4. Diritti degli artisti interpreti ed esecutori

L’art. 39 legge n. 27/2012, che dispone la liberalizzazione dell’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, ha abolito con effetto dalla sua entrata in vigore il monopolio precedentemente spettante a Nuovo IMAIE nella raccolta e distribuzione dei compensi spettanti agli interpreti ed esecutori di opere artistiche (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 9 gennaio 2014, Giud. Cricenti, Aida 2014, 1639/2).

E’ assoggettato a contribuzione Enpals il corrispettivo per la prestazione di un’artista in sala di incisione, mentre non lo sono le royalties versate all’artista quale corrispettivo per lo sfruttamento commerciale del disco registrato in sala di incisione (Trib. Milano, 13 giugno 2011, Giud. Casella, Music I. s.r.l. c. Enpals, Aida 2013, Repertorio II.4).

In mancanza del consenso del produttore fonografico la sincronizzazione di un fonogramma in un filmato televisivo deve considerarsi illecita quale che sia la finalità (pubblicitaria o semplicemente promozionale) per cui tale filmato è utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/2).

E’ legittimo il provvedimento Siae di diniego di iscrizione di un rumorista alla società, che in assenza di una specifica previsione di legge relativa ai rumoristi abbia preliminarmente verificato se ed escluso che la loro attività sia riconducibile, mediante una consentita interpretazione estensiva, a quella del produttore di fonogrammi ovvero a quella degli artisti, interpreti ed esecutori (TAR Lazio, 21 aprile 2005, Aida 2005, 1066/1).

La nozione di artista rilevante ex art. 80ss. l.a. è una nozione tradizionale e se si vuole ristretta di artista, che non tutela l’esecuzione di opere diverse da quelle dell’ingegno protette dall’art. 1 l.a. (TAR Lazio, 21 aprile 2005, Aida 2005, 1066/2).

La direttiva 92/100/Cee non ha innovato la disciplina nei rapporti tra i diritti degli autori e quella degli artisti interpreti ed esecutori, ed in particolare il diritto dell’artista sulla propria interpretazione di un’opera musicale non esclude e nemmeno prevale su quello dell’autore della medesima opera (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/1).

L’ordinamento italiano non conosce un diritto alla voce, e così tra l’altro non prevede una tutela autonoma di questo aspetto della personalità dell’individuo, nè la conseguente illiceità di sue imitazioni non autorizzate o comunque non esplicitate come tali (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 718/2).

Ai sensi dell’art. 5 co. 4 l. 93/1992 i produttori fonografici cessionari del diritto a compenso dell’artista ex art. 73 co. 1 l.a. non sono obbligati a pagare ad IMAIE i compensi per gli artisti cedenti: sempre che i fonografici abbiano adempiuto l’obbligo ex art. 5 co. 1 l. 92/1993 di fornire ad IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto, e più in generale gli elementi per una pronta verifica dell’entità dei compensi ceduti. Una diversa lettura dell’art. 5 co. 4 l. 93/1992 che prevedesse l’obbligo per i fonografici di pagare ad IMAIE i compensi ora detti ed il diritto di ripetere queste somme ad IMAIE in sede di riparto tra i diversi aventi diritto si scontrerebbe con il principio generale della compensazione (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/5).

In base agli artt. 185ss. l.a. il diritto a compenso ex art. 73 co. 1 l.a. non spetta agli artisti “non convenzionati”, e cioè non italiani e non appartenenti a paesi interessati da accordi internazionali in materia, ovvero da condizioni di reciprocità (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/4).

In mancanza di profili specifici ulteriori rispetto alla violazione dei diritti dell’artista questa violazione non costituisce altresì concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, ordinanza 20 aprile 1999, Aida 2000, 683/2)

Il nuovo testo dell’art. 84 l.a. introdotto dal dlgs 685/94 non è che l’esplicitazione del principio già dettato dagli art. 45 e 46 l.a., che conferiscono in via generale al produttore un diritto di utilizzazione economica dell’opera cinematografica (e, in via analogica, televisiva) (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 679/4).

L’art. 22 dlgs 685/1994 afferma una sia pur parziale retroattività della nuova disciplina per il periodo dall’1.7.1994 al 31.12.1994 (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 679/2).

Se si prescinde dagli attributi fondamentali della persona (nella specie non azionati in causa), e dal diritto connesso dell’artista sulla propria prestazione, la legge non prevede una tutela della voce della persona parallelamente a quella apprestata per il nome o per l’immagine: non tanto perché la voce non sia elemento identificativo della personalità individuale, quanto per le ritenute non rilevanti possibilità anche tecniche di riproduzioni solo vocali significative e tali da riferirsi inequivocabilmente ad un determinato individuo, al di fuori delle prestazioni di artisti e di interpreti tutelate come diritti connessi al diritto d’autore (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 679/1).

Le norme dettate a tutela dell’immagine non possono essere applicate in via analogica per proteggere il diritto alla voce, che trova tutela solo secondo i limiti dettati dall’art. 80 l.a. (Trib. Milano, 12 novembre 1998, Aida 1999, 623/2).

 

4.1 soggetti

L’autore, artista interprete ed esecutore e forse anche autoproduttore fonografico delle proprie musiche non può essere qualificato di per sé come imprenditore ex art. 2082 c.c., onde non è protetto dalla disciplina della concorrenza sleale (nella specie: contro un’impresa straniera forse di collecting che propone sul mercato italiano brani musicali di autori stranieri per la diffusione nei centri commerciali o negli esercizi commerciali) (Trib. Milano, ordinanza 6 ottobre 2014, Aida 2015, 1696/1).

Il direttore d’orchestra ha diritto ex art. 83 l.a. di vedere indicato il proprio nome sulle copie della registrazione dell’esecuzione dell’opera musicale (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/2).

La menzione di una persona come direttore d’orchestra nei titoli di testa di un film non esclude/esaurisce il suo diritto ad essere indicato come tale nelle copie CD e DVD della sua colonna sonora (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/3).

La questione se il compenso per copia privata spetti al singolo artista o debba configurarsi come un diritto collettivo della categoria cui questi appartiene e quindi essere amministrato dall’ente che rappresenta tale categoria è discutibile, anche se appare ragionevole ritenere che si tratti di un diritto individuale dell’artista (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 9 gennaio 2014, Giud. Cricenti, Aida 2014, 1639/3).

In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro. Le esecuzioni del complesso danno luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.. Il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare. Ed il nome sotto il quale il complesso si presenta ed opera con i terzi ne costituisce la ragione sociale, che è protetta sul piano civile ai sensi degli artt. 2564 e 2567 c.c. (Trib. Venezia, Sez. IP, ordinanza 27 aprile 2010, Pres. Caparelli, Est. Caprioli, Aldo Tagliapietra c. Le Orme, Aida 2010, Repertorio II.4.1).

L’interprete di un film non ha diritti da opporre all’utilizzazione pubblicitaria di un personaggio dell’opera cinematografica (Trib. Roma, 28 novembre 2002, Aida 2005, 1024/2).

L’art. 80 l.a. si applica a proteggere anche un gruppo di musicisti che ha accompagnato una cantante di successo in una tournée contro la riproduzione delle loro esecuzioni registrate dal vivo senza il loro consenso: quando l’apporto dei musicisti non era rivolto al mero accompagnamento della cantante ma ad unire all’interpretazione di essa la qualità di un’esecuzione strumentale originale derivata dal contributo personale di ciascuno dei musicisti del gruppo; questo è costituito da un numero ristretto di tre artisti; l’ascolto dei brani registrati testimonia il tratto personale dell’interpretazione di ciascuno dei musicisti; e questi sono stati scelti personalmente dalla cantante per la tournée (Trib. Milano, 14 maggio 2004, Aida 2005, 1034/1)

Chi si obbliga nei confronti di un terzo a costituire una società i cui soci (nella specie gli artisti di un gruppo musicale) conferiscono alla società i diritti ad essi spettanti sulle proprie esecuzioni artistiche, e rendono così possibile il trasferimento dei diritti ora detti dalla società al terzo, risponde delle obbligazioni assunte ex art. 1381 c.c. se la società non si costituisce e se in questo modo i diritti previsti dal contratto non si trasferiscono al terzo (Trib. Forlì, 30 settembre 2004, Giud. Giunchi, Sound Of Italy s.a.s. di Lolli Monia e C. c. La Buona Novella s.d.f., Sergio Di Mauro, Aida 2005, Repertorio II.4.1).

La radio vaticana, ente di diritto canonico, è legittimata ad agire per la violazione dei diritti patrimoniali del papa Il contratto con cui un utente commissioni la produzione di uno spot televisivo ad una casa di produzione cinematografica può prevedere che l’utente acquisti tutti i diritti d’autore e connessi relativi allo spot ad eccezione di eventuali diritti di attori e speaker: ma ove questi abbiano rilasciato liberatorie complete e definitive alla casa di produzione cinematografica, quest’ultima non ha titolo per chiedere all’utente ulteriori pagamenti per l’uso dello spot in base ai diritti degli artisti e dello speaker (App. Milano, 21 settembre 2001, Pres. NAVA – Est. MARESCOTTI – Philip Watch s.p.a. c. Man s.r.l., Aida 2002, Repertorio II.4.1).

 realizzata con la produzione e distribuzione di un CD contenente la registrazione della voce del pontefice che canta un’opera musicale: violazione che d’altro canto è estranea all’ambito di applicazione degli artt. 5 e 66 l.a., anche se l’esecuzione del pontefice sia avvenuta nell’ambito di una celebrazione religiosa pubblica (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, Aida 2000, 669/2).

Il diritto al compenso ex artt. 80 e 84 l.a., nel testo precedente al d.lgs. 685/1994, spettava agli esecutori e non all’ente o alla società in cui l’esecuzione è or­ganizzata: mentre la previsione del versamento all’ente o alla società, fuori di ogni ipotesi di cessione volontaria, rappresenta una sostituzione legale, che abilita il so­ stituto a ricevere per conto degli artisti (Cass. 13 gennaio 1996 n. 241, Aida 1997, 441/2).

Nell’ambito della categoria degli artisti esecutori definita dall’art. 82 l.a. l’art. 83 l.a. individua la specie più ristretta di coloro che sostengono le prime parti dell’opera. Solo a questi ultimi spetta il diritto all’indicazione del nome ex art. 83 l.a.. Ed essi non ricomprendono anche gli « artisti esecutori comprimari » ex art. 82 n. 1 l.a. (App. Milano, 25 novembre 1994, Aida 1995, 338/1).

L’art. 11 l.a. non attribuisce ad un ente lirico i diritti degli artisti relativi alla rappresentazione di un’opera musicale da esso organizzata (App. Firenze, 15 luglio 1991, Pres. DE CASTELLO, Est. LUCENTINI, Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze c. Florence International di Roberto Bartoli, Aida 1994, Repertorio II.4.1).

L’art. 84 co.2 l.a. attribuisce all’ente organizzatore non la titolarità dei diritti ex artt. 80 ss. l.a. ma la semplice veste di rappresentante del coro e dell’orchestra limitatamente alla riscossione del compenso che, se versato in sue mani, ha effetto pienamente liberatorio (App. Firenze, 15 luglio 1991, Pres. DE CASTELLO, Est. LUCENTINI, Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze c. Florence International di Roberto Bartoli, Aida 1994, Repertorio II.4.1).

 

4.2 fattispecie costitutive

In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro. Le esecuzioni del complesso danno luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.. Il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare. Ed il nome sotto il quale il complesso si presenta ed opera con i terzi ne costituisce la ragione sociale, che è protetta sul piano civile ai sensi degli artt. 2564 e 2567 c.c. (Trib. Venezia, Sez. IP, ordinanza 27 aprile 2010, Pres. Caparelli, Est. Caprioli, Aldo Tagliapietra c. Le Orme, Aida 2010, Repertorio II.4.2).

Non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sopra una domanda di risarcimento dei danni da violazione dell’immagine commerciale che una controllata britannica di una società italiana abbia subito a seguito della pubblicazione di notizie denigratorie in un sito web ospitato da un server situato nel Regno Unito (Trib. Monza, 27 giugno 2002, Aida 2004, 965/1).

La mancata registrazione presso SIAE di un programma per elaboratore non ne impedisce la protezione a mezzo del diritto d’autore (Trib. Bari, ordinanza 9 febbraio 2004, Aida 2004, 1000/1).

 

4.3 diritti esclusivi

Il nuovo pubblico registro cinematografico previsto dalla legge 153/1994 è divenuto operativo solo nel 1998, a seguito dell’emanazione del relativo regolamento (mentre i vecchi registri rimangono conservati nell’archivio storico della Siae): e le relative registrazioni hanno natura di pubblicità dichiarativa, comunque idonea a risolvere i conflitti tra acquirenti dello stesso diritto o di diritti incompatibili dal medesimo dante causa (Trib. Roma, Sezione IP, 10 maggio 2010, Aida 2013, 1530/1).

La trasmissione di un programma televisivo all’interno di un servizio di video on demand (che offra cioè all’utente la possibilità di accedere al programma desiderato nel momento e dal luogo da esso scelti ma non anche di effettuarne il downloading) non integra una messa a disposizione ex art. 80 2 lett.d) l.a. ma una comunicazione al pubblico ex art. 80.2 lett.c) l.a., con il correlativo diritto dell’artista al compenso nelle ipotesi previste dallo stesso art. 80.2 lett. c) l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 14 aprile 2010, Aida 2011, 1420/1).

Venuti meno gli effetti di un contratto di registrazione, l’utilizzo non autorizzato delle registrazioni di un artista da parte del produttore fonografico costituisce illecito e fonda un diritto del primo al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aquiliana (Trib. Milano, 7 aprile 2008, Aida 2009, 1289/2).

L’utilizzo del titolo di un’opera musicale e della sua interpretazione ad opera di una cantante famosa (nella specie: Patty Pravo) come colonna sonora di un filmato pubblicitario non costituisce violazione del diritto dell’artista all’identità personale, quando avvenga in un contesto che escluda ogni valenza denigratoria della sua personalità (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2009, 1295/4).

La diffusione di un brano musicale in modalità streaming non è assimilabile alla messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle prestazioni dell’artista interprete, non è quindi oggetto di diritti esclusivi dell’artista, e determina al più un diritto a compenso in base agli artt. 73 e 73 bis l.a. (Trib. Roma, ordinanza 23 gennaio 2008, Aida 2008, 1244/3).

La messa in commercio di registrazioni di un artista senza il suo consenso e senza il soddisfacimento dei diritti di sfruttamento spettanti ex artt. 73 ed 80 l.a. integra un illecito extracontrattuale costitutivo di un’obbligazione, che si prescrive in cinque anni, di risarcire i danni con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma liquidata in via equitativa dal giudice e rivalutata anno per anno (App. Milano, 19 ottobre 2001, Aida 2002. 861/2).

Il testo originario dell’art. 80 l.a. non riconosceva agli artisti ed interpreti di un’opera sin dall’inizio destinata alla diffusione radiofonica o cinematografica (e, in via analogica, televisiva) alcun diritto di contenuto patrimoniale al controllo della diffusione dell’opera stessa: e ciò in quanto la retribuzione ricevuta per le prestazioni comprendeva già la prospettiva certa di una loro diffusione (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 679/3).

Il diritto degli esecutori di un’opera musicale non esclude quello dell’autore della medesima opera (Cass. 16 gennaio 1999 n. 388, Aida 1999, 585/2).

L’art. 17 co. 4 lett. b) della legge 52/1996 consente in via transitoria la dístribuzione di copie di una registrazione live non autorizzata dall’artista, quando la registrazione sia avvenuta più di vent’anni prima dell’entrata in vigore del d.l. 254/1995 convertito dalla legge 52/1996, e quando la produzione sia avvenuta o sia stata autorizzata dalla Siae prima dell’entrata in vigore della legge ora detta (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/4).

A partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 685/1994 per la riproduzione di una registrazione fonografica eseguita dal vivo di un’interpretazione di un’opera musicale è necessaria l’autorizzazione dell’artista, anche se prima dell’en­trata in vigore del d.lgs. 685/1994 il riproduttore era già stato autorizzato a duplicare il fonogramma dalla Siae, dal punto di vista del solo diritto d’autore (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/3).

Ove l’artista chieda il risarcimento dei danni per mancata corresponsione dell’equo compenso previsto dal vecchio testo dell’art. 80 l.a., l’estrema difficoltà per l’artista di provare l’entità del pregiudizio subito e la natura del compenso previsto dal vecchio testo dell’art. 80 l.a. ne consentono una liquidazione equitativa, cui il giudice può procedere anche d’ufficio e che è dunque ammissibile anche se richiesta solo in sede di precisazione delle conclusioni (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/7).

L’esistenza di un diritto degli artisti a decidere « il da farsi » del proprio « passato artistico » precedente al dAgs. 685/94 è esclusa dal fatto che prima del d.lgs. 685/94 l’art. 80 l.a. non attribuiva agli artisti un diritto esclusivo alla registrazione/duplicazione delle proprie prestazioni artistiche (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/6).

L’art. 81 l.a. non è applicabile a vietare la duplicazione su videocassette di una registrazione di uno spettacolo teatrale eseguita dalla Rai con il consenso degli artisti: quando non vi siano deficienze tecniche di registrazione o duplicazione suscettibili di compromettere, con il risultato artistico, la personalità degli attori-interpreti (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/5).

L’art. 80 l.a. costituisce regola speciale e vale a superare ed a rendere inapplicabile alla registrazione di uno spettacolo teatrale il disposto dell’art. 96 l.a. relativo alla riproduzione dell’immagine della persona contenuta in un ritratto e dunque in un’opera dell’arte figurativa o in una fotografia (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/4).

L’art. 7 C.R. riguarda le riproduzioni clandestine e non anche le registrazioni effettuate in origine con il consenso dell’artista, e d’altro canto non è direttamente applicabile in Italia sul piano strettamente interno (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/3).

Il testo dell’art. 80 l.a. precedente al d.lgs. 685/94 non attribuiva agli artisti un diritto esclusivo ad autorizzare/vietare l’ulteriore utilizzo (trasmissione e duplicazione) di registrazioni originali lecitamente effettuate dalla Rai, ma faceva sorgere in capo agli attori‑interpreti esclusivamente il diritto ad un unico compenso (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/2).

La legge 633/1941, nel testo precedente al d.lgs. 685/1994, negava all’esecutore un diritto assoluto sulla riproduzione della sua esecuzione e gli riconosceva invece il diritto ad un equo compenso (Cass. 13 gennaio 1996 n. 241, Aida 1997, 441/1).

L’ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è un atto amministrativo, estrinsecazione del potere di organizzazione dell’ente, in cui l’aspetto pubblicistico assume rilevanza unica e preliminare rispetto all’ulteriore e successiva fase attuativa di ripartizione concreta dei proventi, fase quest’ultima costituita da un’attività gestionale, di natura sicuramente privatistica, applicativa dell’ordinanza di ripartizione (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/3).

L’art. 80 l.a. non può non armonizzarsi con l’art. 7 CR e condurre ad una disciplina che consenta all’artista/interprete una tutela più incisiva (consona all’impegno de mettre obstacle ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all’equo compenso ex art. 80 l.a., soprattutto quando debbono trovare applicazione gli artt. 186 e 189 La. sulla rilevanza delle convenzioni internazionali in ordine a soggetti stranieri: onde non può che concludersi per la illiceità, nell’ordinamento italiano, delle registrazioni clandestine (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/6).

L’artista interprete ed esecutore non ha diritto ad impedire la registrazione e la riproduzione da lui non autorizzate di una propria esecuzione privata, ma può solo azionare contro di esse pretese ad equo compenso ex art. 80 l.a. (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1992, 65/4).

 

4.4 diritto a compenso ex art. 73 l. a.

La commercializzazione di un’opera cinematografica che avvenga allegandone copia a riviste o ad altri supporti editoriali costituisce una utilizzazione “diversa da quella prevista dall’art. 84.2” ed integrata dalla comunicazione dell’opera nelle sale cinematografiche, ed è perciò soggetta al pagamento dell’equo compenso ex art. 84.3 l.a. (Trib. Catania, 16 aprile 2012, Aida 2015, 1664/2).

In assenza di accordo tra le parti, i compensi ex art. 73 l.a. dovuti da un’emittente radiofonica vanno determinati secondo i criteri indicati dall’art. 1 d.p.c.m. 1.9.1975, assegnando rilevanza alle sole utilizzazioni effettive dei fonogrammi, con esclusione dunque dal calcolo delle attività di cessione dei beni o prestazioni di servizi poste in essere dall’emittente, e senza considerare i costi sostenuti a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 27 novembre 2014, Aida 2015, 1700/1).

La trasmissione di un programma televisivo all’interno di un servizio di video on demand (che offra cioè all’utente la possibilità di accedere al programma desiderato nel momento e dal luogo da esso scelti ma non anche di effettuarne il downloading) non integra una messa a disposizione ex art. 80 2 lett.d) l.a. ma una comunicazione al pubblico ex art. 80.2 lett.c) l.a., con il correlativo diritto dell’artista al compenso nelle ipotesi previste dallo stesso art. 80.2 lett. c) l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 14 aprile 2010, Aida 2011, 1420/1).

L’artista che si presume ex art. 84 l.a. abbia ceduto i propri diritti al produttore cinematografico non può invocare un danno per lesione al suo onore ed alla sua reputazione derivante dalla diffusione e dalla trasmissione televisiva dei film realizzati con il suo consenso (Trib. Milano, ordinanza 9 dicembre 2010, Aida 2011, 1445/2).

Il diritto dell’artista nei confronti dell’Imaie al pagamento della sua quota dei compensi ex art. 73 l.a. sorge al verificarsi di una fattispecie complessa costituita dall’utilizzazione del fonogramma contenente la fissazione dell’interpretazione dell’artista e dal versamento dei relativi compensi dall’utilizzatore al produttore fonografico (o la Siae) e da questi all’Imaie: e tutti gli elementi di questa fattispecie costituiscono fatti costitutivi della domanda di condanna dell’Imaie al pagamento dei compensi all’artista, che ha dunque l’onere di provarli in caso di contestazione (Trib. Roma, 24 aprile 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, Umberto Balsamo c. IMAIE Ente Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, Aida 2008, Repertorio II.4.4).

La diffusione di un brano musicale in modalità streaming non è assimilabile alla messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle prestazioni dell’artista interprete, non è quindi oggetto di diritti esclusivi dell’artista, e determina al più un diritto a compenso in base agli artt. 73 e 73 bis l.a. (Trib. Roma, ordinanza 23 gennaio 2008, Aida 2008, 1244/3).

Le registrazioni delle prestazioni di un artista interprete risalenti ad un periodo anteriore alla novella del 1994 sono sottoposte alla disciplina previgente, che prevedeva un equo compenso ed è incompatibile con il riconoscimento di uno ius arcendi (Trib. Milano, ordinanza 11 febbraio 2006, Aida 2006, 1114/2).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce sul noleggio si è ispirata all’art. 12 CR, che per l’utilizzazione del fonogramma da parte dell’emittente prevede il versamento di un’equa remunerazione le cui modalità di ripartizione sono determinate dalla normativa nazionale, in mancanza d’accordo tra i diversi interessati, ed indica semplicemente un certo numero di fattori, qualificati non esaustivi, non vincolanti, potenzialmente pertinenti, al fine di determinare ciò che è equo in ciascun caso di specie (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003,  877/1).

La nozione di equa remunerazione che figura nell’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce sul noleggio deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli stati membri ed attuata da ciascuno stato membro, il quale determina nell’ambito del proprio territorio i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario ed in particolare dalla suddetta direttiva, l’osservanza di tale nozione comunitaria (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003,  877/2).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce non osta ad una norma nazionale che per assicurare l’equa remunerazione degli artisti, interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi privilegi un accordo contrattuale sulla base di criteri obiettivi che le parti dovranno ponderare con riferimento in particolare alle modalità adottate negli altri stati membri ed in caso di fallimento del negoziato tra le parti preveda che la remunerazione sia affidata al giudice nazionale (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/3).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce non osta ad un modello di calcolo dell’equa remunerazione degli artisti interpreti esecutori e dei produttori di fonogrammi, che contenga  fattori variabili e fattori fissi come il numero di ore di diffusione dei programmi, la rilevanza dell’ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dagli organismi di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti di esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli stati membri limitrofi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l’interesse degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e gli interessi dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003,  877/4).

La messa in commercio di registrazioni di un artista senza il suo consenso e senza il soddisfacimento dei diritti di sfruttamento spettanti ex artt. 73 ed 80 l.a. integra un illecito extracontrattuale costitutivo di un’obbligazione, che si prescrive in cinque anni, di risarcire i danni con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma liquidata in via equitativa dal giudice e rivalutata anno per anno (App. Milano, 19 ottobre 2001, Aida 2002, 861/2).

I diritti esclusivi dell’autore ex art. 61 l.a. di radiodiffondere l’opera e del produttore fonografico ex art. 73 l.a. a pretendere un compenso dall’utilizzatore secondario del fonogramma hanno giustificazione e funzione distinte, e possono ben coesistere l’uno senza escludere l’altro (Pret. Trento, 8 aprile 1998, Giud. NICCOLINI, Radio Venere F.M. Stereo c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2000, Repertorio II.4.4).

La legge 633/1941, nel testo precedente al dAgs. 685/1994, negava all’esecutore un diritto assoluto sulla riproduzione della sua esecuzione e gli riconosceva invece il diritto ad un equo compenso (Cass. 13 gennaio 1996 n. 241, Aida 1997, 441/1)

Gli artisti interpreti di opere teatrali e musicali hanno diritto ad un equo compenso nei confronti di chi utilizza la loro prestazione, ma non un diritto di esclusiva comportante la facoltà di interdizione in ordine allo sfruttamento economico dell’opera da loro interpretata, in modo tale da poter compromettere lo stesso esercizio del diritto d’autore (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/3).

 

4.5 diritto a compenso per copia privata

Il 5% dei compensi ex art. 3.6 legge 92/1993 è dovuto all’Imaie esclusivamente dai produttori di opere audiovisive e dai produttori di videogrammi e non anche dagli autori (Trib. Roma, 8 luglio 2002, Aida 2003, 922/1).

L’applicabilità dell’art. 171 l.a. ai fonogrammi non è esclusa dalla legge 5 febbraio 1992 n. 93 (Cass. 23 giugno 1998, Pres. GIAN1ANCO, Est. SALVAGO, Cauli Donatella, Aida 1998, Repertorio II.4.5).

 

4.6 diritto di opposizione

Le registrazioni di prova e dal vivo hanno caratteristiche di spontaneità e non artificiosità che non sono necessariamente pregiudizievoli degli interessi morali degli autori e degli artisti (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 agosto 2011, Aida 2013, 1542/5).

La comunicazione al pubblico di registrazioni fonografiche di bassa qualità ottenute tramite la fissazione con il consenso dell’artista di esecuzioni dal vivo non viola l’art. 81 l.a. se la scarsa qualità della fissazione non è idonea ad arrecare grave pregiudizio all’artista in considerazione del tipo di pubblico e delle modalità di ascolto dei brani musicali in questione (nella specie trattavasi di musica da ballo), al di là del fatto che l’approvazione tecnico-artistica della qualità delle registrazioni era comunque riservata contrattualmente al produttore (Trib. Milano, Sezione IP, 8 ottobre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.4.6).     

L’artista che si presume ex art. 84 l.a. abbia ceduto i propri diritti al produttore cinematografico non può invocare un danno per lesione al suo onore ed alla sua reputazione derivante dalla diffusione e dalla trasmissione televisiva dei film realizzati con il suo consenso (Trib. Milano, ordinanza 9 dicembre 2010, Aida 2011, 1445/2).

Non è lesiva dell’onore o reputazione di un artista interprete la sincronizzazione di un suo brano musicale con un filmato pubblicitario (Trib. Roma, ordinanza 23 gennaio 2008, 1244/4).

Non ricorre un pregiudizio all’onore o alla reputazione di un gruppo di musicisti artisti comprimari quando, nonostante la qualità audio non possa definirsi ottimale, il livello complessivo della registrazione appare idoneo a dare comunque conto dell’effettivo apporto dei componenti del gruppo senza pregiudizio effettivo dei loro rispettivi meriti (Trib. Milano, 14 maggio 2004, Aida 2005, 1034/4).

I diritti riconosciuti ad autori e artisti interpreti rispettivamente dagli artt. 20 e 81 l.a. prescindono dall’abusivo sfruttamento economico dell’opera e mirano piuttosto a salvaguardare la personalità artistica degli interessati (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/1).

Una riproduzione di un’esecuzione dal vivo con rumori di fondo e appiattimenti di suono potrebbe risultare compatibile con gli artt. 20 e 81 l.a. in quanto trovasse fonte certa nella matrice originaria dell’esibizione, ripresa tale e quale e destinata all’ascolto degli appassionati, con i pregi e difetti propri di ogni opera live, non invece quando distorsioni o disturbi siano il prodotto di registrazioni di ignota tecnica e derivazione, che non trovino alcuna ragione di fedeltà storica (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/2).

Gli artt. 20 e 81 l.a. proteggono diritti non strettamente patrimoniali dell’autore e dell’artista contro attacchi all’onore ed alla reputazione: e cioè alla considerazione favorevole riscossa presso il pubblico attraverso la fruizione dell’opera; il danno derivante dalla lesione di questa considerazione attiene dunque alle possibilità di commercializzazione di dischi, ed è risarcibile indipendentemente dai presupposti dell’art. 2059 c.c. (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/3).

Il danno da violazione degli artt. 20 e 81 l.a. non è facilmente traducibile in termini monetari e può essere liquidato equitativamente (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/4).

L’utilizzo della registrazione dell’interpretazione di un’opera musicale nella colonna sonora di un spot pubblicitario con gli adattamenti necessari a questo fine non induce necessariamente una lesione all’onore ed al decoro dell’artista ex art. 81 l.a.: particolarmente quando nell’immaginario collettivo il brano musicale abbia acquisito (nella specie in oltre 30 anni) un significato ultra artistico ed ultra musicale nuovo e diverso (Trib. Milano, 12 novembre 1998, Aida 1999, 623/1).

L’esistenza di un diritto degli artisti a decidere « il da farsi » del proprio «passato artistico» precedente al d.lgs. 685/94 è esclusa dal fatto che prima del d.lgs. 685/94 l’art. 80 l.a. non attribuiva agli artisti un diritto esclusivo alla registrazione/duplicazione delle proprie prestazioni artistiche (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/6).

L’art. 81 l.a. non è applicabile a vietare la duplicazione su videocassette di una registrazione di uno spettacolo teatrale eseguita dalla Rai con il consenso degli artisti: quando non vi siano deficienze tecniche di registrazione o duplicazione suscettibili di compromettere, con il risultato artistico, la personalità degli attori-interpreti (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/5).

La circostanza che l’uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica non ha arrecato offesa o menomazione al prestigio, alla reputazione ed all’onore dell’artista che vi è ritratto è idonea a limitare l’area dei danni rísarcibili ma non legittima di per sé l’utilizzazione dell’immagine altrui, essendo illecita ex artt. 10 c.c. e 80‑81 e 96‑98 l.a. anche la semplice diffusione non autorizzata dell’immagine di un attore (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/2).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44‑49 l.a. non esclude né limita l’azione da parte del soggetto ritrattato (o, come nella specie, dell’erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96‑98 l.a. o, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/1).

Viola il diritto morale, ed in particolare il diritto all’identità personale dell’artista la casa discografica che, senza il suo consenso, riprende dall’originaria incisione la sola esecuzione vocale dell’artista, isolandola dall’originale base musicale e dalle prestazioni vocali di altri interpreti, ed abbinandola ad una base musicale di genere (tecno‑dance) affatto diversa, con un’operazione di remissaggio che produce un risultato profondamente divergente dal genere musicale e dallo stile per i quali l’artista è conosciuto ed apprezzato (Trib. Milano, 18 luglio 1994, Aida 1994, 279/3).

L’ambito di operatività della protezione del diritto morale degli artisti e di quello degli autori sono coincidenti: onde la protezione accordata all’artista ex art. 81 l.a. si estende, non diversamente da quella accordata all’autore, non solo a salvaguardia dei beni dell’onore e della reputazione strettamente intesi, bensì anche del bene dell’identità personale intesa come complesso di elementi intellettuali, culturali, sociali, artistici, che valgono ad individuare l’immagine pubblica del soggetto protetto, e segnatamente quella professionale (Trib. Milano, 18 luglio 1994, Aida 1994, 279/2).

Il diritto morale dell’artista ex art. 81 1.a. è inalienabile ed irrinunciabile e quindi esercitabile anche quando l’utilizzazione contestata sia stata contrattualmente prevista (Trib. Milano, 18 luglio 1994, Aida 1994, 279/1).

L’art. 161 co. 2 l.a. non consente il sequestro di un CD che accanto ad una registrazione lesiva dei diritti morali di un autore ed esecutore contenga anche la registrazione di brani di altri autori, quando difettino elementi utili a fare stimare il caso «di particolare gravità » e ad attribuire la violazione a tutti gli autori (Trib. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, GI BONAREM, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio II.4.6).

Quando sussiste il periculum. in mora può essere inibita l’ulteriore stampa e commercializzazione di CD che riproducano registrazioni particolarmente carenti e come tali idonee a recare pregiudizio alla reputazione dell’autore (che è ad un tempo) esecutore delle musiche registrate, a motivo della inadeguatezza tecnica degli strumenti di registrazione, del lungo tempo trascorso (nella specie, circa venti anni) tra registrazione e pubblicazione del CD, e dell’uso con l’eventuale deterioramento del nastro utilizzato per la produzione del CD (Trib. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, G1 BONARETTI, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio II.4.6).

Viola il diritto degli artisti ex art. 81 l.a. alla reputazione professionale la registrazione dal vivo e la commercializzazione di una videocassetta senza il loro consenso, quando gli addetti ai lavori, che sono anch’essi possibili consumatori della videocassetta e potenziali committenti di futuri incarichi professionali degli artisti, possano percepire specifiche anomalie della loro interpretazione (nella fattispecie: uso di registrazioni in play back, carenze vocali di un artista in altre parti dell’opera, etc.) (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/5).

La commercializzazione di una videocassetta, contenente una registrazione dal vivo non autorizzata dagli artisti di una loro interpretazione di un’operetta in teatro, non comporta di per sé un pregiudizio alla reputazione degli artisti ex art. 81 l.a. a ragione dell’asserito scadente livello qualitativo generale della registrazione: quando questa, se pur di qualità non elevata, raggiunga nel suo complesso un livello medio, tenuto conto del pubblico al quale era diretto lo spettacolo originario e di quello cui é diretta la videocassetta (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/4).

 

4.7 diritto al nome

L’abbinamento di un’interpretazione vocale con una nuova base musicale, in totale contrasto con il genere e lo stile dell’autore e interprete, è in linea di principio idoneo a ledere i diritti riconosciuti dagli artt. 20 e 81 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 novembre 2009, Aida 2011, 1402/2).

Il produttore cinematografico che abbia commissionato ad un terzo la colonna sonora del film, abbia ricevuto da lui l’indicazione degli autori e degli interpreti della colonna sonora e faccia proiettare il film all’estero non può non tener conto  dell’esigenza di rispettare il diritto morale degli artisti, quale riconosciuto e tutelato dalla legge dello stato estero di proiezione del film: e non ha titolo per domandare al terzo il ristoro dei danni derivati al produttore dall’inibitoria della distribuzione all’estero del film senza l’indicazione ivi necessaria degli artisti (Trib. Roma, 9 luglio 2002, G.U. Belta, Dama Films Produzione s.r.l. c. Emi General Music s.r.l., Aida 2003, Repertorio II.4.7).

Deve essere protetto ai sensi dell’art. 7 c.c. lo pseudonimo utilizzato da un artista nella propria attività di interprete di canzoni di musica leggera, che sia preusato con preuso adeguatatiiente esteso sul territorio e perdurante nel tempo (Trib. Milano, 4 aprile 1995, Aida 1995, 354/1).

Nell’ambito della categoria degli artisti esecutori definita dall’art. 82 l.a. l’art. 83 l.a. individua la specie più ristretta di coloro che sostengono le prime parti dell’opera. Solo a questi ultimi spetta il diritto all’indicazione del nome ex art. 83 l.a.. Ed essi non ricomprendono anche gli « artisti esecutori comprimari » ex art. 82 n. 1 l.a. (App. Milano, 25 novembre 1994, Aida 1995, 338/1).

Non ricorre il periculum in mora, necessario per l’adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inibitoria della diffusione di videocassette contenente un errore nell’indicazione di un artista interprete esecutore, quando le videocassette che così ledevano il diritto all’onore ed alla reputazione personale ed artistico‑professionale dell’artista siano state sostituite da altre che presentino una veritiera esposizione degli interpreti e consentano al consumatore di avere l’esatto quadro di chi essi siano (Pret. Milano, 12 febbraio 1993, Aida 1993, 179/1).

 

4.8 bootlegging

L’art. 7 CR riguarda le riproduzioni clandestine e non anche le registrazioni effettuate in origine con il consenso dell’artista, e d’altro canto non è direttamente applicabile in Italia sul piano strettamente interno (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/3).

Ai bootlegs registrati dal vivo in concerto trova applicazione non l’art. 171 lettera c) ma l’art. 171 lettera a) l.a. (Trib. Milano, 16 gennaio 1996, Pres. M. CORBETTA, Est. P. CORBETTA, IMP. Marcello Cirese, Aida 1997, Repertorio II.4.8).

L’art. 80 l.a. non può non armonizzarsi con l’art. 7 CR e condurre ad una disciplina che consenta all’artista/interprete una tutela più incisiva (consona all’impegno de mettre obstacle ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all’equo compenso ex art. 80 l.a., soprattutto quando debbono trovare applicazione gli artt. 186 e 189 l.a. sulla rilevanza delle convenzioni internazionali in ordine a soggetti stranieri: onde non può che concludersi per la illiceità, nell’ordinamento italiano, delle registrazioni clandestine (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/6).

La notorietà di una band non consente ad un produttore fonografico di pubblicarne l’immagine, senza il suo consenso, sulla copertina di un CD per spingerne la vendita (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/5).

Viola il diritto degli artisti ex art. 81 l.a. alla reputazione professionale la registrazione dal vivo e la commercializzazione di una videocassetta senza il loro consenso, quando gli addetti ai lavori, che sono anch’essi possibili consumatori della videocassetta e potenziali committenti di futuri incarichi professionali degli artisti, possano percepire specifiche anomalie della loro interpretazione (nella fattispecie: uso di registrazioni in play back, carenze vocali di un artista in altre parti dell’opera, etc.) (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/5).

La commercializzazione di una videocassetta, contenente una registrazione dal vivo non autorizzata dagli artisti di una loro interpretazione di un’operetta in teatro, non comporta di per sé un pregiudizio alla reputazione degli artisti ex art. 81 l.a. a ragione dell’asserito scadente livello qualitativo generale della registrazione: quando questa, se pur di qualità non elevata, raggiunga nel suo complesso un livello medio, tenuto conto del pubblico al quale era diretto lo spettacolo originario e di quello cui é diretta la videocassetta (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/4).

Quanto previsto dall’art. 80 l.a. deve armonizzarsi con l’art. 7 della convenzione di Roma e condurre ad una disciplina che attribuisca all’artista interprete una tutela più incisiva (consona all’impegno « de metre obstacle » ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all’equo compenso ex art. 80 l.a.: ciò che consente di concludere per la illiceità delle registrazioni clandestine (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/6).

 

4.9 noleggio

La nuova disciplina specifica del diritto di noleggio introdotta dalla direttiva 100/192/Cee e dal dAgs. 685/1994 non si fonda su presupposti di attenuazione della tutela e delle sanzioni apprestate a presidio dell’autore e dei titolari dei dirìttì connessi, ma al contrario sull’esigenza di dettare norme più specifiche a loro tutela (Corte cost. 12‑28 febbraio 1997 n. 53, Aida 1997, 439/2).

 

4. 10 durata dei diritti

La riviviscenza dei diritti degli artisti e del produttore fonografico prevista dalla direttiva 98/93/Cee e dalla legge di attuazione 52/1996 non comporta automaticamente la riviviscenza anche del contratto tra il primo e il secondo: ed il produttore può dunque utilizzare i propri diritti fonografici esclusivamente con il consenso dell’artista (App. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2012, Aida 2013, 1559/1).