9. Diritti relativi a progetti di ingegneria

L’invenzione di uno schema di gioco a pronostici va assimilata alle soluzioni di problemi tecnici per la realizzazione di risultati materiali che possano essere protetti ex art. 99 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 14. marzo 2014, Aida 2015, 1682/1).

L’invenzione di uno schema di gioco a pronostici può essere protetta dal diritto connesso ex art. 99 ss. l.a., ma solo qualora comporti la soluzione nuova ed originale di problemi tecnici (nella specie è stata negata protezione, per difetto di novità, ad un gioco relativo alle partite di calcio) (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 14 marzo 2014, Aida 2015, II.50/1).

L’art. 99 l.a. protegge l’espressione formale dell’idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni ed il suo contenuto con il diritto all’equo compenso per l’utilizzazione dell’idea: ma (solo) quest’ultimo è subordinato alle formalità costitutive previste dall’art. 99 l.a. (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa ordinanza, 18 agosto 2015, Aida 2015, II.108/1).

Il diritto all’equo compenso ex art. 99 non si estende alle ideazioni che costituiscano un perfezionamento di soluzioni tecniche già sperimentate da altri (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa ordinanza, 18 agosto 2015, Aida 2015, II.108/2).

Costituisce domanda nuova inammissibile in appello e inidonea a fondare motivo di impugnazione la domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione di diritti d’autore su un progetto di ingegneria pretesamente dotato di carattere creativo, quando in primo grado sia stata promossa esclusivamente un’azione fondata sui diritti connessi riconosciuti al progettista dall’art. 99 l.a. (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/1).

Il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei lavori di ingegneria non si estende alla riproduzione tridimensionale (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/2).

Il diritto all’equo compenso riconosciuto al progettista dall’art. 99 l.a. non può essere fatto valere contro chi abbia realizzato l’opera anteriormente al deposito del progetto presso la presidenza del consiglio dei ministri (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/3).

Il progettista di un lavoro di ingegneria che sia stato attuato in assenza di suo consenso e ad un tempo in assenza dei presupposti per il pagamento del compenso previsto dall’art. 99 l.a. non può lamentare un ingiustificato arricchimento altrui, specialmente quando abbia in precedenza ricevuto una remunerazione per la sua attività progettuale (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/4).

Il diritto riconosciuto dall’art. 99 l.a. ai progetti di lavori di ingegneria non dà titolo per lamentare lo svilimento del progetto pretesamente derivante dalle concrete modalità della sua realizzazione (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/5).

Proposta in primo grado un’azione per il pagamento del compenso ex art. 2578 c.c. relativo all’utilizzo di progetti d’ingegneria è tardiva e perciò inammissibile ed è comunque infondata la domanda subordinata proposta dal medesimo attore in grado di appello per l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. derivante dall’utilizzo del medesimo progetto da parte del convenuto (Trib. Treviso,  11 dicembre 2006, Aida 2008,  1211/1).

Anche a voler ammettere che i progetti dei lavori dell’ingegneria possano fruire della tutela propria delle opere dell’ingegno, il loro autore che chieda la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per utilizzazione non autorizzata del progetto avrebbe l’onere di provare che esso presenti un valore artistico scindibile dal carattere tecnico-industriale dell’opera (Trib. Treviso,  11 dicembre 2006, Aida 2008, 1211/2).

Le formalità previste all’art. 99 l.a. non sono abolite dall’art. 2578 c.c., e sono costitutive del diritto: onde il ventennio di durata del diritto si computa dall’esecuzione delle formalità, e prima di esse l’utilizzazione del progetto di lavoro dell’ingegneria da parte di terzi non è soggetta ad equo compenso (Trib. Treviso,  11 dicembre 2006, Aida 2008, 1211/3).

L’arredamento di interni non rientra nel concetto di opera d’ingegneria proteggibile in base all’art. 99 l.a. (Trib.  Catania, ordinanza 17 giugno 2000, G.D. Crucitti, VP s.r.l. c. Jepssen s.r.l., Nextek s.r.l., Aida 2003, Repertorio II.9).

L’azione di arricchimento senza causa è ammissibile quando l’opera di cui si lamenta il plagio non possa rientrare nelle categorie tutelate: ma la relativa domanda deve essere respinta quando il convenuto si sia falsamente attribuito la paternità di un progetto per la cui redazione il professionista sia stato adeguatamente retribuito (Trib. Catania, 29 marzo 1995, Aida 1996, 391/4).

Nel nostro ordinamento vige il principio della libera appropriabilità dei progetti di ingegneria che non contengano « soluzioni originali di problemi tecnici »: e reciprocamente se tale requisito manca l’opera progettuale manca di ogni e qualunque tutela, nel senso che non nasce alcun diritto di qualunque natura, morale o patrimoniale, in capo all’autore del progetto (Trib. Catania, 29 marzo 1995, Aida 1996, 391/3).

Il professionista che abbia elaborato un progetto di illuminazione di un campo sportivo non ha azione per concorrenza sleale ex artt. 2598 c.c. o 10 bis CUP contro chi lo utilizzi senza il suo consenso (Trib. Catania, 29 marzo 1995, Aida 1996, 391/1).

I progetti di lavori di ingegneria ex art. 99 l.a. non sono tutelati sotto il profilo del diritto morale (Trib. Milano, 17 marzo 1994, Aida 1994, 268/5).