10. Merchandising

Viola il diritto sul marchio registrato «Winx Club», che coincide con il titolo di un cartone animato, la riproduzione del segno su articoli di merchandising (nella specie: palloncini gonfiabili) (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 21 maggio 2010, Pres. Scotti, Est. Mascarello, Rainbow s.p.a. c. Flex Metal Italia di Mallia Antonino, Aida 2011, Repertorio IV.10).

Quando l’avente diritto alla registrazione del segno notorio (nella specie: la FIFA ‑Federation Internationale de Football Association), piuttosto che avvalersi di tale diritto onde sfruttarlo commercialmente attraverso il sistema delle licenze d’uso consente ad altri detta registrazione in sua vece, l’avente diritto pone in essere un negozio che, comunque qualificato, comporta ex lege l’insorgenza esclusiva in capo al registrante di tutti i diritti e le facoltà connesse alla titolarità del marchio, tra le quali è senz’altro ricompresa quella di vietarne l’uso a terzi non autorizzati: e reciprocamente l’avente diritto non è più legittimato ad agire contro terzi in contraffazione (Trib. Modena, ordinanza 26 giugno 1994, Aida 1995, 324/2).

L’associazione sportiva (nella specie: la FIFA ‑ Federation Internationale de Football Association) che consenta la registrazione da parte di terzi di un segno extramercantile su cui vantava diritti si spoglia nei confronti dei terzi di ogni diritto relativo al segno, onde dovrà provvedere alla tutela dei suoi interessi mediante la convenzione con cui acconsente all’altrui registrazione (Trib. Modena, ordinanza 22 luglio 1994, Aida 1995, 327/2).