3. Diritti relativi alla emissione radiofonica

In base all’art. 79 l.a., nella versione anteriore alle modificazioni apportate dalla l. n. 685/1994, il consenso a registrare l’opera teatrale ed a trasmetterla include anche la possibilità di ritrasmettere l’opera stessa, di fissarla su supporti materiali e di utilizzare questi per ulteriori ritrasmissioni, mentre eventuali clausole volte a limitare od escludere questa possibilità devono essere provate in quanto derogatorie della disciplina legale (Cass. 25 giugno 2014 n. 14470, Aida 2015, 1652/2).

I diritti dell’art. 79 l.a. sorgono ab origine in capo al soggetto che esercita l’attività organizzativa e imprenditoriale volta alla distribuzione presso il pubblico di programmi radiofonici e televisivi al momento e per effetto della prima distribuzione dei programmi stessi (Trib. Milano, Sezione IP, 7 giugno 2011, Aida 2013, 1538/2).

I diritti ex art. 79 l.a. sorgono ab origine in capo al soggetto che esercita l’attività di emittente televisiva al momento e per effetto della prima distribuzione al pubblico dei suoi programmi (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/2).

Viola l’art. 79 lett. b) l.a. il servizio di offerta di uno spazio web di hosting di file contenenti registrazioni di programmi televisivi, quand’anche l’offerta del servizio avvenga da parte di un soggetto diverso da quello che materialmente ospita sui propri server i programmi registrati (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 25 novembre 2011, Aida 2012, 1511/1).

La trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configura un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva o dei produttori di supporti fonografici per il quale occorre una distinta autorizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.3 ).

L’art. 79 l.a. non tutela la forma espressiva contenuta nell’emissione ma l’emissione in sé, impedendone la ripresa telle quelle da parte di terzi (Trib. Milano, Sezione IP, 29 aprile 2010, Aida 2011, 1422/3).

Inserire sul proprio sito internet materiale tratto dal programma di un’emittente televisiva viola i diritti esclusivi attribuiti all’emittente dall’art. 79 l.a., di riproduzione delle proprie emissioni e di autorizzazione della loro messa a disposizione del pubblico (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 ottobre 2004, Aida 2005, 1048/1).

L’art. 65 l.a. si applica in via estensiva anche ai diritti connessi delle imprese emittenti, fermo restando il carattere eccezionale della disciplina sulle libere utilizzazioni, che deve essere fondata su interessi di grado pari o superiore a quelli dell’emittente, che hanno dal canto loro un fondamento costituzionale analogo a quello delle privative d’autore (artt. 9, 42 e 41 cost.): onde ne esce giustificata sia un’interpretazione estensiva dei diritti di utilizzazione economica dell’emissione televisiva sia l’integrazione delle regole di protezione delle imprese radiotelevisive per mezzo di un’interpretazione delle disposizioni in materia di diritto d’autore e di diritti del produttore fonografico non in via analogica ma in via estensiva, e per la possibilità di assimilare alle “riviste o giornali anche radiofonici”, anche in via di interpretazione evolutiva rispetto al progresso della tecnica, mezzi di comunicazione che, sebbene tecnologicamente più avanzati rispetto al tempo dell’emanazione della norma, siano loro sostanzialmente equipollenti (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/6).

L’attività di un’agenzia giornalistica che, previo monitoraggio delle testate giornalistiche televisive altrui, ne riproduce le trasmissioni su videocassette  e fotografie e le offre conseguentemente in vendita al pubblico, su commissione preventiva o sollecitata dagli interessati, integra una violazione del diritto d’autore e del diritto connesso dell’emittente (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/5).

I telegiornali ed i servizi giornalistici che li compongono sono emissioni televisive che costituiscono come tali oggetto dei diritti esclusivi riconosciuti dall’art. 79 l.a., così come sostituito dal dlgs 685/1994 attuativo della direttiva 92/100/CE (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/4).

L’art. 79 I.a. non riconosce all’ernittente radiofonica il diritto di riprodur‑re altrui opere musicali (Cass. 4 giugno 1996, Pres. MONTORO, Est. Rizzo, P.M. DE NUNZIO, Imp. Amico, Aida 1998, Repertorio II.3).

Se è compito del giudice cautelare assegnare ai diritti d’impresa la necessaria tutela cautelare che impedisca la loro fattuale vanificazione per effetto degli innominabili tempi della giustizia ordinaria, è anche dovere del medesimo giudice evitare che ordinanze frettolose non finiscano per dar luogo ad una vera e propria censura preventiva a danno di manifestazioni televisive che, per quanto di leggerissimo spessore culturale e di evidente finalità commerciale, hanno implicato il lavoro di molti soggetti e più di tutte hanno costituito comunque manifestazione del diritto costituzionale di diffondere il proprio pensiero (Trib. Roma, 16 ottobre 1993, Aida 1994, 247/2).

Quand’anche rimanesse una valutazione di illiceità ex art. 79 l.a. dell’utilizzazione di registrazioni di una da parte di altre emittenti, dovrebbe comunque essere rigettata una domanda di inibitoria di quest’utilizzo ex artt. 700 c.p.c. e 2598 n.3 c.c., in presenza di una prassi di reciproca utilizzazione di altrui registrazioni lecitamente ottenute (Trib. Roma, 16 ottobre 1993, Aida 1994, 247/1).