2. Ditta, denominazione e ragione sociale, insegna, emblema

Il cpi esplicitamente tratta gli stemmi come segni distintivi, in considerazione della loro funzione distintiva dell’ente titolare e delle attività da questi poste in essere, ed infatti conferisce un diritto assoluto di vietarne la registrazione come marchio (nella specie la controversia riguardava l’uso dello stemma della regione Piemonte su un sito web relativo a servizi legati alle energie rinnovabili per rivendicare una partnership in realtà inesistente) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 12 maggio 2010, G.I. Contini, Regione Piemonte c. Horizon s.r.l., Aida 2011, Repertorio IV.2).

Allorché un terzo faccia uso dello stemma (nella specie: lo stemma della regione Piemonte) senza il consenso del titolare, a prescindere dalla sua volontà di ottenerne la registrazione come marchio, spetta al titolare del segno il diritto di vietarne l’uso azionando i rimedi accordati dal cpi (nella specie la regione Piemonte aveva agito in giudizio per vietare l’uso del proprio stemma su un sito web relativo a servizi legati alle energie rinnovabili per rivendicare una partnership in effetti inesistente) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 12 maggio 2010, G.I. Contini, Regione Piemonte c. Horizon s.r.l., Aida 2011, Repertorio IV.2).

È incostituzionale l’art. 2 co. 2bis, prima proposizione del d.l. n. 15/1999, convertito nella legge n. 78/1999, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare marchi, denominazioni o testate che richiamino quelli di una emittente nazionale, prescindendo dalla priorità di acquisto del diritto al segno distintivo, in quanto intrinsecamente irrazionale e configgente con la libertà economica di disporre del marchio e la libertà di manifestare il proprio pensiero (Corte Cost. 9 luglio 2009 n. 206, Pres. Amirante, Est. Finocchiaro, Pubblikappa s.n.c. c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Aida 2010, Repertorio IV.2).

In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro. Le esecuzioni del complesso danno luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.. Il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare. Ed il nome sotto il quale il complesso si presenta ed opera con i terzi ne costituisce la ragione sociale, che è protetta sul piano civile ai sensi degli artt. 2564 e 2567 c.c. (Trib. Venezia, Sez. IP, ordinanza 27 aprile 2010, Pres. Caparelli, Est. Caprioli, Aldo Tagliapietra c. Le Orme, Aida 2010, Repertorio IV.2).

Un disegno (nella specie, del muso di un cane) apposto su capi di abbigliamento e accessori non è tutelabile come marchio di fatto quando appaia utilizzato quale elemento ornamentale inserito in una più ampia serie di disegni utilizzati al medesimo fine (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2008, Aida 2008, 1246/2).

La registrazione come domain name della denominazione sociale di un concorrente preclude a quest’ultimo l’uso della sua denominazione per i suoi siti, e sotto questo profilo costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 anche quando non ricorra in concreto  l’intento estorsivo e speculativo proprio del domain grabbing (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2000, Aida 2000, 728/3).

La registrazione di un domain name contenente la denominazione sociale di un imprenditore concorrente e l’uso potenziale del domain name che esso comporta sono illeciti alla stregua dell’art. 2564 c.c., dell’art. 2598 n.1 c.c., ed anche dei principi in materia di marchi, con la conseguenza della sufficienza della confondibilità in astratto e non anche dei prodotti o servizi in concreto (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2000, Aida 2000, 728/1).

Lo scioglimento di una società artistica in nome collettivo non comporta automaticamente la scomparsa del gruppo o la cessazione dell’attività artistica del gruppo musicale parallelamente costituito dai medesimi soci della società artistica (Pret.  Roma, ordinanza 18 dicembre 1998, Aida 2000, 673/2).

La denominazione di un complesso musicale può avere natura di pseudonimo collettivo solo in casi eccezionali, quando tra l’attività dei singoli e quella del gruppo ricorra una strettissima interdipendenza tale da fare escludere la possibilità di subentro di componenti diversi da quelli originali: mentre per solito il nome del complesso musicale costituisce la denominazione del complesso, organizzato secondo lo schema di associazione o di società semplice o di società in nome collettivo irregolare, onde resta di esclusiva pertinenza di questa organizzazione anche quando taluno degli originari componenti se ne allontani o venga escluso (Pret.  Roma, ordinanza 18 dicembre 1998, Aida 2000, 673/1).

L’uso di un domain name su Internet che riproduca la denominazione di una società èidoneo a creare confusione: la quale non è esclusa dalla registrazione del nome di dominio da parte della Naming Authority (Trib. Roma ordinanza 2 agosto 1997, Aida 1998, 536/1)

Il domain name di un sito web assume anche carattere distintivo dell’utilizzatore del sito, concorrendo all’identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico attraverso Internet ed in tale prospettiva il domain name presenta qualche affinità con l’insegna, se si considera il sito identificato come un luogo virtuale ove l’imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto (Trib. Milano, ordinanza 3 giugno 1997, 531/1).

L’interruzione di un’attività concertistica pluridecennale di un’associazione non determina automaticamente l’esclusione della tutela della sua denominazione contro il rischio di confusione: che è anzi esaltato quando una denominazione confondibile viene assunta per un’altrui iniziativa avviata in sequenza temporale immediata dopo l’interruzione ora detta. (Trib. Milano, 19 maggio 1997, Aida 2000, 665/3)

Sono tra loro confondibili due copie di denominazioni e marchi che abbiano il proprio cuore nelle parole Angelicum e rispettivamente Angelicumusica. (Trib. Milano, 19 maggio 1997, Aida 2000, 665/2)

La tutela della denominazione di una associazione (nella specie: l’Angelicum di Milano, dotata di una “sezione musica”) ex artt. 7 e 16 c.c. o ex art. 2564 c.c. impone di escludere la liceità dell’uso di denominazioni, da parte di terzi, che per la loro somiglianza determinino il pericolo di confondibilità dei segni identificativi. (Trib. Milano, 19 maggio 1997, Aida 2000, 665/1)

Il cuore della denominazione sociale‑ditta « High Technology Group H.T.G. » è rappresentato dalla sigla « H.T.G. » e pertanto tale denominazione costituisce violazione della denominazione sociale‑ditta « HTG » anteriormente adottata da un’impresa operante nel medesimo settore (informatica) e sull’intero territorio nazionale (Trib. Milano, ordinanza 9 luglio 1996, G.D. DE SAPIA, HTG s.r.l. c. High Technology Group H.T.G. s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.2).

E’ competente a conoscere di un’azione cautelare in materia di violazione di denominazione sociale‑ditta il Giudice del luogo in cui viene edita una rivista sulla quale la società resistente ha svolto pubblicità facendo uso della denominazione imitante (Trib. Milano, ordinanza 9 luglio 1996, G.D. DE SAPIA, HTG s.r.l. c. High Technology Group H.T.G. s.p.a., Aida 1997, Repertorio IV.2)

Quando il nome ed i colori, registrati anche come marchio, di una squadra di calcio siano ormai entrati a far parte del patrimonio collettivo per la loro notorietà, non costituisce contraffazione di marchio, concorrenza sleale e violazione della denominazione sociale l’uso che di tale marchio venga fatto da terzi nella diffusione di notizie, informazioni, prodotti (anche c.d. gadgets) che in qualche modo richiamano la squadra di calcio, con il solo limite della necessità per i terzi di introdurre una anche lieve differenziazione dei propri prodotti che consenta di non attribuirli o associarli alla società sportiva, intesa come società produttrice di servizi (Trib. Milano, 28 novembre 1994, Aida 1995, 337/1).

La ragione sociale della società semplice od irregolare in cui è costituito un complesso può assumere con il suo uso prolungato anche la natura di pseudonimo collettivo del gruppo, come tale idonea ad individuare il gruppo musicale e ciascun componente di esso nella sua personalità artistica, onde a ciascuno dei componenti spetta il diritto di vedere inibita l’utilizzazione del nome da parte di un singolo componente del gruppo o di un gruppo composto diversamente (Trib. Velletri, ordinanza 14 luglio 1994, Aida 1995, 326/1).

Dall’individuata natura societaria del gruppo musicale deriva che il nome sotto il quale esso si presenta ed opera nei rapporti con i terzi costituisce la sua ragione sociale, così che l’adozione della stessa o di simile ragione sociale per contraddistinguere altro complesso rientra nella previsione degli artt. 2567 e 2564 c.c. (Trib. Catania, 22 giugno 1994, Aida 1995, 323/2).

L’intenzione espressa da un’associazione che svolge attività artistica di cessare questa attività non comporta il venir meno della tutela della sua denominazione, essendo necessario a tal fine che a questo fatto storicamente accertato si accompagni una inoperosità protrattasi per un lasso di tempo sufficientemente lungo, tale da privare la denominazione di ogni funzione distintiva della predetta attività (Trib. Milano, ordinanza 1 aprile 1993, Pres. PATRONE, Associazione Laicale Religiosa Angelicum c. Cooperativa Angelicumusica, Aida 2000, Repertorio IV.2).

E’ ammissibile un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che inibisca all’ex affittuario di azienda teatrale l’uso della ditta, in uno con l’ordine ex art. 700 c.p.c. di restituire l’azienda er finito affitto (Trib. Bari, ordinanza 7 maggio 1992, Aida 1993, 148/2).

Quand’anche si avvalga nella denominazione sociale del nome patronimico di una persona fisica una società commerciale non è legittimata ad agire in dìfesa del diritto di questa all’immagine ed al nome, a meno che non provi di essere stata investita del potere di esercitare in nome e per conto della persona fisica i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli da 6 a 10 c.c. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, Aida 1993, 131/1).