7. Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

L’art. 93 l.a. non è applicabile a un’intervista (Trib. Bologna, Sezione IP, ord. 17 marzo 2011, Aida 2013, 1533/3).

La tutela dell’art. 93 l.a. presuppone un carattere confidenziale e intimo della corrispondenza, e non può estendersi ad un’intervista rilasciata con piena consapevolezza della destinazione delle dichiarazioni alla pubblicazione (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 10 gennaio 2011, Aida 2011, 1447/3).

L’erede di un compositore (nella specie: Giacomo Puccini) è legittimato ad agire per violazione del diritto morale d’autore sulle sue opere ex art. 20 l.a. e della corrispondenza ex art. 93 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/1).

La scriminante ex art. 97 e la libera utilizzazione ex art. 70 l.a. non si applicano alla corrispondenza epistolare ex art. 93 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/5).

La prefazione firmata di un libro che pubblica un epistolario inedito di Papa Giovanni XXIII può avere contenuto di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. resa ai terzi lettori e relativa a fatti sfavorevoli al dichiarante (nella specie relativi alla proprietà dell’epistolario) (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/1).

La nipote ex fratre di Papa Giovanni è legittimata a far valere i diritti ex art. 93 relativi al suo epistolario, tanto più quando è destinataria di alcune missive in esso contenute (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/2).

In mancanza di buona fede un monastero non acquista ex art. 1153 c.c. la proprietà di un epistolario inedito di Papa Giovanni (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/3).

Quando il proprietario di un epistolario inedito di Papa Giovanni l’abbia affidato in custodia ad un soggetto, che lo abbia donato ad un secondo, che lo abbia a sua volta donato ad un monastero terzo, quest’ultima donazione non è titolo idoneo per l’acquisto del monastero ex art. 1153 in quanto è nulla ex art. 771 c.c., che non consente la donazione di beni futuri e così anche di quelli che non fanno ancora parte del patrimonio del donante (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/4).

In mancanza di buona fede al momento dell’acquisto del possesso un monastero non acquista per usucapione abbreviata ex art. 1161 c.c. la proprietà di un epistolario inedito di Papa Giovanni XXIII (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/5).

In assenza del consenso del congiunto legittimato ex art. 93 l.a., la pubblicazione postuma di un epistolario inedito di Papa Giovanni XXIII avente carattere confidenziale costituisce violazione del diritto alla riservatezza tutelata ex art. 93 e dà diritto al congiunto al risarcimento del danno, che in quanto colpisce un diritto della personalità con fondamento costituzionale nell’art. 2 cost. deve considerarsi in re ipsa (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/6).

L’art. 93 l.a. si applica a tutte le lettere private destinate ad un unico soggetto, mentre altrettanto non può avvenire ad esempio per lettere istituzionali, protocollate, aperte, rivolte per conoscenza e senza espressi vincoli di riservatezza a più destinatari: e per conseguenza deve ravvisarsi il carattere confidenziale, se non addirittura attinente alle intimità della vita privata, per l’intero contenuto di una corrispondenza epistolare intercorsa tra una signora coniugata e il suo amante (Trib. Milano, 3 dicembre 2004, Aida 2007, 1144/1).

L’art. 93 l.a. si applica anche ai carteggi che costituiscono opere d’arte e aggiunge ai diritti d’autore e di proprietà sulle lettere quello alla riservatezza, che anzi finisce per prevalere sui primi, posto che anche il destinatario delle missive conserva la facoltà di consentire o impedire la pubblicazione desiderata dall’autore o dal proprietario (Trib. Milano, 3 dicembre 2004, Aida 2007, 1144/2).

Ai carteggi protetti ex art. 93 l.a. non si applicano le deroghe previste dagli artt. 97 e 70 l.a. (Trib. Milano, 3 dicembre 2004, Aida 2007, 1144/3).

Il carattere di confidenzialità dello scritto rilevante ai sensi della regola dell’art. 93 l.a. relativa alla corrispondenza epistolare non attiene direttamente al tema affrontato o al sentimento manifestato dallo scrivente quanto alla circostanza che l’autore della missiva confidi nel riserbo e nella discrezione del destinatario per manifestare ad esso notizie, opinioni o sensazioni su determinate questioni (Trib. Milano, decreto 9 settembre 2004, G.D. Marangoni, Esher Judith Singer Calvino, Giovanna Calvino c. Paolo Di Stefano, Stefano Folli, RCS Quotidiani s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.7).

La tolleranza di precedenti violazioni al diritto dei famigliari connesse alla pubblicazione di lettere epistolari non è idonea a determinare alcuna forma di esaurimento del diritto alla riservatezza dell’epistolario garantito dall’art. 93 l.a. (Trib. Milano, decreto 9 settembre 2004, G.D. Marangoni, Esher Judith Singer Calvino, Giovanna Calvino c. Paolo Di Stefano, Stefano Folli, RCS Quotidiani s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.7).

L’inibitoria conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale rappresentati dal diritto all’epistolario ex art. 93 l.a. può essere limitata alla sola continuazione di una già avvenuta edizione on line di un quotidiano e può non essere estesa all’epistolario inserito nell’archivio informatico o cartaceo della testata giornalistica che non sia visionabile liberamente e direttamente dal pubblico (Trib. Milano, decreto 9 settembre 2004, G.D. Marangoni, Esher Judith Singer Calvino, Giovanna Calvino c. Paolo Di Stefano, Stefano Folli, RCS Quotidiani s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.7).

Il carattere di confidenzialità dello scritto rilevante ai sensi della regola dell’art. 93 l.a. relativa alla corrispondenza epistolare non attiene direttamente al tema affrontato o al sentimento manifestato dallo scrivente quanto alla circostanza che l’autore della missiva confidi nel riserbo e nella discrezione del destinatario per manifestare ad esso notizie, opinioni o sensazioni su determinate questioni (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1045/1).

La tolleranza di precedenti violazioni al diritto dei famigliari connesse alla pubblicazione di lettere epistolari non è idonea a determinare alcuna forma di esaurimento del diritto alla riservatezza dell’epistolario garantito dall’art. 93 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1045/2).

In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale rappresentati dal diritto sull’epistolario ex art. 93 l.a. che sia avvenuta con la sua pubblicazione in una pagina di sito web di editore accessibile a qualsiasi utente, accompagnata dalla pubblicazione separata di articoli di contorno e di commento, non può essere disposta la cancellazione di questi articoli ma può essere ordinata quella del testo delle lettere pubblicate dall’archivio della testata giornalistica, senza che ciò comporti alcuna lesione dei diritti tutelati dall’art. 21 cost. (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1045/3).

La violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza epistolare non è sanzionata penalmente ed è soggetta alle norme ordinarie sulla responsabilità civile: secondo cui l’editore ed il direttore del giornale che pubblichino indebitamente una corrispondenza epistolare riservata rispondono dei relativi danni in virtù del contributo causale necessario che essi prestano all’illecito (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Aida 1999, 602/2).

Se è vero che nel caso di corrispondenza confidenziale l’interesse dell’autore prevale su quello del destinatario poiché il bene protetto è quello della sua riservatezza e della segretezza della sua corrispondenza, nel caso di disegni contenuti nella corrispondenza epistolare (nella specie: alcuni fumetti di carattere umoristico creati da chi scrive) e qualificabili come opera dell’ingegno in senso tecnico legittimo titolare di tutti i diritti è il destinatario, al quale l’autore ha fatto dono implicito dell’opera (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Aida 1999, 602/1).

Incombe all’editore che pubblicò l’epistolario l’onere di provare di avere ottenuto il consenso dell’avente diritto ai sensi dell’art. 93 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 30 giugno 1995, Aida 1995, 359/2).

L’art. 93 l.a. dà assoluta prevalenza al diritto alla riservatezza epistolare rispetto al diritto di proprietà materiale sulla corrispondenza spettante al destinatario, il cui consenso alla divulgazione è meramente aggiuntivo a quello dell’autore della missiva o, in caso di morte, degli stretti congiunti indicati dall’art. 93 co. 2 (Trib. Milano, ordinanza 30 giugno 1995, Aida 1995, 359/1).

Ai sensi dell’art. 95 l.a. l’interesse al riserbo sulle corrispondenze epistolari appare posponibile soltanto ad un interesse di stato, e prevale sugli interessi che consentono ex art. 97 l.a. la pubblicazione dell’immagine senza il consenso della persona ritratta (Trib. Milano, 30 giugno 1994, Aida 1995, 325/4).

La regola dell’art. 70 l.a. relativa alla libertà delle citazioni ha applicazione circoscritta alle sole opere dell’ingegno, e non si estende al diritto esclusivo sulla corrispondenza ex art. 93 l.a. (Trib. Milano, 30 giugno 1994, Aida 1995, 325/3).

L’art. 93 l.a. sancisce il diritto soggettivo assoluto alla riservatezza epistolare e la sua prevalenza sul diritto di proprietà materiale sulla corrispondenza come anche sull’eventuale diritto d’autore ad essa relativo (Trib. Milano, 30 giugno 1994, Aida 1995, 325/2).

Il nipote ex uno filio premorto di uno scrittore non è legittimato ad agire ex art. 93 l.a. per violazione dei diritti relativi all’epistolario quando ancora sia in vita altro figlio dello scrittore (Trib. Milano, 30 giugno 1994, Aida 1995, 325/1).

La regola dell’art. 97 l.a., che esclude la necessità del consenso dell’interessato ove siano in gioco «scopi culturali e scientifici», non è applicabile al diritto ex artt. 93‑95 l.a. relativo alla corrispondenza epistolare (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio II.7).

Gli artt. 93‑95 l.a. pospongono il diritto di proprietà materiale sulla corrispondenza, come anche l’eventuale diritto d’autore, al diritto alla riservatezza che spetta, dopo la morte dell’autore, ai parenti più stretti, sotto forma di tutela del sentimento di pietà nei confronti del defunto, senza possibilità di eccezioni se non quelle specificamente previste (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio II.7).

La natura degli interessi tutelati dagli artt. 93‑95 l.a. rende estremamente ardua, se non impossibile, una quantificazione monetaria del risarcimento idonea ad eliminare l’intero danno sofferto: onde sussiste il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio necessario per il ricorso ad un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio II.7).

L’esistenza di un figlio esclude la concorrente legittimazione del nipote ad agire ex art. 93 l.a. (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio II.7)