5. Territorialità

5.1 diritto internazionale privato

5.2 trattamento dello straniero

5.3 convenzioni internazionali

L’art. 8 CEDU tutela gli aspetti della vita privata anche relativi alle relazioni con i terzi, e per questi aspetti vieta perciò le intromissioni derivanti dalla pubblicazione di foto su periodici (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/1).

La tutela della vita privata riconosciuta dall’art. 8 CEDU non si limita a vietare ingerenza dello stato, ma obbliga gli stati ad adottare strumenti di tutela contro le intromissioni da parte di terzi (nella specie, contro la pubblicazione di foto) (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/2).

Il contemperamento dell’interesse alla protezione della vita privata dell’art. 8 CEDU, e rispettivamente di quello alla libertà di espressione dell’art. 10 CEDU, comprensivo della libertà di pubblicazione di fotografie, va ricostruito in base al contributo che le fotografie danno ad un dibattito di interesse pubblico; questo interesse manca quando le fotografie di una persona investita di pubbliche funzioni riguardano esclusivamente dettagli della sua vita privata al di fuori dello svolgimento di funzioni ufficiali (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/3).

Non sono compatibili con l’art. 8 CEDU legislazioni nazionali che graduano la tutela contro intromissioni nella vita privata (nella specie, derivanti dalla pubblicazione di fotografie) in relazione al livello di notorietà della persona, in mancanza di criteri sufficientemente precisi che consentano alla persona di conoscere con precisione i limiti nei quali deve tollerare intromissioni (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/4).

5.4 diritto comunitario