22. Diritto tributario

Ai sensi dell’art. 43 l. 27 dicembre 2002 n. 289, non sono soggetti a contributi previdenziali i corrispettivi per la cessione dei diritti d’autore, d’immagine o di replica, nei limiti in cui tali corrispettivi non eccedano la misura del 40% dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività, e ciò a prescindere dal fatto che tali corrispettivi abbiano o meno ad oggetto attività ulteriori rispetto alle prestazioni oggetto del contratto (Trib. Milano, 30 settembre 2009, Giud. Pattumelli, Friends & Partners s.r.l. c. ENPALS Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Equitalia Esatri s.p.a., Aida 2010, Repertorio II.22 ).

Nel caso di cessione dei diritti d’immagine da parte non dell’artista direttamente ma di una società alla quale l’artista aveva a sua volta ceduto i propri diritti, l’obbligo contributivo nei confronti dell’ENPALS grava non sul beneficiario finale della prestazione svolta dall’artista ma sulla società che ha ceduto i diritti al beneficiario finale di tale prestazione (Trib. Milano, 30 settembre 2009, Giud. Pattumelli, Friends & Partners s.r.l. c. ENPALS Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Equitalia Esatri s.p.a., Aida 2010, Repertorio II.22).

Il caso in cui una canzone è sincronizzata e trasmessa nel contesto di uno sceneggiato televisivo è regolato dall’art. 73 e non dall’art. 72 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 10 luglio 2006, Aida 2007, 1168/1).

Non sono soggetti a contributi previdenziale i corrispettivi per la cessione dei diritti di immagine o d’artista in registrazioni audiovisive, dal momento che non costituiscono compensi differiti per l’attività di spettacolo (Cass. Sez. Lavoro 28 gennaio 2004, Pres. Mattone, Est. Lupi, Rosso di Sera Edizioni Musicali s.a.s. c. Enpals, Aida 2004, Repertorio II.22).

Non sono assoggettate all’obbligo di contribuzione ENPALS le prestazioni rese dall’artista in sala di incisione (App. Brescia, 31 gennaio 2004, Pres. Nora, Est. Terzi, Media records s.r.l.  c. INPS, Aida 2004, Repertorio II.22 ).

Le attività di supporto tecnico alla registrazione fonografica svolte in sala di incisione dalle figure professionali previste dal d.lgs. C.p.s. 708/47 e successive modificazioni non sono prestazioni assoggettate alla contribuzione ENPALS. (App. Milano, 11 giugno 2004, Pres. Mannacio, Est. Accardo, ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo c. Time s.r.l., Giacomo Maiolini, Aida 2004, Repertorio II.22 ).

I soggetti appartenenti alle categorie indicate dalla legge sono assoggettati a contribuzione Enpals solo allorché le loro attività possono rientrare, anche in via indiretta, nell’ambito dello spettacolo: e tale non è l’attività di registrazione dell’artista in esecuzione di un contratto di registrazione stipulato con la casa discografica (Trib. Firenze, 2 febbraio 2000, Aida 2000, 717/1).

Non è qualificabile come spettacolo l’attività di un soggetto, anche se iscritto all’ENPALS, che si svolge in una sala di registrazione ed è finalizzato esclusivamente alla produzione di registrazioni fonografiche (che esse sì potranno essere eventualmente utilizzate per uno spettacolo). (Trib. Milano, 16 giugno 1999, Aida 2000, 691/2)

L’iscrizione di un soggetto all’ENPALS non significa ancora che le sue prestazioni siano assoggettate alla specifica contribuzione E.N.P.A.L.S.: potendolo essere solo quando (tra l’altro) siano oggettivamente “attività di spettacolo”. (Trib. Milano, 16 giugno 1999, Aida 2000, 691/1)