7. Rapporti con altre discipline

7.1 diritti della personalità e diritto penale

L’esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché tali diritti trovano il loro presupposto in una norma costituzionale e fondamentale qual è l’art. 21 cost., che stabilisce il diritto dei cittadini alla libera manifestazione del pensiero, ma anche perché è un fondamentale diritto dei cittadini quello di essere informati di quanto accade nel modo più ampio e completo possibile e con il mezzo più incisivo scelto dal comunicatore (Cass. 1 febbraio 2006, Aida 2007, 1136/1).

L’esercizio del diritto di satira rende penalmente non punibile una comunicazione del contenuto in sé diffamatorio, ma non esclude l’illiceità penale della precedente attività di acquisizione fraudolenta di comunicazioni chiuse altrui o di divulgazione illegittima del loro contenuto (Cass. 1 febbraio 2006, Aida 2007, 1136/2).

Integra il reato di molestia il comportamento di chi si pone alle spalle del giornalista incaricato di una trasmissione diretta televisiva con un grande cartello recante una scritta gravemente ingiuriosa per terzi, e così disturba l’attività del cronista e degli altri operatori della radiotelevisione, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali tali persone hanno diritto nello svolgimento dell’attività lavorativa attraverso un’azione impertinente, indiscreta, invadente, senz’altro riconducibile nella nozione di petulanza (Cass. 8 marzo 2006 n. 8198, Aida 2007, 1137/1).

Il gestore e proprietario di un sito internet su cui altri soggetti possono inserire interventi deve essere qualificato come direttore responsabile del medesimo, anche se per indicare la sua figura non viene formalmente utilizzata la dizione ora detta; ha il dovere di eliminare interventi offensivi; e diversamente ne risponde penalmente ex art. 596bis c.p. (Trib. Aosta, 26 maggio 2006, Giud. Gramola, Imp. Mancini, Aida 2007, Repertorio III.7.1).

L’illiceità rilevante ex artt. 16 e 17 dlgs 70/2003 non è soltanto quella penale ma anche quella civile, e non è soltanto quella che determina un pregiudizio ai rapporti tra provider e destinatario del servizio ma anche quella che pregiudica i terzi (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2006, Aida 2007, 1166/1).

La violazione del diritto al ritratto ex artt. 96 ss. l.a. e del diritto all’immagine, realizzata con la pubblicazione non autorizzata del ritratto altrui nella pubblicìtà che annuncia una nuova iniziativa editoriale, non costituisce di per sé illecito penale e dunque non obbliga al risarcimento dei danni non patrimoniali (Trib. Mìlano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/3).

L’art. 615 c.p. prevale sull’art. 97 l.a. e non consente comunque la pubblicazione di immagini non autorizzate lesive dell’altrui diritto alla riservatezza (Trib. Milano, 17 novembre 1994, Pres. PATRONE, Est. BICHI, Dietlinde Gruber c. RCS Rizzoli Periodici s.p.a., Aida 1995, Repertorio III.7.1).

Realizzano l’illecito penale ex art. 615 c.p. il fotografo e l’editore che si procuri indebitamente immagini attinenti alla vita privata di una persona (il primo) e le pubblichi (il secondo) senza il consenso della persona ritratta (Trib. Milano, 17 novembre 1994, Pres. PATRONE, Est. BICHI, Dietlinde Gruber c. RCS Rizzoli Periodici s.p.a., Aida 1995, Repertorio III.7.1).

Integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione dell’immagine di un’artista, non da lei autorizzata su una rivista per soli uomini di fotografie erotiche di una sua sosia, che ne dileggiano il cliché professionale. (Trib. Roma, 28 gennaio 1992, Aida 1993,Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MACIOCE, Russo c. Tattilo Editrice, Aida 1993, Repertorio III.7.1).

 

7.2 diritti della personalità e diritto tributario

Ai sensi dell’art. 43 l. 27 dicembre 2002 n. 289, non sono soggetti a contributi previdenziali i corrispettivi per la cessione dei diritti d’autore, d’immagine o di replica, nei limiti in cui tali corrispettivi non eccedano la misura del 40% dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività, e ciò a prescindere dal fatto che tali corrispettivi abbiano o meno ad oggetto attività ulteriori rispetto alle prestazioni oggetto del contratto (Trib. Milano, 30 settembre 2009, Giud. Pattumelli, Friends & Partners s.r.l. c. ENPALS Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Equitalia Esatri s.p.a., Aida 2010, Repertorio III.7.2).

Nel caso di cessione dei diritti d’immagine da parte non dell’artista direttamente ma di una società alla quale l’artista aveva a sua volta ceduto i propri diritti, l’obbligo contributivo nei confronti dell’ENPALS grava non sul beneficiario finale della prestazione svolta dall’artista ma sulla società che ha ceduto i diritti al beneficiario finale di tale prestazione (Trib. Milano, 30 settembre 2009, Giud. Pattumelli, Friends & Partners s.r.l. c. ENPALS Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Equitalia Esatri s.p.a., Aida 2010, Repertorio III.7.2).

 

7.3 diritti della personalità e legislazione sulla stampa

Il diritto al ritratto protetto da una legge nazionale sui diritti d’autore e connessi costituisce uno dei diritti altrui che può legittimare una restrizione della libertà di informazione ex art. 10.2 CEDU, quando questa restrizione sia necessaria alla sua tutela (nella specie è stata negata questa necessità). (Corte europea diritti dell’uomo, 7 dicembre 2006, Aida 2007, 1119/1).

Il diritto al ritratto previsto da una legge nazionale sui diritti d’autore e connessi rientra tra i diritti dei terzi la cui protezione può giustificare una restrizione alla libertà di informazione ex art. 10.2 CEDU; i giudici nazionali devono tuttavia bilanciare l’interesse pubblico all’informazione con quello privato del titolare del diritto al ritratto; e l’art. 10 CEDU risulta violato quando la proibizione assoluta di pubblicare un ritratto nell’ambito di un servizio giornalistico non sia proporzionata all’obbiettivo legittimo della protezione del diritto del privato al ritratto (Corte europea diritti dell’uomo, 14 dicembre 2006, Aida 2007, 1120/1).

Il diritto esclusivo al ritratto dei calciatori (nella specie pervenuto alla Panini) è violato dall’altrui commercio sia delle loro figurine che dei relativi album. L’album in particolare è un semplice raccoglitore di figurine, non uno strumento di informazione e manifestazione del pensiero, onde sono fuori luogo i richiami alle guarentige della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa previste dall’art. 21 cost. al fine di impedire il sequestro ex art. 161 l.a. (Trib. Modena, ordinanza 1 luglio 1998, Aida 2000, 667/1)

Quando l’utilizzazione non autorizzata dell’altrui immagine non raggiunge la soglia del penalmente rilevante come offensivo del decoro della persona ritrattata, l’insussistenza del fatto‑reato esonera il proprietario della pubblicazione e l’editore anche dalla responsabilità civile, ex art. 11 della legge sulla stampa 47/1948 (Trib. Roma, 20 luglio 1991, Aida 1992, 57/2).