2. Soggetti dei diritto

L’utilizzo della denominazione «Imaie 77» da parte di un’associazione rappresentativa di artisti costituisce un illecito ai danni di Imaie (ora in liquidazione) per violazione dei diritti di quest’ultima sul proprio nome ex art. 7 c.c. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 2009, Aida 2010, 1369/1).

L’utilizzo da parte di un’associazione di categoria di una denominazione (nella specie Imaie 77) confondibile, da un punto di vista fonetico, visivo e concettuale con quella utilizzata in tempi anteriori da altra associazione di categoria (nella specie Imaie) costituisce un illecito ex art. 7 c.c.. (Trib. Roma, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1375/1).

In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro. Le esecuzioni del complesso danno luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.. Il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare. Ed il nome sotto il quale il complesso si presenta ed opera con i terzi ne costituisce la ragione sociale, che è protetta sul piano civile ai sensi degli artt. 2564 e 2567 c.c. (Trib. Venezia, Sez. IP, ordinanza 27 aprile 2010, Pres. Caparelli, Est. Caprioli, Aldo Tagliapietra c. Le Orme, Aida 2010, Repertorio III.2).

Non spettano al produttore cinematografico del film ma all’artista ritrattato i diritti esclusivi relativi all’uso pubblicitario di singoli fotogrammi del film, avulsi dall’originario contesto per il quale era stata resa la prestazione artistica (Trib. Roma, ordinanza 23 novembre 2007, Aida 2009, 1272/2).

I diritti al nome e allo pseudonimo, al ritratto, alla riservatezza ed all’identità personale previsti dagli artt. 6 c.c. e 96 l.a., ed i diritti dell’artista ex artt. 81 e 83 l.a. ad opporsi alla diffusione della sua prestazione quando essa lede il suo onore e la sua reputazione ed a pretendere che il proprio nome sia indicato nella diffusione della prestazione e sul supporto che la contiene sono diritti che tutelano la personalità artistica degli interpreti, ed in quanto attribuiti alla personalità sono irrinunciabili e non trasferibili: onde difetta di legittimazione ad azionarli la società che ne sia cessionaria ex contractu (Trib. Roma, 1 marzo 2000, Aida 2001, 759/1).

Poiché i diritti a tutela della personalità artistica degli artisti sono irrinunciabili e non trasferibili la loro violazione può essere fatta valere soltanto dall’artista. (Trib. Monza, 20 giugno 1999, Aida 2001, 750/1)

L’Associazione Italiana Calciatori (AIC) detiene in esclusiva il diritto di utilizzazione economica dell’immagine dei calciatori in tenuta da gioco (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, Aida 1999, 590/1).

Una società editrice non è attivamente legittimata a far valere la lesione dei diritti all’onore e alla personalità sofferti dalla persona fisica di un dirigente della società medesima e del gruppo editoriale in cui è inserita (Trib. Milano, 21 dicembre 1995, Aida 1996, 418/1).

L’uso della denominazione di un complesso musicale da parte del gruppo nella sua interezza e di ciascuno dei componenti costituisce vero e proprio diritto della personalità, correlato alla facoltà riconosciuta dall’ordinamento a chiunque di esprimere la propria personalità mediante la scelta di una propria proiezione simbolica e tutelato dall’indebito uso che chiunque ne faccia; ne deriva che non soltanto nessun altro gruppo può affermarsi col medesimo nome, ma anche che nessuno dei membri può venirne privato neanche dagli altri componenti (Trib. Velletri, ordinanza 29 settembre 1994, Aida 1996, 378/2).

La denominazione di un complesso musicale costituente ragione sociale della società di fatto formata dagli appartenenti al complesso medesimo può del pari assumere, a seguito dell’adozione a proprio simbolo da parte del gruppo e mediante l’uso prolungato e costante fattone nel tempo, funzione e natura di pseudonimo idoneo a identificare, nel settore musicale, la personalità artistica del particolare e specifico complesso musicale formato da tutti i suoi componenti (Trib. Velletri, ordinanza 29 settembre 1994, Aida 1996, 378/1).

La ragione sociale della società semplice od irregolare in cui è costituito un complesso può assumere con il suo uso prolungato anche la natura di pseudonimo collettivo del gruppo, come tale idonea ad individuare il gruppo musicale e ciascun componente di esso nella sua personalità artistica, onde a ciascuno dei componenti spetta il diritto di vedere inibita l’utilizzazione del nome da parte di un singolo componente dei gruppo o di un gruppo composto diversamente (Trib. Velletri, ordinanza 14 luglio 1994, 326/1).

La tutela del diritto al nome ex art. 7 c.c., pur se dettata con specifico riferimento alla persona fisica, è applicabile in via di analogia anche alla persona giuridica (Trib. Milano, 28 gennaio 1993, Aida 1994, 225/2).

La tutela del diritto all’immagine ex artt. 10 c.c. e 96 l.a. non è invocabile per le persone giuridiche (nella specie è stato escluso che la tutela dell’ente lirico Teatro alla Scala ex art. 7 c.c. si estenda all’immagine del suo teatro) (Trib. Milano, 28 gennaio 1993, Aida 1994, Aida 1994, 225/1).

Il diritto all’utilizzazione economica dell’immagine fotografica di una modella, in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l’unico legittimato a dolersi dell’eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all’eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell’immagine del soggetto ritrattato (App. Milano, 16 giugno 1992, Aida 1994, 218/1).