3. Contenuto e violazione dei diritti

Non si applica l’art. 43 l. 289/2002 (secondo il quale il compenso corrisposto ai lavoratori dello spettacolo per cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore non può superare il 40% dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività, e tale quota rimane esclusa dalla base contributiva) quando il confronto tra i compensi erogati in favore dell’artista per le sue prestazioni e quanto dallo stesso ricevuto a titolo di cessione dei diritti evidenzia come non sia stata rispettata la proporzione che consente la sottrazione di tale seconda voce dalla base contributiva a condizione che non superi il 40% del totale pagato (Trib. Milano, Sez. lavoro, 27 marzo 2014, Aida 2015, II.54/2).

La tutela riconosciuta dagli artt. 6 e 10 c.c. agli elementi identificativi della personalità dell’individuo presuppone una specifica attitudine individualizzante della persona cui si riferiscono (Trib. Napoli, Sezione IP, 16 luglio 2007, Aida 2009, 1269/3).

L’ordine del giudice di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione di prodotti e servizi con il metodo peer to peer in violazione di diritti d’autore incontra il limite della protezione e della riservatezza delle fonti informative e del trattamento dei dati personali (Trib. Roma, ordinanza 16 luglio 2007,  G.D. Izzo, Techland SP.Z. O.O., Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Telecom Italia s.p.a., Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2008, Repertorio III.3).

Sul piano del diritto interno, il fornitore di servizi ha l’obbligo di cancellare o rendere anonimi i dati relativi al traffico, eccettuate conservazioni per periodi di tempo determinato e per finalità specifiche, tra le quali non rientra quella di tutela del diritto d’autore (Trib. Roma, ordinanza 16 luglio 2007,  G.D. Izzo, Techland SP.Z. O.O., Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Telecom Italia s.p.a., Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2008, Repertorio III.3).

La nozione di dati relativi al traffico della direttiva 2002/58 relativa al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche ricomprende l’indirizzo IP dei computer degli utenti della rete e la data e l’ora di connessione (Trib. Roma, ordinanza 16 luglio 2007,  G.D. Izzo, Techland SP.Z. O.O., Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Telecom Italia s.p.a., Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2008, Repertorio III.3).

L’art. 15 n. 1 della direttiva 2002/58 offre agli stati membri la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali, ed attraverso il rinvio all’art. 13.1 della direttiva 95/46 esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela anche civilistica del diritto di proprietà, inteso in senso comprensivo della proprietà intellettuale (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/1).

L’art. 8 n. 1 della direttiva 2004/48 sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale non impone agli stati membri di introdurre nei propri ordinamenti un obbligo di comunicare dati personali relativi alla prestazione di servizi in violazione di diritti di proprietà intellettuale (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/2).

Gli artt. 41, 42 e 47 TRIPS non impongono un’interpretazione delle direttive comunitarie tale da obbligare gli stati membri ad introdurre nei propri ordinamenti un obbligo di comunicare dati personali relativi alla prestazione di servizi in violazione di diritti di proprietà intellettuale (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/3).

Il diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d’autore, e il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva costituiscono princìpi generali del diritto comunitario, al pari del rispetto della vita privata e della tutela dei dati personali (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/4).

Le direttive 2002/58 sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche, 2000/31 sul commercio elettronico, 2001/29 sulla società dell’informazione, 2004/48 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, contengono alcuni princìpi che consentono di contemperare i diritti di proprietà intellettuale con quello alla tutela dei dati personali; lasciano agli stati membri un certo margine di discrezionalità di attuazione, ma li obbligano comunque a garantire un giusto equilibrio fra questi diritti; obbligano inoltre le autorità e i giudici nazionali ad evitare interpretazioni in conflitto con questi diritti fondamentali o con altri princìpi del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/5).

L’esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché tali diritti trovano il loro presupposto in una norma costituzionale e fondamentale qual è l’art. 21 cost., che stabilisce il diritto dei cittadini alla libera manifestazione del pensiero, ma anche perché è un fondamentale diritto dei cittadini quello di essere informati di quanto accade nel modo più ampio e completo possibile e con il mezzo più incisivo scelto dal comunicatore (Cass. 1 febbraio 2006, Aida 2007, 1136/1).

L’esercizio del diritto di satira rende penalmente non punibile una comunicazione del contenuto in sé diffamatorio, ma non esclude l’illiceità penale della precedente attività di acquisizione fraudolenta di comunicazioni chiuse altrui o di divulgazione illegittima del loro contenuto (Cass. 1 febbraio 2006, Aida 2007, 1136/2).

E’ infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere una domanda per violazione dell’art. 10 c.c., pretesamente realizzata dalla produzione e commercializzazione di una moneta celebrativa di Puccini prevista da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, posto che la controversia riguarda diritti soggettivi, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario anche in presenza di provvedimenti amministrativi (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2005, Aida 2006, 1087/1).

L’art. 8 CEDU tutela gli aspetti della vita privata anche relativi alle relazioni con i terzi, e per questi aspetti vieta perciò le intromissioni derivanti dalla pubblicazione di foto su periodici (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/1).

La tutela della vita privata riconosciuta dall’art. 8 CEDU non si limita a vietare ingerenza dello stato, ma obbliga gli stati ad adottare strumenti di tutela contro le intromissioni da parte di terzi (nella specie, contro la pubblicazione di foto) (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/2).

Il contemperamento dell’interesse alla protezione della vita privata dell’art. 8 CEDU, e rispettivamente di quello alla libertà di espressione dell’art. 10 CEDU, comprensivo della libertà di pubblicazione di fotografie, va ricostruito in base al contributo che le fotografie danno ad un dibattito di interesse pubblico; questo interesse manca quando le fotografie di una persona investita di pubbliche funzioni riguardano esclusivamente dettagli della sua vita privata al di fuori dello svolgimento di funzioni ufficiali (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/3).

Non sono compatibili con l’art. 8 CEDU legislazioni nazionali che graduano la tutela contro intromissioni nella vita privata (nella specie, derivanti dalla pubblicazione di fotografie) in relazione al livello di notorietà della persona, in mancanza di criteri sufficientemente precisi che consentano alla persona di conoscere con precisione i limiti nei quali deve tollerare intromissioni (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/4).

L’esistenza di un diritto alla riservatezza relativo alla persona defunta trova fondamento nell’art. 93 l.a. (Tar Lazio, 19 dicembre 2002, Aida 2003, 934/1).

Quando un’artista di teatro si sia fatta ritrarre volontariamente in una foto di scena ed abbia consentito la sua diffusione agli organi di stampa come corredo a comunicati stampa nonché alle eventuali recensioni critiche, la sua utilizzazione in altro contesto (nella specie a corredo di un articolo sulle linee telefoniche erotiche) costituisce violazione del diritto all’immagine dell’artista (Trib. Bologna, 27 novembre 1997, Aida 1999, 601/1).

Deve essere protetto ai sensi dell’art. 7 c.c. lo pseudonimo utilizzato da un artista nella propria attività di interprete di canzoni di musica leggera, che sia preusato con preuso adeguatamente esteso sul territorio e perdurante nel tempo (Trib. Milano, 4 aprile 1995, Aida 1995, 354/1).

 

3.1 contenuto dei diritti

Il diritto comunitario non impone agli stati di istituire un obbligo di comunicare i dati personali degli utenti internet che violino diritti d’autore; non vieta tuttavia questa comunicazione; ed il bilanciamento del giudice tra i diritti di proprietà intellettuale e quelli della riservatezza deve essere ispirato al principio di proporzionalità e di equilibrio (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 3 giugno 2015, Aida 2015, II.97/3).

L’utilizzazione a fini pubblicitari dell’immagine di una persona richiede il consenso di quest’ultima anche nel caso in cui si tratti di un soggetto che gode di notorietà e l’immagine sia già stata resa pubblica attraverso canali mediatici (Trib. Milano, 26 aprile 2013, Giud. Dorigo, C.U.R. c. Filippini Auto s.p.a., Aida 2014, Repertorio I.3.1).

L’esistenza di una finalità di pubblica informazione idonea a esentare l’utilizzatore dell’immagine dal consenso della persona ritratta deve essere verificata tenendo conto della funzione complessiva della pubblicazione ((Trib. Milano, 26 aprile 2013, Giud. Dorigo, C.U.R. c. Filippini Auto s.p.a., Aida 2014, Repertorio I.3.1).

L’azione di disconoscimento di paternità trova fondamento nell’art. 20 l.a. e non (in via diretta o analogica) nell’art. 7 c.c., in ragione della specificità dell’interesse che in questo caso viene in considerazione rispetto al tema generale dei diritti della personalità. (Trib. Milano, 18 gennaio 2006, Aida 2008, 1206/1).

Quando il nome di un quartetto corrisponde a quello di chi lo fonda insieme ad alcuni allievi suoi ed è adottato ed utilizzato sulla base di una sua autorizzazione condizionata e revocabile, il venir meno di una delle condizioni previste per l’utilizzazione (nella specie: la cessazione dell’apporto del primo violino e fondatore del quartetto) impedisce al complesso cameristico di continuare a fregiarsi del di lui nome (Trib. Milano, ordinanza 28 novembre 2005, Aida 2006, 1106/1).

In un quartetto il prodotto artistico risulta dal coordinamento necessario di prestazioni che conservano integro e percepibile tutto il loro carattere individuale ed unico: e per conseguenza, a differenza di quanto avviene per le grandi orchestre, al quartetto non può applicarsi il diritto delle formazioni associative e la disciplina dello pseudonimo collettivo, e con l’ulteriore corollario che il venir meno del quartetto nella sua composizione originale e personale comporta anche il venir meno della possibilità di sfruttare legittimamente il nome d’arte che esso aveva già utilizzato in precedenza (Trib. Milano, ordinanza 28 novembre 2005, Aida 2006, 1106/2).

La pubblicazione di un’intervista su un giornale diverso da quello specificamente autorizzato dall’intervistato viola il diritto all’identità personale e politica dell’intervistato (Trib. Roma, 11 dicembre 2002, Aida 2004, 969/1).

Il diritto all’identità personale è disciplinato in via analogica in base alle norme sul diritto al nome ((Trib. Roma, 11 dicembre 2002, Aida 2004, 969/3).

La denominazione geografica del territorio amministrato da un ente pubblico non è percepita dal pubblico in funzione identificativa dell’ente amministratore, e può essere utilizzata senza interferire con il diritto sulla denominazione ufficiale dell’ente (Trib. Bolzano sezione di Brunico, 30 agosto 2003, Aida 2004, 988/4).

3.2                                                                                                                                                                     atti lesivi dei diritti

E’ lecita l’attività di ricerca di dati relativi agli utenti di servizi di telecomunicazioni per attività di file sharing sulla rete internet, quand’anche questa ricerca avvenga per iniziativa dei titolari di diritti d’autore che si assumono violati dal file sharing (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio III.3.2).

L’art. 24 co. 1 lett. f d.lgs. 96/2003 sulla tutela dei dati personali consente di ottenere informazioni relative al compimento di atti di file sharing lesivi del diritto d’autore, quando queste informazioni siano necessarie a fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio III.3.2).

Viola il diritto all’onore, al decoro ed alla reputazione un’opera cinematografica che suggerisca allo spettatore senza alcun margine di dubbio una precisa responsabilità in ordine al preteso omicidio di una persona (nella specie, la morte del banchiere Calvi), ove le indagini giudiziarie relative a questo episodio siano tuttora in corso, e non siano giunte ad accertare i fatti che nell’opera cinematografica vengono invece presentati come pacifici (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2002, 962/1).

Un’opera cinematografica che si mantenga nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca rappresentando un evento criminoso alla luce di un quadro indiziario attestante l’esistenza di forti indizi di colpevolezza a carico di un soggetto non viola il diritto all’onore ed alla reputazione dell’accusato (Trib. Roma, ordinanza 10 maggio 2002, 964/1).

La registrazione non autorizzata di un domain name contenente nome e cognome di una persona famosa (nella specie: alessiamerz.it) viola l’art. 7 c.c. perché arreca all’interessata un pregiudizio economico rappresentato dall’impossibilità per la stessa di sfruttare al meglio il proprio nome per farsi pubblicità in Internet (Trib.  Torino, ord. 23 dicembre 2000, Aida 2003, 893/2).

Il nome di un cavallo può essere usato come marchio di prodotti (nella specie di abbigliamento) da chi è comproprietario dell’animale (che ha acquisito notorietà a livello nazionale per i propri meriti sportivi) e titolare del diritto allo sfruttamento della sua immagine: e la sua adozione come domain name da parte di imprenditore concorrente può costituire illecito ex art. 2598 n.1 c.c. (Trib. Palermo,  4 dicembre 2001, G.D. De Gregorio, Snai Com s.r.l. c. Bernardo Campo, Aida 2003, Repertorio III.3.1).

Il diritto di sfruttamento economico dell’immagine condivide la natura reale propria del diritto all’immagine inteso quale diritto della personalità: e dunque la sua efficacia erga omnes (Trib. Modena, 25 novembre 2002, Aida 2003, 933/2).

Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e di vicende personali e familiari dalla curiosità e dalla conoscenza pubblica (Cass. 25 marzo 2003 n. 4366, Aida 2003, 886/1).

La fonte primaria del diritto alla riservatezza è l’art. 2 cost. (Cass. 25 marzo 2003 n. 4366, Aida 2003, 886/2).

La lesione del diritto alla riservatezza può aversi sia con riguardo alla persona nota che alla persona non nota (Cass. 25 marzo 2003 n. 4366, Aida 2003, 886/3).

I diritti al nome e allo pseudonimo, al ritratto, alla riservatezza ed all’identità personale previsti dagli artt. 6 c.c. e 96 l.a., ed i diritti dell’artista ex artt. 81 e 83 l.a. ad opporsi alla diffusione della sua prestazione quando essa lede il suo onore e la sua reputazione ed a pretendere che il proprio nome sia indicato nella diffusione della prestazione e sul supporto che la contiene sono diritti che tutelano la personalità artistica degli interpreti, ed in quanto attribuiti alla personalità sono irrinunciabili e non trasferibili: onde difetta di legittimazione ad azionarli la società che ne sia cessionaria ex contractu (Trib. Roma, 1 marzo 2000, Aida 2001, 759/1).

Lo pseudonimo è assistito ex artt. 7 e 9 c.c. dal potere del suo portatore di farne uso esclusivo solo quando, per la notorietà del personaggio e per l’intensità dell’uso che questi ne faccia anche a preferenza del nome che gli è proprio, sia divenuto talmente connaturato alla persona da identificarla al pari del nome: ciò che d’altro canto deve essere provato da chi invoca tutela allo pseudonimo (Trib. Milano, ordinanza 21 febbraio 1995, G.D. GROSSI, Giulia Del Buono (in arte Indiana) c. Dancework s.r.l., Discomagic s.r.l., Dig It International s.r.l., Aida 1995, Repertorio III.3.1).

L’ordinamento italiano riconosce a ciascuno un diritto alla riservatezza, che è diritto soggettivo perfetto, consistente nel potere di esclusione dall’altrui conoscenza di quanto in riferimento all’intimità ed alle manifestazioni della vita privata (Trib. Milano, 17 novembre 1994, Pres. PATRONE, Est. BICHI, Dietlinde Gruber c. RCS Rizzoli Periodici s.p.a., Aida 1995, Repertorio III.3.1).

Il diritto esclusivo all’immagine ex art. 96 l.a. prevale sul diritto d’autore del soggetto che ha effettuato il ritratto (Trib. Roma, ordinanza 2 novembre 1994, Aida 1995, 334/1).

La protezione dell’idea quale segno di identificazione personale si limita al ristabilimento della verità dell’attribuzione, e solo in quanto vi sia una sua pregiudizievole alterazione: ma non può spingersi all’inibizione dell’uso o al riconoscimento di altre posizioni di primizia, posto che l’esigenza cui risponde la protezione accordata dall’ordinamento si ferma al mero riflesso della tutela dell’identità personale, alla quale soltanto deve essere funzionale. (Pret. Roma, 1 aprile 1993, Aida 1993,183/3).

L’uso indebito del nome altrui come marchio è specificamente disciplinato dagli artt. 13, 14, 21 l.m. vecchio testo, onde non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 7 c.c. (Trib. Milano, 28 gennaio 1993, Aida 1994, 225/3).

Ogni persona fisica ha ex art. 10 c.c. lo ius excludendi nei confronti di ogni divulgazione di un proprio ritratto (aspetto negativo del diritto esclusivo). Può consentirvi, ed il consenso si concreta assai spesso in una manifestazione di volontà contrattuale, ove alla obbligazione di patti che sorge in capo al ritrattato fa riscontro un’obbligazione a contenuto patrimoniale in capo alla controparte. Fuori dell’ipotesi di consenso ogni divulgazione dell’immagine altrui rimane vietata, salve le eccezioni previste dall’art. 97 l.a. (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785,  Aida 1992, 13/1).

 

3.2 atti lesivi dei diritti

Non sono giustificate da finalità informative la riproduzione dell’immagine di uno sportivo sulla copertina di una brochure pubblicitaria, o in contesti estranei all’evento sportivo, così che in tali casi deve essere riconosciuta tutela al diritto all’immagine secondo l’art. 10 c.c. (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/6).

La tutela dell’immagine della persona fisica può estendersi fino a ricomprendere elementi quali abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione del pubblico il personaggio al quale tali elementi siano collegati (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/7).

L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui è vietata dagli artt. 10 c.c. e 96 97 l.a. anche quando ricorrono il consenso di principio della persona ritratta o le circostanze che secondo gli artt. 96 97 escludono la tutela della riservatezza, ma l’esposizione o la pubblicazione rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona (Cass. Sez. III civile 27 agosto 2015 n. 17211, Aida 2015, II.19/1).

Il diritto di cronaca (nella specie: del traffico natalizio) non legittima ex art. 97 l.a. la pubblicazione su un giornale di una foto di una famiglia ritratta in macchina nel traffico: potendo il relativo ingorgo essere narrato anche da foto che si limitino ad una visione di insieme della strada bloccata (App. Lecce, 22 aprile 2015, Aida 2015, II.87/1).

L’utilizzo della denominazione «Imaie 77» da parte di un’associazione rappresentativa di artisti costituisce un illecito ai danni di Imaie (ora in liquidazione) per violazione dei diritti di quest’ultima sul proprio nome ex art. 7 c.c. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 2009, Aida 2010, 1369/1).

L’utilizzo da parte di un’associazione di categoria di una denominazione (nella specie Imaie 77) confondibile, da un punto di vista fonetico, visivo e concettuale con quella utilizzata in tempi anteriori da altra associazione di categoria (nella specie Imaie) costituisce un illecito ex art. 7 c.c.. (Trib. Roma, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1375/1).

A fronte di affermazioni diffamatorie pubblicate in un’intervista ma in realtà ricavate dal giornalista sulla base di dichiarazioni pretesamente aggiunte dall’intervistato a titolo confidenziale, non registrate e non autorizzate per la pubblicazione, il giornalista autore dell’intervista non può invocare la scriminante del diritto di cronaca (Trib. Milano, 17 novembre 2005, G.U. Rosa, Panerai Paolo Andrea, Class Editori s.p.a. c. Botré Francesco, Swan Group s.p.a., Belpietro Maurizio, Lorenzetto Stefano, Società Europea di Edizioni s.p.a., Aida 2006, Repertorio III.3.2 ).

L’art. 8 CEDU tutela gli aspetti della vita privata anche relativi alle relazioni con i terzi, e per questi aspetti vieta perciò le intromissioni derivanti dalla pubblicazione di foto su periodici (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/1).

La tutela della vita privata riconosciuta dall’art. 8 CEDU non si limita a vietare ingerenza dello stato, ma obbliga gli stati ad adottare strumenti di tutela contro le intromissioni da parte di terzi (nella specie, contro la pubblicazione di foto) (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/2).

Il contemperamento dell’interesse alla protezione della vita privata dell’art. 8 CEDU, e rispettivamente di quello alla libertà di espressione dell’art. 10 CEDU, comprensivo della libertà di pubblicazione di fotografie, va ricostruito in base al contributo che le fotografie danno ad un dibattito di interesse pubblico; questo interesse manca quando le fotografie di una persona investita di pubbliche funzioni riguardano esclusivamente dettagli della sua vita privata al di fuori dello svolgimento di funzioni ufficiali (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/3).

Non sono compatibili con l’art. 8 CEDU legislazioni nazionali che graduano la tutela contro intromissioni nella vita privata (nella specie, derivanti dalla pubblicazione di fotografie) in relazione al livello di notorietà della persona, in mancanza di criteri sufficientemente precisi che consentano alla persona di conoscere con precisione i limiti nei quali deve tollerare intromissioni (Corte CEDU, 24 giugno 2004, Aida 2005, 1014/4).

La pubblicazione non autorizzata di fotografie che ritraggono un noto cantante in compagnia di moglie e figlio viola il diritto al ritratto di questi ultimi quando questi non facciano seguire alla comunione di vita propria del rapporto familiare una prossimità continua e pubblica anche all’attività artistica del congiunto (Trib. Milano, 21 marzo 2002, Aida 2003, 910/1).

Costituisce violazione dell’art. 97 l.a. e dell’art. 2598 c.c. il comportamento di un giornale che, ricevute a titolo promozionale le fotografie di una cantante  presenti sulla copertina di un disco musicale, utilizzi le fotografie medesime per la realizzazione e la distribuzione in abbinamento editoriale di una musicassetta contente registrazioni fonografiche diverse da quelle presenti nel disco, per di più in assenza delle indicazioni previste dall’art. 62 l.a. (Trib.  Roma, 21 marzo 2002, Aida 2003,  911/1).

In base all’art. 1 l. 675/1996 il titolare di un dato personale (nella specie: un cognome) ha diritto di pretendere la rettifica di notizie giornalistiche che imputino questo dato ad un altro soggetto: poiché in base a questa legge su coloro che trattano dati personali relativi ad altre persone gravano obblighi (non solo di corretta archiviazione, ma anche) di corretta divulgazione delle informazioni (Corte di Cassazione, Sez. I civile, 30 giugno 2001 n. 8889, Pres. CARNEVALE, Est. BERRUTI, P.M. RUSSO, Valoti Olcese c. RCS Editori, De Bortoli, Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2002, Repertorio III.3.2).

La pubblicazione dell’immagine di un personaggio del mondo dello spettacolo sulla copertina di una rivista e su tutti i relativi materiali promozionali senza il consenso della persona ritratta non è giustificata ex art. 97 l.a. dalla  sua notorietà, perché questa non esclude la necessità del consenso del soggetto ritratto per l’utilizzo della sua immagine a fini commerciali, quali sono indubbiamente quelli connessi alla promozione di una rivista (Trib. Milano,  22 marzo 1999, Aida 2000, 677/1).

Le critiche pubbliche diffamatorie del Giurì e delle sue decisioni rese dall’autore di pubblicità riprovate dal Giurì non sono scriminate dalla necessità di difendersi dalla lesione che le decisioni del Giurì avrebbero recato alla sua dignità professionale ed artistica, perché il Giurì agisce nell’ambito di una funzione legittima (Trib. Milano, 12 aprile 1999, Aida 1999, 638/2).

Il messaggio «Fuggite dalla Banca del Salento» costituisce esercizio del diritto di critica riconosciuto e garantito dall’art. 21 cost., in quanto espressione corretta e civile – ancorché aspra – di dissenso motivato rispetto a fatti (veri o putativamente tali) la cui conoscenza appare di interesse pubblico (Trib. Roma, ordinanza 4 luglio 1998, Aida 1999, 607/2).

L’accordo tra il Gadef, che rappresenta le agenzie fotografiche italiane, e gli editori italiani, non ha efficacia erga omnes, e non vincola le parti di un contratto che non abbiano sottoscritto tale accordo, o non vi abbiano aderito, o non abbiano fatto ad esso consensualmente espresso riferimento (App. Milano, 26 giugno 1998, Pres.Est. URBANO, Prima Press s.r.l. c. Fallimento Editoriale Del Drago s.r.l., Aida 1998, Repertorio III.3.2).

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un’azione cautelare di inibitoría della diffusione su Internet di notizie lesive del diritto all’onore ed alla reputazione di un’impresa terza, quando al di là del luogo ove è stato aperto il sito o realizzata la connessione si svolga comunque in Italia l’attività di confezione, pubblicazione e divulgazione su Internet delle notizie ora dette: e questa giurisdizione non è esclusa né dalla competenza del Garante della privacy, che è concorrente e non alternativa a quella dell’autorità giudiziaria, né dall’esistenza del Garante per la diffusione e l’editoria, che non ha competenza in materia di Internet (Trib. Teramo, ordinanza 11 dicembre 1997, Aida 1998, 549/1).

Chi ha usato uno pseudonimo in ambito meramente locale non ha diritto di impedire l’uso del medesimo pseudonimo da parte di altri su tutto il territorio nazionale. (Trib. Roma, ordinanza 23 febbraio 1993, Aida 1993, 180/3).

 

3.2.1 in genere

Cicciolina è il nome d’arte utilizzato dalla signora Staller nella sua attività di spettacolo ed anche lo pseudonimo della sua attività politica (Trib. Roma, Sezione IP  4 febbraio 2010, Giud. Cruciani,  Elena Anna Ilona Staller c. Polivideo S.A., Sky Italia s.r.l., Aida 2012, Repertorio III.3.2.1).

L’esistenza di un rapporto di lavoro tra un’amministrazione comunale ed un dipendente non autorizza di per sé la prima allo sfruttamento dell’immagine del secondo senza il consenso di quest’ultima (App. Bologna, 1 agosto 2006, Pres. Castiglione, Est. Benassi, Cons. Varriale, Comune di Fo c. Ma.Ia., Aida 2010, Repertorio III.3.2.1).

Nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali corrispondenti al diritto di cronaca e a quello alla privacy, il diritto alla riservatezza del minore deve essere considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalla convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, laddove non vi sia l’utilità sociale della notizia e quindi con l’unico limite del pubblico interesse (Cass. 5 settembre 2006 n. 19069, Aida 2008, 1193/1).

Lo spot che imiti attraverso un sosia un personaggio di un’opera cinematografica interpretato da un artista non viola il diritto all’identità personale di quest’ultimo nemmeno quando lo spettatore identifichi il protagonista dello spot con il personaggio del film e quest’ultimo con l’artista che l’ha interpretato: perché la semplice interpretazione di uno spot pubblicitario non può essere considerata come attività idonea a denigrare la personalità dell’artista (Trib. Roma, 28 novembre 2002, Aida 2005, 1024/1).

L’interprete di un film non ha diritti da opporre all’utilizzazione pubblicitaria di un personaggio dell’opera cinematografica (Trib. Roma, 28 novembre 2002, Aida 2005, 1024/2).

Il produttore di un master musicale che abbia ceduto ad un terzo tutti i diritti sul master, riservandosi solo il diritto di presentarsi in manifestazioni dal vivo con il suo pseudonimo, non può considerarsi titolare del diritto sullo pseudonimo, ed in particolare non può impedirne in via generale l’utilizzazione all’editore musicale che abbia acquistato i diritti relativi alla pubblicazione del master (Trib. Parma, 6 dicembre 2003, Aida 2005, 1030/1).

Il diritto alla riservatezza della propria immagine attiene ai diritti della personalità, riceve dunque tutela a livello costituzionale dall’art. 2 cost., e per ulte­riore corollario può ammettersene il sacrificio solo rispetto ad altro diritto protetto ad uguale livello e da ritenere prevalente, e così in particolare al diritto alla libertà di informazione tutelata dall’art. 21 cost. (Trib. Nfilano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/1).

Costituisce illecito ex art. 2043 c.c. per violazione dell’art. 100 l.a. e del diritto all’identità personale dell’editore del Foro italiano l’uso del segno «foro it» quale domain name di un sito su Internet (Trib. Modena, ordinanza 23 ottobre 1996, G.D. PALMIERI, Il foro italiano s.r.l. c. Tiziano Solignaní, Aida 1996, Repertorio III.3.2.1).

L’indebita assunzione della paternità di un progetto altrui non viola il diritto all’identità personale del progettista (Trib. Catania, 29 marzo 1995,Aida 1996, 391/2).

L’utilizzazione separata dell’immagine di un componente (nella specie: Zenga) della squadra nazionale di calcio da parte di un’impresa non è autorizzata dal contratto che questa abbia concluso con la Federazione gioco calcio, che la qualifichi come fornitore ufficiale della federazione e la autorizzi ad utilizzare l’immagine ufficiale collettiva delle squadre nazionali di calcio (Trib. Roma, 14 gennaio 1994, Pres. Lo TURCO, Est. ATTENNI, Pantrem & C. s.p.a. c. Zenga, No Problem s.r.l., Aida 1995, Repertorio III.3.2.1).

Il consenso ex art. 96 l.a. all’utilizzazione dell’immagine può essere anche tacito. La valutazione della volontà della persona ritratta deve tuttavia essere condotta con la necessaria prudenza. Ed il suo consenso può essere escluso quando, pur essendosi prestata alla realizzazione di una serie di fotografie da parte di un fotografo professionista, la persona ritratta si sia riservata di dare il suo consenso alla pubblicazione con accordi successivi, in un incontro ulteriore, mediante la firma di una «liberatoria, come di consueto » (Trib. Roma, ordinanza 2 novembre 1994, Aida 1995, 334/2).

L’attribuzione ad un personaggio di un’opera televisiva o cinematografica della denominazione sociale di una società realmente esistente può costituire uso illecito del nome ogni qualvolta, oltre alla rilevata coincidenza, concorrano situazioni ambientali di tempo e di luogo tali da determinare nello spettatore l’impressione che l’autore dell’opera abbia inteso riferirsi alla società reale in questione (Trib. Roma, 24 gennaio 1994, Aida 1994, 263/1).

Ogni anello della catena contraffattiva è responsabile nei confronti del titolare del diritto leso (nella specie: diritto d’autore e diritto al ritratto) (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/1).

L’utilizzazione non autorizzata di un’altrui canzone nella colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo costituisce violazione del diritto di sfruttare la propria notorietà, inteso tale termine come specifico e tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell’immagine dell’autore dell’opera contraffatta: e come tale fatto costitutivo di un’obbligazione di risarcire i danni patrimoniali all’avente causa nel diritto ora detto allo sfruttamento della propria notorietà (Tríb. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 233/4).

La decisione del Giuri che dichiari ingannevole ed ordini la cessazione di un messaggio pubblicitario centrato su un esperto costituisce un boicottaggio secondario ai danni di quest’ultimo, illecito ex art. 2043 c.c. (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/2).

La pronuncia del Giurì che dichiari ingannevole ed ordini la cessazione di un messaggio pubblicitario per il fatto che esso è centrato su una testimonianza di un esperto che il Giuri ritenga conosciuto come consulente imparziale pre­giudica direttamente l’esperto (che nella specie non era stato arte del giudizio avanti al Giuri) (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/1).

La violazione del diritto all’immagine ex artt. 10 c.c. e 96 e 97 l.a. presuppone un comportamento attivo (la riproduzione non autorizzata dell’immagine altrui) e non già un comportamento omissivo (omissione attraverso fotomontaggio della riproduzione dell’immagine di una determinata persona) (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993, 163/4).

Non è soggetta al procedimento previsto dall’art. 8 della legge sulla stampa, e può essere invece proposta ex art. 700 c.p.c. una domanda di inibitoria urgente della diffusione non di una rivista ma di un annuncio pubblicitario relativo alla medesima, che si alleghi lesivo del decoro e dell’immagine di una persona nell’ambiente familiare, sociale e di lavoro (Pret. Milano, 6 marzo 1991, Aida 1992, 37/1).

Non costituisce violazione dei diritti all’immagine ed allo pseudonimo di un artista defunto, azionati dal suo unico erede, l’utilizzazione per dolciumi di un marchio complesso avente come cuore lo pseudonimo scritto con una particolare grafia: quando il medesimo pseudonimo è notoriamente usato da numerose persone, e nessun elemento del marchio lo riferisce precisamente all’immagine dell’artista in questione (Trib. Roma, 29 gennaio 1991, Aida 1992, 30/1).

 

3.2.2 uso di nome, immagine o ritratto altrui

La rappresentazione dell’immagine di uno sportivo in filmati di gare agonistiche deve intendersi avvenuta con il consenso manifestato implicitamente per effetto della volontà di partecipare alle gare: consenso che ricomprende anche la rappresentazione audiovisiva dell’evento (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/1).

Gli enti organizzatori di eventi sportivi che acquisiscono il diritto di riproduzione delle immagini degli atleti in virtù del consenso prestato (anche implicitamente) dagli atleti stessi ben possono disporre di questi diritti attraverso la cessione a terzi (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/2).

L’atleta che accetta di rispondere alle domande del giornalista intervistatore implicitamente consente alla diffusione dell’intervista (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/3).

Il diritto all’immagine di un cantante celebre (nella specie: Modugno) costituisce un diritto inviolabile della persona tutelato dalla costituzione e dagli artt. 10 c.c. e 96 l.a., che si estende non solo al ritratto ma anche al complesso di attributi che lo contraddistinguono, quali ad esempio la voce, il timbro vocale, la firma, l’utilizzazione di un sosia o di una maschera scenica, la caricatura, nonché la riproduzione di accessori tipici del look del personaggio (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 17 luglio 2014, Aida 2015, II.64/1).

L’immagine di un cantante celebre (nella specie: Modugno) può essere utilizzata ex art. 97 l.a. senza il consenso suo o dei suoi eredi in particolare anche quando l’uso corrisponda ad un interesse socialmente apprezzabile alla conoscenza della vita e dell’attività artistica di uno dei personaggi più celebri che hanno caratterizzato la scena musicale del secolo scorso e quando l’utilizzazione avvenga con la rappresentazione di un’opera teatrale che come tale rientra nel concetto di cultura ex art. 97 l.a.: e questa utilizzazione è liberalizzata anche quando abbia finalità non solo di informazione ma anche di lucro (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 17 luglio 2014, Aida 2015, II.64/2).

L’uso pubblicitario di una fotografia che non riprende il ritratto di un artista ma raffigura una modella che ne interpreta il personaggio evocandolo in modo inequivoco, senza il consenso previo dei figli ed eredi dell’artista, non costituisce violazione del diritto al ritratto di quest’ultima ma soltanto una lesione del suo diritto all’immagine ex art. 10 c.c., che fonda un obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 21 gennaio 2015, Aida 2015, II.78/1).

I figli ed eredi di un artista sono titolari del diritto alla sua immagine dopo la sua morte (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 21 gennaio 2015, Aida 2015, II.78/3).

Il diritto al nome ex art. 7 c.c. è un diritto personalissimo ed inalienabile; il suo esercizio può essere demandato a terzi con una manifestazione unilaterale di consenso del titolare del nome; ma questi ha un diritto permanente di revoca del consenso, salvo dover risarcire eventuali danni (Trib. Milano, 11 febbraio 2015, Aida 2015, II.84/1).

Il diritto all’immagine ex artt. 2 cost., 10 c.c., 96 ss. l.a. e 23 legge 196/2003 è un diritto personalissimo ed inalienabile; il suo esercizio può essere demandato a terzi con una manifestazione unilaterale di consenso del titolare del diritto all’immagine; e questo consenso può essere desunto ex post dal comportamento complessivo del soggetto ritratto (Trib. Milano, 16 giugno 2015, Aida 2015, II.101/1).

L’uso del ritratto di un calciatore noto (nella specie: Gianni Rivera), senza il suo consenso, e con la sovrapposizione ad esso del marchio e di uno slogan di un’impresa costituisce uso illecito del ritratto e dell’immagine del calciatore ex artt. 10 c.c. e 96 l.a. e non è scriminato dall’art. 97 l.a. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 giugno 2015, Aida 2015, II.103/1).

L’emittente televisiva che abbia acquistato i diritti di sfruttamento di una pellicola cinematografica e sia stata autorizzata ad utilizzare la relativa locandina per promuovere il film in programmazione non può estrapolare le immagini dei protagonisti dalla locandina, associarle ai propri segni distintivi e realizzare così dei manifesti per pubblicizzare le proprie attività (Trib Roma Sezione IP, 24 febbraio 2011, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Aida 2014, 1600/1).

Il consenso di un’attrice all’uso a fini commerciali delle foto di scena che la ritraggano non può desumersi per facta concludentia poiché, vertendosi in tema di diritto proprio della persona, la sua efficacia è limitata dai fini ed eventualmente dalla modalità di divulgazione per i quali è stato dato (Trib. Roma Sezione IP, 18 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Dotti, Aida 2014, 1604/2).

La riconoscibilità delle sembianze di una determinata persona nei fotogrammi di un’opera televisiva determina una lesione del diritto al ritratto che può essere fatta valere dopo la morte della persona ritratta dai familiari indicati all’art. 93 l.a. e non da quelli elencati all’art. 10 c.c. (Trib. Roma Sezione IP,  ordinanza 30 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1605/3).

Il consenso degli attori all’utilizzazione di alcune loro fotografie c.d. posate per la promozione di un film non vale in caso di riproduzione ed utilizzazione commerciale delle fotografie in un contesto diverso, essendo il consenso limitato al tempo, allo spazio ed alle finalità per le quali è stato prestato (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 31 gennaio 2012, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1607/1).

Il consenso all’utilizzazione commerciale del proprio ritratto può essere circoscritto a limiti soggettivi ed oggettivi (App. Venezia, 9 gennaio 2013, Pres. Est. Federico, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2 ).

L’operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va considerata come un trattamento ai sensi dell’art. 2, lettera b), della direttiva 95/46 (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

Il gestore di un motore di ricerca che estrae, registra e organizza dati personali nell’ambito dei suoi servizi di indicizzazione pone in essere atti di trattamento ai sensi dell’art. 2, lett. b), della direttiva 95/46, a nulla rilevando che egli applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni e non distingua tra queste e i dati personali (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

Le operazioni contemplate dall’art. 2, lett. b), della direttiva 95/46 costituiscono un trattamento di dati personali anche nell’ipotesi in cui riguardino esclusivamente informazioni già pubblicate tali e quali nei media (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

Il gestore di un motore di ricerca è soggetto responsabile del trattamento di dati personali in base all’art. 2, lett. d), della direttiva 95/46, a nulla rilevando che egli non eserciti alcun controllo sui dati pubblicati sulle pagine web di terzi (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

La circostanza che gli editori di siti web abbiano la facoltà di indicare ai gestori di motori di ricerca attraverso protocolli e codici informatici il loro desiderio che una determinata informazione, pubblicata sul loro sito, venga esclusa in tutto o in parte dagli indici automatici dei motori di ricerca, non significa che la mancanza di un’indicazione siffatta da parte di questi editori liberi il gestore di un motore di ricerca dalla sua responsabilità per il trattamento dei dati (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

Il trattamento di dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca gestito da un’impresa con sede in uno stato terzo ma avente uno stabilimento in uno stato membro viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento qualora quest’ultimo sia destinato a garantire, in tale stato membro, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal motore di ricerca, che servono a rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

Un trattamento di dati effettuato dal gestore di un motore di ricerca può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che il trattamento consente a qualsiasi utente di internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su internet; questo trattamento non può essere giustificato dal semplice interesse economico del gestore del motore di ricerca; poiché tuttavia la soppressione di link dall’elenco di risultati potrebbe avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di internet ad avere accesso all’informazione, occorre ricercare un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

L’autorità di controllo o l’autorità giudiziaria possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, senza che un’ingiunzione in tal senso presupponga che tale nome e tali informazioni siano, con il pieno consenso dell’editore o su ingiunzione di una delle autorità sopra menzionate, previamente o simultaneamente cancellati dalla pagina web sulla quale sono stati pubblicati (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

Il trattamento da parte dell’editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può eventualmente essere effettuato esclusivamente a scopi giornalistici e beneficiare così, a norma dell’art. 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest’ultima, mentre tale ipotesi può non ricorrere per il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca: così che in determinate circostanze la persona interessata potrebbe esercitare i diritti contemplati dagli artt. 12, lett. b), e 14, co. 1, lett. a), della direttiva 95/46 contro il gestore del motore di ricerca, ma non contro l’editore della pagina web (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

Il motivo giustificante, a norma dell’art. 7 della direttiva 95/46, la pubblicazione di un dato personale su un sito web non coincide necessariamente con il motivo che si applica all’attività dei motori di ricerca, ed anche quando tale coincidenza sussista, il risultato del bilanciamento degli interessi in gioco da effettuarsi ai sensi degli artt. 7, lett. f), e 14, co. 1, lett. a), della direttiva può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall’editore di detta pagina web, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi trattamenti possono essere differenti e, dall’altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata non sono necessariamente le stesse (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González).

Il trattamento di dati personali può risultare incompatibile con la direttiva non soltanto quando tali dati siano inesatti, ma anche quando siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, non siano aggiornati, oppure siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici; anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può perciò divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

I diritti fondamentali degli articoli 7 e 8 della Carta prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico a trovare l’informazione su una persona; ciò a meno che non sussistano ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che giustifichino un’ingerenza nei suoi diritti fondamentali (Corte Giustizia UE 13 maggio 2014, in causa C‑131/12,  Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, Aida 2014, Repertorio III.3.2.2).

L’uso dell’immagine di un artista nel packaging della registrazione di una sua interpretazione, che è distribuita senza il suo consenso, non comporta di per sé una lesione del suo onore e della sua reputazione rilevante ex art. 10 c.c. (App. Milano, Sezione IP, 4 luglio 2012, Pres. Patrone, Est. Vigorelli, S.A.A.R. s.r.l. c. Adriano Celentano, Aida 2013, Repertorio III.3.2.2).

Deve essere inibito all’Associazione Partito Pirata ogni utilizzo dei nomi Partito Pirata, Pirateparty e Pirate Party anche come nomi di dominio internet, in quanto lesivi del nome della “Associazione Partito Pirata”: tanto più che le due associazioni hanno espresso posizioni confliggenti sui temi specifici del copyright e della libertà in rete (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 marzo 2012, Aida 2012, 1512/1).

L’editore che pubblichi un libro e ne attribuisca per errore la paternità agli autori di un altro volume appartenente alla medesima collana viola il loro diritto al nome ed all’immagine professionale e cagiona loro un danno non patrimoniale che va risarcito a prescindere dall’accertamento, anche in via incidentale, della commissione di un reato, senza necessità che sia provato il dolo (bastando nella specie la colpa grave) e con liquidazione necessariamente equitativa (eseguita nel caso concreto alla luce della durata della permanenza del volume sul mercato, del numero delle ristampe e delle copie, del prezzo di copertina) (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/5).

La regola dell’art. 97 co.1 l.a. secondo cui “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata […] da necessità […] di polizia” non legittima la diffusione dell’immagine di un vigile urbano nelle sembianze di un vigile di cartone collocato sulle strade del comune nell’ambito di una campagna di prevenzione in tema di circolazione stradale (App. Bologna, 1 agosto 2006, Pres. Castiglione, Est. Benassi, Cons. Varriale, Comune di Fo c. Ma.Ia., Aida 2010, Repertorio III.3.2.2).

L’appropriazione degli elementi distintivi ed individualizzanti di un personaggio famoso (nella specie: lo pseudonimo e il numero della maglia di un noto calciatore) è soggetta alla disciplina di cui all’art. 8 co. 3 cpi, alla sola condizione che tali elementi siano conosciuti in un ambiente non ristretto, anche se settoriale, e siano suscettibili di sfruttamento economico, se usati (anche) come segno distintivo (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 23 luglio 2009, G.D. Casaburi, Ivan Lavezzi Ezequiel, Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. c. Primal s.r.l., Aida 2010, Repertorio III.3.2.2).

L’immagine di un’imbarcazione (nella specie utilizzata per regate agonistiche nazionali ed internazionali) può essere protetta contro coloro che la utilizzino senza il consenso degli aventi diritto, ove non sia inserita in un contesto pubblico (ad esempio nelle riprese di una regata) (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/3).

La tutela civilistica del nome e dell’immagine ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c. è invocabile solo dalle persone fisiche: e non può invece di per sé escludersi che il titolare del diritto all’utilizzazione di un bene e della sua denominazione sia privo del potere di far valere in giudizio il diritto al nome od all’immagine nel caso di loro indebita utilizzazione (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/4).

La tutela dei diritti all’immagine ed alla denominazione del bene risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso dei titolari e senza pagare le dovute royalties (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/5).

Gli artt. 10 c.c. e 96-97 l.a. liberalizzano l’utilizzo del nome e dell’immagine di una persona nota (nella specie Ilona Staller) all’interno di un’opera cinematografica dedicata ad un personaggio dello spettacolo (nella specie Moana Pozzi) quando la narrativa della vita e dell’attività di quest’ultimo soggetto non può prescindere dal contesto, dalle situazione e dalle persone via via frequentate (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1376/3).

L’interprete di film a contenuto erotico ha un diritto esclusivo ex art. 96 l.a. alla diffusione ed alla commercializzazione della propria immagine, che si estende anche alla determinazione delle modalità di tale divulgazione, e quindi anche degli pseudonimi con il quale le sue immagini devono essere presentate al pubblico: ed il cessionario dei diritti di produttore cinematografico dei relativi filmati non è di per sé legittimato ex contractu a modificare tali pseudonimi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 dicembre 2007, Aida 2009, 1277/2).

L’uso non autorizzato dell’immagine di un noto cantante (nella specie: Adriano Celentano) abbinata a CD e musicassette illecitamente riprodotte ed immesse sul mercato costituisce illecito che fonda un’obbligazione di risarcire i danni al cantante (Trib. Milano, 7 aprile 2008, G.U. Ricciardi, A.C. c. S.A., Aida 2009, Repertorio III.3.2.2).

Il consenso prestato ad essere ritratto in una foto non vale come scriminante, se l’immagine viene riprodotta in un contesto diverso da quello originale (nella specie si trattava della utilizzazione non autorizzata sulla prima pagina di un giornale della fotografia di una bambina ritratta in compagnia di un gatto, a corredo di un servizio sulla cd. “Pet Therapy” in ospedale, come cura in caso di autismo o handicap psicomotorio) (Cass. Sez. V penale 22 luglio 2008 n. 30664, Pres. Ambrosini, Est. Amato, P.M. Di Popolo, Imp. S.A., Aida 2009, Repertorio III.3.2.2).

Il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie riconosciuto dal fotografo semplice ex art. 87 l.a. fa salvo il diritto al ritratto e la necessità, per la riproduzione della fotografia, del consenso della persona raffiguratavi (Trib. Roma, Sezione IP, 18 agosto 2008, Pres. Marvasi, Est. Costa, Luca Dotti, Sean Ferrer c. Archivio Immagini Cinema, Immagine dello spattacolo Coop. a. r.l., Marco Capitelli, Aida 2009, Repertorio III.3.2.2).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. l’attività di un editore che riceve da un produttore fonografico le immagini di un artista destinato ad illustrare un suo album nuovo con il patto che esse siano utilizzate esclusivamente per informare della sua uscita, e le utilizza poi per un proprio prodotto fonografico concorrente, di qualità inferiore, svilendo la funzione mediatica e propagandistica assegnata dal produttore fonografico alle immagini dell’artista (App. Roma, 30 gennaio 2006, Pres. Fancelli, Est. Scaramuzzi, Edizione Cioè s.r.l. c. Emi Music Italy s.p.a., Nuova Decibel Company s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.Repertorio III.3.2.2).

Le deroghe che in taluni casi consentano di prescindere dal consenso dell’interessato alla pubblicazione del suo ritratto non possono estendersi allo sfruttamento commerciale della sua immagine (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 6 febbraio 2006, Pres. Migliaccio, Est. Bonaretti, Edigamma Publishing s.r.l. c. Adriano Celentano, Clan Celentano s.r.l., S.A.A.R. s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.Repertorio III.3.2.2).

L’onere di provare il consenso necessario alla utilizzazione pubblicitaria del ritratto altrui incombe a chi ne invoca l’esistenza (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 25 febbraio 2006, G.D. Tarantola, Ornella Vanoni c. Cristina Newburgh, Spa’Deus s12.r.l., Aida 2007, Repertorio I.Repertorio III.3.2.2).

Gli eredi della persona ritratta sono legittimati a chiedere un provvedimento cautelare di inibitoria dell’uso non autorizzato della sua raffigurazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2006, G.D. Costa, Luca Dotti, Sean Ferrer c. Archivio Immagini Cinema, Immagini dello spettacolo coop. a r.l., Marco Capitelli, Aida 2007, Repertorio I.Repertorio III.3.2.2).

Il diritto al ritratto protetto da una legge nazionale sui diritti d’autore e connessi costituisce uno dei diritti altrui che può legittimare una restrizione della libertà di informazione ex art. 10.2 CEDU, quando questa restrizione sia necessaria alla sua tutela (nella specie è stata negata questa necessità). (Corte europea diritti dell’uomo, 7 dicembre 2006, Aida 2007, 1119/1).

Il diritto al ritratto previsto da una legge nazionale sui diritti d’autore e connessi rientra tra i diritti dei terzi la cui protezione può giustificare una restrizione alla libertà di informazione ex art. 10.2 CEDU; i giudici nazionali devono tuttavia bilanciare l’interesse pubblico all’informazione con quello privato del titolare del diritto al ritratto; e l’art. 10 CEDU risulta violato quando la proibizione assoluta di pubblicare un ritratto nell’ambito di un servizio giornalistico non sia proporzionata all’obbiettivo legittimo della protezione del diritto del privato al ritratto (Corte europea diritti dell’uomo, 14 dicembre 2006, Aida 2007, 1120/1).

La riproduzione del ritratto di una persona senza il suo consenso viola l’art. 96 l.a., ed i relativi danni possono essere quantificati in via equitativa (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/8).

L’illiceità rilevante ex artt. 16 e 17 dlgs 70/2003 non è soltanto quella penale ma anche quella civile, e non è soltanto quella che determina un pregiudizio ai rapporti tra provider e destinatario del servizio ma anche quella che pregiudica i terzi (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2006, Aida 2007, 1166/1).

In mancanza del consenso dell’interessato, l’utilizzazione della sua immagine di persona notoria effettuata da terzi a fini di lucro costituisce lesione del suo diritto esclusivo al ritratto ed illecito extracontrattuale, con conseguente responsabilità per l’annacquamento dell’immagine e per la perdita di valore commerciale della medesima (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2006, Aida 2007, 1166/5).

Non costituisce motivo legittimo di opposizione al trattamento di dati personali consistente nella pubblicazione per estratto delle decisioni del Giurì, prevista dall’art. 40 c.a., il pregiudizio economico e all’immagine allegato dall’impresa interessata: e ciò anche perché alle regole contenute nel codice di autodisciplina è stata riconosciuta la natura di principi della correttezza professionale, cui far riferimento anche ai fini di una valutazione dei comportamenti degli imprenditori ex art. 2598 c.c. (Garante dati personali 26 ottobre 2006, Aida 2007, 1188/2).

Non costituisce violazione dell’art. 10 c.c. la riproduzione dell’immagine di Puccini su monete celebrative del centenario di madame Butterfly, che sia attuata dalla zecca dello stato a fini di rievocazione di un evento culturale importante, nell’ambito di compiti di valorizzazione e di sviluppo della cultura propri dello Stato, senza pregiudizio per l’onore e la reputazione del maestro Puccini, e in modo conforme ad una funzione di rievocazione e di celebrazione di eventi e di personalità che è affidata da tempo immemorabile agli ambiti numismatici e filatelici riservati all’autorità statale in materia di emissione di monete e di valori bollati (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2005, Aida 2006, 1087/2).

L’inserimento all’interno di un servizio giornalistico di indicazioni relative alla vita privata di un noto calciatore, con riferimenti ad oggetti di un noto stilista, non può costituire illecito sotto il profilo dell’interesse del calciatore al rispetto di accordi di sponsorizzazione esclusiva con altri stilista, specie dove questi accordi non risultino provati in giudizio (Trib. Milano, 17 novembre 2005, Aida 2006, 1105/1).

La pubblicazione di immagini fotografiche di un noto calciatore in un’ambientazione domestica non corrispondente a quella della vita reale non è fonte di alcuna obbligazione risarcitoria dell’editore delle immagini, specie quando questa ambientazionE risulti assentita dal personaggio ritrattato (Trib. Milano, 17 novembre 2005, Aida 2006, 1105/2).

Non costituisce violazione della legge sulla privacy l’utilizzazione del nome di un noto calciatore nell’ambito di un servizio a lui dedicato, la rappresentazione di immagini relative alla sua vita domestica, il riferimento a particolari aspetti della sua vita personale, potendo al più questi ultimi rilevare quali violazionI del diritto all’onore (Trib. Milano, 17 novembre 2005, Aida 2006, 1105/3).

Una donna che prima del divorzio abbia usato il cognome del marito nelle proprie pubblicazioni universitarie può continuare legittimamente ad usarlo nel proprio ambito scientifico come pseudonimo o nome d’arte ex art. 8 l.a. senza necessità di autorizzazione ex art. 5 co.2 della legge 898/1970 sul divorzio (Trib. Napoli, 11 luglio 2003, Pres. Annunziata, Est. Casaburi, P.D. c. B., Aida 2005, Repertorio III.3.2.2).

La competenza delle sezioni specializzate non si estende ad un giudizio cautelare in cui ricorrente e resistente siano due imprese ed il ricorrente eserciti diritti al ritratto ex art. 96 l.a. (nella specie: acquisiti in via derivativa), qualifichi questo diritto come diritto di proprietà intellettuale, chieda a carico del resistente una inibitoria ex art. 156 l.a. dell’utilizzazione del ritratto, senza neppure allegare l’esistenza di un’opera dell’ingegno ex art. 1 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 4 giugno 2004, Aida 2005, 1035/1).

Qualora la fotografia rappresenti il ritratto di una persona il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi i relativi diritti dipende dal consenso (anche implicito) del ritrattato ex art. 96 l.a., salvo che non sussistano i preminenti interessi pubblici contemplati dall’art. 97 l.a. (Trib. Roma, 28 marzo 2003, Aida 2004, 975/1).

Viola i diritti al ritratto ed all’identità personale l’utilizzazione non autorizzata di una fotografia che ritrae il vincitore di un concorso di bellezza allo scopo di pubblicizzare una manifestazione organizzata da un partito politico (App. Milano, 18 novembre 2003, Aida 2004, 991/1).

L’uso non autorizzato del nome altrui (nella specie: di una attrice) quale parte di un domain name costituisce un trattamento illecito di un dato personale (Trib. Torino, 9 febbraio 2004, Aida 2004,1001/1).

La sottoposizione spontanea ad un servizio fotografico al di fuori di una specifica commissione implica in generale un consenso tacito alla diffusione della propria immagine, e ciò in particolare per l’agenzia fotografica, che diversamente dal comune fotografo, se non ha ricevuto alcun compenso dalla persona fotografata ha lo scopo primario di ricavare il proprio profitto dalla divulgazione della foto (Trib. Roma, 24 gennaio 2002, Giud Rizzo, Gabriella Califana  c. Rusconi Editore s.p.a., Paolo Scarano, Sandro Mayer, Aida 2003, Repertorio III.3.2.2).

L’illiceità dello sfruttamento non autorizzato del ritratto di un noto attore non è esclusa dalla circostanza che questi vi sia raffigurato con un trucco (da clown) che ne impedisce la riconoscibilità come persona fisica (App. Torino, 3 agosto 2002, Aida 2003, 924/2).

L’art. 97 l.a. non liberalizza l’utilizzazione dell’immagine di calciatori o squadre partecipanti ad un evento sportivo per realizzare e vendere album e figurine, perchè questa utilizzazione ha una finalità informativa meramente prodromica e strumentale allo scopo di lucro (Trib. Modena, 25 novembre 2002, Aida 2003, 933/1).

La lesione di diritti della personalità dà sempre luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile (nella specie è stata accertata la lesione del diritto all’identità personale di un una nota showgirl, il cui ritratto è stato riprodotto senza consenso sulla copertina di una rivista pornografica) (App. Milano, 21 maggio 2002, Aida 2002, 869/2).

La pubblicazione non autorizzata della fotografia di una persona è lesiva non solo del diritto all’immagine, ma anche del diritto all’identità personale, qualora possa indurre il pubblico a credere che il soggetto ritratto abbia aderito ai valori espressi nella medesima pubblicazione (App. Milano, 21 maggio 2002, Aida 2002, 869/1).

L’uso di un domain name che contiene la denominazione sociale di un concorrente costituisce violazione del diritto al nome ex artt. 2364 e 2567 c.c. ed atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. (Trib. Napoli, ordinanza 27 maggio 2000 , Aida 2001, 769/1)

Il consenso alla ripresa fotografica di una persona non implica necessariamente anche il consenso alla diffusione della sua fotografia mediante esposizione, pubblicazione o messa in commercio: consenso, quest’ultimo, che può anche essere implicito, ma deve risultare da circostanze univoche provate o quantomeno desumibili in base ad indizi gravi, precisi e concordanti (Trib. Milano, 9 marzo 2000, Aida 2000, 722/1).

La pubblicazione di foto di calciatori (con i relativi nomi) realizzate in occasione di pubblici spettacoli è lecita a chiunque; non è invece lecito l’uso di nomi su oggetti quali portachiavi e la pubblicazione di immagini tratte dalla vita privata (Trib. Milano, 8 maggio 1999, G.U. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l., ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., Aida 1999, Repertorio III.3.2.2).

L’editore di una rivista che distribuisca con essa una registrazione di un’interpretazione caduta in pubblico dominio può usare il titolo della relativa opera ed indicare il nome e pubblicare una fotografia dell’artista che l’ha interpretata, quando ciò avvenga non a fini pubblicitari della rivista ma a fini distintivi della registrazione che essa distribuisce, per un’esigenza pubblica di informazione e senza pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro dell’artista (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 640/2).

Il diritto di satira, pur essendo distinto da quelli di cronaca e critica, non può superare, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, il rispetto dei valori fondamentali esponendo al disprezzo la persona oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, pur utilizzando un linguaggio svincolato da forme convenzionali cui non si può applicare il consueto metro della correttezza dell’espressione (Cass. 22 dicembre 1998 n. 13563, Aida 1999, 584/1).

Il diritto esclusivo al ritratto dei calciatori (nella specie pervenuto alla Panini) è violato dall’altrui commercio sia delle loro figurine che dei relativi album. L’album in particolare è un semplice raccoglitore di figurine, non uno strumento di informazione e  manifestazione del pensiero, onde sono fuori luogo i richiami alle guarentige della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa previste dall’art. 21 cost. al fine di impedire il sequestro ex art. 161 l.a. (Trib. Modena, ordinanza 1 luglio 1998, Aida 2000,  667/1)

Viola il diritto al ritratto ex art. 96 e non è giustificata ex art. 97 la riproduzione dell’immagine fotografica di un cantautore (nella specie: Grignani) su una pubblicazione a lui intitolata (nella specie: col titolo « Grignani story ») e su un poster riproducente la sua immagine e ad un tempo un profumo contraddistinto da un marchio costituito dal suo nome (Trib. Milano, 14 maggio 1998, Giud. GROSSI, Gianluca Grignani c. Forservice s.r.l., Aida 1998, Repertorio III.3.2.2).

Viola il diritto all’immagine previsto dall’art. 10 c.c. e non è scriminata ex art. 97 l.a. la riproduzione non autorizzata del ritratto di una  persona (di professione modello) ripresa in luogo di privata dimora o di relative pertinenze qual è il vano finestra ed il balcone di una camera di albergo, e che per giunta è lesiva del decoro della persona ritratta (Trib. Milano, 18 aprile 1999, Giud. CAPPABIANCA , Degan Sagi c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 2000, Repertorio III.3.2.2).

La pubblicazione di un fotografia che ritrae un’attrice senza veli nel corso di uno spettacolo in un locale aperto al pubblico integra una lesione del suo diritto all’immagine soltanto quando essa provi l’esistenza di un accordo per escludere questa pubblicazione, che diversamente deve ritenersi autorizzata in modo tacito a seguito del consenso allo spettacolo ed alla realizzazione delle fotografie (Trib. Firenze, 16 marzo 1998, Pres. PAVONE, Est. ROCCHI, Beauvogui Mato Delphine c. Rivista Musica Inn, Aida 2000, Repertorio III.3.2.2).

I diritti all’immagine ex art. 10 c.c. ed al ritratto ex art. 96 I.a. non si estendono alla voce del personaggio televisivo, né alle singole battute o «tormentoni» che lo caratterizzano. Questi profili possono essere invece protetti mediante la tutela del personaggio in quanto tale, considerato nella sua complessità artistica (Trib. Milano, 26 febbraio 1998, Pres. RODA BOGETTI Est. ROSA, Disco Più s.r.l. c. FMA Edizioni Musicali s.r.l., Marangoni s.r.l., Zonio Teocoli, Aldo Marangoni, Maurizio Molella, Filippo Carmeni, Tornado Edizioni s.r.l., Abramo Allione Edizioni Musicali s.r.l., Aida 1998, Repertorio III.3.2.2).

I parametri di riferimento per la valutazione di un’intesa relativa allo sfruttamento del diritto esclusivo dell’Associazione Italiana Calciatori ‑ AIC sulla pubblicazione in raccolta delle immagini degli atleti è costituito dall’attività dell’Associazione e dall’incidenza che lo sfruttamento di tale diritto esclusivo ha sul perseguimento degli scopi statutari di questa, scopi nettamente distinti da quelli dell’attività agonistica dei calciatori e quindi suscettibili di un apprezzamento ex se (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/4).

L’attività con cui l’Assocíazione Italiana Calciatori ‑ AIC gestisce i diritti di pubblicazione in raccolta delle immagini di tutti gli atleti del campionato italiano non si limita alla semplice intermediazione‑cessione di un diritto della personalità da essa acquisito dai singoli titolari, ma crea essa stessa un diritto nuovo, di contenuto composito, in cui concorrono immagine‑ritratto nonché diritti di privativa appartenentí ad altri soggetti (società sportive, sponsor, leghe calcistiche e federazione calcistica) ciascuno avente una propria autonomia, ma che assemblati insieme costituiscono un prodotto nuovo, avente un proprio valore di mercato distinto da quello dei singoli diritti che lo compongono (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/3).

Il diritto alla riproduzione delle immagini dei calciatori in tenuta da gioco non èpuramente e semplicemtne riconducibile al diritto al ritratto disciplinato dall’art. 96 l.a., perché non è quello alla semplice riproduzione e diffusione dell’immagine del calciatore in quanto persona, ma dello stesso in quanto atleta‑simbolo, che risulta dalla immedesimazione del calciatore con la maglia della società di appartenenza, in posa, per lo più stereotipa che fa risaltare il simbolo di squadra e ne enfatizza il ruolo (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/2).

Il diritto alla riproduzione delle immagini dei calciatori non è riconducibile ai diritti relativi alle fotografie degli artt. 87 ss. I.a. quando il soggetto che se ne afferma titolare dispone non del materiale fotografico da lui realizzato, ma del diritto di realizzare queste fotografie che saranno poi oggetto di sfruttamento economico (TAR Lazio, 8 gennaio 1998, Aida 1998, 554/1).

Quando un nome/denominazione sia utilizzato da un Istituto religioso sia come veicolo dì informazione per il pubblico circa una particolare attività sportiva patrocinata dall’Istituto, sia ~ome marchio di fatto per attività di impresa nel settore sportivo, non èconsentito ad una società sportiva di adottare una denominazione simile a tale nome, che come tale sia idonea ad ingenerare il rischio che le attività della società sportiia siano dal pubblico attribuite all’Istituto in questione o al suo patrocinio o alla sua approvazione, e ciò anche qualora tale società abbia in passato gestito un impianto sportivo appartenente all’Istituto, il quale in relazione a ciò aveva a suo tempo prestato il suo espresso consenso all’inclusione del nome considerato nella denominazione della società sportiva Trib. Torino, ordinanza 11 agosto 1997, G.D. BARBuTo, Società Cooperativa r.l. Nuova SA.FA. 2.000, Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia c. Società Cooperativa r.l. Ente Sportivo Libertas, Swimming Accademy Five Activities Nuoto Torino, E.S.L. S.A.F.A. Nuoto Torino, Aida 1998, Repertorio III.3.2.2).

Il diritto al nome (come alla denominazione e alla sigla sostitutiva di essa), avente natura di diritto assoluto, comporta la facoltà di esclusiva nell’uso, dalla quale discende il diritto di opporsi agli usi indebiti altrui e il diritto potestativo di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo altrui (Trib. Torino, ordinanza 11 agosto 1997, G.D. BARBUTO, Società Cooperativa r.l. Nuova SA.FA. 2.000, Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia c. Società Cooperativa r.l. Ente Sportivo Libertas, Swimming Accademy Five Activities Nuoto Torino, E.S.L. S.A.F.A. Nuoto Torino, Aida 1998, Repertorio III.3.2.2).

L’attività del costumista consiste nel progettare, disegnare e controllare l’esecuzione dei costumi sotto la propria diretta responsabilità, in accordo con i desideri della regia e nello scegliere i capi necessari, provvedendo alle loro eventuali modifiche, mentre compito del sarto di scena è quello di provvedere alla pulizia, riordino e riparazione dei costumi nonché alla materiale vestizione di attori e figuranti. Reciprocamente l’opera enciclopedica tratta da un film documentario che qualifichi un costumista come semplice sarto di scena ne lede il suo diritto all’identità personale (Trib. Roma, 18 giugno 1997, Aida 1997, 499/1).

La sottoposizione spontanea all’esecuzione di un servizio fotografico presso un’agenzia fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, Aida 1998,  507/2).

Al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 97 l.a. lo sfruttamento dell’immagine altrui da parte del fotografo è subordinato al consenso espresso o tacito della persona ritratta (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, Aida 1998, 507/1).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoria urgente dell’ulteriore trasmissione, nell’ambito di un programma satirico (nella specie: Striscia la notizia), di alcune immagini del ricorrente mostranti una disputa « senza esclusione di colpi » verificatasi durante un altro programma televisivo: quando sia alquanto dubbia l’esplicita volontà del ricorrente di negare l’assenso alla (anche da lui) auspicata trasmissione di quest’ultimo programma; le immagini litigiose siano già state trasmesse da altra emittente ancor prima della sua utilizzazione da parte del programma satirico; e questo si sia svolto nei dovuti limiti; onde non possa più ritenersi sussistente un grave ed irreparabile pericolo di ritardo tale da giustificare l’invocata misura cautelare (Trib. Roma, ordinanza 18 aprile 1997, Aida 1998,  52811).

La satira non può sottrarsi quantomeno al criterio della continenza, sia pure interpretato in maniera più elastica, che deve essere valutato tenuto conto del tipo di trasmissione, del contenuto della stessa e del relativo pubblico: onde un’offesa che si sostanzia e si esaurisce nell’attribuzione al soggetto leso di un epiteto volgare, in un ambito collegato alla sua attività professionale, supera certamente il più ampio diritto di satira (nella specie si trattava della trasmissione satirica « Mai dire goal » che riprendeva il brano incriminato dalla trasmissione televisiva « Calci in bocca ») (Trib. Milano, 26 maggio 1997, Pres. Est. DE SAPIA, Giorgio Micheletti c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 1997, Repertorio III.3.2.2).

Per verificare se il marchio costituito da un certo nome connesso ad una certa raffigurazione caricaturale o stilizzata sia idoneo a riclúatnare presso il pubblico l’immagine di un personaggio noto (nella specie l’attore Antonio De Curtis, in arte Totò) occorre esaminare congiuntamente tutto il segno commerciale e valutare l’effetto precipuo prodotto da tale combinazione di elementi, riscontrando se sia o meno idonea a portare ad un risultato evocativo, ad un messaggio, che faccia riverberare sul prodotto contraddistinto dal marchio la simpatia del pubblico verso tale personaggio (Cass. 12 marzo 1997 n. 2223, Pres. RoCCHI, Est. BERRUTI, De Curtis c. Sperlari s.p.a., Aida 1998, Repertorio III.3.2.2).

Costituisce illecito ex art. 2043 c.c. per violazione dell’art. 100 ].a. e del diritto all’identità personale dell’editore del Foro Italiano l’uso del segno «foroit» quale domain name di un sito su Internet (Trib. Modena, ordinanza 23 ottobre 1996, Aida 1997, 474/2).

Non viola il diritto all’identità personale di un cantante la produzione e vendita di un CD contenente registrazioni delle sue interpretazioni storiche., quando questa produzione e vendita costituisce esercizio di un diritto nascente alla casa discografica da un contratto con il cantante, e d’altro canto il titolo del CD e l’elencazione dei titoli delle canzoni manifesta che il CD vuole riprodurre una serie di registrazioni che appartengono ad un determinato periodo del cantante, come tale momento della sua unica vicenda artistica (Trib. Milano, ordinanza 4 ottobre 1996, Aida 1997, 471/1).

L’editore non può appropriarsi del nome o pseudonimo dell’autore per l’eventuale marchio di una propria collana libraria: perché ciò esproprierebbe l’autore del suo diritto morale, definito espressamente inalienabile ed intrasmissibile dalla legge e riconducibile alla sfera della personalità tutelata ex art. 2 cost.; e perché l’art. 11 l.a. vieta l’uso del marchio in modo tale da ledere l’altrui diritto d’autore (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/4).

E’ nullo ex art. 21 I.m. il marchio costituito dall’altrui nome religioso o comunque pseudonimo (nella specie: suor Germana), che sia stato registrato senza il consenso della persona indicata da tali nomi (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/1).

La tutela ex art. 21 cost. non si estende fuori dall’ambito proprio della manifestazione del pensiero, in cui non rientra un poster che raffigura immagini di un calciatore, è oggetto di autonoma commercializzazione al di là del suo abbinamento concreto ad un periodico ed ha natura e funzione di prodotto direttamente fruibile senza alcuna intermediazione intellettuale del consumatore (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 432/2).

Il divieto di sequestro ex art. 21 cost. non può essere applicato analogicamente a vietare l’inibitoria per violazione del diritto al ritratto ex art. 96 l.a., costituendo abdicazione alla tutela preventiva dei diritti della persona e dunque principio eccezionale (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, 432/1).

Il diritto della persona all’uso esclusivo del proprio nome ex artt. 6‑7 c.c. può essere rivendicato anche rispetto a forme di utilizzazione indebita a scopo commerciale (nella specie: con l’uso del nome di un calciatore su un poster celebrativo della vittoria della sua squadra) (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Pe s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.3.2.2).

La notorietà del ritrattato non esclude l’illiceità della pubblicazione non autorizzata della sua immagine (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Pe s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.3.2.2).

Un poster celebrativo della vittoria di una squadra di calcio (nella specie: il Milan) ha finalità esclusivamente commerciali ed è estraneo alle prescrizioni dell’art. 21 co. 3 cost.., nonostante riporti sul verso scarni dati biografici in funzione accessoria (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Te s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.3.2.2).

Il giudice del luogo di produzione di un poster che si allega costituire violazione dei diritti al ritratto ed al nome è competente ex art. 20 c.p.c. per il giudizio cautelare di merito contro il produttore ed il distributore del poster (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPP.ABIANCA, Baresi c. Pubblirome MeTe s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.3.2.2).

Il diritto di satira, pur trovando garanzia negli artt. 9, 2 1. e 33 cost., è comunque soggetto a limiti secondo criteri di coerenza causale tra qualità della dimensione pubblica del personaggio fatto oggetto di satira ed il contenuto artistico ed espressivo sottoposto ai percettori del messaggio. Di conseguenza deve ritenersi illecita la satira meramente denigratoria, tale da strumentalizzare pretestuosamente il nome e l’immagine di un determinato personaggio (Cass. 29 maggio 1996 n. 4993, Aida 1997, 442/1).

L’art. 80 l.a. costituisce regola speciale e vale a superare ed a rendere inapplicabíle alla registrazione di uno spettacolo teatrale il disposto dell’art. 96 l.a. relativo alla riproduzione dell’immagine della persona contenuta in un ritratto e dunque in un’opera dell’arte figurativa o in una fotografia (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/4).

Il diritto della persona all’uso esclusivo del proprio nome ex artt. 6 e 7 c.c. si oppone anche alla sua utilizzazione non autorizzata a scopo commerciale (Trib. Milano, ordinanza 5 aprile 1996, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Forservice s.r.l. c. Franco Baresi, Roberto Baggio, Mauro Tassotti, Aida 1996, Repertorio III.3.2.2).

La notorietà del ritrattato non esclude l’illiceità della pubblicazione non autorizzata della sua immagine, quando a tale pubblicazione presieda un intento esclusivamente mercantile ed anche se la pubblicazione non implichi una lesione dell’onore o del decoro del ritrattato (Trib. Milano, ordinanza 5 aprile 1996., Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Forservice s.r.l. c. Franco Baresi, Roberto Baggio‑, Mauro Tassotti, Aida 1996, Repertorio III.3.2.2).

Gli artt. 96 e 97 l.a. e 10 c.c. riguardano soltanto la raffigurazione fotografica della persona che la rappresenti in modo sufficiente da essere, di per sé sola, identificante del soggetto fotografato: e reciprocamente non riguardano una fotografia di spalle senza alcun elemento identificante della persona ritrattata, ovvero un’immagine del tutto sfocata, o ripresa in controluce tanto da rendere irriconoscibile il soggetto ritratto (App. Milano, 11 aprile 1995, Pres. SALAFIA, Est. VANONI, Francesco c. RAI Radiotelevisione s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.3.2.2).

La pubblicazione non autorizzata di immagini di calciatori per album di figurine èvietata dall’art. 96 e non è consentita dall’art. 97 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 6 luglio 1994, G.D. BONARETTI, Panini s.r.l. c. Service Line Italy s.r.l., Giuseppe Pappalettera, Aida 1995, Repertorio III.3.2.2).

Il diritto di manifestazione del proprio pensiero ex art. 21 cost. deve essere correlato e coordinato con i diritti della persona al proprio onore, al decoro ed alla reputazione, che sono anch’essi garantiti dalla costituzione. E’ pur vero che all’opera cinematografica, costituente il frutto dell’attività creativa ed artistica di chi la realizza, deve essere riconosciuta la possibilità di ampia rielaborazione e valutazione di vicende che abbiano avuto risalto nell’opinione pubblica, proponendo quindi al riguardo un’impostazione originale rispetto ad un’anonima e piatta prospettazione dei fatti rappresentati: ma il riconoscimento di tale diritto non può comportare la compressione di quello altrui all’onore ed alla reputazione che si verifica con la rappresentazione di fatti non veritieri oggettivamente idonei a porre una persona in una luce ambigua se non ripugnante (Trib. Roma, ordinanza 2 febbraio 1994, Aida 1995, 317/1).

Lo pseudonimo di un artista è efficacemente tutelabile ex art. 9 c.c. solo da chi ne sia generalmente identificato (Trib. Roma, ordinanza 23 febbraio 1993, Aida 1993, 180/2).

Il nome d’arte o pseudonimo di un artista può essere tutelato al pari del nome civile ex art. 9 c.c. solo allorché, con riferimento alla persona che lo utilizza, abbia acquisito la stessa importanza del suo nome civile a seguito di un uso pubblico, prolungato e costante nel tempo. (Trib. Roma, ordinanza 23 febbraio 1993, Aida 1993, 180/1).

Non sussiste alcun automatismo tra interruzioni pubblicitarie e televisive di un film non previamente ed espressamente assentite dal regista e lesione dei diritti morali d’autore ex art. 20 l.a. ed all’immagine o identità personale, dovendosi invece per le vicende anteriori alla legge 223/1990 scrutinare se le interruzioni, per il loro numero, per la loro collocazione nel discorso narrativo e nella sequenza delle immagini, per la loro durata complessiva, abbiano l’idoneità a stravolgere agli occhi ‑ pur avvezzi e preparati ‑ degli spettatori la fruibilità del messaggio artistico insito nella pellicola, sì da degradarla (nel che consiste l’ictus all’onore ed alla reputazione del regista) a mero contenitore degli spots pubblicitari diffusi: onde nessuna presunzione di illiceità è realisticamente enucleabile dal solo fatto che il film abbia avuto numerosi passaggi pubblicitari all’atto della trasmissione televisiva (Trib. Roma, 10 novembre 1992, Aida 1993, 165/2).

La tutela del diritto al nome si estende anche a proteggere la simbologia (bandiere, stemmi, colori, costumi) delle contrade di Siena e della loro partecipazione al Palio (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993, 163/6).

La violazione del diritto all’immagine ex artt. 10 c.c. e 96 e 97 l.a. presuppone un comportamento attivo (la riproduzione non autorizzata dell’immagine altrui) e non già un comportamento omissivo (omissione attraverso fotomontaggio della riproduzione dell’immagine di una determinata persona) (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993, 163/4).

Il diritto di satira incontra limiti « esterni » relativi alle modalità espressive ipotizzabili: dovendo certamente essere qualificati come illeciti anche nella satira, in via esemplificativa, l’alterazione del nome e dell’immagine, la realizzazione di accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli, l’attribuzione di fatti offensivi determinati, la raffigurazione di vicende personali del soggetto preso di mira, la propagazione di notizie destinate per legge al segreto, la denigrazione del prodotto dell’impresa altrui e l’indebita esaltazione di quelle di azienda concorrente, lo sbeffeggiamento di un personaggio accostato a competitore credibile e così via (Trib. Roma, 13 febbraio 1992, Aida 1993,Pres. Lo TURCO, Est. MACIOCE, Carrisi, Power c. Arbore, D’Agostino, Aida 1993, Repertorio III.3.2.2).

Quando l’attore agisce in via cautelare contro il regista di un film a tutela del proprio diritto all’identità personale il giudice non può accertare e ritenere eventuali lesioni del suo diverso diritto all’onore o alla reputazione. (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, Aida 1993,141/2).

Un’opera cinematografica che non ha finalità di ricostruzione storica o di cronaca e non è quindi tenuta al rispetto della verità, ma costituisce un film dichiaratamente e palesamente di fantasia che attinge a fatti e persone della vita reale solo per ricavarne lo spunto ispirativo e non per rappresentarli nella loro effettiva dimensione, non costituisce violazione del diritto all’identità personale della persona cui è liberamente ispirato un personaggio del film e che non si riconosce tuttavia nelle caratteristiche attribuite dal film a tale personaggio. (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, Aida 1993,141/1).

Viola il diritto all’identità personale di un’attrice, professionalmente dedita alla conduzione di spettacoli televisivi per bambini, la pubblicazione non da lei autorizzata su una rivista per soli uomini di fotografie erotiche di una sua sosia, che ne dileggiano il cliché professionale (Trib. Roma, 28 gennaio 1992, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MACIOCE, Russo c. Tattilo Editrice, Aida 1993, Repertorio III.3.2.2).

Costituisce violazione del diritto di un’attrice al proprio ritratto ex art. 96 l.a. la pubblicazione non autorizzata di fotografie di una sua sosia su una rivista per soli uomini, volutamente attuata senza sufficiente indicazione della qualità di sosia, propria della persona effettivamente fotografata (Trib. Roma, 28 gennaio 1992, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MACIOCE, Russo c. Tattilo Editrice, Aida 1993, Repertorio III.3.2.2).

Integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione dell’immagine di un’artista, non da lei autorizzata su una rivista per soli uomini di fotografie erotiche di una sua sosia, che ne dileggiano il cliché professionale (Trib. Roma, 28 gennaio 1992, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MACIOCE, Russo c. Tattilo Editrice, Aida 1993, Repertorio III.3.2.2).

Ogni persona fisica è titolare ex art. 10 c.c. dello ius excludendi nei confronti della divulgazione del proprio ritratto, che in assenza del consenso dell’avente diritto rimane vietata, salvo le eccezioni di cui al combinato disposto degli artt. 96 e 97 l.a.. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, Aida 1993, 131/2).

Quand’anche si avvalga nella denominazione sociale del nome patronimico di una persona fisica una società commerciale non è legittimata ad agire in difesa del diritto di questa all’immagine ed al nome, a meno che non provi di essere stata investita del potere di esercitare in nome e per conto della persona fisica i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli da 6 a 10 c.c.. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, Aida 1993, 131/1).

 

3.2.3 uso pubblicitario di nome, immagine o ritratto altrui

L’immagine di un’imbarcazione (nella specie utilizzata per regate agonistiche nazionali ed internazionali) può essere protetta contro coloro che la utilizzino senza il consenso degli aventi diritto, ove non sia inserita in un contesto pubblico (ad esempio nelle riprese di una regata) (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/3).

La tutela civilistica del nome e dell’immagine ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c. è invocabile solo dalle persone fisiche: e non può invece di per sé escludersi che il titolare del diritto all’utilizzazione di un bene e della sua denominazione sia privo del potere di far valere in giudizio il diritto al nome od all’immagine nel caso di loro indebita utilizzazione (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/4).

La tutela dei diritti all’immagine ed alla denominazione del bene risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso dei titolari e senza pagare le dovute royalties (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/5).

La riproduzione di alcuni fotogrammi di un film, che ritraggono un attore mentre indossa gli abiti di un determinato produttore di abbigliamento, sulla pubblicità a stampa e su cartelloni costituisce uno sfruttamento pubblicitario della sua immagine, che necessita del consenso previo del ritrattato, specialmente ove si tratti di artista noto (Trib. Roma, ordinanza 23 novembre 2007, Aida 2009, 1272/1).

Non spettano al produttore cinematografico del film ma all’artista ritrattato i diritti esclusivi relativi all’uso pubblicitario di singoli fotogrammi del film, avulsi dall’originario contesto per il quale era stata resa la prestazione artistica (Trib. Roma, ordinanza 23 novembre 2007, Aida 2009, 1272/2).

E’ lecita la pubblicazione di foto di una manifestazione musicale allegate al supporto fonografico in cui la manifestazione è incisa e che ritraggano uno strumentista partecipante alla manifestazione (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/8).

Viola l’art. 10 c.c. l’utilizzazione dell’immagine di un artista per promuovere l’illecita diffusione di fonogrammi recanti le sue prestazioni (Trib. Milano, 8 gennaio 2009, G.U. Ortolan, Adriano Celentano c. S.A.A.S.R.S. s.p.a., Aida 2009, Repertorio III.3.2.3).

Quando il consenso al proprio ritratto sia stata prestato esclusivamente in una data occasione per un determinato fine (nella specie: la documentazione pubblicitaria di un evento cui la ragazza ritratta partecipava) la fotografia non può essere riutilizzata ad altro fine otto anni dopo senza il consenso della persona ritratta (Trib. Milano, 2 dicembre 2005, Giud. Tarantola, Giorgia Fraccapani c. Poligrafici Editoriale s.p.a., Fotogramma s.r.l., Aida 2006, Repertorio III.3.2.3).

Viola i diritti d’autore ed all’immagine propri di un editore di quotidiano indipendente la riproduzione non da lui autorizzata di un articolo del giornale (con la relativa testata) in un manifesto pubblicitario di un candidato di un partito alle elezioni politiche (Trib. Cagliari, decreto 9 giugno 2004, Giud. Poddighe, L’Unione Sarda s.p.a., L’Unione Editoriale s.p.a. c. Mario Floris, Aida 2005, Repertorio III.3.2.3).

L’indebita utilizzazione pubblicitaria dell’altrui immagine costituisce una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, garantito dall’art. 2 cost., e concretizza un danno di natura non patrimoniale risarcibile indipendentemente dai presupposti degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2005, Aida 2005, 1058/3).

Per riprodurre l’immagine del personaggio noto l’art. 97 la. dichiara possibile prescindere dal consenso del ritrattato solo in nome dell’interesse pubblico all’informazione, che non sussiste nel caso di uso a fini pubblicitari (Trib. Roma, 23 luglio 2003, Aida 2004, 983/1).

Il consenso all’utilizzazione del proprio ritratto è da intendere esteso all’utilizzazione pubblicitaria del medesimo, ove questa utilizzazione sia oggettivamente prevedibile, come nel caso delle foto di modelle od attrici (App. Milano, 25 luglio 2003, Aida 2004, 986/1).

Il consenso all’utilizzazione pubblicitaria del ritratto va a favore non soltanto del diretto destinatario (nella specie, del fotografo autore del ritratto), ma anche dei suoi legittimi aventi causa (App. Milano, 25 luglio 2003, Aida 2004, 986/2).

Il consenso all’utilizzazione pubblicitaria del ritratto vale in linea di principio senza limiti di tempo, ed anche ad ammetterne la revocabilità, certo questa revoca deve essere espressa e preventiva rispetto all’utilizzazione contestata (App. Milano, 25 luglio 2003, Aida 2004, 986/3).

Non è lesiva dell’onore e della reputazione l’utilizzazione pubblicitaria di un ritratto di nudo di una modella (App. Milano, 25 luglio 2003, Aida 2004, 986/4).

L’utilizzazione non autorizzata del ritratto altrui (nella specie: di alcuni noti attori) per fini pubblicitari arreca in ogni caso un danno alle persone ritratte, poiché queste sono private (quanto meno) del compenso ricavabile dalla prestazione del consenso a questa utilizzazione (App. Torino, 3 agosto 2002, Aida 2003, 924/1).

Lo sfruttamento pubblicitario non autorizzato del ritratto di alcuni noti attori che sia privo di profili ingiuriosi o calunniosi non provoca alle persone ritrattate alcun danno morale (App. Torino, 3 agosto 2002, Aida 2003, 924/3).

Quando avvenga a scopo pubblicitario la pubblicazione del ritratto di una persona defunta senza il consenso degli stretti congiunti non può essere liceizzata ex art. 97 l.a.. (App. Roma, 4 giugno 2001, Aida 2002, 846/1).

Quando non sia autorizzata dall’interessato è illecita la pubblicazione in depliant pubblicitari di un ritratto fotografico di una persona sull’abito della quale appaia artificiosamente a mezzo di un fotomontaggio la ragione sociale dell’impresa pubblicizzata. (Trib. Monza, 20 giugno 1999, Aida 2001, 750/2)

Quando una persona abbia eseguito un provino cinematografico con un’agenzia pubblicitaria ed abbia ricevuto da questa un pagamento a titolo di “prestazione in qualità di comparsa comprensiva di diritti di utilizzo illimitati della produzione”, l’agenzia abbia successivamente ceduto tali diritti ad un operatore pubblicitario, e questi abbia utilizzato il provino per la propria pubblicità televisiva, la persona ritratta non può chiedere dall’operatore pubblicitario il risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzazione del ritratto: perché anche a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva estensione dei diritti ceduti dalla persona ritratta all’agenzia, manca comunque il carattere doloso o quantomeno colposo dell’attività dell’operatore pubblicitario (Trib. Milano, 10 giugno 1999, Aida 2000, 688/1).

La riproduzione non autorizzata del ritratto fotografico di un’attrice sul catalogo di un’impresa di vendita di abbigliamento per corrispondenza costituisce illecito ex artt. 10 c.c. e 96 l.a., che non è scriminato dall’art. 97 l.a. dato lo scopo commerciale e speculativo della pubblicazione (Trib. Milano, 29 aprile 1999, 641/3).

Non è qualificabile come pubblicità ma come manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. la pubblicazione di una guida a ristoranti, che non si limita a fornire indicazioni identificative (indirizzo, recapito telefonico, orario e giorni di apertura) dei locali recensiti ed a declamare i pregi dei prodotti/servizi da essi offerti ma riporta per ciascuno un giudizio critico, positivo o negativo, espresso dagli autori dell’opera mediante l’attribuzione di determinati punteggi ovvero in base ad una scala di valori del gusto diversa a seconda del genere merceologico esaminato: e l’assenza di uno scopo promozionale e l’intento degli autori della guida di fornire al lettore un’informazione quanto più possibile imparziale nei limiti consentiti dall’esercizio del diritto di critica èulteriormente confermata dalla contestazione che di un loro giudizio è espressa giudizialmente da uno dei ristoranti recensiti (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/2).

Il ruolo di sponsor non necessariamente deve essere rivestito dal fabbricante del prodotto o dal titolare del marchio, potendo validamente essere ricoperto anche da un soggetto che, benché legato da un rapporto commerciale con il produttore, persegua un proprio distinto interesse commerciale (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9880, Aida 1998, 510/2).

Il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali comunque il soggetto sponsorizzato si obbliga dietro corrispettivo a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un determinato marchio o un determinato prodotto (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9880, Aida 1998, 510/1).

L’utilizzazione della fotografia di un soggetto gli dà diritto al risarcimento dei danni per abusiva utilizzazione della propria immagine anche quando la fotografia sia stata realizzata con il suo consenso e la sua partecipazione, se tuttavia il soggetto ritratto non conosceva e non ha consentito l’utilizzazione della fotografia (nella specie di un medico in un depliant pubblicitario di una casa di cura) (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Pres. Est. PATRONE, Leo Pollini c. Casa di cura Igea s.r.l., Aida 1997, Repertorio III.3.2.3).

L’utilizzo a fini pubblicitari e commerciali del nome di terzi, senza il loro consenso, è illecito ex art. 7 c.c. e deve essere interdetto quando da tale uso derivi la possibilità di un pregiudizio morale o economico dei terzi (nella specie per promuovere un prodotto un’impresa aveva organizzato l’invio di cartoline, distribuite presso i punti vendita, che potevano essere completate con due prove di acquisto del prodotto o con il timbro del rivenditore; il consumatore poteva crociare sulla cartolina il nome del corridore da lui preferito; l’invio della cartolina consentiva al consumatore di partecipare all’estrazione di premi; ma i corridori non avevano consentito questo uso del loro nome) (Trib. Milano, ordinanza 24 giugno 1995, Aida 1996, 396/1).

Viola il diritto all’immagine ed alla identità personale della persona ritratta la pubblicità di un periodico che utilizza l’immagine di una persona nota (nella specie: Di Pietro) facendone il personaggio protagonista di una storia ad effetto, o comunque mettendogli in bocca frasi dal contenuto equivoco, idonee a presentare in una luce negativa o quantomeno discutibile la persona ritratta (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 1995, G.D. GROSSI, Antonio Di Pietro c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Mc Cann‑Erickson Italiana s.p.a., Aida 1995, Repertorio III.3.2.3).

I danni derivanti all’erede di un artista (nella specie: di Totò) dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine di quest’ultimo possono essere quantificati equitativamente ex artt. 2056 e 1226 c.c., da un lato essendo sempre incontestabile la perdita dell’utile economico che l’erede avrebbe potuto ricavare se avesse prestato il consenso alla diffusione dell’immagine del de cuius, dall’altro risultando indubbiamente molto difficoltoso fornire la prova del quantum quando, come nella specie, l’immagine del de cuius non sia mai stata utilizzata in spot pubblicitari (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/5).

Al di fuori dell’ambito dell’illecito penale la diffusione televisiva di una pubblicità commerciale altrui che viola il diritto di terzi al ritratto non è sufficiente ad affermare la colpa dell’emittente, che non è tenuta a verificare la sussistenza di tutti i presupposti cívilistici relativi alla legittimità della pubblicità realizzata (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, 344/4).

La riproduzione di una persona, anche notissima, senza il suo consenso non può essere giustificata da ragioni diverse dal perseguimento di finalità di interesse pubblico, e non può dunque esserlo quando la riproduzione risponda a finalità di pubblicità commerciale (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/3).

La circostanza che l’uso pubblicitario non autorizzato dì alcune immagini di un’opera cinematografica non ha arrecato offesa o menomazione al prestigio, alla reputazione ed all’onore dell’artista che vi è ritratto è idonea a limitare l’area dei danni risarcibili ma non legittima di per sé l’utilizzazione dell’immagine altrui, essendo illecita ex artt. 10 c.c. e 80‑81 e 96‑98 l.a. anche la semplice diffusione non autorizzata dell’immagine di un attore (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/2).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44‑49 l.a. non esclude né limita l’azione da parte del soggetto ritrattato (o, come nella specie, dell’erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96‑98 l.a. o, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/1).

La notorietà di una band non consente ad un produttore fonografico di pubblicarne l’immagine, senza il suo consenso, sulla copertina di un CD per spingerne la vendita (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, Aida 1995, 193/5).

La tutela del diritto all’identità personale si estende anche alla protezione delle singole contrade di Siena e comporta l’illiceità di un annuncio pubblicitario di un’impresa di abbigliamento lesivo dell’identità personale di una contrada (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993, 163/7).

L’uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine altrui non rientra nelle ipotesi di caricature o comunque di utilizzo satirico dell’immagine di un personaggio noto, per cui trovano applicazione le previsioni derogatorie dell’art. 97 co.1 l.a. ovvero, sussistendo i presupposti, la tutela del diritto di critica ex art. 21 cost. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/4).

Il diritto all’immagine di una persona nota é violato dall’uso pubblicitario che essa non ha autorizzato e dall’immagine di un suo sosia, nulla rilevando che indugiando innanzi alla pagina pubblicitaria il lettore possa mettere a fuoco le differenze somatiche tra la persona ritratta ed il personaggio noto: posto che l’effetto « richiamo » che deriva dall’utilizzazione di un personaggio noto in un’immagine pubblicitaria già si é comunque manifestato (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,160/3).

Il diritto all’immagine pretende un ambito di tutela che riguarda non solo la salvaguardia della dimensione morale della persona contro eventuali utilizzazioni che rechino pregiudizi al decoro o all’onore della stessa, ma anche al suo interesse a conseguire un corrispettivo per la prestazione del consenso all’utilizzazione della propria immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/2).

Lo sfruttamento non autorizzato a fini commerciali dell’immagine di una persona nota non é riconducibile alle previsioni derogatorie dell’art. 97 co.1 l.a. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/1).

Il diritto di satira e di critica, aspetto del più generale diritto di informazione attraverso la stampa, non legittima l’uso pubblicitario non autorizzato dall’immagine altrui (Trib. Roma, 25 marzo 1992, Aida 1993, 147/3).

Un messaggio pubblicitario diffuso attraverso l’inserzione (per di più a pagamento) nei canali tipici ed ufficiali di convogliamento della pubblicità resta tale anche quando reclamizza un organo di informazione ad alto contenuto ideologico ed ha esso stesso un contenuto accentuatamente ideologico e perciò di informazione: con la conseguenza che ove esso utilizzi senza preventivo consenso l’immagine altrui non può essere ricondotto alle ipotesi di uso lecito previste dagli artt. 10 c.c. e 96‑97 l.a. (Trib. Roma, 25 marzo 1992, Aida 1993, 147/2).

Viola il diritto all’immagine della persona ritrattata un uso pubblicitario della sua immagine che avvenga senza il suo preventivo consenso e costituisca per giunta lesione del suo decoro e della sua onorabilità (Trib. Roma, 25 marzo 1992, Aida 1993, 147/1).

Viola il diritto di un artista all’immagine l’utilizzazione della sua immagine senza il suo consenso e per fini di lucro commerciale, nell’ambito di un servizio giornalistico che sotto le mentite spoglie di un’attività di consulenza astrologica sviluppa la funzione di reclamizzare diverse marche di profumi attraverso l’accostamento dei medesimi all’immagine di personaggi di successo e suggerendo in maniera indiretta che l’uso del profumo possa essere in qualche modo strumento di realizzazione di analoghi successi (Trib. Milano, 10 febbraio 1992, Pres. LANZETTA, Est. CIAMPI, Power c. Mosca, Rusconi s.p.a., Aida 1993, Repertorio III.3.2.3).

L’uso pubblicitario dell’immagine di una persona non è di per sè solo lesivo del suo onore e della sua reputazione, ove non sussistano ulteriori elementi che costituiscano un attentato diretto e preciso ai beni tutelati ora detti (Pret. Milano, ordinanza 24 gennaio 1992, Aida 1992, 85/2).

E’ senz’altro illecito ex artt. 10 c.c. e 96 1. a. e non può esser giustificato ex art. 97 l.a. l’impiego non consentito dell’immagine di una persona, sia pure nota e sia pure inquadrata nella cornice di un pubblico avvenimento, a fini puramente commerciali ed in particolare pubblicitari (Pret. Milano, ordinanza 24 gennaio 1992, Aida 1992, 85/1).

L’azione inibitoria di merito non può essere accolta quando l’illecito (consistente nella specie nell’uso pubblicitario non autorizzato dell’altrui immagine) sia ormai cessato (Trib. Roma, 20 luglio 1991, Aida 1992, 57/3).

La notorietà del personaggio non giustifica la pubblicazione della sua immagine, senza il suo consenso, per finalità di pubblicità commerciale o réclame di altri prodotti (Trib. Roma, 20 luglio 1991, Aida 1992, 57/1).

Chiunque pubblichi a fini di pubblicità commerciale il ritratto di una persona nota senza il suo consenso, in violazione dell’art. 10 c.c., le sottrae in tutto o in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell’immagine, arrecandole un danno di natura indubbiamente patrimoniale, che deve essere risarcito tenendo conto anche dell’annacquamento che ne deriva del valore commerciale dell’immagine ritrattata (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785, Aida 1992, 13/3).

L’art. 97 l.a. non ha voluto privare le persone notorie del diritto esclusivo alla propria immagine. La divulgazione del ritratto di persona notoria è al contrario lecita non per il fatto in sè che la persona ritrattata possa dirsi notoria ma se ed in quanto risponda ad esigenze di pubblica informazione, sia pure in senso lato. Quando al contrario la divulgazione del ritratto altrui avviene a scopi pubblicitari, la notorietà della persona non è più una giustificazione ex art. 97 l.a. ma il fatto che induce ad una divulgazione che reca vantaggi, spesso a contenuto patrimoniale, a colui che la esegue (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785, Aida 1992, 13/2).

Chiunque pubblichi a fini di pubblicità commerciale il ritratto di una persona nota senza il suo consenso, in violazione dell’art. 10 C.C., le sottrae in tutto o in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell’immagine, arrecandole un danno di natura indubbiamente patrimoniale, che deve essere risarcito tenendo conto anche dell’annacquamento che ne deriva del valore commerciale dell’immagine ritrattata (Cass. 16 aprile 1991 n. 4031,  Aida 1992, 12/2).

Non è soggetta al procedimento previsto dall’art. 8 della legge sulla stampa, e può essere invece proposta ex art. 700 c.p.c. una domanda di inibitoria urgente della diffusione non di una rivista ma di un annuncio pubblicitario relativo alla medesima, che si alleghi lesivo del decoro e dell’immagine di una persona nell’ambiente familiare, sociale e di lavoro (Pret. Milano, 6 marzo 1991, Aida 1992, 37/1).

 

3.2.4 utilizzazioni libere di nome, immagine o ritratto altrui

L’art. 97 l.a. fa prevalere il diritto di cronaca sul diritto all’immagine, ma il fine di cronaca non sussiste quando lo scopo di lucro prevale su quello di informare il pubblico (Trib. Napoli, ordinanza 30 luglio 2013, Pres. Como, Est. Pastore Alinante, Aida 2014, 1633/1).

L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui non può considerarsi abusiva ex art. 97 l.a. quando si ricolleghi a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico, e così ad un evento di rilevanza pubblica qual è il gay pride: e la medesima natura può essere riconosciuta anche al momento precedente costituito dal radunarsi dei partecipanti ad una stazione ferroviaria allo scopo di prendere il treno destinato al luogo di svolgimento del gay pride (Cass. Sezione III civile 24 ottobre 2013 n. 24110, Pres. Berruti, Est. Cirillo, C.E. c. RAI Radiotelevisione Italiana, Aida 2014, Repertorio III.3.2.4).

La sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione dell’immagine ex art. 97 co.1 l.a. non esclude che tale diffusione possa essere ugualmente lesiva dell’onore e del decoro della persona ex art. 97 co.2 l.a. e pertanto dare luogo ad una pretesa risarcitoria (Cass. Sezione III civile 24 ottobre 2013 n. 24110, Pres. Berruti, Est. Cirillo, C.E. c. RAI Radiotelevisione Italiana, Aida 2014, Repertorio III.3.2.4).

Secondo l’art. 97 l.a. il consenso all’utilizzazione dell’immagine di un soggetto noto non è necessario quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà ed è collegata a fatti di interesse sociale (Trib. Roma, Sezione IP  4 febbraio 2010, Giud. Cruciani,  Elena Anna Ilona Staller c. Polivideo S.A., Sky Italia s.r.l., Aida 2012, Repertorio III.3.24).

I casi in cui non è necessario il consenso per utilizzare il ritratto/l’immagine altrui sono indicati dall’art. 97 l.a. in modo tassativo e devono essere interpretati restrittivamente (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 luglio 2010, G.D. Izzo, Maria Luisa Zardini c. Ciao Ragazzi s.r.l., RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Marco Turco, Elena Bucaccio, Katja Kolja, Mauro Pagani, Alessandro Sermonetta, Aida 2012, Repertorio III.3.24).

L’art. 97 co.1 l.a. contiene eccezioni al principio generale secondo cui l’immagine di una persona può essere diffusa pubblicamente solo con il suo consenso, e deve perciò essere interpretato in senso restrittivo (App. Bologna, 1 agosto 2006, Pres. Castiglione, Est. Benassi, Cons. Varriale, Comune di Fo c. Ma.Ia., Aida 2010, Repertorio III.3.2.4).

La regola dell’art. 97 co.1 l.a. secondo cui “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata […] da necessità […] di polizia” non legittima la diffusione dell’immagine di un vigile urbano nelle sembianze di un vigile di cartone collocato sulle strade del comune nell’ambito di una campagna di prevenzione in tema di circolazione stradale (App. Bologna, 1 agosto 2006, Pres. Castiglione, Est. Benassi, Cons. Varriale, Comune di Fo c. Ma.Ia., Aida 2010, Repertorio III.3.2.4).

Perché possa dirsi concretata la diffamazione a mezzo d’opera teatrale, cinematografica o letteraria non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera di fatti o circostanze attinenti una persona menzionata, che possano potenzialmente arrecare offesa alla sua dignità, ma è necessario che accerti altresì che non si tratti di un’opera artistica, in quanto tale caratterizzata dalla idealizzazione della realtà ed espressa mediante le più varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa; che pertanto l’espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita dal pubblico dei fruitori non solo come veritiera, ma soprattutto come gratuitamente offensiva (Cass. sez. III civile 7 maggio 2009 n. 10495, Pres. Preden, Est. Spirito, Bizzarri Rampi c. Rai Radiotelevisione Italiana, Moscato, Aida 2010, Repertorio III.3.2.4).

La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l’immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura. Diversamente dalla cronaca la satira è sottratta al parametro della verità, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguita (Cass. Sez. III civ. 24 aprile 2008 n. 10656, Pres. Mazza, Est. Bisogni, P.M. Golia, Neue Sudtiroler Tageszeitung c. E.T, A.T., Aida 2009, Repertorio III.3.2.4).

L’esimente ex art. 97 l.a. non opera in caso di utilizzazione del ritratto a fini di commercializzazione e di lucro, e non per esigenze di pubblica informazione lato sensu intese (Trib. Roma, Sezione IP, 18 agosto 2008, Pres. Marvasi, Est. Costa, Luca Dotti, Sean Ferrer c. Archivio Immagini Cinema, Immagine dello spattacolo Coop. a. r.l., Marco Capitelli, Aida 2009, Repertorio III.3.2.4).

Il diritto al ritratto protetto da una legge nazionale sui diritti d’autore e connessi costituisce uno dei diritti altrui che può legittimare una restrizione della libertà di informazione ex art. 10.2 CEDU, quando questa restrizione sia necessaria alla sua tutela (nella specie è stata negata questa necessità). (Corte europea diritti dell’uomo, 7 dicembre 2006, Aida 2007, 1119/1).

Il diritto al ritratto previsto da una legge nazionale sui diritti d’autore e connessi rientra tra i diritti dei terzi la cui protezione può giustificare una restrizione alla libertà di informazione ex art. 10.2 CEDU; i giudici nazionali devono tuttavia bilanciare l’interesse pubblico all’informazione con quello privato del titolare del diritto al ritratto; e l’art. 10 CEDU risulta violato quando la proibizione assoluta di pubblicare un ritratto nell’ambito di un servizio giornalistico non sia proporzionata all’obbiettivo legittimo della protezione del diritto del privato al ritratto (Corte europea diritti dell’uomo, 14 dicembre 2006, Aida 2007, 1120/1).

A fronte di affermazioni diffamatorie pubblicate in un’intervista ma in realtà ricavate dal giornalista sulla base di dichiarazioni pretesamente aggiunte dall’intervistato a titolo confidenziale, non registrate e non autorizzate per la pubblicazione, il giornalista autore dell’intervista non può invocare la scriminante del diritto di cronaca (Trib. Milano, 17 novembre 2005, G.U. Rosa, Panerai Paolo Andrea, Class Editori s.p.a. c. Botré Francesco, Swan Group s.p.a., Belpietro Maurizio, Lorenzetto Stefano, Società Europea di Edizioni s.p.a., Aida 2006, Repertorio III.3.2.4).

Affermazioni diffamatorie rientranti nell’art. 595 c.p. non sono qualificabili come ipotesi di violazione di ulteriori norme come quelle sull’identità personale, destinate ad operare per ipotesi prive di rilievo penalistico quali le aggressioni ai caratteri distintivi del soggetto (Trib. Milano, 17 novembre 2005, G.U. Rosa, Panerai Paolo Andrea, Class Editori s.p.a. c. Botré Francesco, Swan Group s.p.a., Belpietro Maurizio, Lorenzetto Stefano, Società Europea di Edizioni s.p.a., Aida 2006, Repertorio III.3.2.4).

L’esimente dell’art. 97 co. 2 l.a. non si applica in assenza di contestualità tra l’evento pubblico in cui è ritratta la persona e l’utilizzazione del relativo ritratto (Trib. Milano, 2 dicembre 2005, Giud. Tarantola, Giorgia Fraccapani c. Poligrafici Editoriale s.p.a., Fotogramma s.r.l., Aida 2006, Repertorio III.3.2.4).

Per riprodurre l’immagine del personaggio noto l’art. 97 la. dichiara possibile prescindere dal consenso del ritrattato solo in nome dell’interesse pubblico all’informazione, che non sussiste nel caso di uso a fini pubblicitari (Trib. Roma, 23 luglio 2003, Aida 2004, 983/1).

In mancanza di finalità informative la notorietà non basta da sola a giustificare l’uso libero dell’immagine delle persone celebri. (Trib. Tortona, 24 novembre 2003, Aida 2004, 992/2).

Una norma nazionale che subordina la libertà di utilizzazione del ritratto altrui alla verifica che la sua pubblicazione non pregiudichi i legittimi interessi del ritrattato non viola l’art. 10 CEDU in parte qua richiede che i casi di limitazione dell’esercizio della libertà di manifestazi1one del pensiero siano predeterminati per legge (Corte CEDU, 26 febbraio 2002, Aida 2003, 874/1).

Un provvedimento di un giudice nazionale che inibisca la diffusione della foto di un uomo politico pubblicata contestualmente ad un articolo denunciante un possibile illecito commesso dal ritrattato viola l’art. 10 CEDU, perché questo ordine inibitorio costituisce una restrizione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero non necessaria in una società democratica (Corte CEDU, 26 febbraio 2002, Aida 2003, 874/2).

Ai fini del bilanciamento prescritto dall’art. 10 CEDU tra l’interesse alla tutela della reputazione altrui e la libertà di manifestazione del pensiero rileva non tanto la conoscenza che della persona coinvolta abbia il pubblico quanto il fatto che essa sia o meno entrata nella «pubblica arena» (Corte CEDU, 26 febbraio 2002, Aida 2003, 874/3).

L’art. 97 l.a. non liberalizza l’utilizzazione dell’immagine di calciatori o squadre partecipanti ad un evento sportivo per realizzare e vendere album e figurine, perchè questa utilizzazione ha una finalità informativa meramente prodromica e strumentale allo scopo di lucro (Trib. Modena, 25 novembre 2002, Aida 2003, 933/1).

L’utilizzo non autorizzato del nome Stradivari nella denominazione sociale di un’immobiliare lede il diritto al nome di un’omonima persona fisica (che nella specie allegava, senza provare compiutamente, di essere discendente dal famoso liutaio): che ha diritto all’inibitoria dell’uso della denominazione sociale quando da tale uso derivi all’attore un pregiudizio, anche solo potenziale, da valutarsi nel modo più ampio, in base alle circostanze concrete ed al contesto sociale, con riferimento all’onore, alla reputazione e ad ogni altro profilo, sia morale che economico, compresa la riservatezza e l’identità personale (Trib. Cremona, 6 febbraio 2003, Aida 2003, 938/1).

La menzione del nome di un famoso cantante nel titolo di una compilation di brani eseguiti da altri ma appartenenti al repertorio classico del noto artista ha carattere meramente descrittivo del contenuto del supporto fonografico, e non costituisce pertanto una violazione del diritto al nome dell’artista ex art. 7 c.c. (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 718/1).

La regola dell’art. 97 l.a. secondo cui «non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata […] da scopi […] culturali» qualifica lecita la pubblicazione dell’immagine (nella specie di Claudia Schiffer) realizzata da un grande maestro della pop art americana secondo gli stili di quest’ultima, e pubblicata da un periodico nell’ambito di un articolo che presenta al lettore alcune opere e la personalità artistica del pittore (Trib. Milano, 23 dicembre 1999, Aida 2001, 755/1).

La pubblicazione dell’immagine di un personaggio del mondo dello spettacolo sulla copertina di una rivista e su tutti i relativi materiali promozionali senza il consenso della persona ritratta non è giustificata ex art. 97 l.a. dalla  sua notorietà, perché questa non esclude la necessità del consenso del soggetto ritratto per l’utilizzo della sua immagine a fini commerciali, quali sono indubbiamente quelli connessi alla promozione di una rivista (Trib. Milano,  22 marzo 1999, Aida 2000, 677/1).

Ai fini della tutela dei valori costituzionalmente protetti all’onore e alla reputazione il diritto di critica è sottoposto ai limiti dell’esistenza di un interesse pubblico all’informazione e della continenza, intesa come forma civile dell’esposizione e come proporzione tra fatto criticato e giudizio; mentre non è sottoposto al limite della verità oggettiva, che connota piuttosto il diritto di cronaca: in quanto la critica si concretizza non nella narrazione di fatti ma nell’espressione di giudizi (Trib. Napoli, 17 novembre 1998, Est. DE TULLIO, Di Lazzaro c. Edi.Me s.p.a., Aida 2000, Repertorio III.3.2.4).

Il diritto di critica elevato a rango costituzionale dall’art. 21 cost. incontra un limite nel diritto all’onore e alla reputazione, tutelato a livello costituzionale dall’art. 2 cost., che protegge i diritti inviolabili dell’uomo, e dall’art. 3 cost., che tutela il valore personalistico della “pari dignità”. (Trib. Napoli, 17 novembre 1998, Est. DE TULLIO, Di Lazzaro c. Edi.Me s.p.a., Aida 2000, Repertorio III.3.2.4)

L’art. 97 l.a. non giustifica la pubblicazione del ritratto altrui al di fuori di ogni contesto informativo, ed esclusivamente per lo sfruttamento commerciale del ritratto delle persone note (nella specie: con la pubblicazione di un «poster da conservare» allegato ad una rivista) (Trib. Milano, 25 giugno 1998, Aida 1998, 573/1).

3.3 soggetti responsabili dell’illecito

La registrazione non autorizzata di un domain name contenente nome e cognome di una persona famosa (nella specie: alessiamerz.it) viola l’art. 7 c.c. perché arreca all’interessata un pregiudizio economico rappresentato dall’impossibilità per la stessa di sfruttare al meglio il proprio nome per farsi pubblicità in Internet (Trib.  Torino, ord. 23 dicembre 2000, Aida 2003,  893/2).

La pubblicazione su un depliant pubblicitario dell’immagine di una persona senza il suo consenso e senza che essa sia giustificata dalla sua notorietà o da esigenze di informazione costituisce un’ipotesi di abuso dell’immagine altrui che è vietata dall’art. 10 c.c. e legittima un’inibitoria dell’illecito ex art. 700 c.p.c. (Trib. Monza, ordinanza 16 giugno 1998, G.I. TUIA, Sabino Metta c. Oxogen s.r.l. , Aida 1999, Repertorio III.3.3).

Il diritto all’immagine (ovvero quello ben cedibile di sfruttamento dell’immagine), che spetta alla persona ritratta e che ne dispone od alla persona in cui il favore se n’è disposto, è diverso da quello di riproduzione e diffusione di fotografie della persona ritratta: e lo sfruttamento non autorizzato del primo non è reso lecito dalla titolarità del secondo (Trib. Modena, ordinanza 23 marzo 1998, Aida 1999, 605/2).

L’esimente dell’art. 97 l.a. non ricorre per il solo fatto dell’accertata notorietà del soggetto ritratto bensì quando vi sia una concorrente esigenza di pubblica informazione: e concretamente non ricorre quando l’immagine di un cantante venga utilizzata in albums e figurine che, anche ad ammettere rispondano ad uno scopo didattico-culturale, lo vedrebbero certamente superato dall’altro scopo prevalente di procacciarsi lucro a seconda dei gusti e delle richieste del pubblico (Trib. Modena, ordinanza 23 marzo 1998, Aida 1999, 605/1).

Per prevalere sull’interesse antagonista dell’onore individuale di un’impresa la critica (nella specie: esercitata da una guida a ristoranti) non può prescindere dalla verità dei fatti e non è lecita ove formuli un giudizio apodittico non corrispondente a verità (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/3).

Non è qualificabile come pubblicità ma come manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. la pubblicazione di una guida a ristoranti, che non si limita a fornire indicazioni identificative (indirizzo, recapito telefonico, orario e giorni di apertura) dei locali recensiti ed a declamare i pregi dei prodotti/servizi da essi offerti, ma riporta per ciascuno un giudizio critico, positivo o negativo, espresso dagli autori dell’opera mediante l’attribuzione di determinati punteggi ovvero in base ad una scala di valori del gusto diversa a seconda del genere merceologico esaminato: e l’assenza di uno scopo promozionale e l’intento degli autori della guida di fornire al lettore un’informazione quanto più possibile imparziale nei limiti consentiti dall’esercizio del diritto di critica èulteriormente confermata dalla contestazione che di un loro giudizio è espressa giudizialmente da uno dei ristoranti recensiti (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/2).

L’utilizzo del ritratto di una persona nota (nella specie: Di Pietro) nella pubblicità a stampa che preannuncia un nuovo periodico non è giustificato né dagli artt. 96‑97 I.a. né dall’art. 21 cost. (Trib. Milano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/2).

Il diritto alla riservatezza della propria immagine attiene ai diritti della personalità, riceve dunque tutela a livello costituzionale dall’art. 2 cost., e per ulteriore corollario può ammettersene il sacrificio solo rispetto ad altro diritto protetto ad uguale livello e da ritenere prevalente, e così in particolare al diritto alla libertà di informazione tutelata dall’art. 21 cost. (Trib. Milano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/1).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoria urgente dell’ulteriore trasmissione, nell’ambito di un programma satirico (nella specie: Striscia la notizia), di alcune immagini del ricorrente mostranti una disputa « senza esclusione di colpí» verificatasi durante un altro programma televisivo: quando sia alquanto dubbia l’esplicita volontà del ricorrente di negare l’assenso alla (anche da lui) auspicata trasmissione di quest’ultimo programma; le immagini litigiose siano già state trasmesse da altra emittente ancor prima della sua utilizzazione da parte del programma satirico; e questo si sia svolto nei dovuti limiti; onde non possa più ritenersi sussistente un grave ed irreparabile pericolo di ritardo tale da giustificare l’invocata misura cautelare (Trib. Roma, ordinanza 18 aprile 1997, Aida 1998, 528/1).

Alle figurine dei campioni del calcio, seppure esse possono svolgere una modesta funzione informativa sempre comunque in concorso col supporto cartaceo costituito dall’album, manca, per la prevalenza della finalità commerciale che anima gli appassionati che le acquistano ed il produttore che le realizza, l’esclusiva finalità di pubblica informazione necessaria all ‘applicazione dell’esimente dell’art. 97 l.a. (Trib. Modena, ordinanza 18 giugno 1996, Pres. FERRARI, Est. MASONI, DS s.r.l. c. Panini s.p.a., Aida 1997, Repertorio III.3.3).

Le finalità informative e divulgative che renderebbero applicabile l’esimente ex art. 97 l.a. sono svolte esclusivamente dalla raccolta (o album) in cui le figurine sono destinate ad essere applicate e non invece da queste ultime (Trib. Torino, ordinanza 4 ottobre 1995, Aida 1996, 405/2).

Il diritto di cronaca prevale su quello all’identità personale ove ricorra la triplice condizione a) dell’utilità sociale della notizia, b) della ‑v‑erità dei fatti divulgati, e c) della forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non deve eccedere rispetto alla scopo informativo e deve essere improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, Aida 1996, 374/3).

L’art. 97 l.a. consente di fare a meno del consenso della persona ritratta solo ove la pubblicazione della sua immagine si colleghi alla funzione pubblica espletata, ovvero ad esigenze di una più completa informazione in ordine a fatti e comportamenti che rivestano qualche interesse pubblico e non invece quando ricorra soltanto l’interesse essenzialmente economico di chi, attraverso la violazione dei diritti all’immagine ed alla riservatezza altrui, soddisfa e suscita curiosità più o meno morbose sulle fattezze di personaggi noti (Trib. Milano, 17 novembre 1994, Pres. PATRONE, Est. BICHI, Dietlinde Gruber c. RCS Rizzoli Periodici s.p.a. , Aida 1995, Repertorio III.3.3).

L’art. 615 c.p. prevale sull’art. 97 l.a. e non consente comunque la pubblicazione di immagini non autorizzate lesive dell’altrui diritto alla riservatezza (Trib. Milano, 17 novembre 1994, Pres. PATRONE, Est. BICHI, Dietlinde Gruber c. RCS Rizzoli Periodici s.p.a., Aida 1995, Repertorio III.3.3).

La commercializzazione di immagini di calciatori attuata mediante la vendita delle stesse su figurine da incollarsi su appositi album risponde, oltre che ad esigenze di pubblica informazione, a scopi didattici e culturali (Trib. La Spezia, ordinanza 30 giugno 1994, G.D. RANALDI, Panini s.r.l. e altri c. Euroflash s.r.l., Aida 1995, Repertorio III.3.3).

L’art. 97 l.a. liberalizza l’utilizzazione del ritratto altrui solo quando la persona ritratta sia notoria ed ad un tempo ricorra un’esigenza di pubblico interesse all’informazione (Trib. La Spezia, ordinanza 30 giugno 1994, G.D. RANALDI, Panini s.r.l. e altri c. Euroflash s.r.l., Aida 1995, Repertorio III.3.3).

Ai sensi dell’art. 95 l.a. l’interesse al riserbo sulle corrispondenze epistolari appare posponibile soltanto ad un interesse di stato, e prevale sugli interessi che consentono ex art. 97 l.a. la pubblicazione dell’immagine senza il consenso della persona ritratta (Trib. Milano, 30 giugno 1994, Aida 1995, 325/4).

La divulgazione del ritratto di persona notoria diviene lecita ex art. 97 l.a. soltanto se ed in quanto risponda ad esigenze di pubblica informazione, e sia pure intese in senso lato, e non anche quando avvenga a fini pubblicitari (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, Aida 1993, 131/3).

L’uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine altrui non rientra nelle ipotesi di caricature o comunque di utilizzo satirico dell’immagine di un personaggio noto, per cui trovano applicazione le previsioni derogatorie dell’art. 97 co.1 l.a. ovvero, sussistendo i presupposti, la tutela del diritto di critica ex art. 21 cost.. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,160/4).

La solidarietà della obbligazione risarcitoria di soggetti che svolgono le diverse attività che vanno dalla committenza di un annuncio pubblicitario (nella specie: illecito per violazione dell’altrui diritto all’immagine) alla sua pubblicazione su un periodico non si muove su un piano meramente oggettivo ma pretende che a carico del soggetto che materialmente ha posto in essere una concausa dell’evento siano individuabili elementi di colpevolezza quantomeno a titolo colposo. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,160/5).

L’art. 11 della legge sulla stampa, che individua una responsabilità solidale civile limitatamente a fattispecie rilevanti penalmente, non é applicabile a determinare una responsabilità della casa editrice e della sua concessionaria di pubblicità, in solido con l’utente e con l’agenzia pubblicitaria, per i danni che derivano ad una persona nota dall’uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,160/6).

L’utente e l’agenzia pubblicitaria rispondono dei danni derivanti dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’altrui immagine. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,160/7).

L’editore e la sua concessionaria di pubblicità non hanno un obbligo di controllo circa il soddisfacimento dei diritti di tutte le persone eventualmente coinvolte nell’inserzione pubblicitaria, di cui il terzo richiede la pubblicazione: onde non rispondono per omesso controllo dei danni che derivano ad un personaggio noto dall’uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,160/8).

Il sosia scelto ed impiegato dall’agenzia di pubblicità non risponde dei danni che dalla pubblicità derivano alla persona di lui più nota. (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,160/9).

Il diritto di satira e di critica, aspetto del più generale diritto di informazione attraverso la stampa, non legittima l’uso pubblicitario non autorizzato dall’immagine altrui. (Trib. Roma, 25 marzo 1992, Aida 1993,147/3).

Nel nostro ordinamento la satira trova garanzia e fondamento negli artt. 9, 21 e 33 cost., posti a presidio delle manifestazioni del pensiero che abbiano origine nell’intento di diffondere, nelle più varie forme, un’opinione su persone e vicende note (Trib. Roma, 13 febbraio 1992, Pres. MENNA, Est. CHIAPI, AFI Associazione dei Fonografici Italiani c. Radio Studio 54, Aida 1993, Repertorio III.3.3).

Alla satira non è applicabile il parametro della verità (oggettiva o putativa) proprio del diritto di cronaca (Trib. Roma, 13 febbraio 1992, Pres. LO TURCO, Est. MACIOCE, Carrisi, Power c. Arbore, D’Agostino, Aida 1993, Repertorio III.3.3).

Il diritto di satira ha due limiti « interni », costituiti dalla notorietà del personaggio effigiato, e dal nesso di coerenza causale tra notorietà della persona e messaggio satirico (Trib. Roma, 13 febbraio 1992, Pres. LO TURCO, Est. MACIOCE, Carrísi, Power c. Arbore, D’Agostino, Aida 1993, Repertorio III.3.3).

Il diritto di satira incontra limiti « esterni » relativi alle modalità espressive ipotizzabili: dovendo certamente essere qualificati come illeciti anche nella satira, in via esemplificativa, l’alterazione del nome e dell’immagine, la realizzazione di accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli, l’attribuzione di fatti offensivi determinati, la raffigurazione di vicende personali del soggetto preso di mira, la propagazione di notizie destinate per legge al segreto, la denigrazione del prodotto dell’impresa ‑altrui e l’indebita esaltazione di quelle di azienda concorrente, lo sbeffeggiamento di un personaggio accostato a competitore credibile e così via (Trib. Roma, 13 febbraio 1992, Pres. LO TURCO, Est. MACIOCE, Carrisi, Power c. Arbore, D’Agostino, Aida 1993, Repertorio III.3.3).

L’art. 97 l.a. non ha voluto privare le persone notorie del diritto esclusivo alla propria immagine. La divulgazione del ritratto di persona notoria è al contrario lecita non per il fatto in sè che la persona ritrattata possa dirsi notoria ma se ed in quanto risponda ad esigenze di pubblica informazione, sia pure in senso lato. Quando al contrario la divulgazione del ritratto altrui avviene a scopi pubblicitari, la notorietà della persona non è più una giustificazione ex art. 97 l.a. ma il fatto che induce ad una divulgazione che reca vantaggi, spesso a contenuto patrimoniale, a colui che la esegue (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785, Aidaa 1992, 13/2).

L’agenzia che ha ideato e creato la campagna pubblicitaria di un nuovo periodico realizzata da un editore in violazione del diritto all’immagine ed all’identità personale di un terzo è sicuramente un concorrente ‑ tra l’altro indispensabile ‑ dell’illecito dell’editore ed ha dunque legittimazione passiva all’azione cautelare del terzo ritratto (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 1995, G.D. GROSSI, Antonio Dì Pietro c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Mc Cann‑Erickson Italiana s.p.a., Aida 1995, Repertorio III.3.3).

Il committente di una campagna pubblicitaria ha un proprio autonomo obbligo di accertarsi della correttezza dell’annuncio ideato dall’agenzia: onde la corresponsabilità del committente per fatto proprio esclude che questi possa agire in manleva contro l’agenzia per i danni che derivino dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine altrui (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/11).

L’editore che reclamizza il proprio periodico su testate altrui con una pubblicità che indebitamente usa un’immagine altrui risponde da solo dei danni derivanti alla persona ritrattata dalla violazione del suo diritto di utilizzazione economica esclusiva della sua immagine, ed in solido con i mezzi dei danni che derivano dalla violazione del diritto all’immagine intesa come decoro ed onorabilità: mentre in assenza di specifiche clausole contrattuali di garanzia non vi è spazio per una responsabilità interna tra inserzionista e mezzo (Trib. Roma, 25 marzo 1992, Aida 1993, 147/6).

L’editore di giornali che concede spazio pubblicitario non ha l’onere di verificare la effettiva disponibilità delle immagini in concreto utilizzate dall’acquirente dello spazio pubblicitario, ma ha quello di valutare il loro eventuale contenuto lesivo del decoro della persona ritrattata (Trib. Roma, 25 marzo 1992, Aida 1993, 147/5).

L’editore del quotidiano recante una pubblicità che usa l’immagine di una persona senza il suo consenso si pone come necessario anello della catena di diffusione del messaggio e della lesione che esso arreca ed è perciò passivamente legittimato alla domanda di inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. della pubblicità contestata (Pret. Milano, ordinanza 24 gennaio 1992, Aida 1992, 85/3).

 

3.4 disponibilità del diritto: v. III.6

Il nome di un’imbarcazione (nella specie usata anche per la partecipazione a regate agonistiche nazionali ed internazionali) è un segno distintivo della stessa, che può essere rivendicato e protetto da indebiti utilizzi anche da parte di colui che usa detta imbarcazione (nella specie: con il consenso del proprietario) (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/2).

Il consenso all’utilizzazione della propria immagine prestato dalla persona ritratta deve ritenersi limitato al tempo, allo spazio ed alle finalità per le quali è stato prestato, ed è revocabile (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2006, Aida 2007, 1166/2).

In caso di revoca del consenso della persona ritratta all’utilizzazione della sua immagine su un sito, l’host provider deve rimuoverla immediatamente ex artt. 16 e 17 dlgs 70/2003: anche quando non abbia ricevuto dal titolare del sito risposta alle proprie domande di istruzioni (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2006, Aida 2007, 1166/3).