1. Nome civile

L’utilizzo della denominazione Vignale danza per un festival di danza organizzato a Torino (dopo che per 34 anni si era svolto a Vignale Monferrato con il supporto anche di questo comune) costituisce violazione del diritto al nome del comune di Vignale ex art. 7 c.c. ed anche violazione dell’art. 8.2 cpi (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 15 aprile 2014, Aida 2015, II.55/1).

I singoli componenti di un gruppo musicale costituito come società in nome collettivo irregolare hanno diritto all’uso esclusivo del nome del complesso fintanto che ne facciano parte; perdono tuttavia ogni diritto allorché se ne allontanino, anche in caso di allontanamento forzoso su delibera della maggioranza dei soci; e dopo questo allontanamento non possono usare né la denominazione del complesso né altre denominazioni con essa confondibili: dovendo diversamente risarcire i danni al complesso, che possono essere liquidati in via equitativa (Trib. Milano, Sezione IP, 19 gennaio 2010, Pres.Est. Tavassi, Alberto Pasetti, Renato Sabbioni c. Pasquale Canzi, Aida 2011, Repertorio IV.1).

L’uso del nome di un complesso musicale registrato come marchio in comunione fra i componenti del complesso deve essere unitario e coordinato, mentre non può avvenire indipendentemente da parte di ciascun contitolare, cui questo uso può anzi essere inibito (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 18 febbraio 2010, Giud. Spaccasassi, Giuseppe dei Rossi, Michele Bon, Trentini Fabio c. Aldo Tagliapietra, Aida 2011, Repertorio IV.1).

Il nome di un complesso musicale costituisce denominazione sociale eventualmente opponibile quale anteriorità alla registrazione dello stesso nome come marchio (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 18 febbraio 2010, Giud. Spaccasassi, Giuseppe dei Rossi, Michele Bon, Trentini Fabio c. Aldo Tagliapietra, Aida 2011, Repertorio IV.1).

L’uso del proprio nome in funzione distintiva e non meramente descrittiva della titolarità dell’impresa contrasta con i principi della correttezza professionale ed è come tale idoneo a produrre confusione con il marchio patronimico altrui nonché un rischio di associazione con l’impresa intestataria della registrazione (nella specie l’uso del nome «Viviana Orfei» per pubblicizzare spettacoli circensi è stato ritenuto illecito a fronte dell’altrui registrazione del marchio «Orfei» per servizi dello stesso genere) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 14 aprile 2010, G.D. Vitrò, Ravagnani Sebastiano c. Viviana Orfei, Circo Euro 2000 di Montico Giorgio, Circo Nazionale Italia Alex Hamar di Coda Prin Pietro, Circo Ariz di Carbonari Claudio, Aida 2011, Repertorio IV.1).

Una società costituita e composta da tutti i membri di un gruppo musicale (nella specie: gli U2) è legittimata ad agire a tutela del nome della band (Trib. Torino, ordinanza 16 agosto 2010, G.I. Contini, Not us Limited c. Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Production, Aida 2011, Repertorio IV.1).

Quando esista un contratto fra i componenti di un gruppo di “artisti” (denominato “Cracking Art”), secondo il quale ciascuno di essi è legittimato ad uscire dal gruppo in qualunque momento e per qualsiasi motivo, impegnandosi peraltro in tal caso a non utilizzare mai più per il proprio lavoro la denominazione del gruppo, al momento della fuoriuscita di uno degli “artisti” dal gruppo la denominazione in questione può continuare ad essere utilizzata dal gruppo stesso, ma non dall’artista fuoriuscito, neppure per un nome a dominio, e neppure quando tale domain name reindirizzi gli utenti ad un sito informativo generico (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 22 luglio 2009, G.U. Grosso, Alex Angi, Daniela Cagna, Renzo Nucara, Charles Rizzetti, Marco Veronese, William Sweetlove – Gruppo Cracking Art c. Omar Aprile Ronda, Immobiliare Texman s.a.s., Aida 2010, Repertorio IV.1).

E’ legittimo l’uso della denominazione “Cracking Art” propria di un gruppo di “artisti” da parte dell’artista che ne è fuoriuscito, quando tale uso abbia finalità meramente descrittive della pregressa carriera artistica del soggetto (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 22 luglio 2009, G.U. Grosso, Alex Angi, Daniela Cagna, Renzo Nucara, Charles Rizzetti, Marco Veronese, William Sweetlove – Gruppo Cracking Art c. Omar Aprile Ronda, Immobiliare Texman s.a.s., Aida 2010, Repertorio IV.1).

Il nome di un’imbarcazione (nella specie usata anche per la partecipazione a regate agonistiche nazionali ed internazionali) è un segno distintivo della stessa, che può essere rivendicato e protetto da indebiti utilizzi anche da parte di colui che usa detta imbarcazione (nella specie: con il consenso del proprietario) (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/2).

L’utilizzo della denominazione «Imaie 77» da parte di un’associazione rappresentativa di artisti costituisce un illecito ai danni di Imaie (ora in liquidazione) per violazione dei diritti di quest’ultima sul proprio nome ex art. 7 c.c. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 2009, Aida 2010, 1369/1).

L’art. 7 c.c. tutela il nome delle persone giuridiche anche quando esse sono in liquidazione (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 2009, Aida 2010, 1369/2).

L’utilizzo da parte di un’associazione di categoria di una denominazione (nella specie Imaie 77) confondibile, da un punto di vista fonetico, visivo e concettuale con quella utilizzata in tempi anteriori da altra associazione di categoria (nella specie Imaie) costituisce un illecito ex art. 7 c.c.. (Trib. Roma, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1375/1).

Deve essere protetto ai sensi dell’art. 7 c.c. lo pseudonimo utilizzato da un artista nella propria attività di interprete di canzoni di musica leggera, che sia preusato con preuso adeguatamente esteso sul territorio e perdurante nel tempo (Trib. Milano, 4 aprile 1995, Aida 1995, 354/1).

Perché ricorra un illecito ex art. 7 c.c. non è sufficiente un uso del proprio nome in modo non conforme all’art. 6 c.c., ma occorre che a prescindere dalle intenzioni e dalle speranze dell’autore dell’abuso esso comporti un pregiudizio del legittimo titolare del nome, con il crearsi di una situazione di confondibilità tra l’autore dell’illecito e la singola persona il cui nome venga usurpato o il nucleo familiare cui questi appartiene (nella specie non è stato ritenuto illecito a danni dei discendenti patrilineari di Arnoldo Mondadori l’uso dei cognomi Mondadori Forneron o Mondadori da parte di un discendente matrilineare del medesimo avo legalmente autorizzato ad usare il doppio cognome Forneron Mondadori) (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1992, 91/1).

La protezione data dalla legge sul diritto d’autore al titolo di una rivista per

la sua funzione di segno distintivo dell’opera) è del tutto simile a quella riconosciuta in tema di marchi di impresa: con la conseguenza che la tutela è più intensa quanto più forte sia il potere individualizzante del titolo, e che il divieto di riproduzione del medesimo non si estende ad opere che siano di specie o caratteri diversi (Pret. Milano, ordinanza 16 dicembre 1991, Aida 1992, 82/2).