20. Cessioni e licenze

Il produttore discografico che includa scientemente in una raccolta di brani musicali anche registrazioni non coperte dalla licenza concessagli dal titolare dei diritti d’autore e connessi risponde extracontrattualmente nei confronti di quest’ultimo (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/1).

L’art. 2 delle condizioni generali di licenza di Facebook non comporta la cessione integrale a Facebook dei diritti del fotografo sulla fotografia non creativa, ma soltanto l’attribuzione di una licenza non esclusiva, trasferibile, senza corrispettivo pecuniario, per il suo utilizzo finché la fotografia è presente sul social network (Trib. Roma, 1 giugno 2015, Aida 2015, II.96/3).

L’editore che intenda ripubblicare prima di vent’anni la fotografia di un fotografo di cui conosce l’identità e con cui ha avuto rapporti per la prima pubblicazione ha l’onere di rivolgersi al fotografo per conoscere la data precisa dell’esecuzione della fotografia e dunque se essa sia ancora protetta ex art. 92 l.a. o, díversamente, di allegare e provare la risalenza della produzione della fotografia ad oltre vent’anni dalla propria (rí)pubblicazione: in mancanza di che la sua ripubblicazione deve essere qualificata come in malafede (App. Milano, 9 gennaio 1996, Aida 1996, 419/1).

La disciplina prevista per le fotografie non creative ed in particolare l’art. 89 l.a. si estendono anche alle c.d. opere fotografiche (App. Milano, 7 marzo 1995, Aida 1995, 351/1).

La consegna dei fotocolor al committente è sufficiente ex artt. 89 e 109 co. 2 l.a. a provare la cessione dei diritti di riproduzione della fotografia, incombendo al fotografo l’onere di provare l’eventuale esistenza di un patto diverso (Tríb. Milano, 15 dicembre 1994, Aida 1995, 343/2).

Quando il produttore fonografico abbia dato una licenza ad un primo editore, che abbia dato ad un secondo editore una sublicenza limitata all’utilizzazione del fonogramma per abbinamento ad una determinata rivista e gli abbia ad un tempo fornito un determinato quantitativo di CD riproduttivi del fonogramma licenziato, l’utilizzazione di questi CD per altra rivista del secondo editore non è autorizzata e costituisce violazione di diritti del produttore fonografico (Trib. Milano, 28 novembre 1994, Aida 1995, 339/1).

I diritti del produttore fonografico ex art. 72 l.a. sono trasferibili e possono essere oggetto di licenze (Trib. Bologna, ordinanza 31 gennaio 1992, Aida 1992, 86/1).

I diritti del produttore fonografico sono trasferibili, e possono essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive, che in ogni caso attribuiscono al licenziatario la legittimazione ad agire contro i contraffattori (Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/2).

Il produttore fonografico può esercitare direttamente le facoltà esclusive riconosciutegli dall’art. 72 l.a., oppure trasmetterle in tutto o in parte ad altri ex art. 107 l.a. (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/3).