21. Altri contratti

Il patto con cui all’uscita da una band un cantante si obbliga verso gli altri membri della band a non prestare la sua opera di cantante per 2 anni deve essere qualificato come un patto di non concorrenza e deve venire interpretato in senso restrittivo e tale da consentire al cantante di esercitare le proprie capacità professionali nel settore economico di riferimento (nella specie: il tribunale ha ritenuto lecita un’attività di pura registrazione e commercializzazione di brani eseguiti esclusivamente dal cantante) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 21 maggio 2015, Aida 2015, II.94/1).

La registrazione in studio, comportante complesse attività di predisposizione, di realizzazione e di perfezionamento è cosa assai diversa dalla registrazione dal vivo, implicante un minimo di attività e soprattutto prodotti di assai minore precisione e pregio, e ritocchi eseguiti in studio ad una registrazione dal vivo non possono equiparare quest’ultima alla registrazione in studio: onde la consegna di un nastro siffatto non vale ad adempiere la clausola contrattuale che prevede la consegna di un “nastro originale di studio (master)” (App. Milano, 6 luglio 1999, Aida 2000, 697/2).

Quando il contratto di associazione in partecipazione tra una casa discografica associante e la società di un artista associato subordina al consenso dell’associante la cessione dei crediti dell’associato, la cessione di questi crediti senza il consenso dell’associante è senza efficacia giuridica: onde l’associato resta legittimato ad esercitare i crediti nei confronti dell’associante (App. Milano, 6 luglio 1999, Aida 2000, 697/1).

L’accordo tra il Gadef, che rappresenta le agenzie fotografiche italiane, e gli editori italiani, non ha efficacia erga omnes, e non vincola le parti di un contratto che non abbiano sottoscritto tale accordo, o non vi abbiano aderito, o non abbiano fatto ad esso consensualmente espresso riferimento (App. Milano, 26 giugno 1998, Pres.Est. URBANO, Prima Press s.r.l. c. Fallimento Editoriale Del Drago s.r.l., Aida 1998, Repertorio II.21).

La clausola di un contratto di personal managing tra un artista ed un agente artistico che riserva a quest’ultimo una percentuale rilevante dei compensi del primo relativi ad attività artistiche svolte in esecuzione di contratti non negoziati dall’agente è nulla perché priva di causa e gravemente limitativa della libertà di lavoro dell’artista: anche quando la clausola sia estesa a società controllate dall’artista ed a cui favore sia previsto il pagamento del corrispettivo delle sue prestazioni (App. Milano, 15 maggio 1998, Aida 1999, 606/2).

E’ nullo il contratto atipico di personal managing tra un cantante ed un agente artistico che attribuisca a quest’ultimo il monopolio dell’attività del primo (App. Milano, 15 maggio 1998, Aida 1999, 606/1).

La consegna di un master relativo ad una registrazione eseguita live in concerto non èadempimento dell ‘obbligazione, derivante da un contratto di registrazione fonografica, di « produrre e consegnare nuovi nastri originali di studio (master) », e non rende dunque attuale il credito al pagamento previsto per la consegna di questi ultimi (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, Pres. RODA BOGE‑Fri, Est. CAPPABIANCA, Polygram Italia s.r.l. c. Fallimento Aedictum Edizioni Musicali, Videogram Industries Columbus Entertainment s.r.l., Aida 1997, Repertorio II.21).

I Il contratto di associazione in partecipazione con cui l’associato si obbliga a produrre e consegnare all’associante un certo numero di “nuovi nastri originali di studio (master) di durata e qualità corrispondenti a normali standard di musica leggera interpretati da un artista” non è adempiuto dalla consegna di master di registrazione dal vivo dell’interpretazione di un artista in concerto (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, Pres. RODA BOGETTI, Est. CAPPABIANCA, Polygram Italia s.r.l. c. Aedictum Edizioni Musicali Videogram Industries Columbus Entertainment s.r.l., Fallimento Aedictum Edizioni Musicali Videogram Industries Columbus Entertainment s.r.l., Aida 2000, Repertorio II.21).

l contratto d’opera intellettuale con cui una parte si obbliga verso un cantante a prestargli attività di produttore esecutivo per un corrispettivo pari alla metà dei diritti dovuti al cantante per le incisioni e produzioni discografiche deve essere risolto per inadempimento del produttore esecutivo, ove questi non abbia eseguito la prestazione promessa e non abbia provato che la mancata esecuzione delle prestazioni sia dipesa dal cantante: con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda del produttore esecutivo al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto (App. Bologna, 22 marzo 1995, Pres. CHILLEIN11, Est. CARDARELLI, Alan Taylor c. Vasco Rossi, Aida 1995, Repertorio II.21).

Incombe a chi la allega l’onere di provare una simulazione relativa soggettiva (cosiddetta interposizione fittizia di persona), per cui in un contratto di distribuzione e vendita in Italia di supporti musicali stipulato tra due case discografiche l’effettivo contraente del distributore non sia la società che ha stipulato ma l’artista che ne è socio (Trib. Milano, 6 settembre 1993, Aida 1994, 244/1).

L’artista deve risarcire al proprio agente/mandatario i danni, ove violi il patto di esclusiva con lui pattuito (Pret. Modena, 31 maggio 1993, Aida 1994, 235/1).

Rientra nella competenza del giudice del lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c. la controversia relativa ad un contratto con il quale un cantante si obbliga a partecipare ad un certo numero di concerti e concede un’esclusiva per un’intera stagione al suo impresario, che a sua volta se ne assume i rischi economici ed organizza gli spettacoli con i mezzi tecnici necessari e con la scelta delle iniziative promozionali e delle sedi degli spettacoli (Trib. Milano, 14 gennaio 1991, Aida 1992, 27/1).