un diritto del preutente all’utilizzazione esclusiva del segno nell’ambito del preuso anche contro l’editore che abbia successivamente registrato la medesima testata come marchio (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/5).

Il preuso di una testata limitato ad un ambito prettamente cittadino (nella specie: di Genova) non ha gli estremi della notorietà generale necessari a determinare la nullità ex art. 17 l.m. del medesimo titolo successivamente registrato da altri come marchio (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/4).

 

4.4.2 decadenza per non uso

La pubblicazione di uno o più numeri sporadici di una rivista non è circostanza idonea ad interrompere il biennio di cui all’art. 100 l.a. e ad evitare quindi la definitiva estensione del diritto all’uso esclusivo del titolo di un periodico (Pret. Milano, ordinanza 16 dicembre 1991, Aida 1992, 82/1).

 

4.5 contenuto e violazione del diritto

Il segno “ditutto.it” registrato per un periodico non on-line è dotato di sufficiente capacità distintiva: ed è contraffatto dalla testata altrui “ditutto” (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 dicembre 2012, Pres. Est. Tavassi, Walter D’Errico titolare di Bit House Informatica c. Alberto Peruzzo Editore s.r.l. in liquidazione., G&A Giornali Associati s.r.l., MTM More Than Media s.r.l., Aida 2013, Repertorio IV.4.5).

Il marchio Rally Italia Sardinia 2004 non costituisce contraffazione di quello costituito dalle parole Rally Sardinia unite alla raffigurazione di un nuraghe, alberi e cespugli (Trib. Roma,  Sezione IP, 17 ottobre 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, Associazione Sportiva Europe Team c. Associazione Sportiva Moto Club Sardegna, Aida 2012, Repertorio IV.4.5).

L’uso parodistico di un segno distintivo altrui (nella specie, la “cornice gialla” che contraddistingue la produzione discografica della Deutsche Grammophon) che risulti in concreto inidonea a determinare un pericolo di confusione o a trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del segno può tuttavia risultare illecita ove possa determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio veicolato dal segno, ad esempio sotto il profilo della diluizione o quello dell’ “attentato alla reputazione” (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 31 dicembre 2009, G.D. Gandolfi, Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a., Sony Music Entertainement Italy s.p.a., Aida 2010, Repertorio IV.4.5).

La differenza di prezzo fra prodotti originali e di imitazione non rileva per escludere la confondibilità e l’illiceità dell’imitazione servile (nella specie, di modelli di borsette) (Trib. Roma , 5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/4).

La confondibilità rilevante per il divieto di imitazione servile (nella specie, di modelli di borsette) non va riferita al solo acquirente ma anche ai terzi, che vedendo il prodotto acquistato ed “esibito” dal proprietario credano di vedere un prodotto originale (Trib. Roma , 5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/5).

Non costituisce contraffazione del marchio CAP, registrato da Poste Italiane s.p.a. per le classi 39 e 42 relative a trasporto e servizi postali, l’uso del medesimo segno per un volume ed un corrispondente CD Rom contenenti l’elenco dei codici di avviamento postali italiani (Trib. Milano, ordinanza 9 maggio 2007, Aida 2008, 1218/2).

Sono rilevanti ai fini di valutare in concreto la sussistenza di un pericolo di confusione tra due titoli di opere dell’ingegno (nella specie: un’opera cinematografica ed una televisiva recanti l’identico titolo “Compagni di scuola”), ai fini dell’applicazione dell’art. 100 l.d.a., sia elementi intrinseci alle opere, quindi i contenuti narrativi e descrittivi della vicenda rappresentata, nonché il mezzo e sistema di rappresentazione e comunicazione; sia elementi estrinseci, tra cui in primo luogo lo iato temporale intercorso tra le due opere ed il contesto dei destinatari di esse (Trib. Roma, 16 giugno 2004. G.U. Costa, Carlo Verdone c. RAI Radiotelevisione Italiana, Publiglobo s.r.l., Aida 2007, Repertorio IV.4.5)

La denominazione “Salernitana Sport” di una società cui fa capo una squadra di calcio della città di Salerno esprime in modo diretto, senza alcuna elaborazione creativa, lo strettissimo legame tra la società, la squadra e la città ed è quindi un segno distintivo debole, come tale non confondibile con la denominazione “Salernitana Calcio 1919”, adottata da un’altra società titolare di altra squadra di calcio della medesima città (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Pres. Lipani, Est. Casaburi, Salernitana Sport c. Salernitana Calcio 1919, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Aida 2007, Repertorio IV.4.5)

La confusione iniziale, ossia quella che si manifesta solo in una prima fase dell’approccio al prodotto o al servizio contraddistinto dal segno dell’imitatore, è di per sé sufficiente a determinare l’approfittamento per l’imitatore e – di converso – un pregiudizio per il titolare del marchio imitato, ci cui configura pertanto una contraffazione (Trib. Napoli, 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 AG, Puntogioco 24 c. Celotto, C’è Consulting, Aida 2007, Repertorio IV.4.5).

Il segno distintivo «I nuovi angeli» utilizzato per le attività di un gruppo musicale e di registrazione di dischi è un marchio forte, ed è da considerare contraffatto del segno distintivo «I nuovi angeli by Valerio Liboni», ancorché l’utilizzatore di quest’ultimo marchio e titolare del patronimico Liboni avesse partecipato al gruppo musicale «I nuovi angeli» (Trib. Torino, ordinanza 20 dicembre 2005, Aida 2006, 1110/2).

Non sono confondibili due testate di periodici che hanno in comune la parola «gea»: quando la diversità del tipo di carattere impiegati (nell’uno la parola gea è scritta in corsivo bianco, con sovrapposizione del sottotitolo «gestione dell’economia e dell’ambiente», su uno sfondo che cambia ad ogni numero, con varie immagini fotografiche, mentre nell’altro il termine «nuova gea» è scritto in corsivo bianco, ma con la g di gea in maiuscolo, con la sottoscritta «quaderni per l’ambiente», su sfondo verde, ove appare sempre raffigurata la stilizzazione di un globo terrestre), la diversità della collocazione della testata, quella del formato/delle dimensioni utilizzati, l’aggiunta in una testata dell’aggettivo «nuovo» e del sottotitolo «quaderni per l’ambiente» valgono a differenziare sufficientemente le due testate (Trib. Roma, ordinanza 28 novembre 2004, G.D. Iofrida, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.5).

Poiché in ambito telematico l’effetto utile per il titolare del sito è il momento del contatto, già la confusione iniziale in cui cada il navigatore a causa della somiglianza tra i segni distintivi in conflitto è sufficiente a determinare l’approfittamento per l’imitatore e per converso un pregiudizio per il titolare del marchio, nel senso che in tal modo l’imitatore può approfittare della domanda dei consumatori/navigatori che, cercando prodotti di un certo genere o marca, approdino a servizi e offerte più o meno succedanee, che li distolgano dall’obiettivo primario (Trib. Napoli, ordinanza 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 A.G. Puntogioco24 s.r.l. c. Celotto Domenico, C’è Consulting s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.5).

I marchi Puntogioco e Puntogioco24.it registrati anche per la classe 41, che comprende l’organizzazione della partecipazione a lotterie e a giochi d’azzardo e la distribuzione di biglietti di lotterie, ed il domain name puntogioco.24.it, che contraddistingue un sito nel quale viene svolto un servizio che consente di giocare alle lotterie statali a mezzo Internet, sono contraffatti dai domain names puntogioco.biz e puntogioco.info, utilizzati per un sito in cui vengono svolti servizi di consulenza attinente al mercato dei giochi e delle scommesse telematiche (Trib. Napoli, ordinanza 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 A.G. Puntogioco24 s.r.l. c. Celotto Domenico, C’è Consulting s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.5).

È illecita la registrazione come domain name della altrui ditta di fantasia per distinguere un sito utilizzato per scopi (non commerciali, ma) latamente umanitari (Trib. Roma, ordinanza 24 novembre 2003, G.D. Costa, Michele Dinoia c. Lowermybills.com Inc., National Arbitration Forum, Tuonomet.it s.r.l., Consorzio Core, Aida 2004, Repertorio IV.4.5).

Il nome di dominio svolge certo una funzione di indirizzo telematico del titolare della pagina web, ma contemporaneamente indirizza il cliente consumatore verso un determinato sito e così svolge anche una funzione distintiva, che non può d’altro canto ridursi a quella di una semplice insegna, e che pertanto estende la sua protezione a tutte le utilizzazioni confusorie, ancorché consistenti nell’adozione del segno non come domain name, ma soltanto all’interno del sito per contraddistinguere i servizi su di esso offerti (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/1).

Vi è differenza tra la tutela contro condotte integranti concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., e quella contro condotte in violazione della legislazione sui marchi, trattandosi, nel primo caso, di una tutela fondata su di un concreto pericolo, un quid pluris rispetto all’uso del marchio o di altro segno distintivo altrui, e, nell’altro caso,di una tutela per la quale è sufficiente un accertamento in astratto sul segno distintivo e sulle caratteristiche delle diverse attività imprenditoriali (Trib. Roma, ordinanza 22 giugno 2001, Aida 2002, 852/2).

Il deposito, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, di un atto con cui il difensore di una parte ne comunica il fallimento, non interrompe la causa (nella specie per uso illegittimo di testata) (Trib. Milano, 4 giugno 2001, Aida 2002, 845/1)

Il top level domain name .it è privo di attitudine distintiva poiché attiene unicamente alla localizzazione geografica dell’elaboratore che ospita il sito distinto dal domain name (Trib. Siracusa sezione distaccata di Lentini, ordinanza 23 marzo 2001, Aida 2002, 840/6).

La registrazione di un nome di dominio da parte delle autorità preposte al funzionamento della rete Internet non consente di comprimere i diritti di marchio vantati da terzi e ben può costituire contraffazione (Trib. Modena, 23 agosto 2000, Aida 2001, 778/5)

Il pericolo di confusione derivante dall’utilizzazione di segni (nella specie: domain names) confondibili con altrui marchi va verificato con riferimento al bacino di utenza cui il marchio in concreto si rivolge, non assumendo invece rilevanza che l’utilizzatore dei segni imitanti svolga la propria attività di impresa in un settore (nella specie, fornitura di prodotti e servizi informatici) distante da quello del titolare dei segni imitati (nella specie, servizi postali): tanto più quando l’imitatore sfrutta la notorietà dei segni imitati e l’attenzione di soggetti interessati alle attività del terzo titolare (Trib. Modena, 23 agosto 2000, Aida 2001, 778/4).

L’utilizzazione di domain names quali «bancoposta.it», «vaglia.it» e «raccomandata.it» da parte di soggetti diversi dalle Poste Italiane appare strumentale a catturare nei rispettivi siti utenti che intendono mettersi in contatto con le poste, tanto più quando le informazioni contenute nel sito non ne rendano immediatamente evidente l’estraneità all’amministrazione postale; questa utilizzazione risulta quindi confusoria ed in violazione dell’art. 11 l.m. (Trib. Modena, 23 agosto 2000, Aida 2001, 778/3).

È illecita per concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. la collocazione nel proprio sito di un link che riproduce il marchio di un concorrente e rinvia ad una pagina web che contiene fotografie ed altro materiale provenienti dall’altrui catalogo, nonché (alla voce «contattaci») un modulo di posta elettronica nel quale è preinserito il proprio indirizzo e-mail. (Trib. Crema, ordinanza 24 luglio 2000, Aida 2001, 775/5)

L’uso di un domain name di Internet già utilizzato da altri è illecito ex art. 2598 n. 1 c.c. quando sia idoneo a creare confusione (Trib. Ivrea, 19 luglio 2000, Aida 2001, 774/1).

Sono tra loro confondibili i nomi a dominio italiainvest.it e rispettivamente italia-invest.it, italia-invest.com, italia-invest.net, italia-invest.org, italiainvest.com. (Trib. Roma, ordinanza 18 luglio 2000, Aida 2001, 773/3)

Il nome a dominio del sito web serve ad individuare un soggetto commerciale, i servizi o prodotti da esso resi attraverso la rete telematica: e dunque è tutelabile attraverso l’applicazione dell’art. 2598 n. 1 c.c. (Trib. Roma, ordinanza 18 luglio 2000, Aida 2001, 773/2)

L’uso di un domain name che contiene la denominazione sociale di un concorrente costituisce violazione del diritto al nome ex artt. 2364 e 2567 c.c. ed atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. (Trib. Napoli, ordinanza 27 maggio 2000, Aida 2001, 769/1)

La confusione possibile tra una rivista di motociclismo e motoristica (da un lato) ed un sito shop di ricambi e pezzi meccanici (dall’altro) non è esclusa dal fatto che questo sito contiene in una pagina diversa dalla home page un link al sito della rivista (Trib. Padova, ordinanza 14 dicembre 1998, Aida 2000, 672//2)

Costituisce illecito ex artt. 100 e 102 l.a. l’uso del titolo di una rivista di motociclismo e motoristica quale cuore del domain name (nella specie: Motosprint.it) di un sito shop o commerciale destinato alla vendita di ricambi e pezzi meccanici di moto e motori (Trib. Padova, ordinanza 14 dicembre 1998, Aida 2000, 672/1)

Il titolo “Bimbisani” per una rivista dedicata alla salute dei bambini appare essere al limite della descrittività del carattere, del convenuto e del settore di mercato cui è destinato, con la conseguenza che esso non può trovare tutela in rapporto ad altri titoli il cui gradiente di differenziazione sia anche minimo (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Pres. Est. PATRONE, Eurotrend s.r.l. c. Società Editrice D.E. Didieffe Editoriale s.r.l., 3D Editoriale s.r.l. , Aida 1999, Repertorio IV.4.5).

La possibilità che il titolo adottato sia dotato di una forza distintiva maggiore o minore, a seconda delle capacità evocative del segno, importa che anche l’ambito della tutela possa essere più o meno esteso in rapporto a titoli più o meno simili (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Pres. Est. PATRONE, Eurotrend s.r.l. c. Società Editrice D.E. Didieffe Editoriale s.r.l., 3D Editoriale s.r.l., Aida 1999, Repertorio IV.4.5).

Nell’ambito editoriale, le testate, per quanto generiche, acquistano con la reiterata pubblicazione e diffusione uno spiccato carattere identificativo, cosicché l’emersione di un significato secondario aggiuntivo rispetto al senso descrittivo di esse, che impone a chi si affaccia sul mercato per secondo l’obbligo giuridico di differenziare la propria testata in maniera da non creare confusione nella clientela, può ritenersi almeno in parte in re ipsa nella constatata priorità di diffusione e può trovare conferma in attestazioni provenienti dalla clientela o in riscontri contenuti in altre pubblicazioni (nella specie si è riconosciuta all’editore della rivista « New Age Music and New Sounds » l’esclusiva facoltà di utilizzare l’espressione « New Age » come cuore di una testata giornalistica e si è conseguentemente inibito l’uso da parte di un altro soggetto della testata « Il meglio della musica New age » all’interno della quale erano graficamente enfatizzate le parole « New Age ») (Trib. Monza ordinanza 15 aprile 1997, Pres. LAPERTOSA, Est. LAMANNA, New Sounds s.r.l. c. Gruppo Editoriale Futura s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

Per valutare se sussiste confondibilità tra due pubblicazioni non è possibile limitarsi a valutare, con metodo esclusivamente analitico, gli elementi di diversità e differenziazione materiale fra i prodotti a confronto, ma occorre integrare tale indagine analitica attraverso un’osservazione globale e sintetica, tenendo conto delle caratteristiche effettuali di ciascun prodotto, della sua destinazione e del plateau dei potenzialí clienti (Trib. Monza ordinanza 15 aprile 1997, Pres. LAPERTOSA, Est. LAMANNA, New Sounds s.r.l. c. Gruppo Editoriale Futura s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

Sussistono i presupposti per l’accoglimento ex art. 102 l.a. di una domanda per imitazione di testata giornalistica quando le parti siano imprenditori in rapporto di potenziale concorrenza per coincidenza almeno parziale del bacino di utenza dei lettori,, il titolo imitato sia dotato di capacità distintiva e l’ìmitazione di esso sia idonea a creare confusione, non rilevando per escluderla la diversità di prezzo dei quotidiani (nella specie si è inibita la prosecuzione dell’uso della testata « Roma è Roma », in cui la prima parola era scritta a grandi caratteri, per imitazione della testata « Roma », entrambe adottate per giornali quotidiani) (Trib. Roma, ordinanza 27 dicembre 1996, G.D. CIANCIO, Edizioni Del Roma s.r.l. c. Roma Progetto Editoriale s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

Non costituiscono elementi idonei a far ritenere illecita l’imitazione di una pubblicazione altrui, né sotto il profilo del diritto d’autore, né sotto quello della concorrenza sleale, la mera similarità esteriore della rilegatura, non peculiare dell’edizione imitata e comunque inidonea a confondere gli acquirenti anche in considerazione della diversa dimensione del formato editoriale; e l’uso in entrambi i titoli di termini nautici (nella specie « la navicella » e « transatlantico » per pubblicazioni relative al parlamento italiano) a sua volta inidoneo a creare confusione stante il presumibile livello culturale degli acquirenti delle pubblicazioni per cui è causa (Trib. Roma, ordinanza 29 novembre 1996, G. L REALI, Editoria Italiana s.n.c. c. Vama Edizioni s.r.L., Edizioni Arbor s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

Non sussiste alcuna interferenza né concettuale, né grafica, né fonetica tra le testate « Cavallo Magazine » e « Cavalli & Cavalieri » adottate per due pubblicazíoni dello stesso genere, e nelle quali solo la prima parola (rispettivamente « Cavallo » e « Cavalli ») sia scritta a grandi caratteri, poiché le scritte successive sono idonee a differenziare le espressioni usate (Trib. Milano, 25 marzo 1996, Pres. PATRONE, Est. MIGLIACCIO, Il mio cavallo s.r.l. c. Solitaire s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

L’adozione per un periodico della testata « Cavallo Magazine presenta i Super Poster Il mio cavallino », nella quale l’elemento predominante è costituito dalle parole « Il mio cavallino » scritte a grandi lettere e in posizione centrale sulla pagina, costituisce violazione della testata « Il mio cavallo » già in uso per una rivista indirizzata al medesimo pubblico (Trib. Milano, 25 marzo 1996, Pres. PATRONE, Est. MIGLIACCIO, Il mio cavallo s.r.l. c. Solitaire s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

Mentre per i periodici anche un titolo descrittivo può essere meritevole di tutela quando la « serialità » e la « unicità » di esso determini nel lettore una costante «associazione » del titolo alla specifica opera editoriale da esso contrassegnata, il titolo descrittivo di una singola pubblicazione, che si collochi in un settore estremamente affollato e si diriga ad un pubblico specialistico (nella specie « La pesca sportiva in mare »), non può essere protetto come individuante ai sensi dell’art. 100 l.a., cosicché ne è lecita anche l’imitazione integrale, quando le circostanze del caso inducono ad escludere la possibilità di una distrazione confusoria del consumatore (App. Milano, 9 giugno 1995, Pres. Loi, Est. SCUFFI, Editoriale Olimpia s.p.a. c. Gruppo Ugo Mursia Editore s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

La testata «Super Inter» non è confondibile con la testata «Inter Football Club», anche tenuta presente l’esistenza sulla copertina del primo periodico del nome dell’editore (Tríb. Milano, 29 maggio 1995, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.5).

Nel caso di testate « deboli » di periodici l’indicazione dell’editore adempie alla medesima funzione disciplinatrice che è data dal nome dell’autore nelle opere non periodiche: così che l’editore che abbia contrassegnato la propria rivista con un’indicazione di « provenienza » qual è quella della sua qualità di editore si è automaticamente messo nella condizione di escludere che altro prodotto similare, privo di analogo « contrassegno », possa mai essere « confuso » con il proprio ovvero inteso dal pubblico dei consumatori come da lui proveniente (Trib. Roma, 5 giugno 1993, G.D. GIULIANI, Edizioni Cioè s.r.l. c. Edizioni Lancio s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.5).

Nel giudizio di confondibilità delle testate dei due periodici non è sufficiente l’analisi delle parole usate nei loro titoli, secondo la loro affinità fonetica e lessicale, ma occorre altresì considerare, in un esame sintetico comparativo compiuto dal punto di vista dei destinatari della pubblicazione, sia il modo di « presentarsi » al pubblico del periodico (ovvero i caratteri distintivi della pubblicazione immediatamente apparenti in sede di primo approccio, come ad esempio i caratteri tipografici utilizzati, la posizione dei titoli in copertina, i sottotitoli, i colori, le dimensioni del foglio ed il sistema di impaginazione) sia i « contenuti » offerti dal periodico, sia infine la « cerchia di lettori » alla quale esso risulta destinato (Trib. Roma, 5 giugno 1993, G.D. GIULIANI, Edizioni Cioè s.r.l. c. Edizioni Lancio s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.5).

E’  debole il titolo « Stelle » per un periodico che ripubblica i migliori successi editoriali di una rivista di fotoromanzi (Trib. Roma, 5 giugno 1993, G.D. GIULIANI, Edizioni Cioè s.r.l. c. Edizioni Lancio s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.5).

Quando il titolo di un periodico è « debole » e la sua intrinseca capacità protettiva è «abbassata » anche lievi modificazioni, sottrazioni o aggiunte sono atte ad evitare ogni confusione, ed aumentano le possibilità di valide differenziazioni da parte di altre testate (Trib. Roma, 5 giugno 1993, G.D. GIULIANI, Edizioni Cioè s.r.l. c. Edizioni Lancio s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.5).

Viola l’art. 100 l.a. l’emittente che usi per una propria rubrica televisiva un titolo identico a quello di un programma televisivo da altri prodotto e fatto diffondere: quando i due programmi, a prescindere da differenze specifiche, riguardano comunque una medesima problematica di tipo scientifico, ed a nulla rilevando in contrario che le due imprese (nella specie: un’emittente televisiva ed un produttore di programmi per emittenti) operino in settori fra loro diversi (Pret. Roma, ordinanza 7 aprile 1993, Pret. VALLILLO, Compagnia Generale R.T. c. RAI‑Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.5).

Non sussiste il periculum in mora necessario ad inibire ex art. 700 c.p.c. l’uso della testata di un telegiornale, che si assume confondibile con altro precedente, quando è assente ogni possibilità di confusione dei programmi da parte dei potenziali fruitori (Pret. Roma, ordinanza 15 maggio 1992, Aida 1992, 107/5).

La valutazione di confondibilità tra i titoli va effettuata non esaminando analiticamente i singoli elementi di cui essi si compongono, ma per sintesi in base ad una valutazione complessiva del risultato d’insieme (Pret. Roma, ordinanza 15 maggio 1992, Aida 1992, 107/3).

Nel conflitto tra titoli e testate particolarmente generici lievi modificazioni, sottrazioni od aggiunte sono da sole sufficienti a garantirne la distinzione e l’inconfondibilità (Pret. Roma, ordinanza 15 maggio 1992, Aida 1992, 107/2).

Può esser mutuata dalla disciplina dei marchi la distinzione tra titoli e testate forti e rispettivamente deboli: caratterizzandosi la seconda categoria per il fatto di non esser frutto di pura fantasia e di utilizzare parole del linguaggio comune destinate a descrivere il contenuto dell’opera o ad evidenziare l’argomento trattato (Pret. Roma, ordinanza 15 maggio 1992, Aida 1992, 107/1).

Non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. la registrazione di una testata preusata da altri: quando la testata sia debole e descrittiva del carattere di city magazine proprio del periodico, e la registrazione sia avvenuta non in mala fede ed in un’ipotesi in cui i due editori avevano elaborato pressoché coevamente due diversi progetti entrambi di city magazine (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/6).

La pubblicizzazione della testata di un periodico attuata attraverso la diffusione di un modello avente tutte le caratteristiche del prodotto finale presso la clientela acquirente gli spazi pubblicitari, e presso le agenzie di pubblicità, operatori delle intermediazioni pubblicitarie, assume i connotati del preuso quando le attività prodromiche abbiano sbocco, in un ragionevole intervallo di tempo, sul mercato del consumo: e fonda un diritto del preutente all’utilizzazione esclusiva del segno nell’ambito del preuso anche contro l’editore che abbia successivamente registrato la medesima testata come marchio (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993,145/5).

Non assolve l’onere di differenziazione e viola gli artt. 100 e 102 l.a. l’editore che adotti come testata un segno complesso costituito da due testate precedenti di altro editore, con il risultato di confondere gli interessati, inducendoli a ritenere che la sua rivista sia emanazione del primo editore o in qualche modo ad esso legata (Pret. Milano, ordinanza 4 luglio 1991, Aida 1992, 53/2).

Se è vero che il titolo di una rivista può essere ritenuto debole quando costituito da un vocabolo connotativo del contenuto dell’opera, non di meno è noto l’uso di vocaboli semplici, di immediata presa sui lettori, nel campo dei titoli di riviste e quotidiani: e non si può dubitare che sia proteggibile ex artt. 100 e 102 l.a. il titolo di una rivista che, pur costituito da una parola descrittiva del suo contenuto, si associ ormai con immediatezza proprio a questa rivista e al suo altrettanto noto editore, ed abbia perciò assunto un carattere distintivo e qualificante; onde se è vero che il titolare della testata non può impedire ad altri di usarla, chi si affacci sul mercato per secondo ha tuttavia l’obbligo giuridico di differenziarsene in maniera tale da non creare confusione tra la clientela (Pret. Milano, ordinanza 4 luglio 1991, Aida 1992, 53/1).

 

4.6 azione e sanzioni: v. IV. 5, VII. 8

 

4.7 fattispecie

Sono tra loro confondibili i titoli “Puglia. Ricette e sapori” e rispettivamente “Puglia ricette & sapori-cento ricette cento ristoranti cento vini” in cui le parole “cento ricette e cento ristoranti cento vini” sono un sottotitolo scritto in caratteri molto più piccoli (Trib. Bari, Sezione IP, ordinanza 10 dicembre 2011, Pres. Magaletti, Est. Lenoci, Congedo Editore s.r.l. c. Edizioni Effe s.r.l., Aida 2012, Repertorio IV.4.7)

Costituisce un valido segno distintivo, avendo acquisito nel tempo efficacia individualizzante, il segno complesso costituito da una cornice in stile neoclassico, contenente l’elemento denominativo “Deutsche Grammophon” sovrastato da una piccola composizione floreale di gusto tra il neoclassico ed il liberty, ed in tale segno la “cornice gialla” ha acquisito una sostanziale preminenza che la rende anche autonomamente tutelabile. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 31 dicembre 2009, G.D. Gandolfi, Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a., Sony Music Entertainement Italy s.p.a., Aida 2010, Repertorio IV.4.7).

Sono tra loro confondibili i segni distintivi “Radio Rock” e “Radiorock” di due emittenti radio che diffondono nel medesimo ambito territoriale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 giugno 2008, G.D. Cruciani, Q s.r.l. c. 3° Produzione e Distribuzione s.r.l. in liquidazione, Aida 2009, Repertorio IV.4.7).

Non sono tra loro confondibili ex artt. 100-102 l.a. i titoli “Gambero Rosso” e rispettivamente “Il Gambero rozzo”, “Gli agriturismi del Gambero rozzo” e “Le ricette ed i vini del Gambero rozzo 2007” (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 23 giugno 2008, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, G.R.H. s.p.a. c. Newton Compton Editori s.r.l., Newton Compton Editori 1969 s.r.l., Aida 2009, Repertorio IV.4.7).

Non sussiste pericolo di confusione tra i titoli delle riviste “Tutto usato” e “Cambio tutto usato” relative al mercato delle auto usate (Trib. Milano, ordinanza 4 aprile 2003,­ G.D. De Sapia , Publilario Editrice s.r.l. c. ACI Mondadori, Aida 2003, Repertorio IV.4.7).

E’ nullo perché registrato in malafede e ad un tempo perché carente di novità il marchio registrato per prodotti editoriali il cui cuore riprenda la testata di una rivista di cui chi ha registrato il marchio aveva ideato il progetto editoriale ed era stato ad un tempo direttore tecnico editoriale (Trib. Milano, ordinanza 23 luglio 1999, Aida 2000, 701/3).

Il criterio di prevalenza nel conflitto tra due testate di riviste è quello della priorità d’uso, e non quello della data di richiesta della registrazione tribunalizia (Trib. Milano, ordinanza 23 luglio 1999, Aida 2000, 701/2).

Non sono tra loro confondibili la testata « Handicap » dì un periodico ippico ed il titolo « Forma Italia » di un inserto della rivista « Galoppo Italia ». (Pret. Milano, ordinanza 26 novembre 1992, Pret. SMIRNE, Bargra s.n.c. c. Galoppo Italia s.a.s., Aida 1993, Repertorio IV.4.7).

Non sono tra loro confondibili le testate di telegiornali « TGR » e rispettivamente «TGR Rete Oro » (Pret. Roma, ordinanza 15 maggio 1992, Aida 1992, 107/4).

Dovendosi escludere il carattere di uso corrente ed ordinario delle parole « Porky’s », devono ritenersi confondibili, con riferimento ad un pubblico di media diligenza ed avvedutezza, i titoli di opere cinematografiche « Porky’s ‑ questi pazzi pazzi porcelloni »e « Porky’s 2 il giorno dopo » (da un lato) e « Porky’s today » (dall’altro): dato il valore prevalente assegnato in essi al termine « Porky’s », e dato che il terzo titolo si propone in un rapporto di prosecuzione e di serialità con i primi due, con ciò pregiudicando la possibilità per il primo produttore di proseguire lo sfruttamento del filone da lui iniziato (Trib. Roma, 14 novembre 1991, Aida 1992, 71/3).

Il marchio « oggi », nato come debole, ha accumulato attraverso l’uso, la propaganda e la pubblicità una grande forza distintiva: onde l’aggiunta al nome «oggi » della parola «giovani » non vale a differenziare sufficientemente i due segni usati come testate da imprenditori diversi (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/4).

 

4.7.1 titolo, testata, rubrica

La testata di un periodico è validamente tutelabile quale marchio (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 dicembre 2012, Pres. Est. Tavassi, Walter D’Errico titolare di Bit House Informatica c. Alberto Peruzzo Editore s.r.l. in liquidazione., G&A Giornali Associati s.r.l., MTM More Than Media s.r.l., Aida 2013, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo “motori e veicoli “ non è confondibile con quello “ruote agricole” (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 24 gennaio 2013, G.D. Zama, Tattilo Editrice  s.r.l., E.D.E.S. s.r.l. c. Top Press s.r.l., Aida 2013, Repertorio IV.4.7.1).

Il disegno della testata di una rivista (nella specie, Bridge d’Italia) può beneficiare della tutela del diritto d’autore in presenza di una particolare caratterizzazione grafica delle lettere e dei disegni che la accompagnano (nella specie, dei semi delle carte) (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 3 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Franco Fraschini c. Federazione Italia Gioco Bridge, Aida 2011, Repertorio IV.4.7.1).

Anche i termini in sé generici possono acquisire capacità distintiva in ragione della loro combinazione e dell’originalità dell’impiego di essi (nella specie è stata giudicata correttamente motivata la decisione impugnata secondo l’espressione “100 pagine 1000 lire” validamente tutelabile come segno distintivo di una collana di pubblicazioni”). (Cass. Sez. I 24 settembre 2008 n. 24036, Pres. Vitrone, Est. Tavassi, P.M. Apici, La Stella c. Newton Compton Editori, Aida 2010, Repertorio IV.4.7.1)

Non contrasta col principio generale della libera appropriabilità delle idee la possibilità di tutelare come segno distintivo la specifica trasposizione di un’idea in un messaggio incisivo e caratterizzante tale da tradursi nella denominazione identificativa di una collana di pubblicazioni. (Cass. Sez. I 24 settembre 2008 n. 24036, Pres. Vitrone, Est. Tavassi, P.M. Apici, La Stella c. Newton Compton Editori, Aida 2010, Repertorio IV.4.7.1)

Qualora i titoli delle opere artistiche siano tutelati in uno Stato membro contro l’uso di un marchio successivo, essi possono essere considerati segni diversi dai marchi ai sensi dell’art. 8 n. 4 RMC, a condizione che soddisfino cumulativamente i requisiti di essere utilizzati nella normale prassi degli affari, di avere una portata non puramente locale, di attribuire al loro titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo e di essere oggetto di un diritto acquisito in modo conforme al diritto dello Stato membro anteriormente al deposito della domanda di marchio comunitario cui sono opposti. (Tribunale I grado 30 giugno 2009, in causa T-435/05, Danjaq LLC c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno UAMI, Aida 2010, Repertorio IV.4.7.1)

Il titolo non è di per sé un’opera dell’ingegno, anche se frutto di un pensiero originale, ma riceve tutela solo in quanto individui l’opera della quale rappresenti il segno distintivo, quando e fin tanto che, una tale opera dell’ingegno, se periodica, effettivamente sussista e per il periodo di due anni dalla cessazione della pubblicazione (Cass. 24 luglio 2006 n. 16888, Pres. Losavio, Est. Morelli, E.S.I. Edizioni Scientifiche italiane s.p.a. c. C.A., Aida 2009, Repertorio IV.4.7.1).

Il diritto sul titolo di una pubblicazione periodica spetta al suo ideatore ed autore e comporta il divieto per l’editore o altro terzo soggetto di utilizzare il titolo di un’opera cessata per un periodo di due anni dalla cessazione della pubblicazione (Cass. 24 luglio 2006 n. 16888, Pres. Losavio, Est. Morelli, E.S.I. Edizioni Scientifiche italiane s.p.a. c. C.A., Aida 2009, Repertorio IV.4.7.1).

L’autore de l titolo di una pubblicazione periodica od i suoi congiunti superstiti possono sempre agire a tutela dell’interesse morale a che non avvengano confusioni, per ottenere che le opere nuove, contraddistinte con il vecchio titolo, risultino ben chiaramente attribuite a persone diverse dall’autore dell’opera che per prima fu individuata con quel titolo (Cass. 24 luglio 2006 n. 16888, Pres. Losavio, Est. Morelli, E.S.I. Edizioni Scientifiche italiane s.p.a. c. C.A., Aida 2009, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un’opera dell’ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva e come tale non è tutelato come bene autonomo ai sensi dell’art. 12 l.d.a., ma riceve una tutela esaustiva da parte dell’art. 100 l.d.a., in quanto individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo (Cass. Sez. I civile 19 dicembre 2008 n. 29774, Pres. Plenteda, Est. Ragonesi, Barbero Editori s.r.l. c. Conti Editore s.p.a., Aida 2009, Repertorio IV.4.7.1).

I principi desumibili dell’art. 2598, n. 1 c.c. con riguardo alla confondibilità per imitazione servile, valgono anche per la fattispecie di cui all’art. 102 l.d.a., poiché le due norme non presentano alcun divario sotto il profilo concettuale e strumentale, dal momento che entrambe le ipotesi da esse rispettivamente considerate hanno in comune il presupposto fondamentale che la riproduzione e imitazione generi confusione fra due attività concorrenti, ed abbia per effetto il pericolo di sviamento della clientela. (Nella specie si è ritenuto che l’insieme degli elementi costituenti la copertina di una rivista in materia di automobili, il cui titolo “Auto” era stato ritenuto di per sé non proteggibile, fosse stato imitato in modo tale da ingenerare un pericolo di confusione stata violata dall’insieme degli elementi costituenti la copertina di una rivista di analogo argomento intitolata “la mia Auto”, in cui in particolare le parole “La mia“ erano scritte in caratteri piccolissimi e nascoste nell’angolo sinistro del titolo) (Cass. Sez. I civile 19 dicembre 2008 n. 29774, Pres. Plenteda, Est. Ragonesi, Barbero Editori s.r.l. c. Conti Editore s.p.a, Aida 2009, Repertorio IV.4.7.1.)

La testata giornalistica “Roma” ha acquistato nel settore della stampa grazie ad un uso secolare ed alla diffusione su tutto il territorio nazionale, pur con prevalente radicamento in Campania, un secondary meaning rispetto all’accezione della parola “Roma” come indicazione geografica (Trib. Roma, 29 novembre 2006, G.D. Orlandi, Edizioni del Roma s.p.a. c. E-Polis s.p.a., Aida 2008, Repertorio IV.4.7.1).

L’aggiunta alla parola “Roma” dell’espressione “E-polis”, in assenza di un particolare rilievo grafico di quest’ultima espressione, non fa venire meno la percezione della parola “Roma” quale cuore della testata, e la conseguente confondibilità con l’anteriore testata “Roma”, pur scritta in diversi caratteri di stampatello maiuscolo anziché minuscolo (Trib. Roma, 29 novembre 2006, G.D. Orlandi, Edizioni del Roma s.p.a. c. E-Polis s.p.a., Aida 2008, Repertorio IV.4.7.1).

La confondibilità delle testate “Roma” e rispettivamente “E-Polis Roma” è accentuata dall’uso on-line di entrambe, in cui vengono meno ulteriori elementi di differenziazione quali il diverso formato dei giornali (Trib. Roma, 29 novembre 2006, G.D. Orlandi, Edizioni del Roma s.p.a. c. E-Polis s.p.a., Aida 2008, Repertorio IV.4.7.1).

La confondibilità tra i titoli di due periodici deve essere valutata sulla base non solo dell’analisi della parola o delle parole contenute nei titoli stessi ma anche del contenuto delle opere, della presentazione grafica delle testate, del formato dell’impaginazione e delle rubriche (Trib. Roma, ordinanza 26 aprile 2007, Aida 2008, 1216/1).

L’inserimento del nome geografico «Napoli» nella testata «Il giornale di Napoli» non assume alcuna capacità distintiva o individualizzante o carattere di novità e pertanto non può costituire oggetto di esclusiva, in quanto esaurisce la propria funzione in un richiamo al luogo geografico ove il giornale è diffuso (Trib. Roma, ordinanza 26 aprile 2007, Aida 2008, 1216/2).

L’uso della testata Greenline non costituisce violazione illecita ex artt. 100-102 l.a. dell’altrui testata anteriore Green Up, quando entrambe le testate si riferiscono a periodici che si occupano di giardinaggio (Trib. Milano, ordinanza  18 dicembre 2007, Giud. Rosa, Spazio Tre s.a.s. c. Collins s.r.l., Paolo Milani, Aida 2008, Repertorio IV.4.7.1).

La tutela speciale offerta al titolo dell’opera dell’ingengo dall’art. 100 l.d.a. non può equipararsi al diritto d’autore sull’opera, ma ne costituisce un riflesso, e presuppone che il titolo svolga in concreto una funzione individualizzante dell’opera stessa (Trib. Roma, 16 giugno 2004, G.U. Costa, Carlo Verdone c. RAI Radiotelevisione Italiana, Publiglobo s.r.l., Aida 2007, Repertorio IV.4.7.1)

Sono rilevanti ai fini di valutare in concreto la sussistenza di un pericolo di confusione tra due titoli di opere dell’ingegno (nella specie: un’opera cinematografica ed una televisiva recanti l’identico titolo “Compagni di scuola”), ai fini dell’applicazione dell’art. 100 l.d.a., sia elementi intrinseci alle opere, quindi i contenuti narrativi e descrittivi della vicenda rappresentata, nonché il mezzo e sistema di rappresentazione e comunicazione; sia elementi estrinseci, tra cui in primo luogo lo iato temporale intercorso tra le due opere ed il contesto dei destinatari di esse (Trib. Roma, 16 giugno 2004. G.U. Costa, Carlo Verdone c. RAI Radiotelevisione Italiana, Publiglobo s.r.l., Repertorio IV.4.7.1)

Una ditta costituita da prenome e patronimico non è tutelabile contro l’adozione successiva di una ditta costituita dal medesimo patronimico accompagnato da un prenome diverso, quando la notorietà del primo segno sia legata proprio all’abbinamento di nome e cognome, cosicché ogni pericolo di confusione debba ritenrsi escluso (nella specie: la ditta Moira Orfei utilizzata per attività circensi è stata ritenuta non violata dalla ditta Morena Orfei utilizzata per le medesime attività) (Trib. Venezia, ordinanza 1 marzo 2005, Giud. Maiolino, Moira Orfei c. Morena Orfei, Repertorio IV.4.7.1)

E’ insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, secondo la quale una certa dicitura costituisce parte integrante del titolo di un periodico (nella specie: TV Sette Corriere della Sera), così differenziandolo sufficientemente dal titolo di un periodico preesistente (Nella specie: Tele Sette) (Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636, Aida 2007, 1135/1).

Manca il fumus boni iuris per pronunciare in sede cautelare l’inibitoria dell’uso di una testata elettronica e la risoluzione del contratto di edizione relativo alla pubblicazione del relativo contenuto richiesti dal comproprietario della testata, che abbia precedentemente manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di edizione stipulato con l’altro comproprietario (unico titolare dei diritti sulla corrispondente testata cartacea) e lamenti il comportamento consistente nella continuazione della pubblicazione della testata, quando i contributi predisposti dai contitolari risultino chiaramente distinguibili dal pubblico (Trib. Roma, 7 aprile 2004, Pres. De Masi, Est. Budetta, prof. Virga Giovanni Battista c. Istituto Poligrafico dello Stato, Aida 2006, Repertorio IV.4.7.1).

Il comproprietario di una testata di un periodico elettronico può continuare a pubblicare i contributi realizzati con la collaborazione di un altro comproprietario legato al primo da un contratto di edizione vigente all’epoca della predisposizione dei contenuti medesimi; e così pure può continuare a pubblicare le banche dati realizzate dal contitolare in esecuzione del contratto di edizione, le cui clausole deroghino all’art. 102 bis l.a. (Trib. Roma, 7 aprile 2004, Pres. De Masi, Est. Budetta, prof. Virga Giovanni Battista c. Istituto Poligrafico dello Stato, Aida 2006, Repertorio IV.4.7.1).

La testata di una rivista assume una particolare importanza, in quanto accanto alla funzione identificatrice e differenziatrice dell’opera verso il pubblico assolve a quella di collettore di clientela: ed è tutelata contro la possibilità di confusione dagli artt. 100 e 102, mentre la registrazione ex art. 5 della legge sulla stampa ha solo valore amministrativo e non attribuisce di per sé alcun diritto sulla testata (Trib. Roma, ordinanza 21 gennaio 2005, Pres. De Simone, Giud. Muscolo, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2006, Repertorio IV.4.7.1).

La testata “GEA – Gestione dell’Economia dell’Ambiente” è costituita da un’espressione generica che richiama immediatamente con inequivocabile finalità descrittive il contenuto e le finalità informative degli argomenti trattati: e con essa non è confondibile la testata “Nuova GEA – Quaderni per l’ambiente” (Trib. Roma, ordinanza 21 gennaio 2005, Pres. De Simone, Giud. Muscolo, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2006, Repertorio IV.4.7.1).

L’espressione Dirty Times for Dancing usata per contraddistinguere uno spettacolo teatrale è chiaramente confusoria con il film dal titolo Dirty Dancing (Trib. Milano, ordinanza 8 aprile 2005, G.D. Bonaretti, Time of my life Pty Ltd c. Brancati Antonia, Aida 2006, Repertorio IV.4.7.1).

L’idea nuova di individuare, tracciare, segnalare, descrivere e diffondere un itinerario turistico escursionistico precedentemente inesistente e di denominarlo, con un particolare segno distintivo (nella specie: «selvaggio blu») non può costituire in sè considerata oggetto della protezione del diritto d’autore (Trib. Cagliari, 28 novembre 2003, Aida 2005, 1029/1).

Il titolo excess utilizzato per un’opera il cui contenuto consiste nella raffigurazione dell’eccesso nel mondo della comunicazione e della moda appare connotato da un certo grado di debolezza, onde il titolo «excess moda e underground negli anni 80», anch’esso descrittivo della relativa opera, appare adeguatamente differenziato, anche in considerazione delle spiccate diversità sussistenti fra le due opere, sia in relazione alla grafica che alle dimensioni: onde deve essere esclusa la tutela del primo ex art. 102 l.a. (Trib. Milano, Sez. IP, ordinanza 12 giugno 2004, Pres. Tarantola, Est. De Sapia, Marino Parisotto, Excess Fashion s.r.l. e Guja Immobiliare 2002 SA c. Fondazione Pitti Immagine Discovery, Edizioni Charta s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo di un’opera editoriale può godere anche della tutela prevista in tema di marchi, a condizione che non identifichi una singola opera dell’ingegno ma si configuri come titolo di un periodico e dunque di una pluralità di pubblicazioni (Trib. Milano, sez. IP, ordinanza 12 giugno 2004, Pres. Tarantola, Est. De Sapia, Marino Parisotto, Excess Fashion s.r.l. e Guja Immobiliare 2002 SA c. Fondazione Pitti Immagine Discovery, Edizioni Charta s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.7.1).

Quando un giornale organizza un servizio denominato «buona usanza» di raccolta di offerte benefiche versate su un conto corrente dedicato di una banca e questa mette a disposizione della stampa il tabulato contenente l’elenco degli offerenti e l’ammontare dei loro versamenti, la pubblicazione periodica di questo elenco ad opera del quotidiano sotto la voce «buona usanza» non configura una rubrica in senso proprio e non attribuisce al quotidiano una tutela del segno «buona usanza» come titolo (Trib. Milano, ordinanza 22 giugno 2004, G.D. De Sapia, Sec s.p.a. Società Editoriale Cremonese c. Industrie Editoriali Cremonesi s.r.l., Elu s.r.l., Mainardi Cristiana, Aida 2005, Repertorio IV.4.7.1).

Non sono tra loro confondibili le testate La piazza dell’Aurelio e La voce del municipio (Trib. Roma, ordinanza 27 luglio 2004, Pres. Deodato, Est. De Masi, Promomedia s.a.s. di Bergamin Giuseppe & C. c. Editoriale Eco Società Cooperativa Giornalistica Editrice a r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo e la testata dell’opera dell’ingegno sono protetti ex artt. 100 e 102 l.a. per la loro capacità di identificazione dell’opera, e questa funzione è tanto più meritevole di tutela quanto più titolo e testata sono intrinsecamente originali, frutto di pura fantasia e lontani dal mero richiamo contenutistico o strutturale dell’opera o del periodico (Trib. Roma, ordinanza 28 novembre 2004, G.D. Iofrida, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.7.1).

L’art. 100 l.a. appronta una tutela minimale limitata alla sola ipotesi della realizzazione di una copia identica del titolo dell’opera e sempre che non si tratti di «opere di specie o carattere così diverso» da escludere ogni possibilità di confusione, mentre l’art. 102 l.a. estende la tutela anche alla «imitazione» o realizzazione di un originale simile e non identico all’altro, ove essa «sia atta a creare confusione di opera o di autore»: ma entrambe le tutele ex artt. 100 e 102 l.a. (le cui azioni possono essere esperite anche cumulativamente) ed anche la tutela del marchio di fatto hanno alla base il rischio di confondibilità delle opere presso il pubblico, che sussiste quando il lettore medio dei due periodici può ricollegare l’uguaglianza o somiglianza di aspetto formale (testata) dei medesimi all’unicità dell’editore (Trib. Roma, ordinanza 28 novembre 2004, G.D. Iofrida, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.7.1).

Non sono confondibili due testate di periodici che hanno in comune la parola «gea»: quando la diversità del tipo di carattere impiegati (nell’uno la parola gea è scritta in corsivo bianco, con sovrapposizione del sottotitolo «gestione dell’economia e dell’ambiente», su uno sfondo che cambia ad ogni numero, con varie immagini fotografiche, mentre nell’altro il termine «nuova gea» è scritto in corsivo bianco, ma con la g di gea in maiuscolo, con la sottoscritta «quaderni per l’ambiente», su sfondo verde, ove appare sempre raffigurata la stilizzazione di un globo terrestre), la diversità della collocazione della testata, quella del formato/delle dimensioni utilizzati, l’aggiunta in una testata dell’aggettivo «nuovo» e del sottotitolo «quaderni per l’ambiente» valgono a differenziare sufficientemente le due testate (Trib. Roma, ordinanza 28 novembre 2004, G.D. Iofrida, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.7.1).

Pur se l’art. 100 l.a. non chiarisce i termini di durata del diritto sul titolo quantomeno gli vanno riconosciuti quelli previsti dall’art. 25 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 10 marzo 2005, Aida 2005, 1061/1).

Il titolo di un libro non può costituire in sé un’opera dell’ingegno (Trib. Milano, Sezione IP, 10 marzo 2005, Aida 2005, 1061/2).

Anche se l’art. 100 l.a. è norma destinata a disciplinare essenzialmente i rapporti concorrenziali tra editori l’autore che non abbia ceduto integralmente i suoi diritti di utilizzazione economica è legittimato a far valere il diritto sul titolo dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 10 marzo 2005, Aida 2005, 1061/3).

Il diritto sul titolo sorge con l’uso che ne viene fatto quale segno che contraddistingue l’opera, sicchè l’elemento costitutivo è rappresentato dalla pubblicazione o quantomeno dalla comunicazione al pubblico, inteso quale mercato dei potenziali lettori ai quali è diretta la futura iniziativa editoriale (Trib. Milano, Sezione IP, 10 marzo 2005, Aida 2005, 1061/4).

L’art. 100 l.a. costituisce specificazione dell’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c. (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 977/2).

Le testate “Pavia Pavia Eco & co. Notizie” e “Pavia Vigevano Voghera” non sono tra loro confondibili (Trib. Milano, ordinanza 3 giugno 2004, Aida 2004, 1012/2).

Il titolo “Tutto usato” per una rivista che tratta del mercato delle auto usate è generico e descrittivo: e come tale non è suscettibile di appropriazione esclusiva (Trib. Milano, ordinanza 4 aprile 2003,­ G.D. De Sapia , Publilario Editrice s.r.l. c. ACI Mondadori, Aida 2003, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo di periodico «Ragazza moderna» non è confondibile con le testate «Ragazza», «Top girl», «Donna moderna», «Casa moderna» (Trib. Roma, ordinanza 19 ottobre 2001, Aida 2002, 852/1).

Un titolo rappresentato da un’indicazione generica (nella specie: «Affari» per una rivista di annunci economici) non acquista secondary meaning per l’effetto di una notorietà conseguita in ambito territorialmente limitato (Trib. Messina, 20 giungno 2001, Aida 2002, 850/5).

Ai fini della tutela del titolo ex art. 100 l.a. occorre valutare l’omogeneità del contenuto dell’opera contraddistinta rispetto a quello delle opere concorrenti, nonché l’intensità della capacità individualizzante della testata litigiosa (Trib. Messina, 20 giungno 2001, Aida 2002, 850/4).

La tutela ex art. 100 l.a. non riguarda il titolo quale creazione dell’ingegno, ma come accessorio dell’opera ed in relazione alla sua funzione di identificare quest’ultima distinguendola dai prodotti consimili (Trib. Messina, 20 giungno 2001, Aida 2002, 850/3).

Anche alla luce della l. 62/2001 l’art. 100 l.a. può trovare applicazione per risolvere il conflitto tra una testata giornalistica tradizionale ed il domain name di un sito di Internet. (Trib. Messina, 20 giungno 2001, Aida 2002, 850/1)

La testata di un periodico è validamente registrabile come marchio (Trib. Roma, 20 giugno 2001, Aida 2002, 849/1).

Quando l’uso in Italia di una testata di un periodico non registrata come marchio avviene ad opera di un licenziatario italiano del titolare statunitense, questi conserva la titolarità della testata e ne fa uso in forma indiretta attraverso il licenziatario (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/2).

La testata di un periodico può essere registrata come marchio (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/1).

Quando chi ha registrato una testata ne concede l’uso ad un editore, l’uso di quest’ultimo non fa sorgere in capo ad esso alcun diritto autonomo sulla testata (Trib. Milano, 4 giugno 2001, Aida 2002, 845/2)

Terminato il rapporto con il titolare della testata di un periodico pubblicato all’estero, al licenziatario italiano non compete alcun diritto sulla testata e in genere sui segni il cui utilizzo è avvenuto per disposizione o su autorizzazione, nel nome o comunque anche nell’interesse altrui (Trib. Milano, 28 maggio 2001, Aida 2002, 844/1).

I titoli di guide TV «Telesette» e «TV sette» sono privi di rilevante originalità e dunque «debolissimi», e ben possono coesistere nel rispetto dell’art. 100 co.1 l.a., tanto più in presenza di una grafica nettamente differenziata e dell’ulteriore titolo «Il Corriere della Sera» accanto al titolo «TV Sette» (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002,  843/1).

Il titolo “Tutto cavallo” deve ritenersi forte, in quanto, pur contenendo parole di uso comune e direttamente richiamanti l’oggetto della pubblicazione, nello stesso la costruzione della locuzione, grammaticalmente e sintatticamente non corretta, è idonea a fissarsi nella memoria del pubblico con caratteri individualizzanti. Deve pertanto ritenersi confondibile con esso il titolo quasi identico “Tutto Cavallo & Natura”, non potendo ritenersi sufficientemente diversificanti né l’aggiunta della congiunzione “&” e del sostantivo “Natura”, né la diversa veste grafica, tenuto anche conto del fatto che i periodici spesso, per rinnovare e tener viva l’attenzione dei lettori, mutano alcuni elementi quali i caratteri del titolo ed il posizionamento dello stesso, che non sono quindi, di per sé soli, idonei a distinguere un prodotto-rivista da un altro (Tribunale di Alessandria, ordinanza 17 gennaio 2001, Pres. BALLINI – Est. CALCAGNO- Fallimento Il Ciclone s.r.l. c. AGP s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

Nel caso di titolo di periodico, deve escludersi la cumulabilità della tutela del marchio e di quella di diritto d’autore, avendo quest’ultima, in ragione dell’oggetto, carattere di specialità nell’ambito della tutela dei segni distintivi (1) (Tribunale di Alessandraia, ordinanza 23 novembre 2000, Giud. BAISI – Fallimento Il Ciclone s.r.l. c. AGP s.r.l., Aida 2002, , Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

Lo schema interpretativo fondato sulla distinzione tra marchio debole e marchio forte si applica anche ai titoli e alle testate di periodici, tutelate sulla base degli artt. 100 e 102 l.d.a. (2) (Tribunale di Alessandraia, ordinanza 23 novembre 2000, Giud. BAISI – Fallimento Il Ciclone s.r.l. c. AGP s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

Non sono confondibili fra loro i titoli di periodici “Tutto Cavallo” e “Tutto Cavallo & Natura” tra loro differenziati anche sotto il profilo grafico e segnatamente: per la diversa collocazione del titolo sulla copertina del secondo (in alto in posizione orizzontale, anziché di lato in senso verticale); per l’impiego in esso di un carattere di stampa diverso e di formato ridotto per la parola “Tutto” rispetto alle parole successive “Cavallo & Natura”; per il diverso colore dei caratteri e dello sfondo; e per l’inserimento di sottotitoli diversi che alludono ad un contenuto diverso delle due riviste (3) (Tribunale di Alessandraia, ordinanza 23 novembre 2000, Giud. BAISI – Fallimento Il Ciclone s.r.l. c. AGP s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

Il conflitto tra la testata di un giornale ed il domain name di un sito che pubblichi in via telematica un altro quotidiano non è regolato dalle regole speciali degli artt. 100 e 102 l.a. ma da quelle generali dell’art. 2598 c.c. (Trib. Messina, ordinanza 6 novembre 2000, Aida 2002, 830/2).

In presenza di un titolo debole occorre valutare, al fine di stabilire l’estensione del divieto di riproduzione del titolo, sia la confondibilità oggettiva esteriore, tenendo conto della presenza di ogni possibile elemento di differenziazione, che può riguardare tanto le parole usate per comporre il titolo o per specificarlo quanto la diversità nei caratteri o nella veste tipografica, sia le possibilità confusorie soggettive in relazione ad un esame intrinseco dell’opera che investa anche la periodicità della pubblicazione, il suo modo di presentazione, il contenuto complessivo e quello degli articoli che la compongono, il pubblico cui è indirizzata (nella specie si è escluso che la testata “La Provincia di Sondrio” costituisse violazione della testata “La Provincia”, in considerazione sia dell’impressione generale ricavabile dall’aspetto globale delle due opere, sia della diversa periodicità, sia del fatto che il giornale del preteso imitatore era espressamente indirizzato ad un pubblico specifico, ossia quello interessato ai fatti che riguardano in particolare l’ambito territoriale di Sondrio). (App. Milano, 11 febbraio 2000, Pres. NOVITA’,  Est. FORMAGGIA, Editoriale La Provincia s.p.a. c. L’editoriale s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

La testata “La Provincia” per un giornale avente quale contenuto precipuo fatti di cronaca accaduti nell’ambito territoriale provinciale o comunque fatti di interesse preminentemente locale deve ritenersi debole, in quanto si sostanzia in una espressione generica, non connotata da elementi di fantasia, creatività o originalità, bensì descrittiva del prodotto contraddistinto, ed in quanto la medesima espressione è utilizzata da numerosi editori locali di varie province italiane proprio per descrivere il contenuto della pubblicazione e per indicarne l’ambito territoriale di diffusione ed il pubblico cui è in particolare indirizzata. (App. Milano, 11 febbraio 2000, Pres. NOVITA’,  Est. FORMAGGIA, Editoriale La Provincia s.p.a. c. L’editoriale s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

Gli artt. 101 e 102 l.a. si pongono in rapporto di species a genus rispetto all’art. 2598 c.c. cosicché, una volta esclusa la violazione di tali norme, non vi è spazio per alcuna residuale tutela sotto il profilo della concorrenza sleale. (App. Milano, 11 febbraio 2000, Pres. NOVITA’,  Est. FORMAGGIA, Editoriale La Provincia s.p.a. c. L’editoriale s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

L’art. 102 l.a. è norma posta a tutela degli interessi economici d’impresa contro atti confusori di agganciamento all’assetto editoriale altrui al fine di sviare la clientela a favore di una propria pedissequa iniziativa.( App. Milano, 11 febbraio 2000, Pres. NOVITA’,  Est. FORMAGGIA, Editoriale La Provincia s.p.a. c. L’editoriale s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo di un’opera dell’ingegno viene tutelato a norma dell’art. 100 l.a. solo nei limiti della funzione individuatrice che è in grado di svolgere in relazione all’opera, distinguendola dalle altre, e si esplica esclusivamente nell’ambito delle fattispecie confusorie. (App. Milano, 11 febbraio 2000, Pres. NOVITA’,  Est. FORMAGGIA, Editoriale La Provincia s.p.a. c. L’editoriale s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.1).

E’ nullo perché registrato in malafede e ad un tempo perché carente di novità il marchio registrato per prodotti editoriali il cui cuore riprenda la testata di una rivista di cui chi ha registrato il marchio aveva ideato il progetto editoriale ed era stato ad un tempo direttore tecnico editoriale (Trib. Milano, ordinanza 23 luglio 1999, Aida 2000, 701/3).

Le regole degli artt. 100-102 l.a. sono regole speciali per rapporto a quella generale sulla concorrenza sleale dell’art. 2598 c.c.. (Cass. 23 luglio 1999 n. 7971, Aida 2000, 655/1).

Costituisce concorrenza sleale confusoria fare uso, per contraddistinguere una propria opera editoriale, del medesimo titolo già noto per un’opera editoriale di altro soggetto, ancorché tale titolo non possa di per sé essere oggetto di tutela esclusiva in quanto descrittivo e privo di capacità distintiva, quando le modalità concrete di quest’uso siano tali da ingenerare nei lettori la convinzione dell’identità tra le due opere (nella specie il titolo contestato era “Dizionario Enciclopedico Universale”) (App. Milano, 9 luglio 1999,  Pres. NOVITA’,  Est. CECCHERINI, Ed. Le Lettere s.r.l. c. RCS Editori s.p.a., Aida 2000, Repertorio IV.4.7.1 ).

Per le opere a stampa, necessariamente legate alla lingua del paese in cui circolano, il mercato rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 100-102 l.a. e 2598 c.c. non è quello europeo ma quello strettamente nazionale. (Trib. Milano, ordinanza 31 marzo 1999, Aida 2000, 680/1).

Il titolo “Bimbisani e belli” ha un gradiente di differenziazione rispetto al titolo “Bimbisani” tale da non creare possibilità di confusione, anche considerati il diverso contenuto delle pubblicazioni (l’una più divulgativa, l’altra più scientifica) e l’impostazione grafica sostanzialmente difforme dei due titoli (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Pres. Est. PATRONE, Eurotrend s.r.l. c. Società Editrice D.E. Didieffe Editoriale s.r.l., 3D Editoriale s.r.l., Aida 1999, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo “Bimbisani” per una rivista dedicata alla salute dei bambini appare essere al limite della descrittività del carattere, del convenuto e del settore di mercato cui è destinato, con la conseguenza che esso non può trovare tutela in rapporto ad altri titoli il cui gradiente di differenziazione sia anche minimo (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Pres. Est. PATRONE, Eurotrend s.r.l. c. Società Editrice D.E. Didieffe Editoriale s.r.l., 3D Editoriale s.r.l., Aida 1999, Repertorio IV.4.7.1).

La somiglianza della veste grafica complessiva, delle intestazioni, del titolo, delle immagini e dei codici HTLM del software utilizzati da due tabelle fa presumere che la seconda copi la prima, con conseguente violazione degli artt. 100 e 102 l.a. (quanto al titolo ed all’aspetto esterno dell’opera) e degli artt. 1 ult. co. e 2 n. 8 l.a. (quanto al software) (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/5).

Nell’ambito editoriale, le testate., per quanto generiche, acquistano con la reiterata pubblicazione e diffusione uno spiccato carattere identificativo, cosicché l’emersione di un significato secondario aggiuntivo rispetto al senso descrittivo di esse, che impone a chi si affaccia sul mercato per secondo l’obbligo giuridico di differenziare la propria testata in maniera da non creare confusione nella clientela, può ritenersi almeno in parte in re ipsa nella constatata priorità di diffusione e può trovare conferma in attestazioni provenienti dalla clientela o in riscontri contenuti in altre pubblicazioni (nella specie si è riconosciuta all’editore della rivista « New Age Music and New Sounds » l’esclusiva facoltà di utilizzare l’espressione « New Age » come cuore di una testata giornalistica e si è conseguentemente inibito l’uso da parte di un altro soggetto della testata « Il meglio della musica New age » all’interno della quale erano graficamente enfatizzate le parole « New Age ») (Trib. Monza, ordinanza 15 aprile 1997, Pres. LAPERTOSA, Est. LAMANNA, New Sounds s.r.l. c. Gruppo Editoriale Futura s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

La pubblicazione editoriale di una testata contenente un segno successivamente registrato come marchio., risolvendosi in pubblica divulgazione e diffusione sul territorio nazionale di detto segno con carattere di novità e priorità editoriale, costituisce ipotesi di preuso di fatto, idoneo come tale a far retrodatare e retroagire la tutela del segno, ai fini di un suo utilizzo esclusivo, sino al momento della prima apparizione (Trib. Monza ordinanza 15 aprile 1997, Pres. LAPERTOSA, Est. LAMANNA, New Sounds s.r.l. c. Gruppo Editoriale Futura s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

Sussiste il fumus boni iuris relativo alla violazione del diritto d’autore sul software di una pagina web, qualora vi sia evidente somiglianza fra le rubriche delle pagine web del ricorrente e rispettivamente del resistente, con riferimento agli aspetti esteriori (foggia, titolo, sottotitoli), ai dati, alla sorgente HTML‑ (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/1).

L’indicazione « Nuovo Gasparelli » apposta nella parte superiore del frontespizio di una pubblicazione corrisponde ad una prassi editoriale per cui il patronimico subisce una trasformazione, passando da segno attributivo della paternità di un’opera a parte del titolo e quindi a segno distintivo di un certo tipo di opera che appartiene alla medesima categoria di quella originaria: e dunque èidoneo a ricondurre l’opera non ex art. 8 l.a. nell’ambito dell’espressíone creativa del suo originario creatore, bensì in quello di una continuità di scelte editoriali della casa editrice (App. Milano, 21 gennaio 1997, Pres. SALAFIA, Est. TAVASSI ‑, Vincenzo Gasparrelli, Flora Spinapolice c. Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

Sussistono i presupposti per l’accoglimento ex art. 102 l.a. di una domanda per imitazione di testata giornalistica quando le parti siano imprenditori in rapporto di potenziale concorrenza per coincidenza almeno parziale del bacino di utenza dei lettori, il titolo imitato sia dotato di capacità distintiva e l’imitazione di esso sia idonea a creare confusione, non rilevando per escluderla la diversità di prezzo dei quotidiani (nella specie si è inibita la prosecuzione dell’uso della testata « Roma è Roma », in cui la prima parola era scritta a grandi caratteri, per imitazione della testata « Roma », entrambe adottate per giornali quotidiani) (Trib. Roma, ordinanza 27 dicembre 1996, G.D. CIANCIO, Edizioni Del Roma s.r.l. c. Roma Progetto Editoriale s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

Non costituiscono elementi idonei a far ritenere illecita l’imitazione di una pubblicazione altrui, né sotto il profilo del diritto d’autore, né sotto quello della concorrenza sleale, la mera similarità esteriore della rilegatura, non peculiare dell’edizione imitata e comunque inidonea a confondere gli acquirenti anche in considerazione della diversa dimensione del formato editoriale; e l’uso in entrambi i titoli di termini nautici (nella specie « la navicella » e « transatlantico » per pubblicazioni relative al parlamento italiano) a sua volta inidoneo a creare confusione stante il presumibile livello culturale degli acquirenti delle pubblicazioni per cui è causa (Trib. Roma, ordinanza 29 novembre 1996, G. L REALI, Editoria Italiana s.n.c. c. Vama Edizioni s.r.l., Edizioni Arbor s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

Costituisce illecito ex art. 2043 c.c. per violazione dell’art. 100 l.a. e del diritto all’identità personale dell’editore del Foro Italiano l’uso del segno «foro it» quale domain name di un sito su Internet (Trib. Modena, ordinanza 23 ottobre 1996, Aida 1997, 474/2).

L’opera dell’ingegno, intesa come opus unicum a prescindere dai vari esemplari che ne costituiscono il materiale supporto di riproduzione, non è suscettibile di per sé di recare un marchio, ma semmai è caratterizzata da un titolo postovi dal suo autore (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/3).

L’utilizzazione del titolo di un film nella denominazione di un’opera fonografica che ne riproduce la sceneggiatura senza autorizzazione dell’autore non viola gli artt. 100‑102 l.a., in quanto non sembra possibile desumere da tale uso nessun profilo di concreta confondibilità tra le due opere, di genere diverso (Trib. Milano, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1997, 467/3).

Non sussiste alcuna interferenza né concettuale, né grafica, né fonetica tra le testate « Cavallo Magazine » e « Cavalli & Cavalieri » adottate per due pubblicazioni dello stesso genere, e nelle quali solo la prima parola (rispettivamente « Cavallo » e « Cavalli ») sia scritta a grandi caratteri, poiché le scritte successive sono idonee a differenziare le espressioni usate (Trib. Milano, 25 marzo 1996, Pres. PATRONE, Est. MIGLIACCIO, Il mio cavallo s.r.l. c. Solitaire s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

L’adozione per un periodico della testata « Cavallo Magazine presenta i Super Poster Il mio cavallino », nella quale l’elemento predominante è costituito dalle parole « Il mio cavallino » scritte a grandi lettere e in posizione centrale sulla pagina, costituisce violazione della testata « Il mio cavallo » già in uso per una rivista indirizzata al medesimo pubblico (Trib. Milano, 25 marzo 1996, Pres. PATRONE, Est. MIGLIACCIO, Il mio cavallo s.r.l. c. Solitaire s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

Rivestendo una mera funzione identificativa dell’opera e non integrandone l’elemento costitutivo il titolo di un soggetto televisivo (nella specie: un format) riceve tutela ex art. 100 l.a. solo quando l’opera cui inerisce sia stata portata a conoscenza del pubblico ed abbia avuto effettiva diffusione (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1997, 455/2).

Mentre per i periodici anche un titolo descrittivo può essere meritevole di tutela quando la « serialità » e la « unicità » di esso determini nel lettore una costante «associazione » del titolo alla specifica opera editoriale da esso contrassegnata, il titolo descrittivo di una singola pubblicazione, che si collochi in un settore estremamente affollato e si diriga ad un pubblico specialistico (nella specie « La pesca sportiva in mare »), non può essere protetto come individuante ai sensi dell’art. 100 l.a., cosicché ne è lecita anche l’imitazione integrale, quando le circostanze del caso inducono ad escludere la possibilità di una distrazione confusoria del consumatore (App. Milano, 9 giugno 1995, Pres. Loi, Est. SCUFFI, Editoriale Olimpia s.p.a. c. Gruppo Ugo Mursia Editore s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

Quando un fenomeno sportivo (nella specie: le vicende sportive della squadra di calcio dell’Inter) è antecedente al sorgere di diritti di marchio sul nome di tale fenomeno, questi diritti non possono essere invocati per impedire che soggetti non autorizzati adottino per pubblicazioni dedicate a tale fenomeno titoli evocanti il fenomeno medesimo (nella specie: la testata Super Inter) [fattispecie decisa sulla base dei testo della legge marchi anteriore alla riforma del 1992 (Trib. Milano, 29 maggio 1995, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.1).

La lesione del diritto relativo al titolo di un periodico ex artt. 100 ss. l.a. pre­senta carattere di irreparabilità, e dunque integra il periculum in mora ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo della suscettibilità d’aggravamento in ipotesi di reiterazione del comportamento lesivo quanto sotto quello della non agevole monetiz­zabilià del pregiudizio (Trib. Milano, ordinanza 10 aprile 1995, Aida 1996, 392/3).

La tutela del titolo si protrae ex art. 100 l.a. per un biennio non solo in caso di radicale cessazione della pubblicazione del periodico cui ineriscel ma anche nell’ipotesi che venga a cessare il solo uso del titolo ed il periodico continui ad essere pubblicato con altra denominazione o con denominazione modificata (Trib. Milano, ordinanza 10 aprile 1995, Aida 1996, 392/2).

Ai fini dell’insorgenza dei diritti sul titolo ex artt. 100 e 102 l.a. rileva esclusivamente l’effettivo uso del titolo in funzione individuatrice e non la registrazione ai sensi dell’art. 103 l.a., che ha finalità eminentemente amministrative (Trib. Milano, ordinanza 10 aprile 1995, Aida 1996, 392/1).

Per la valida titolarità di una testata non è necessario l’esercizio di un’impresa editoriale (Trib. Voghera, 10 dicembre 1994, Aida 1995, 342/1).

Una concorrente tutela del titolo come marchio può ammettersi nei soli limiti di una (ipotetica) serialità in senso proprio, e cioè con riferimento ad una serie di pubblicazioni di specie completamente diversa come riviste illustrate di carattere periodico e quotidiani (Trib. Roma, 17 gennaio 1994, Aida 1995, 316/2).

Il titolo di giornali e di pubblicazioni periodiche in genere può essere protetto solo ex art. 100 l.a. e non anche attraverso la normativa sui marchi poiché le differenze tra le due discipline sono significative e difficilmente conciliabili, innanzitutto con riguardo ai presupposti stessi della tutela, che, per quanto riguarda il titolo prescinde ‑ a differenza di quanto previsto per il marchio ‑ da qualsiasi preventiva registrazione o riconoscimento (Trib. Roma, 17 gennaio 1994, Aida 1995, 316/1).

Il luogo in cui è sorta l’obbligazione, ed il giudice sotto questo profilo competente ex art. 20 c.p.c. a conoscere di un’azione di inibitoria e risarcimento dei danni derivanti dall’uso di una testata per una rivista, devono essere individuati avendo riguardo al luogo di prima incidenza causale dell’azione lamentata nella scheda giuridica dell’attore, e dunque al luogo ove la rivista è stampata e così immediatamente resa pubblica (Trib. Milano, 24 marzo 1994, Pres. PATRONE, Est. BONARETTI, Ediber s.p.a. c. Hobby & Work Italiana Editrice s.r.l., Marshall Cavendish International Limited, Aida 1994, Repertorio IV.4.7.1).

L’art. 100 l.a. è norma specifica per i titoli, ma è ispirata alla teorica della tutela dei segni distintivi, la cui disciplina generale (salvo norme specifiche espressamente rinvenibili per i singoli segni) deve esser tratta da quella sul marchio (Trib. Milano, 7 febbraio 1994, Aida 1994, 265/4).

Chi invochi l’applicazione dell’art. 6‑bis CUP a proteggere in Italia la testata di un periodico straniero prima del nuovo testo dell’art. 17 lett.b) I.m. ha l’onere di provare l’effettiva diffusione e la conoscenza notoria della testata sia all’estero che in Italia (Trib. Milano, 7 febbraio 1994, Aida 1994, 265/3).

Un preuso del marchio di fatto che non importi notorietà del segno né locale né generale deve soccombere rispetto all’utilizzazione dell’analogo marchio che abbia raggiunto la notorietà generale e sia stato poi registrato (nella specie confliggevano due testate di rivista) (Trib. Milano, 7 febbraio 1994, Aida 1994, 265/2).

Incombe all’editore convenuto per uso di testata confondibile con quella del concorrente l’onere di provare ex art. 100 co.4 l.a. il non uso biennale di quest’ultima (Trib. Milano, 7 febbraio 1994, Aida 1994, 265/1).

La teoria del secondary meaning si applica ai titoli dell’opera ex art. 100 l.a. che possono acquisire capacità distintiva in seguito alla prolungata diffusione dell’opera accompagnata dall’assenza sul mercato di altre opere con la stessa denominazione (App. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 255/4).

L’art. 100 l.a. tutela soltanto il titolo dotato di efficacia individuatrice, che deve a sua volta promanare dall’intrinseca formulazione del titolo medesimo, ovvero dal suo collegamento con altri elementi dell’opera (App. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 255/3).

La regola dell’art. 100 co.4 1.a., che consente la riproduzione del titolo di una pubblicazione periodica in altre opere della medesima specie o carattere quando siano decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione del giornale, non si applica al titolo di un libro (App. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 255/2).

Una volta accertata l’esistenza dell’opera con conseguente sorgere del diritto di autore dal momento della sua creazione, è sufficiente perché si abbia l’uso del titolo rilevante ex art. 100 l.a. la conoscenza, da parte del pubblico, dell’esistenza dell’opera individuata dal titolo, conoscenza che si può acquisire non solo con la stampa dell’opera, ma anche attraverso altri mezzi di divulgazione, quali l’apprestamento tempestivo dell’opera, la propaganda ad essa fatta, l’inizio della raccolta di abbonamenti o di prenotazioni per l’acquisto e simili (App. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 255/1).

Nel giudizio di confondibilità delle testate dei due periodici non è sufficiente l’analisi delle parole usate nei loro titoli, secondo la loro affinità fonetica e lessicale, ma occorre altresì considerare, in un esame sintetico comparativo compiuto dal punto di vista dei destinatari della pubblicazione, sia il modo di « presentarsi » al pubblico del periodico (ovvero i caratteri distintivi della pubblicazione immediatamente apparenti in sede di primo approccio, come ad esempio i caratteri tipografici utilizzati, la posizione dei titoli in copertina, i sottotitoli, i colori, le dimensioni del foglio ed il sistema di impaginazione) sia i « contenuti » offerti dal periodico, sia infine la « cerchia di lettori » alla quale esso risulta destinato (Trib. Roma, 5 giugno 1993, G.D. GIULIANI, Edizioni Cioè s.r.l. c. Edizioni Lancio s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.1).

Il titolo di una pubblicazione periodica può essere registrato come marchio solo quando lo si intende utilizzare per prodotti diversi dal periodico (Trib. Roma, 29 maggio 1993, Aida 1994, 234/2).

L’art. 100 l.a. protegge solo il titolo proprio della pubblicazione periodica e non anche l’intestazione di eventuali inserti saltuariamente allegati alla pubblicazione (Trib. Roma, 29 maggio 1993, Aida 1994, 234/1).

La legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera dell’ingegno (in particolare delle pubblicazioni periodiche) per la sua funzione di segno distintivo dell’opera, onde il relativo divieto di riproduzione da parte di altri e su altra opera trova applicazione sempre che ricorrano due condizioni pertinenti alla tutela generale dei segni distintivi, ovvero che il titolo abbia efficacia individualizzante (e non costituisca una designazione esclusivamente generica siccome meramente indicativa dell’argomento per quel determinato tipo di opere) e che l’uso altrui possa generare qualche possibilità di confusione (Pret. Roma, ordinanza 7 aprile 1993, Pret. VALLILLO, Compagnia Generale R.T. c. RAI‑Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.1).

Viola l’art. 100 l.a. l’emittente che usi per una propria rubrica televisiva un titolo identico a quello di un programma televisivo da altri prodotto e fatto diffondere: quando i due programmi, a prescindere da differenze specifiche, riguardano comunque una medesima problematica di tipo scientifico, ed a nulla rilevando in contrario che le due imprese (nella specie: un’emittente televisiva ed un produttore di programmi per emittenti) operino in settori fra loro diversi (Pret. Roma, ordinanza 7 aprile 1993, Pret. VALLILLO, Compagnia Generale R.T. c. RAI‑Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.1).

Sono tra loro confondibili le testate « il fisco » e « dossier fisco ». (Pret. Milano, ordinanza 4 dicembre 1992, Pret. SMIRNE, ETI ‑ Editoriale Tributaria Italiana s.p.a. c. Pirola Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.1).

Il preuso di una testata limitato ad un ambito prettamente cittadino (nella specie: di Genova) non ha gli estremi della notorietà generale necessari a determinare la nullità ex art. 17 l.m. del medesimo titolo successivamente registrato da altri come marchio (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/4).

La registrazione della testata nel registro della stampa non può costituire per sé sola il punto di partenza per l’operatività di qualsiasi tutela della testata ex art. 100 l.a. o come marchio di fatto (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/2).

L’art. 11 l.m. vieta di utilizzare come marchio il titolo dì un’opera dell’ingegno altrui, ed in particolare anche la testata di una rivista (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/2).

 

4.7.2 aspetto esterno dell’opera

Costituisce un valido segno distintivo, avendo acquisito nel tempo efficacia individualizzante, il segno complesso costituito da una cornice in stile neoclassico, contenente l’elemento denominativo “Deutsche Grammophon” sovrastato da una piccola composizione floreale di gusto tra il neoclassico ed il liberty, ed in tale segno la “cornice gialla” ha acquisito una sostanziale preminenza che la rende anche autonomamente tutelabile. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 31 dicembre 2009, G.D. Gandolfi, Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a., Sony Music Entertainement Italy s.p.a., Aida 2010, Repertorio IV.4.7.2).

L’impresa che dopo la cessazione di un contratto (nella specie qualificato dall’ordinanza come di franchising) che gli aveva consentito la pubblicazione di una rivista secondo un certo format pubblichi una seconda rivista che imita la prima ed è idonea a creare confusione con essa compie concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (Trib. Milano, 29 luglio 2005, Giud. Nardo, Sur la Terre Interntional S.A. c. Selo Press Italia s.r.l., Aida 2006, Repertorio IV.4.7.2 ).

Non vi è alcuna imitazione del prodotto editoriale nel suo complesso, quando l’indagine comparativa dell’aspetto esteriore di insieme delle due pubblicazioni litigiose fa subito risaltare che esse provengono da imprese affatto diverse (Trib. Roma, ordinanza 27 luglio 2004, Pres. Deodato, Est. De Masi, Promomedia s.a.s. di Bergamin Giuseppe & C. c. Editoriale Eco Società Cooperativa Giornalistica Editrice a r.l., Aida 2005, Repertorio IV.4.7.2).

La riproduzione non autorizzata di alcune pagine web contenute in un sito altrui viola il diritto d’autore esistente su di esse, nonché il diritto all’identità del sito ed allo sfruttamento esclusivo dei benefici economici derivanti dalla sua notorietà (Trib. Genova, ordinanza 22 dicembre 2000, Aida 2003, 892/1).

L’utilizzazione di ex dipendenti del concorrente non vale a qualificare concorrenzialmente illecita la produzione di un periodico di impostazione grafica somigliante per alcuni elementi a quella del periodico realizzato dall’ex datore di lavoro, in assenza di patti di non concorrenza e data la generale conoscibilità della forma e del contenuto della pubblicazione (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002, 843/4).

La valutazione del pericolo di confusione fra periodici rilevante per l’applicazione dell’art. 100 co.3 l.a. deve considerare non solo gli elementi di diversità contenutistica ed espositiva delle pubblicazioni, ma altresì le loro modalità di vendita, ed in particolare il fatto che un periodico sia venduto come supplemento di altra pubblicazione ben distinguibile agli occhi dei lettori (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002, 843/3).

La somiglianza di concezione editoriale di due periodici (nella specie, guide televisive) non comporta violazione dell’art. 100 co.3 l.a. e nemmeno della disciplina in materia di concorrenza in assenza di ogni possibilità di confusione da parte dei lettori (App. Milano, 18 maggio 2001, Aida 2002, 843/2).

Il titolo “Tutto cavallo” deve ritenersi forte, in quanto, pur contenendo parole di uso comune e direttamente richiamanti l’oggetto della pubblicazione, nello stesso la costruzione della locuzione, grammaticalmente e sintatticamente non corretta, è idonea a fissarsi nella memoria del pubblico con caratteri individualizzanti. Deve pertanto ritenersi confondibile con esso il titolo quasi identico “Tutto Cavallo & Natura”, non potendo ritenersi sufficientemente diversificanti né l’aggiunta della congiunzione “&” e del sostantivo “Natura”, né la diversa veste grafica, tenuto anche conto del fatto che i periodici spesso, per rinnovare e tener viva l’attenzione dei lettori, mutano alcuni elementi quali i caratteri del titolo ed il posizionamento dello stesso, che non sono quindi, di per sé soli, idonei a distinguere un prodotto-rivista da un altro (Tribunale di Alessandria, ordinanza 17 gennaio 2001, Pres. BALLINI – Est. CALCAGNO- Fallimento Il Ciclone s.r.l. c. AGP s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.2).

Non sono confondibili fra loro i titoli di periodici “Tutto Cavallo” e “Tutto Cavallo & Natura” tra loro differenziati anche sotto il profilo grafico e segnatamente: per la diversa collocazione del titolo sulla copertina del secondo (in alto in posizione orizzontale, anziché di lato in senso verticale); per l’impiego in esso di un carattere di stampa diverso e di formato ridotto per la parola “Tutto” rispetto alle parole successive “Cavallo & Natura”; per il diverso colore dei caratteri e dello sfondo; e per l’inserimento di sottotitoli diversi che alludono ad un contenuto diverso delle due riviste (3) (Tribunale di Alessandraia, ordinanza 23 novembre 2000, Giud. BAISI – Fallimento Il Ciclone s.r.l. c. AGP s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.4.7.2).

La somiglianza della veste grafica complessiva, delle intestazioni, del titolo, delle immagini e dei codici HTLM del software utilizzati da due tabelle fa presumere che la seconda copi la prima, con conseguente violazione degli artt. 100 e 102 l.a. (quanto al titolo ed all’aspetto esterno dell’opera) e degli artt. 1 ult. co. e 2 n. 8 l.a. (quanto al software) (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/5).

Per valutare se sussiste confondibilità tra due pubblicazioni non è possibile limitarsi a valutare, con metodo esclusivamente analitico, gli elementi di diversità e differenziazione materiale fra i prodotti a confronto, ma occorre integrare tale indagine analitica attraverso un’osservazione globale e sintetica, tenendo conto delle caratteristiche effettuali di ciascun prodotto, della sua destinazione e del plateau dei potenziali clienti (Tríb. Monza, ordinanza 15 aprile 1997, Pres. LAPERTOSA, Est. LAMANNA, New Sounds s.r.l. c. Gruppo Editoriale Futura s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.2).

Sussiste il fumus boni iuris relativo alla violazione del diritto d’autore sul software di una pagina web, qualora vi sia evidente somiglianza fra le rubriche delle pagine web del ricorrente e rispettivamente del resistente, con riferimento agli aspetti esteriori (foggia, titolo, sottotitoli), ai dati, alla sorgente HTML (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/1).

Non costituiscono elementi idonei a far ritenere illecita l’imitazione di una pubblicazione altrui, né sotto il profilo del diritto d’autore, né sotto quello della concorrenza sleale, la mera similarità esteriore della rilegatura, non peculiare dell’edizione imitata e comunque inidonea a confondere gli acquirenti anche in considerazione della diversa dimensione del formato editoriale; e l’uso in entrambi i titoli di termini nautici (nella specie « la navicella » e « transatlantico » per pubblicazioni relative al parlamento italiano) a sua volta inidoneo a creare confusione stante il presumibile livello culturale degli acquirenti delle pubblicazioni per cui è causa (Trib. Roma, ordinanza 29 novembre 1996, G. I. REALI, Editoria Italiana s.n.c. c. Vama Edizioni s.r.l., Edizioni Arbor s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.4.7.2).

Nel giudizio di confondibilità delle testate dei due periodici non è sufficiente l’analisi delle parole usate nei loro titoli, secondo la loro affinità fonetica e lessicale, ma occorre altresì considerare, in un esame sintetico comparativo compiuto dal punto di vista dei destinatari della pubblicazione, sia il modo di « presentarsi » al pubblico del periodico (ovvero i caratteri distintivi della pubblicazione immediatamente apparenti in sede di primo approccio, come ad esempio i caratteri tipografici utilizzati, la posizione dei titoli in copertina, i sottotitoli, i colori, le dimensioni del foglio ed il sistema di impaginazione) sia i « contenuti » offerti dal periodico, sia infine la « cerchia di lettori » alla quale esso risulta destinato (Trib. Roma, 5 giugno 1993, G.D. GIULIANI, Edizioni Cioè s.r.l. c. Edizioni Lancio s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.2).

Sono tra loro confondibili le testate « il fisco » e « dossier fisco ». (Pret. Milano, ordinanza 4 dicembre 1992, Pret. SMIRNE, ETI ‑ Editoriale Tributaria Italiana s.p.a. c. Pirola Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.2).

Non ricorre la concorrenza parassitaria di un editore per imitazione di una collana di libri del concorrente, quando considerate singolarmente e nel complesso le diverse attività imitate difettano del requisito essenziale del lavoro creativo (App. Milano, 3 luglio 1992, Pres. PAJARDI, Est. DI LEO, Manobook s.a.s. c. Zero Edizioni s.r.l., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.2).

Non ricorre l’imitazione servile di una collana di libri ad opera di altra collana, quando gli elementi comuni delle due iniziative (costituiti dalle dimensioni delle materie trattate) non abbiano carattere individualizzante, e quando la seconda collana presenta elementi idonei a suscitare nei potenziali acquirenti un’impressione di insieme tale da escludere la confondibilità, sia per la presenza del marchio del secondo editore, sia per la marcata diversità delle caratteristiche tipografiche sia per trattarsi di opere destinate ad un pubblico di potenziali acquirenti molto attento (nella specie: insegnanti e studenti) (App. Milano, 3 luglio 1992, Pres. PAJARDI, Est. DI LEO, Manobook s.a.s. c. Zero Edizioni s.r.l., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.2).

Se è vero che l’imitazione degli stampati pubblicitari dei volumi di una collana può costituire illecito sotto il profilo dell’imitazione servile, è anche vero che la loro tutela può essere invocata solo ove essi abbiano un minimo di originalità (e reciprocamente non si limitino ad una mera descrizione del prodotto offerto) e la somiglianza degli stampati non sia dovuta a ragioni funzionali (App. Milano, 3 luglio 1992, Pres. PAJARDI, Est. DI LEO, Manobook s.a.s. c. Zero Edizioni s.r.l., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.2).

Non integra l’ipotesi della concorrenza sleale per imitazione servile l’utilizzo di un modo di presentazione del prodotto editoriale (nella specie: supporto di cartone dove il volumetto è assicurato da una pellicola trasparente) che è imposto da esigenze funzionali ed è comune e generalizzato (App. Milano, 3 luglio 1992, Pres. PAJARDI, Est. DI LEO, Manobook s.a.s. c. Zero Edizioni s.r.l., Aida 1993, Repertorio IV.4.7.2).